80.2014.300
Procedura: imposta comunale, reclamo contro la decisione di calcolo, richiesta di esonero dalle spese di culto, inosservanza dei termini
10 dicembre 2014Italiano6 min
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Numero d'incarto:
80.2014.300
Data decisione, Autorità:
10.12.2014, CDT
Titolo:
Procedura: imposta comunale, reclamo contro la decisione di calcolo, richiesta di esonero dalle spese di culto, inosservanza dei termini
RECLAMO
art. 276 LT
art. 299 LT
Incarto n.
80.2014.300
Lugano
10 dicembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 novembre 2014 contro la decisione del
30 novembre 2013 in materia di esonero dal pagamento di una quota parte dell’imposta
comunale 2012.
Fatti
- con e-mail
del 20 gennaio 2014, RI 1 si rivolgeva alla cancelleria del Comune di __________,
chiedendo “la procedura per essere esonerati dal pagare un qualsiasi contributo
indirizzato alla chiesa (congrua parroci, ecc.)”;
- dopo una
risposta interlocutoria del 22 gennaio 2014, per posta elettronica, con decisione
del 13 febbraio 2014 il RS 1 respingeva la “richiesta di esonero parziale dal
pagamento delle imposte comunali, limitato alla quota parte relativa alla
copertura delle spese di culto”;
- la
contribuente interponeva ricorso al Consiglio di Stato il 27 febbraio 2014, chiedendo
“l’esonero dal pagamento di una quota parte delle imposte in relazione alla
copertura dei costi sopportati dal Comune per le spese di culto”;
- con
decisione del 7 maggio 2014, il Consiglio di Stato accoglieva parzialmente il
ricorso, riconoscendo “il rimborso in ragione del 50% della sua quota parte
delle imposte comunali relative alla copertura delle spese di culto”;
- la
contribuente impugnava la suddetta decisione con ricorso dell’11 giugno 2014 al
Tribunale cantonale amministrativo, postulando l’esonero integrale dalla quota
parte delle imposte comunali destinate alla copertura delle spese di culto;
- con
sentenza del 23 settembre 2014 il Tribunale amministrativo annullava la decisione
del Consiglio di Stato, in quanto lesiva del diritto, e, in applicazione
dell'art. 6 cpv. 1 LPAmm, trasmetteva il ricorso del 27 febbraio 2014 alla
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, rilevando in particolare:
• che
l'art. 299 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) stabilisce che contro
la decisione di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato
reclamo al municipio, contro la cui decisione può essere inoltrato ricorso alla
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello;
• che
nel concreto caso la richiesta 20 gennaio 2014 della ricorrente concerneva di
tutta evidenza il calcolo dell'imposta comunale che la riguardava, della quale
essa sollecitava una modifica;
•
che, pertanto, contro la decisione 13 febbraio 2014 con cui il municipio di
era rifiutato di dar seguito alla sua richiesta doveva essere esperito un
ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello.
Diritto
Considerandi
- contro la
decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo
al Municipio entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 1 LT) e contro
la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto
tributario, entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT);
- quanto
alle modalità di calcolo delle imposte dirette comunali, per l’art. 276 LT
l’imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’imposta
cantonale del medesimo anno: più precisamente, è calcolata applicando il
moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base;
- per la
definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo,
l’art. 276 cpv. 3 LT rinvia all’art. 162 della legge organica comunale (LOC);
- quando
l’art. 299 LT si riferisce al “calcolo” dell’imposta comunale, si deve dunque
intendere la semplice operazione, prevista dall’art. 276 LT, che consiste
nell’applicare all’imposta cantonale base il moltiplicatore stabilito in base
ai principi definiti dalla LOC: la legge tributaria non consente cioè al Comune
di intraprendere un proprio calcolo dell’imposta, indipendente da quello
effettuato per le imposte cantonali;
- del
resto, la “decisione di calcolo”, che è impugnabile per l’art. 299 LT dapprima
con reclamo e quindi con ricorso alla Camera di diritto tributario, è
notificata al contribuente dall’autorità comunale, unitamente alla richiesta di
pagamento del conguaglio d’imposta, solo in seguito alla notifica della tassazione
dell’imposta comunale, tanto è vero che, prima di tale momento, il comune può
soltanto procedere alla riscossione dell’imposta comunale in due o più rate
(art. 296 cpv. 1 LT), non diversamente peraltro dal Cantone;
- nella
fattispecie, lo scritto sul quale si è pronunciato il municipio, negando
l’esonero dal pagamento dell’imposta comunale per la quota parte destinata alle
spese di culto, non è pervenuto nel termine di trenta giorni dall’intimazione
del calcolo dell’imposta comunale: quest’ultimo è stato notificato dal Comune
di __________ il 30 novembre 2013, mentre la richiesta di esonero è stata
inoltrata – peraltro in modo irrituale, tramite posta elettronica – solo il 20
gennaio 2014, quando ormai il termine per interporre reclamo era ampiamente
scaduto;
- lo
scritto in questione non adempiva pertanto i presupposti per potersi
considerare quale reclamo contro il calcolo dell’imposta comunale 2012;
- di
conseguenza, può essere lasciata aperta la questione di stabilire se la Camera
di diritto tributario sia competente ad entrare nel merito di un ricorso
interposto da un contribuente contro la decisione con cui il municipio nega
l’esonero dal pagamento dell’imposta comunale per la quota destinata al
finanziamento della parrocchia, come sostenuto dal Tribunale amministrativo
nella decisione con cui ha rinviato gli atti a questa Corte (cfr. anche la
sentenza CDT n. 80.99.00072 dell’8 ottobre 1999);
- il
ricorso è pertanto irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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