80.2014.301
Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, restituzione dei termini, assenza all’estero di due giorni dopo la scadenza del termine
30 marzo 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2014.301
Lugano
30 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 novembre 2014 contro la decisione del 24 ottobre 2014 in materia di tassa di diffida.
Fatti
A. A causa del mancato
inoltro della dichiarazione fiscale 2013, nonostante il termine fosse stato
prorogato sino al 30 settembre 2014, con decisione del 16 ottobre 2014,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna diffidava i coniugi RI 1 e RI 2 ad
adempiere ai loro obblighi entro il 4 novembre 2014, avvertendoli che altrimenti
sarebbe stata loro inflitta una multa disciplinare.
Con la diffida veniva
messa o loro carico la tassa di fr. 50.–.
B. Il 22 ottobre 2014 RI
1 presentava la dichiarazione d’imposta, sostenendo in uno scritto allegato di
non averla potuta trasmettere prima “per motivi di malattia del consulente di
tassazione”.
Con decisione del 24
ottobre 2014, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo, argomentando che
le inadempienze del rappresentante contrattuale andavano in ogni caso ascritte
ai contribuenti, così come previsto dal diritto privato.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la diffida,
sostenendo in questa sede di essersi dovuto recare “improvvisamente in __________
per motivi di forza maggiore”, dal 29 settembre al 12 ottobre 2014.
Il ricorrente lamenta
inoltre il fatto di essersi sentito un “rifiuto della società” e, comunque sia,
di non aver causato nessun danno economico alle autorità con l’invio tardivo
della documentazione.
D. Nelle proprie
osservazioni, l’Ufficio di tassazione rileva che, qualora il contribuente fosse
in grado di dimostrare il soggiorno all’estero tra il 29 settembre e il 12
ottobre 2014, il ricorso andrebbe accolto.
Con lettera del 29
dicembre 2014, il ricorrente ha trasmesso a questa Camera la riprova del
pagamento di un biglietto aereo e della prenotazione di una camera d’albergo a __________,
in __________, dal 4 al 6 ottobre 2014.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli art. 198 cpv.
3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine. La legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni
diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la
diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera
di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
1.2.
L’art. 19 del regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al
contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione
d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una
tassa di fr. 50.–.
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito,
a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, p. 126).
1.3.
Nel caso in esame, come
visto, è lo stesso contribuente ad ammettere di avere lasciato decorrere
infruttuosamente il termine, prorogato sino al 30 settembre 2014, per la
presentazione della dichiarazione d’imposta 2013, obbligando così l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna ad emettere un nuovo richiamo con relativo
prelievo, come imposto dall’art. 198 cpv. 4 LT, della tassa di diffida.
A nulla vagono le censure
sollevate nel gravame, ed in particolare la circostanza di non avere causato
nessun danno economico alle autorità con l’invio tardivo della documentazione e
di poter dedicare l’importo in discussione “all’acquisto di un anno del materiale
scolastico di un bambino”. La decisione dell’autorità fiscale di inviare
all’insorgente una diffida, attribuendogli un ultimo termine per adempiere i
suoi obblighi procedurali, prima di infliggergli una multa, non presta il
fianco a critiche. Spettava semmai al contribuente dimostrarsi più diligente,
così da poter destinare l’importo di fr. 50.– ad altri progetti, senza per
questo motivo doversi sentire un “rifiuto della società”.
Considerandi
2.
2.1.
Una deroga potrebbe essere
ammessa solo in presenza di un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire se fosse provato che la sua inosservanza era da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o
altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.
192.
cpv. 5 LT; art. 124 cpv. 3 LIFD). Come più volte precisato dal Tribunale
federale, deve trattarsi di un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523),
mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude, di
principio, la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
2.2
Anche sotto questo
ristretto profilo, la decisione contestata rimane tuttavia ineccepibile. L’asserita
necessità di doversi recare improvvisamente in __________ tra la settimana 40 e
41.
(dal 29 settembre al 12 ottobre 2014), sollevata per la prima volta in questa
sede, non è stata minimamente provata. Dalla documentazione trasmessa a questa
Camera risulta unicamente che il ricorrente ha acquistato un biglietto aereo della
__________ il 5 settembre 2014, ovvero oltre tre settimane prima della pretesa data
di partenza, e che ha pernottato in un albergo di __________ per due notti, dal
4.
al 6 ottobre 2014.
Troppo poco alla luce
della restrittiva giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui un
soggiorno preventivato all’estero, come quello in esame, non costituisce motivo
di restituzione del termine. Per evidenti ragioni di parità di trattamento, il
contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, dando in
particolare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali che possono
rendersi necessari prima del suo ritorno (decisione CDT n. 188 del 30 aprile
1980). Senza dimenticare infine che nella fattispecie il ricorrente non ha nemmeno
saputo comprovare la sua effettiva assenza all’estero dal 29 settembre al 12
ottobre 2014, limitandosi a produrre una prenotazione di due sole notti a __________.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali, ridotte al minimo, sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le
spese processuali, commisurate in complessivi fr. 100.–, sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Bellinzona
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario: