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Decisione

80.2014.335

Imposta alla fonte: correzione dell'aliquota, deduzioni ulteriori, termine per l'istanza, entro il 31 marzo dell'anno successivo, istanza irricevibile

13 luglio 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data __________, RI

1, cittadino italiano al beneficio di un permesso B, inoltrava all’RS 1 il “questionario

per la domanda di tassazione correttiva 2013”. A far

tempo dal 2006 era dipendente della __________ SA con sede a __________.

Comunicava di avere una figlia di 16 anni, che viveva in Italia con la madre,

con la quale non era mai stato sposato. A partire dal 2006, ossia da quando

aveva iniziato a lavorare per __________ SA; aveva cominciato a versare

mensilmente a favore della figlia € 500.- e contribuiva inoltre fin

dal 2004 alle spese mediche, scolastiche, oltre alle vacanze. Segnalava che con

sentenza del 2004 il Giudice gli aveva imposto l’affido della figlia per due

weekend al mese, e pertanto era stato obbligato a tenere in locazione un

appartamento a __________, dove poter risiedere nei fine settimana.

Chiedeva pertanto una

tassazione correttiva non solo per l’anno 2013 ma anche per gli anni dal 2006

al 2012.

Allegava al questionario i

bonifici per alimenti del 2013 a favore della figlia, il contratto di

locazione, l’attestato della trattenuta dell’imposta alla fonte per il 2013, il

certificato di salario 2013, la copia della sentenza di ingiunzione per il

pagamento degli alimenti, i giustificativi delle spese mediche sostenute per la

figlia (ortodontista, dermatologo), i giustificativi per l’affitto della casa

in Italia.

B. Il 25 settembre 2014

l’Ufficio delle imposte alla fonte emetteva le decisioni relative all’istanza

di tassazione correttiva.

Per

quanto attiene ai periodi 2006-2012, con delle decisioni in merito alla “contestazione

dell’aliquota” distinte per ogni periodo fiscale, dichiarava irricevibile

la richiesta presentata dal ricorrente, in quanto tardiva, con le seguenti

motivazioni:

il

termine utile concesso, sia al debitore della prestazione sia al contribuente,

per esigere una decisione in merito all’esistenza e all’estensione

dell’assoggettamento all’imposta alla fonte, è il 31 marzo dell’anno che segue

la scadenza della prestazione, conformemente all’art. 210 della legge tributaria

(LT) del 21 giugno 1994 e dell’art. 127 della legge sull’imposta federale diretta

(LIFD);

la Direttiva N. 1 della

Divisione delle contribuzioni prevede pure esplicitamente al punto 29 l’obbligo

per il debitore della prestazione di rilasicare al contribuente a fine anno o

in caso di cessazione del rapporto di lavoro, un’attestazione con l’indicazione

dell’ammontare delle retribuzioni assoggettate e dell’imposta trattenuta alla

fonte in modo tale che anche lo stesso contribuente possa esercitare i diritti

a lui concessi.

Accoglieva

invece in parte l’istanza per il periodo fiscale 2013, rimborsando al

contribuente fr. 1'649.50.- . L’Ufficio delle imposte alla fonte indicava che

la deduzione degli alimenti era stata ammessa così come richiesto dal

contribuente, mentre le spese mediche non erano state riconosciute, poiché

riferite all’anno 2012. Pure l’onere per la pigione non è stato ammesso in deduzione.

C. Contro le decisioni relative

ai periodi 2006-2012, il contribuente interponeva reclamo il 22 ottobre 2014.

Adduceva che nel mese di novembre 2006 aveva richiesto l’applicazione

dell’aliquota B1 al posto dell’aliquota B0, ma che l’istanza era stata respinta,

senza che peraltro gli fosse segnalata la possibilità di inoltrare una domanda

di tassazione correttiva. Era venuto a conoscenza di tale possibilità solo alla

fine del 2013, cosa che aveva comportato il ritardo nella presentazione delle

richieste di tassazione correttiva per gli anni 2006-2012 e il suo assoggettamento

per i suddetti periodi ad un onere fiscale maggiore. Indicava infine che i

requisiti che aveva fatto valere per ottenere la correzione della tassazione

2013 sussistevano già nel 2006.

D. Con decisioni del 9

dicembre 2014 l’Ufficio delle imposte alla fonte respingeva il reclamo,

proponendo le seguenti considerazioni:

In materia di imposte alla

fonte l’autorità fiscale preposta è chiamata ad emettere una decisione formale

– contro cui saranno poi dati i rimedi giuridici previsti per gli usuali casi

di decisione di tassazione – unicamente qualora il contribuente o il debitore

della prestazione imponibile esigano dalla medesima autorità una decisione in

merito all’esistenza ed all’estensione dell’assoggettamento entro il termine

stabilito dalla legge (art. 2010 cpv. 1 LT, rispettivamente art. 137 cpv. 1

LIFD); il contribuente ha quindi così tempo fino alla fine del mese di marzo

dell’anno che segue la scadenza della prestazione per chiederne la modifica

tramite tassazione correttiva.

Dal momento che in una procedura

di autotassazione come quella alla fonte, non viene sostanzialmente allestita

una vera e propria tassazione, ecco che la summenzionata normativa ordinaria

sulla prescrizione non era sufficiente e si è reso necessaria l’introduzione di

un complemento nella forma di una delimitazione temporale della pretesa

giuridica per richiedere una decisione sull’esistenza e ammontare dell’obbligo

fiscale.

Questa successiva esplicita introduzione di una limitazione temporale riferita

alla sicurezza giuridica depone a favore del fatto che il legislatore abbia

voluto conferire a tale termina un effetto definitivo.

Per questo motivo è da

ritenere che si tratti così di un termine perentorio.

Tale prassi è stata altresì

avallata da una recente sentenza del Tribunale federale (sentenza No.

2C_684/2012 del 5 marzo 2013).

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di aver presentato

già nel mese di novembre 2006 una richiesta per essere tassato secondo la

tariffa B1, invece della B0, per tener conto degli aiuti economici a favore

della figlia, sebbene quest’ultima non vivesse in comunione domestica con lui. L’autorità

fiscale aveva respinto la sua richiesta, senza accennare alla possibilità di

poter beneficiare di una tassazione correttiva, presentando una richiesta entro

il 31 marzo dell’anno che segue la prestazione. Solo nel mese di dicembre 2013,

grazie all’indicazione di un collaboratore dell’Ufficio imposte alla fonte, era

venuto a conoscenza di tale facoltà, che non gli era mai stata segnalata in

precedenza. Di conseguenza entro il 31 marzo 2014 aveva poi presentato una

richiesta di tassazione correttiva per gli anni 2006-2013.

Il ricorrente ritiene che

sia ingiusto che venga trattato fiscalmente come un “single senza prole”, quando

da ben 10 anni (dal suo arrivo in Svizzera) adempie regolarmente ai suoi doveri

di genitore contribuendo al mantenimento della figlia. Non ritiene corretto che

debba pagare mensilmente il 10% in più di imposte alla fonte.

F. Con osservazioni del

16 gennaio 2015, l’Ufficio delle imposte alla fonte propone di respingere il

reclamo. Rileva che una fattispecie analoga è già stata oggetto di un ricorso

presso il Tribunale federale (sentenza 2C_684/2012 del 5 marzo 2013), il quale

avrebbe “stabilito che deduzioni non comprese nel calcolo delle aliquote

riguardanti gli assoggettati alla fonte, devono essere imperativamente richieste

entro il 31 marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione”,

aggiungendo altresì che “accordare all’assoggettato alla fonte un termine più

ampio per l’inoltro della richiesta porterebbe ad una disparità di trattamento

con i contribuenti tassati secondo la procedura ordinaria. Procedura che

prevede termini perentori ben più stretti”.

In merito alla richiesta

che il ricorrente sostiene di aver inoltrato nel mese di novembre 2006,

l’Ufficio delle imposte alla fonte osserva dapprima che l’istanza era stata

presentata dal datore di lavoro, __________ SA, e non dal contribuente stesso.

Precisa poi che, con questa istanza, era stata chiesta l’applicazione al ricorrente

dell’aliquota per coniugati e persone con figli a carico. L’istanza era quindi

stata respinta, ritenuto come il ricorrente risultava essere celibe e senza

alcun figlio a carico vivente nella stessa economia domestica. Sottolinea

pertanto come dal ricorrente non era stata ricevuta alcuna “richiesta di

deduzioni non comprese nelle aliquote” prima che fossero emanate le decisioni

di irricevibilità litigiose.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame,

l’Ufficio delle imposte alla fonte ha dichiarato irricevibile l’istanza di

tassazione correttiva presentata il 3 febbraio 2014, nella misura in cui si

estendeva ai periodi fiscali 2006-2012, poiché tardiva.

Questa Corte si limiterà

pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che

ha dichiarato irricevibile l’istanza del contribuente.

Considerandi

2.

2.1.

In virtù del rinvio

dell’art. 212 LT, gli articoli 206-208 e 227-231 sono applicabili anche alla

procedura di riscossione dell’imposta alla fonte. Per l’imposta federale

diretta, l’art. 139 cpv. 1 LIFD prevede che, contro una decisione in materia

d'imposta alla fonte, l'interessato possa presentare reclamo secondo l'articolo

132.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di

tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132

cpv. 1 LIFD).

Il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 cpv. 1 LIFD).

L’art. 192 cpv. 5 LT

precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista

una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,

vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a

servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad

altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (v.

anche l’art. 133 cpv. 3 LIFD).

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

2.2

A differenza delle imposte

ordinarie sul reddito e sulla sostanza, basate su una procedura di tassazione

mista, il sistema di imposizione alla fonte si fonda sul principio

dell’autotassazione. Giusta gli articoli 121 cpv. 1 LT e 100 cpv. 1 LIFD, il

debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro) ha l’obbligo di

trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie (lett.

a), di fornire al contribuente una distinta o un’attestazione relativa alla

trattenuta d’imposta (lett. b) e di versare periodicamente le imposte

all’autorità fiscale competente (lett. c). A tale scopo, l’autorità consegna ai

datori di lavoro un apposito formulario, denominato “attestato-ricevuta”, che

il debitore d’imposta è a sua volta tenuto a rilasciare al proprio dipendente

(cfr. Direttiva n. 01/2010, Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti

senza permesso di domicilio, valida dal 1° gennaio 2010, par. 36).

2.3

Secondo gli art. 210 cpv.

1.

LT e 137 cpv. 1 LIFD, in caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il

contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere

dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che

segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e

all’estensione dell’assoggettamento. Contro tale decisione è data facoltà di reclamo

allo stesso Ufficio delle imposte alla fonte; avverso la decisione sul reclamo

è poi data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, dinanzi a questa

Camera (art. 212 LT e 139 cpv. 2 LIFD).

Gli art. 211 LT e 138 LIFD

prevedono invece che se il debitore della prestazione imponibile non ha operato

oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione

lo obbliga a versare l’imposta trattenuta. Rimane salvo il regresso del

debitore nei confronti del contribuente (cpv. 1). Le norme dispongono inoltre

che se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione

imponibile deve restituire la differenza al contribuente (cpv. 2).

3.

3.1.

Come esposto in narrativa,

il contribuente ha inoltrato il 3 febbraio 2014 la richiesta per ottenere una

tassazione correttiva per i periodi fiscali 2006-2013. Le istanze per i periodi

fiscali 2006-2012 sono state dichiarate irricevibili, poiché tardive.

3.2

In una

sentenza di principio del 2009 (DTF 135 II 274; v. anche RtiD II-2009 n.

16t), il Tribunale federale ha esaminato il rapporto reciproco fra gli articoli

137.

e 138 LIFD.

Il caso

concerneva un lavoratore straniero, il cui datore di lavoro aveva applicato

un’aliquota errata, cosa che il contribuente aveva contestato solamente dopo il

31.

marzo dell’anno successivo. Il Tribunale federale ha dapprima evidenziato

che, qualora il rilascio di una decisione giusta l’art. 137 cpv. 1 LIFD sia

stato chiesto tempestivamente, la relativa pronuncia, se non impugnata, cresce

in giudicato. Se invece il contribuente o il debitore della prestazione

imponibile hanno omesso di chiedere una decisione entro il termine prescritto,

allora le conseguenze sono meno chiare. Di principio l’autotassazione non

rappresenta una sorta di decisione per sé stessa poiché né il contribuente né

il debitore della prestazione imponibile hanno la potestà di emanare decisioni.

In materia di imposte alla fonte, appariva equo ritenere che le imposte pagate

a torto dovessero essere sempre restituite, a meno che siano state stabilite

con decisione cresciuta in giudicato dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni secondo l’art. 137 cpv. 1 LIFD. Il Tribunale federale ha quindi

concluso la sua analisi ritenendo che le disposizioni degli articoli 137 e 138

LIFD dovessero essere interpretate nel senso che, dopo la scadenza del termine

di fine marzo, non possono più venir sollevate contestazioni sul principio

dell’assoggettamento fiscale, ma deve per contro rimanere possibile

criticare l’ammontare della ritenuta d’imposta e ciò sia in favore del fisco

sia in favore del contribuente.

L’art. 138 LIFD va perciò

considerato come lex specialis per rapporto all’art. 137 LIFD,

limitatamente al problema che si pone in caso di ritenuta eccessiva o insufficiente.

Dal momento che in base all’art. 138 cpv. 1 LIFD il fisco ha la facoltà di

esigere in maniera agevolata, anche dopo la scadenza del termine, il pagamento

di imposte alla fonte trattenute in misura insufficiente, occorre riconoscere

un’analoga facoltà anche in favore del contribuente, fondata sull’art. 138 cpv.

2.

LIFD. Nel caso in esame, non si poteva nemmeno imputare al contribuente una

violazione dei propri doveri di diligenza. In effetti il caso concreto non riguardava

una situazione in cui, nell’ambito della ritenuta dell’imposta alla fonte, si

era omesso di prendere in considerazione taluni oneri familiari. Era invece

stata applicata la pertinente tabella fiscale, ma il debitore della prestazione

imponibile si era sbagliato sull’aliquota determinante. Il contribuente avrebbe

quindi potuto accorgersi dell’errore soltanto procurandosi egli stesso le

relative tabelle fiscali, ciò che non si poteva pretendere che facesse.

3.3

3.3.1

Nella sentenza 2C_684/2012

del 5 marzo 2013 (in ASA 82 p. 153 = RDAF 2013 II 246; v. anche RtiD II-2014 p.

633.

ss.), citata nelle decisioni impugnate e nelle osservazioni al ricorso, il

Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in merito al termine

che il contribuente ha a disposizione per contestare l’ammontare della ritenuta

d’imposta intrapresa dal datore di lavoro.

3.3.2

Nella fattispecie in esame

il ricorrente, domiciliato in Francia, ha lavorato durante il 2008 a Ginevra. Il 4 aprile 2009 il contribuente ha chiesto all’amministrazione fiscale di Ginevra di

rettificare l’imposta alla fonte per il 2008, considerando gli alimenti versati

alla ex moglie ed alla figlia e i contributi per la previdenza individuale

vincolata. L’amministrazione cantonale ha respinto il reclamo, in quanto

tardivo. Il Tribunale amministrativo di prima istanza del Canton Ginevra ha

invece accolto il reclamo del contribuente, mentre la Corte di giustizia

ginevrina ha accolto il ricorso dell’autorità fiscale, argomentato che la

ritenuta d’imposta eccessiva non era dovuta all’errore di un terzo, ciò che

avrebbe giustificato una tutela particolare del contribuente, ma dipendeva

dalle deduzioni, che il contribuente stesso avrebbe dovuto far valere entro il

termine legale stabilito dall’articolo 137 LIFD.

3.3.3

Nella citata sentenza il

Tribunale federale si è soffermato per la prima volta sulla questione se il

contribuente, che non ha fatto valere entro il termine del 31 marzo una

deduzione ulteriore ammessa dall’art. 2 lett. e OIFo, possa ancora

rimediarvi in seguito.

L’Alta Corte ha osservato

che il contribuente che intende far valere delle deduzioni supplementari

secondo l’art. 2 lett. e OIFo si discosta dal sistema

dell’autotassazione. In effetti, mentre il contribuente che si vede applicare

un’aliquota errata dal suo datore di lavoro è in un certo senso vittima del

sistema dell’autotassazione, quello che intende far valere deduzioni supplementari

è tenuto ad un comportamento personalmente attivo. Deve infatti rivolgersi egli

stesso all’autorità fiscale chiedendo che delle deduzioni che superano gli

importi forfetariamente considerati nell’aliquota fiscale (art. 86 cpv. 1 LIFD)

siano prese in considerazione. Nel Canton Ginevra, per esempio, per far valere

simili deduzioni ci si deve rivolgere all’Amministrazione cantonale, per mezzo

di una domanda di rettificazione su formulario ufficiale, entro il termine di

reclamo del 31 marzo. L’Alta Corte ha rilevato che questa esigenza, che

concretizza l’articolo 137 LIFD, è giustificata, poiché la situazione di un

contribuente, che invoca delle deduzioni supplementari, è in effetti più vicina

a quella di un contribuente imposto ordinariamente, piuttosto che a quella di

un contribuente imposto alla fonte in applicazione della sola quota

applicabile, senza ulteriori deduzioni. Contrariamente al contribuente che è

vittima di un errore nell’applicazione dell’aliquota, di cui poteva anche non

accorgersi, il contribuente che omette di far valere delle deduzioni

supplementari entro il termine previsto si rende colpevole di una violazione

dei suoi obblighi di diligenza e ne deve dunque sopportare le conseguenze.

3.3.4

Il Tribunale federale è

giunto alla conclusione che non si giustificherebbe di concedere a un

contribuente imposto alla fonte, che vuol far valere delle deduzioni

supplementari, un termine più lungo poiché ciò comporterebbe una disparità di

trattamento rispetto al contribuente imposto secondo la procedura ordinaria,

che può far valere le proprie deduzioni soltanto fino alla scadenza del termine

di reclamo. La situazione del contribuente che intende far valere delle

deduzioni supplementari è fondamentalmente differente da quella di un

contribuente che è vittima di un errore di applicazione di aliquota da parte

del datore di lavoro. Quest’ultimo si vede applicare un’aliquota errata a causa

di una svista del suo datore di lavoro, mentre il suo reddito è stato determinato

esattamente, tenendo conto delle deduzioni forfetarie e degli oneri familiari.

Il datore di lavoro del primo ha invece applicato l’aliquota esatta al reddito

stabilito secondo i criteri generali; è il contribuente stesso che rivendica

delle deduzioni supplementari, che solo l’amministrazione fiscale può

concedere. Spettava lui pertanto mostrare diligenza e inoltrare la domanda

entro il termine previsto dall’art. 137 LIFD. Se non lo fa, è precluso (ASA 82

p. 153 = RDAF 2013 II 246 consid. 5.4).

Il Tribunale federale ha

pertanto dato ragione alla Corte di giustizia ginevrina, che aveva dichiarato

irricevibile perché tardivo il reclamo inoltrato dal ricorrente il 4 aprile

2009.

Con questa sentenza,

qualificata come “precisazione della giurisprudenza”, il Tribunale federale ha

di fatto ridimensionato in modo significativo la portata della sua sentenza di

principio del 2009 (cfr. anche le considerazioni critiche di Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, Einführung zu Art. 136 ff., n. 16 ss., p. 629

s.).

4.

4.1.

Venendo al caso in esame,

come esposto in narrativa, il ricorrente chiede che vengano ammessi in

deduzione per gli anni 2006 e 2012 gli alimenti versati alla figlia, residente

con la madre (con la quale non è mai stato spostato) a __________. Adduce

inoltre di aver presentato nel mese di novembre del 2006 una richiesta per

poter beneficiare di un’aliquota ridotta, considerato il fatto che aveva una

figlia a carico. Come esposto dall’Ufficio imposte alla fonte nelle osservazioni

al ricorso, tale istanza non era stata presentata dal ricorrente, bensì dal suo

datore di lavoro. Con decisione del 5 febbraio 2007 l’Autorità aveva respinto

l’istanza dell’8 novembre 2006 volta ad ottenere che il contribuente potesse

beneficiare dell’aliquota ridotta. Per quanto qui di interesse, l’Ufficio delle

imposte alla fonte aveva rilevato che, a norma della direttiva n.1/2007 della

Divisione delle contribuzioni, allora in vigore, il contribuente era celibe e

non viveva in comunione domestica con la figlia, di conseguenza non poteva

beneficiare dell’aliquota applicabile ai contribuenti con figli a carico.

4.2

La fattispecie in esame è,

come rilevato dall’Ufficio imposte alla fonte, simile a quella di cui alla

sopraccitata sentenza del Tribunale federale (2C_684/2012 del 5 marzo 2013).

In concreto, non si tratta

di un caso in cui il datore di lavoro ha applicato l’aliquota errata.

La presente fattispecie

non presenta elementi che permettono di discostarsi dalla più recente

giurisprudenza dell’Alta Corte federale (STF 2C_684/2012), secondo la quale il

contribuente che chiede delle deduzioni che superano gli importi forfetariamente

considerati nell’aliquota fiscale (art. 86 cpv. 1 LIFD) deve rivolgersi egli

stesso all’autorità fiscale entro il termine del 31 marzo dell’anno che segue

la scadenza della prestazione (art. 210 LT, rispettivamente art. 137 LIFD). Anche

il Canton Ticino, analogamente al Canton Ginevra, ha previsto un formulario ufficiale

con il quale chiedere la rettifica della tassazione. Secondo il Tribunale federale,

il contribuente che omette di far valere delle deduzioni supplementari entro il

termine previsto si rende colpevole della violazione dei suoi obblighi di

diligenza e pertanto ne deve sopportare le conseguenze (v. supra,

consid. 3.3).

È indiscutibile che, per i

periodi fiscali litigiosi, il termine per presentare l’istanza era da tempo

decorso.

4.3

Alla luce di quanto

precede, ne consegue che la decisione dell’Ufficio dell’imposte alla fonte, che

ha dichiarato irricevibile la domanda di tassazione correttiva per gli anni

2006-2012, poiché presentata manifestamente in ritardo, merita conferma, poiché

in linea con la più recente giurisprudenza del Tribunale federale.

5.

Il ricorso del

contribuente deve conseguentemente essere respinto.

Visto l’esito del gravame,

tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: