80.2014.274
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, abitazioni di vacanza, 100% del valore di mercato, contestazione dell'importo precedentemente accettato Deduzioni: spese per malattia, infortunio e
20 ottobre 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.274
80.2014.275
Lugano
20 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Ivano Ranzanici, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 ottobre 2014 contro la decisione del 15 ottobre 2014 in materia di IC
e IFD 2013.
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2
sono proprietari del mapp. n. __________ di __________, dove sorge la loro casa
d’abitazione primaria.
Nella dichiarazione
d’imposta 2013, i contribuenti hanno attribuito all’immobile in questione un
valore di stima ufficiale di fr. 254'304.– ed un valore locativo di fr.
13'700.–.
L’RS 1 ha notificato ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2013 con decisione del 16 luglio 2014, nella
quale ha stabilito il valore di stima ufficiale del mapp. n. __________ in fr.
303'921.– ed il valore locativo in fr. 17’400.–. Per quanto concerne il primo,
ha spiegato che “la nuova stima, per rettifica d’errore – mappale __________ a __________,
verrà applicata a partire dal periodo fiscale 2014”; quanto al valore locativo,
ha rilevato che, “per le abitazioni secondarie corrisponde al valore di mercato
delle pigioni della zona” e che “l’agevolazione fiscale prevista per le abitazioni
primarie non può essere ammessa”.
B. I contribuenti hanno
interposto reclamo contro la suddetta decisione il 25 luglio 2015, contestando
il valore di stima ufficiale ed il valore locativo della casa d’abitazione.
Facendo riferimento all’istanza di revisione inoltrata lo stesso giorno per le
tassazioni dei periodi fiscali precedenti, i reclamanti hanno rilevato che
l’Ufficio cantonale di stima aveva intrapreso una revisione del valore di stima
ufficiale.
L’autorità di tassazione
ha accolto parzialmente il reclamo dei contribuenti, con decisione del 15
ottobre 2014. Mentre ha ridotto il valore di stima ufficiale dell’immobile a
fr. 254'304.–, “come da comunicazione dell’Ufficio Stima di Bellinzona”, ha per
contro confermato il valore locativo. Ricordato che, secondo legge e
giurisprudenza, quest’ultimo deve corrispondere al 60-70% del valore di
mercato, l’Ufficio di tassazione ha osservato che “nel caso in esame l’autorità
fiscale ha imposto, a partire dalla decisione di tassazione 2005, un valore
locativo di fr. 17'400.– annui”, valore che “tenuto conto delle argomentazioni
esposte in precedenza, viene ritenuto dalla stessa autorità fiscale conforme
alla realtà ed ai valori di mercato in uso”.
C. Con scritto datato 11
ottobre 2014, inviato il 13 ottobre 2014 all’Ufficio di tassazione e da
quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per competenza, i
coniugi RI 1 e RI 2 postulano la riduzione del valore locativo della casa
d’abitazione a fr. 13'700.– e fanno valere, per la prima volta, spese per
malattia nella misura di fr. 8'801.–.
In relazione al primo
aspetto, i reclamanti sottolineano la contraddizione ravvisabile nella
motivazione della decisione impugnata, che da un lato tiene in considerazione,
per il calcolo dell’imposta sulla sostanza, il valore di stima ufficiale rettificato
dall’Ufficio di stima e, dall’altro, per l’imposta sul reddito, si rifiuta di
tener conto della stessa rettifica.
Per quanto concerne le
spese per malattia, i contribuenti sostengono di aver dimenticato di far valere
le spese per cure dentarie, sostenute nel periodo fiscale da RI 2.
D. Nelle sue
osservazioni del 6 novembre 2014, l’RS 1 propone di respingere il ricorso, contestando
in particolar modo che i ricorrenti abbiano mai inoltrato “un reclamo ufficiale
sul valore locativo imposto dopo l’entrata in vigore delle nuove stime”.
Gli insorgenti hanno
replicato con scritto del 24 novembre 2014.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 20
cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di
immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo
gratuito.
Le normative cantonale e
federale si differenziano fra loro quanto alle modalità di calcolo del valore
locativo.
1.2.
L’art. 21 cpv. 2 LIFD
precisa, infatti, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle
condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al
domicilio del contribuente.
Il riferimento alle
condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il
valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa
tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il
canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I
152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF
52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41).
Il Tribunale federale ha
stabilito che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di
intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta
federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto
della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709).
1.3.
La legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni
obbliga i cantoni ad assoggettare all’impo-sta sul reddito il valore locativo
(in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art.
7 cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle modalità
di accertamento del valore locativo, lasciando in tal modo ai cantoni un certo
margine. In relazione alla questione in che misura il valore locativo possa
scendere rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto
alcun altro limite se non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127
cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p.
152 ss.). L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), precisando poi che il 60% del
valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al
principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).
1.4.
Per quanto qui di
interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto
della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è
stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il
suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
Dal 1° gennaio 2009 è
entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione di cui al
capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo
di vacanza.
La modifica è stata
proposta dal Consiglio di Stato nel quadro delle misure di risanamento dei
conti adottate con il preventivo 2009 ed è stata così motivata:
Nella misura in cui la residenza di vacanza resta a
disposizione del titolare, il relativo vantaggio deve essere calcolato in forma
piena. Secondo il Governo non vi sono motivi oggettivi tali da condurre
all'adozione di misure che promuovano l'accesso della proprietà di residenze
secondarie di vacanza. Di conseguenza, il valore locativo delle residenze di
vacanza deve corrispondere ai valori di mercato senza riduzioni o provvedimenti
nell’ottica di favorire l’accesso alla proprietà. Nemmeno deve essere
dimenticata la ricaduta sui comuni di residenze di vacanza, i quali devono
assumersi oneri di infrastrutture comunali senza importanti ricadute in termini
di gettito fiscale. In sintesi, la misura che proponiamo, attuata tramite una
modifica dell'art. 20 LT, comporta un onere fiscale supplementare a carico di
soggetti fiscali titolari di una residenza secondaria e quindi, presumibilmente,
contribuenti facenti parte della classe media superiore. Osserviamo inoltre che
una parte importante di questi contribuenti (circa il 50%) sono residenti fuori
cantone o all’estero.
(cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il Preventivo 2009 e
obiettivo di bilancio 2011, par. 6.5.3).
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto riguarda le
modalità di determinazione del valore locativo, secondo l’art. 2 del decreto
esecutivo del 19 dicembre 2012 concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2013 (RL 10.2.2.1.4), esso corrisponde al valore
di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima
posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde
mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri
elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore
di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2).
2.2
In una sentenza di
principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173), questa Camera ha
esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già applicata a partire dal periodo
fiscale 2006, sulla base di una circolare della Divisione delle contribuzioni,
concludendo per la sua illegalità.
In primo luogo, il Canton
Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono
“accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale degli immobili.
Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse
espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma
anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per esempio, nel Canton
Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla decisione dell’Ufficio
stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa invece che
essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove si pensi appena che
l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di
una decisione ma solo al dispositivo.
D’altra parte, anche
volendo sostenere che la decisione dell’Uf-ficio stima, nella misura in cui
accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine per
impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le condizioni
perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una procedura di
reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione dell’imposta
sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere probatorio,
non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova
dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione.
Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei
ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel
Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima
ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’impo-sta sul reddito,
dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità
ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di
pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è
attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione
sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al
Tribunale di espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul
reddito è suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla
Camera di diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un
reclamo o di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata,
cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha intrapreso
l’accertamento del valore locativo, in modo da consentire al contribuente di
valutare se contestarlo o meno. Le decisioni dell’Uffi-cio stima si limitano
invece ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di
capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere
ulteriori precisazioni.
A titolo abbondanziale,
questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla circostanza che
il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito – accertato nel
quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda effettivamente al 60-70%
del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche CDT n. 80.2006.173 del 21
dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).
3.
3.1.
Nel
caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha determinato il valore locativo
dell’immobile di __________ partendo dal valore di reddito stabilito nel calcolo
del valore di stima ufficiale intrapreso nel 2004. Infatti, il valore di
reddito risultante dalla decisione dell’Ufficio di stima ammonta a fr. 19'045.–
ed il 90% di tale importo corrisponde circa al valore locativo imposto nella
decisione di tassazione dei ricorrenti (fr. 17’464.50, arrotondato a fr.
17'400.–).
Tanto basta per annullare
la decisione impugnata, che si fonda su una modalità di calcolo che l’Ufficio
di tassazione sa essere stata ripetutamente censurata da questa Camera.
3.2
Non si può peraltro fare a
meno di interrogarsi sulla coerenza della decisione stessa, che, come
sottolineato dai ricorrenti, ha ripreso i dati risultanti dalla “rettifica
d’errore” della stima ufficiale, decisa dall’Ufficio di stima il 17 aprile
2014, ma limitatamente al calcolo dell’imposta sulla sostanza. Infatti, con la
decisione su reclamo impugnata, l’autorità di tassazione ha “rettificato il
valore di stima del mappale __________ di __________, come da comunicazione
dell’Ufficio Stima di Bellinzona”, ma ha poi confermato il valore locativo
calcolato a partire dal valore di reddito risultante dalla decisione
dell’Ufficio di stima in seguito rettificata. Risulta dagli atti, invece, che
anche il valore di reddito è stato rettificato dall’Ufficio di stima ed ammonta
di conseguenza a fr. 15'233,40.
3.3
La mera circostanza che il
valore locativo di fr. 17'400.– sia stato “imposto, a partire dalla decisione
di tassazione 2005” (cfr. decisione su reclamo del 15 ottobre 2014) e che non
sia “mai stato inoltrato [dai contribuenti] un reclamo ufficiale sul valore
locativo imposto dopo l’entrata in vigore delle nuove stime” (cfr. osservazioni
al reclamo del 6 novembre 2014) appare in questo contesto del tutto irrilevante.
A tale proposito basti
pensare che, secondo il Tribunale federale, neppure il principio della buona
fede vieta alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un
periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata
anteriormente risolta in favore della contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 = StE
2000.
A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793; il principio secondo cui le tassazioni
divenute definitive sono vincolanti unicamente in relazione ai periodi che le
riguardano .stato ribadito dal Tribunale federale ancora nella sentenza n.
2C_157/2010 e 2C_163/2010 del 12 dicembre 2010, consid. 11.8). Meno che mai
sarà l’autorità a poter invocare la propria buona fede nei confronti di un
contribuente che in periodi fiscali precedenti aveva accettato una certa
valutazione del suo reddito (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2013.149 del 28
aprile 2014, consid. 3.2).
Inoltre, nel caso in esame
è effettivamente sopravvenuta una decisione dell’Ufficio di stima, che ha
rettificato il valore di stima ufficiale e, in tale contesto, lo stesso valore
di reddito dell’immo-bile degli insorgenti. Proprio perché l’Ufficio di
tassazione, ignorando la giurisprudenza di questa Camera, ha fondato il calcolo
del valore locativo sul valore di reddito stabilito dall’Ufficio di stima, si
fatica a comprendere come possa rifiutarsi di tener conto della rettifica di
tale valore, intrapresa proprio dall’Ufficio di stima.
3.4
Alla luce delle
considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve pertanto essere
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché riesamini la
fattispecie e adotti una nuova decisione motivata.
4.
4.1.
In virtù dell’art. 9 cpv.
2.
lett. h LAID, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005, dai proventi
imponibili sono dedotte le spese per malattia e infortunio del contribuente o
delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono
sopportate dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal
diritto cantonale.
L’art. 33 cpv. 1 lett. h
LIFD, per l’imposta federale diretta, affermato lo stesso principio, stabilisce
la franchigia nel 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui
agli articoli 26–33.
La stessa disciplina è
prevista, per l’imposta cantonale ticinese, dall’art. 32 cpv. 1 lett. i
LT, secondo cui sono deducibili le spese per malattia e infortunio del contribuente
o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono
sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi
imponibili, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32.
4.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, di principio, con la nozione di spese per malattia si
intendono i costi delle misure per il mantenimento ed il ripristino della
salute propriamente dette, in particolare per i trattamenti medici, i soggiorni
in ospedale, i medicinali, le vaccinazioni e le apparecchiature mediche, gli
occhiali, le terapie o le misure di disintossicazione (cfr. sentenza del 3
novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.2.2).
D’altra parte, nella
sistematica della legge, le spese per malattia rientrano nelle deduzioni
generali, dette anche anorganiche o economico-sociali, le quali comprendono
spese che in sé consistono nell’utilizzazione del reddito e che come tali non
sarebbero deducibili (cfr. art. 34 LIFD e 33 LT); tuttavia, la loro deduzione è
stata ammessa dal legislatore per motivi di politica fiscale, cioè per
perseguire obiettivi extra fiscali (Oberson,
Droit fiscal suisse, 2a ediz., Basilea 2002, p. 130/131 e
riferimenti; Locher, Kommentar zum
DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 32/33 ad art. 25, p. 638). Per questa
ragione, devono essere interpretate in modo restrittivo. Del resto, la
deduzione delle spese per malattia è stata introdotta dal legislatore
nell’intento di venire incontro a quei contribuenti per i quali le spese
mediche, che eccedono l’ammontare rimborsato dall’assicurazione contro le malattie,
rappresentano un onere difficile da sopportare (cfr. la sentenza del Tribunale
federale del 28 novembre 2006, in RDAF 2006 II p. 409, consid. 5.1, con riferimento
a: Messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi
federali sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e
sull’imposta federale diretta, in FF 1983 III p. 110; inoltre DTF 128 II 66
consid. 4c).
4.3
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, spetta al contribuente l’onere di provare le spese di
malattia, infortunio o invalidità, in virtù del consolidato principio secondo
cui è compito del contribuente dimostrare i fatti che concorrono ad escludere o
a ridurre il debito verso l'erario (cfr. sentenze n.2C.722/2007 del 14 aprile
2008, consid. 3.2; n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, consid. 4; n.
2A.272/2006 del 19 maggio 2006, consid. 2.1; n.2A.209/2005 del 3 novembre
2005, consid. 4.1, in: RtiD I-2006 n. 11t.; n.2A.84/2005 del 24 febbraio 2005
consid. 4; inoltre Locher, op. cit., n. 82 ad art. 33 LIFD).
4.4
La Circolare n. 11 del 31
agosto 2005 (Deduzione delle spese di malattia e infortunio nonché delle spese
per disabilità) dell’Ammi-nistrazione federale delle contribuzioni (AFC)
prevede che le spese per cure di affezioni dentarie, per cure e interventi di
ortodonzia o di igiene dentaria siano equiparate alle spese di malattia. Non
sono invece deducibili le spese causate da trattamenti di mero carattere
cosmetico (ad es. sbiancamento dei denti) (Circolare cit., par. 3.2.1, p. 4).
4.5
Nella fattispecie, per la
prima volta con il ricorso i contribuenti hanno fatto valere spese per cure
dentarie per complessivi fr. 8'801.–. Le stesse sono documentate da cinque
ricevute postali (del 15.3.2013, 24.4.2013, 7.6.2013, 28.8.2013 e 12.12.2013)
che attestano pagamenti, da parte di RI 2, a favore del dott. med. dent. __________
__________.
Nella misura in cui
eccedono la franchigia, che corrisponde al 5 per cento dei proventi imponibili,
dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33 LIFD e 25-32 LT, le spese in
questione sono in sé deducibili. La “franchigia” del 5% ammonta a fr. 2’402.–
per l’IC ed a fr. 2’765.– per l’IFD.
Gli insorgenti non hanno
tuttavia prodotto una fattura del dentista, dalla quale sia possibile
verificare la natura delle prestazioni professionali, alle quali i pagamenti si
riferiscono. Le spese di malattia, di infortunio e per disabilità fatte valere
dal contribuente per sé stesso o per una persona al cui sostentamento egli provvede
devono essere comprovate da certificati medici, fatture, giustificativi assicurativi
ecc. (cfr. la Circolare cit., par. 6, p. 11, con riferimento alla sentenza del
Tribunale federale del 24 febbraio 2005 [2A.84/2005]). Si tratta in particolar
modo di escludere che sia stata chiesta la deduzione di trattamenti di mero
carattere estetico.
4.6
Anche su questo punto, si
giustifica pertanto il rinvio degli atti all’Uf-ficio di tassazione per una
nuova decisione, alla luce delle note d’onorario dettagliate, rilasciate dal
dentista.
5.
Tenuto conto del
fatto che, per quanto attiene alle spese di malattia, il ricorso avrebbe potuto
essere evitato, se i contribuenti avessero fatto valere le spese per cure
dentarie con la dichiarazione o tutt’al più con il reclamo contro la decisione
di tassazione, la tassa di giustizia e le spese processuali sono porte almeno
in parte a loro carico. Secondo l’art. 231 cpv. 3 LT, infatti, esse sono poste
totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi,
conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione
già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri
l’inchiesta della Camera di diritto tributario.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
15 ottobre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione
per una nuova decisione.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei
ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 440.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
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municipio di.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: