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Decisione

80.2014.311

Procedura: tassazione d'ufficio, reclamo, notificazione della diffida all'indirizzo errato, annullamento della decisione

13 luglio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1, cittadina __________,

è al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS per lavorare come prostituta indipendente,

ottenuto il 13 giugno 2013;

- il giorno prima, la

contribuente sottoscriveva un contratto di locazione con la società __________

Ltd, gestore di un postribolo e di diversi appartamenti nel comune di __________;

- l’Ufficio di tassazione di

Mendrisio, con decisione del 24 settembre 2014, notificava alla contribuente la

tassazione IC/IFD 2013, allestita d’ufficio per mancata collaborazione,

commisurando il reddito imponibile in fr. 24'000.– e quello determinante per l’aliquota

in fr. 50'000.–;

- il periodo

d’assoggettamento era compreso tra il 13 giugno 2013 e il 5 dicembre 2013, data

alla quale risultava partita per __________, nel Canton __________ (cfr.

lettera dell’Ufficio della migrazione del 26 febbraio 2014);

- nella motivazione

allegata, l’autorità precisava che la tassazione avrebbe potuto essere

contestata solo con il motivo che essa era manifestamente inesatta e che in tal

caso il reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed accompagnato dai mezzi di

prova;

- l’autorità aggiungeva infine

che un eventuale reclamo non conforme a tali requisiti sarebbe stato dichiarato

irricevibile, con la conseguenza che la tassazione d’ufficio sarebbe diventata

definitiva;

- la contribuente impugnava

la suddetta decisione, con un generico reclamo del 30 settembre 2014, nel quale

si limitava a sostenere di non avere lavorato nel periodo incriminato e di

soffrire di gravi problemi di salute, senza tuttavia apportare la benché minima

prova a sostegno delle sue argomentazioni;

- l’autorità di tassazione, con

decisione del 13 novembre 2014, dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto

non motivato e non corredato da mezzi di prova esaustivi ed adeguati;

- la motivazione della

decisione faceva in particolare riferimento ad una diffida del 17 giugno 2014 e

ad una successiva multa disciplinare del 16 luglio 2014, che sono state nel

frattempo annullate;

- l’autorità si è infatti

accorta di averle inviate all’indirizzo sbagliato, a causa di uno scambio di persona

dovuto ad omonimia;

- con scritto del 20

novembre 2014, poi trasmesso a questa Camera per competenza, RI 1 contesta

nuovamente di avere lavorato nel periodo in discussione, adducendo di essere

rimasta in __________;

- a comprova della sua tesi allega

al gravame due biglietti aerei, che documentano la sua partenza per __________

il 29 luglio 2013 e il suo ritorno a __________ il 6 dicembre 2013.

Diritto

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata;

- infatti, se l’irricevibilità

Considerandi

del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità

di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera

confermerà la decisione di irricevibilità;

- nel caso in esame, la

decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dalla

contribuente, in quanto non motivato e non corredato da mezzi di prova esaustivi

ed adeguati;

- a questa Camera è pertanto

precluso l’esame del merito della decisione di tassazione: essa deve limitarsi

a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è

rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dalla contribuente

contro la tassazione d’ufficio;

- gli art. 204 cpv. 2 LT e 130

cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente

non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non

possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

- in tale sede può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente;

- contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);

- tuttavia, il contribuente

può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è

manifestamente inesatta;

- il reclamo inoltre dev’essere

motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv.

3.

LIFD);

- le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato

e indichi eventuali mezzi di prova;

- tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552);

- secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo

designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,

122.

I 70 consid. 1c);

- come già ricordato, l’Ufficio

di tassazione di Mendrisio ha intrapreso una tassazione d’ufficio nei confronti

della ricorrente, per mancata collaborazione;

- il periodo

d’assoggettamento è stato fissato dal 13 giugno 2013 (data di entrata in

Svizzera) al 5 dicembre 2013 (data alla quale è partita per __________, nel Canton

__________);

- dagli atti risulta

tuttavia che la diffida del 17 giugno 2014, così come la multa disciplinare del

16.

luglio 2014, sono state inviate all’indirizzo sbagliato, a causa di uno

scambio di persona dovuto ad omonimia;

- poiché, come già rilevato,

gli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD subordinano la tassazione d’ufficio

alla notificazione di una diffida, ne consegue che l’Ufficio di tassazione non

ha adempiuto i presupposti per procedere ad una tassazione per apprezzamento;

- alla luce di quanto precede

si giustifica quindi l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio

degli atti all’autorità di tassazione, perché attribuisca un nuovo termine alla

contribuente, avvertendola delle conseguenze della sua mancata collaborazione,

e adotti poi una nuova decisione, conforme alle norme di procedura applicabili;

- lo svolgimento della

procedura fa sì che alla ricorrente non sia ad oggi preclusa la ripresa della

collaborazione, nella forma della presentazione di una dichiarazione fiscale

che rifletta la sua situazione reddituale e patrimoniale, considerando anche i

beni e i proventi di fonte estera;

- in questa sede ci si

limita ad osservare che i biglietti aerei allegati allo scritto del 20 novembre

2014, poi trasmesso a questa Camera per competenza, rendono perlomeno

verosimile che la ricorrente abbia soggiornato in Ticino unicamente per un mese

e mezzo, dal 13 giugno 2013 (data di entrata in Svizzera) al 29 luglio 2013

(data della sua partenza per __________);

- visto l’esito del ricorso,

si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

13 novembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di

tassazione, perché attribuisca un nuovo termine alla contribuente, avvertendola

delle conseguenze della sua mancata collaborazione, e adotti poi una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: