Lexipedia

Decisione

80.2014.293

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, economista attivo nella consulenza finanziaria e gestione patrimoniale che frequenta corsi per prepararsi all’esame di esperto fiscale, non formazione

21 ottobre 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, coniugato con RI

2, laureatosi all’Università di __________ in scienze economiche e sociali, lavora

alle dipendenze della __________ SA (prima __________), succursale di __________,

sin dal 17 gennaio 2005.

Nel corso del 2011, con

l’accordo dell’istituto bancario, il contribuente si è iscritto ai corsi per il

conseguimento del diploma federale di esperto fiscale presso l’__________ (oggi

__________ SA) di __________.

B. Nella dichiarazione

fiscale 2012, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa

dipendente di fr. 193’903.- e, fra le deduzioni, le seguenti spese professionali:

trasporto (veicolo privato) fr 880.–

doppia

economia domestica fr 3'200.–

altre

spese professionali (formati) fr 2'500.–

perfezionamento

professionale fr 14'192.–

totale fr

20'772.–

Per

quanto concerne le spese di perfezionamento professionale, l’importo di fr.

14'192.– comprendeva la tassa d’iscrizione al corso summenzionato e agli esami,

le spese di trasporto e di alloggio, nonché i costi sostenuti per l’acquisto

dei libri di testo.

C. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 13 agosto 2014, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 139'500.–

per l’IC e in fr. 152'100.– per l’IFD.

Per quanto qui di

rilevanza, l’autorità negava in particolar modo la deduzione delle spese di

perfezionamento professionale “perché non giustificata”.

D. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 5 settembre 2014, contestando

la mancata deduzione delle postulate spese di perfezionamento professionale.

Sottolineava, in primo luogo, che gli esami di esperto fiscale sono aperti unicamente

alle persone attive professionalmente nel campo della fiscalità. Aggiungeva,

poi, di essersi laureato all’Università di __________ con “specializzazione in

diritto fiscale”. Poneva, infine, l’accento sul legame esistente tra la sua

attività professionale e le spese di perfezionamento rivendicate in deduzione, che

il datore di lavoro riteneva indispensabili.

E. L’ufficio di

tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 22 ottobre 2014, così

motivata:

L’analisi della documentazione

mette in evidenza che il decorso di formazione seguito permette di acquisire

nuove conoscenze pratiche e teoriche oltre ad un miglioramento delle

aspettative professionali.

Conformemente alle vigenti disposizioni queste formazioni ulteriori non rientrano

nel novero della spese di perfezionamento bensì in quelle di formazione

professionale, fiscalmente non deducibili.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 chiedono nuovamente la

deduzione delle spese di perfezionamento professionale indicate nella

dichiarazione.

Il ricorrente illustra

dapprima il suo iter formativo e professionale, contraddistinto da

un’attività di consulenza bancaria, finanziaria e fiscale, che negli ultimi

anni “si è orientata maggiormente al settore fiscale”. Da qui la decisione di

frequentare il corso per il conseguimento del diploma di esperto fiscale. Il

ricorrente richiama poi una recente sentenza del Tribunale federale (inc.

2C_1073/2013 del 25 giugno 2014), nel quale viene ribadito il principio secondo

cui le spese professionali devono avere un rapporto oggettivo con la

professione esercitata, che nel suo caso sarebbe dimostrato dall’attestazione rilasciatagli

dal datore di lavoro, necessaria per iscriversi agli esami di esperto fiscale.

Il ricorrente sostiene infine che il conseguimento del diploma di esperto

fiscale non gli ha permesso di aumentare lo stipendio, il grado o la funzione

all’interno dell’istituto bancario.

G. Nelle proprie

osservazioni del 16 dicembre 2014, l’autorità di tassazione ribadisce la

validità del proprio operato e propone di respingere il gravame.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal reddito da

un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali, le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri costi e spese

non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione

professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

Dal chiaro tenore

letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la

riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 9 cpv. 1 decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente

l’impo-sizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2012). Non

è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella

delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 8 (art. 9 cpv. 2

del decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).

Anche per l’IFD le spese

per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se

connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in

cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’ordinanza federale del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 dell’ordi-nanza federale; art. 34 lett. b LIFD).

1.3.

Non sono quindi deducibili

le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire

capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio il

tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc. (decisione

TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.1).

Sono invece spese di

perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze.

In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore,

seminari, congressi ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami

che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese

inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come

nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore

che dà gli esami di maestria (Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.2; decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo la costante

giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di

perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che

permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,

soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non

appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale

acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del

6.

luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).

La qualifica di spese di

perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della

situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e

le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre

necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta

formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio

2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005,

in: StR 61/2006 p. 41).

2.2

Il tema della

delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con

l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione

vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale

federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,

per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una

tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua

formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60

p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un

centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui

affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di

un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.

2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di

un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,

conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un

Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente

aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e

con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua preparazione

manageriale emerse a seguito del suo avanzamento.

2.3

Recentemente il Tribunale

federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio

di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e

assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale,

aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies

(MAS) in International Taxation (cfr. sentenza n.2C_1073/2013 del 25 giugno

2014, in: RF 69/2014 p. 645).

La sentenza in questione

rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi

perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere ad un esame concreto della

situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato delle

sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera

professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione ed il

contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3).

Il Tribunale federale ha

quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché

beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi

datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel

diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale

del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del MAS,

proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur

non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per

una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce

la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono deducibili

quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel caso

concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale

del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera

professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso

(sentenza cit., consid. 2.3).

3.

3.1.

Venendo al caso in esame, RI

1.

chiede di poter dedurre, a titolo di spese di perfezionamento professionale,

l’importo complessivo di fr. 14'192.–, corrispondente alla tassa d’iscrizione

al corso e agli esami di esperto fiscale, alle spese di trasporto e di alloggio,

nonché ai costi sostenuti per l’acquisto dei libri di testo.

Come esposto in narrativa,

il ricorrente giustifica tali spese sostenendo che il corso in discussione gli

permette di poter garantire “un servizio professionale soddisfacente” e

“mantenere così le aspettative lavorative”.

3.2

RI 1 si è laureato nel

1997.

in scienze economiche e sociali all’Università di __________. Dall’attestazione prodotta con il reclamo del 5 settembre 2014 risulta che

ha seguito il corso di laurea in gestione aziendale, specializzandosi in gestione

finanziaria. All’interno di questa formazione il ricorrente ha quindi sostenuto,

tra gli altri, anche un esame in diritto fiscale, che nel computo totale ha

però un peso specifico decisamente minoritario. In simili circostanze,

contrariamente a quanto vorrebbe far credere, non si può certo concludere che

il ricorrente ha ottenuto una laurea “con specializzazione in diritto fiscale”.

È pertanto

pacifico che il corso post-diploma in discussione, della durata di tre anni (cfr.

informazioni reperibili sul sito internet: http://www.expertsuisse.ch/home),

non si limita ad offrirgli degli approfondimenti delle conoscenze

professionali già apprese con il conseguimento della laurea in scienze

economiche e sociali, ma gli fornisce un’ulteriore formazione nell’ambito

fiscale, toccando pure tematiche legate alla sua attuale attività. Non vi è

quindi dubbio che un simile corso persegue uno scopo ben più ambizioso di un

semplice approfondimento ed aggiornamento delle sue conoscenze di base, offrendogli

una nuova formazione fiscale. Volendo soffermarsi sul solo iter

educativo del ricorrente, se ne dovrebbe pertanto concludere che i costi ad esso

collegati non sono fiscalmente deducibili.

3.3

Tuttavia, come osservato

in precedenza (consid. 2.3), per valutare se i corsi

intrapresi dal ricorrente sono da considerarsi perfezionamento deducibile o

meno, bisogna procedere ad un esame concreto della sua situazione personale. Secondo

i recenti sviluppi giurisprudenziali non ci si può, in

altri termini, limitare all’analisi del suo curriculum accademico, ma

occorre prendere in considerazione anche lo stato delle sue conoscenze

prima di intraprendere i nuovi studi, la carriera professionale intrapresa così

come la sua attività professionale prima e dopo la formazione.

3.4

Dalla

documentazione prodotta risulta che il ricorrente lavora alle dipendenze della __________

(prima __________) sin dal 17 gennaio 2005. Si tratta di una banca di

gestione patrimoniale per clienti privati e istituzionali, specializzata nel private

banking e nell’asset management, così come lo era la filiale

svizzera del gruppo __________ acquisita nel 2011. La carriera professionale

del ricorrente è però cominciata diversi anni prima, nel 1998, presso l’allora __________

e la __________ SA.

Il suo iter

professionale è chiaramente contraddistinto da un’at-tività di consulenza

finanziaria e gestione patrimoniale. Dall’accordo sottoscritto con l’allora __________

il 9 agosto 2011, avente per oggetto l’iscrizione del ricorrente ai corsi per

il conseguimento del diploma federale di esperto fiscale, risulta nondimeno che

lo stesso si era pure occupato, negli ultimi quattro anni, di consulenza fiscale

per i clienti della banca. Del resto, una delle condizioni per potersi

iscrivere all’esame finale di esperto fiscale, è proprio quella di vantare

almeno quattro anni di pratica professionale qualificata, che deve comprendere

l’elaborazione di questioni fiscali complesse, specifiche del campo di attività

di un consulente in un’azienda privata, o quale funzionario di

un’amministrazione fiscale (cfr. regolamento per l’esa-me professionale

superiore d’esperta fiscale e d’esperto fiscale). In un successivo scritto del

21.

ottobre 2014, la sua attuale datrice di lavoro ha inoltre confermato che il

corso di esperto fiscale gli avrebbe garantito un adeguato perfezionamento

delle sue conoscenze professionali in ambito tributario, a servizio dei clienti

dell’istituto bancario, senza tuttavia migliorare le sue aspettative

professionali.

3.5

In simili circostanze ed

in considerazione degli ultimi sviluppi giurisprudenziali, a giudizio di questa

Camera si può quindi concludere che il ricorrente, prima di intraprendere i

corsi in discussione, godesse già di una pluriennale esperienza professionale

nel settore fiscale, seppure prevalentemente legata al mondo bancario e

finanziario, tale da poter considerare la sua situazione personale come

particolare. Se si aggiunge infine l’assenza di un concomitante avanzamento di

carriera, ma tutt’al più di un consolidamento della sua posizione all’interno

dell’istituto bancario, ben si può ritenere che l’importo complessivo di fr.

14'192.–, corrispondente alla tassa d’iscrizione al corso e agli esami di esperto

fiscale, alle spese di trasporto e di alloggio, nonché ai costi sostenuti per

l’acquisto dei libri di testo, possa essere ammesso in deduzione a titolo di

spese professionali di perfezionamento nel senso degli art. 25 cpv. 1 lett. d

LT e 26 cpv. 1 lett. d LIFD, pur trattandosi in definitiva di una formazione

post-laurea.

4.

Il

ricorso è conseguentemente accolto e la decisione impugnata riformata

nel senso che al ricorrente è concessa la deduzione di fr. 14'192.– per spese

di perfezionamento professionale.

Visto l’esito del gravame,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 22 ottobre 2014 è riformata nel senso

che ai contribuenti è concessa la deduzione di fr. 14'192.– per spese di

perfezionamento professionale.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: