80.2014.311
Procedura: tassazione d'ufficio, reclamo, notificazione della diffida all'indirizzo errato, annullamento della decisione
13 luglio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.311
80.2014.312
Lugano
13 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 novembre 2014 contro la decisione del 13 novembre 2014 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
- RI 1, cittadina __________,
è al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS per lavorare come prostituta indipendente,
ottenuto il 13 giugno 2013;
- il giorno prima, la
contribuente sottoscriveva un contratto di locazione con la società __________
Ltd, gestore di un postribolo e di diversi appartamenti nel comune di __________;
- l’Ufficio di tassazione di
Mendrisio, con decisione del 24 settembre 2014, notificava alla contribuente la
tassazione IC/IFD 2013, allestita d’ufficio per mancata collaborazione,
commisurando il reddito imponibile in fr. 24'000.– e quello determinante per l’aliquota
in fr. 50'000.–;
- il periodo
d’assoggettamento era compreso tra il 13 giugno 2013 e il 5 dicembre 2013, data
alla quale risultava partita per __________, nel Canton __________ (cfr.
lettera dell’Ufficio della migrazione del 26 febbraio 2014);
- nella motivazione
allegata, l’autorità precisava che la tassazione avrebbe potuto essere
contestata solo con il motivo che essa era manifestamente inesatta e che in tal
caso il reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed accompagnato dai mezzi di
prova;
- l’autorità aggiungeva infine
che un eventuale reclamo non conforme a tali requisiti sarebbe stato dichiarato
irricevibile, con la conseguenza che la tassazione d’ufficio sarebbe diventata
definitiva;
- la contribuente impugnava
la suddetta decisione, con un generico reclamo del 30 settembre 2014, nel quale
si limitava a sostenere di non avere lavorato nel periodo incriminato e di
soffrire di gravi problemi di salute, senza tuttavia apportare la benché minima
prova a sostegno delle sue argomentazioni;
- l’autorità di tassazione, con
decisione del 13 novembre 2014, dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto
non motivato e non corredato da mezzi di prova esaustivi ed adeguati;
- la motivazione della
decisione faceva in particolare riferimento ad una diffida del 17 giugno 2014 e
ad una successiva multa disciplinare del 16 luglio 2014, che sono state nel
frattempo annullate;
- l’autorità si è infatti
accorta di averle inviate all’indirizzo sbagliato, a causa di uno scambio di persona
dovuto ad omonimia;
- con scritto del 20
novembre 2014, poi trasmesso a questa Camera per competenza, RI 1 contesta
nuovamente di avere lavorato nel periodo in discussione, adducendo di essere
rimasta in __________;
- a comprova della sua tesi allega
al gravame due biglietti aerei, che documentano la sua partenza per __________
il 29 luglio 2013 e il suo ritorno a __________ il 6 dicembre 2013.
Diritto
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
- infatti, se l’irricevibilità
Considerandi
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità
di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera
confermerà la decisione di irricevibilità;
- nel caso in esame, la
decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dalla
contribuente, in quanto non motivato e non corredato da mezzi di prova esaustivi
ed adeguati;
- a questa Camera è pertanto
precluso l’esame del merito della decisione di tassazione: essa deve limitarsi
a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è
rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dalla contribuente
contro la tassazione d’ufficio;
- gli art. 204 cpv. 2 LT e 130
cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente
non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
- in tale sede può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente;
- contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);
- tuttavia, il contribuente
può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
manifestamente inesatta;
- il reclamo inoltre dev’essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv.
3.
LIFD);
- le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova;
- tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552);
- secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo
designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,
122.
I 70 consid. 1c);
- come già ricordato, l’Ufficio
di tassazione di Mendrisio ha intrapreso una tassazione d’ufficio nei confronti
della ricorrente, per mancata collaborazione;
- il periodo
d’assoggettamento è stato fissato dal 13 giugno 2013 (data di entrata in
Svizzera) al 5 dicembre 2013 (data alla quale è partita per __________, nel Canton
__________);
- dagli atti risulta
tuttavia che la diffida del 17 giugno 2014, così come la multa disciplinare del
16.
luglio 2014, sono state inviate all’indirizzo sbagliato, a causa di uno
scambio di persona dovuto ad omonimia;
- poiché, come già rilevato,
gli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD subordinano la tassazione d’ufficio
alla notificazione di una diffida, ne consegue che l’Ufficio di tassazione non
ha adempiuto i presupposti per procedere ad una tassazione per apprezzamento;
- alla luce di quanto precede
si giustifica quindi l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio
degli atti all’autorità di tassazione, perché attribuisca un nuovo termine alla
contribuente, avvertendola delle conseguenze della sua mancata collaborazione,
e adotti poi una nuova decisione, conforme alle norme di procedura applicabili;
- lo svolgimento della
procedura fa sì che alla ricorrente non sia ad oggi preclusa la ripresa della
collaborazione, nella forma della presentazione di una dichiarazione fiscale
che rifletta la sua situazione reddituale e patrimoniale, considerando anche i
beni e i proventi di fonte estera;
- in questa sede ci si
limita ad osservare che i biglietti aerei allegati allo scritto del 20 novembre
2014, poi trasmesso a questa Camera per competenza, rendono perlomeno
verosimile che la ricorrente abbia soggiornato in Ticino unicamente per un mese
e mezzo, dal 13 giugno 2013 (data di entrata in Svizzera) al 29 luglio 2013
(data della sua partenza per __________);
- visto l’esito del ricorso,
si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
13 novembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di
tassazione, perché attribuisca un nuovo termine alla contribuente, avvertendola
delle conseguenze della sua mancata collaborazione, e adotti poi una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: