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Decisione

80.2014.271

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, demolizione e costruzione nuova tettoia su un parcheggio esterno, miglioria

20 maggio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. I coniugi RI 1 e RI 1

sono comproprietari dei mappali n. __________ e __________ RFD di __________.

Sul primo sorge la loro casa d’abitazione; sul secondo, situato sul lato

opposto della strada, sorge invece un “portico”, adibito a parcheggio.

Alla dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2012, i contribuenti allegavano il modulo 7

(Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare), nel quale

menzionavano insieme i mapp. __________ e __________, attribuendo loro un

valore di stima complessivo di fr. 132'713.- ed un valore locativo di fr.

17'000.-. Da questo ultimo importo chiedevano la deduzione di spese di manutenzione

e gestione per complessivi fr. 27'098.-, riconducibili in buona parte alla

sostituzione della tettoia del parcheggio.

B. L’RS 1 notificava ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 26 febbraio 2014.

Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva negato la

deduzione delle spese di manutenzione effettive, riconoscendo solo la deduzione

forfetaria di fr. 4'250.- per l’IC e di fr. 3'400.- per l’IFD. Inoltre, aveva

stralciato la deduzione forfetaria per le altre spese professionali, in

considerazione del fatto che RI 2 percepiva dal datore di lavoro un rimborso

forfetario di fr. 8'000.- per spese di rappresentanza.

C. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 24 febbraio 2014. In primo luogo, chiedevano la deduzione delle spese per la sostituzione della tettoia,

argomentando che si trattava “di una manutenzione (sostituzione) di quella già

esistente e strettamente legata all’abitazione”. In secondo luogo, contestavano

il mancato riconoscimento delle “altre spese professionali”, sottolineando che

il rimborso spese percepito copriva i costi legati alla funzione di condirettore.

D. L’Ufficio di

tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 19 marzo 2014.

Per quanto attiene al

primo aspetto litigioso, osservava che i lavori di demolizione e ricostruzione

si riferivano al mapp. n. __________, che secondo i “dati di stima ufficiale”

non aveva un valore di reddito né un valore locativo; siccome “le spese di manutenzione

sono considerate spese per l’acquisizione di un reddito e presuppongono

pertanto che vi sia un reddito imponibile”, la deduzione non poteva essere

ammessa.

In merito alle spese

professionali, argomentava che, in caso di rifusione forfetaria, “non può

ammettersi la relativa deduzione forfetaria, considerata la copertura delle

stesse da parte del datore di lavoro potendosi nel caso ammettersi gli eventuali

costi comprovati eccedenti la rifusione”.

E. Con sentenza dell’8

settembre 2014, la Camera di diritto tributario annullava la decisione

impugnata e rinviava gli atti all’Ufficio di tassazione Lugano Campagna, perché

entrasse nel merito del reclamo circa la qualifica delle spese sostenute dai

ricorrente, segnatamente dei costi relativi alla tettoia che sorge sul mapp. n.

__________ RFD di Novaggio. Nella decisione impugnata, infatti, l’Ufficio di

tassazione non aveva stabilito se le spese sostenute dai ricorrenti fossero da

considerare costi di manutenzione o di miglioria, ma ne aveva però escluso la

deduzione per il fatto che a suo avviso si riferivano ad un immobile che non produceva

alcun reddito imponibile. Tuttavia, non era possibile stabilire se il valore

locativo imposto fosse comprensivo anche dell’uso del parcheggio situato sulla

part. n. __________.

F. Con una nuova decisione

dopo reclamo dell’8 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione Lugano Campagna

qualificava i costi sostenuti dai contribuenti per la tettoia, segnatamente per

“la demolizione del precedente vetusto manufatto ligneo e la posa della nuova

struttura metallica oltre all’innalzamento di muri perimetrali in cemento

armato e formazione di platea” quali migliorie e quindi spese d’investimento

non deducibili ai sensi degli art. 33 lett. d LT e 34 lett. d LIFD, “per i

quali sono tali i costi che trasformano un immobile portandolo ad un migliore

stato attraverso il miglioramento delle sue qualità tecniche oggettive, la sua

funzionalità, il suo comfort, il suo valore d’uso ed aumentando per esse il

valore dell’immobile stesso sia come valore intrinseco che come valore di

rendimento (v. Commentaire Romand, Yersin, Nöel, ed. 2008, ad art. 32 n. 122)”.

Per quanto attiene al

valore locativo, considerati “i colloqui” avuti in merito con il signor RI 2,

l’Ufficio di tassazione lo stabiliva “in complessivi CHF 13'785.-- in

considerazione dei valori di stima ufficiale”.

L’Ufficio di tassazione

riconfermava pertanto la non deducibilità dei “costi d’immobili effettivi, con

riguardo alle spese di demolizione e ricostruzione della tettoia sulla part. __________

RFD di __________ oltre a spese di gestione, e per essi ammettendo la deduzione

forfettaria”.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente

la mancata deduzione delle spese per la sostituzione della tettoia al mapp. __________

RFD di __________ per l’importo di fr. 27'098.-, a fronte della deduzione

forfetaria di fr. 3'447.- per l’IC e fr. 2'757.- per l’IFD riconosciuta

dall’Ufficio di tassazione.

I ricorrenti argomentano

che il valore locativo di fr. 17'000.- da loro sempre dichiarato a partire dal

periodo fiscale 2005 è sempre stato considerato comprensivo anche del

parcheggio situato sulla part. n. __________. Ritengono che a causa della

rettificazione del valore locativo in fr. 13'785.- da parte dell’Ufficio di tassazione,

sarebbe loro preclusa “in futuro ogni e qualsiasi manutenzione necessaria

all’edificio accessorio (tettoia) sulla particella del mapp. __________ in

quanto non vi sarebbe più alcun reddito, malgrado la spesa sostenuta per il

manufatto”.

Fanno altresì notare che

già da diversi anni la scarpata dietro la tettoia e lungo una parte del terreno

di loro proprietà, che confina con la strada comunale, ha “creato disagi con

smottamenti di terra in occasione di forti piogge” e provocato il rischio di

caduta di alberi e piante sulla strada, sulla tettoia stessa o sui pali

dell’elettricità adiacenti. Per questo motivo ritengono che questa parte dei

lavori debba essere considerata di manutenzione, essendo servita a consolidare

la scarpata ed evitare che la terra non smottasse più sulla strada in caso di

pioggia. Il taglio delle piante e la conseguente estrazione delle radici avrebbe

anche permesso di rendere “più agibile il palo AIL”. Chiedono che venga

riconosciuto anche il rifacimento dell’asfalto, essendo lo stesso “corroso a

seguito dell’avanzare della scarpata”. Indicano che per consolidare la scarpata

sono stati posati dei drenaggi, un tubo per la raccolta e lo smaltimento delle

acque ed è stato costruito un muro che serve anche quale appoggio alla tettoia.

La vecchia tettoia sarebbe

stata costruita dal precedente proprietario agli inizi degli anni ’80 e, a metà

degli anni ’90, sarebbero state sostituite alcune assi del tetto e la carta

catramata. Sebbene non siano in grado di stabilire il valore di costo iniziale

della tettoia, gli insorgenti ritengono che quanto speso per la nuova tettoia (fr.

15'800.-) non costituisca un valore tanto importante da condurre a qualificare

l’intervento quale una miglioria. Ammettono che vi è stato un leggero aumento

di volume dell’opera, ma ciò sarebbe da ricondurre alla “standardizzazione

delle misure” per le quali non hanno “voluto effettuare nessuna modifica per

non far aumentare la spesa”. Potrebbero pertanto acconsentire ad una “una

riduzione proporzionale della spesa di manutenzione in base al volume, ma solo

sul valore della tettoia”.

I ricorrenti chiedono

dunque che siano ammesse in deduzione sia le “spese di manutenzione sostenute

per la sostituzione della tettoia” sia quelle dovute al “consolidamento della

scarpata” e pretendono pure che venga considerato un valore locativo annuale di

fr. 1'200.- per la particella n. __________ RFD di __________, “alfine di poter

richiedere le spese di manutenzione in futuro, se dovesse essere il caso”.

H. All’udienza del 21

aprile 2015, il ricorrente ha prodotto un rapporto dell’ingegner __________

concernente l’erosione causata dalle infiltrazioni d’acqua alla scarpata su cui

sorge il posteggio. Ha spiegato che la tettoia precedente risaliva agli anni

ottanta ed era in legno, mentre che la base era invece in beton. Indica che

proprio per tener conto delle infiltrazioni d’acqua, sono stati tagliati gli

alberi ed è poi stata costruita la nuova tettoia. A suo avviso tale operazione,

malgrado un certo aumento della superficie e quindi della volumetria, a

dipendenza delle misure standard della tettaia, va considerata una semplice

sostituzione e quindi una spesa di manutenzione.

L’Ufficio di tassazione,

dal suo canto, ribadisce che a suo avviso si tratta chiaramente di una nuova

costruzione. Acconsente tuttavia alla richiesta del ricorrente di attribuire un

valore locativo di fr. 1'200.- per l’uso del posteggio situato sotto la

tettoia.

Diritto

1.1.1.

Per quanto attiene

alla definizione del valore locativo, l’Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata

afferma di aver determinato, tenuto conto dei “colloqui intercorsi con il

signor RI 2 in considerazione della contestazione dell’imposto valore locativo

sull’abitazione di cui alla part. __________ RFD di __________ dopo i lavori di

rinnovamento effettuati nel 2004”, il valore locativo in complessivi fr.

“13'785.- in considerazione dei valori di stima ufficiale”.

Il valore locativo così

determinato di fr. 13'735.- concerne esclusivamente la part. __________ RFD di __________

e non è comprensivo del posteggio situato sul mapp. n.__________ RFD di __________.

Nel corso dell’udienza

tenutasi il 21 aprile 2015, l’autorità fiscale ha sostenuto di acconsentire

alla richiesta dei ricorrenti di attribuire un valore locativo annuo di fr.

1'200.- per l’uso del posteggio situato sotto la tettoia. Il verbale è stato

(evidentemente) sottoscritto da ambo le parti e pertanto su questo punto esse

hanno raggiunto un accordo.

1.2.

Con un ulteriore scritto

del 21/23 aprile 2015, i contribuenti, a complemento del verbale del 21 aprile

2015 e, a loro dire, per “una miglior chiarezza e a futura memoria”, hanno

chiesto a questa Camera di “chiarire con la vostra decisione l’affermazione

dell’ufficio di tassazione in merito all’attribuzione del valore locativo annuo

di CHF 1'200.00 per l’uso del posteggio situato sotto la tettoia”. Indicano che

non vorrebbero che “la ricostruzione di un’eventuale cedimento del muro

perimetrale o cedimenti della scarpata, siccome sono molto vicini alla tettoia

ed è completamente aperta, non venga riconosciuta quale manutenzione perché non

rientrano ‘sotto la tettoia’”.

La questione sollevata con

la lettera in discussione non presenta alcun interesse attuale. Nel momento in

cui dovessero essere chiesti in deduzione costi per interventi concreti,

l’autorità di tassazione stabilirà se si tratti di spese causalmente legate al conseguimento

del valore locativo del parcheggio o meno.

1.3.

Ne consegue pertanto che

per quanto attiene al valore locativo, sia dell’abitazione sul mapp. n. __________

RFD (fr. 13'785.-) e sia del posteggio sul mapp. n. __________ RFD di __________

(fr. 1'200.- annui) le parti hanno trovato un accordo e pertanto il ricorso su

questo punto è divenuto privo d’oggetto.

2. 2.1.

Secondo

l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente

che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di

riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le

spese d’amministrazione da parte di terzi.

2.2.

Analoga

disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non

Considerandi

disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione.

Malgrado i

Cantoni avessero tempo due anni dall’entrata in vigore della legge federale –

vale a dire entro inizio 2012 – per adeguare la loro legislazione alle disposizioni

federali (art. 72j cpv. 1 LAID), il legislatore ticinese non vi ha

tutt’ora provveduto. La Divisione delle contribuzioni ha nondimeno manifestato

la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal

1° gennaio 2010, come dimostra inequivocabilmente la nuova Circolare n. 7/2010

del mese di aprile 2011.

3.

3.1.

Per costante

giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza

aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso

e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32.

LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise

in tre distinte categorie:

·

le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,

“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a

garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;

cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 518; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di],

Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 51 ad art. 32 LIFD, p. 490; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I,

Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p. 787);

·

le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de

remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e

tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di

facciate; cfr. Richner/

Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 518; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);

·

le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,

“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione servono

infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua

durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata.

Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire

l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle

esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno

deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di

comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.

Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi

o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la

medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT

II-1997 n. 4t).

3.2

Ai fini della

determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le

spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali

(cfr. art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT).

La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente

praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o

ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort.

Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che

servono in parte a salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a

queste difficoltà, la prassi della Divisione delle contribuzioni suole in

questi casi operare una suddivisione della spesa totale, espressa in frazione,

tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n. 7/2010 dell’aprile 2011).

Fanno eccezione unicamente

gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione

dell’ambiente (art. 32 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano

tutti i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia

o a far uso di energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione

dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale

diretta; RS 642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del legislatore

– vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono

ad incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n.2C_727/2012 e

2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318).

3.3

Ai fini

della determinazione del reddito imponibile non possono nemmeno essere dedotte

le spese di acquisto e fabbricazione di beni patrimoniali (art.

34.

lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT).

Per quanto qui di

interesse, le spese di fabbricazione (“Herstellung”; “production”)

non concernono soltanto le nuove costruzioni, ma riguardano pure i casi di “demolizione

e ricostruzione estesa” o di “risanamento totale” di un immobile, a tal punto importanti

e radicali da dover essere assimilati all’acquisizione di una nuova struttura

edilizia, diversa da quella preesistente (decisione TF n.2P.25/1998 del 24

febbraio 1999, in: RDAT II-1999 n. 21t).

Come ancora recentemente

confermato dalla giurisprudenza federale, simili interventi devono essere

assimilati in tutto e per tutto a una nuova costruzione, senza che possano

entrare in linea di considerazione lavori di manutenzione fiscalmente rilevanti

e quindi deducibili dal reddito imponibile. L’Alta Corte ha, per esempio,

negato ogni deduzione

·

ad un contribuente che nell’ambito di lavori di risanamento

aveva, di fatto, costruito una nuova stalla al piano inferiore di un edificio

(decisione TF n.2C_666/2012 e 2C_667/2012 del 18 dicembre 2012);

·

ad un contribuente che aveva ricostruito lo stabile principale e

trasformato quello accessorio da garage ad appartamento (decisione TF n.

2C_63/2010 del 6 luglio 2010, in: StR 65/2010 p. 864);

·

ad un contribuente che aveva ricostruito una pergola andata

distrutta – eccezion fatta per la sua struttura portante – a seguito di forti

nevicate (decisione TF n.2C_878/2010 del 19 aprile 2011, consid. 4 e 6.1).

Lo stesso ha fatto questa

Camera, negando la deduzione dei costi di costruzione a contribuenti che,

demolito in quanto fatiscente un edificio annesso alla propria villa, lo

avevano ricostruito, mantenendo inalterata la volumetria ma trasformandolo da

negozio a garage (CDT n. 80.2002.96 del 10 giugno 2002). In un altro caso ha

negato ogni deduzione ad un contribuente che aveva trasformato ed ampliato un

rustico, la cui destinazione era passata da stalla ad abitazione secondaria

(CDT n. 80.2003.190 del 9 febbraio 2004, in: RtiD II-2004 n. 7t).

4.

4.1.

Venendo alla fattispecie

in esame, l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione dei richiesti costi

d’immobili effettivi, “con riguardo alle spese di demolizione e ricostruzione

della tettoia sulla part. __________ RFD di __________ oltre a spese di gestione”,

ammettendo invece la deduzione forfettaria.

I ricorrenti chiedono

invece che vengano loro riconosciuti i costi effettivi, sostenendo che i lavori

effettuati alla tettoia sono da qualificare come lavori di manutenzione.

Chiedono inoltre che siano riconosciuti come lavori di manutenzione anche i

lavori di “consolidamento della scarpata” e quindi anche il conseguente

rifacimento dell’asfalto, in “quanto era “corroso” a seguito dell’avanzare

della scarpata”.

4.2

Come si evince dalla

documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti, e come da loro esplicato

nel gravame, sulla particella n. __________ RFD __________ vi era già una

tettoia, costruita dal precedente proprietario negli anni ’80. Questa tettoia

era stata costruita con delle assi di legno (“perline”) e aveva una base in

cemento e il tetto coperto con della carta catramata. I ricorrenti hanno indicato

che essendosi la tettoia deteriorata con il trascorre degli anni e a causa

delle intemperie, hanno dovuto procedere a sostituirla.

__________.3.

Per i lavori eseguiti alla

tettoia, i contribuenti avevano inoltrato il 9 dicembre 2010 la relativa

domanda di costruzione al Comune di Novaggio avente per oggetto “sostituzione

tettoia posteggi” e indicando quale genere di lavoro “nuova costruzione con

demolizione”. Già questa descrizione nella domanda di costruzione lascia

intendere che i lavori effettuati alla tettoia vanno oltre la semplice manutenzione.

Non vanno nemmeno trascurate le stesse indicazioni utilizzate dalle ditte che

hanno effettuato i lavori: ad esempio, la fattura dello Studio d’ingegneria e

misurazioni __________ SA del 23.10.2012 indica come oggetto “tracciamento

nuova edificazione al mappale n° 523”; la __________ Sagl aveva emesso il

4.11.2011

una fattura indicando fra l’altro tra le prestazioni eseguite “[…]

fornitura materiali per nuova tettoia, (travi, ripartitori, undoline in vetro

resina, ) rottura del muretto esistente, nuovo muro di sostegno in cemento

armato, sistemazione sagomato in differenti punti, messa in opera i pali […]”;

sempre la __________ Sagl il 31.10.2012 aveva chiesto ai ricorrenti un acconto

per la “nuova autorimessa”, indicando che i lavori eseguiti comprendevano la

“rimozione tettoia esistente, nuova fondazione, inizio muro in cemento armato”.

Ciò è evidentemente anche

suffragato dalla documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti. Rispetto

alla situazione precedente, caratterizzata dalla presenza di una “semplice” (e

alquanto vetusta) tettoia in legno, non si può negare che vi sia stato un

miglioramento qualitativo dell’opera. Ora vi è una tettoia metallica, senza

pareti laterali, con un nuovo basamento in cemento armato, così come dei nuovi

muri perimetrali.

Diversa sarebbe stata la

situazione se si fosse solamente proceduto a rinnovare o sostituire le assi in

legno, la carta catramata e a sistemare il basamento, lasciando però in

sostanza la struttura intatta.

Irrilevante, in tale

contesto, il fatto che la tettoia sia sempre stata usata quale posteggio e che

quindi non vi sia stato un cambiamento di destinazione.

Anche facendo astrazione

da un eventuale aumento volumetrico, che a mente dai ricorrenti è stato

necessario per adeguare la tettoia agli standard costruttivi attualmente

vigenti, gli interventi eseguiti hanno di fatto alterato la fisionomia e

l’aspetto esterno originale della tettoia. Risulta di meridiana evidenza che

non si possono considerare i lavori eseguiti come semplici interventi di

manutenzione.

La dottrina precisa che

nel caso della ricostruzione di un immobile dopo la sua demolizione, come in

ispecie, sia le spese di demolizione che quelle di ricostruzione dell’edificio

costituiscono delle spese d’investimento ai sensi dell’art. 34 lett. d LIFD,

rispettivamente art. 33 lett. d LT (Noël,

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, art. 32 LIFD, n. 119; cfr.

anche STF 2C_63/2010 del 6 luglio 2010, consid. 2.1).

Alla luce di quanto

precede, la tesi dell’autorità, secondo la quale nella fattispecie si ha a che

vedere con spese di miglioria (art. 33 lett. d LT e art. 34 lett. d

LIFD), quindi non deducibili, e non con spese di manutenzione (art. 31 cpv. 2

LT e art. 32 cpv. 2 LIFD), merita pertanto conferma.

4.4

Venendo ora ai lavori di

consolidamento della scarpata, come si evince dalla documentazione fotografica

prodotta dai ricorrenti, sono stati creati dei muri di sostegno che al contempo

fungono da muri perimetrali e di appoggio per la tettoia.

I ricorrenti hanno

indicato che i lavori di consolidamento della scarpata si sono rilevati essere

necessari, in quanto in precedenza, in occasione di abbondanti precipitazioni,

vi erano stati alcuni disagi con smottamenti di terra. Inoltre, le piante

presenti sul sedime non avevano delle radici profonde, quindi in caso di forti

piogge non trattenevano la terra e vi era di conseguenza il rischio di scoscendimenti

e di caduta degli alberi sulla strada, sulla tettoia, sui pali elettrici e

telefonici adiacenti.

Inoltre, così come per la

tettoia, anche in questo caso il muro preesistente è stato completamente

demolito e ne è stato creato uno nuovo in cemento armato.

I lavori così descritti

hanno in sostanza permesso di rendere più resistente alle intemperie la

proprietà del ricorrente. Non costituiscono una mera spesa di manutenzione,

che, come visto, per definizione consente unicamente di preservare lo stato di

un immobile, conservarne l’uso e mantenerne la redditività, ma sono invece

costi di investimento fiscalmente non deducibili (art. 33 lett. d LT e

art. 34 lett. d LIFD).

Anche in questo caso, il

semplice confronto tra la situazione ex ante e quella successiva

all’intervento non può che avvalorare la tesi che si tratta di spese di

miglioria.

Infine, si rileva che il

rapporto, realizzato il 26 novembre 2014 (quindi quando i lavori litigiosi

erano da tempo terminati) dallo studio ing. __________ SA e prodotto dai

ricorrenti nell’udienza del 21 aprile 2015, concernente il deflusso delle acque

superficiali e le infiltrazioni nell’abitazione dei ricorrenti indica le

misure, non urgenti, da intraprendere in futuro “per impedire sia future infiltrazioni

e allagamenti nell’abitazione dei ricorrenti, così come futuri cedimenti e/o

franamenti del pendio e/o del bosco”. La relazione non concerne però

direttamente gli interventi alla tettoia ed alla scarpata oggetto del presente

litigio e pertanto non merita ulteriore disamina.

5.

Alla luce delle

argomentazioni che precedono, in applicazione della giurisprudenza e della

dottrina in materia, ne consegue che la decisione impugnata, con la quale

l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha negato la deduzione delle spese

di miglioria, deve essere confermata.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui si riferisce alla determinazione del valore locativo, il ricorso

è privo d’oggetto.

1.2 Nella

misura in cui si riferisce al riconoscimento delle spese di miglioria, il

ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: