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Decisione

80.2014.340

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: procedura, reclamo, ferie giudiziarie, applicazione diritto cantonale, non LT bensì LPAmm

22 aprile 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 18

luglio 2014, il Servizio della tassa militare notificava a RI 1 la tassa

d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno d’assoggettamento 2012. La tassa

veniva commisurata in fr. 807.–.

B. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione solo il 9 settembre 2014, giustificando la tempestività

del suo reclamo con le ferie giudiziarie.

L’autorità fiscale, con

lettera del 28 ottobre 2014, lo avvertiva di considerare comunque tardivo il

gravame, invitandolo pertanto a documentare i motivi di tale ritardo. Il

contribuente rispondeva con lettera del 13 novembre 2014, ribadendo che il

termine di trenta giorni per ricorrere avrebbe cominciato a decorrere solo il 16

agosto 2014, una volta terminate le ferie giudiziarie.

C. Con decisione del 1°

dicembre 2014, il Servizio della tassa militare dichiarava irricevibile il

reclamo, siccome tardivo:

(…) Per questi atti non sono

previste ferie giudiziarie, quindi per la presentazione del reclamo il termine

ultimo era il 18 agosto 2014.

Il

suo reclamo risulta quindi tardivo, ragione per la quale è considerato irricevibile.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1, postula

l’annullamento della decisione del Servizio della tassa militare, sostenendo

nuovamente la tempestività del reclamo presentato il 9 settembre 2014.

Il ricorrente sottolinea di

avere preso conoscenza della decisione di tassazione solo il 18 agosto 2014,

una volta rientrato dalle vacanze in __________. Aggiunge inoltre di avere in

ogni caso diritto alla restituzione dei termini, in quanto l’inosservanza del

termine sarebbe da attribuire alla sua assenza dal Cantone per quasi un mese.

E. Nelle proprie

osservazioni del 29 dicembre 2014, l’autorità fiscale propone la reiezione del

gravame.

Diritto

1. 1.1.

L’autorità competente per

tutte le decisioni di accertamento e di tassazione ordinaria in materia di

tassa d’esenzione dall’obbligo militare, come pure per le decisioni di rimborso

della tassa a seguito di recupero del servizio obbligatorio è l’Ispettorato

fiscale, per il tramite del Servizio della tassa militare (art. 2 del regolamento

cantonale per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione

dall’obbligo militare; RL 1.5.3.1).

Le sue decisioni sono

impugnabili dinanzi a questa Camera, designata quale commissione di ricorso per

tutte le decisioni a questa impugnabili (art. 7 del regolamento citato).

1.2.

Quale autorità di ricorso

in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, la Camera di diritto

tributario è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che gli

stessi siano ricevibili in ordine.

Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione del Servizio della

tassa militare, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo dell’assoggettato,

sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli

atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.3.

Nella fattispecie, come

visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dal

ricorrente il 9 settembre 2014, sostenendone la tardività. A questa Camera non

resta quindi che verificare quest’ultimo aspetto procedurale, partendo dal

presupposto che la decisione di tassazione, intimata il 18 luglio 2014 per

posta semplice, è stata verosimilmente notificata al contribuente nei giorni

seguenti, ben prima quindi che ne prendesse atto al suo rientro dalle vacanze.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 30 cpv. 1

della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO; RS

661), contro la decisione di tassazione o la decisione d’esenzione o di

riduzione della tassa, l’assoggettato può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione entro trenta giorni dalla notificazione.

L’ordinanza federale sulla

tassa d’esenzione dall’obbligo militare (OTEO; RS 661.1) precisa che il termine

decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza svizzera all’estero il giorno della

scadenza (art. 22 e 23 OTEO). Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio.

Una deroga è concessa solo se, senza sua colpa, l’assoggettato è stato impedito

di osservarlo tempestivamente. L’istanza di restituzione, motivata con la causa

del ritardo, deve essere presentata entro dieci giorni da quello della

cessazione dell’impedimento; l’istante deve compiere nello stesso termine l’atto

omesso (art. 26 OTEO).

2.2

Come esposto in narrativa,

richiesto di giustificare le ragioni dell’impugnazione tardiva della decisione

di tassazione, RI 1, con lettera del 13 novembre 2014, ha invocato la sospensione del termine di reclamo durante le ferie estive (dal 15 luglio al 15

agosto incluso). Di parere avverso è invece il Servizio della tassa militare, che

nella decisione impugnata ha ribadito che “per questi atti non sono previste

ferie giudiziarie”.

2.3

L’applicazione o meno

delle ferie giudiziarie alla procedura ricorsuale in materia di tassa

d’esenzione dall’obbligo militare è tutt’altro che scontata. In particolare, la

LTEO e la relativa ordinanza non contengono una disposizione procedurale che

tratti espressamente della questione. Inoltre, il regolamento cantonale per

l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare

si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello

quale commissione di ricorso per tutte le decisioni a questa impugnabili, senza

disciplinare la procedura applicabile.

3.

3.1.

La decisione dell’autorità

di tassazione è stata verosimilmente influenzata dalla giurisprudenza federale

e cantonale in materia di imposte dirette.

Come noto, nemmeno la LIFD

e la LT contengono una disposizione che preveda espressamente la sospensione

del termine di ricorso durante le ferie giudiziarie. Con particolare

riferimento all’imposta federale diretta, il Tribunale federale ha

ripetutamente considerato esaustivo l’art. 133 LIFD concernente il calcolo dei

termini, concludendo per l’esistenza di un silenzio qualificato in

materia di ferie giudiziarie. Ancora recentemente, i giudici federali hanno

escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi potessero

applicarsi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di

imposta federale diretta (decisione TF n.2C_628/2010 del 28 giugno 2011, in:

RDAF 2011 II p. 405; v. anche RDAF 51 p. 57; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi

sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1311), pur

sottolineando che la coesistenza di due differenti regole per le imposte

federali e quelle cantonali pone un problema di armonizzazione fiscale (decisione

TF n.2A.70/2006 del 15 febbraio 2006; v. anche Casanova,

Die steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 2010 und

2011.

– Steuereverfahrensrecht, in: ASA 81 p. 41). Lo stesso ha fatto

questa Camera, con riguardo alla legge tributaria cantonale, considerando esauriente

la disciplina procedurale prevista dall’art. 192 LT e conseguentemente negando

un’applicazione per analogia delle ferie giudiziarie contenute

nella legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm; RL 3.3.1.1).

3.2

Il presente caso è

tuttavia diverso. In primo luogo perché la LTEO, a differenza della LIFD, non

contiene una base legale in senso formale concernente il calcolo dei termini,

che è disciplinato dagli art. 22 e seguenti OTEO. È pertanto difficile

immaginare che il Tribunale federale possa concludere per l’esistenza di un silenzio

qualificato in materia di ferie giudiziarie, fondandosi unicamente sull’ordinanza

di applicazione. In secondo luogo poiché la stessa LTEO, all’art. 22 cpv. 4,

stabilisce che l’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali sono di

principio disciplinate dal diritto cantonale, riservato dal diritto federale. Spetta

quindi ai singoli Cantoni l’introduzione o meno delle ferie giudiziarie, che il

diritto federale non disciplina espressamente.

Nel Cantone Ticino, come

visto, il regolamento cantonale per l’esecuzione della legge federale sulla tassa

d’esenzione dall’obbligo militare si limita a designare la Camera di diritto tributario

del Tribunale di appello quale commissione di ricorso per tutte le decisioni a

questa impugnabili, senza tuttavia disciplinare la procedura applicabile. Ora,

secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione

dall’obbligo militare non rappresenta un’imposta, ma un tipico contributo

sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in natura quale è l’obbligo di

prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n.2C_221/2009

del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 p. 332; v. anche Oberson, Droit fiscal suisse, 3ª ediz., Basilea 2007, n. 9

ad § 1, p. 5; Walti, Der schweizerische

Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, p. 52). La disciplina procedurale non

va quindi ricercata nella LT, ma piuttosto nella LPAmm, che all’art. 1 estende

il suo campo di applicazione a tutti i procedimenti di diritto amministrativo

definibili mediante decisione di autorità cantonali, quale è il Servizio della

tassa militare.

3.3

L’art. 16 lett. b LPAmm

prevede che i termini stabiliti dalla legge o fissati dall’autorità non

decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso, così come sostenuto dal

ricorrente. Se ne deve quindi concludere che il reclamo presentato il 9 settembre

2014, contro la decisione di tassazione intimata per posta semplice il 18

luglio 2014, nel pieno delle ferie giudiziarie, è tempestivo.

Si aggiunga infine, a

titolo abbondanziale, che alla stessa conclusione si giungerebbe quand’anche si

volesse escludere l’applicazione delle ferie giudiziarie alla procedura

ricorsuale in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Come ha già

avuto modo di sottolineare la giurisprudenza del Cantone Sciaffusa

(cfr. sentenza dell’Obergericht del Cantone

Sciaffusa del 17 dicembre 2010, n. 60/2010/32, in: Amtsbericht 2010 p. 138), il principio della “fairness”, che deve caratterizzare i

rapporti fra autorità e contribuenti, avrebbe comunque imposto di entrare nel

merito del reclamo interposto da RI 1, proprio perché non esiste una chiara

base legale e le ferie giudiziarie sono generalmente ammesse nelle procedure

amministrative federali e cantonali.

3.4

Alla luce delle

considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere annullata e

gli atti retrocessi al Servizio della tassa militare per la decisione di merito.

4.

4.1.

Il ricorso è

conseguentemente accolto.

4.2

Secondo l’art. 31 cpv. 2

LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico,

di regola, della parte soccombente. Il cpv. 2bis precisa poi che

l’ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili

è stabilito secondo il diritto cantonale.

Nel Cantone Ticino, come

visto, l’art. 7 del regolamento per l’esecuzione per la legge federale sulla

tassa d’esenzione dall’obbligo militare si limita a designare la Camera di

diritto tributario del Tribunale di appello quale commissione di ricorso.

Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis LTEO, non sono invece

previste disposizioni sulle spese processuali e ripetibili. Non resta quindi

che applicare per analogia l’art. 47 LPAmm, secondo cui l’autorità di ricorso

può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene

stabilita in funzione dell’ampiezza e delle difficoltà della causa, del modo di

condotto processuale e della situazione finanziaria delle parti, e l’art. 49

LPAmm, per il quale le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al

pagamento di un’indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla

controversia.

4.3

Nella fattispecie, visto

l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Al ricorrente, che ne ha fatto richiesta ed è assistito da un consulente

giuridico, è riconosciuta un’indennità per ripetibili, commisurata peraltro al

limitato lavoro che il ricorso ha comportato su tale punto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 31 cpv. 2 e 2bis LTEO

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 1° dicembre 2014 è annullata e gli

atti sono rinviati al Servizio della tassa militare per la decisione di merito.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: