Lexipedia

Decisione

80.2014.267

Reddito della sostanza: comodato, reddito imponibile del comodatario in caso di uso gratuito di un immobile, reddito del comodante in caso di uso gratuito di un bene mobile

30 luglio 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’8 ottobre 2010 l’RS

1 (di seguito UT) infliggeva una multa per mancata presentazione della

dichiarazione fiscale IC/IFD 2009 a.

Il 20 dicembre 2010 si

teneva un’audizione della contribuente per definirne la situazione risultante

dal calcolo finanziario del dispendio.

Quest’ultima sosteneva di

essere mantenuta dal compagno __________ (__________). Sin dal proprio arrivo a

__________ all’inizio del 2009, abitava in un immobile di proprietà della __________,

di cui il compagno è azionista unico, amministratore delegato e creditore

correntista. Quest’ultimo aveva messo a sua disposizione pure un’automobile (__________).

L’UT si riservava la possibilità di valutare il vantaggio economico creatosi

nel caso concreto.

B. Notificando alla

contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 6 novembre 2013,

l’Autorità fiscale aggiungeva “altri redditi” per CHF 60'000.-- considerata la

“messa a disposizione e utilizzo gratuito dell’auto e dell’immobile della

spettabile __________”.

La contribuente,

rappresentata dalla __________, impugnava la suddetta decisione, con reclamo

del 29 novembre 2013, mediante il quale postulava di essere sentita per

discutere della situazione venutasi a creare con l’aggiunta di un reddito

d’altra fonte commisurato in CHF 60'000.-- a quanto dichiarato.

C. A seguito di numerose

audizioni, con decisione del 1° ottobre 2014 l’Ufficio di tassazione di __________

Campagna respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

[…] Il rappresentante è stato ascoltato come da sua richiesta sulla problematica

della valutazione fatta dall’autorità fiscale circa le prestazioni valutabili

in denaro goduti dalla contribuente che hanno portato all’esposizione di un reddito

d’altra fonte di fr. 60'000.- e si è riconfermato nella contestazione. Sulla

base delle risultanze del verbale di audizione del 20.12.2010 risulta palese la

somma delle prestazioni ricevute dalla contribuente nel corso dell’anno 2009.

La valutazione delle stesse è stata calcolata in modo prudenziale e deve essere

pertanto confermata.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata in questa sede dalla RA

1, lamenta in primo luogo il fatto che l’autorità fiscale avrebbe ricondotto i

vantaggi, di cui la contribuente ha beneficiato, alla società __________, mentre

immobile e automobile sarebbero stati messi a sua disposizione unicamente da __________.

Infatti, i costi per l’auto della società messa a disposizione della ricorrente

erano oggetto di un “regolare addebito della quota di utilizzo privato”

all’azionista unico. Quanto all’immobile - una lussuosa villa monofamigliare

sita a __________ - era stato acquistato nel 2007 dalla società __________, con

la quale lo stesso __________ aveva poi concluso un contratto di locazione a

tempo indeterminato, per una pigione mensile di fr. 17'500.--, importo direttamente

addebitato al conto correntista vantato nei suoi confronti. Il locatario aveva

a sua volta concesso a RI 1 di abitare gratuitamente nella villa, senza

peraltro che fosse iscritto a registro fondiario un diritto di abitazione o di

usufrutto a suo favore.

Ritenendo che “per

costante prassi e giurisprudenza, il diritto d’utilizzo accordato ad una

persona vicina ha il carattere di donazione, che di riflesso esclude la percezione

di un’imposta sul reddito”, la ricorrente considera che la messa a disposizione

dell’abitazione a favore di RI 1 si fonderebbero su di un contratto di comodato

(art. 305 ss CO). Il fatto che __________ sia conduttore e non proprietario

fondiario non avrebbe alcuna influenza. Nel caso concreto, l’imponibilità della

donazione nel __________ non sarebbe data poiché le condizioni enumerate

all’art. 148 LT non risultano adempiute. Gli stessi principi sarebbero

applicabili per la messa a disposizione della vettura.

E. Nelle sue

osservazioni del 2 dicembre 2014 l’autorità fiscale ha proposto di respingere

il ricorso.

F. All’udienza del 5

marzo 2015, tenutasi presso il Tribunale d’appello, l’autorità fiscale ha ribadito

come la commisurazione del reddito in natura in CHF 60'000.-- rappresenti già

di per sé una soluzione prudenziale, tenuto conto di come la società __________

sia in perdita e di come la ricorrente abbia già beneficiato di diverse

remissioni di debiti da parte di __________.

Da parte sua, il rappresenRI

1 si è riconfermato nel proprio allegato ricorsuale, contestando la soluzione

adottata dall’UT.

G. Mediante scritto del

17 marzo 2015, la Camera di diritto tributario ha prospettato all’insorgente

una riforma della tassazione a suo svantaggio. Premesso che il trattamento fiscale

del comodato quale donazione è ormai obsoleto, ha sottolineato che il Tribunale

federale ritiene che la nozione di usufrutto debba essere interpretata

economicamente: determinante non è più quindi la configurazione giuridica del

godimento ma piuttosto chi esercita di fatto il godimento. Questo fa sì che

anche i negozi di carattere obbligatorio [tra i quali il contratto di comodato]

siano economicamente assimilabili ad un usufrutto.

In questa situazione, il

valore locativo della casa deve sommarsi al reddito imponibile

dell’usufruttuario.

Applicando i principi per

la determinazione del valore locativo, secondo cui quest’ultimo per le

abitazioni primarie, corrisponde mediamente al 60/70% del valore di mercato, la

Camera di diritto tributario ha attribuito all’insorgente un termine di 30

giorni per pronunciarsi in merito.

H. Con osservazioni

16/20.4.2015 l’insorgente ha contestato le argomentazioni della Camera di

diritto tributario, come pure la prospettata reformatio in pejus. A suo

avviso, la giurisprudenza su cui si basa la Camera di diritto tributario (in

particolare, la sentenza del Tribunale federale del 31 gennaio 2002, pubblicata

in StE 2002 B 25. 3 n. 28), non sarebbe pertinente al caso di specie. Infatti, la

__________ [società detenuta al 100% da __________] è proprietaria del fondo ed

ha concluso con __________ un contratto di locazione relativo all’immobile in parola,

corrispondendo regolarmente una pigione. Sarebbe pertanto unicamente lui a

poter occupare legalmente l’abitazione, mentre la ricorrente non sarebbe in

alcun modo parte al contratto di locazione e non disporrebbe di alcun diritto

legale o certezza di risiedere nella casa di __________.

A mente della ricorrente i

giudici e le autorità fiscali stesse considererebbero ancora il comodato come

una donazione, “se alla base del rapporto… non vi è un negozio giuridico a

carattere obbligatorio come per esempio, l’usufrutto, espressamente menzionato

dalla norma, ma anche servitù prediali (art. 730-740 CC), il diritto di

abitazione (art. 776-778 CC), il diritto di superficie (art. 779-779l CC) o altre

servitù (art. 781 CC)”. In una sentenza del 2008 (StE 2005 B 25.2 n. 7 consid.

2.3.), poi, il Tribunale federale avrebbe riaffermato il principio secondo cui

la messa a disposizione gratuita di un fondo si configura come contratto di comodato

ed è pertanto corretto ritenere il proprietario del fondo come detentore ed incombe

pertanto a quest’ultimo dichiarare – in quanto reddito – il valore locativo

dell’immobile di cui ha ceduto l’utilizzo, mentre l’uso dell’immobile accordato

ad una persona vicina avrebbe il carattere di donazione.

Secondo l’insorgente,

l’assenza di un diritto reale iscritto a registro fondiario in favore di RI 1 e

la possibilità di __________ di poter disporre a proprio piacimento della casa

rendono differente la fattispecie per rapporto a quella presa in considerazione

da parte della camera di diritto tributario nella sua missiva 17 marzo 2015.

Inoltre in una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton __________ (__________)

oltre a riprendere il concetto di contratto di comodato viene affermato come

non esiste una base legale che permette di imporre la differenza tra il canone

di locazione preferenziale ed il valore locativo.

In conclusione, la

ricorrente ritiene che l’interpretazione economica trovi “i suoi limiti

nell’ambito della garanzia reale e concreta concessa ‘all’inquilino’ di godere

di almeno una minima certezza di poter disporre dei locali che occupa”. A suo

avviso, in assenza di una benché minima certezza in tal senso,

un’interpretazione economica che prescinde dai rapporti giuridici sarebbe

lesiva del principio di legalità. Considerato quindi che l’insorgente non aveva

alcuna garanzia equiparabile ad un diritto di usufrutto o d’abitazione e di

come il conduttore (__________), paragonabile al proprietario del fondo,

manteneva per sé un diritto d’uso esclusivo sulla casa di __________, si deve

giungere alla conclusione secondo cui non vi sarebbe spazio per poter considerare

reddito in capo alla ricorrente la messa a disposizione gratuita della casa di __________.

Diritto

1. 1.1.

Controversa nella

fattispecie è l’imposizione come “altri redditi” del valore locativo

dell’immobile mapp. __________ RFD __________ di proprietà di __________ (__________)

per l’anno fiscale 2009 nella partita fiscale della ricorrente.

1.2.

Secondo l’art. 20 cpv. 1

LT e 21 cpv. 1 LIFD, di identico tenore, è imponibile

il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili

o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in

forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito

(lett. b).

Per la sola imposta

cantonale, la sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario (art.

40 cpv. 2 LT).

1.3.

1.3.1.

La questione che deve

essere approfondita concerne il caso in cui – come si verifica in presenza di

un contratto di comodato (art. 305 ss. CO) – il proprietario del fondo concede

ad un terzo a titolo gratuito l’utilizzo dello stesso, senza iscrivere un

diritto reale a registro fondiario.

In tal caso la persona a

cui è stato concesso il diritto di utilizzo ha soltanto una pretesa

obbligatoria, nei confronti del proprietario del fondo, all’utilizzo dello

stesso in maniera gratuita.

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, in vigore sotto l’egida dell’abrogato art. 21 cpv. 1 lett. b

del Decreto concernente la riscossione dell’imposta federale diretta (DIFD), si

parlava di uso proprio non solo quando il proprietario di una casa la occupava

personalmente, ma anche quando ne concedeva l’uso gratuito a una terza persona,

senza chiedergli un corrispettivo (sentenze del 22 dicembre 1978, in ASA 48 p. 478 = RF 1980 p. 368; del 22 dicembre 1989, in DTF 115 Ia 329 = RF 1990 p. 447).

In simili fattispecie, il

contratto di comodato secondo l’art. 305 CO veniva assimilato ad una donazione.

Il proprietario doveva pertanto lasciarsi imputare il valore locativo

dell’immobile, mentre la terza persona (il beneficiario dell’utilizzo del

fondo) soggiaceva all’imposta di donazione, sempreché non ricadesse in una

fattispecie di esenzione soggettiva prevista dall’art. 154 lit. f LT.

L’imposizione del valore

locativo nella partita fiscale del proprietario trovava il proprio fondamento

non nel fatto che la cessione venisse effettuata a titolo gratuito, bensì nella

circostanza che il proprietario poteva continuare a disporre del proprio

immobile in ragione della facilità con cui il contratto di comodato può essere

sciolto (cfr. art. 309 CO; cfr. ASA 48 p. 478 = RF 1980 p. 368; inoltre: Richner, Unterpreisliche

Gebrauchsüberlassung von Wohneigentum, in ZStP 2008, pp. 282-283).

1.3.2.

Il descritto trattamento

fiscale del comodato non si giustifica tuttavia più dopo l’entrata in vigore

della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e della Legge

federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni

(LAID).

Secondo l’art. 21 cpv. 1

lett. b DIFD era imponibile solo il valore locativo dell’abitazione a

cui il contribuente aveva diritto quale proprietario della propria casa o quale

usufruttuario (“Im eigenen oder in einem ihm zur Nutzniessung

überlassenen Hause”). Una terza persona, che non era usufruttuaria (o

tutt’al più beneficiaria di un diritto di abitazione), non poteva essere

assoggettata all’imposta sul reddito per il valore locativo cfr. Richner, op. cit., p. 283, con riferimento

a: Känzig, Die eidgenössige

Wehrsteuer [Direkte Bundessteuer], Basilea 1982,n. 87 ad art. 21 DIFD, p. 308).

Il nuovo diritto federale

ha invece adottato una nozione economica di usufrutto, che si estende cioè ad

ogni godimento e non si limita al ristretto senso civilistico del termine, come

parrebbe invece suggerire la lettera degli art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD,

che è frutto di una infelice traduzione restrittiva del testo francese e di

quello tedesco, che, come rilevato dal Tribunale federale, usano la nozione di

“Nutzungsrecht für Eigengebrauch” e non di “Nutzniessung”, di “droit

de jouissance” e non di “usufruit” (cfr. RF 2002 p. 322 = StE 2002 B

25.3 n. 28).

Per l’imposizione del

reddito della sostanza immobiliare non è pertanto determinante la

configurazione giuridica del godimento, ma piuttosto chi esercita di fatto il

diritto di godimento (Zwahlen, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 20 ad art. 21 LIFD, p. 315). In

altre parole, costituiscono altra forma di godimento non soltanto l’usufrutto,

espressamente menzionato dalla norma, ma anche servitù prediali (art. 730 -740

CC), il diritto di abitazione (art. 776 -778 CC), il diritto di superficie

(art. 779-779l CC) o altre servitù (art. 781 CC), ma anche altri

rapporti giuridici assimilabili all’usufrutto, segnatamente negozi di carattere

obbligatorio (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 79 ad art. 21 LIFD,

p. 374).

Ciò implica un cambiamento

di prassi in merito all’imposizione del comodato. Anche il comodatario è

infatti divenuto imponibile per il valore locativo dell’immobile del quale ha

il godimento, pur non essendo usufruttuario (Zwahlen,

loc. cit.; Richner, op. cit., pp.

283-284; Egloff, in:

Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a

ediz., Muri-Berna 2015, 30, nn. 90-93, p. 553 ss.).

1.3.3.

Contrariamente a quanto

sostenuto dai ricorrenti, nelle osservazioni del 16 aprile 2015, il Tribunale

federale non ha confermato la propria giurisprudenza relativa all’art. 21 DIFD,

nella sentenza del 28 gennaio 2005 (ASA 76 p. 204 = StE 2005 N 25.2. n. 7 = RF

2005 p. 500 = ZStP 2005 p. 181). Pur avendo interpretato la nuova base legale,

cioè l’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD, infatti, e pur avendo citato, nella

motivazione, la sentenza del 22 dicembre 1978 (ASA 48 p. 478), l’Alta Corte non

si è confrontata con un caso di comodato bensì con una fattispecie in cui il proprietario

di una casa ne aveva concesso l'uso ad un parente prossimo ad un prezzo

inferiore al valore di mercato (cfr. anche Richner,

op. cit., p. 283, nota 41 in fine). Le stesse considerazioni

valgono per le altre sentenze menzionate nelle suddette osservazioni, che a

loro volta si riferiscono all’ipotesi della locazione a condizioni di favore.

1.4.

Ne consegue che il diritto

di utilizzo dell’immobile mapp. __________ RFD __________ da parte di RI 1 per

il periodo fiscale litigioso, deve essere inteso fiscalmente in senso economico,

e non più secondo la superata giurisprudenza fondata sull’art. 21 cpv. 1 lett. b

DIFD, che imponeva un’interpretazione formalistica della nozione di usufrutto.

Ne consegue che il valore

locativo dell’appartamento, messo gratuitamente a disposizione della ricorrente,

costituisce reddito della sostanza immobiliare per la contribuente, la quale

non ha per contro conseguito “altri redditi”, come invece stabilito

dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata.

L’argomento della

ricorrente, secondo cui la sua situazione non sarebbe assimilabile a quella di

un usufruttuario, poiché quale comodataria non avrebbe la “minima certezza di

poter disporre dei locali che occupa”, a causa della facilità con cui il

comodato può essere rescisso, appare piuttosto curioso, se solo si pensa che

nel 2011 ella è divenuta addirittura proprietaria dell’immobile in questione.

In ogni caso, seguendo un’interpretazione economica della nozione di usufrutto,

come ha fatto il Tribunale federale, diviene determinante solo il fatto in sé

del godimento dell’immobile, senza che assuma rilievo per contro la maggiore o

minore precarietà dello stesso.

1.5.

È escluso, contrariamente

a quanto sostiene la ricorrente nelle osservazioni del 16 aprile 2015, che

l’imposizione del valore locativo configuri una doppia imposizione. In primo

luogo, come riconosce la stessa contribuente, non è in questione un assoggettamento

della stessa base imponibile in più cantoni, sicché non può trovare

applicazione l’art. 127 cpv. Cost. Ma, anche volendo immaginare che il canone

di locazione pagato da __________ alla __________ AG, da una parte, e il valore

locativo di cui gode la ricorrente quale comodataria, dall’altro, fossero

imposti in due cantoni diversi, ugualmente si tratterebbe semplicemente di attribuire

a ciascuno dei soggetti coinvolti il reddito che gli compete. D’altronde, la soluzione

auspicata dalla ricorrente, cioè quella fondata sulla giurisprudenza riferita

all’abrogato art. 21 DIFD, comporta a sua volta l’assoggettamento del reddito

sia presso il comodante (che paga l’imposta sul reddito per il valore locativo)

sia presso il comodatario (che paga l’imposta di donazione); e l’onere fiscale

complessivo, tenuto conto delle aliquote dell’imposta di donazione in assenza

di un vincolo di parentela, sarebbe senz’altro superiore.

1.6.

1.6.1.

Bisogna quindi commisurare

il reddito conseguito dalla ricorrente, quale valore locativo dell’immobile di

cui ha il godimento.

1.6.2.

L’art. 21 cpv. 2 LIFD

precisa, infatti, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle

condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al

domicilio del contribuente.

Il riferimento alle

condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il

valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa

tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il

canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I

152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF

52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41).

Il Tribunale federale ha

stabilito che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di

intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta

federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto

della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709).

1.6.3.

Per quanto qui di

interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto

della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è

stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il

suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.

1.6.4.

Nel caso in disamina, va

ricordato che il 19 dicembre 2011 la ricorrente è divenuta proprietaria del

mapp. __________ RFD __________.

Per quanto concerne la

decisione di tassazione per l’anno 2012 – già cresciuta in giudicato – l’autorità

fiscale ha commisurato il valore locativo in CHF 100'000.--.

Questa Corte ritiene

quindi corretto imporre tale importo anche per la tassazione relativa al

periodo fiscale 2009.

Considerandi

2.

2.1.

Nel proprio gravame

avverso la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2009, la ricorrente è

parimenti insorta contro la decisione di considerare reddito imponibile la

messa a disposizione ed utilizzo di un’autovettura.

2.2

Secondo l’art. 20 cpv. 1 lett.

d LIFD sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i

proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento di

beni mobili o diritti (di egual tenore l’art. 19 LT).

Nella nozione di usufrutto

o altro godimento rientrano due diverse forme di utilizzo: il proprietario che

concede l’uso all’usufruttuario o a chi beneficia di un “altro godimento” e

quest’ultimo che concede l’uso ad un terzo. Nel caso dei beni mobili è per

contro esclusa l’imposizione del reddito in natura per uso proprio, come

avviene invece per gli immobili (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea 2001, n. 138 ad art. 20 LIFD, p. 503).

In sé, dalla formulazione

della disposizione, l’art. 20 cpv. 1 lett. d LIFD (e, di riflesso,

l’identico art. 19 cpv. 1 lett. d LT) si riferisce unicamente

all’imposizione dei redditi percepiti dal proprietario per aver concesso l’uso

del bene mobile e non anche a quella dei redditi percepiti dall’usufruttuario,

o da colui che ha un “altro godimento”, cioè dei proventi dei beni concessi in

usufrutto o in godimento (Reich, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a,

2a ediz., Basilea 2008, n. 112 ad art. 20 LIFD, p. 283). Il reddito

della sostanza in usufrutto deve essere essere imposto all’usufruttuario, anche

se non è previsto dalla norma in discussione. Ciò discende infatti dalla

nozione generale di reddito (Reich, op. cit., n. 10

ad art. 20 LIFD, p. 248).

2.3

La base legale che prevede

l’imposizione del reddito della sostanza mobiliare differisce in modo

essenziale da quella relativa al reddito della sostanza immobiliare, proprio

perché esclude l’imposizione del reddito in natura che il contribuente consegue per il fatto di avere a disposizione l’immobile “per uso proprio in

forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito”

(art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT). L’art. 20

cpv. 1 lett. d LIFD (così come l’art. 19 cpv. 1 lett. d LT) prevede

solo l’imposizione del reddito conseguito dal proprietario per la concessione

dell’usufrutto (o di un analogo godimento), in modo analogo a quanto previsto,

per gli immobili, dall’art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD.

Ne

consegue che, in presenza di un comodato, il reddito patrimoniale è imponibile

presso il comodante e si considera donazione per il comodatario (Reich, op. cit., n. 11 ad art. 20 LIFD,

p. 248).

2.4

Per quanto attiene all’uso

gratuito dell’automobile, concesso alla ricorrente dalla __________ AG, la

legge non consente pertanto di imporre il relativo reddito in natura.

3.

La decisione di

tassazione per il periodo fiscale 2009 è riformata nel senso che è stralciato

l’importo di CHF 60'000.– per “altri redditi” ed è inserito un reddito della

sostanza immobiliare di CHF 100'000.--.

La tassa di giustizia e le

spese sono interamente poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione impugnata è

riformata nel senso che è stralciato l’importo di CHF 60'000.– per “altri

redditi” ed è inserito un reddito della sostanza immobiliare di CHF 100'000.--.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 900.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: