80.2014.337
Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, pasti, forfait dimezzato in caso di facilitazioni offerte dal datore di lavoro, radiologo che può servirsi del ristorante dell’ospedale
27 ottobre 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.337
80.2014.338
Lugano
27 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Ivano Ranzanici, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 dicembre 2014 contro la decisione del 26 novembre 2014 in materia di IC
e IFD 2013.
Fatti
A. RI 1, domiciliato ad __________,
lavora quale tecnico di radiologia presso l’Ospedale Regionale di __________.
Nella dichiarazione
fiscale 2013, il contribuente chiedeva la deduzione, fra le altre spese, di un
importo di fr. 3'200.– per doppia economia domestica, precisamente per pasti
fuori casa.
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2013, con decisione dell’8 ottobre 2014, l’Ufficio di
tassazione commisurava il reddito imponibile in fr. 47'800.– per l’IC ed in fr.
51'800.– per l’IFD.
Rispetto alla
dichiarazione inoltrata dal contribuente, l’autorità fiscale aveva fra l’altro
ammesso la deduzione per i pasti nella misura di soli fr. 1'600.–, argomentando
che egli aveva a disposizione una mensa aziendale.
C. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 ottobre 2014, contestando la
riduzione della deduzione in questione. Egli sottolineava di avere erroneamente
esposto l’importo quale spesa per pasto fuori casa (punto 3.1 della
dichiarazione) anziché quale spesa per lavoro a turni o notturno (punto 3.2 della
dichiarazione).
Così richiesto
dall’autorità di tassazione, il contribuente produceva un attestato del datore
di lavoro, il piano annuale dei turni lavorativi e, a titolo di esempio, il
prezzo dei menù della settimana compresa dal 3 al 7 novembre 2014 offerti nella
mensa aziendale. Il contribuente poneva nuovamente l’accento sulla differenza
tra spese per lavori a turni e spese per pasto fuori casa. A suo dire, solo
queste ultime potevano essere dimezzate in presenza di una mensa, non invece le
spese per lavori a turni. Aggiungeva infine che il costo medio di un pasto
nella mensa superava i 17.– franchi, giustificando in ogni caso la piena
deduzione per pasti.
D. L’autorità di
tassazione, con decisione del 26 novembre 2014, accoglieva parzialmente il
reclamo, aumentando a fr. 1'747.– le spese per lavoro a turni o notturno, con
la seguente motivazione:
(…) si riconferma la riduzione
della deduzione per i turni di servizio con possibilità di prendere i pasti
alla mensa e si ammette al deduzione piena per turni senza possibilità di
utilizzazione della mensa, come attestati dal datore di lavoro, per complessivi
CHF 1'747.-- considerata con la messa a disposizione di pasti a prezzo ridotto
compensata la parte di maggior costo del dipendente.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce quanto già espresso
in sede di reclamo e postula nuovamente la deduzione integrale delle spese per doppia
economia domestica.
F. Nelle proprie
osservazioni del 14 gennaio 2015, l’Ufficio di tassazione propone di respingere
il ricorso, confermando la validità del proprio operato.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
Per
le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a-c dell’art. 25 LT sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
1.2.
Per l’imposta cantonale,
sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle
causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio
domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole
distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte
dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al
contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto esecutivo del
19 dicembre 2012 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo
fiscale 2013).
Se il contribuente rientra
ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha
diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti
sono consumati regolarmente fuori casa (art. 5 cpv. 2 lett. a del
decreto esecutivo). Se il costo dei pasti è ridotto perché consumati in parte o
totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo
per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà
(fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che
il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa
alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 del decreto esecutivo).
Il contribuente che svolge
un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di
notte di almeno 8 ore consecutive: fr. 15.– oppure fr. 3'200.– l’anno se il lavoro
a turni o di notte è svolto tutto l’anno; questa deduzione non può essere
cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica (art.
7 cpv. 1 del decreto esecutivo). Il totale dei giorni di lavoro a turni o
notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario
(art. 7 cpv. 2 del decreto esecutivo). Il lavoro a orario irregolare è
equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere
consumati a domicilio all’ora consueta (art. 7 cpv. 3 del decreto esecutivo).
1.3.
Per l’imposta federale
diretta, secondo l’art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla deduzione delle spese
professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10
febbraio 1993 (RS 642.118.1), le spese supplementari per pasti possono essere
prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto
principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si
trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (lett. a),
oppure in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuato (lett. b).
Per il periodo fiscale 2013
la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice dell’Ordinanza
del 10 febbraio 1993). Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce
facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se
il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un
ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione
(art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993). Nessuna deduzione è ammessa,
data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle
prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote
fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un
prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio
1993).
Il lavoro a turni è
equiparato al lavoro a orario irregolare se i due pasti principali non possono
essere presi a domicilio all’ora consueta (art. 6 cpv. 4 Ordinanza del 10
febbraio 1993).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame è
pacifico – ed è d’altronde incontestato – che il ricorrente, di professione
tecnico di radiologia, svolge un lavoro a turni (diurni e notturni) alle
dipendenze dell’__________. Così richiesto dall’autorità di tassazione, egli ha
prodotto un’attestazione del suo datore di lavoro e un piano annuale dei turni
del reparto di radiologia, che certificano che lo stesso ha lavorato nel corso
del 2013 per 196.5 giorni e 18 notti, suddivisi in turni di otto ore ciascuno.
2.2
Diversamente da quanto sostenuto
dal ricorrente, anche nel caso di lavoro a turni o notturno a orario continuato
la deduzione in discussione va dimezzata se i pasti possono essere consumati in
parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo
versa un contributo per ridurne il prezzo. È ben vero che il decreto esecutivo
distingue fra spese supplementari per doppia economia domestica (art. 5) e
lavoro a turni o notturno (art. 7), prevedendo la possibilità di dimezzare la
deduzione unicamente per le spese supplementari per doppia economia domestica. Non
va però dimenticato che il concetto di lavoro a turni comprende qualsiasi
attività che esula dalla normale giornata lavorativa (ore 08.00-18.00; cfr.
Lavoro a turni: informazioni e consigli, opuscolo edito dalla Segreteria di Stato
dell’economia [SECO], Condizioni di lavoro, Berna 2013). Non è quindi raro che anche
un lavoratore a turni possa usufruire di facilitazioni (distribuzione di buoni)
oppure consumare il pasto nella mensa aziendale, in un ristorante del personale
o in un ristorante del datore di lavoro.
È quanto emerge, peraltro,
dall’Ordinanza del 10 febbraio 1993, che all’art. 6 tratta genericamente delle
spese supplementari per pasti, riferendosi sia ai pasti consumati fuori casa (poiché
il luogo di lavoro si trova a notevole distanza da quello di domicilio oppure
perché la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio) sia al lavoro a turni o notturno. È quanto emerge,
inoltre, dalla prassi delle autorità fiscali di diversi cantoni, che riservano
lo stesso trattamento alle spese supplementari per pasti consumati fuori domicilio
e al lavoro a turni o notturno (cfr., per esempio, St. Galler Steuerbuch, 39 n.
8, par. 1.2; contra: Luzerner Steuerbuch, vol. 1, § 33 n. 1, par. 2). È quanto
risulta, infine, da una vecchia sentenza di questa Camera, che ha dimezzato la
deduzione per doppia economia domestica a un medico che poteva usufruire di una
mensa con prezzi agevolati (CDT n. 48/91 del 19 aprile 1991, in: RDAT II-1992
n. 12t; v. anche Locher, Kommentar
zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 19 ad art. 26 LIFD, p. 651).
2.3
La decisione impugnata,
con la quale l’autorità di tassazione ha aumentato da fr. 1'600.– a fr. 1'747.–
le spese per doppia economia domestica, riconoscendo una deduzione dimezzata
per i 196.5 turni diurni e una deduzione piena per i 18 turni notturni, non è
tuttavia difendibile.
Le deduzioni per spese
supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni
o notturno, nel senso degli art. 25 cpv. 1 lett. b LT e 26 cpv. 1 lett. b
LIFD, sono per definizione delle deduzioni forfettarie, stabilite di anno in
anno dal Consiglio di Stato nel decreto esecutivo cantonale e dal Consiglio federale
nell’appendice dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 (cfr. Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 35 ad art.
26.
LIFD, p. 446). Questo significa, da una parte, che il contribuente non può
giustificare spese più elevate e, d’altra parte, che solo una mezza deduzione è
ammissibile, nel caso in cui il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in
parte o totalmente nella mensa aziendale, in un ristorante del personale o in
un ristorante del datore di lavoro, oppure perché il datore di lavoro versa un
contributo per ridurne il prezzo.
3.
3.1.
Dal periodo fiscale 2007 è
in vigore in tutta la Svizzera il nuovo certificato di salario. Le indicazioni che si riferiscono alla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto
o di una mensa figurano in una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo
11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni:
Pasti
nella mensa I Buoni pasto I Pagamento dei pasti
La
casella è da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18)
oppure se a un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore
con compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un’indennità per i
costi (o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’indicazione anche
quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il
pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola
vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa
possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione
fiscale del cantone sede del datore di lavoro
(cfr. Istruzioni citate, n. 10).
3.2
Nel caso in esame, come
visto, il datore di lavoro del ricorrente ha crociato la casella “Pasti alla
mensa / buoni pasto”. L’__________ (__________) ha quindi ritenuto che ne
fossero adempiute le condizioni, cioè che al dipendente fosse offerta “la
possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante
del personale”.
L’__________ gestisce,
all’interno delle proprie strutture, ristoranti e bar aperti non soltanto ai
pazienti, ma anche ai collaboratori e ai visitatori. All’__________, in
particolare, si trova un ristorante self-service aperto tutti i giorni
dalle ore 07.30 alle ore 19.00, nel quale possono pranzare e cenare anche i
collaboratori che lavorano a turni consecutivi. Gli orari di apertura del
ristorante, infatti, ben si conciliano con la maggior parte dei turni (cfr.
piano annuale dei turni del reparto di radiologia), permettendo così ai
collaboratori di consumare almeno un pasto all’interno dell’ospedale prima di
cominciare un turno, al suo termine oppure ancora nei momenti di pausa (i
“timbri di pausa” sono previsti nelle fasce 11.30-12.00 oppure 18.30-19.00).
Poco importa se il contribuente ne fa effettivamente uso, la casella “Pasti
alla mensa / buoni pasto” è comunque da crociare se ne ha la possibilità (Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis,
Berna 2007, p. 34).
3.3
Per stabilire se il
certificato di salario è stato correttamente compilato, occorre però ancora
chiedersi se il ricorrente ha effettivamente beneficiato di agevolazioni legate
ai pasti o ne avrebbe perlomeno potuto beneficiare frequentando il ristorante self-service
dell’__________.
A tal fine occorre
verificare, in linea di principio, se il ristorante è aperto anche agli ospiti
esterni, se questi possono beneficiare degli stessi prezzi, se esistono
sufficienti posti per tutti, se il ristorante si trova in una posizione
centrale e facilmente raggiungibile, se il ristorante è effettivamente
frequentato anche da ospiti esterni e, infine, se il costo del menù è
paragonabile a quello offerto dai ristoranti circostanti. Solo nel caso in cui
sia possibile rispondere positivamente a tutti questi quesiti, la casella
“Pasti alla mensa / buoni pasto” non va crociata. In tutti gli altri casi occorre
invece concludere che il dipendente beneficia di agevolazioni legate ai pasti, con
conseguente riduzione di un mezzo della deduzione fiscale per spese
supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni
o notturno (cfr. Bosshard/Mösli,
op. cit., p. 35).
3.4
In una recente sentenza
del 30 novembre 2012, questa Camera ha riconosciuto al dipendente di una grande
cooperativa di consumo, che gestisce non solo punti vendita alimentari e non alimentari
ma anche ristoranti, l’intera deduzione delle spese supplementari per doppia
economia domestica, nonostante dal certificato di salario risultassero agevolazioni
legate ai pasti, argomentando che lo stesso era obbligato a consumare il pranzo
in un ristorante del datore di lavoro per un prezzo di poco inferiore a quello
offerto ai clienti esterni (CDT n. 80.2012.223/224 del 30 novembre 2012,
consid. 2.3).
Questa sentenza,
espressamente richiamata dal ricorrente, non si attaglia tuttavia alla presente
fattispecie. In primo luogo perché il ristorante dell’__________, a differenza
di quelli gestiti dalle cooperative di consumo, non può certo considerarsi
centrale e facilmente raggiungibile ed è verosimilmente frequentato prevalentemente
da pazienti, collaboratori e visitatori. In secondo luogo perché il costo medio
di un pasto non è paragonabile a quello offerto dai ristoranti circostanti, ove
si pensi appena che gli interni devono pagare un prezzo compreso fra i 10 e i
12.
franchi per il piatto principale e fr. 1.50 per la bibita.
4.
Alla luce di tutte
le considerazioni sopra esposte, se ne deve concludere che la pretesa del
ricorrente, di beneficiare dell’intera deduzione forfettaria di fr. 3'200.– per
lavoro a turni o notturno non è giustifica. Così come risulta dal certificato
di salario rilasciatogli dal datore di lavoro, egli ha infatti beneficiato di
agevolazioni legate ai pasti, che imporrebbero di dimezzare la deduzione
forfettaria a fr. 1'600.–.
In simili circostanze, la
decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha aumentato da fr.
1'600.– a fr. 1'747.– le spese per lavoro a turni o notturno, riconoscendo una
deduzione dimezzata per i 196.5 turni diurni e una deduzione piena per i 18
turni notturni, si appalesa addirittura generosa nei suoi confronti.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: