Lexipedia

Decisione

80.2014.319

Deduzioni sociali: figli a carico, figli agli studi, persona bisognosa, non per figlia che ha concluso gli studi durante il periodo fiscale ed è partita per un soggiorno linguistico all’estero

7 maggio 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, domiciliato a __________,

vive separato dalla moglie __________ e dalla figlia maggiorenne __________,

nata nel 1988, che nel periodo in esame frequentava l’Alta scuola pedagogica di

__________. Di professione ingegnere agronomo, il contribuente lavora per il centro

di ricerca __________ di __________, di competenza della Confederazione.

Nella dichiarazione

fiscale 2012 indicava un reddito da attività lucrativa dipendente di fr.

131'620.–. Fra le deduzioni faceva in particolar modo valere quelle per figli a

carico e agli studi. Chiedeva inoltre la deduzione dell’importo di fr. 1'600.–

per doppia economia domestica.

B. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 7 maggio 2014, l’Ufficio di

tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 121'400.– per

l’IC ed in fr. 123'400.– per l’IFD. L’autorità negava sia le deduzioni sociali

per figli a carico e agli studi (in difetto di un certificato di frequenza rilasciato

dalla scuola, comprovante lo svolgimento degli studi) sia le spese per pasto

principale consumato fuori casa (in assenza dei requisiti di legge).

C. Il contribuente,

rappresentato dallo RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 5

giugno 2014, completato il 9 settembre 2014.

Quanto alle deduzioni sociali

per la figlia maggiorenne, il reclamante produceva una copia del diploma per

l’insegnamento nella scuola dell’infanzia rilasciatole il 29 giugno 2012 dall’Alta

scuola pedagogica dei __________, oltre a un attestato di frequenza di un corso

di lingue a __________, in __________, dal 17 settembre al 7 dicembre 2012. In relazione alle spese professionali per doppia economia domestica presentava una dichiarazione

del suo datore di lavoro, che confermava “l’abolizione nel 2012 della mensa

nello stabile __________” e “il tempo di pausa ristretto a mezzogiorno”,

chiedendo infine di aumentarle a fr. 3'200.–.

Su richiesta dell’autorità

di tassazione, il 30 ottobre 2014, trasmetteva infine una tabella riassuntiva

dei costi di mantenimento sostenuti per la figlia, pari a un totale di fr.

6'950.–.

D. L’autorità di

tassazione, con decisione del 12 novembre 2014, respingeva le richieste del

contribuente sottolineando, con riferimento alle deduzioni sociali, che

difettava la prova di quanto realmente speso per la figlia. Quanto alle spese

professionali per doppia economia domestica poneva invece l’accento sull’esigua

distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro, tale da permettergli “di

rientrare al proprio domicilio per consumare il pranzo di mezzogiorno”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta sia il mancato

riconoscimento delle deduzioni sociali per figli a carico e agli studi sia il

mancato riconoscimento dell’importo totale di fr. 3'200.– per spese di doppia

economia domestica.

Il ricorrente sostiene in

particolar modo di non essersi limitato a presentare una tabella riassuntiva

delle spese sostenute nel corso del 2012, ma di averle pure sostanziate con la

produzione della necessaria documentazione postale.

Diritto

1. 1.1.

Per l’art. 34 cpv. 1 lett.

a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il

contribuente provvede, 11'100.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure

in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è

limitato a 6'500.– franchi (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a

LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso; cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p.

149).

Ora, per

figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo

fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli

studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.

1.2.

Per la sola imposta

cantonale, conformemente all’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono inoltre dedotti

dal reddito netto “per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento

il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio,

frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un

massimo di 13'400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio

di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati”.

A tale proposito, l’art.

11 cpv. 1 del decreto esecutivo del 23 dicembre 2011 concernente l’imposizione

delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2012, stabilisce che le

deduzioni ammontano a:

1. fr.

1'200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della

scuola o del luogo di formazione;

Considerandi

2.

fr.

1'900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di

sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3.

fr.

4'600.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di

sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4.

fr.

6'400.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone

rientrando giornalmente a domicilio;

5.

fr.

13'400.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente

al domicilio.

1.3

Per quanto

attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli art. 34 cpv. 3 LT e 213 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo

la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 209 LIFD) o dell’assoggettamento”.

Con il

principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una

schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto

(Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge

und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea

2001, n. 69 ad art. 35 LIFD, p. 885).

Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale

accetta il fatto che nel singolo caso un contribuente possa essere

avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione

assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la

giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale

non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).

1.4

Venendo al caso in esame, il

ricorrente ha dato seguito alle richieste dell’autorità di tassazione,

allegando al presente gravame non soltanto la tabella riassuntiva dei costi

sostenuti per il mantenimento della figlia maggiorenne (pari a fr. 6'950.–), ma

anche la necessaria documentazione postale a comprova dell’effettivo esborso.

Ciò non basta tuttavia

ancora a giustificare le postulate deduzioni sociali per figli a carico e agli

studi. Come esposto in narrativa, il 29 giugno 2012 la figlia __________ ha

conseguito il diploma per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia,

rilasciatole dall’Alta scuola pedagogica dei __________ al termine di un ciclo

formativo di tre anni. Al momento determinante del 31 dicembre 2012 aveva ormai

da tempo terminato la propria formazione di base e non poteva conseguentemente

essere considerata una studente nel senso degli art. 34 LT e 213 LIFD. Poco

importa se nel frattempo non ha cercato o trovato un impiego, optando per un corso

di lingue all’estero. Come sottolineato dalla dottrina, nelle nozioni di “tirocinio”

o di “studi” rientrano unicamente quelle tappe della formazione che,

indirettamente o direttamente, permettono alla persona interessata di conseguire

per la prima volta l’indipendenza finanziaria, utilizzando le conoscenze

acquisite durante quel ciclo formativo in un impiego a tempo pieno (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 15 ad art.

213.

LIFD, p. 1681), ad esclusione in particolare dei corsi di lingue e dei soggiorni

all’estero che temporalmente seguono la conclusione di una prima formazione.

Non può quindi entrare in

linea di considerazione la deduzione per figli a carico degli art. 34 cpv. 1

lett. a LT e 213 cpv. 1 lett. a LIFD, né tanto meno quella per

figli agli studi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, ammessa unicamente in

presenza di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno

due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un

titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2 del decreto esecutivo

citato).

2.

2.1.

Il ricorrente non potrebbe

nemmeno pretendere la deduzione per persona bisognosa a carico. Per l’imposta

cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per

sostentamento di un importo da 5'700.− a 11'100.− franchi al massimo,

dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente

incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente

provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'700.− franchi.

Analogamente, per l’imposta federale diretta, l’art. 213 cpv. 1 lett. b

LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'500.−

franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare

un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre

che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione.

2.2

Secondo la

lettera della norma cantonale e di quella federale, non basta che la persona

assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace

di esercitare attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige

Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla

definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a

significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere limitata nella sua

capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro dovuta a infortunio, malattia professionale, malattia o infermità congenita (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque

più in generale a impedimenti d’ordine fisico o psichico.

2.3

Tornando al caso in esame,

la figlia __________, come visto, era agli studi fino al mese di giugno 2012,

quando si è diplomata all’Alta scuola pedagogica dei __________. Finiti gli

studi ha frequentato un corso di lingue di tre mesi in __________ e dal mese di

settembre 2013, per stessa ammissione del ricorrente, ha trovato un impiego

quale insegnante.

Tanto la prassi

dell’autorità fiscale quanto la dottrina (citate in Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit.,

p. 191, nota 439) ammettono che sia adempiuto il requisito della capacità

lucrativa limitata quando una persona, a causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo sufficiente. Poiché però non è

determinante la disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di

disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa unicamente nel momento in

cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto,

perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di

bisogno (Bosshard/Bosshard/

Lüdin, op. cit., p. 192).

Poco importa quindi

stabilire se la figlia del ricorrente non ha trovato un impiego al termine

della sua formazione o se la stessa ha scelto di rinviare l’inizio della sua

attività lavorativa, optando per un soggiorno linguistico all’estero. In ogni caso

non può essere considerata bisognosa nel senso degli art. art. 34 cpv. 1 lett. b

LT e 213 cpv. 1 lett. b LIFD. Lo sarebbe stata, come detto, tutt’al più

se avesse esaurito il suo diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

3.

3.1.

Il

ricorrente censura inoltre la mancata deduzione dell’importo totale di

fr. 3'200.– per spese di doppia economia domestica, fondandosi sostanzialmente

sulla dichiarazione rilasciatagli dalla sua datrice di lavoro il 3 giugno 2014,

che conferma “l’abolizione nel 2012 della mensa” e “il tempo di pausa ristretto

a mezzogiorno”.

3.2

Secondo gli

articoli 25 cpv. 1 lett. b LT e 26 cpv. 1 lett. b LIFD sono

deducibili a titolo di spese professionali le spese supplementari necessarie

per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni.

Per l’imposta cantonale, sono

considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al

contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da

quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività

professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di

rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto esecutivo citato). Se il

contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato

fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.–

l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (cfr.

art. 5 cpv. 2 lett. a del decreto esecutivo citato). Se i pasti sono in parte o

totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo

versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella

misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente

più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 del decreto esecutivo citato).

Per l’imposta federale

diretta le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo

di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la

pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 10

febbraio 1993). Per il periodo fiscale 2012 la deduzione massima è di fr.

3'200.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono

contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa,

in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa

soltanto la metà della deduzione (fr. 7.50

il giorno o fr. 1'600.– l’anno). Nessuna deduzione è ammessa, data la

mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità

fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza

federale).

3.3

La ragione per cui l’autorità di tassazione ha negato al ricorrente la deduzione delle spese per il

pasto fuori casa è l’esigua distanza tra il domicilio di __________ e il luogo

di lavoro di __________, che gli permetterebbe “di rientrare al proprio domicilio

per consumare il pranzo di mezzogiorno”.

Dalla consultazione dei

siti internet che consentono di stabilire percorsi e distanze (cfr., per

esempio, www.viamichelin.ch), risulta effettivamente che la distanza tra

domicilio e luogo di lavoro è di circa 7 chilometri, sicuramente inferiore a quanto indicato dal ricorrente. Oltre alla lunghezza del

percorso entrano tuttavia in considerazione anche altri motivi, ed in

particolare gli orari di lavoro e soprattutto la durata della pausa di

mezzogiorno. A tale proposito, secondo l’opinione della dottrina, una pausa di un’ora

rappresenta ancora un lasso di tempo ragionevole per permettere al contribuente

di rincasare e cucinare il pranzo, soprattutto se la distanza tra domicilio e

posto di lavoro è minima (Locher, op.

cit., n. 18 ad art. 26 LIFD, p. 651). Altri elementi da

tenere in considerazione sono i tempi di percorrenza del tragitto da e per il

luogo di domicilio, inevitabilmente influenzati dai sempre più frequenti

ingorghi stradali. Non invece l’asserito peggioramento della qualità di vita

per chi deve rincasare sul mezzogiorno, dal momento che la necessità

di una spesa professionale non va misurata in base alla comodità, ma piuttosto in

funzione della sua relazione con l’acquisizione del reddito, chiedendosi in

particolare se non sia ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci

(DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in:

ASA 69 pag. 872, consid. 2b).

3.4

Nella fattispecie non si conoscono

gli orari di lavoro del ricorrente. La datrice di lavoro si è limitata ad

affermare che il tempo di pausa è “ristretto”, senza però quantificarlo. Non si

conoscono in particolare i termini del contratto di lavoro né tanto meno si ha

un’indicazione precisa sugli orari della pausa e sull’eventuale possibilità di

fruire di un orario flessibile. Già per questa ragione si giustifica di

rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché adotti una nuova

decisione, dopo aver verificato, in contraddittorio con il ricorrente, questi

aspetti determinanti per la concessione della deduzione rivendicata. Occorre poi

approfondire anche un ulteriore aspetto, legato alla mensa dello stabile di __________,

che la datrice di lavoro ha dichiarato essere stata abolita nel corso del 2012.

Dal certificato di salario allegato alla dichiarazione sembrerebbe che il

ricorrente non ha beneficiato di alcuna agevolazione riguardante i pasti, ciò

che dovrebbe lasciare intendere che la mensa è stata abolita all’inizio

dell’anno. Ma a dire il vero nemmeno il certificato dell’anno precedente

riferiva di buoni pasti o dell’esistenza di una mensa (cfr. casella G). Anche

per questa ragione si giustifica quindi di rinviare gli atti all’autorità di

tassazione, perché verifichi, se necessario, quest’ultimo aspetto.

4.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, l’esito del ricorso è differenziato. Il gravame è

respinto per quanto attiene alla mancata concessione delle deduzioni sociali

per figli a carico e agli studi. Limitatamente alla deduzione della spesa

professionale per doppia economia domestica, la decisione su reclamo del 12

novembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuova decisione. Qualora la deduzione per

pasto consumato fuori casa dovesse essere riconosciuta, andranno

conseguentemente rettificate le spese di trasporto con il veicolo privato,

attualmente calcolate sulla base di quattro trasferte giornaliere.

Ciò si riflette anche

sull’attribuzione delle spese processuali, poste a carico del ricorrente nella

misura di due terzi.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso è respinto per quanto attiene alla mancata concessione delle deduzioni

sociali per figli a carico e agli studi.

1.2. La

decisione su reclamo del 12 novembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuova decisione.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del

ricorrente in ragione di due terzi (fr. 400.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: