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Decisione

80.2014.276

Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, prova dell’esistenza di una donazione da un parente residente all’estero, onere della prova

7 maggio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 7

agosto 2014, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) commisurava

in CHF 6'646.40 l’imposta cantonale ed in CHF 1'666.20 l’imposta federale

diretta dovuta all’erario da RI 1 per il periodo fiscale 2013.

B. Con reclamo

8/14.8.2014, il ricorrente contestava la decisione di tassazione, laddove

l’Autorità aveva inserito CHF 48'000.-- quali “altri redditi”. Secondo RI 1,

tale importo sarebbe relativo ad una donazione – fiscalmente esente da

imposizione - ricevuta dal padre, __________, che risiede in __________. Il

contribuente avrebbe ricevuto, in quattro momenti distinti [31.3./

24.6./28.9/25.12.2013], tre volte CHF 10'000.-- ed una volta CHF 18'000.--,

capitali portati dal padre dall’estero in Svizzera brevi manu. Tali

versamenti sarebbero stati confermati da __________, con uno scritto di

dicembre 2013, da lui firmato (e trasmesso all’UT).

C. Con decisione del 22

ottobre 2014, l’UT riconfermava i dati accertati, dopo aver richiesto la

produzione di bonifici bancari o postali a comprova della donazione di CHF

48'000.--.

In particolare, l’Autorità

di prime cure stabiliva come, secondo le vigenti disposizioni, il fisco deve, in

caso di trasferimento di capitali dall’estero, esigere dal contribuente la

relativa documentazione precisa e completa. La prova costituita dalla

dichiarazione del donante domiciliato all’estero risulta come tale

insufficiente, poiché difficilmente controllabile. Il fisco indicava due

sentenze del Tribunale federale a proposito (TF 2A.355/1997 e 2P.276/1997).

D. Mediante ricorso del 28

ottobre 2014, RI 1 insorge avverso la decisione su reclamo del 22 ottobre 2014.

L’insorgente motiva il gravame adducendo che, lavorando egli in proprio ed

essendo questi i primi anni della sua attività, il padre (residente all’estero)

gli avrebbe donato CHF 48'000.-- nell’arco del 2013. A comprova del carattere di donazione di questa somma, il contribuente allega una conferma

manoscritta e controfirmata di __________.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 15 cpv. 1

LT sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici.

Analoga formulazione è prevista anche dall’art. 7 cpv. 1 della Legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

Il capoverso 2 dell’art.

15 LT prevede che sono pure considerati reddito i proventi in natura di

qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e

le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo

personale; essi sono valutati al valore di mercato.

Il Tribunale federale, con

riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD (di uguale tenore agli art. 15 cpv. 1 LT e

7 cpv. 1 LAID), ha precisato come il legislatore avesse perseguito il principio

dell’imposizione del reddito netto globale. L’art. 16 cpv. 1 LIFD, e quindi

parimenti di riflesso l’art. 15 LT contengono una cosiddetta clausola generale,

che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo

di redditi esenti da imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385

consid. 4a).

Ne consegue che ogni

reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato

all’imposta.

1.2.

Il Tribunale federale ha

avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di

un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove

dell’esistenza di tale debito. È pure giustificata l’imposizione di un reddito

d’altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del

contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n.

2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in

quella fattispecie, il contribuente aveva addotto di avere contratto un debito

nei confronti di una persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua

decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in

Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti

professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il

fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire

la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA

55 137 consid. 3a).

1.3.

Analogamente, il Tribunale

federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di

diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei confronti di

un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il

contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte

di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. In

particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in

discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati

prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla

dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto

difficilmente controllabile (sentenza n.2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6

ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).

1.4.

In un altro caso ancora, l’Alta

Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile di un asserito debito nei

confronti di una società di diritto tedesco, nel frattempo liquidata, il cui

titolare del diritto di firma, espressamente interpellato in merito

all’identità dei creditori effettivi, si era detto impossibilitato di dar

seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità. Nella

stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche rilevato che, quando il

contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste

riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza

dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del

fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi

che pervengono al contribuente durante un determinato periodo (sentenza n.

2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso di specie emerge

dagli atti che nella dichiarazione per il periodo fiscale 2013, RI 1 non ha

indicato di aver ricevuto alcuna donazione [modulo 2].

Unicamente a seguito del

reclamo contro la decisione di tassazione 2013, e della richiesta di voler

comprovare mediante bonifici bancari la donazione, egli ha prodotto un

documento manoscritto e controfirmato dal padre __________, a tenore del quale

egli, domiciliato all’estero gli avrebbe devoluto nel corso del 2013 in più occasioni del denaro a contanti, per un ammontare di complessivi CHF 48'000.--.

2.2

L’autorità di tassazione,

nell’analisi della situazione fiscale 2013 del ricorrente ha confrontato le sue

entrate e le uscite, potendo accertare un’eccedenza di CHF 51'485.--.

A mente di RI 1, il padre lo

avrebbe aiutato con la somma di CHF 48'000.--.

2.3

In conformità con la

giurisprudenza citata ai considerandi precedenti ed applicabile per analogia al

caso di specie [in ambito – ad esempio – di mancata ammissione della deduzione

dal reddito imponibile degli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei

confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti

prove dell’esistenza di tale debito], anche nella presente vertenza la Camera

osserva come il contribuente abbia documentato unicamente tramite conferma

manoscritta del padre la ricezione della somma di CHF 48'000.-- quale

donazione.

Questa conferma si

appalesa essere insufficiente, in assenza di bonifici bancari o altre prove,

richieste espressamente dall’UT al ricorrente.

Inoltre la Camera rileva

anche come nella dichiarazione fiscale per l’anno sub judice, RI 1 aveva

omesso di inserire qualsivoglia posta relativa a donazione ricevuta dal padre.

Ne discende che l’UT ha

agito correttamente, in applicazione delle regole generali concernenti l’onere

probatorio, imponendo la somma di CHF 48'000.—a titolo di “altri redditi”,

posto come il ricorrente non è stato in misura di comprovare in maniera idonea

la donazione ricevuta dal padre.

Ciò è la conseguenza dell’inadempimento

da parte di RS 1 del proprio onere probatorio e del fatto che il reddito

soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al

contribuente durante un determinato periodo.

2.4

Alla luce delle

considerazioni che precedono appare giustificato aggiungere ai redditi

dichiarati un importo di fr. 48'000.-- così come calcolato dall’autorità di tassazione

in base alle entrate ed alle uscite del 2013.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: