80.2014.267
Reddito della sostanza: comodato, reddito imponibile del comodatario in caso di uso gratuito di un immobile, reddito del comodante in caso di uso gratuito di un bene mobile
30 luglio 2015Italiano19 min
Source ti.ch
IncartI n.
80.2014.267
80.2014.268
Lugano
30 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Sabrina
Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 ottobre 2014 contro la decisione del 1. ottobre 2014 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. L’8 ottobre 2010 l’RS
1 (di seguito UT) infliggeva una multa per mancata presentazione della
dichiarazione fiscale IC/IFD 2009 a.
Il 20 dicembre 2010 si
teneva un’audizione della contribuente per definirne la situazione risultante
dal calcolo finanziario del dispendio.
Quest’ultima sosteneva di
essere mantenuta dal compagno __________ (__________). Sin dal proprio arrivo a
__________ all’inizio del 2009, abitava in un immobile di proprietà della __________,
di cui il compagno è azionista unico, amministratore delegato e creditore
correntista. Quest’ultimo aveva messo a sua disposizione pure un’automobile (__________).
L’UT si riservava la possibilità di valutare il vantaggio economico creatosi
nel caso concreto.
B. Notificando alla
contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 6 novembre 2013,
l’Autorità fiscale aggiungeva “altri redditi” per CHF 60'000.-- considerata la
“messa a disposizione e utilizzo gratuito dell’auto e dell’immobile della
spettabile __________”.
La contribuente,
rappresentata dalla __________, impugnava la suddetta decisione, con reclamo
del 29 novembre 2013, mediante il quale postulava di essere sentita per
discutere della situazione venutasi a creare con l’aggiunta di un reddito
d’altra fonte commisurato in CHF 60'000.-- a quanto dichiarato.
C. A seguito di numerose
audizioni, con decisione del 1° ottobre 2014 l’Ufficio di tassazione di __________
Campagna respingeva il reclamo con la seguente motivazione:
[…] Il rappresentante è stato ascoltato come da sua richiesta sulla problematica
della valutazione fatta dall’autorità fiscale circa le prestazioni valutabili
in denaro goduti dalla contribuente che hanno portato all’esposizione di un reddito
d’altra fonte di fr. 60'000.- e si è riconfermato nella contestazione. Sulla
base delle risultanze del verbale di audizione del 20.12.2010 risulta palese la
somma delle prestazioni ricevute dalla contribuente nel corso dell’anno 2009.
La valutazione delle stesse è stata calcolata in modo prudenziale e deve essere
pertanto confermata.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata in questa sede dalla RA
1, lamenta in primo luogo il fatto che l’autorità fiscale avrebbe ricondotto i
vantaggi, di cui la contribuente ha beneficiato, alla società __________, mentre
immobile e automobile sarebbero stati messi a sua disposizione unicamente da __________.
Infatti, i costi per l’auto della società messa a disposizione della ricorrente
erano oggetto di un “regolare addebito della quota di utilizzo privato”
all’azionista unico. Quanto all’immobile - una lussuosa villa monofamigliare
sita a __________ - era stato acquistato nel 2007 dalla società __________, con
la quale lo stesso __________ aveva poi concluso un contratto di locazione a
tempo indeterminato, per una pigione mensile di fr. 17'500.--, importo direttamente
addebitato al conto correntista vantato nei suoi confronti. Il locatario aveva
a sua volta concesso a RI 1 di abitare gratuitamente nella villa, senza
peraltro che fosse iscritto a registro fondiario un diritto di abitazione o di
usufrutto a suo favore.
Ritenendo che “per
costante prassi e giurisprudenza, il diritto d’utilizzo accordato ad una
persona vicina ha il carattere di donazione, che di riflesso esclude la percezione
di un’imposta sul reddito”, la ricorrente considera che la messa a disposizione
dell’abitazione a favore di RI 1 si fonderebbero su di un contratto di comodato
(art. 305 ss CO). Il fatto che __________ sia conduttore e non proprietario
fondiario non avrebbe alcuna influenza. Nel caso concreto, l’imponibilità della
donazione nel __________ non sarebbe data poiché le condizioni enumerate
all’art. 148 LT non risultano adempiute. Gli stessi principi sarebbero
applicabili per la messa a disposizione della vettura.
E. Nelle sue
osservazioni del 2 dicembre 2014 l’autorità fiscale ha proposto di respingere
il ricorso.
F. All’udienza del 5
marzo 2015, tenutasi presso il Tribunale d’appello, l’autorità fiscale ha ribadito
come la commisurazione del reddito in natura in CHF 60'000.-- rappresenti già
di per sé una soluzione prudenziale, tenuto conto di come la società __________
sia in perdita e di come la ricorrente abbia già beneficiato di diverse
remissioni di debiti da parte di __________.
Da parte sua, il rappresenRI
1 si è riconfermato nel proprio allegato ricorsuale, contestando la soluzione
adottata dall’UT.
G. Mediante scritto del
17 marzo 2015, la Camera di diritto tributario ha prospettato all’insorgente
una riforma della tassazione a suo svantaggio. Premesso che il trattamento fiscale
del comodato quale donazione è ormai obsoleto, ha sottolineato che il Tribunale
federale ritiene che la nozione di usufrutto debba essere interpretata
economicamente: determinante non è più quindi la configurazione giuridica del
godimento ma piuttosto chi esercita di fatto il godimento. Questo fa sì che
anche i negozi di carattere obbligatorio [tra i quali il contratto di comodato]
siano economicamente assimilabili ad un usufrutto.
In questa situazione, il
valore locativo della casa deve sommarsi al reddito imponibile
dell’usufruttuario.
Applicando i principi per
la determinazione del valore locativo, secondo cui quest’ultimo per le
abitazioni primarie, corrisponde mediamente al 60/70% del valore di mercato, la
Camera di diritto tributario ha attribuito all’insorgente un termine di 30
giorni per pronunciarsi in merito.
H. Con osservazioni
16/20.4.2015 l’insorgente ha contestato le argomentazioni della Camera di
diritto tributario, come pure la prospettata reformatio in pejus. A suo
avviso, la giurisprudenza su cui si basa la Camera di diritto tributario (in
particolare, la sentenza del Tribunale federale del 31 gennaio 2002, pubblicata
in StE 2002 B 25. 3 n. 28), non sarebbe pertinente al caso di specie. Infatti, la
__________ [società detenuta al 100% da __________] è proprietaria del fondo ed
ha concluso con __________ un contratto di locazione relativo all’immobile in parola,
corrispondendo regolarmente una pigione. Sarebbe pertanto unicamente lui a
poter occupare legalmente l’abitazione, mentre la ricorrente non sarebbe in
alcun modo parte al contratto di locazione e non disporrebbe di alcun diritto
legale o certezza di risiedere nella casa di __________.
A mente della ricorrente i
giudici e le autorità fiscali stesse considererebbero ancora il comodato come
una donazione, “se alla base del rapporto… non vi è un negozio giuridico a
carattere obbligatorio come per esempio, l’usufrutto, espressamente menzionato
dalla norma, ma anche servitù prediali (art. 730-740 CC), il diritto di
abitazione (art. 776-778 CC), il diritto di superficie (art. 779-779l CC) o altre
servitù (art. 781 CC)”. In una sentenza del 2008 (StE 2005 B 25.2 n. 7 consid.
2.3.), poi, il Tribunale federale avrebbe riaffermato il principio secondo cui
la messa a disposizione gratuita di un fondo si configura come contratto di comodato
ed è pertanto corretto ritenere il proprietario del fondo come detentore ed incombe
pertanto a quest’ultimo dichiarare – in quanto reddito – il valore locativo
dell’immobile di cui ha ceduto l’utilizzo, mentre l’uso dell’immobile accordato
ad una persona vicina avrebbe il carattere di donazione.
Secondo l’insorgente,
l’assenza di un diritto reale iscritto a registro fondiario in favore di RI 1 e
la possibilità di __________ di poter disporre a proprio piacimento della casa
rendono differente la fattispecie per rapporto a quella presa in considerazione
da parte della camera di diritto tributario nella sua missiva 17 marzo 2015.
Inoltre in una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton __________ (__________)
oltre a riprendere il concetto di contratto di comodato viene affermato come
non esiste una base legale che permette di imporre la differenza tra il canone
di locazione preferenziale ed il valore locativo.
In conclusione, la
ricorrente ritiene che l’interpretazione economica trovi “i suoi limiti
nell’ambito della garanzia reale e concreta concessa ‘all’inquilino’ di godere
di almeno una minima certezza di poter disporre dei locali che occupa”. A suo
avviso, in assenza di una benché minima certezza in tal senso,
un’interpretazione economica che prescinde dai rapporti giuridici sarebbe
lesiva del principio di legalità. Considerato quindi che l’insorgente non aveva
alcuna garanzia equiparabile ad un diritto di usufrutto o d’abitazione e di
come il conduttore (__________), paragonabile al proprietario del fondo,
manteneva per sé un diritto d’uso esclusivo sulla casa di __________, si deve
giungere alla conclusione secondo cui non vi sarebbe spazio per poter considerare
reddito in capo alla ricorrente la messa a disposizione gratuita della casa di __________.
Diritto
1. 1.1.
Controversa nella
fattispecie è l’imposizione come “altri redditi” del valore locativo
dell’immobile mapp. __________ RFD __________ di proprietà di __________ (__________)
per l’anno fiscale 2009 nella partita fiscale della ricorrente.
1.2.
Secondo l’art. 20 cpv. 1
LT e 21 cpv. 1 LIFD, di identico tenore, è imponibile
il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili
o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in
forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito
(lett. b).
Per la sola imposta
cantonale, la sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario (art.
40 cpv. 2 LT).
1.3.
1.3.1.
La questione che deve
essere approfondita concerne il caso in cui – come si verifica in presenza di
un contratto di comodato (art. 305 ss. CO) – il proprietario del fondo concede
ad un terzo a titolo gratuito l’utilizzo dello stesso, senza iscrivere un
diritto reale a registro fondiario.
In tal caso la persona a
cui è stato concesso il diritto di utilizzo ha soltanto una pretesa
obbligatoria, nei confronti del proprietario del fondo, all’utilizzo dello
stesso in maniera gratuita.
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, in vigore sotto l’egida dell’abrogato art. 21 cpv. 1 lett. b
del Decreto concernente la riscossione dell’imposta federale diretta (DIFD), si
parlava di uso proprio non solo quando il proprietario di una casa la occupava
personalmente, ma anche quando ne concedeva l’uso gratuito a una terza persona,
senza chiedergli un corrispettivo (sentenze del 22 dicembre 1978, in ASA 48 p. 478 = RF 1980 p. 368; del 22 dicembre 1989, in DTF 115 Ia 329 = RF 1990 p. 447).
In simili fattispecie, il
contratto di comodato secondo l’art. 305 CO veniva assimilato ad una donazione.
Il proprietario doveva pertanto lasciarsi imputare il valore locativo
dell’immobile, mentre la terza persona (il beneficiario dell’utilizzo del
fondo) soggiaceva all’imposta di donazione, sempreché non ricadesse in una
fattispecie di esenzione soggettiva prevista dall’art. 154 lit. f LT.
L’imposizione del valore
locativo nella partita fiscale del proprietario trovava il proprio fondamento
non nel fatto che la cessione venisse effettuata a titolo gratuito, bensì nella
circostanza che il proprietario poteva continuare a disporre del proprio
immobile in ragione della facilità con cui il contratto di comodato può essere
sciolto (cfr. art. 309 CO; cfr. ASA 48 p. 478 = RF 1980 p. 368; inoltre: Richner, Unterpreisliche
Gebrauchsüberlassung von Wohneigentum, in ZStP 2008, pp. 282-283).
1.3.2.
Il descritto trattamento
fiscale del comodato non si giustifica tuttavia più dopo l’entrata in vigore
della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e della Legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni
(LAID).
Secondo l’art. 21 cpv. 1
lett. b DIFD era imponibile solo il valore locativo dell’abitazione a
cui il contribuente aveva diritto quale proprietario della propria casa o quale
usufruttuario (“Im eigenen oder in einem ihm zur Nutzniessung
überlassenen Hause”). Una terza persona, che non era usufruttuaria (o
tutt’al più beneficiaria di un diritto di abitazione), non poteva essere
assoggettata all’imposta sul reddito per il valore locativo cfr. Richner, op. cit., p. 283, con riferimento
a: Känzig, Die eidgenössige
Wehrsteuer [Direkte Bundessteuer], Basilea 1982,n. 87 ad art. 21 DIFD, p. 308).
Il nuovo diritto federale
ha invece adottato una nozione economica di usufrutto, che si estende cioè ad
ogni godimento e non si limita al ristretto senso civilistico del termine, come
parrebbe invece suggerire la lettera degli art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD,
che è frutto di una infelice traduzione restrittiva del testo francese e di
quello tedesco, che, come rilevato dal Tribunale federale, usano la nozione di
“Nutzungsrecht für Eigengebrauch” e non di “Nutzniessung”, di “droit
de jouissance” e non di “usufruit” (cfr. RF 2002 p. 322 = StE 2002 B
25.3 n. 28).
Per l’imposizione del
reddito della sostanza immobiliare non è pertanto determinante la
configurazione giuridica del godimento, ma piuttosto chi esercita di fatto il
diritto di godimento (Zwahlen, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 20 ad art. 21 LIFD, p. 315). In
altre parole, costituiscono altra forma di godimento non soltanto l’usufrutto,
espressamente menzionato dalla norma, ma anche servitù prediali (art. 730 -740
CC), il diritto di abitazione (art. 776 -778 CC), il diritto di superficie
(art. 779-779l CC) o altre servitù (art. 781 CC), ma anche altri
rapporti giuridici assimilabili all’usufrutto, segnatamente negozi di carattere
obbligatorio (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 79 ad art. 21 LIFD,
p. 374).
Ciò implica un cambiamento
di prassi in merito all’imposizione del comodato. Anche il comodatario è
infatti divenuto imponibile per il valore locativo dell’immobile del quale ha
il godimento, pur non essendo usufruttuario (Zwahlen,
loc. cit.; Richner, op. cit., pp.
283-284; Egloff, in:
Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a
ediz., Muri-Berna 2015, 30, nn. 90-93, p. 553 ss.).
1.3.3.
Contrariamente a quanto
sostenuto dai ricorrenti, nelle osservazioni del 16 aprile 2015, il Tribunale
federale non ha confermato la propria giurisprudenza relativa all’art. 21 DIFD,
nella sentenza del 28 gennaio 2005 (ASA 76 p. 204 = StE 2005 N 25.2. n. 7 = RF
2005 p. 500 = ZStP 2005 p. 181). Pur avendo interpretato la nuova base legale,
cioè l’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD, infatti, e pur avendo citato, nella
motivazione, la sentenza del 22 dicembre 1978 (ASA 48 p. 478), l’Alta Corte non
si è confrontata con un caso di comodato bensì con una fattispecie in cui il proprietario
di una casa ne aveva concesso l'uso ad un parente prossimo ad un prezzo
inferiore al valore di mercato (cfr. anche Richner,
op. cit., p. 283, nota 41 in fine). Le stesse considerazioni
valgono per le altre sentenze menzionate nelle suddette osservazioni, che a
loro volta si riferiscono all’ipotesi della locazione a condizioni di favore.
1.4.
Ne consegue che il diritto
di utilizzo dell’immobile mapp. __________ RFD __________ da parte di RI 1 per
il periodo fiscale litigioso, deve essere inteso fiscalmente in senso economico,
e non più secondo la superata giurisprudenza fondata sull’art. 21 cpv. 1 lett. b
DIFD, che imponeva un’interpretazione formalistica della nozione di usufrutto.
Ne consegue che il valore
locativo dell’appartamento, messo gratuitamente a disposizione della ricorrente,
costituisce reddito della sostanza immobiliare per la contribuente, la quale
non ha per contro conseguito “altri redditi”, come invece stabilito
dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata.
L’argomento della
ricorrente, secondo cui la sua situazione non sarebbe assimilabile a quella di
un usufruttuario, poiché quale comodataria non avrebbe la “minima certezza di
poter disporre dei locali che occupa”, a causa della facilità con cui il
comodato può essere rescisso, appare piuttosto curioso, se solo si pensa che
nel 2011 ella è divenuta addirittura proprietaria dell’immobile in questione.
In ogni caso, seguendo un’interpretazione economica della nozione di usufrutto,
come ha fatto il Tribunale federale, diviene determinante solo il fatto in sé
del godimento dell’immobile, senza che assuma rilievo per contro la maggiore o
minore precarietà dello stesso.
1.5.
È escluso, contrariamente
a quanto sostiene la ricorrente nelle osservazioni del 16 aprile 2015, che
l’imposizione del valore locativo configuri una doppia imposizione. In primo
luogo, come riconosce la stessa contribuente, non è in questione un assoggettamento
della stessa base imponibile in più cantoni, sicché non può trovare
applicazione l’art. 127 cpv. Cost. Ma, anche volendo immaginare che il canone
di locazione pagato da __________ alla __________ AG, da una parte, e il valore
locativo di cui gode la ricorrente quale comodataria, dall’altro, fossero
imposti in due cantoni diversi, ugualmente si tratterebbe semplicemente di attribuire
a ciascuno dei soggetti coinvolti il reddito che gli compete. D’altronde, la soluzione
auspicata dalla ricorrente, cioè quella fondata sulla giurisprudenza riferita
all’abrogato art. 21 DIFD, comporta a sua volta l’assoggettamento del reddito
sia presso il comodante (che paga l’imposta sul reddito per il valore locativo)
sia presso il comodatario (che paga l’imposta di donazione); e l’onere fiscale
complessivo, tenuto conto delle aliquote dell’imposta di donazione in assenza
di un vincolo di parentela, sarebbe senz’altro superiore.
1.6.
1.6.1.
Bisogna quindi commisurare
il reddito conseguito dalla ricorrente, quale valore locativo dell’immobile di
cui ha il godimento.
1.6.2.
L’art. 21 cpv. 2 LIFD
precisa, infatti, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle
condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al
domicilio del contribuente.
Il riferimento alle
condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il
valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa
tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il
canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I
152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF
52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41).
Il Tribunale federale ha
stabilito che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di
intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta
federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto
della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709).
1.6.3.
Per quanto qui di
interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto
della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è
stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il
suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
1.6.4.
Nel caso in disamina, va
ricordato che il 19 dicembre 2011 la ricorrente è divenuta proprietaria del
mapp. __________ RFD __________.
Per quanto concerne la
decisione di tassazione per l’anno 2012 – già cresciuta in giudicato – l’autorità
fiscale ha commisurato il valore locativo in CHF 100'000.--.
Questa Corte ritiene
quindi corretto imporre tale importo anche per la tassazione relativa al
periodo fiscale 2009.
Considerandi
2.
2.1.
Nel proprio gravame
avverso la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2009, la ricorrente è
parimenti insorta contro la decisione di considerare reddito imponibile la
messa a disposizione ed utilizzo di un’autovettura.
2.2
Secondo l’art. 20 cpv. 1 lett.
d LIFD sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i
proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento di
beni mobili o diritti (di egual tenore l’art. 19 LT).
Nella nozione di usufrutto
o altro godimento rientrano due diverse forme di utilizzo: il proprietario che
concede l’uso all’usufruttuario o a chi beneficia di un “altro godimento” e
quest’ultimo che concede l’uso ad un terzo. Nel caso dei beni mobili è per
contro esclusa l’imposizione del reddito in natura per uso proprio, come
avviene invece per gli immobili (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea 2001, n. 138 ad art. 20 LIFD, p. 503).
In sé, dalla formulazione
della disposizione, l’art. 20 cpv. 1 lett. d LIFD (e, di riflesso,
l’identico art. 19 cpv. 1 lett. d LT) si riferisce unicamente
all’imposizione dei redditi percepiti dal proprietario per aver concesso l’uso
del bene mobile e non anche a quella dei redditi percepiti dall’usufruttuario,
o da colui che ha un “altro godimento”, cioè dei proventi dei beni concessi in
usufrutto o in godimento (Reich, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a,
2a ediz., Basilea 2008, n. 112 ad art. 20 LIFD, p. 283). Il reddito
della sostanza in usufrutto deve essere essere imposto all’usufruttuario, anche
se non è previsto dalla norma in discussione. Ciò discende infatti dalla
nozione generale di reddito (Reich, op. cit., n. 10
ad art. 20 LIFD, p. 248).
2.3
La base legale che prevede
l’imposizione del reddito della sostanza mobiliare differisce in modo
essenziale da quella relativa al reddito della sostanza immobiliare, proprio
perché esclude l’imposizione del reddito in natura che il contribuente consegue per il fatto di avere a disposizione l’immobile “per uso proprio in
forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito”
(art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT). L’art. 20
cpv. 1 lett. d LIFD (così come l’art. 19 cpv. 1 lett. d LT) prevede
solo l’imposizione del reddito conseguito dal proprietario per la concessione
dell’usufrutto (o di un analogo godimento), in modo analogo a quanto previsto,
per gli immobili, dall’art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD.
Ne
consegue che, in presenza di un comodato, il reddito patrimoniale è imponibile
presso il comodante e si considera donazione per il comodatario (Reich, op. cit., n. 11 ad art. 20 LIFD,
p. 248).
2.4
Per quanto attiene all’uso
gratuito dell’automobile, concesso alla ricorrente dalla __________ AG, la
legge non consente pertanto di imporre il relativo reddito in natura.
3.
La decisione di
tassazione per il periodo fiscale 2009 è riformata nel senso che è stralciato
l’importo di CHF 60'000.– per “altri redditi” ed è inserito un reddito della
sostanza immobiliare di CHF 100'000.--.
La tassa di giustizia e le
spese sono interamente poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione impugnata è
riformata nel senso che è stralciato l’importo di CHF 60'000.– per “altri
redditi” ed è inserito un reddito della sostanza immobiliare di CHF 100'000.--.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: