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Decisione

80.2014.317

Procedura: ricorso, modifica della decisione impugnata prima dell’inoltro delle osservazioni dell’autorità fiscale, ricorso privo d’oggetto

24 dicembre 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

- con scritto

del 17 novembre 2014, indirizzato all’RS 1, RI 1 ha chiesto la deduzione dei premi per l’assicurazione malattia e “dell’affitto”, come pure di

verificare se era già stato dedotto il possibile in merito alle spese

professionali, nel calcolo dell’imposta sul reddito per il periodo fiscale 2013;

- l’Ufficio

di tassazione si è rivolto al contribuente, con scritto del 19 novembre 2014,

invitandolo a precisare se la sua lettera doveva essere considerata ricorso

contro la decisione su reclamo del 19 novembre 2014;

- il

contribuente ha risposto con lettera del 1° dicembre 2014, confermando

l’intenzione di ricorrere, non essendo stato dedotto il premio pagato per

l’assicurazione contro le malattie;

- il

ricorso è pertanto stato trasmesso alla Camera di diritto tributario;

- l’autorità

fiscale, con scritto del 17 dicembre 2014, ha proposto di dichiarare il ricorso privo d’oggetto, avendo provveduto a rettificare la decisione impugnata, ammettendo

in deduzione gli oneri assicurativi, conformemente alla richiesta del

ricorrente.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006 (LOG), la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un

Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- come

accennato, facendo riferimento ad una recente modifica della giurisprudenza

della Camera di diritto tributario (cfr. decisione CDT

n. 80.2014.179/180 dell’8 settembre 2014), l’Ufficio di tassazione ha

Considerandi

comunicato di aver riesaminato la propria decisione e di aver notificato una

nuova decisione al ricorrente;

- in

effetti, sebbene l’art. 58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura

amministrativa (PA; RS 172.021), non sia in sé applicabile nella procedura

cantonale di ricorso, la Camera di diritto tributario ha ritenuto che sia possibile

ispirarsi alla stessa disposizione per consentire all’autorità di tassazione di

riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata dal

contribuente;

- lo stesso

Tribunale federale non esclude che, in mancanza di disposizioni contrarie della

procedura cantonale, si possano applicare a titolo sussidiario le norme della

PA;

- l’art. 58

PA consente all’autorità inferiore, fino all'invio della sua risposta, di

riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa notifica immediatamente

una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2);

quest’ultima, di conseguenza, continua la trattazione del ricorso in quanto non

sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3 prima

frase);

- la

CDT ha anche ricordato che, in una recente sentenza, il Tribunale federale ha

stabilito che una disciplina cantonale analoga a quella prevista dall’art. 58

PA non è contraria alle esigenze procedurali previste dalla LIFD (sentenza del

28.

agosto 2012 n.2C_653/2012, consid. 4.2);

- inoltre,

la stessa Camera di diritto tributario, conformandosi alla giurisprudenza del

Tribunale federale, aveva già ripetutamente riconosciuto il diritto, per

l’autorità di tassazione, di ritornare su una decisione incontestata

fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto (cfr. p. es. CDT n.

80.2013

/207 del 27 gennaio 2014);

- ne

consegue che, avendo l’autorità fiscale sostanzialmente accolto le

contestazioni del ricorrente, modificando la decisione impugnata, il ricorso è

divenuto privo d’oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è privo d’oggetto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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