80.2014.292
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, mancanza di interesse degno di protezione, irricevibile
22 aprile 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2014.292
Lugano
22 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 novembre 2014 contro la decisione del 24 settembre 2014 in materia di IC 2013.
Fatti
- con la dichiarazione
d’imposta 2013, inoltrata il 29 maggio 2014, RI 1, domiciliato a __________ (__________)
e limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare,
ha attribuito all’appartamento di __________ un valore locativo di fr. 5'086.-;
- notificandogli la
decisione di tassazione IC 2013, con decisione del 25 giugno 2014, l’RS 1
commisurava il reddito imponibile in fr. 2'600.- e la relativa l’imposta
cantonale in fr. 212,10;
- il contribuente impugnava la
suddetta decisione con reclamo del 25 giugno 2014, chiedendo la deduzione delle
spese di manutenzione per la ristrutturazione dell’appartamento che, come risultava
dalla dichiarazione fiscale presentata alle autorità del Canton __________,
ammontavano a fr. 101'720,35.–;
- l’Ufficio di tassazione accoglieva
parzialmente il reclamo, con decisione del 24 settembre 2014, con la quale
azzerava il reddito imponibile e proponeva la seguente motivazione:
Considerato il reclamo
presentato avverso la decisione di tassazione imposta cantonale 2013 a motivo del non riconoscimento dei richiesti costi di manutenzione d’immobili effettivi sulla
PPP __________ f.b. part. __________ RFD di __________, esaminata la tabella
dei costi prodotta, ed in mancanza di dettagli sui lavori svolti, constatato
l’esiguo valore di reddito imposto a fronte dei richiesti costi si procede
all’evasione azzerando il reddito imponibile nel cantona riprendendo spese
effettive fino a concorrenza del reddito immobiliare imposto in Ticino”;
- tale decisione non sarebbe
stata recapitata al contribuente che ne ha richiesta una copia all’Ufficio di
tassazione, notificatagli il 15 novembre 2014;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, ClaudiRI 1 postula nuovamente la deduzione
integrale delle spese di manutenzione della PPP di __________ che
ammonterebbero a fr. 103'423.-;
- ritenuto che l’Ufficio di
tassazione ha lamentato una mancanza di dettagli quanto ai lavori svolti, egli
sottolinea che “non mi è stato mai richiesto un ulteriore dettaglio sui costi
che posso produrre in ogni momento mediante presentazione di tutte le fatture
dei lavori svolti” e sollecitava inoltre “un colloquio personale dove potrò
esporre le mie ragioni e produrre tutti i documenti richiesti”;
- l’Ufficio di tassazione ha
proposto di respingere il ricorso, confermando il proprio operato, nelle
osservazioni del 12 dicembre 2014;
- con replica del 17
dicembre 2014, il ricorrente osserva di aver prodotto una tabella dettagliata e
di non comprendere “come si possa annotare che manchino dettagli per i lavori
svolti se già le indicazioni della tabella permettono una ricostruzione
sommaria e la verifica di tutte le Ditte coinvolte, concludendo che “per
semplificare il mio ricorso ed evitare incomprensioni allego alla presente le
Considerandi
copie di tutte le fatture così potrete prenderne visione e sincerarvi della
veridicità delle informazioni contenute nella tabella riassuntiva”.
Diritto
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata;
- il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.);
- in altri termini, perché
sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:
è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la
decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra
natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica
della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare
e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque
altro
(Dubey/Zufferey, loc. cit. e
giurisprudenza citata);
- secondo la decisione su
reclamo del 24 settembre 2014, l’imposta cantonale sul reddito dovuta per il
2013.
ammonta a zero franchi, sicché è evidente che il contribuente non ha alcun
interesse ad ottenere una decisione dell’autorità fiscale ticinese sulla
commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di],
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n.
17.
ad § 192, p. 1870);
- del resto, l’autorità
materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una
sentenza, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione
di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B
96.11
n. 6);
- in altri termini,
un’eventuale riduzione del reddito determinante per l’aliquota non avrebbe
alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi;
- il ricorrente non è quindi
leso nei suoi interessi personali dalla decisione impugnata e non è pertanto
legittimato a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n.
2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);
- quindi, considerato che
questa Camera non entra nel merito del ricorso poiché il ricorrente non è
legittimato a ricorrere contro una decisione di tassazione che attesta un
debito d’imposta di fr. 0.-, non è nemmeno possibile dar
seguito alla sua richiesta, contenuta nel ricorso del 19 novembre 2014, di un
“colloquio personale” per poter esporre le proprie ragioni e produrre i
giustificativi delle spese di manutenzione.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
__________
PI 1
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario: