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Decisione

80.2014.300

Procedura: imposta comunale, reclamo contro la decisione di calcolo, richiesta di esonero dalle spese di culto, inosservanza dei termini

10 dicembre 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- con e-mail

del 20 gennaio 2014, RI 1 si rivolgeva alla cancelleria del Comune di __________,

chiedendo “la procedura per essere esonerati dal pagare un qualsiasi contributo

indirizzato alla chiesa (congrua parroci, ecc.)”;

- dopo una

risposta interlocutoria del 22 gennaio 2014, per posta elettronica, con decisione

del 13 febbraio 2014 il RS 1 respingeva la “richiesta di esonero parziale dal

pagamento delle imposte comunali, limitato alla quota parte relativa alla

copertura delle spese di culto”;

- la

contribuente interponeva ricorso al Consiglio di Stato il 27 febbraio 2014, chiedendo

“l’esonero dal pagamento di una quota parte delle imposte in relazione alla

copertura dei costi sopportati dal Comune per le spese di culto”;

- con

decisione del 7 maggio 2014, il Consiglio di Stato accoglieva parzialmente il

ricorso, riconoscendo “il rimborso in ragione del 50% della sua quota parte

delle imposte comunali relative alla copertura delle spese di culto”;

- la

contribuente impugnava la suddetta decisione con ricorso dell’11 giugno 2014 al

Tribunale cantonale amministrativo, postulando l’esonero integrale dalla quota

parte delle imposte comunali destinate alla copertura delle spese di culto;

- con

sentenza del 23 settembre 2014 il Tribunale amministrativo annullava la decisione

del Consiglio di Stato, in quanto lesiva del diritto, e, in applicazione

dell'art. 6 cpv. 1 LPAmm, trasmetteva il ricorso del 27 febbraio 2014 alla

Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, rilevando in particolare:

• che

l'art. 299 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) stabilisce che contro

la decisione di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato

reclamo al municipio, contro la cui decisione può essere inoltrato ricorso alla

Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello;

• che

nel concreto caso la richiesta 20 gennaio 2014 della ricorrente concerneva di

tutta evidenza il calcolo dell'imposta comunale che la riguardava, della quale

essa sollecitava una modifica;

che, pertanto, contro la decisione 13 febbraio 2014 con cui il municipio di

era rifiutato di dar seguito alla sua richiesta doveva essere esperito un

ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello.

Diritto

Considerandi

- contro la

decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo

al Municipio entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 1 LT) e contro

la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto

tributario, entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT);

- quanto

alle modalità di calcolo delle imposte dirette comunali, per l’art. 276 LT

l’imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’imposta

cantonale del medesimo anno: più precisamente, è calcolata applicando il

moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base;

- per la

definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo,

l’art. 276 cpv. 3 LT rinvia all’art. 162 della legge organica comunale (LOC);

- quando

l’art. 299 LT si riferisce al “calcolo” dell’imposta comunale, si deve dunque

intendere la semplice operazione, prevista dall’art. 276 LT, che consiste

nell’applicare all’imposta cantonale base il moltiplicatore stabilito in base

ai principi definiti dalla LOC: la legge tributaria non consente cioè al Comune

di intraprendere un proprio calcolo dell’imposta, indipendente da quello

effettuato per le imposte cantonali;

- del

resto, la “decisione di calcolo”, che è impugnabile per l’art. 299 LT dapprima

con reclamo e quindi con ricorso alla Camera di diritto tributario, è

notificata al contribuente dall’autorità comunale, unitamente alla richiesta di

pagamento del conguaglio d’imposta, solo in seguito alla notifica della tassazione

dell’imposta comunale, tanto è vero che, prima di tale momento, il comune può

soltanto procedere alla riscossione dell’imposta comunale in due o più rate

(art. 296 cpv. 1 LT), non diversamente peraltro dal Cantone;

- nella

fattispecie, lo scritto sul quale si è pronunciato il municipio, negando

l’esonero dal pagamento dell’imposta comunale per la quota parte destinata alle

spese di culto, non è pervenuto nel termine di trenta giorni dall’intimazione

del calcolo dell’imposta comunale: quest’ultimo è stato notificato dal Comune

di __________ il 30 novembre 2013, mentre la richiesta di esonero è stata

inoltrata – peraltro in modo irrituale, tramite posta elettronica – solo il 20

gennaio 2014, quando ormai il termine per interporre reclamo era ampiamente

scaduto;

- lo

scritto in questione non adempiva pertanto i presupposti per potersi

considerare quale reclamo contro il calcolo dell’imposta comunale 2012;

- di

conseguenza, può essere lasciata aperta la questione di stabilire se la Camera

di diritto tributario sia competente ad entrare nel merito di un ricorso

interposto da un contribuente contro la decisione con cui il municipio nega

l’esonero dal pagamento dell’imposta comunale per la quota destinata al

finanziamento della parrocchia, come sostenuto dal Tribunale amministrativo

nella decisione con cui ha rinviato gli atti a questa Corte (cfr. anche la

sentenza CDT n. 80.99.00072 dell’8 ottobre 1999);

- il

ricorso è pertanto irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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