80.2014.333
Procedura: ricorso, legittimazione, società radiata dal Registro di commercio, sospensione del fallimento per mancanza di attivo, stralcio dai ruoli
29 agosto 2016Italiano3 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.333
80.2014.334
Lugano
29 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 dicembre 2014 contro la decisione del 20 novembre 2014 in materia di IC
e IFD 2010 e 2011.
Fatti
- la RI 1 ha interposto
ricorso contro le decisioni del 20 novembre 2014, con le quali l’RS 1 aveva
respinto un reclamo in materia di IC e IFD 2010 e 2011;
- con decreto della Pretura
del Distretto di Lugano dell’11 gennaio 2016, è stato dichiarato lo
scioglimento della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento;
- il 29 marzo 2016 la
procedura di fallimento è stata sospesa e l’Ufficio dei fallimenti di Lugano ha
avvertito che la liquidazione sarebbe stata chiusa per mancanza di attivo, se
entro il 18 aprile 2016 nessun creditore ne avesse chiesto la continuazione,
anticipando l’importo di fr. 3'000.–;
- il 3 agosto 2016 la RI 1 è
stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 159
Considerandi
cpv. 5 lett. a dell’Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di
commercio (ORC; RS 221.411).
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006.
(LOG; RL 3.1.1.1), la Camera di diritto tributario decide nella composizione
di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e
non è di rilevante importanza;
- secondo l’art. 159 cpv. 5
lett. a ORC, un ente giuridico è cancellato d'ufficio se, in caso di
sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, non è stata
fatta alcuna opposizione motivata entro tre mesi dalla pubblicazione dell'iscrizione
ai sensi del capoverso 3 o, nel caso di una ditta individuale, è cessato
l'esercizio dell'azienda;
- la ricorrente è pertanto
ormai priva di personalità giuridica;
- in queste circostanze, il
ricorso non può che essere stralciato dai ruoli.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: