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Decisione

80.2014.284

Assoggettamento limitato: appartenenza economica, proprietà di immobili, dubbi sull'esistenza di una residenza all'estero, annullamento della decisione e rinvio degli atti

8 luglio 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nato nel 1945,

pensionato, è assoggettato limitatamente all’imposta nel Canton Ticino ed in

Svizzera quale proprietario di sostanza immobiliare nei comuni di __________, __________,

__________ e __________. Il contribuente è inoltre proprietario di due

appartamenti a __________, nel Cantone __________.

B. L’Ufficio di

tassazione di Locarno, con decisioni del 19 marzo 2014, gli notificava le

tassazioni IC/IFD 2010 e 2011.

Per l’imposta federale, il

reddito imponibile era commisurato in fr. 124'500.– nel 2010 ed in fr.

116'400.– nel 2011, mentre quello determinante per l’aliquota veniva stabilito

in fr. 126'500.– nel 2010 ed in fr. 108'200.– nel 2011.

Per l’imposta cantonale, il

reddito imponibile era invece commisurato in fr. 80'400.– nel 2010 ed in fr. 89'700.–

nel 2011, mentre quello determinante per l’aliquota veniva stabilito in fr.

99'900.– nel 2010 ed in fr. 117'700.– nel 2011. Infine, la sostanza imponibile

era commisurata in fr. 617'000.– nel 2010 ed in fr. 773'000.– nel 2011, mentre

quella determinante per l’aliquota era fissata, rispettivamente, in fr.

1'467'000.– ed in fr. 1'800'000.–.

C. Il contribuente

impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 15 aprile 2014, contestando l’aggiunta,

nella sostanza determinante per l’aliquota, di un numerario di fr. 1'200'000.–.

Censurava inoltre la ripartizione degli interessi passivi.

Con lettera del 22 aprile

2014, l’autorità di tassazione invitava il contribuente a fornire una copia

delle decisioni di tassazione 2010/2011 delle competenti autorità fiscali

estere, nonché una distinta di tutta la sostanza posseduta a fine 2010 e 2011. In risposta, con lettera del 15 maggio 2014, il contribuente affermava di non avere fissa

dimora all’estero e di non possedere alcuna sostanza oltre a quella dichiarata

in Svizzera. Precisava quindi di avere presentato una dichiarazione fiscale

solo nel nostro paese.

D. L’autorità di

tassazione respingeva il reclamo, con decisioni del 1° ottobre 2014 così

motivate:

Appare prima di tutto molto

strano che solo in questa sede viene fatto notare che il signor RI 1 non

allestisce nessuna dichiarazione fiscale se non quelle compilate nel Canton

Ticino e __________. Il signor RI 1 fino ad ora (settembre 2014) non ha

d’altronde ritenuto opportuno comunicare alla competente autorità comunale la

sua presa di domicilio in Ticino.

Da una ventina di anni il

contribuente è imposto in maniera LIMITATA nel Canton Ticino. Questo significa

che lo stesso ha sempre compilato la dichiarazione d’imposta in modo parziale,

circostanza che comporta le seguenti particolarità:

-

dovuto d’imposta chiaramente minore in quanto calcolato solo sul valore degli

immobili;

-

impossibilità da parte dell’autorità fiscale di accertare con precisione

l’evoluzione patrimoniale (vedasi al riguardo l’acquisto di un’abitazione a __________

nell’anno 2009) e più in generale di procedere ad una corretta imposizione.

Oltre a ciò ci potrebbero

essere vantaggi in ambiti diversi (nessun obbligo di pagamento dei premi Lamal,

ecc.).

Tenuto conto di quanto

precede, non rimane che confermare la decisione di prima istanza; non vi è

infatti da dimenticare come secondo un consolidato principio è il contribuente

ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o ridurre

il debito verso l’erario.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1 (oggi

__________), contesta nuovamente l’aggiunta di un numerario di fr. 1'200'000.–,

in quanto inesistente, così come la ripartizione degli interessi passivi,

sostenendo in particolare che le due ipoteche di, rispettivamente, fr.

122'000.– e fr. 650'000.– (nel 2010) e fr. 71'000.– e fr. 390'000.– (nel 2011)

concernono unicamente gli appartamenti di __________.

Diritto

1. Il diritto fiscale

svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della Confederazione, ma

si estendono all’estero, laddove si intrattengono relazioni economiche con la

Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono derivare dal fatto

che la definizione della sovranità fiscale effettuata dal diritto interno riguarda

anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla sovranità

territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la Svizzera. Ma

possono anche discendere dal fatto che soggetti personalmente sottoposti alla

sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici situati all’estero.

Per evitare doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali

delle disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti

dell’estero. A tali disposizioni si affiancano trattati bilaterali o

multilaterali fra i diversi Stati. L’insieme delle norme giuridiche del diritto

interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del

diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale

internazionale (Blumenstein/ Locher,

System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113 s.).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l’art. 3 cpv. 1

lett. c LT, le persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscali,

ma sono proprietarie di fondi nel Cantone, sono assoggettate all’imposta in

virtù della loro appartenenza economica. Il reddito imponibile è in tal caso

costituito dai proventi netti tratti da questi immobili (art. 20 cpv. 1 lett. a,

31.

cpv. 2 e 32 cpv. 1 lett. a LT), mentre la sostanza imponibile è

composta dagli stessi immobili al netto dei debiti comprovati (art. 47 cpv. 1

LT).

Principi analoghi valgono per

l’imposta federale diretta. Giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD, le

persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscali, ma sono proprietarie

di fondi in Svizzera, sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza

economica. Il reddito imponibile è in tal caso costituito dai proventi netti

tratti da questi immobili (art. 21 cpv. 1 lett. a, 32 cpv. 2 e 33 cpv. 1

lett. a LIFD).

Conformemente agli art. 6

cpv. 1 LT e 7 cpv.1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate

all’imposta sul reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta sugli

elementi imponibili nel Cantone o in Svizzera all’aliquota corrispondente alla totalità

dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o

all’estero.

2.2

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare

vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti

(decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzung und Anfechtung der

Ermessenveranlagung, in ASA 75 p.185, p.190).

La procedura fiscale è

tuttavia retta anche dal principio di collaborazione. Secondo gli art. 196 LT e

123.

LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le

condizioni di fatto e di diritto determinanti per l’imposizione completa ed

esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario

per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT e 126 LIFD). Egli

deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e trasparente

(decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p.442). Questa

regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza

esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà

d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se

questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar

zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD, p.86), ritenuto

che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione delle

aliquote massime (decisione TF n.2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF

n.2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).

2.3

Nella fattispecie, come

visto, l’autorità di tassazione ha considerato il ricorrente come assoggettato

limitatamente all’imposta nel Canton Ticino e in Svizzera. Dalle motivazioni

delle decisioni impugnate si evince che sono ormai quasi venti anni che lo

stesso è assoggettato alle imposte in virtù della sua appartenenza economica.

Per l’esattezza da quando, nel corso dell’anno 1993, ha annunciato la sua partenza per l’__________.

Con lettera del 15 maggio

2014, rispondendo all’invito dell’autorità di tassazione di produrre copia delle

decisioni di tassazione delle competenti autorità fiscali estere, il ricorrente

ha tuttavia affermato di non avere una fissa dimora all’estero e di non presentare

alcuna dichiarazione fiscale al di fuori del nostro paese. Nel presente ricorso

sembra inoltre sostenere di avere sempre mantenuto il proprio domicilio in

Ticino, rimproverando addirittura al suo ultimo comune di domicilio di averlo cancellato

dal registro dei contribuenti senza dapprima esperire le necessarie verifiche

(cfr. ricorso del 3 novembre 2014, p. 2).

2.4

Alla luce delle

considerazioni che precedono, ci si domanda se la premessa su cui si è fondata

l’autorità fiscale, per considerare il contribuente limitatamente imponibile

nel Cantone Ticino e in Svizzera, sia fondata. Se il contribuente avesse

effettivamente mantenuto il domicilio nel Canton Ticino, così come sembra affermare

nel ricorso, dovrebbe infatti esservi assoggettato illimitatamente sia per

l’imposta cantonale (art. 2 cpv. 1 LT) che per quella federale (art. 3 cpv. 1 LIFD).

Già per questa ragione si

giustifica di annullare le decisioni impugnate e di rinviare gli atti

all’autorità fiscale, perché riesamini le condizioni dell’assoggettamento

all’imposta cantonale e federle, in collaborazione con lo stesso contribuente.

A tale proposito sarà determinante stabilire l’effettiva residenza e la volontà

di rimanervi durevolmente, così come richiesto dagli art. 2 cpv. 2 LT e art. 3

cpv. 2 LIFD in materia di domicilio fiscale.

2.5

Se dovesse risultare che

il ricorrente ha effettivamente mantenuto il proprio domicilio fiscale nel

Canton Ticino, l’autorità di tassazione dovrà prendere in considerazione non

soltanto i proventi netti tratti dagli immobili situati in Ticino (art. 20 cpv.

1.

lett. a LT e art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD), ma anche tutte le

altre entrate, compresi i redditi da sostanza mobiliare e, a contare dal

periodo fiscale 2011, le rendite di vecchiaia. Anche il numerario, che nelle

decisioni impugnate è stato stimato in fr. 1'200'000.– ed incluso nella

sostanza determinante per l’aliquota, andrà sommato alla sostanza imponibile,

non prima però di averlo rivalutato in collaborazione con lo stesso

contribuente.

In un simili caso, nulla

impedirebbe al competente Ufficio delle procedure speciali di

Bellinzona di dare avvio anche a una procedura di ricupero ordinario delle

imposte non incassate, compresi gli interessi (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art.

151.

cpv. 1 LIFD), ed eventualmente ad un procedimento di contravvenzione per sottrazione

d’imposta (cfr. art. 258 cpv. 1 LT; art. 175 cpv. 1 LIFD).

3.

3.1.

In ogni caso – cioè sia che si ammetta l’assoggettamento limitato sia che si stabilisca quello illimitato – il

contribuente è obbligato ad una dichiarazione completa della sua sostanza e del

suo reddito, compresi gli elementi che non sono imponibili in Svizzera, ma che

servono per determinare le aliquote.

Nelle dichiarazioni

fiscali qui in discussione, il ricorrente ha indicato titoli e capitali per,

rispettivamente, fr. 10'532.– (nel 2010) e fr. 16'151.– (nel 2011). L’importo

di fr. 10'532.– è riconducibile a due relazioni bancarie intrattenute con __________

di __________: la prima con rubrica “Amm. Casa __________” e la seconda

con rubrica “Amm. Casa __________”. L’importo di fr. 16'151.– è pure riconducibile

alle citate relazioni bancarie, alle quali se ne affianca tuttavia una terza,

aperta presso il medesimo istituto di credito con rubrica “Amm. App. __________”.

Dagli atti dell’incarto fiscale non emergono ulteriori documentazioni.

3.2

Troppo poco. Il primo

aspetto da verificare concerne proprio le pigioni incassate con la locazione

dell’immobile di __________. Non è infatti dato sapere dove siano confluite le

pigioni del 2010, per un ammontare dichiarato di fr. 43'920.–, né tanto meno da

dove siano uscite le spese di manutenzione e gestione corrente relative al

medesimo immobile. L’autorità di tassazione dovrà inoltre accertare, con la

collaborazione del ricorrente, se le pigioni incassate con gli immobili di __________

e __________ sono state effettivamente accreditate sulle relazioni bancarie dichiarate,

così come se le stesse sono state utilizzate per pagare le spese di

manutenzione e gestione corrente. Infine, l’autorità di tassazione dovrà verificare

dove sono confluite le rendite di vecchiaia, che il ricorrente ha dichiarato a

contare dal periodo fiscale 2011, e come sono state sostenute le spese di

manutenzione e di gestione corrente degli ulteriori immobili adibiti ad uso

personale.

In questa sede ci si

limita a ribadire che il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta. Egli deve segnatamente fornire, a domanda

dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri

contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti

le relazioni d’affari (art. 200 cpv. 2 LT e 126 cpv. 2 LIFD). L’obbligo

di informare del contribuente non può quindi considerarsi esaurito con la consegna

delle sole attestazioni fiscali rilasciategli dall’istituto di credito, che si

limitano a riportare il saldo delle rispettive relazioni bancarie, ma deve estendersi

anche alle movimentazioni bancarie dell’anno.

3.3

Va infine ricordato che qualora

il ricorrente dovesse disattendere la necessaria collaborazione

nel chiarimento dell’insieme delle sue relazioni d’affari, contravvenendo in

tal modo ai suoi obblighi procedurali, l’autorità di tassazione non potrà far

altro che procedere ad una valutazione dei capitali e dei relativi redditi, fondata

su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla realtà

(Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 46 ad art. 130 LIFD),

evitando tanto di intraprendere una valutazione punitiva

quanto di scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole al contribuente.

4.

4.1.

Un’ulteriore

censura concerne la ripartizione degli interessi passivi. Il ricorrente contesta

la decisione di riparto, sostenendo in particolare che le due ipoteche di,

rispettivamente, fr. 122'000.– e fr. 650'000.– (nel 2010) e fr. 71'000.– e fr.

390'000.– (nel 2011) concernono unicamente gli appartamenti di __________.

4.2

Allo stadio attuale della

procedura, tale contestazione si palesa prematura. Le decisioni di riparto

andranno infatti riformulate alla luce dei risultati degli accertamenti

esperiti dall’autorità di tassazione. A questa Camera non resta che anticipare che

nelle relazioni intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi

del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale

(art. 5 cpv. 3 LT e 6 cpv. 3 LIFD). Per quanto qui di rilievo, gli interessi

passivi vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito

della sostanza, poiché la prassi considera prevalente il rapporto tra sostanza

e credito (DTF 120 Ia 349 consid. 2 p. 351,119 Ia 46 consid. 4a p. 49, 111 Ia

120.

consid. 2a p. 123, 104 Ia 256 consid. 4 b, 63 I 72). Essi vanno pertanto

dedotti dal reddito della sostanza e ripartiti proporzionalmente in base alla

localizzazione degli attivi patrimoniali (Locher,

Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4ª ediz., Berna 2015, p. 13, p. 81).

5.

Le decisioni su reclamo

del 1° ottobre 2014 sono annullate e gli atti rinviati all’Ufficio di

tassazione di Locarno, perché emetta delle nuove decisioni motivate. Se il

contribuente dovesse dimostrare un atteggiamento non collaborativo, l’autorità

di tassazione potrà procedere ad una tassazione d’ufficio secondo gli art. 130

cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT.

Visto l’esito del gravame,

non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Le decisioni su reclamo del

1° ottobre 2014 sono annullate e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di

Locarno, perché emetta delle nuove decisioni dopo gli accertamenti indicati.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: