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Decisione

80.2014.306

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: riprese fiscali, spese non ammesse, contributi sociali, premi assicurativi e spese d’automobile della convivente

17 dicembre 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nato il 19

luglio 1961, celibe, residente a __________, titolare di uno studio di

progettazione a __________, esponeva nella dichiarazione d’imposta 2012 redditi

da attività indipendente pari a CHF 126'552.--.

B. L’RS 1 con decisione

30 luglio 2014 accertava redditi da attività indipendente per CHF 164'000.--,

giustificando l’aumento rispetto a quanto dichiarato dal contribuente con

l’aggiunta di voci di spesa ritenute di natura privata e non professionale. Le

tipologie di spesa riprese con la predetta decisione si riferiscono ai contributi

sociali, ai costi del telefono, ai premi delle assicurazioni sulla vita e

dell’automobile della convivente del contribuente, nonché ai costi

dell’abitazione privata di quest’ultimo, ad una parte di spese di

rappresentanza considerate spese private, ed ammortamenti non ammessi in quanto

riferiti a posizione attive di bilancio fittizie.

C. Con reclamo 29 agosto

2014 il contribuente contestava tali riprese, non considerate “avvalorate da

giustificativi” dall’Autorità fiscale, e postulava il riconoscimento di un

reddito da attività indipendente in linea con accertamenti dell’Autorità fiscale

esperiti in periodi precedenti.

D. Con decisione su

reclamo 29 ottobre 2014 l’Ufficio di tassazione ribadiva interamente le

motivazioni delle riprese effettuate, ma riduceva prudenzialmente il reddito da

attività indipendente a CHF 160'000.--.

E. Contro questa

decisione RI 1 insorge con tempestivo ricorso alla Camera di diritto

tributario. Egli sostiene che la cifra d’affari rispetto ai periodi fiscali

precedenti non è sostanzialmente mutata, e pur lamentando una tendenza

congiunturale negativa, sostiene che egli ha comunque fornito tutte le schede

creditori e debitori. L’ispettorato fiscale non avrebbe inoltre svolto per il

2012 alcun controllo, ragioni per le quali andrebbe presunta la correttezza dei

dati esposti dal contribuente. Egli postula quindi il riconoscimento quale

reddito da attività indipendente per il 2012 di CHF 126'552.--, ed il

conseguente annullamento della decisione di tassazione dopo reclamo del 29

ottobre 2014.

F. Con osservazioni del

5 dicembre 2014 l’Ufficio circondariale di tassazione propone di respingere il

gravame, rimandando alle motivazioni della decisione di tassazione. La

Divisione delle contribuzioni Ufficio Giuridico non ha presentato osservazioni.

Diritto

1. 1.1.

Giusta l’art. 17 cpv. 1

LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da

attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un'impresa

commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera

professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

In base agli art. 26 LT e

27 LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e professionali

giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e gli accantonamenti

secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e 29 LIFD.

1.2

Per spese generali si

devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve affrontare

per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono considerate spese

generali i costi complessivi a carico del contribuente nell’ambito della sua

attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio,

anche i costi supplementari supportati nell’interesse della ditta o della

professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro,

per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc. Occorre dunque, affinché entri in

considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili

all’attività aziendale (Noël, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 2 ad art. 27 LIFD, p. 455; Locher,

Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 5 ad art. 27 LIFD, p. 677).

Non è per contro

necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito: la tendenza è

oggi quella di prediligere una concezione causale, secondo cui sono deducibili

non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito,

ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, op. cit., n. 13 ss. ad art. 25

LIFD, p. 631; Reich, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol

I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und

Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163).

Considerandi

2.

2.1

Nella fattispecie il

contribuente, né con reclamo né in sede ricorsuale, si è confrontato con le

concrete motivazioni esposte dall’Ufficio di tassazione nelle decisioni quo

alle voci di spesa riprese. Egli non affronta criticamente la questione della

ripresa di costi riconducibili alla convivente, all’abitazione privata ed agli

ammortamenti non ammessi per CHF 11'500.--, pur chiaramente indicati nelle

predette decisioni. Peraltro pure dal conto economico al 31 dicembre 2012 prodotto

dal contribuente stesso con la propria dichiarazione d’imposta, e presente

nell’incarto a disposizione del ricorrente già in sede di reclamo,

ulteriormente si evincono in modo invero chiaro le citate riprese.

Il ricorrente,

indipendentemente dall’assenza di rapporti dell’ispettorato fiscale riferiti al

2012, era quindi perfettamente in grado di prendere puntuale posizione sulle

singole voci di spesa aggiunte ai redditi dichiarati. In relazione al rapporto

di verifica del settembre 2013, di cui sostiene di non essere a conoscenza, va

comunque sottolineato che lo stesso, che si riferiva ai periodi fiscali 2010 e

2011, è stato allestito in contraddittorio con il ricorrente, come si evince

dal verbale di audizione del 3 settembre 2013, nel quale si fa riferimento alle

“risultanze della verifica fiscale esperita”.

2.2

Ciò premesso, secondo un

consolidato principio, nella procedura fiscale è il contribuente ad avere

l’onere della prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre

il debito verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14

dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid.

4c/aa; sentenza del Tribunale federale n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in:

RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System

des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con

rinvii).

La deducibilità

delle spese aziendali e professionali del contribuente che esercita un’attività

lucrativa indipendente dipende dalla prova della loro necessità con riferimento

all’attività svolta (cfr. la sentenza del Tribunale federale n.2C_658/2007 del

13.

febbraio 2008 consid. 2.1, con riferimento a: Noël, op. cit., n. 2 ad art. 27 LIFD). A tale riguardo, il

riferimento del legislatore alla natura aziendale e professionale delle spese

attribuisce all’autorità di tassazione un significativo potere di apprezzamento,

rafforzato dalla circostanza che l’onere della prova del rifiuto di deduzione

non è a suo carico (cfr. la sentenza n.2C_658/2007 del 13 febbraio 2008

consid. 2.1, con riferimento a: Noël,

op. cit, n. 4 ad art. 27 LIFD).

2.3

In concreto, spettava quindi

al ricorrente dimostrare in modo ineccepibile le spese esposte in conto

economico, e quindi implicitamente chieste in deduzione fiscale dall’utile

lordo conseguito con l’attività indipendente.

Nel caso in esame non solo

il contribuente non ha saputo dimostrare nulla a tale riguardo, ma ancor prima

nulla egli ha sostenuto quo alla deducibilità delle spese concretamente

indicate, e riprese dall’Ufficio di tassazione. In altre parole, ancor prima di

provarle, il ricorrente non ha fornito nessuna spiegazione quo alle ragioni

per le quali le spese riprese sarebbero state invece direttamente imputabili

all’attività aziendale.

Ne consegue che il ricorso

deve essere respinto.

2.4

Non avrebbe infine alcun

rilievo la circostanza che, nei periodi fiscali precedenti, l’autorità fiscale possa

aver riconosciuto le deduzioni riprese nel periodo fiscale 2012. A quest’ultimo

riguardo, ed ancorché nemmeno puntualmente sostenuto dal ricorrente, l’esito

del presente gravame comunque non cambierebbe.

La costante giurisprudenza

del Tribunale federale ha in effetti escluso che un ricorrente possa pretendere

di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona

fede (art. 9 Cost.). In effetti il diritto tributario è marcato dal principio

della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata

limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l'esigenza di

legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale

esigenza, l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi

imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata

da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le

decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna

assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza del 2C_260/2008 6 agosto

2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno

2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio

2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio

1999, in: ASA 69 pag. 793, consid. 2).

3.

Alla luce di quanto

precede e visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: