80.2014.317
Procedura: ricorso, modifica della decisione impugnata prima dell’inoltro delle osservazioni dell’autorità fiscale, ricorso privo d’oggetto
24 dicembre 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
80.2014.317
Data decisione, Autorità:
24.12.2014, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, modifica della decisione impugnata prima dell’inoltro delle osservazioni dell’autorità fiscale, ricorso privo d’oggetto
RICORSO
art. 140 LIFD
art. 227 LT
art. 58 PA
Incarti n.
80.2014.317
80.2014.318
Lugano
24 dicembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 novembre 2014 contro la decisione del
19 novembre 2014 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
- con scritto
del 17 novembre 2014, indirizzato all’RS 1, RI 1 ha chiesto la deduzione dei premi per l’assicurazione malattia e “dell’affitto”, come pure di
verificare se era già stato dedotto il possibile in merito alle spese
professionali, nel calcolo dell’imposta sul reddito per il periodo fiscale 2013;
- l’Ufficio
di tassazione si è rivolto al contribuente, con scritto del 19 novembre 2014,
invitandolo a precisare se la sua lettera doveva essere considerata ricorso
contro la decisione su reclamo del 19 novembre 2014;
- il
contribuente ha risposto con lettera del 1° dicembre 2014, confermando
l’intenzione di ricorrere, non essendo stato dedotto il premio pagato per
l’assicurazione contro le malattie;
- il
ricorso è pertanto stato trasmesso alla Camera di diritto tributario;
- l’autorità
fiscale, con scritto del 17 dicembre 2014, ha proposto di dichiarare il ricorso privo d’oggetto, avendo provveduto a rettificare la decisione impugnata, ammettendo
in deduzione gli oneri assicurativi, conformemente alla richiesta del
ricorrente.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006 (LOG), la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un
Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- come
accennato, facendo riferimento ad una recente modifica della giurisprudenza
della Camera di diritto tributario (cfr. decisione CDT
n. 80.2014.179/180 dell’8 settembre 2014), l’Ufficio di tassazione ha
Considerandi
comunicato di aver riesaminato la propria decisione e di aver notificato una
nuova decisione al ricorrente;
- in
effetti, sebbene l’art. 58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA; RS 172.021), non sia in sé applicabile nella procedura
cantonale di ricorso, la Camera di diritto tributario ha ritenuto che sia possibile
ispirarsi alla stessa disposizione per consentire all’autorità di tassazione di
riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata dal
contribuente;
- lo stesso
Tribunale federale non esclude che, in mancanza di disposizioni contrarie della
procedura cantonale, si possano applicare a titolo sussidiario le norme della
PA;
- l’art. 58
PA consente all’autorità inferiore, fino all'invio della sua risposta, di
riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa notifica immediatamente
una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2);
quest’ultima, di conseguenza, continua la trattazione del ricorso in quanto non
sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3 prima
frase);
- la
CDT ha anche ricordato che, in una recente sentenza, il Tribunale federale ha
stabilito che una disciplina cantonale analoga a quella prevista dall’art. 58
PA non è contraria alle esigenze procedurali previste dalla LIFD (sentenza del
28.
agosto 2012 n.2C_653/2012, consid. 4.2);
- inoltre,
la stessa Camera di diritto tributario, conformandosi alla giurisprudenza del
Tribunale federale, aveva già ripetutamente riconosciuto il diritto, per
l’autorità di tassazione, di ritornare su una decisione incontestata
fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto (cfr. p. es. CDT n.
80.2013
/207 del 27 gennaio 2014);
- ne
consegue che, avendo l’autorità fiscale sostanzialmente accolto le
contestazioni del ricorrente, modificando la decisione impugnata, il ricorso è
divenuto privo d’oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è privo d’oggetto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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