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Decisione

80.2014.278

Imposta sulla sostanza: diminuzione patrimoniale, onere della prova, consumo di sostanza

25 febbraio 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione IC /IFD

del 13.8.2014 per il periodo fiscale 2013, l’Ufficio di tassazione di __________

(di seguito UT) commisurava in CHF 22'381.10 il totale dell’imposta cantonale

[suddivisa in CHF 15'842.10 di imposta sul reddito, e CHF 6'539.-- di imposta

sulla sostanza], mentre in CHF 8'237.60 l’ammontare dell’imposta federale

diretta dovute da RI 1 all’erario.

L’Autorità fiscale

quantificava in CHF 80'000.-- il “numerario, biglietti banca, oro e metalli

preziosi” e modificava pertanto il totale della sostanza imponibile complessiva

pari a 2'332'000.-- anziché i dichiarati CHF 2'249'264.--. A sostegno di tale

modifica l’UT motivava: “Imposizione valore dei capitali precedentemente tassati

(o dei capitali ricavati da alienazioni avvenute nel corrente periodo fiscale)

non essendo stato provato il consumo o il reinvestimento”.

B. Con reclamo

19.8.2014, RI 1, si aggravava avverso la decisione di tassazione ed in

particolare la “ripresa” di CHF 80'000.-- quo alla sostanza.

L’insorgente specificava che tale “ripresa” era stata fatta anche per

quanto atteneva al periodo fiscale precedente, ma che egli non aveva potuto

presentare reclamo per motivi di salute.

Allegato al reclamo,

compiegava un resoconto del suo dispendio annuo allestito per i periodi fiscali

2010 – 2013. Lo stesso affermava che il dispendio annuo, per poter mantere il

suo tenore di vita si aggirasse attorno ai CHF 270'000.-- / 300'000.--. Nel

2012 egli avrebbe speso di meno a causa di motivi di salute. In merito

osservava anche: “Faccio rilevare che sono una persona sola senza figli e

che spendo, oltre che per vacanze, per cene e pranzi con amici, anche per auto

costose che cambio spesso e per le quali nutro una certa passione”.

Il contribuente postulava

la modifica della decisione di tassazione, con richiesta di voler stralciare la

ripresa menzionata.

C. L’8.9.2014, l’UT richiedeva

al contribuente la produzione di una serie di documenti, in particolare a

comprova del consumo dei capitali avvenuto negli anni 2012 – 2013 (con invio di

giustificativi relativi a disborsi elevati) e la diminuzione dei titoli di CHF

72'000.-- nel 2012 e di CHF 120'000.-- nel 2013. Inoltre postulava l’invio da

parte dell’insorgente degli estratti mensili completi (anno 2013) del Conto di

risparmio presso la Banca __________ di __________. Il contribuente trasmetteva

alcune informazioni, mediante missiva 25.9.2014.

D. L’8.10.2014 l’UT

emetteva la decisione di tassazione dopo reclamo. In merito alla sostanza

imponibile complessiva, l’Autorità riteneva che nella risposta del 25.9.2014

egli non avesse comprovato mediante giustificativi la diminuzione dei titoli.

L’unica fattura allegata

sarebbe quella relativa all’acquisto dell’autovettura nel 2013: la stessa

avrebbe avuto un costo di CHF 45'000.-- poiché CHF 106’9000.-- corrispondevano

al veicolo precedentemente posseduto.

L’esame del conto bancario

permetteva di attestare unicamente la presenza di due prelievi per l’anno 2013

per un totale di CHF 140'000.--.

Secondo l’UT, la

situazione patrimoniale del contribuente poteva essere così riassunta: al

31.12.2011, i titoli dichiarati ammontavano a CHF 1'216'587.--. Al 31.12.2012 i

titoli dichiarati erano di CHF 1'144'567.--. La diminuzione era pari a CHF

72'000.-- e la prestazione in capitale incassata ammontava a CHF 33'000.-- con

una differenza effettiva di CHF 105'000.-- (veniva esposto un numerario di CHF

80'000.--).

Al 31.12.2013 i titoli

dichiarati erano di CHF 968'484.-- (in ragione della diminuzione dei crediti,

come da lettera 25.9.2014). La diminuzione effettiva era pari a CHF 176'000.--.

Il consumo comprovato corrispondeva a CHF 45'000.-- (acquisto dell’automobile).

La differenza era di CHF 131'000.--.

Alla luce di queste

considerazioni, l’UT decideva di diminuire i titoli ed i capitali a CHF

968'484.-- ed il numerario veniva aumentato a CHF 130'000.--, in ragione del

consumo non comprovato negli anni 2012 e 2013.

L’UT concludeva con le

seguenti considerazioni: “(...) si precisa che su una differenza effettiva

di Fr. 236'000 l’autorità fiscale ha abbondanzialmente accettato un consumo

(non comprovato) di circa 106'000 in due anni (2012 e 2013)”.

E. Con tempestivo

ricorso 28.10.2014 RI 1 insorgeva avverso la decisione di tassazione su reclamo

emanata l’8.10.2014.

L’insorgente contestava

l’operato dell’UT laddove commisurava il numerario in CHF 130'000.--: al

ricorrente l’Autorità fiscale non avrebbe infatti richiesto altre fatture oltre

a quelle di importo elevato, relative a cene, pranzi, vestiti, escursioni da

lui effettuate [delle quali il ricorrente sostiene comunque di non aver obbligo

di conservazione].

Il fisco non avrebbe

neppure richiesto la produzione di altri giustificativi bancari oltre a quello

relativo al conto __________. Quo al periodo fiscale 2013, RI 1 avrebbe infatti

prelevato altre cospicue somme (come documentato dai relativi giustificativi):

CHF 140'000.-- presso la Banca __________ di __________, CHF 10'000.-- presso

la Banca __________ di __________, CHF 11'000.-- presso la Banca __________ di __________

ed ulteriori CHF 136'400.-- dal conto corrente postale. Il totale degli utilizzi

a contanti ammonterebbe quindi a CHF 297'400.-- per il periodo fiscale 2013. Il

ricorrente riteneva quindi di aver – già in sede di reclamo all’UT – ampiamente

documentato la diminuzione della sostanza e ciò in relazione al suo tenore di

vita.

Secondo RI 1, l’UT non poteva

– senza validi motivi – scostarsi dalle allegazioni del contribuente. Questi

postulava lo stralcio di CHF 130'000.-- a livello di numerario nella decisione

di tassazione per il periodo fiscale 2013.

F. Con osservazioni

4.11.2014 al ricorso in disamina, l’UT sulla base della documentazione prodotta

in sede di ricorso richiedeva che l’incarto venisse retrocesso per procedere a

nuovi accertamenti.

Diritto

1. Con il ricorso, il

contribuente impugna la decisione su reclamo dell’8 ottobre 2014 sia per

l’imposta cantonale sia per l’imposta federale (cfr. prima pagina del ricorso).

La motivazione del gravame

ed il petitum si riferiscono tuttavia solo alla definizione degli

elementi imponibili per l’imposta sulla sostanza.

Ne consegue che il ricorso

in materia di imposta federale diretta è irricevibile, poiché la sostanza è

soggetta solo all’imposta cantonale.

Considerandi

2.

2.1.

L’imposta sulla sostanza

ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT).

La sostanza imponibile è

determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o

dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT).

Nel caso in esame, è

controversa la commisurazione della sostanza imponibile.

2.2

Nella procedura fiscale

vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger,

Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.

190).

La procedura di tassazione

è però retta anche dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT

sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con

il contribuente le condizioni di fatto o di diritto decisive per un’imposizione

completa ed esatta. Al contribuente è in particolare imposto l’obbligo di fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200

cpv. 1 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve fornire, a domanda dell’autorità di

tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi

e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d’affari (art.

200.

cpv. 2 LT; art. 126 cpv. 2 LIFD). Può inoltre essere obbligato a indicare

il nome delle persone con le quali ha concluso affari o alle quali ha fornito

prestazioni valutabili in denaro, come pure a fornire informazioni sui rapporti

contrattuali con tali persone, nonché sulle prestazioni e le pretese reciproche

che ne derivano. Il contribuente deve, in altri termini, esporre la sua

situazione in maniera esaustiva e trasparente, in modo che l’autorità fiscale

possa prendere conoscenza di tutti gli elementi determinanti ai fini della

tassazione (decisione TF 2C_986/2013 del 15.9.2014 consid. 5.1.1; decisione TF

n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: RF 61 p. 442).

2.3

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 140 II

248.

consid. 3.5.; DTF 133 II 153 e 121 II 257; sentenze TF 2C_1081/2013 del

2.6.2014

consid. 5.5.,2C_239/2013 del 27.5.2014 consid. 5; ASA 64 p. 493; StE

1990.

B 13.1 n. 8).

Tale regola non è però

assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le

effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte

Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data quando il

contribuente tralascia, in maniera colpevole e in violazione dei propri

obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli

elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece

quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova

di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo

prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz.,

Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva, la massima

ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva

dell’onere probatorio (Zweifel,

op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur

l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

2.4

Ad ogni modo, se le prove

raccolte dall’autorità fiscale apportano indizi sufficienti quo all’esistenza di

elementi imponibili, appartiene nuovamente al contribuente stabilire

l’esattezza delle sue allegazioni e incombe a lui l’onere probatorio del fatto

che può giustificare l’esenzione fiscale (cfr. sentenze TF 2C_986/2013 del

15.9.2014

consid. 5.1.4,2C_937/2013 del 6.6.2014 consid. 2.1.,2C_1081/2013

del 2.6.2014 consid. 5.5.). Tali regole si applicano parimenti per quanto

attiene alla procedura dinanzi alle autorità di ricorso in ambito fiscale

(sentenza TF 2A.105/2007 del 3.9.2007 consid. 4.4.)

3.

3.1.

Nel caso in disamina l’UT,

mediante decisione di tassazione 13.8.2014, ha effettuato una ripresa di

sostanza quantificata in CHF 80'000.-- “numerario, biglietti di banca, oro e

metalli preziosi”, ritenendo che, per rapporto alle precedenti decisioni di

tassazione, il contribuente non avesse comprovato il consumo oppure il

reinvestimento della sostanza.

A seguito del reclamo

interposto avverso tale decisione, e dopo presentazione di alcuni documenti da

parte del contribuente (dietro richiesta dell’UT), con decisione 8.10.2014,

l’UT ha accertato un “numerario, biglietti di banca, oro e metalli preziosi”

di CHF 130'000.--. L’Autorità è giunta alla conclusione che la diminuzione

della sostanza del contribuente ammontasse a CHF 176'000.-- dei quali unicamente

la cifra di CHF 45'000.-- (relativa all’acquisto dell’automobile) fosse

comprovata come effettivo disborso, per un totale di CHF 131'000.-- a valere quale

ripresa sulla sostanza.

In sede di ricorso, il

contribuente ha fatto valere prelievi di importi parimenti da altri conti

rispetto a quello della Banca __________ di __________ per il periodo fiscale

oggetto di contenzioso. Secondo il ricorrente egli avrebbe effettuato un

utilizzo a contanti, nel 2013, pari a CHF 297'400.--.

L’UT di __________, preso

visione del ricorso, ha chiesto che l’incarto venisse retrocesso, poiché non

erano state effettuate tutte le necessarie richieste per chiarire i vari aspetti

inerenti il consumo della sostanza.

3.2

Secondo l’art. 188 LT le

prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano

idonee ad accertare i fatti rilevanti per la tassazione.

Secondo l’art. 228 LT,

nell’esame del ricorso la Camera di diritto tributario ha le medesime

attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (cpv.

1).

Secondo il capoverso 2

della medesima norma, i ricorsi sono trasmessi all’autorità fiscale che invia

gli atti; essa ha la facoltà di chiedere, entro il termine di trenta giorni, di

poter presentare osservazioni scritte. Resta riservata la facoltà della Camera

di diritto tributario di chiedere all’autorità fiscale un supplemento di inchiesta.

3.3

Il ricorrente ha

presentato in sede di ricorso, come riepilogato ai considerandi precedenti,

tutta una serie di documenti che secondo lui sarebbe atta a comprovare il

dispendio della sostanza per il periodo fiscale 2013.

Come già accennato,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le regole generali

concernenti l’onere probatorio impongono al ricorrente di chiarire l’asserito

consumo di capitali, posto come quest’ultimo configura un elemento suscettibile

di ridurre il suo debito d’imposta (decisione TF n.2C_416/2013 e 2C_417/2013

del 5 novembre 2013, consid. 10.2.2, in: StR 69/2014 p. 152).

3.4

Appare quindi opportuno, come

suggerito dallo stesso Ufficio di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso,

retrocedere il dossier del contribuente all’Ufficio di tassazione, affinché quest’ultimo

proceda ad un supplemento d’inchiesta teso ad accertare più nel dettaglio il

consumo di sostanza relativo al 2013, basandosi parimenti sulla documentazione

prodotta in sede di ricorso da RI 1 e richiedendo, laddove opportuno, ulteriori

giustificativi [relativi ad esempio alle asserite numerevoli escursioni/viaggi]

al ricorrente, a cui incombe l’onere probatorio.

3.5

A titolo abbondanziale si

deve comunque rilevare come il Tribunale federale in una recente sentenza (2C_986/2013

del 15.9.2014), ha considerato che un contribuente [ricorrente], che aveva

prelevato nel maggio del 2005 una somma di CHF 436'053.90 [da un conto non

dichiarato] non aveva dimostrato di aver disposto di tale somma oppure di

averla spesa [in detto caso non aveva apportato alcun giustificativo di

eventuali disborsi]. In surriferita fattispecie, l’Autorità fiscale aveva

raccolto sufficienti elementi tali da ritenere come il contribuente disponesse ancora

dell’importo di CHF 436'053.90 e continuasse a percepirne dei ricavi (sentenza

TF 2C_986/2013 del 15.9.2014, consid. 5.1.5.).

3.6

L’UT dovrà quindi stabilire,

sulla base della documentazione già agli atti o ancora da richiedere al

contribuente, la sostanza imponibile alla fine del periodo fiscale 2013.

4.

Visto l’esito del

gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. La

decisione su reclamo del 8 ottobre 2014 è annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio di tassazione di __________ perché emetta una nuova decisione.

1.2. Il

ricorso in materia di imposta federale diretta è irricevibile.

2. Non

si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

__________

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: