80.2014.319
Deduzioni sociali: figli a carico, figli agli studi, persona bisognosa, non per figlia che ha concluso gli studi durante il periodo fiscale ed è partita per un soggiorno linguistico all’estero
7 maggio 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.319
80.2014.320
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 dicembre 2014 contro la decisione del 12 novembre 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________,
vive separato dalla moglie __________ e dalla figlia maggiorenne __________,
nata nel 1988, che nel periodo in esame frequentava l’Alta scuola pedagogica di
__________. Di professione ingegnere agronomo, il contribuente lavora per il centro
di ricerca __________ di __________, di competenza della Confederazione.
Nella dichiarazione
fiscale 2012 indicava un reddito da attività lucrativa dipendente di fr.
131'620.–. Fra le deduzioni faceva in particolar modo valere quelle per figli a
carico e agli studi. Chiedeva inoltre la deduzione dell’importo di fr. 1'600.–
per doppia economia domestica.
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 7 maggio 2014, l’Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 121'400.– per
l’IC ed in fr. 123'400.– per l’IFD. L’autorità negava sia le deduzioni sociali
per figli a carico e agli studi (in difetto di un certificato di frequenza rilasciato
dalla scuola, comprovante lo svolgimento degli studi) sia le spese per pasto
principale consumato fuori casa (in assenza dei requisiti di legge).
C. Il contribuente,
rappresentato dallo RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 5
giugno 2014, completato il 9 settembre 2014.
Quanto alle deduzioni sociali
per la figlia maggiorenne, il reclamante produceva una copia del diploma per
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia rilasciatole il 29 giugno 2012 dall’Alta
scuola pedagogica dei __________, oltre a un attestato di frequenza di un corso
di lingue a __________, in __________, dal 17 settembre al 7 dicembre 2012. In relazione alle spese professionali per doppia economia domestica presentava una dichiarazione
del suo datore di lavoro, che confermava “l’abolizione nel 2012 della mensa
nello stabile __________” e “il tempo di pausa ristretto a mezzogiorno”,
chiedendo infine di aumentarle a fr. 3'200.–.
Su richiesta dell’autorità
di tassazione, il 30 ottobre 2014, trasmetteva infine una tabella riassuntiva
dei costi di mantenimento sostenuti per la figlia, pari a un totale di fr.
6'950.–.
D. L’autorità di
tassazione, con decisione del 12 novembre 2014, respingeva le richieste del
contribuente sottolineando, con riferimento alle deduzioni sociali, che
difettava la prova di quanto realmente speso per la figlia. Quanto alle spese
professionali per doppia economia domestica poneva invece l’accento sull’esigua
distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro, tale da permettergli “di
rientrare al proprio domicilio per consumare il pranzo di mezzogiorno”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta sia il mancato
riconoscimento delle deduzioni sociali per figli a carico e agli studi sia il
mancato riconoscimento dell’importo totale di fr. 3'200.– per spese di doppia
economia domestica.
Il ricorrente sostiene in
particolar modo di non essersi limitato a presentare una tabella riassuntiva
delle spese sostenute nel corso del 2012, ma di averle pure sostanziate con la
produzione della necessaria documentazione postale.
Diritto
1. 1.1.
Per l’art. 34 cpv. 1 lett.
a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 11'100.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure
in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è
limitato a 6'500.– franchi (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a
LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso; cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p.
149).
Ora, per
figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo
fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli
studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.
1.2.
Per la sola imposta
cantonale, conformemente all’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono inoltre dedotti
dal reddito netto “per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento
il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio,
frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un
massimo di 13'400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio
di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati”.
A tale proposito, l’art.
11 cpv. 1 del decreto esecutivo del 23 dicembre 2011 concernente l’imposizione
delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2012, stabilisce che le
deduzioni ammontano a:
1. fr.
1'200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della
scuola o del luogo di formazione;
Considerandi
2.
fr.
1'900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di
sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3.
fr.
4'600.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di
sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4.
fr.
6'400.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone
rientrando giornalmente a domicilio;
5.
fr.
13'400.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente
al domicilio.
1.3
Per quanto
attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli art. 34 cpv. 3 LT e 213 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo
la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 209 LIFD) o dell’assoggettamento”.
Con il
principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una
schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto
(Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge
und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea
2001, n. 69 ad art. 35 LIFD, p. 885).
Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale
accetta il fatto che nel singolo caso un contribuente possa essere
avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione
assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la
giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale
non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin,
op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).
1.4
Venendo al caso in esame, il
ricorrente ha dato seguito alle richieste dell’autorità di tassazione,
allegando al presente gravame non soltanto la tabella riassuntiva dei costi
sostenuti per il mantenimento della figlia maggiorenne (pari a fr. 6'950.–), ma
anche la necessaria documentazione postale a comprova dell’effettivo esborso.
Ciò non basta tuttavia
ancora a giustificare le postulate deduzioni sociali per figli a carico e agli
studi. Come esposto in narrativa, il 29 giugno 2012 la figlia __________ ha
conseguito il diploma per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia,
rilasciatole dall’Alta scuola pedagogica dei __________ al termine di un ciclo
formativo di tre anni. Al momento determinante del 31 dicembre 2012 aveva ormai
da tempo terminato la propria formazione di base e non poteva conseguentemente
essere considerata una studente nel senso degli art. 34 LT e 213 LIFD. Poco
importa se nel frattempo non ha cercato o trovato un impiego, optando per un corso
di lingue all’estero. Come sottolineato dalla dottrina, nelle nozioni di “tirocinio”
o di “studi” rientrano unicamente quelle tappe della formazione che,
indirettamente o direttamente, permettono alla persona interessata di conseguire
per la prima volta l’indipendenza finanziaria, utilizzando le conoscenze
acquisite durante quel ciclo formativo in un impiego a tempo pieno (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 15 ad art.
213.
LIFD, p. 1681), ad esclusione in particolare dei corsi di lingue e dei soggiorni
all’estero che temporalmente seguono la conclusione di una prima formazione.
Non può quindi entrare in
linea di considerazione la deduzione per figli a carico degli art. 34 cpv. 1
lett. a LT e 213 cpv. 1 lett. a LIFD, né tanto meno quella per
figli agli studi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, ammessa unicamente in
presenza di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno
due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un
titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2 del decreto esecutivo
citato).
2.
2.1.
Il ricorrente non potrebbe
nemmeno pretendere la deduzione per persona bisognosa a carico. Per l’imposta
cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per
sostentamento di un importo da 5'700.− a 11'100.− franchi al massimo,
dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente
incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente
provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'700.− franchi.
Analogamente, per l’imposta federale diretta, l’art. 213 cpv. 1 lett. b
LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'500.−
franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare
un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre
che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione.
2.2
Secondo la
lettera della norma cantonale e di quella federale, non basta che la persona
assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace
di esercitare attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige
Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla
definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a
significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere limitata nella sua
capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro dovuta a infortunio, malattia professionale, malattia o infermità congenita (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque
più in generale a impedimenti d’ordine fisico o psichico.
2.3
Tornando al caso in esame,
la figlia __________, come visto, era agli studi fino al mese di giugno 2012,
quando si è diplomata all’Alta scuola pedagogica dei __________. Finiti gli
studi ha frequentato un corso di lingue di tre mesi in __________ e dal mese di
settembre 2013, per stessa ammissione del ricorrente, ha trovato un impiego
quale insegnante.
Tanto la prassi
dell’autorità fiscale quanto la dottrina (citate in Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit.,
p. 191, nota 439) ammettono che sia adempiuto il requisito della capacità
lucrativa limitata quando una persona, a causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo sufficiente. Poiché però non è
determinante la disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di
disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa unicamente nel momento in
cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto,
perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di
bisogno (Bosshard/Bosshard/
Lüdin, op. cit., p. 192).
Poco importa quindi
stabilire se la figlia del ricorrente non ha trovato un impiego al termine
della sua formazione o se la stessa ha scelto di rinviare l’inizio della sua
attività lavorativa, optando per un soggiorno linguistico all’estero. In ogni caso
non può essere considerata bisognosa nel senso degli art. art. 34 cpv. 1 lett. b
LT e 213 cpv. 1 lett. b LIFD. Lo sarebbe stata, come detto, tutt’al più
se avesse esaurito il suo diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
3.
3.1.
Il
ricorrente censura inoltre la mancata deduzione dell’importo totale di
fr. 3'200.– per spese di doppia economia domestica, fondandosi sostanzialmente
sulla dichiarazione rilasciatagli dalla sua datrice di lavoro il 3 giugno 2014,
che conferma “l’abolizione nel 2012 della mensa” e “il tempo di pausa ristretto
a mezzogiorno”.
3.2
Secondo gli
articoli 25 cpv. 1 lett. b LT e 26 cpv. 1 lett. b LIFD sono
deducibili a titolo di spese professionali le spese supplementari necessarie
per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni.
Per l’imposta cantonale, sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto esecutivo citato). Se il
contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato
fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.–
l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (cfr.
art. 5 cpv. 2 lett. a del decreto esecutivo citato). Se i pasti sono in parte o
totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo
versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella
misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente
più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 del decreto esecutivo citato).
Per l’imposta federale
diretta le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo
di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la
pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 10
febbraio 1993). Per il periodo fiscale 2012 la deduzione massima è di fr.
3'200.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono
contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa,
in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa
soltanto la metà della deduzione (fr. 7.50
il giorno o fr. 1'600.– l’anno). Nessuna deduzione è ammessa, data la
mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità
fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza
federale).
3.3
La ragione per cui l’autorità di tassazione ha negato al ricorrente la deduzione delle spese per il
pasto fuori casa è l’esigua distanza tra il domicilio di __________ e il luogo
di lavoro di __________, che gli permetterebbe “di rientrare al proprio domicilio
per consumare il pranzo di mezzogiorno”.
Dalla consultazione dei
siti internet che consentono di stabilire percorsi e distanze (cfr., per
esempio, www.viamichelin.ch), risulta effettivamente che la distanza tra
domicilio e luogo di lavoro è di circa 7 chilometri, sicuramente inferiore a quanto indicato dal ricorrente. Oltre alla lunghezza del
percorso entrano tuttavia in considerazione anche altri motivi, ed in
particolare gli orari di lavoro e soprattutto la durata della pausa di
mezzogiorno. A tale proposito, secondo l’opinione della dottrina, una pausa di un’ora
rappresenta ancora un lasso di tempo ragionevole per permettere al contribuente
di rincasare e cucinare il pranzo, soprattutto se la distanza tra domicilio e
posto di lavoro è minima (Locher, op.
cit., n. 18 ad art. 26 LIFD, p. 651). Altri elementi da
tenere in considerazione sono i tempi di percorrenza del tragitto da e per il
luogo di domicilio, inevitabilmente influenzati dai sempre più frequenti
ingorghi stradali. Non invece l’asserito peggioramento della qualità di vita
per chi deve rincasare sul mezzogiorno, dal momento che la necessità
di una spesa professionale non va misurata in base alla comodità, ma piuttosto in
funzione della sua relazione con l’acquisizione del reddito, chiedendosi in
particolare se non sia ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci
(DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in:
ASA 69 pag. 872, consid. 2b).
3.4
Nella fattispecie non si conoscono
gli orari di lavoro del ricorrente. La datrice di lavoro si è limitata ad
affermare che il tempo di pausa è “ristretto”, senza però quantificarlo. Non si
conoscono in particolare i termini del contratto di lavoro né tanto meno si ha
un’indicazione precisa sugli orari della pausa e sull’eventuale possibilità di
fruire di un orario flessibile. Già per questa ragione si giustifica di
rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché adotti una nuova
decisione, dopo aver verificato, in contraddittorio con il ricorrente, questi
aspetti determinanti per la concessione della deduzione rivendicata. Occorre poi
approfondire anche un ulteriore aspetto, legato alla mensa dello stabile di __________,
che la datrice di lavoro ha dichiarato essere stata abolita nel corso del 2012.
Dal certificato di salario allegato alla dichiarazione sembrerebbe che il
ricorrente non ha beneficiato di alcuna agevolazione riguardante i pasti, ciò
che dovrebbe lasciare intendere che la mensa è stata abolita all’inizio
dell’anno. Ma a dire il vero nemmeno il certificato dell’anno precedente
riferiva di buoni pasti o dell’esistenza di una mensa (cfr. casella G). Anche
per questa ragione si giustifica quindi di rinviare gli atti all’autorità di
tassazione, perché verifichi, se necessario, quest’ultimo aspetto.
4.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, l’esito del ricorso è differenziato. Il gravame è
respinto per quanto attiene alla mancata concessione delle deduzioni sociali
per figli a carico e agli studi. Limitatamente alla deduzione della spesa
professionale per doppia economia domestica, la decisione su reclamo del 12
novembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuova decisione. Qualora la deduzione per
pasto consumato fuori casa dovesse essere riconosciuta, andranno
conseguentemente rettificate le spese di trasporto con il veicolo privato,
attualmente calcolate sulla base di quattro trasferte giornaliere.
Ciò si riflette anche
sull’attribuzione delle spese processuali, poste a carico del ricorrente nella
misura di due terzi.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso è respinto per quanto attiene alla mancata concessione delle deduzioni
sociali per figli a carico e agli studi.
1.2. La
decisione su reclamo del 12 novembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuova decisione.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del
ricorrente in ragione di due terzi (fr. 400.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: