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Decisione

80.2014.282

Deduzioni: spese professionali, presupposti, contratto di lavoro con una società diversa da quella per cui il contribuente lavora, sospetto di sottrazione d’imposta

22 aprile 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nelle dichiarazioni

fiscali 2011 e 2012 RI 1, classe 1980, faceva valere le seguenti spese

professionali:

veicolo privato fr. 6'776.-

doppia economia domestica fr. 3'200.-

altre spese professionali

– forfait fr. 2'500.-

totale fr. 12'476.-

B. Con

decisioni di tassazione IC/IFD 2011 e 2012 del 26 marzo 2014, l’RS 1 negava le

deduzioni per l’uso del veicolo privato e per la doppia economia domestica con

la seguente motivazione:

Premessa:

il contribuente è stipendiato dalla ditta “__________SA”, che ha gli uffici e

la sede operativa a __________, ove egli ha il domicilio.

Egli

richiede le spese (viaggio e pasti) relativi al tragitto __________ -__________,

a motivo del fatto che la sua attività la svolge in quest’ultimo comune nei

locali affittati alla ditta “__________Sagl”, di cui è (parzialmente) il titolare.

Giova precisare che l’“__________SA” (che gli versa lo stipendio) non ha alcun

stabilimento d’impresa in quel luogo.

A

norma di legge le spese cui il contribuente ha diritto sono quelle che presentano

una connessione diretta con il reddito conseguito (ed imposto), ed è indubbio

che egli non ha la necessità di doversi recare a __________ per conseguire

“questo” introito; nella fattispecie la scelta di svolgere il lavoro in questo

Comune rappresenta una scelta personale, per motivi che esulano dall’attività

da cui egli trae profitto.

Ne

consegue che la presente deduzione, così come quella legata ad i pasti (cod.

408) non può essere ammessa.

C. Il contribuente

impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 17 aprile 2014, lamentando la

mancata deduzione relativa al veicolo privato ed alla doppia economia

domestica. Sottolineava che l’accordo con la ditta __________ SA, per la quale

lavora, prevede che l’attività venga svolta a __________, nei locali del negozio

di cui il contribuente è gerente.

D. L’autorità di

tassazione, con decisioni dell’8 ottobre 2014, accoglieva parzialmente il

reclamo, ammettendo unicamente la deduzione per “bicicletta, cicolomotore o

motoleggera” di fr. 700.- “come spesa di trasferta nel comune di domicilio di __________”.

Per il resto, ribadiva di non riconoscere “come luogo d’attività __________”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione

della spese di trasferta con il veicolo privato e per la doppia economia

domestica, spese che gli sarebbero state riconosciute nei precedenti periodi

fiscali.

Il ricorrente ribadisce di

svolgere la propria attività lucrativa, stipendiata dalla società __________

SA, presso i locali della società __________ Sagl a __________ ed allegando un

contratto di lavoro che prevede esplicitamente questa dislocazione. A suo dire,

negli uffici di __________ “non ci sarebbe neppure la possibilità di insediare

un’ulteriore posto di lavoro”. Egli si recherebbe pertanto a __________ quotidianamente

ma “l’attività del piccolo negozio del quale [è] socio gerente, non [gli]

permette di percepire uno stipendio”, sicché avrebbe “dovuto ripiegare alla

possibilità d’impiego concessami dalla __________ SA”.

F. Nelle sue

osservazioni del 7 novembre 2014, l’Ufficio di tassazione conferma il proprio

operato, proponendo di respingere il gravame, poiché “il contribuente è socio e

gerente della ditta __________ SA, negozio d’abbigliamento e attrezzature sportive,

con sede in __________ a __________ per cui lavora, percependo lo stipendio

dalla fiduciaria __________ SA con gli uffici a __________. La ditta __________

SA non ha dipendenti a suo carico, in quanto la società presenta perdite”.

Il ricorrente, nella

replica del 14 novembre 2014, ribadisce nuovamente la propria posizione,

confermando che il negozio, “vista la concorrenza dei grandi magazzini non ha

la possibilità di stipendiar[lo]”, ragione per cui ha “trovato un accordo con

la fiduciaria __________ SA di __________ per svolgere l’attività a __________”.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

·

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

·

le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in

caso di lavoro a turni;

·

le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

·

le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione

connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

1.2.

Le stesse sono precisate

dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello

valido per il periodo fiscale 2011 esame è del 21 dicembre 2010, mentre quello

relativo al periodo 2012 data del 20 dicembre 2011), segnatamente dagli

articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese

supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe

deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’ordinanza sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla

relativa appendice, aggiornata di periodo in periodo.

Considerandi

2.

2.1.

Sono considerate spese

di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio

a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

·

per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

·

per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera

con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo

il costo del mezzo di trasporto pubblico;

·

per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo

bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile

(art. 4 cpv. 1 DE 2011 e 2012).

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con

targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili

(limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di percorrenza che eccede i 15'000 km) (art. 4 cpv. 2 DE 2011 e 2012).

Anche per l’IFD è

deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di

domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle

spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,

del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato

(art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile

un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il

contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese

effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente

aggiornata (per i periodi fiscali 2011 e 2012: fr. 700.– all’anno per la

bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km

per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno

a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori

casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

2.2

Per l’imposta cantonale,

sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica

quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al

proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a

notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni

imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere

al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 DE 2011 e 2012).

Se il contribuente rientra

ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha

diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti

a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 5 cpv. 2 lett. a

DE 2011 e 2012).

Se il costo dei pasti è

ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro

oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, la deduzione

è ammessa solo nella misura della metà; se la riduzione di prezzo è tale che il

contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa

alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 DE 2011 e 2012).

Per l’IFD le spese

supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il

contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il

luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché

la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza del 10

febbraio 1993).

Per i periodi fiscali 2011

e 2012 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice

dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

3.

3.1.

Nella fattispecie, il

ricorrente ha percepito, nei periodi fiscali litigiosi, uno stipendio dalla

fiduciaria __________ SA. Sostiene però di svolgere la propria attività nel

negozio di articoli sportivi della __________ Sagl, società di cui è parzialmente

proprietario e gerente, a __________. Quest’ultima società non ha pagato alcuno

stipendio, negli esercizi in questione, ed ha chiuso i conti con delle perdite.

Secondo la replica del ricorrente alle osservazioni dell’autorità fiscale sul

ricorso, egli avrebbe “trovato un accordo con la fiduciaria __________ SA di __________

per svolgere l’attività a __________”, in considerazione dell’impossibilità del

negozio di pagargli lo stipendio, “vista la concorrenza dei grandi magazzini”.

Le parti sono dunque

sostanzialmente concordi nel sostenere che il contribuente ha lavorato nel

negozio di abbigliamento ed attrezzature sportive di __________, senza tuttavia

percepire alcuno stipendio. La retribuzione gli sarebbe per contro stata versata

dalla __________ SA.

3.2

L'imposta sul reddito colpisce il reddito netto, dopo la deduzione

delle spese di acquisizione, delle deduzioni generali e delle deduzioni

sociali. Costituiscono spese di acquisizione del reddito i costi che il

contribuente non può ragionvevolmente evitare e che sono essenzialmente causati

dalla realizzazione del reddito. In altri termini, occorre che la spesa sia

economicamente necessaria per l’ottenimento del reddito e non si possa esigere

dal contribuente che vi rinunci (cfr. p. es. DTF 124 II 29 consid. 3a p. 32). Si

tratta di dedurre da ogni categoria di reddito lordo le spese che hanno

permesso di conseguirlo. Tali spese devono dunque presentare un nesso causale

diretto con l’acquisizione del reddito in questione (cfr. la sentenza del

Tribunale federale del 14 febbraio 2013 n.2C_620/2012, in RDAF 2013 II 197,

consid. 3.5, con riferimento a : Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire

de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 10 ad art. 25 LIFD).

3.3

È chiaro che, se il

ricorrente era, nei periodi fiscali in questione, effettivamente dipendente

della __________ Sagl, quale venditore di articoli sportivi, le deduzioni

richieste non potrebbero essergli negate, in quanto sarebbero causalmente

legate al conseguimento del reddito del lavoro. Se invece era dipendente della __________

SA, e quindi svolgeva l’attività di fiduciario, le deduzioni non sarebbero

giustificate, in quanto questa società ha la propria sede ed i propri uffici a __________,

proprio in un immobile di proprietà del ricorrente (cfr. modulo 7 allegato alla

dichiarazione d’imposta relativo alla part. n. __________ RFD di __________).

Ora, le indicazioni, che

si ricavano dagli atti e dalle affermazioni del ricorrente, sono tutt’altro che

univoche. RI 1 ricopre la posizione gerente della società __________ Sagl di

cui è in parte proprietario, assieme al padre che ne detiene la maggioranza

tramite la società __________ SA. La __________ Sagl è in perdita ed, a detta

del ricorrente stesso, non può pagare nessun salario.

Se, in un primo tempo, il

contribuente sosteneva che la __________ SA lo retribuiva per l’attività svolta

“per la stessa a __________”, spiegando che negli uffici di __________ “non avrebbe

nemmeno il posto per far[lo] lavorare” (cfr. in particolare il reclamo del 17

aprile 2014), in seguito ha ammesso di lavorare, nel “piccolo negozio in __________

a __________”, per la __________ Sagl, la quale tuttavia “non ha la possibilità

di stipendiar[lo]”, ragione per cui ha “trovato un accordo con la fiduciaria __________

SA per svolgere l’attività a __________”.

Chiaramente, la __________

SA, il cui scopo consiste nell’esercizio di attività fiduciaria nel campo

dell’amministrazione, degli incassi e delle rappresentanze (cfr. scopo sociale

secondo statuti), non dovrebbe avere alcun interesse a retribuire il gerente di

un negozio di articoli sportivi, a meno che in questo negozio non vi sia

effettivamente una succursale dei suoi uffici. Ma, tenuto conto del fatto che

la __________ Sagl non gli versa alcuno stipendio, non si può escludere che, in

considerazione della vicinanza fra il contribuente e i soci delle due persone

giuridiche, la __________ SA abbia versato lo stipendio all’insorgente solo per

poter aumentare i costi, ritenuto che la __________ Sagl era già in perdita

anche senza versare alcuno stipendio. Il sospetto dell’autorità fiscale è in sostanza

che il contratto di lavoro fra la __________ SA ed il contribuente sia un negozio

elusivo, cioè che le due società abbiano concordato lo spostamento di un costo

dall’una all’altra, per conseguire un vantaggio fiscale. Il sospetto è avvalorato

dalla circostanza che, nel periodo fiscale 2013, il ricorrente ha percepito lo

stipendio, per l’identico ammontare (fr. 45'060.– lordi; fr. 39'429.– netti)

non più dalla __________ SA bensì proprio dalla __________ Sagl.

3.4

Stando così le cose, prima

di risolvere la questione della deduzione delle spese professionali fatte

valere dal ricorrente, dovrebbe essere chiarito se la __________ SA non abbia

dedotto un costo che in realtà non era di sua pertinenza e che quindi non era

giustificato dall’uso commerciale. La società in questione avrebbe in tal modo

effettuato una prestazione valutabile in denaro ad una persona vicina. In tale

eventualità, l’inclusione di tale costo nel conto economico potrebbe pure aver

comportato una sottrazione d’imposta da parte della __________ SA, se non anche

una frode fiscale.

Per poter chiarire la

fattispecie, si richiedono ulteriori accertamenti, per i quali gli atti sono

rinviati all’Ufficio di tassazione, che coinvolgerà nella procedura anche

l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche. Per stabilire se il

ricorrente abbia lavorato a __________ quale fiduciario alle dipendenze della __________

SA o invece quale gerente di un negozio per la __________ Sagl, dovranno in

particolare essere interpellati i soci delle due persone giuridiche ed i

dipendenti della __________ SA. Inoltre, dovranno essere intraprese verifiche

in merito alla formazione professionale ed alle esperienze lavorative del

contribuente, allo scopo di stabilire se egli possa aver svolto delle mansioni

per conto di una fiduciaria.

Alla luce di questi e di

altri accertamenti, che dovesse reputare necessari, l’autorità fiscale potrà

pronunciarsi sull’eventuale esistenza di una distribuzione dissimulata di utile

da parte della __________ Sagl e, di riflesso, sul diritto del ricorrente alla

deduzione delle spese professionali rivendicate.

4.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo

dell’8 ottobre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di

tassazione per una nuova decisione, al termine degli accertamenti indicati.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario: