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Decisione

80.2014.34

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, prova dell'inoltro della dichiarazione, onere della prova, irrilevanza della proroga per la dichiarazione nel Cantone di domicilio

14 marzo 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton

Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare a __________.

Non

avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione d’imposta 2012 entro la fine

di aprile del 2013, l’RS 1 lo richiamava in data 15 maggio 2013 e, dopo avergli

concesso una proroga fino al 30 settembre 2013, lo diffidava ad adempiere i

suoi obblighi, in data 16 ottobre 2013, avvertendolo che in caso contrario gli

avrebbe inflitto una multa disciplinare.

Con

decisione del 15 novembre 2013, l’autorità fiscale infliggeva al contribuente

una multa di 500 franchi per violazione degli obblighi procedurali.

B. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 novembre 2013,

nel quale argomentava di aver inoltrato il formulario per la dichiarazione d’imposta,

firmato ma non compilato, già il 12 settembre 2013, con l’indicazione di

attendere la tassazione del cantone di domicilio.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 7 gennaio 2014, nella

quale rilevava che il contribuente era stato diffidato il 16 ottobre 2013 e che

l’asserito invio del formulario il 12 settembre 2013 non era stato comprovato.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

l’annullamento della multa disciplinare. Ricevuta la proroga fino al 30

settembre 2013, sostiene di aver inviato i moduli 1 e 2 della dichiarazione non

compilati, “informando che [era] ancora in attesa della tassazione da parte del

Canton __________”, poiché in quest’ultimo cantone il termine per l’inoltro

della dichiarazione gli era stato prorogato fino al 15 novembre 2013. Lamenta

poi che il 22 gennaio 2014 gli è stata inviata una diffida di pagamento, nella

quale l’importo della multa è salito a fr. 550.–.

Diritto

1. 1.1.

Chiunque,

nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli

incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,

non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.

10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).

1.2.

Perché

l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate

due distinte condizioni:

• l'una

soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua

azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

• e

l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere

al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,

Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;

Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996

p. 483; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

1.3.

Il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza

del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, il ricorrente ha indiscutibilmente commesso l’infrazione

sanzionata dall’autorità fiscale, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale

entro il termine di venti giorni, cioè nel rispetto del termine attribuitogli

con la diffida del 16 ottobre 2013. L’Ufficio di tassazione non risulta infatti

avere ancora ricevuto la dichiarazione per il periodo fiscale 2012.

2.2

La tesi

del ricorrente, secondo cui i moduli per la dichiarazione, peraltro firmati ma

non compilati, sarebbero stati inoltrati il 12 settembre 2013, non trova

riscontro negli atti dell’autorità di tassazione.

Secondo una consolidata

giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento

dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.

41.

ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo

2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata).

Come riconosciuto

dall’insorgente stesso, la prova del fatto e del momento dell’inoltro della

dichiarazione è ostacolata dalla circostanza che si è servito della posta

semplice, cioè non ha optato per l’invio raccomandato. A tale riguardo, argomenta

di aver sempre proceduto allo stesso modo, ma che in futuro invierà le dichiarazioni

per raccomandata.

Pur non volendo mettere in

dubbio la sua affermazione di aver inviato i citati moduli nel corso del mese

di settembre, è un fatto tuttavia che il contribuente è stato sanzionato

ripetutamente nei periodi fiscali precedenti, sempre per non aver inoltrato la

dichiarazione (agli atti sono reperibili le decisioni di multa relative ai

periodi 2003A, 2003B, 2008, 2009, 2010, 2011) ed in più casi è poi stato

sottoposto a tassazione d’ufficio.

Come ha rilevato l’Ufficio

di tassazione nella decisione impugnata, è comunque inspiegabile che, sapendo

di aver inoltrato i formulari già il 12 settembre 2013, il ricorrente non abbia

reagito quando, il 16 ottobre 2013, l’Ufficio di tassazione gli ha notificato

la diffida, con la quale lo avvertiva che, se non avesse adempiuto i suoi obblighi,

gli sarebbe stata inflitta una multa.

2.3

In ogni caso, va anche

ricordato al ricorrente che l’inoltro dei formulari firmati ma non compilati

non costituisce un regolare adempimento degli obblighi di collaborazione.

Sia la legge federale

(art. 124 cpv. 2 LIFD) sia quella cantonale (art. 198 cpv. 2 LT) impongono al contribuente di compilare il modulo in modo completo e veritiero,

firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità

competente entro il termine stabilito. Entrambe precisano poi che il

contribuente, che omette d'inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un

modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art.

124.

cpv. 3 LIFD; art. 198 cpv. 3 LT).

Ne

consegue che, se anche l’autorità fiscale avesse ricevuto i moduli in

questione, avrebbe comunque dovuto diffidare il contribuente a completare la

dichiarazione entro un congruo termine.

2.4

Deve poi

essere contestata l’affermazione dell’insorgente, secondo cui il cui Canton

Ticino avrebbe dovuto attendere la decisione del cantone di domicilio, il quale

gli aveva concesso una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione.

A tale

riguardo, l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale

sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali,

del 9 marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza

economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o

di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge

anche in questi altri Cantoni. Il contribuente assoggettato all'imposta in

parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione

fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d'imposta

del Cantone di domicilio o di sede (art. 2 cpv. 2 Ordinanza cit.).

Pertanto

in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente)

viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto

cantonale. Ne consegue che la LAID non dispensa il contribuente dall'obbligo di

inoltrare una dichiarazione fiscale anche nel cantone ove è limitatamente

assoggettato all'imposta (cfr. CDT n. 80.2003.154 del 4 dicembre 2003, in RtiD I-2004 n. 20t).

La Circolare

n. 16 del 31 agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte osserva a tale

riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio

deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale riguardo

dal cantone di domicilio (circolare citata, p. 4).

Evidentemente,

ciò non significa che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della

proroga ottenuta nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una

multa disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini

attribuitigli dai singoli cantoni per l’inoltro della dichiarazione fiscale.

. Anche

sotto questo profilo, il gravame si rivela destituito di fondamento.

2.5

Infine,

l’insorgente lamenta che il 22 gennaio 2014 gli sia stata

inviata una diffida di pagamento, nella quale l’importo della multa è salito a

fr. 550.–.

In

realtà, all’ammontare della multa l’Ufficio esazione e condoni ha aggiunto una

tassa di fr. 50.– per inosservanza dei termini di pagamento (art. 242 cpv. 3

LT). Come indicato sulla decisione stessa, un reclamo contro la diffida può

essere inoltrato allo stesso Ufficio esazione e condoni (cfr. anche art. 242

cpv. 4 LT).

Non

compete pertanto alla Camera di diritto tributario pronunciarsi su tale

aspetto.

Una copia

del ricorso sarà trasmessa, insieme alla sentenza, all’Ufficio di esazione,

secondo l’art. 192 cpv. 4 LT, perché sia considerato reclamo contro la diffida.

3.

Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Visto l’esito

del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia a:

-

Ufficio cantonale esazione e condoni, Bellinzona (insieme a copia del ricorso,

da considerare reclamo contro la diffida di pagamento del 22 gennaio 2014).

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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