80.2014.335
Imposta alla fonte: correzione dell'aliquota, deduzioni ulteriori, termine per l'istanza, entro il 31 marzo dell'anno successivo, istanza irricevibile
13 luglio 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.335
80.2014.336
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 dicembre 2014 contro la decisione del 9 dicembre 2014 in materia di imposte alla fonte 2006-2012.
Fatti
A. In data __________, RI
1, cittadino italiano al beneficio di un permesso B, inoltrava all’RS 1 il “questionario
per la domanda di tassazione correttiva 2013”. A far
tempo dal 2006 era dipendente della __________ SA con sede a __________.
Comunicava di avere una figlia di 16 anni, che viveva in Italia con la madre,
con la quale non era mai stato sposato. A partire dal 2006, ossia da quando
aveva iniziato a lavorare per __________ SA; aveva cominciato a versare
mensilmente a favore della figlia € 500.- e contribuiva inoltre fin
dal 2004 alle spese mediche, scolastiche, oltre alle vacanze. Segnalava che con
sentenza del 2004 il Giudice gli aveva imposto l’affido della figlia per due
weekend al mese, e pertanto era stato obbligato a tenere in locazione un
appartamento a __________, dove poter risiedere nei fine settimana.
Chiedeva pertanto una
tassazione correttiva non solo per l’anno 2013 ma anche per gli anni dal 2006
al 2012.
Allegava al questionario i
bonifici per alimenti del 2013 a favore della figlia, il contratto di
locazione, l’attestato della trattenuta dell’imposta alla fonte per il 2013, il
certificato di salario 2013, la copia della sentenza di ingiunzione per il
pagamento degli alimenti, i giustificativi delle spese mediche sostenute per la
figlia (ortodontista, dermatologo), i giustificativi per l’affitto della casa
in Italia.
B. Il 25 settembre 2014
l’Ufficio delle imposte alla fonte emetteva le decisioni relative all’istanza
di tassazione correttiva.
Per
quanto attiene ai periodi 2006-2012, con delle decisioni in merito alla “contestazione
dell’aliquota” distinte per ogni periodo fiscale, dichiarava irricevibile
la richiesta presentata dal ricorrente, in quanto tardiva, con le seguenti
motivazioni:
il
termine utile concesso, sia al debitore della prestazione sia al contribuente,
per esigere una decisione in merito all’esistenza e all’estensione
dell’assoggettamento all’imposta alla fonte, è il 31 marzo dell’anno che segue
la scadenza della prestazione, conformemente all’art. 210 della legge tributaria
(LT) del 21 giugno 1994 e dell’art. 127 della legge sull’imposta federale diretta
(LIFD);
la Direttiva N. 1 della
Divisione delle contribuzioni prevede pure esplicitamente al punto 29 l’obbligo
per il debitore della prestazione di rilasicare al contribuente a fine anno o
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, un’attestazione con l’indicazione
dell’ammontare delle retribuzioni assoggettate e dell’imposta trattenuta alla
fonte in modo tale che anche lo stesso contribuente possa esercitare i diritti
a lui concessi.
Accoglieva
invece in parte l’istanza per il periodo fiscale 2013, rimborsando al
contribuente fr. 1'649.50.- . L’Ufficio delle imposte alla fonte indicava che
la deduzione degli alimenti era stata ammessa così come richiesto dal
contribuente, mentre le spese mediche non erano state riconosciute, poiché
riferite all’anno 2012. Pure l’onere per la pigione non è stato ammesso in deduzione.
C. Contro le decisioni relative
ai periodi 2006-2012, il contribuente interponeva reclamo il 22 ottobre 2014.
Adduceva che nel mese di novembre 2006 aveva richiesto l’applicazione
dell’aliquota B1 al posto dell’aliquota B0, ma che l’istanza era stata respinta,
senza che peraltro gli fosse segnalata la possibilità di inoltrare una domanda
di tassazione correttiva. Era venuto a conoscenza di tale possibilità solo alla
fine del 2013, cosa che aveva comportato il ritardo nella presentazione delle
richieste di tassazione correttiva per gli anni 2006-2012 e il suo assoggettamento
per i suddetti periodi ad un onere fiscale maggiore. Indicava infine che i
requisiti che aveva fatto valere per ottenere la correzione della tassazione
2013 sussistevano già nel 2006.
D. Con decisioni del 9
dicembre 2014 l’Ufficio delle imposte alla fonte respingeva il reclamo,
proponendo le seguenti considerazioni:
In materia di imposte alla
fonte l’autorità fiscale preposta è chiamata ad emettere una decisione formale
– contro cui saranno poi dati i rimedi giuridici previsti per gli usuali casi
di decisione di tassazione – unicamente qualora il contribuente o il debitore
della prestazione imponibile esigano dalla medesima autorità una decisione in
merito all’esistenza ed all’estensione dell’assoggettamento entro il termine
stabilito dalla legge (art. 2010 cpv. 1 LT, rispettivamente art. 137 cpv. 1
LIFD); il contribuente ha quindi così tempo fino alla fine del mese di marzo
dell’anno che segue la scadenza della prestazione per chiederne la modifica
tramite tassazione correttiva.
Dal momento che in una procedura
di autotassazione come quella alla fonte, non viene sostanzialmente allestita
una vera e propria tassazione, ecco che la summenzionata normativa ordinaria
sulla prescrizione non era sufficiente e si è reso necessaria l’introduzione di
un complemento nella forma di una delimitazione temporale della pretesa
giuridica per richiedere una decisione sull’esistenza e ammontare dell’obbligo
fiscale.
Questa successiva esplicita introduzione di una limitazione temporale riferita
alla sicurezza giuridica depone a favore del fatto che il legislatore abbia
voluto conferire a tale termina un effetto definitivo.
Per questo motivo è da
ritenere che si tratti così di un termine perentorio.
Tale prassi è stata altresì
avallata da una recente sentenza del Tribunale federale (sentenza No.
2C_684/2012 del 5 marzo 2013).
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di aver presentato
già nel mese di novembre 2006 una richiesta per essere tassato secondo la
tariffa B1, invece della B0, per tener conto degli aiuti economici a favore
della figlia, sebbene quest’ultima non vivesse in comunione domestica con lui. L’autorità
fiscale aveva respinto la sua richiesta, senza accennare alla possibilità di
poter beneficiare di una tassazione correttiva, presentando una richiesta entro
il 31 marzo dell’anno che segue la prestazione. Solo nel mese di dicembre 2013,
grazie all’indicazione di un collaboratore dell’Ufficio imposte alla fonte, era
venuto a conoscenza di tale facoltà, che non gli era mai stata segnalata in
precedenza. Di conseguenza entro il 31 marzo 2014 aveva poi presentato una
richiesta di tassazione correttiva per gli anni 2006-2013.
Il ricorrente ritiene che
sia ingiusto che venga trattato fiscalmente come un “single senza prole”, quando
da ben 10 anni (dal suo arrivo in Svizzera) adempie regolarmente ai suoi doveri
di genitore contribuendo al mantenimento della figlia. Non ritiene corretto che
debba pagare mensilmente il 10% in più di imposte alla fonte.
F. Con osservazioni del
16 gennaio 2015, l’Ufficio delle imposte alla fonte propone di respingere il
reclamo. Rileva che una fattispecie analoga è già stata oggetto di un ricorso
presso il Tribunale federale (sentenza 2C_684/2012 del 5 marzo 2013), il quale
avrebbe “stabilito che deduzioni non comprese nel calcolo delle aliquote
riguardanti gli assoggettati alla fonte, devono essere imperativamente richieste
entro il 31 marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione”,
aggiungendo altresì che “accordare all’assoggettato alla fonte un termine più
ampio per l’inoltro della richiesta porterebbe ad una disparità di trattamento
con i contribuenti tassati secondo la procedura ordinaria. Procedura che
prevede termini perentori ben più stretti”.
In merito alla richiesta
che il ricorrente sostiene di aver inoltrato nel mese di novembre 2006,
l’Ufficio delle imposte alla fonte osserva dapprima che l’istanza era stata
presentata dal datore di lavoro, __________ SA, e non dal contribuente stesso.
Precisa poi che, con questa istanza, era stata chiesta l’applicazione al ricorrente
dell’aliquota per coniugati e persone con figli a carico. L’istanza era quindi
stata respinta, ritenuto come il ricorrente risultava essere celibe e senza
alcun figlio a carico vivente nella stessa economia domestica. Sottolinea
pertanto come dal ricorrente non era stata ricevuta alcuna “richiesta di
deduzioni non comprese nelle aliquote” prima che fossero emanate le decisioni
di irricevibilità litigiose.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame,
l’Ufficio delle imposte alla fonte ha dichiarato irricevibile l’istanza di
tassazione correttiva presentata il 3 febbraio 2014, nella misura in cui si
estendeva ai periodi fiscali 2006-2012, poiché tardiva.
Questa Corte si limiterà
pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che
ha dichiarato irricevibile l’istanza del contribuente.
Considerandi
2.
2.1.
In virtù del rinvio
dell’art. 212 LT, gli articoli 206-208 e 227-231 sono applicabili anche alla
procedura di riscossione dell’imposta alla fonte. Per l’imposta federale
diretta, l’art. 139 cpv. 1 LIFD prevede che, contro una decisione in materia
d'imposta alla fonte, l'interessato possa presentare reclamo secondo l'articolo
132.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di
tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132
cpv. 1 LIFD).
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 cpv. 1 LIFD).
L’art. 192 cpv. 5 LT
precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista
una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad
altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (v.
anche l’art. 133 cpv. 3 LIFD).
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
2.2
A differenza delle imposte
ordinarie sul reddito e sulla sostanza, basate su una procedura di tassazione
mista, il sistema di imposizione alla fonte si fonda sul principio
dell’autotassazione. Giusta gli articoli 121 cpv. 1 LT e 100 cpv. 1 LIFD, il
debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro) ha l’obbligo di
trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie (lett.
a), di fornire al contribuente una distinta o un’attestazione relativa alla
trattenuta d’imposta (lett. b) e di versare periodicamente le imposte
all’autorità fiscale competente (lett. c). A tale scopo, l’autorità consegna ai
datori di lavoro un apposito formulario, denominato “attestato-ricevuta”, che
il debitore d’imposta è a sua volta tenuto a rilasciare al proprio dipendente
(cfr. Direttiva n. 01/2010, Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti
senza permesso di domicilio, valida dal 1° gennaio 2010, par. 36).
2.3
Secondo gli art. 210 cpv.
1.
LT e 137 cpv. 1 LIFD, in caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il
contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere
dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che
segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e
all’estensione dell’assoggettamento. Contro tale decisione è data facoltà di reclamo
allo stesso Ufficio delle imposte alla fonte; avverso la decisione sul reclamo
è poi data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, dinanzi a questa
Camera (art. 212 LT e 139 cpv. 2 LIFD).
Gli art. 211 LT e 138 LIFD
prevedono invece che se il debitore della prestazione imponibile non ha operato
oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione
lo obbliga a versare l’imposta trattenuta. Rimane salvo il regresso del
debitore nei confronti del contribuente (cpv. 1). Le norme dispongono inoltre
che se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione
imponibile deve restituire la differenza al contribuente (cpv. 2).
3.
3.1.
Come esposto in narrativa,
il contribuente ha inoltrato il 3 febbraio 2014 la richiesta per ottenere una
tassazione correttiva per i periodi fiscali 2006-2013. Le istanze per i periodi
fiscali 2006-2012 sono state dichiarate irricevibili, poiché tardive.
3.2
In una
sentenza di principio del 2009 (DTF 135 II 274; v. anche RtiD II-2009 n.
16t), il Tribunale federale ha esaminato il rapporto reciproco fra gli articoli
137.
e 138 LIFD.
Il caso
concerneva un lavoratore straniero, il cui datore di lavoro aveva applicato
un’aliquota errata, cosa che il contribuente aveva contestato solamente dopo il
31.
marzo dell’anno successivo. Il Tribunale federale ha dapprima evidenziato
che, qualora il rilascio di una decisione giusta l’art. 137 cpv. 1 LIFD sia
stato chiesto tempestivamente, la relativa pronuncia, se non impugnata, cresce
in giudicato. Se invece il contribuente o il debitore della prestazione
imponibile hanno omesso di chiedere una decisione entro il termine prescritto,
allora le conseguenze sono meno chiare. Di principio l’autotassazione non
rappresenta una sorta di decisione per sé stessa poiché né il contribuente né
il debitore della prestazione imponibile hanno la potestà di emanare decisioni.
In materia di imposte alla fonte, appariva equo ritenere che le imposte pagate
a torto dovessero essere sempre restituite, a meno che siano state stabilite
con decisione cresciuta in giudicato dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni secondo l’art. 137 cpv. 1 LIFD. Il Tribunale federale ha quindi
concluso la sua analisi ritenendo che le disposizioni degli articoli 137 e 138
LIFD dovessero essere interpretate nel senso che, dopo la scadenza del termine
di fine marzo, non possono più venir sollevate contestazioni sul principio
dell’assoggettamento fiscale, ma deve per contro rimanere possibile
criticare l’ammontare della ritenuta d’imposta e ciò sia in favore del fisco
sia in favore del contribuente.
L’art. 138 LIFD va perciò
considerato come lex specialis per rapporto all’art. 137 LIFD,
limitatamente al problema che si pone in caso di ritenuta eccessiva o insufficiente.
Dal momento che in base all’art. 138 cpv. 1 LIFD il fisco ha la facoltà di
esigere in maniera agevolata, anche dopo la scadenza del termine, il pagamento
di imposte alla fonte trattenute in misura insufficiente, occorre riconoscere
un’analoga facoltà anche in favore del contribuente, fondata sull’art. 138 cpv.
2.
LIFD. Nel caso in esame, non si poteva nemmeno imputare al contribuente una
violazione dei propri doveri di diligenza. In effetti il caso concreto non riguardava
una situazione in cui, nell’ambito della ritenuta dell’imposta alla fonte, si
era omesso di prendere in considerazione taluni oneri familiari. Era invece
stata applicata la pertinente tabella fiscale, ma il debitore della prestazione
imponibile si era sbagliato sull’aliquota determinante. Il contribuente avrebbe
quindi potuto accorgersi dell’errore soltanto procurandosi egli stesso le
relative tabelle fiscali, ciò che non si poteva pretendere che facesse.
3.3
3.3.1
Nella sentenza 2C_684/2012
del 5 marzo 2013 (in ASA 82 p. 153 = RDAF 2013 II 246; v. anche RtiD II-2014 p.
633.
ss.), citata nelle decisioni impugnate e nelle osservazioni al ricorso, il
Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in merito al termine
che il contribuente ha a disposizione per contestare l’ammontare della ritenuta
d’imposta intrapresa dal datore di lavoro.
3.3.2
Nella fattispecie in esame
il ricorrente, domiciliato in Francia, ha lavorato durante il 2008 a Ginevra. Il 4 aprile 2009 il contribuente ha chiesto all’amministrazione fiscale di Ginevra di
rettificare l’imposta alla fonte per il 2008, considerando gli alimenti versati
alla ex moglie ed alla figlia e i contributi per la previdenza individuale
vincolata. L’amministrazione cantonale ha respinto il reclamo, in quanto
tardivo. Il Tribunale amministrativo di prima istanza del Canton Ginevra ha
invece accolto il reclamo del contribuente, mentre la Corte di giustizia
ginevrina ha accolto il ricorso dell’autorità fiscale, argomentato che la
ritenuta d’imposta eccessiva non era dovuta all’errore di un terzo, ciò che
avrebbe giustificato una tutela particolare del contribuente, ma dipendeva
dalle deduzioni, che il contribuente stesso avrebbe dovuto far valere entro il
termine legale stabilito dall’articolo 137 LIFD.
3.3.3
Nella citata sentenza il
Tribunale federale si è soffermato per la prima volta sulla questione se il
contribuente, che non ha fatto valere entro il termine del 31 marzo una
deduzione ulteriore ammessa dall’art. 2 lett. e OIFo, possa ancora
rimediarvi in seguito.
L’Alta Corte ha osservato
che il contribuente che intende far valere delle deduzioni supplementari
secondo l’art. 2 lett. e OIFo si discosta dal sistema
dell’autotassazione. In effetti, mentre il contribuente che si vede applicare
un’aliquota errata dal suo datore di lavoro è in un certo senso vittima del
sistema dell’autotassazione, quello che intende far valere deduzioni supplementari
è tenuto ad un comportamento personalmente attivo. Deve infatti rivolgersi egli
stesso all’autorità fiscale chiedendo che delle deduzioni che superano gli
importi forfetariamente considerati nell’aliquota fiscale (art. 86 cpv. 1 LIFD)
siano prese in considerazione. Nel Canton Ginevra, per esempio, per far valere
simili deduzioni ci si deve rivolgere all’Amministrazione cantonale, per mezzo
di una domanda di rettificazione su formulario ufficiale, entro il termine di
reclamo del 31 marzo. L’Alta Corte ha rilevato che questa esigenza, che
concretizza l’articolo 137 LIFD, è giustificata, poiché la situazione di un
contribuente, che invoca delle deduzioni supplementari, è in effetti più vicina
a quella di un contribuente imposto ordinariamente, piuttosto che a quella di
un contribuente imposto alla fonte in applicazione della sola quota
applicabile, senza ulteriori deduzioni. Contrariamente al contribuente che è
vittima di un errore nell’applicazione dell’aliquota, di cui poteva anche non
accorgersi, il contribuente che omette di far valere delle deduzioni
supplementari entro il termine previsto si rende colpevole di una violazione
dei suoi obblighi di diligenza e ne deve dunque sopportare le conseguenze.
3.3.4
Il Tribunale federale è
giunto alla conclusione che non si giustificherebbe di concedere a un
contribuente imposto alla fonte, che vuol far valere delle deduzioni
supplementari, un termine più lungo poiché ciò comporterebbe una disparità di
trattamento rispetto al contribuente imposto secondo la procedura ordinaria,
che può far valere le proprie deduzioni soltanto fino alla scadenza del termine
di reclamo. La situazione del contribuente che intende far valere delle
deduzioni supplementari è fondamentalmente differente da quella di un
contribuente che è vittima di un errore di applicazione di aliquota da parte
del datore di lavoro. Quest’ultimo si vede applicare un’aliquota errata a causa
di una svista del suo datore di lavoro, mentre il suo reddito è stato determinato
esattamente, tenendo conto delle deduzioni forfetarie e degli oneri familiari.
Il datore di lavoro del primo ha invece applicato l’aliquota esatta al reddito
stabilito secondo i criteri generali; è il contribuente stesso che rivendica
delle deduzioni supplementari, che solo l’amministrazione fiscale può
concedere. Spettava lui pertanto mostrare diligenza e inoltrare la domanda
entro il termine previsto dall’art. 137 LIFD. Se non lo fa, è precluso (ASA 82
p. 153 = RDAF 2013 II 246 consid. 5.4).
Il Tribunale federale ha
pertanto dato ragione alla Corte di giustizia ginevrina, che aveva dichiarato
irricevibile perché tardivo il reclamo inoltrato dal ricorrente il 4 aprile
2009.
Con questa sentenza,
qualificata come “precisazione della giurisprudenza”, il Tribunale federale ha
di fatto ridimensionato in modo significativo la portata della sua sentenza di
principio del 2009 (cfr. anche le considerazioni critiche di Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, Einführung zu Art. 136 ff., n. 16 ss., p. 629
s.).
4.
4.1.
Venendo al caso in esame,
come esposto in narrativa, il ricorrente chiede che vengano ammessi in
deduzione per gli anni 2006 e 2012 gli alimenti versati alla figlia, residente
con la madre (con la quale non è mai stato spostato) a __________. Adduce
inoltre di aver presentato nel mese di novembre del 2006 una richiesta per
poter beneficiare di un’aliquota ridotta, considerato il fatto che aveva una
figlia a carico. Come esposto dall’Ufficio imposte alla fonte nelle osservazioni
al ricorso, tale istanza non era stata presentata dal ricorrente, bensì dal suo
datore di lavoro. Con decisione del 5 febbraio 2007 l’Autorità aveva respinto
l’istanza dell’8 novembre 2006 volta ad ottenere che il contribuente potesse
beneficiare dell’aliquota ridotta. Per quanto qui di interesse, l’Ufficio delle
imposte alla fonte aveva rilevato che, a norma della direttiva n.1/2007 della
Divisione delle contribuzioni, allora in vigore, il contribuente era celibe e
non viveva in comunione domestica con la figlia, di conseguenza non poteva
beneficiare dell’aliquota applicabile ai contribuenti con figli a carico.
4.2
La fattispecie in esame è,
come rilevato dall’Ufficio imposte alla fonte, simile a quella di cui alla
sopraccitata sentenza del Tribunale federale (2C_684/2012 del 5 marzo 2013).
In concreto, non si tratta
di un caso in cui il datore di lavoro ha applicato l’aliquota errata.
La presente fattispecie
non presenta elementi che permettono di discostarsi dalla più recente
giurisprudenza dell’Alta Corte federale (STF 2C_684/2012), secondo la quale il
contribuente che chiede delle deduzioni che superano gli importi forfetariamente
considerati nell’aliquota fiscale (art. 86 cpv. 1 LIFD) deve rivolgersi egli
stesso all’autorità fiscale entro il termine del 31 marzo dell’anno che segue
la scadenza della prestazione (art. 210 LT, rispettivamente art. 137 LIFD). Anche
il Canton Ticino, analogamente al Canton Ginevra, ha previsto un formulario ufficiale
con il quale chiedere la rettifica della tassazione. Secondo il Tribunale federale,
il contribuente che omette di far valere delle deduzioni supplementari entro il
termine previsto si rende colpevole della violazione dei suoi obblighi di
diligenza e pertanto ne deve sopportare le conseguenze (v. supra,
consid. 3.3).
È indiscutibile che, per i
periodi fiscali litigiosi, il termine per presentare l’istanza era da tempo
decorso.
4.3
Alla luce di quanto
precede, ne consegue che la decisione dell’Ufficio dell’imposte alla fonte, che
ha dichiarato irricevibile la domanda di tassazione correttiva per gli anni
2006-2012, poiché presentata manifestamente in ritardo, merita conferma, poiché
in linea con la più recente giurisprudenza del Tribunale federale.
5.
Il ricorso del
contribuente deve conseguentemente essere respinto.
Visto l’esito del gravame,
tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: