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Decisione

80.2014.37

Procedura: tassazione d’ufficio, imposta sugli utili immobiliari, mancata dichiarazione, reclamo, requisiti, prova della manifesta inesattezza

27 marzo 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto pubblico iscritto a Registro fondiario il 3 luglio 2012, RI 1 ha venduto a __________ il mapp. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 650'000.–.

Non

avendo il venditore inoltrato la dichiarazione per l’imposta sugli utili

immobiliari, neppure dopo una diffida ed una multa disciplinare, con decisione

del 29 luglio 2013 l’RS 1 gli ha notificato la tassazione dell’imposta sugli

utili immobiliari allestita d’ufficio. L’utile è stato commisurato in fr.

359'328.– e l’imposta corrispondente in fr. 21'559.70. Nella decisione,

l’autorità di tassazione ha precisato che contro una tassazione d’ufficio il

reclamo è ammesso “solo se essa è manifestamente inesatta” e che “il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (dichiarazione debitamente

compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.)”.

B. Il

contribuente ha reclamato lo stesso giorno, con uno scritto nel quale si è

limitato ad affermare di aver trasmesso la decisione di tassazione “all’ufficio

contabile e di revisione __________ SA di __________ per verificare se il

calcolo applicato è conforme”, concludendo che l’Ufficio di tassazione sarebbe

stato informato “al più presto sull’esito”.

Con

lettera del 7 novembre 2013, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al

reclamante, ricordandogli i requisiti per contestare una tassazione d’ufficio

ed attribuendogli un termine fino al 29 novembre 2013 per inviare la

dichiarazione mai inoltrata, “debitamente compilata e corredata dai necessari

giustificativi”, avvertendolo infine che, “scaduto infruttuoso questo termine”,

il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

C. Con

decisione del 27 dicembre 2013, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato

irricevibile il reclamo del contribuente, “visto il silenzio del contribuente”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il calcolo

dell’imposta sugli utili immobiliari, argomentando di aver chiesto “parecchie

settimane fa” alla __________ “l’estratto di tutti i pagamenti avvenuti per

l’edificazione e la compravendita del terreno avvenuta nel 1994”, ma che gli sarebbe stato risposto che tale documentazione non è più disponibile, essendo

trascorsi i termini legali. Allega un raccoglitore di documenti che conterrebbe

“in originale… tutti gli artigiani pagati per l’edificazione della casa”,

auspicando che ciò sia sufficiente per calcolare l’imposta.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso

in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima

la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito

del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.

Considerandi

2.

2.1.

Per quanto concerne le disposizioni procedurali che concernono

l’imposta sugli utili immobiliari, l’art. 213 LT dispone che, in mancanza di

norme particolari siano applicabili per analogia le disposizioni della

procedura ordinaria di tassazione (art. 195–208).

Per l’art. 214 cpv. 1 LT, l’alienante è tenuto a presentare una

dichiarazione di imposta completa e veritiera per la tassazione degli utili

immobiliari. Essa indica in particolare il valore dell’alienazione, quello del

precedente acquisto e i costi di investimento.

L’art. 214 cpv. 3 LT aggiunge che la dichiarazione di imposta deve

essere presentata all’autorità di tassazione entro trenta giorni

dall’iscrizione a registro fondiario, rispettivamente dalla conclusione del

negozio giuridico assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari. In via

eccezionale e per fondati motivi il termine di trenta giorni può essere

prorogato dall’autorità di tassazione.

2.2

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di

tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili, e questo anche qualora tale mancanza non

possa essere imputata al contribuente (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre

2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342

ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar

zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 197). L’autorità di

tassazione può tener conto di coefficienti sperimentali,

dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. L’autorità

fiscale deve comunque agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza

professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono

sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo

scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,

il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito

valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130

LIFD).

2.3

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).

Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo dev’essere motivato

e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).

Le norme appena

citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il

reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. In tale contesto vi è

un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare

la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la

stessa è manifestamente inesatta.

Tali

requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale presupposto di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

A tale

riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare

il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro

tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 206 cpv. 3 LT e le conseguenze

in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non

cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa,

provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del

contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai

requisiti dell’art. 206 cpv. 3 LT, con la comminatoria di dichiarare

irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).

3.

3.1.

Come già

ricordato, il contribuente ha omesso di inoltrare la dichiarazione per

l’imposta sugli utili immobiliari, pur essendo stato regolarmente richiamato,

diffidato e infine sanzionato con una multa disciplinare per violazione degli

obblighi procedurali. L’Ufficio di tassazione ha allora proceduto alla

tassazione d’ufficio, deducendo dal valore di alienazione (fr. 650'000.–) il valore

di stima ufficiale dell’immobile (fr. 290'672.–). Così facendo, l’autorità

fiscale ha intrapreso una valutazione già favorevole al ricorrente, poiché la

legge prevede che il valore di investimento, che si deduce dal valore di

alienazione per calcolare l’utile imponibile, sia rappresentato dal valore di

acquisto aumentato dei costi di investimento (art. 129 cpv. 1 LT); in caso di

proprietà di durata superiore a venti anni l’alienante può poi chiedere che il

valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga

quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).

Nel caso

in esame, la durata della proprietà non è stata superiore a venti anni, sicché

non si sarebbe potuto dedurre neppure il valore di stima in vigore venti anni

prima. Non conoscendo il valore di acquisto del terreno e, soprattutto, i costi

di costruzione della casa, l’Ufficio di tassazione avrà così ritenuto

praticabile il ricorso al valore di stima ufficiale in vigore quale “surrogato”

del valore di investimento.

3.2

In ogni

caso, con il reclamo il contribuente non ha adempiuto i presupposti per contestare

la tassazione d’ufficio. Non ha infatti portato la prova della manifesta inesattezza

della decisione impugnata. Non solo non ha provveduto ad inoltrare una dichiarazione

d’imposta, ma neppure ha dato seguito al successivo invito, rivoltogli

dall’Ufficio di tassazione, a conformarsi alle esigenze stabilite dalla legge.

È vero

che la motivazione della decisione di tassazione in sé era poco precisa sulle

conseguenze dell’inosservanza delle condizioni di ricevibilità del reclamo

contro la tassazione d’ufficio, ma l’autorità fiscale ha rimediato con la

lettera del 7 novembre 2013, nella quale ha precisato che l’inosservanza dei

requisiti legali avrebbe comportato l’irricevibilità del reclamo.

3.3

La

decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile

il reclamo del contribuente, appare di conseguenza ineccepibile. La decisione

di tassazione è pertanto passata in giudicato, senza che alla Camera di diritto

tributario sia concesso di entrare nel merito del ricorso.

È

peraltro il caso di sottolineare che neppure con il ricorso l’insorgente ha

adempiuto in modo soddisfacente i suoi obblighi di collaborazione. Infatti, non

ha ancora inoltrato una dichiarazione d’imposta, ma si è limitato a produrre

documentazione piuttosto confusa, che a prima vista si riferisce all’amministrazione

di diversi immobili.

4.

Il

ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella tassa

di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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