80.2014.306
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: riprese fiscali, spese non ammesse, contributi sociali, premi assicurativi e spese d’automobile della convivente
17 dicembre 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.306
80.2014.307
Lugano
17 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro
Mini e Flavio Amadò, giudice supplente
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 novembre 2014 contro la decisione del 29 ottobre 2014 in materia di IC
e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1, nato il 19
luglio 1961, celibe, residente a __________, titolare di uno studio di
progettazione a __________, esponeva nella dichiarazione d’imposta 2012 redditi
da attività indipendente pari a CHF 126'552.--.
B. L’RS 1 con decisione
30 luglio 2014 accertava redditi da attività indipendente per CHF 164'000.--,
giustificando l’aumento rispetto a quanto dichiarato dal contribuente con
l’aggiunta di voci di spesa ritenute di natura privata e non professionale. Le
tipologie di spesa riprese con la predetta decisione si riferiscono ai contributi
sociali, ai costi del telefono, ai premi delle assicurazioni sulla vita e
dell’automobile della convivente del contribuente, nonché ai costi
dell’abitazione privata di quest’ultimo, ad una parte di spese di
rappresentanza considerate spese private, ed ammortamenti non ammessi in quanto
riferiti a posizione attive di bilancio fittizie.
C. Con reclamo 29 agosto
2014 il contribuente contestava tali riprese, non considerate “avvalorate da
giustificativi” dall’Autorità fiscale, e postulava il riconoscimento di un
reddito da attività indipendente in linea con accertamenti dell’Autorità fiscale
esperiti in periodi precedenti.
D. Con decisione su
reclamo 29 ottobre 2014 l’Ufficio di tassazione ribadiva interamente le
motivazioni delle riprese effettuate, ma riduceva prudenzialmente il reddito da
attività indipendente a CHF 160'000.--.
E. Contro questa
decisione RI 1 insorge con tempestivo ricorso alla Camera di diritto
tributario. Egli sostiene che la cifra d’affari rispetto ai periodi fiscali
precedenti non è sostanzialmente mutata, e pur lamentando una tendenza
congiunturale negativa, sostiene che egli ha comunque fornito tutte le schede
creditori e debitori. L’ispettorato fiscale non avrebbe inoltre svolto per il
2012 alcun controllo, ragioni per le quali andrebbe presunta la correttezza dei
dati esposti dal contribuente. Egli postula quindi il riconoscimento quale
reddito da attività indipendente per il 2012 di CHF 126'552.--, ed il
conseguente annullamento della decisione di tassazione dopo reclamo del 29
ottobre 2014.
F. Con osservazioni del
5 dicembre 2014 l’Ufficio circondariale di tassazione propone di respingere il
gravame, rimandando alle motivazioni della decisione di tassazione. La
Divisione delle contribuzioni Ufficio Giuridico non ha presentato osservazioni.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 17 cpv. 1
LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da
attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un'impresa
commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera
professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
In base agli art. 26 LT e
27 LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e professionali
giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e gli accantonamenti
secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e 29 LIFD.
1.2
Per spese generali si
devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve affrontare
per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono considerate spese
generali i costi complessivi a carico del contribuente nell’ambito della sua
attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio,
anche i costi supplementari supportati nell’interesse della ditta o della
professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro,
per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc. Occorre dunque, affinché entri in
considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili
all’attività aziendale (Noël, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 2 ad art. 27 LIFD, p. 455; Locher,
Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 5 ad art. 27 LIFD, p. 677).
Non è per contro
necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito: la tendenza è
oggi quella di prediligere una concezione causale, secondo cui sono deducibili
non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito,
ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, op. cit., n. 13 ss. ad art. 25
LIFD, p. 631; Reich, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol
I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163).
Considerandi
2.
2.1
Nella fattispecie il
contribuente, né con reclamo né in sede ricorsuale, si è confrontato con le
concrete motivazioni esposte dall’Ufficio di tassazione nelle decisioni quo
alle voci di spesa riprese. Egli non affronta criticamente la questione della
ripresa di costi riconducibili alla convivente, all’abitazione privata ed agli
ammortamenti non ammessi per CHF 11'500.--, pur chiaramente indicati nelle
predette decisioni. Peraltro pure dal conto economico al 31 dicembre 2012 prodotto
dal contribuente stesso con la propria dichiarazione d’imposta, e presente
nell’incarto a disposizione del ricorrente già in sede di reclamo,
ulteriormente si evincono in modo invero chiaro le citate riprese.
Il ricorrente,
indipendentemente dall’assenza di rapporti dell’ispettorato fiscale riferiti al
2012, era quindi perfettamente in grado di prendere puntuale posizione sulle
singole voci di spesa aggiunte ai redditi dichiarati. In relazione al rapporto
di verifica del settembre 2013, di cui sostiene di non essere a conoscenza, va
comunque sottolineato che lo stesso, che si riferiva ai periodi fiscali 2010 e
2011, è stato allestito in contraddittorio con il ricorrente, come si evince
dal verbale di audizione del 3 settembre 2013, nel quale si fa riferimento alle
“risultanze della verifica fiscale esperita”.
2.2
Ciò premesso, secondo un
consolidato principio, nella procedura fiscale è il contribuente ad avere
l’onere della prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre
il debito verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14
dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid.
4c/aa; sentenza del Tribunale federale n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in:
RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System
des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con
rinvii).
La deducibilità
delle spese aziendali e professionali del contribuente che esercita un’attività
lucrativa indipendente dipende dalla prova della loro necessità con riferimento
all’attività svolta (cfr. la sentenza del Tribunale federale n.2C_658/2007 del
13.
febbraio 2008 consid. 2.1, con riferimento a: Noël, op. cit., n. 2 ad art. 27 LIFD). A tale riguardo, il
riferimento del legislatore alla natura aziendale e professionale delle spese
attribuisce all’autorità di tassazione un significativo potere di apprezzamento,
rafforzato dalla circostanza che l’onere della prova del rifiuto di deduzione
non è a suo carico (cfr. la sentenza n.2C_658/2007 del 13 febbraio 2008
consid. 2.1, con riferimento a: Noël,
op. cit, n. 4 ad art. 27 LIFD).
2.3
In concreto, spettava quindi
al ricorrente dimostrare in modo ineccepibile le spese esposte in conto
economico, e quindi implicitamente chieste in deduzione fiscale dall’utile
lordo conseguito con l’attività indipendente.
Nel caso in esame non solo
il contribuente non ha saputo dimostrare nulla a tale riguardo, ma ancor prima
nulla egli ha sostenuto quo alla deducibilità delle spese concretamente
indicate, e riprese dall’Ufficio di tassazione. In altre parole, ancor prima di
provarle, il ricorrente non ha fornito nessuna spiegazione quo alle ragioni
per le quali le spese riprese sarebbero state invece direttamente imputabili
all’attività aziendale.
Ne consegue che il ricorso
deve essere respinto.
2.4
Non avrebbe infine alcun
rilievo la circostanza che, nei periodi fiscali precedenti, l’autorità fiscale possa
aver riconosciuto le deduzioni riprese nel periodo fiscale 2012. A quest’ultimo
riguardo, ed ancorché nemmeno puntualmente sostenuto dal ricorrente, l’esito
del presente gravame comunque non cambierebbe.
La costante giurisprudenza
del Tribunale federale ha in effetti escluso che un ricorrente possa pretendere
di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona
fede (art. 9 Cost.). In effetti il diritto tributario è marcato dal principio
della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata
limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l'esigenza di
legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale
esigenza, l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi
imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata
da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le
decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna
assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza del 2C_260/2008 6 agosto
2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno
2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio
2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio
1999, in: ASA 69 pag. 793, consid. 2).
3.
Alla luce di quanto
precede e visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: