80.2014.34
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, prova dell'inoltro della dichiarazione, onere della prova, irrilevanza della proroga per la dichiarazione nel Cantone di domicilio
14 marzo 2014Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2014.34
Data decisione, Autorità:
14.03.2014, CDT
Titolo:
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, prova dell'inoltro della dichiarazione, onere della prova, irrilevanza della proroga per la dichiarazione nel Cantone di domicilio
VIOLAZIONE DI OBBLIGHI PROCEDURALI
art. 174 LIFD
art. 257 LT
Incarto n.
80.2014.34
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 gennaio 2014 contro la decisione del 7
gennaio 2014 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton
Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare a __________.
Non
avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione d’imposta 2012 entro la fine
di aprile del 2013, l’RS 1 lo richiamava in data 15 maggio 2013 e, dopo avergli
concesso una proroga fino al 30 settembre 2013, lo diffidava ad adempiere i
suoi obblighi, in data 16 ottobre 2013, avvertendolo che in caso contrario gli
avrebbe inflitto una multa disciplinare.
Con
decisione del 15 novembre 2013, l’autorità fiscale infliggeva al contribuente
una multa di 500 franchi per violazione degli obblighi procedurali.
B. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 novembre 2013,
nel quale argomentava di aver inoltrato il formulario per la dichiarazione d’imposta,
firmato ma non compilato, già il 12 settembre 2013, con l’indicazione di
attendere la tassazione del cantone di domicilio.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 7 gennaio 2014, nella
quale rilevava che il contribuente era stato diffidato il 16 ottobre 2013 e che
l’asserito invio del formulario il 12 settembre 2013 non era stato comprovato.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
l’annullamento della multa disciplinare. Ricevuta la proroga fino al 30
settembre 2013, sostiene di aver inviato i moduli 1 e 2 della dichiarazione non
compilati, “informando che [era] ancora in attesa della tassazione da parte del
Canton __________”, poiché in quest’ultimo cantone il termine per l’inoltro
della dichiarazione gli era stato prorogato fino al 15 novembre 2013. Lamenta
poi che il 22 gennaio 2014 gli è stata inviata una diffida di pagamento, nella
quale l’importo della multa è salito a fr. 550.–.
Diritto
1. 1.1.
Chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.
10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).
1.2.
Perché
l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;
Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
p. 483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
1.3.
Il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza
del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, il ricorrente ha indiscutibilmente commesso l’infrazione
sanzionata dall’autorità fiscale, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale
entro il termine di venti giorni, cioè nel rispetto del termine attribuitogli
con la diffida del 16 ottobre 2013. L’Ufficio di tassazione non risulta infatti
avere ancora ricevuto la dichiarazione per il periodo fiscale 2012.
2.2
La tesi
del ricorrente, secondo cui i moduli per la dichiarazione, peraltro firmati ma
non compilati, sarebbero stati inoltrati il 12 settembre 2013, non trova
riscontro negli atti dell’autorità di tassazione.
Secondo una consolidata
giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento
dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.
41.
ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo
2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata).
Come riconosciuto
dall’insorgente stesso, la prova del fatto e del momento dell’inoltro della
dichiarazione è ostacolata dalla circostanza che si è servito della posta
semplice, cioè non ha optato per l’invio raccomandato. A tale riguardo, argomenta
di aver sempre proceduto allo stesso modo, ma che in futuro invierà le dichiarazioni
per raccomandata.
Pur non volendo mettere in
dubbio la sua affermazione di aver inviato i citati moduli nel corso del mese
di settembre, è un fatto tuttavia che il contribuente è stato sanzionato
ripetutamente nei periodi fiscali precedenti, sempre per non aver inoltrato la
dichiarazione (agli atti sono reperibili le decisioni di multa relative ai
periodi 2003A, 2003B, 2008, 2009, 2010, 2011) ed in più casi è poi stato
sottoposto a tassazione d’ufficio.
Come ha rilevato l’Ufficio
di tassazione nella decisione impugnata, è comunque inspiegabile che, sapendo
di aver inoltrato i formulari già il 12 settembre 2013, il ricorrente non abbia
reagito quando, il 16 ottobre 2013, l’Ufficio di tassazione gli ha notificato
la diffida, con la quale lo avvertiva che, se non avesse adempiuto i suoi obblighi,
gli sarebbe stata inflitta una multa.
2.3
In ogni caso, va anche
ricordato al ricorrente che l’inoltro dei formulari firmati ma non compilati
non costituisce un regolare adempimento degli obblighi di collaborazione.
Sia la legge federale
(art. 124 cpv. 2 LIFD) sia quella cantonale (art. 198 cpv. 2 LT) impongono al contribuente di compilare il modulo in modo completo e veritiero,
firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità
competente entro il termine stabilito. Entrambe precisano poi che il
contribuente, che omette d'inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un
modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art.
124.
cpv. 3 LIFD; art. 198 cpv. 3 LT).
Ne
consegue che, se anche l’autorità fiscale avesse ricevuto i moduli in
questione, avrebbe comunque dovuto diffidare il contribuente a completare la
dichiarazione entro un congruo termine.
2.4
Deve poi
essere contestata l’affermazione dell’insorgente, secondo cui il cui Canton
Ticino avrebbe dovuto attendere la decisione del cantone di domicilio, il quale
gli aveva concesso una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione.
A tale
riguardo, l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali,
del 9 marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza
economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o
di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge
anche in questi altri Cantoni. Il contribuente assoggettato all'imposta in
parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione
fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d'imposta
del Cantone di domicilio o di sede (art. 2 cpv. 2 Ordinanza cit.).
Pertanto
in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente)
viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto
cantonale. Ne consegue che la LAID non dispensa il contribuente dall'obbligo di
inoltrare una dichiarazione fiscale anche nel cantone ove è limitatamente
assoggettato all'imposta (cfr. CDT n. 80.2003.154 del 4 dicembre 2003, in RtiD I-2004 n. 20t).
La Circolare
n. 16 del 31 agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte osserva a tale
riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio
deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale riguardo
dal cantone di domicilio (circolare citata, p. 4).
Evidentemente,
ciò non significa che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della
proroga ottenuta nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una
multa disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini
attribuitigli dai singoli cantoni per l’inoltro della dichiarazione fiscale.
. Anche
sotto questo profilo, il gravame si rivela destituito di fondamento.
2.5
Infine,
l’insorgente lamenta che il 22 gennaio 2014 gli sia stata
inviata una diffida di pagamento, nella quale l’importo della multa è salito a
fr. 550.–.
In
realtà, all’ammontare della multa l’Ufficio esazione e condoni ha aggiunto una
tassa di fr. 50.– per inosservanza dei termini di pagamento (art. 242 cpv. 3
LT). Come indicato sulla decisione stessa, un reclamo contro la diffida può
essere inoltrato allo stesso Ufficio esazione e condoni (cfr. anche art. 242
cpv. 4 LT).
Non
compete pertanto alla Camera di diritto tributario pronunciarsi su tale
aspetto.
Una copia
del ricorso sarà trasmessa, insieme alla sentenza, all’Ufficio di esazione,
secondo l’art. 192 cpv. 4 LT, perché sia considerato reclamo contro la diffida.
3.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Visto l’esito
del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia a:
-
Ufficio cantonale esazione e condoni, Bellinzona (insieme a copia del ricorso,
da considerare reclamo contro la diffida di pagamento del 22 gennaio 2014).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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