80.2014.37
Procedura: tassazione d’ufficio, imposta sugli utili immobiliari, mancata dichiarazione, reclamo, requisiti, prova della manifesta inesattezza
27 marzo 2014Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2014.37
Data decisione, Autorità:
27.03.2014, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione d’ufficio, imposta sugli utili immobiliari, mancata dichiarazione, reclamo, requisiti, prova della manifesta inesattezza
RECLAMO
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 3 LT
art. 213 LT
art. 214 LT
Incarto n.
80.2014.37
Lugano
27 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 gennaio 2014 contro la decisione del 27
dicembre 2013 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con
atto pubblico iscritto a Registro fondiario il 3 luglio 2012, RI 1 ha venduto a __________ il mapp. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 650'000.–.
Non
avendo il venditore inoltrato la dichiarazione per l’imposta sugli utili
immobiliari, neppure dopo una diffida ed una multa disciplinare, con decisione
del 29 luglio 2013 l’RS 1 gli ha notificato la tassazione dell’imposta sugli
utili immobiliari allestita d’ufficio. L’utile è stato commisurato in fr.
359'328.– e l’imposta corrispondente in fr. 21'559.70. Nella decisione,
l’autorità di tassazione ha precisato che contro una tassazione d’ufficio il
reclamo è ammesso “solo se essa è manifestamente inesatta” e che “il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (dichiarazione debitamente
compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.)”.
B. Il
contribuente ha reclamato lo stesso giorno, con uno scritto nel quale si è
limitato ad affermare di aver trasmesso la decisione di tassazione “all’ufficio
contabile e di revisione __________ SA di __________ per verificare se il
calcolo applicato è conforme”, concludendo che l’Ufficio di tassazione sarebbe
stato informato “al più presto sull’esito”.
Con
lettera del 7 novembre 2013, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al
reclamante, ricordandogli i requisiti per contestare una tassazione d’ufficio
ed attribuendogli un termine fino al 29 novembre 2013 per inviare la
dichiarazione mai inoltrata, “debitamente compilata e corredata dai necessari
giustificativi”, avvertendolo infine che, “scaduto infruttuoso questo termine”,
il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
C. Con
decisione del 27 dicembre 2013, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, “visto il silenzio del contribuente”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il calcolo
dell’imposta sugli utili immobiliari, argomentando di aver chiesto “parecchie
settimane fa” alla __________ “l’estratto di tutti i pagamenti avvenuti per
l’edificazione e la compravendita del terreno avvenuta nel 1994”, ma che gli sarebbe stato risposto che tale documentazione non è più disponibile, essendo
trascorsi i termini legali. Allega un raccoglitore di documenti che conterrebbe
“in originale… tutti gli artigiani pagati per l’edificazione della casa”,
auspicando che ciò sia sufficiente per calcolare l’imposta.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso
in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima
la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito
del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto concerne le disposizioni procedurali che concernono
l’imposta sugli utili immobiliari, l’art. 213 LT dispone che, in mancanza di
norme particolari siano applicabili per analogia le disposizioni della
procedura ordinaria di tassazione (art. 195–208).
Per l’art. 214 cpv. 1 LT, l’alienante è tenuto a presentare una
dichiarazione di imposta completa e veritiera per la tassazione degli utili
immobiliari. Essa indica in particolare il valore dell’alienazione, quello del
precedente acquisto e i costi di investimento.
L’art. 214 cpv. 3 LT aggiunge che la dichiarazione di imposta deve
essere presentata all’autorità di tassazione entro trenta giorni
dall’iscrizione a registro fondiario, rispettivamente dalla conclusione del
negozio giuridico assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari. In via
eccezionale e per fondati motivi il termine di trenta giorni può essere
prorogato dall’autorità di tassazione.
2.2
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di
tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili, e questo anche qualora tale mancanza non
possa essere imputata al contribuente (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre
2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342
ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar
zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 197). L’autorità di
tassazione può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. L’autorità
fiscale deve comunque agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza
professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono
sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo
scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,
il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito
valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130
LIFD).
2.3
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).
Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo dev’essere motivato
e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena
citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il
reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. In tale contesto vi è
un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare
la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la
stessa è manifestamente inesatta.
Tali
requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale presupposto di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
A tale
riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare
il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro
tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 206 cpv. 3 LT e le conseguenze
in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non
cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa,
provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del
contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai
requisiti dell’art. 206 cpv. 3 LT, con la comminatoria di dichiarare
irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).
3.
3.1.
Come già
ricordato, il contribuente ha omesso di inoltrare la dichiarazione per
l’imposta sugli utili immobiliari, pur essendo stato regolarmente richiamato,
diffidato e infine sanzionato con una multa disciplinare per violazione degli
obblighi procedurali. L’Ufficio di tassazione ha allora proceduto alla
tassazione d’ufficio, deducendo dal valore di alienazione (fr. 650'000.–) il valore
di stima ufficiale dell’immobile (fr. 290'672.–). Così facendo, l’autorità
fiscale ha intrapreso una valutazione già favorevole al ricorrente, poiché la
legge prevede che il valore di investimento, che si deduce dal valore di
alienazione per calcolare l’utile imponibile, sia rappresentato dal valore di
acquisto aumentato dei costi di investimento (art. 129 cpv. 1 LT); in caso di
proprietà di durata superiore a venti anni l’alienante può poi chiedere che il
valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga
quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
Nel caso
in esame, la durata della proprietà non è stata superiore a venti anni, sicché
non si sarebbe potuto dedurre neppure il valore di stima in vigore venti anni
prima. Non conoscendo il valore di acquisto del terreno e, soprattutto, i costi
di costruzione della casa, l’Ufficio di tassazione avrà così ritenuto
praticabile il ricorso al valore di stima ufficiale in vigore quale “surrogato”
del valore di investimento.
3.2
In ogni
caso, con il reclamo il contribuente non ha adempiuto i presupposti per contestare
la tassazione d’ufficio. Non ha infatti portato la prova della manifesta inesattezza
della decisione impugnata. Non solo non ha provveduto ad inoltrare una dichiarazione
d’imposta, ma neppure ha dato seguito al successivo invito, rivoltogli
dall’Ufficio di tassazione, a conformarsi alle esigenze stabilite dalla legge.
È vero
che la motivazione della decisione di tassazione in sé era poco precisa sulle
conseguenze dell’inosservanza delle condizioni di ricevibilità del reclamo
contro la tassazione d’ufficio, ma l’autorità fiscale ha rimediato con la
lettera del 7 novembre 2013, nella quale ha precisato che l’inosservanza dei
requisiti legali avrebbe comportato l’irricevibilità del reclamo.
3.3
La
decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile
il reclamo del contribuente, appare di conseguenza ineccepibile. La decisione
di tassazione è pertanto passata in giudicato, senza che alla Camera di diritto
tributario sia concesso di entrare nel merito del ricorso.
È
peraltro il caso di sottolineare che neppure con il ricorso l’insorgente ha
adempiuto in modo soddisfacente i suoi obblighi di collaborazione. Infatti, non
ha ancora inoltrato una dichiarazione d’imposta, ma si è limitato a produrre
documentazione piuttosto confusa, che a prima vista si riferisce all’amministrazione
di diversi immobili.
4.
Il
ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella tassa
di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster