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Decisione

80.2014.325

Imposta sull'utile delle persone giuridiche: responsabilità solidale dell'amministratore, facoltà di contestare anche la tassazione della società, non responsabilità per periodi successivi alla sua ce

17 giugno 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________,

domiciliato a __________ (__________), è stato amministratore unico della

società __________ SA, __________, dal 12 settembre 2000 al 25 giugno 2003,

data della messa in liquidazione volontaria della società. In tale occasione

egli è stato nominato liquidatore, carica che ha mantenuto sino al 3 maggio

2005, quando è stato sostituito da un nuovo liquidatore. La società è stata in

seguito cancellata dal Registro di Commercio il 19 novembre 2009 con l’assenso

delle Autorità fiscali federali e cantonali.

B. Scopo ed unica

attività della società era la detenzione di partecipazioni, l’ultima delle

quali, riferita alla società italiana __________ di __________, è stata ceduta

con atto notarile di data 28 dicembre 2001. Con scritto del 29 maggio 2013 indirizzato

ad RI 1, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche gli comunicava di

considerarlo responsabile del pagamento dei tributi fiscali della società

rimasti scoperti, e riconducibili sostanzialmente alla cessione della __________.

In particolare l’UTPG ha comunicato che la predetta cessione ha comportato la

liquidazione di fatto della società, già in corso nel periodo fiscale 2002, ed

un’imposta federale diretta per il periodo fiscale 2002 di CHF 424'951.40.

L’UTPG ha quindi comunicato che l’imposta non è stata corrisposta dalla

società, come pure l’IFD 2005 e 2006 (per tot. CHF 1’700.--), l’IC 2005 e 2006

(per tot. CHF 2'753.7) e l’imposta comunale 2006 (CHF 976.40). L’UTPG, previa

procedura esecutiva infruttuosa nei confronti della società per i crediti

d’imposta IFD 2002 e 2005 e IC 2005, ha quindi considerato RI 1 responsabile

solidale, ex art. 55 LIFD e 64 LT, del pagamento dell’importo totale di CHF

430'381.5 oltre interessi di mora, in quanto l’ex amministratore,

rispettivamente liquidatore, non avrebbe provveduto ad eseguire,

rispettivamente assicurare, il pagamento delle imposte.

C. Con reclamo del 18

giugno 2013 contro la predetta decisione, RI 1 sosteneva di essere stato organo

della società sino al 3 maggio 2005, ed in tale funzione di avere sempre agito

in modo corretto. In particolare egli ha considerato congrua la propria valutazione

del prezzo di cessione della partecipazione in __________, aggiungendo che

comunque, al momento della cessazione della sua carica, la società disponeva di

liquidità largamente sufficiente a coprire ogni posizione fiscale scoperta. Ricordava

inoltre che le Autorità fiscali avevano dato l’assenso alla cancellazione della

società dal Registro di Commercio.

In seguito è stata

esperita un’udienza in data 15 ottobre 2014, in occasione della quale, oltre a ribadire la sua posizione, l’UTPG concedeva una proroga per il pagamento delle

imposte scoperte sino al 31 ottobre 2014.

D. Scaduto infruttuoso

questo termine, l’UTPG ha respinto il reclamo, con decisione del 10 novembre

2014, con la quale veniva confermata la precedente decisione del 29 maggio

2013. Ad RI 1 veniva sostanzialmente rimproverato di essersi occupato attivamente

della liquidazione di fatto della società, avvenuta tramite cessione, per atto

notarile, della partecipazione in __________ in data 28 dicembre 2001, cessione

che sarebbe avvenuta ad un prezzo nettamente inferiore al valore venale. L’operazione

è stata considerata una distribuzione dissimulata di utili, con conseguenti

riprese fiscali. Di queste, assolta dalla società l’imposta preventiva, è

rimasta per contro insoluta l’IFD 2002. Per quanto attiene all’applicazione

delle norme sulla responsabilità solidale, all’ex organo viene rimproverato di

non avere formato, perlomeno per rapporto alla cessione della partecipazione in

__________, adeguati accantonamenti per le imposte dovute, nemmeno negli anni

successivi all’avvenuta cessione, e questo malgrado egli fosse stato al corrente

della problematica fiscale relativa all’operazione di cessione della partecipazione.

In questo senso non si giustificherebbe l’applicazione della norma liberatoria

prevista dall’art. 55 cpv. 1 LIFD e 64 cpv. 1 LT, né sarebbe influente il consenso

dell’Autorità fiscale alla cancellazione della società dal Registro di Commercio,

presupponendo le norme sulla responsabilità solidale la cessazione

dell’assoggettamento della società.

E. RI 1 si aggrava ora

contro la decisione dell’UTPG del 10 novembre 2014 con tempestivo ricorso alla

Camera di diritto tributario, postulando l’annullamento della predetta

decisione, in via principale, in riconoscimento della prova liberatoria dell’ex

organo, ed in subordine per intervenuta prescrizione della pretesa oggetto

della decisione impugnata.

Il ricorrente ritiene di

avere dato prova di sufficiente diligenza, ai fini liberatori, tempestivamente

dichiarando l’avvenuta cessione nella dichiarazione d’imposta 2002, di avere

predisposto adeguati accantonamenti per gli oneri fiscali da lui valutati, di

avere in seguito sollecitato a più riprese l’emanazione delle decisioni di

tassazione, e sottolinea che, al momento della cessazione della sua carica di liquidatore

il 3 maggio 2005, la società disponeva di liquidità ampiamente sufficiente a

fare fronte ad eventuali impegni fiscali superiori a quanto da lui stesso valutato.

Dopo tale data quest’ultimo non è stato informato od ulteriormente coinvolto nella

procedura di tassazione né negli atti di disposizione inerenti alla liquidità

presente in conto, atti non a lui personalmente ascrivibili. Egli chiede l’audizione

testimoniale del liquidatore che gli è succeduto. Il ricorrente eccepisce

cautelativamente il quantum della pretesa fiscale, postula la verifica della

stessa, pena la lesione del proprio diritto ad essere sentito, e chiede

l’acquisizione agli atti della relativa documentazione, ed eventualmente una perizia

sulla congruità del prezzo di cessione. Il ricorrente solleva inoltre l’eccezione

di prescrizione per rapporto sia alla decisione 29 maggio 2013, intervenuta

oltre 5 anni dalla prima data di riscossione delle imposte nei confronti della

società, sia, cautelativamente, alla procedura di tassazione. La tardiva decisione

lederebbe inoltre la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost. ed il

diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole ex art. 29 cpv.

1 Cost., non avendo il ricorrente nemmeno potuto tutelare i propri diritti con

eventuali pretese di regresso e risarcitorie. Lamenta infine che la decisione

impugnata non motivi la richiesta degli interessi di mora.

F. Nelle sue

osservazioni del 29 gennaio 2015, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni

rileva che il ricorrente, per sua formazione e specifico ruolo, non poteva non

essere cosciente del reale rischio di una ripresa fiscale in connessione con la

cessione della __________, visto il prezzo manifestamente non congruo, e della

conseguente necessità di effettuare per lo meno adeguati accantonamenti. In

questo senso la mera esistenza di liquidità sufficiente, ma non assistita

contabilmente da corrispettivi accantonamenti al momento della cessazione di

ogni carica da parte del ricorrente, non rappresenta sufficiente argomento per

sostanziare la prova liberatoria. La responabilità dell’ex amministratore è

comunque indipendente da quella di suoi eventuali successori, e la loro testimonianza

non va ammessa. Per il rimanente il ricorrente non aveva titolo di partecipare

alla procedura di tassazione, di modo che il suo diritto di essere sentito non

può essere stato leso. Ritenendo infine non intervenuta la prescrizione della

pretesa oggetto del gravame, l’autorità fiscale espone i conteggi degli

interessi di ritardo e postula il respingimento del gravame.

G. Con replica del 30

marzo 2015, il ricorrente ribadisce che a suo avviso la decisione è

insufficientemente motivata e che lede il suo diritto di essere sentito, in

particolar modo impedendogli di prendere posizione sulla congruità o meno del

prezzo di alienazione della partecipazione in __________ e quindi sulla congruità

dell’accantonamento predisposto, con l’ulteriore conseguenza di impedirgli di

apportare la prova liberatoria, per rapporto a successive valutazioni fiscali diverse

da quelle da lui effettuate, ma a lui non note. Il ricorrente non considera di

avere avuto motivo alcuno di ravvisare un rischio concreto di ripresa fiscale

dalla sola richiesta dell’Autorità fiscale di fornire le indicazioni circa i criteri

di fissazione del prezzo di cessione. A tale riguardo viene ribadita la

richiesta di una perizia. Inoltre è semmai egli stesso ad avere sollecitato a

diverse riprese l’emanazione delle decisioni di tassazione comprendenti anche

il periodo fiscale 2002, in questo egli ulteriormente dimostrando diligenza per

rapporto al proprio dovere di assicurare il pagamento dei tributi dovuti, mentre

le decisioni di tassazione, poi pervenute alla società a partire dal 2006, lederebbero

il principio di celerità. Il comportamento del liquidatore che è succeduto al

ricorrente avrebbe comunque interrotto il nesso di causalità, e la sua testimonianza

sarebbe rilevante anche in funzione dell’eventuale ripartizione delle responsabilità.

Infine, nel computo del danno andrebbero considerati in deduzione gli

accantonamenti comunque predisposti dal ricorrente.

H. La Divisione delle

contribuzioni non ha formulato ulteriori osservazioni.

Diritto

1. 1.1.

Occorre innanzitutto

pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione del ricorrente, a mente del quale

la decisione impugnata si riferirebbe ad imposte per le quali sarebbe già

intervenuta la prescrizione sia del diritto di riscossione, sia della titolarità

dell’azione in responsabilità solidale dell’ex amministratore.

1.2.

Ai sensi dell’art. 121

LIFD, per l’imposta federale diretta, e dell’art. 194 LT, per l’imposta

cantonale, i crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in

giudicato della tassazione (cpv. 1), ed in ogni caso in dieci anni dalla fine

dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato (cpv. 3). La

sospensione e l’interruzione della prescizione sono regolate dagli articoli 120

cpv. 2 e 3 LIFD e 193 cpv. 3 e 4 LT. In particolare un nuovo termine

quinquiennale di prescrizione inizia a decorrere con ogni atto ufficiale inteso

all’accertamento od alla riscossione del credito fiscale comunicato al

contribuente od al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a

LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a LT).

Nella fattispecie, le

decisioni di tassazione sono state notificate alla società in data 21.12.2006

(per IFD 2002), 8.5.2007 (per l’IFD e IC 2005), 4.8.2008 (per l’IFD e IC 2006)

ed 8.5.2008 per l’imposta comunale 2006. Per quanto attiene alle IFD e alle IC,

sono state successivamente avviate procedure esecutive nei confronti della società,

sfociate in ACB per l’IFD 2002 e l’IFD e l’IC 2005, e rimaste allo stadio di

precetti esecutivi per l’IFD e l’IC 2006, precetti fatti spiccare il 7.4.2009.

Gli ACB sono stati rilasciati in data 3.6.2008 (per l’IFD 2002) e 4.8.2008 (per

l’IFD e l’IC 2005). L’imposta comunale 2006 è stata notificata l’8 maggio 2008

e quindi non è cresciuta in giudicato prima dell’8.6.2008.

La decisione dell’UTPG

inerente alla solidarietà del ricorrente è stata invece intimata al ricorrente

il 29 maggio 2013.

1.3.

Il ricorrente ritiene che

la predetta decisione non sia atta a fare partire, per rapporto alla propria posizione,

un ulteriore termine di prescrizione di 5 anni, ritenuto che non è stato

provato quando la stessa sia stata concretamente ricevuta dal destinatario.

Dalle argomentazioni del ricorrente emerge per il rimanente che egli non

considera le precedenti procedure esecutive poste in essere nei confronti della

società, come atte a validamente interrompere, e fare quindi ripartire, per

rapporto al ricorrente, un nuovo termine di prescrizione (ricorso, p. 21). La

decisione 29 maggio 2013 sarebbe quindi intervenuta, nel seguire la logica del

ricorrente, a prescrizione già acquisita del diritto di riscossione nei suoi confronti.

1.4.

Al riguardo va tuttavia

rilevato che, per giurisprudenza del Tribunale Federale, l’amministratore

tenuto quale terzo al pagamento dell’imposta dovuta ex art. 55 LIFD, non può

eccepire, per effetto della responsabilità solidale prevista da tale norma, che

le decisioni di tassazione non sono state notificate a lui, o che ulteriori

atti interruttivi della prescrizione, quali atti esecutivi ad esempio, sono

stati notificati unicamente alla società (cfr. sentenza del TF del 21.3.2013,

n.2C_882/2012 e 2C_883/2012, consid. 4.2. e 4.3; RDAT II-2013 n. 16t p. 645

ss.; cfr. anche decisione CDT n. 80.2011.70 del 16 agosto 2012, consid. 3.2.,

3.3 e 3.4).

Con riferimento agli art.

120 e 121 LIFD, risp. sul piano cantonale gli art. 193 e 194 LT, e tenuto conto

della succitata giurisprudenza, le procedure esecutive poste in essere nei

confronti della società, e da ultimo gli ACB quali atti ufficiali intesi

all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale (art. 120 cpv. 3 lit. a

in congiunzione con art. 121 cpv. 2 LIFD; Locher,

Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Basilea 2015, n. 35

ad art. 120 LIFD, p. 376), hanno di conseguenza validamente interrotto, una

prima volta, il decorso del termine di prescrizione per la riscossione delle

IFD e delle IC oggetto del presente gravame.

In particolare, per quanto

attiene agli ACB, il primo di essi, riferito all’IFD 2002, è stato rilasciato

il 3 giugno 2006 (doc. 1 allegato alle Osservazioni dell’UTPG), mentre che gli

altri ACB, nonché i precetti esecutivi riferiti all’IFD ed all’IC 2006, sono

tutti successivi. La decisione inerente all’imposta comunale 2006 è stata invece

notificata l’8 maggio 2008.

1.5.

Da

quanto precede si rileva che l’ulteriore atto di interruzione ex art.

120 cpv. 3 lett. a LIFD e art. 193 cpv. 3 lett. a LT, ovvero sia la decisione dell’UTPG del 29 maggio 2013

inerente alla resposabilità solidale del ricorrente, gli è stata intimata prima

dello spirare dei nuovi termini di prescrizione di cinque anni, termini che avevano iniziato a decorrere per i tributi federali e

cantonali in parola, e con efficacia anche per rapporto alla posizione del ricorrente

(cfr. precedente consid. 1.4) con gli atti esecutivi ricordati. Il primo di

tali atti è l’ACB del 3 giugno 2008. L’intimazione della predetta decisione dell’UTPG,

in data 29 maggio 2013, è quindi antecedente allo spirare del primo degli

ulteriori termini di prescrizione di cinque atti iniziati a decorrere con i

predetti atti esecutivi.

Al

riguardo va in seguito rilevato che, stante la natura pubblicistica e non di

diritto privato dell’obbligazione oggetto della presente procedura, l’Alta Corte

ha già indicato che ai fini dell’efficacia di atti interruttivi della

prescrizione, è sufficiente l’avvenuta intimazione al destinatario, e non

necessariamente occorre la prova dell’avvenuta concreta ricezione (sentenza del

Tribunale federale 2C_426/2008 del 18 febbraio 2009, consid. 6.6.2 ed ulteriori

rimandi).

1.6.

Ritenuto

che alla data dell’intimazione della decisione dell’UTPG al ricorrente, ovvero

sia al 29 maggio 2013, non era ancora decorso nemmeno il primo dei nuovi

termini di prescrizione per la riscossione dei tributi in parola, e che neppure

per rapporto all’imposta comunale erano ancora trascorsi cinque anni dalla

decisione di tassazione, ogni eccezione di prescrizione è pertanto infondata.

Considerandi

2.

2.1.

Il ricorrente postula per

il rimanente l’accoglimento del gravame in riconoscimento della prova

liberatoria ex art. 55 cpv. 1 LIFD (risp. art. 64 cpv. 1 LT), rispettivamente

per carente motivazione della decisione impugnata, e conseguente impossibilità

dell’ex amministratore di potere addurre e provare argomenti atti a

ulte-riormente sostanziare la prova liberatoria. Il ricorrente contesta

comunque la pretesa fiscale, alla cui definizione non ha partecipato.

2.2

Giusta

gli art. 55 LIFD e 64 LT, in caso di cessazione dell’assoggettamento di una

persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e

liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da detta persona

giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in

cui la persona giuridica trasferisce all’estero la sede o l’amministrazione

effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della persona giuridica.

Tale responsabilità decade se det-te persone provano di aver usato la diligenza

richiesta dalle cir-costanze.

La

disciplina prevista dagli art. 55 LIFD e 64 LT ha come princi-pale scopo quello

di indurre gli organi di una persona giuridica in liquidazione a soddisfare

tempestivamente le obbligazioni fiscali. Le disposizioni in discussione non

istituiscono un’obbligazione fiscale solidale (“Steuersolidarität”), ma

creano una semplice responsabilità solidale (“solidarische Mithaftung”):

il liquidatore non è partecipe del rapporto giuridico che vincola la società

allo Stato dal punto dal profilo fiscale, ma diviene invece responsabile del

pagamento dell’imposta, accanto alla società contribuente, quando i presupposti

degli art. 55 LIFD e 64 LT sono adempiuti (Béguin/Stoyanov,

La créance d’impôt, in: OREF, Les procédures en droit fiscal, 2ª ediz.,

Berna/Stoccarda/Vienna 2005, p. 823).

2.3

Liquidatori

ai sensi degli art. 55 LIFD e 64 LT sono sia le perso-ne chiamate a questo

compito da una disposizione legale o sta-tutaria, sia coloro che, di fatto,

liquidano la società. Per quanto più di interesse in questa sede, il Tribunale

federale ha già avuto modo di precisare che anche gli organi in senso formale,

come i membri del consiglio di amministrazione, sono generalmente da

considerarsi quali liquidatori con responsabilità solidale per il pagamento

delle imposte arretrate (DTF 115 Ib 283; ASA 47 p. 552; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar

zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 12 ad art. 55

LIFD, p. 683; Paschoud, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 11 ad art. 55 LIFD, p. 670).

2.4

La

responsabilità solidale decade solo se il liquidatore comprova di aver adempiuto

i suoi obblighi secondo scienza e coscienza, usando la diligenza richiesta

dalle circostanze. Su questo punto, la legge istituisce quindi un’eccezione e

conferisce al liquidatore la possibilità di fornire a suo discarico una prova

liberatoria.

A

differenza di quanto disposto dall’art. 15 cpv. 2 LIP, che impo-ne al

liquidatore di fare tutto quanto ci si può attendere da lui non solo per

stabilire l’estensione dell’obbligo fiscale, ma anche per giungere al suo

adempimento, nell’ambito degli art. 55 LIFD e 64 LT la prova liberatoria

sottostà alle condizioni ed esigenze meno severe stabilite dal diritto civile,

ed in particolare dagli art. 55 cpv. 1 e 56 cpv. 1 CO (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 18 ad art. 55

LIFD, p. 684; Müller, Die

solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Berna 1999, p. 158). A tale riguardo sono quindi determinanti,

nell’ambito della valutazione della prova liberatoria ex art. 55 cpv. 1

LIFD, i principi civilistici inerenti alla diligenza richiesta dalle

circostanze, di cui all’art. 55 CO e relativa giurisprudenza (Greminger/Bärtschi, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. I/2a,

Basilea 2008, n. 9 ad art. 55 LIFD, p. 790).

2.5

Ciò premesso, nelle

specifiche circostanze del caso, il ricorrente contesta anche il quantum

dell’imposta 2002 per rapporto alla quale sorgerebbe, inter alia, la sua

responsabilità solidale. Questione tuttavia concettualmente antecedente, costituendone

l’eventuale presupposto (necessario, visto il carattere accessorio della

responsabilità solidale, ma non ancor sufficiente), dell’eventuale successiva

qualifica del ricorrente quale debitore solidale, ulteriormente impregiudicata

l’ancor ulteriore questione della prova liberatoria per rapporto a tale,

eventuale, qualifica.

Ai fini del presente gravame

occorre quindi preliminarmente pronunciarsi sulla legittimazione del ricorrente

a contestare la decisione di tassazione 2002, per rapporto alla quale, come già

ricordato, l’eventuale responsabilità solidale è accessoria (Paschoud, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 9 ad art. 55

LIFD, p. 670).

3.

3.1.

Il responsabile solidale

può contestare non solo l’esistenza in sé della sua responsabilità, ma anche

l’ammontare dell’imposta di cui risponde. Se però aveva già avuto la possibilità

di impugnare la decisione di tassazione quale organo del contribuente, non gli

è più consentito di contestare nuovamente, in qualità di organo solidalmente

responsabile, l’ammontare del debito d’imposta, nel frattempo passato in

giudicato (Meister, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die

Verrechnungssteuer, 2a ediz., Basilea 2012, n. 41 ad art. 15 LIP, p. 607 e dottrina

citata; nello stesso senso: Müller,

Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Berna 1999, p. 104; Greminger/Bärtschi op. cit., n. 10 ad

art. 55 LIFD, p. 790).

La

decisione di tassazione dell’IFD 2002 è stata notificata alla società contribuente

con decisione del 21 dicembre 2006, ma il ricorrente aveva cessato la propria

carica di liquidatore il 3 maggio 2005. Di conseguenza, egli non avrebbe più

potuto interporre reclamo quale organo della società.

Il ricorrente è di

conseguenza legittimato a contestare la quantificazione dell’IFD 2002.

3.2

Stante quanto precede,

occorre quindi analizzare se la decisione impugnata sia conforme all’obbligo di

motivazione ed al diritto di essere sentito del ricorrente.

3.3

Adita

dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una

decisione motivata (art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati

dell’inchiesta (art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua

violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che

vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid.

2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti).

L’art.

29.

Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi

sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi

agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per

far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti

gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione

su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito

(DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30

luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

3.4

La

motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una

motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo

della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di

motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la

decisione stessa (Känzig/Behnisch,

op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in:

RtiD I-2004 n.19t).

3.5

Per

consentire al responsabile solidale di contestare la tassazione, l’autorità fiscale

dovrebbe sottoporgli la decisione di tassazione già passata in giudicato nei

confronti della società liquidata, con le spiegazioni necessarie.

Nella

fattispecie, per contro, né la prima decisione sulla responsabilità solidale,

oggetto di reclamo, né nel seguito la decisione su reclamo dell’UTPG, oggetto

del presente gravame, contengono alcuna, seppur succinta, motivazione inerente

alla decisione di tassazione IFD 2002.

Al

riguardo viene unicamente indicata l’esistenza di una ripresa fiscale,

ma nulla viene aggiunto quo alle sue ragioni, non potendosi considerare

sufficiente la mera indicazione di una supposta incongruenza tra valore venale

e prezzo di cessione della partecipazione in __________ rl, e pure nulla viene

detto, nemmeno nelle osservazioni dell’UTPG, quo alle ragioni che hanno portato

a considerare l’operazione come una distribuzione dissimulata di utili.

La decisione impugnata, e

successivamente le osservazioni della Divisione delle contribuzioni, fanno

riferimento al fatto che il ricorrente si è occupato delle cessione della

partecipazione nella società __________ Srl, circostanza nella quale le parti

avrebbero pattuito un prezzo nettamente inferiore al valore venale della

partecipazione. Egli, anche in funzione della sua specifica formazione professionale,

non avrebbe dovuto autorizzare la cessione alle condizioni concretamente

pattuite, e comunque avrebbe quantomeno dovuto procedere ad un adeguato

accantonamento per il pagamento delle imposte che ne sarebbero scaturite, a

valere quale misura necessaria ad assicurarne il pagamento. Il ricorrente non sarebbe

potuto non essere a conoscenza del fatto che l’operazione di vendita in

questione avrebbe comportato una ripresa da parte dell’Autorità fiscale (cfr.

osservazioni 29 gennaio 2015, ad 9, p. 2, e ad. 16-18, p. 3). Se non che, anche

da questo profilo, nulla di ulteriore si evince dalla decisione impugnata e

dalle osservazioni della Divisione delle contribuzioni quo alla tassazione

dell’imposta sull’utile in quanto tale ed in particolar modo al calcolo della

base imponibile.

In

tal modo, l’insorgente non è stato posto nelle condizioni di poter contestare

la tassazione, nel cui ambito è stato definito il debito d’imposta di cui è

stato chiamato a rispondere solidalmente.

3.6

Risulta

quindi evidente che la motivazione della decisione su reclamo qui impugnata non

rispetta le esigenze della legge tributaria e del diritto costituzionale di

essere sentito e va pertanto annullata, senza la necessità di entrare nel merito

della contestata ripresa fiscale.

Si

tenga anche conto del fatto che la reiezione di un ricorso da parte della Camera

di diritto tributario comporta il pagamento di tasse di giustizia e spese processuali.

Solo una decisione su reclamo debitamente motivata consente al contribuente di

valu-tare se sia il caso di interporre ricorso all’autorità giudiziaria, considerando

anche la prospettiva dell’eventuale pagamento delle spese di giudizio.

Infine,

va sottolineato che la carente motivazione non è stata nemmeno sanata nel corso

della presente procedura, presentando l’Autorità fiscale perlomeno delle

osservazioni al ricorso più dettagliate. In tal modo, avrebbe eventualmente

messo il ricorrente in condizione di valutare se fosse opportuno mantenere il ricorso

oppure ritirarlo.

3.7

Nella misura in cui

concerne la responsabilità solidale per l’IFD 2002 pari a CHF 424'951,40 oltre

interessi, la decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti

rinviati all’UTPG, perché adotti una nuova decisione motivat, tenendo anche conto

del termine di prescrizione assoluto del diritto di riscossione di 10 anni ex

art 121 cpv. 3 LIFD.

4.

4.1.

Venendo

ora alla responsabilità solidale per le IFD e le IC 2005 e 2006, nonché per l’imposta

comunale di __________ inerente al 2006, va rilevato che il ricorrente ha

cessato la propria carica di liquidatore il 3 maggio 2005, quando a suo dire la

società disponeva di liquidità pari a € 1'881'697.--. Il ricorrente a tale riguardo asserisce che

non ha avuto modo di partecipare a successivi atti di amministrazione della

società, né di esserne in altro modo a conoscenza, di modo che egli non

ritiene, dal profilo quindi della prova liberatoria nel seguire la logica

espositiva del ricorrente, di potere essere chiamato a rispondere per atti,

futuri rispetto alla cessazione della sua carica, ed a lui non ascrivibili

(ricorso, p. 15 s.).

4.2

Se

da una parte la reponsabilità degli amministratori potenzialmente si estende

anche a periodi fiscali diversi dai periodi in cui essi hanno occupato concretamente

la carica, come ad esempio è il caso per rapporto ad oneri fiscali insorti

prima dell’assunzione della stessa (Greminger/Bärtschi,

op. cit., n. 5 ad art. 55 LIFD, p. 788), si rileva che nella fattispecie il

ricorrente, cessando ogni carica nel maggio 2005, non era competente a chiudere

la contabilità societaria e fiscale 2005, e segnatamente a predisporre

accantonamenti per oneri fiscali inerenti ad un periodo non conclusosi, ed in

assenza – stante la liquidità in cassa all’epoca della cessazione della carica,

e l’assenza di attività operativa della società – di motivi che facessero

obbiettamente dubitare della mancata copertura degli oneri per il periodo

fiscale sia corrente (2005) sia successivo alla cessazione della carica (2006).

Per il rimanente non risultano agli atti ulteriori motivazioni o prove inerenti

alle imposte in parola, non indicate né nella decisione impugnata, né nelle

osservazioni 29 gennaio 2015 della Divisione delle Contribuzioni (menzionate

unicamente dal profilo della prescrizione).

Contrariamente

a quanto deciso in relazione all’IFD 2002 (v. supra, consid. 3), l’eventuale

violazione del diritto di essere sentito, anche ove eventualmente invocata,

perlomeno nella sostanza, dal ricorrente (ricorso, p. 15 s.), può comunque

rimanere indecisa, stante, già dal profilo della prova liberatoria, che per

rapporto al ricorrente si può concludere che egli, finché in carica sino al 3

maggio 2005, ha usato la diligenza prevista dalle circostanze per assicurare il

pagamento dei contributi 2005 e 2006 oggetto del presente gravame. Detto

altrimenti, non vi era, e comunque non è stata né sostenuta né dimostrata,

alcuna misura che il ricorrente avrebbe dovuto o potuto, come liquidatore,

porre in essere per assicurare il versamento di tributi relativi ad un periodo

fiscale nemmeno terminato (2005), rispettivamente nemmeno iniziato (2006), al

momento in cui ha cessato la sua carica. Al momento determinante per la

definizione degli accantonamenti, ma nemmeno successivamente, egli non aveva la

competenza di decidere accantonamenti od altrimenti adottare misure atte ad assicurare

il pagamento degli, invero contenuti, tributi in oggetto, tenuto conto degli

ingenti importi ancora presenti in cassa (€ 1'881'697.--). In altre parole, a prescindere dalla

possibilità per l’UTPG di procedere nei confronti del nuovo liquidatore succeduto

al ricorrente, oppure unicamente nei confronti di quest’ultimo, dal profilo

della prova liberatoria, nelle presenti circostanze, e segnatamente tenuto

conto degli importi invero limitati dei crediti fiscali scoperti 2005-2006, a fronte invece di ingenti liquidità (ingenti anche tenendo conto in linea teorica della

problematica relativa all’IFD 2002), non si vedono ragioni per le quali non si debba

considerare diligente l’operato del ricorrente. Peraltro, ritenuto che lo

stesso aveva proceduto sempre a predisporre accantonamenti, non si ravvisano

ragioni per le quali egli dovesse cautelarsi contro il rischio che il

liquidatore che gli sarebbe succeduto non dovesse prevedere accantonamenti a

copertura delle imposte 2005-2006, invero contenute, tanto da dovervi provvedere

egli stesso ancor prima della chiusura dei relativi esercizi contabili e

fiscali.

4.3

Per

rapporto all’IFD 2005 e 2006, all’ IC 2005 e 2006 ed all’imposta comunale 2006,

il ricorso va quindi accolto.

5.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Al

ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso è accolto nella misura in cui concerne la responsabilità solidale per

le IFD e le IC 2005 e 2006, nonché l’imposta comunale 2006.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 10 novembre 2014 è riformata nel senso

che non sono adempiuti i presupposti per la responsabilità solidale di RI 1 per

il pagamento dell’IC e dell’IFD dei periodi fiscali 2005 e 2006 e dell’imposta

comunale del Comune di __________ per il periodo fiscale 2006.

1.2. La

decisione su reclamo del 10 novembre 2014 è annullata nella misura in cui

concerne la responsabilità solidale per l’IFD 2002, per totali CHF 424'951.40

oltre interessi, e gli atti sono rinviati all’UTPG affinché adotti una nuova

decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità di CHF 1'500.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: