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Decisione

80.2014.280

Procedura: ricorso, effetto devolutivo, notificazione di una nuova decisione su reclamo che accoglie le richieste del ricorrente, ricorso privo d’oggetto

4 novembre 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

in fatto e considerando in diritto

- nel periodo fiscale in

esame RI 1, domiciliata a __________, era limitatamente imponibile nel Cantone

Ticino, in quanto proprietaria di un rustico nel comune delle __________ (frazione

di __________);

- nel medesimo periodo decedeva

suo fratello __________ – di cui era l’unica erede – che pure era proprietario

di un immobile nel Cantone Ticino: il mapp. __________ di __________, che

deteneva in comunione ereditaria con __________ e __________;

- non avendo la contribuente

inoltrato la dichiarazione fiscale 2013, nonostante una diffida, con decisione

del 16 luglio 2014 l’Ufficio di tassazione di Locarno le infliggeva una multa

disciplinare di fr. 100.– e le attribuiva un termine di venti giorni per

adempiere ai suoi obblighi, avvertendola che in caso contrario avrebbe proceduto

alla tassazione d’ufficio;

- con decisione del 10

settembre 2014, l’autorità fiscale notificava alla contribuente la tassazione

IC 2013, allestita d’ufficio a causa della sua mancata collaborazione;

- il reddito imponibile era commisurato

in fr. 7'800.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 157'800.–, mentre la

sostanza imponibile era stabilita in fr. 266'000.– e quella determinante per

l’aliquota in fr. 2'266'000.–;

- nella motivazione

allegata, l’autorità spiegava di avere esposto, fra l’altro, la sostanza

immobiliare ereditata dal fratello __________;

- la contribuente,

rappresentata dalla RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30

settembre 2014;

- la reclamante allegava una

copia della dichiarazione fiscale presentata alle autorità del Cantone Zurigo, sostenendo

in particolar modo che il fratello __________ aveva lasciato la sua quota di

proprietà del mapp. __________ di __________, tramite legato, ad __________ e __________;

- l’autorità di tassazione,

con decisione del 22 ottobre 2014, accoglieva parzialmente il gravame,

commisurando in fr. 4'600.– il reddito imponibile ed in fr. 86'500.– quello

determinante per l’aliquota, mentre la sostanza imponibile era stabilita in fr.

228'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 982'000.–;

- l’autorità aveva

attribuito all’immobile di __________ un valore locativo di fr. 7'600.– e una

sostanza di fr. 253'989.–, mentre all’immobile delle __________ unicamente una

sostanza di fr. 52'160.–;

- con tempestivo ricorso alla

Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che le venga azzerato il reddito

imponibile e che la sostanza sia ridotta a fr. 38'000.– (quella determinante

per l’aliquota a fr. 792'000.–);

Considerandi

- la ricorrente ha allegato

al ricorso una copia del contratto successorio concluso con il fratello __________,

nel quale era previsto che, in caso di premorienza di quest’ultimo, la sua quota

di proprietà del mapp. __________ di __________ fosse stata trasferita, tramite

legato, ad __________ e __________;

- nelle proprie osservazioni

del 2 dicembre 2014, l’autorità di tassazione ha proposto di accogliere il

gravame, sottolineando che l’immobile di __________ è di fatto usufruito da __________;

- il successivo 4 novembre 2015,

preso atto della recente giurisprudenza di questa Camera, ha infine notificato

alla contribuente una nuova decisione su reclamo, che accoglie interamente le

sue richieste: il reddito imponibile è stato azzerato, mentre la sostanza

imponibile ridotta a fr. 37'000.– (quella determinante per l’aliquota a fr. 761'000.–);

- tale modo di procedere,

come anticipato, è conforme alla più recente giurisprudenza di questa Camera,

secondo la quale l’effetto devolutivo del ricorso deve essere attenuato dalla

facoltà, per l’autorità di tassazione, di riesaminare la decisione impugnata

(decisione CDT n. 80.2014.179/180 dell’8 settembre 2014; CDT n. 80.2014.68/69

del 26 novembre 2014);

- sebbene l’art. 58 della

legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS

172.

), non sia in sé applicabile nella procedura cantonale di ricorso,

questa Camera ha infatti ritenuto che sia possibile ispirarsi alla stessa

disposizione per consentire all’autorità di tassazione di riesaminare una propria

decisione dopo che la medesima è stata impugnata dal contribuente;

- lo stesso Tribunale

federale non esclude che, in mancanza di disposizioni contrarie della procedura

cantonale, si possano applicare a titolo sussidiario le norme della PA;

- l’art. 58 PA consente

all’autorità inferiore, fino all’invio della sua risposta, di riesaminare la

decisione impugnata (cpv. 1): in tal caso, essa notifica immediatamente una

nuova decisione alle parti e la comunica all’autorità di ricorso (cpv. 2), la

quale continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto

per effetto di una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);

- come ancora ricordato da

questa Camera, il Tribunale federale ha stabilito che una

disciplina cantonale analoga a quella prevista dall’art. 58 PA non è contraria alle

esigenze procedurali previste dalla LIFD (sentenza del 28 agosto 2012 n.

2C_653/2012, consid. 4.2);

- inoltre,

la stessa Camera di diritto tributario, conformandosi alla giurisprudenza del

Tribunale federale, ha già ripetutamente riconosciuto il diritto, per

l’autorità di tassazione, di ritornare su una decisione incontestata

fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto (cfr. per esempio

decisione CDT n. 80.2013.206/207 del 27 gennaio 2014);

- tornando alla fattispecie

in discussione, l’Ufficio di tassazione di Locarno, nelle proprie osservazioni

del 2 dicembre 2014, ha proposto di accogliere il gravame, alla condizione che __________

avesse dichiarato l’intero immobile nella sua partita fiscale;

- il 5 novembre 2011, come

visto, l’autorità ha notificato alla contribuente una nuova decisione su

reclamo, che accoglie interamente le sue richieste, dopo aver appreso della dichiarazione

presentata da __________;

- il ricorso di RI 1 si

rivela pertanto privo d’oggetto;

- visto l’esito del gravame,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è privo

d’oggetto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio delle __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: