80.2014.280
Procedura: ricorso, effetto devolutivo, notificazione di una nuova decisione su reclamo che accoglie le richieste del ricorrente, ricorso privo d’oggetto
4 novembre 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2014.280
Lugano
4 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 ottobre 2014 contro la decisione del 22 ottobre 2014 in materia di IC
2013.
Ritenuto
Fatti
in fatto e considerando in diritto
- nel periodo fiscale in
esame RI 1, domiciliata a __________, era limitatamente imponibile nel Cantone
Ticino, in quanto proprietaria di un rustico nel comune delle __________ (frazione
di __________);
- nel medesimo periodo decedeva
suo fratello __________ – di cui era l’unica erede – che pure era proprietario
di un immobile nel Cantone Ticino: il mapp. __________ di __________, che
deteneva in comunione ereditaria con __________ e __________;
- non avendo la contribuente
inoltrato la dichiarazione fiscale 2013, nonostante una diffida, con decisione
del 16 luglio 2014 l’Ufficio di tassazione di Locarno le infliggeva una multa
disciplinare di fr. 100.– e le attribuiva un termine di venti giorni per
adempiere ai suoi obblighi, avvertendola che in caso contrario avrebbe proceduto
alla tassazione d’ufficio;
- con decisione del 10
settembre 2014, l’autorità fiscale notificava alla contribuente la tassazione
IC 2013, allestita d’ufficio a causa della sua mancata collaborazione;
- il reddito imponibile era commisurato
in fr. 7'800.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 157'800.–, mentre la
sostanza imponibile era stabilita in fr. 266'000.– e quella determinante per
l’aliquota in fr. 2'266'000.–;
- nella motivazione
allegata, l’autorità spiegava di avere esposto, fra l’altro, la sostanza
immobiliare ereditata dal fratello __________;
- la contribuente,
rappresentata dalla RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30
settembre 2014;
- la reclamante allegava una
copia della dichiarazione fiscale presentata alle autorità del Cantone Zurigo, sostenendo
in particolar modo che il fratello __________ aveva lasciato la sua quota di
proprietà del mapp. __________ di __________, tramite legato, ad __________ e __________;
- l’autorità di tassazione,
con decisione del 22 ottobre 2014, accoglieva parzialmente il gravame,
commisurando in fr. 4'600.– il reddito imponibile ed in fr. 86'500.– quello
determinante per l’aliquota, mentre la sostanza imponibile era stabilita in fr.
228'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 982'000.–;
- l’autorità aveva
attribuito all’immobile di __________ un valore locativo di fr. 7'600.– e una
sostanza di fr. 253'989.–, mentre all’immobile delle __________ unicamente una
sostanza di fr. 52'160.–;
- con tempestivo ricorso alla
Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che le venga azzerato il reddito
imponibile e che la sostanza sia ridotta a fr. 38'000.– (quella determinante
per l’aliquota a fr. 792'000.–);
Considerandi
- la ricorrente ha allegato
al ricorso una copia del contratto successorio concluso con il fratello __________,
nel quale era previsto che, in caso di premorienza di quest’ultimo, la sua quota
di proprietà del mapp. __________ di __________ fosse stata trasferita, tramite
legato, ad __________ e __________;
- nelle proprie osservazioni
del 2 dicembre 2014, l’autorità di tassazione ha proposto di accogliere il
gravame, sottolineando che l’immobile di __________ è di fatto usufruito da __________;
- il successivo 4 novembre 2015,
preso atto della recente giurisprudenza di questa Camera, ha infine notificato
alla contribuente una nuova decisione su reclamo, che accoglie interamente le
sue richieste: il reddito imponibile è stato azzerato, mentre la sostanza
imponibile ridotta a fr. 37'000.– (quella determinante per l’aliquota a fr. 761'000.–);
- tale modo di procedere,
come anticipato, è conforme alla più recente giurisprudenza di questa Camera,
secondo la quale l’effetto devolutivo del ricorso deve essere attenuato dalla
facoltà, per l’autorità di tassazione, di riesaminare la decisione impugnata
(decisione CDT n. 80.2014.179/180 dell’8 settembre 2014; CDT n. 80.2014.68/69
del 26 novembre 2014);
- sebbene l’art. 58 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS
172.
), non sia in sé applicabile nella procedura cantonale di ricorso,
questa Camera ha infatti ritenuto che sia possibile ispirarsi alla stessa
disposizione per consentire all’autorità di tassazione di riesaminare una propria
decisione dopo che la medesima è stata impugnata dal contribuente;
- lo stesso Tribunale
federale non esclude che, in mancanza di disposizioni contrarie della procedura
cantonale, si possano applicare a titolo sussidiario le norme della PA;
- l’art. 58 PA consente
all’autorità inferiore, fino all’invio della sua risposta, di riesaminare la
decisione impugnata (cpv. 1): in tal caso, essa notifica immediatamente una
nuova decisione alle parti e la comunica all’autorità di ricorso (cpv. 2), la
quale continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto di una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);
- come ancora ricordato da
questa Camera, il Tribunale federale ha stabilito che una
disciplina cantonale analoga a quella prevista dall’art. 58 PA non è contraria alle
esigenze procedurali previste dalla LIFD (sentenza del 28 agosto 2012 n.
2C_653/2012, consid. 4.2);
- inoltre,
la stessa Camera di diritto tributario, conformandosi alla giurisprudenza del
Tribunale federale, ha già ripetutamente riconosciuto il diritto, per
l’autorità di tassazione, di ritornare su una decisione incontestata
fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto (cfr. per esempio
decisione CDT n. 80.2013.206/207 del 27 gennaio 2014);
- tornando alla fattispecie
in discussione, l’Ufficio di tassazione di Locarno, nelle proprie osservazioni
del 2 dicembre 2014, ha proposto di accogliere il gravame, alla condizione che __________
avesse dichiarato l’intero immobile nella sua partita fiscale;
- il 5 novembre 2011, come
visto, l’autorità ha notificato alla contribuente una nuova decisione su
reclamo, che accoglie interamente le sue richieste, dopo aver appreso della dichiarazione
presentata da __________;
- il ricorso di RI 1 si
rivela pertanto privo d’oggetto;
- visto l’esito del gravame,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è privo
d’oggetto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio delle __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: