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Decisione

80.2014.301

Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, restituzione dei termini, assenza all’estero di due giorni dopo la scadenza del termine

30 marzo 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. A causa del mancato

inoltro della dichiarazione fiscale 2013, nonostante il termine fosse stato

prorogato sino al 30 settembre 2014, con decisione del 16 ottobre 2014,

l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna diffidava i coniugi RI 1 e RI 2 ad

adempiere ai loro obblighi entro il 4 novembre 2014, avvertendoli che altrimenti

sarebbe stata loro inflitta una multa disciplinare.

Con la diffida veniva

messa o loro carico la tassa di fr. 50.–.

B. Il 22 ottobre 2014 RI

1 presentava la dichiarazione d’imposta, sostenendo in uno scritto allegato di

non averla potuta trasmettere prima “per motivi di malattia del consulente di

tassazione”.

Con decisione del 24

ottobre 2014, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo, argomentando che

le inadempienze del rappresentante contrattuale andavano in ogni caso ascritte

ai contribuenti, così come previsto dal diritto privato.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la diffida,

sostenendo in questa sede di essersi dovuto recare “improvvisamente in __________

per motivi di forza maggiore”, dal 29 settembre al 12 ottobre 2014.

Il ricorrente lamenta

inoltre il fatto di essersi sentito un “rifiuto della società” e, comunque sia,

di non aver causato nessun danno economico alle autorità con l’invio tardivo

della documentazione.

D. Nelle proprie

osservazioni, l’Ufficio di tassazione rileva che, qualora il contribuente fosse

in grado di dimostrare il soggiorno all’estero tra il 29 settembre e il 12

ottobre 2014, il ricorso andrebbe accolto.

Con lettera del 29

dicembre 2014, il ricorrente ha trasmesso a questa Camera la riprova del

pagamento di un biglietto aereo e della prenotazione di una camera d’albergo a __________,

in __________, dal 4 al 6 ottobre 2014.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli art. 198 cpv.

3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine. La legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni

diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la

diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera

di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

1.2.

L’art. 19 del regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al

contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione

d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una

tassa di fr. 50.–.

Per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito,

a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti

di diritto tributario ticinese, p. 126).

1.3.

Nel caso in esame, come

visto, è lo stesso contribuente ad ammettere di avere lasciato decorrere

infruttuosamente il termine, prorogato sino al 30 settembre 2014, per la

presentazione della dichiarazione d’imposta 2013, obbligando così l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna ad emettere un nuovo richiamo con relativo

prelievo, come imposto dall’art. 198 cpv. 4 LT, della tassa di diffida.

A nulla vagono le censure

sollevate nel gravame, ed in particolare la circostanza di non avere causato

nessun danno economico alle autorità con l’invio tardivo della documentazione e

di poter dedicare l’importo in discussione “all’acquisto di un anno del materiale

scolastico di un bambino”. La decisione dell’autorità fiscale di inviare

all’insorgente una diffida, attribuendogli un ultimo termine per adempiere i

suoi obblighi procedurali, prima di infliggergli una multa, non presta il

fianco a critiche. Spettava semmai al contribuente dimostrarsi più diligente,

così da poter destinare l’importo di fr. 50.– ad altri progetti, senza per

questo motivo doversi sentire un “rifiuto della società”.

Considerandi

2.

2.1.

Una deroga potrebbe essere

ammessa solo in presenza di un motivo di restituzione in intero del termine,

vale a dire se fosse provato che la sua inosservanza era da attribuire a

servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o

altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.

192.

cpv. 5 LT; art. 124 cpv. 3 LIFD). Come più volte precisato dal Tribunale

federale, deve trattarsi di un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523),

mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude, di

principio, la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

2.2

Anche sotto questo

ristretto profilo, la decisione contestata rimane tuttavia ineccepibile. L’asserita

necessità di doversi recare improvvisamente in __________ tra la settimana 40 e

41.

(dal 29 settembre al 12 ottobre 2014), sollevata per la prima volta in questa

sede, non è stata minimamente provata. Dalla documentazione trasmessa a questa

Camera risulta unicamente che il ricorrente ha acquistato un biglietto aereo della

__________ il 5 settembre 2014, ovvero oltre tre settimane prima della pretesa data

di partenza, e che ha pernottato in un albergo di __________ per due notti, dal

4.

al 6 ottobre 2014.

Troppo poco alla luce

della restrittiva giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui un

soggiorno preventivato all’estero, come quello in esame, non costituisce motivo

di restituzione del termine. Per evidenti ragioni di parità di trattamento, il

contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, dando in

particolare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali che possono

rendersi necessari prima del suo ritorno (decisione CDT n. 188 del 30 aprile

1980). Senza dimenticare infine che nella fattispecie il ricorrente non ha nemmeno

saputo comprovare la sua effettiva assenza all’estero dal 29 settembre al 12

ottobre 2014, limitandosi a produrre una prenotazione di due sole notti a __________.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali, ridotte al minimo, sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le

spese processuali, commisurate in complessivi fr. 100.–, sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Bellinzona

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il

segretario: