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Decisione

80.2014.302

Procedura: revisione, mancata considerazione di fatti rilevanti, contribuente assoggettato a tassazione d’ufficio, incidenza di un procedimento penale su reddito e sostanza

25 febbraio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Per i periodi fiscali

dal 2003 al 2009 i coniugi RI 1 sono stati sottoposti a tassazione d’ufficio,

non avendo inoltrato la dichiarazione d’imposta. La data delle rispettive

decisioni dell’RS 1 e gli elementi imponibili accertati risultano dalla seguente

tabella:

periodo fiscale

data decisione

reddito imponibile

sostanza imponibile

IC

IFD

2003

21.12.2011

44’200

47’800

384’000

2004

21.12.2011

44’200

47’800

384’000

2005

21.12.2011

74’700

78’900

421’000

2006

21.12.2011

79’700

83’100

421’000

2007

8.2.2012

84’600

88’100

429’000

2008

8.2.2012

84’500

80’700

427’000

2009

15.2.2012

84’400

80’600

481’000

Non impugnate nel termine

di trenta giorni, le decisioni in questione sono passate in giudicato.

B. In un messaggio di

posta elettronica del 31 agosto 2012, inviato in copia anche al capoufficio

dell’RS 1, RI 1 ha contestato un precetto esecutivo intimatogli, argomentando

fra l’altro che “la tassazione d’ufficio di CHF 100'000 annui per il periodo

2006-2010 è completamente campata per aria, se avessi guadagnato quelle cifre

sarei stato in grado di pagare i contributi richiesti, come ho sempre fatto

quando lavoravo”.

L’autorità fiscale ha

risposto al contribuente, con scritto del 3 settembre 2012, rilevando che tutte

le tassazioni erano state “emesse d’ufficio a seguito dell’intimazione di multe

disciplinari per la mancata consegna delle dichiarazioni d’imposta” e che, non

essendo state impugnate, “sono da considerare definitive”.

Il 30 ottobre 2013, il

contribuente ha chiesto all’Ufficio di tassazione di annullare “i precetti

esecutivi emessi in modo fasullo a [suo] carico”, invitando l’autorità a “voler

adattare le [sue] stime alla reale situazione”.

Il 7 novembre 2013,

l’autorità fiscale ha ribadito la propria posizione.

C. Con lettera del 5

settembre 2014, RI 1 ha inoltrato le dichiarazioni d’imposta per i periodi 2012

e 2013, sottolineando che i redditi suoi e della moglie arrivavano a meno di

fr. 35'000.– all’anno e che tale situazione si protraeva ormai dal 2001, “cioè

da quando [ha] perso il lavoro per la nota vicenda __________ ed [ha] messo a

disposizione della stessa tutta la [sua] sostanza quale risarcimento”. Ha

chiesto pertanto la revisione delle tassazioni d’ufficio per gli anni 2003-2009

e “l’adattamento alle cifre effettive”.

L’Ufficio di tassazione ha

respinto l’istanza di revisione, con decisione del 5 settembre 2014, nella

quale ha sottolineato che la revisione è esclusa fra l’altro quando “per

trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far

valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali”.

D. Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 4 ottobre 2014, chiedendo

l’annullamento delle tassazioni d’ufficio per gli anni dal 2003 al 2009. Il reclamante

ha sostenuto di aver dimostrato di aver sempre pagato in passato regolarmente

le imposte sui redditi e sulla sostanza “percepiti e dichiarati”, ma di non

essere in grado di pagare quanto richiesto per i periodi contestati. Ha altresì

argomentato che era compito dell’Ufficio di tassazione “prendere direttamente

contatto con [lui] e non procedere ad una tassazione d’ufficio completamente

inveritiera e infamante”.

L’Ufficio di tassazione ha

respinto il reclamo, con decisione del 9 ottobre 2014, nella quale ha osservato

che il reclamante non aveva “presentato nuove obiezioni idonee a contrastare la

motivazione della decisione dell’Ufficio che ha respinto l’istanza” ed ha

ribadito che tutte le decisioni, delle quali era stata chiesta la revisione,

erano state emesse d’ufficio a causa della mancata presentazione delle

rispettive dichiarazioni d’imposta.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione

delle decisioni di tassazione relative ai periodi fiscali dal 2003 al 2009. La

motivazione del ricorso riprende gli argomenti già contenuti nel reclamo

respinto dall’autorità fiscale. Unica aggiunta è l’affermazione secondo cui

“per quanto riguarda il termine di ricorso purtoppo non [ha] potuto procedere

prima in quanto [è] stato colpito da una calamità naturale (abitazione

inondata, tutto documentato dall’ufficio sinistri della __________

Assicurazioni)”.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di revisione,

a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in

giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il

fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale,

l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme

applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il

proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.

147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari

e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione

imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi

ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib

89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N.

43, p. 265, IVc; Haesler, Die

Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl

62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV.,

Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher

Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,

cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

Il ricorrente non invoca

alcun motivo di revisione in particolare, ma sembra comunque fare riferimento alla

mancata considerazione da parte dell’autorità fiscale di fatti rilevanti che

conosceva o doveva conoscere. Afferma infatti che l’autorità di tassazione

avrebbe “completamente ignorato il fatto che [egli] dalla nota vicenda __________

del 2001, di cui tutti erano al corrente tramite i media che ne hanno riportato

molto frequentemente… [si è] trovato da un momento all’altro senza reddito, con

tutta la sostanza [sua] e di tutti i [suoi] parenti bloccata a causa del procedimento

penale in corso”. Di tale situazione avrebbe peraltro informato anche egli

stesso l’autorità fiscale, avendo “contattato anche personalmente l’ufficio

procedure speciali di Bellinzona”.

Il riferimento è

evidentemente al procedimento penale promosso nei suoi confronti per reati

contro il patrimonio. La procedura si è aperta nel 2001 e la sentenza di

condanna risale al 2006. La Corte di cassazione a sua volta si è pronunciata

nel 2009.

2.2

La giurisprudenza del

Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia

dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può

avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha omesso di

sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e

2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1;

sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).

Inoltre il rimedio

giuridico della revisione è escluso quando il ricorrente pretende di far valere

che l'autorità fiscale ha adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111

Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im

Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Persino l’apprezzamento errato,

rispettivamente arbitrario di una prova o la sussunzione mal fondata (errore

dei fatti e l’applicazione errata del diritto) non costituiscono un motivo

valido di revisione (Casanova,

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, art. 147 LIFD, n. 8).

2.3

Nella fattispecie dopo che

sono state notificate le decisioni di tassazione per i periodi fiscali

contestati, i contribuenti hanno omesso di interporre reclamo, nonostante nelle

motivazioni l’autorità avesse indicato di aver proceduto ad una tassazione d’ufficio

per mancata o insufficiente documentazione.

Deve allora

essere ricordato agli insorgenti che l’autorità di tassazione si è vista

obbligata a procedere alla definizione degli elementi imponibili per apprezzamento,

a causa della loro inadempienza. Nella procedura di tassazione d’ufficio,

l’autorità deve prendere in considerazione tutti gli elementi a sua disposizione.

Deve altresì considerare tutte le circostanze di cui ha conoscenza, anche se

non dovessero risultare dai documenti agli atti; infatti la tassazione

d’ufficio deve essere intrapresa sulla base di una valutazione coscienziosa. È

dunque vero che il contribuente deve, nella misura in cui sia possibile, essere

imposto su un reddito valutato che si avvicini quanto più è possibile alla sua

effettiva capacità contributiva. L’autorità fiscale deve procedere ad una stima

coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla

condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più

favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è

preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che

possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende

impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si

deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (RDAF

2003.

II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza citata).

2.4

In queste circostanze, non

si comprende come il ricorrente possa rimproverare all’Ufficio di tassazione di

non aver preso “direttamente contatto” con lui, prima di procedere ad “una

tassazione d’ufficio completamente inveritiera e diffamante”. Sembra infatti

dimenticare che ognuna delle tassazioni per apprezzamento contestate è stata

preceduta da un richiamo, da una diffida e dall’inflizione di una multa

disciplinare per violazione degli obblighi procedurali. Quando poi ha dovuto

constatare che non c’era verso di ottenere la minima collaborazione dei contribuenti,

l’autorità fiscale ha proceduto ad una stima degli elementi imponibili, basandosi

sugli elementi noti. Non vi è ragione di escludere che abbia tenuto conto anche

del procedimento penale, che nel frattempo si era concluso.

In ogni caso, una volta

notificatagli la tassazione d’ufficio, RI 1 avrebbe potuto sollevare le

argomentazioni qui proposte con un reclamo o almeno delegare questo compito ad

un professionista, inoltrando una dichiarazione d’imposta completa, cosa che

non è mai avvenuta. Infatti, si è già rilevato che la revisione è esclusa

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari

elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe

potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli.

2.5

Inoltre, nel caso in esame

non appare ravvisabile un fatto decisivo che l’autorità giudicante conosceva o

doveva conoscere, che possa sostanziare la domanda di revisione. Come precedentemente

esposto, neppure l’apprezzamento errato o arbitrario di una prova, così come

l’errore sui fatti e l’applicazione errata del diritto, costituiscono un motivo

valido di revisione.

Di conseguenza, non si

vede come il contribuente possa pretendere che la semplice circostanza che l’esistenza

di un procedimento penale nei suoi confronti fosse di dominio pubblico, costituisca

un valido motivo di revisione che l’autorità giudicante doveva conoscere.

2.6

Si fatica infine a

comprendere la portata del riferimento, proposto per la prima volta con il

ricorso, alla “calamità naturale” che avrebbe impedito al ricorrente di

“procedere prima”. A parte il fatto che, sebbene affermi che tutto è “documentato

dall’ufficio sinistri della __________ Assicurazioni”, agli atti non figura la

minima prova di quanto sostenuto, in nessun caso un eventuale impedimento di

tale natura potrebbe giustificare una violazione di obblighi procedurali che si

è protratta per almeno otto anni (dal 2004, quando doveva essere presentata la

dichiarazione per il periodo fiscale 2003 al 2012, quando il ricorrente per la

prima volta si è rivolto all’autorità fiscale per contestare le tassazioni

d’ufficio).

3.

Per le ragioni che

precedono, il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 900.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: