80.2014.340
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: procedura, reclamo, ferie giudiziarie, applicazione diritto cantonale, non LT bensì LPAmm
22 aprile 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2014.340
Lugano
22 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 dicembre 2014 contro la decisione del 1° dicembre 2014 in materia di tassa militare 2012.
Fatti
A. Con decisione del 18
luglio 2014, il Servizio della tassa militare notificava a RI 1 la tassa
d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno d’assoggettamento 2012. La tassa
veniva commisurata in fr. 807.–.
B. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione solo il 9 settembre 2014, giustificando la tempestività
del suo reclamo con le ferie giudiziarie.
L’autorità fiscale, con
lettera del 28 ottobre 2014, lo avvertiva di considerare comunque tardivo il
gravame, invitandolo pertanto a documentare i motivi di tale ritardo. Il
contribuente rispondeva con lettera del 13 novembre 2014, ribadendo che il
termine di trenta giorni per ricorrere avrebbe cominciato a decorrere solo il 16
agosto 2014, una volta terminate le ferie giudiziarie.
C. Con decisione del 1°
dicembre 2014, il Servizio della tassa militare dichiarava irricevibile il
reclamo, siccome tardivo:
(…) Per questi atti non sono
previste ferie giudiziarie, quindi per la presentazione del reclamo il termine
ultimo era il 18 agosto 2014.
Il
suo reclamo risulta quindi tardivo, ragione per la quale è considerato irricevibile.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1, postula
l’annullamento della decisione del Servizio della tassa militare, sostenendo
nuovamente la tempestività del reclamo presentato il 9 settembre 2014.
Il ricorrente sottolinea di
avere preso conoscenza della decisione di tassazione solo il 18 agosto 2014,
una volta rientrato dalle vacanze in __________. Aggiunge inoltre di avere in
ogni caso diritto alla restituzione dei termini, in quanto l’inosservanza del
termine sarebbe da attribuire alla sua assenza dal Cantone per quasi un mese.
E. Nelle proprie
osservazioni del 29 dicembre 2014, l’autorità fiscale propone la reiezione del
gravame.
Diritto
1. 1.1.
L’autorità competente per
tutte le decisioni di accertamento e di tassazione ordinaria in materia di
tassa d’esenzione dall’obbligo militare, come pure per le decisioni di rimborso
della tassa a seguito di recupero del servizio obbligatorio è l’Ispettorato
fiscale, per il tramite del Servizio della tassa militare (art. 2 del regolamento
cantonale per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione
dall’obbligo militare; RL 1.5.3.1).
Le sue decisioni sono
impugnabili dinanzi a questa Camera, designata quale commissione di ricorso per
tutte le decisioni a questa impugnabili (art. 7 del regolamento citato).
1.2.
Quale autorità di ricorso
in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, la Camera di diritto
tributario è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che gli
stessi siano ricevibili in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione del Servizio della
tassa militare, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo dell’assoggettato,
sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli
atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.3.
Nella fattispecie, come
visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dal
ricorrente il 9 settembre 2014, sostenendone la tardività. A questa Camera non
resta quindi che verificare quest’ultimo aspetto procedurale, partendo dal
presupposto che la decisione di tassazione, intimata il 18 luglio 2014 per
posta semplice, è stata verosimilmente notificata al contribuente nei giorni
seguenti, ben prima quindi che ne prendesse atto al suo rientro dalle vacanze.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 30 cpv. 1
della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO; RS
661), contro la decisione di tassazione o la decisione d’esenzione o di
riduzione della tassa, l’assoggettato può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione entro trenta giorni dalla notificazione.
L’ordinanza federale sulla
tassa d’esenzione dall’obbligo militare (OTEO; RS 661.1) precisa che il termine
decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza svizzera all’estero il giorno della
scadenza (art. 22 e 23 OTEO). Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio.
Una deroga è concessa solo se, senza sua colpa, l’assoggettato è stato impedito
di osservarlo tempestivamente. L’istanza di restituzione, motivata con la causa
del ritardo, deve essere presentata entro dieci giorni da quello della
cessazione dell’impedimento; l’istante deve compiere nello stesso termine l’atto
omesso (art. 26 OTEO).
2.2
Come esposto in narrativa,
richiesto di giustificare le ragioni dell’impugnazione tardiva della decisione
di tassazione, RI 1, con lettera del 13 novembre 2014, ha invocato la sospensione del termine di reclamo durante le ferie estive (dal 15 luglio al 15
agosto incluso). Di parere avverso è invece il Servizio della tassa militare, che
nella decisione impugnata ha ribadito che “per questi atti non sono previste
ferie giudiziarie”.
2.3
L’applicazione o meno
delle ferie giudiziarie alla procedura ricorsuale in materia di tassa
d’esenzione dall’obbligo militare è tutt’altro che scontata. In particolare, la
LTEO e la relativa ordinanza non contengono una disposizione procedurale che
tratti espressamente della questione. Inoltre, il regolamento cantonale per
l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare
si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello
quale commissione di ricorso per tutte le decisioni a questa impugnabili, senza
disciplinare la procedura applicabile.
3.
3.1.
La decisione dell’autorità
di tassazione è stata verosimilmente influenzata dalla giurisprudenza federale
e cantonale in materia di imposte dirette.
Come noto, nemmeno la LIFD
e la LT contengono una disposizione che preveda espressamente la sospensione
del termine di ricorso durante le ferie giudiziarie. Con particolare
riferimento all’imposta federale diretta, il Tribunale federale ha
ripetutamente considerato esaustivo l’art. 133 LIFD concernente il calcolo dei
termini, concludendo per l’esistenza di un silenzio qualificato in
materia di ferie giudiziarie. Ancora recentemente, i giudici federali hanno
escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi potessero
applicarsi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di
imposta federale diretta (decisione TF n.2C_628/2010 del 28 giugno 2011, in:
RDAF 2011 II p. 405; v. anche RDAF 51 p. 57; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi
sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1311), pur
sottolineando che la coesistenza di due differenti regole per le imposte
federali e quelle cantonali pone un problema di armonizzazione fiscale (decisione
TF n.2A.70/2006 del 15 febbraio 2006; v. anche Casanova,
Die steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 2010 und
2011.
– Steuereverfahrensrecht, in: ASA 81 p. 41). Lo stesso ha fatto
questa Camera, con riguardo alla legge tributaria cantonale, considerando esauriente
la disciplina procedurale prevista dall’art. 192 LT e conseguentemente negando
un’applicazione per analogia delle ferie giudiziarie contenute
nella legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm; RL 3.3.1.1).
3.2
Il presente caso è
tuttavia diverso. In primo luogo perché la LTEO, a differenza della LIFD, non
contiene una base legale in senso formale concernente il calcolo dei termini,
che è disciplinato dagli art. 22 e seguenti OTEO. È pertanto difficile
immaginare che il Tribunale federale possa concludere per l’esistenza di un silenzio
qualificato in materia di ferie giudiziarie, fondandosi unicamente sull’ordinanza
di applicazione. In secondo luogo poiché la stessa LTEO, all’art. 22 cpv. 4,
stabilisce che l’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali sono di
principio disciplinate dal diritto cantonale, riservato dal diritto federale. Spetta
quindi ai singoli Cantoni l’introduzione o meno delle ferie giudiziarie, che il
diritto federale non disciplina espressamente.
Nel Cantone Ticino, come
visto, il regolamento cantonale per l’esecuzione della legge federale sulla tassa
d’esenzione dall’obbligo militare si limita a designare la Camera di diritto tributario
del Tribunale di appello quale commissione di ricorso per tutte le decisioni a
questa impugnabili, senza tuttavia disciplinare la procedura applicabile. Ora,
secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione
dall’obbligo militare non rappresenta un’imposta, ma un tipico contributo
sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in natura quale è l’obbligo di
prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n.2C_221/2009
del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 p. 332; v. anche Oberson, Droit fiscal suisse, 3ª ediz., Basilea 2007, n. 9
ad § 1, p. 5; Walti, Der schweizerische
Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, p. 52). La disciplina procedurale non
va quindi ricercata nella LT, ma piuttosto nella LPAmm, che all’art. 1 estende
il suo campo di applicazione a tutti i procedimenti di diritto amministrativo
definibili mediante decisione di autorità cantonali, quale è il Servizio della
tassa militare.
3.3
L’art. 16 lett. b LPAmm
prevede che i termini stabiliti dalla legge o fissati dall’autorità non
decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso, così come sostenuto dal
ricorrente. Se ne deve quindi concludere che il reclamo presentato il 9 settembre
2014, contro la decisione di tassazione intimata per posta semplice il 18
luglio 2014, nel pieno delle ferie giudiziarie, è tempestivo.
Si aggiunga infine, a
titolo abbondanziale, che alla stessa conclusione si giungerebbe quand’anche si
volesse escludere l’applicazione delle ferie giudiziarie alla procedura
ricorsuale in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Come ha già
avuto modo di sottolineare la giurisprudenza del Cantone Sciaffusa
(cfr. sentenza dell’Obergericht del Cantone
Sciaffusa del 17 dicembre 2010, n. 60/2010/32, in: Amtsbericht 2010 p. 138), il principio della “fairness”, che deve caratterizzare i
rapporti fra autorità e contribuenti, avrebbe comunque imposto di entrare nel
merito del reclamo interposto da RI 1, proprio perché non esiste una chiara
base legale e le ferie giudiziarie sono generalmente ammesse nelle procedure
amministrative federali e cantonali.
3.4
Alla luce delle
considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere annullata e
gli atti retrocessi al Servizio della tassa militare per la decisione di merito.
4.
4.1.
Il ricorso è
conseguentemente accolto.
4.2
Secondo l’art. 31 cpv. 2
LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico,
di regola, della parte soccombente. Il cpv. 2bis precisa poi che
l’ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili
è stabilito secondo il diritto cantonale.
Nel Cantone Ticino, come
visto, l’art. 7 del regolamento per l’esecuzione per la legge federale sulla
tassa d’esenzione dall’obbligo militare si limita a designare la Camera di
diritto tributario del Tribunale di appello quale commissione di ricorso.
Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis LTEO, non sono invece
previste disposizioni sulle spese processuali e ripetibili. Non resta quindi
che applicare per analogia l’art. 47 LPAmm, secondo cui l’autorità di ricorso
può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene
stabilita in funzione dell’ampiezza e delle difficoltà della causa, del modo di
condotto processuale e della situazione finanziaria delle parti, e l’art. 49
LPAmm, per il quale le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al
pagamento di un’indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla
controversia.
4.3
Nella fattispecie, visto
l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Al ricorrente, che ne ha fatto richiesta ed è assistito da un consulente
giuridico, è riconosciuta un’indennità per ripetibili, commisurata peraltro al
limitato lavoro che il ricorso ha comportato su tale punto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 31 cpv. 2 e 2bis LTEO
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 1° dicembre 2014 è annullata e gli
atti sono rinviati al Servizio della tassa militare per la decisione di merito.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: