80.2014.40
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, prova dell'inoltro della dichiarazione, onere della prova
24 febbraio 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2014.40
Data decisione, Autorità:
24.02.2014, CDT
Titolo:
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, prova dell'inoltro della dichiarazione, onere della prova
VIOLAZIONE DI OBBLIGHI PROCEDURALI
art. 174 LIFD
art. 257 LT
Incarto n.
80.2014.40
Lugano
24 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 febbraio 2014 contro la decisione del 8
gennaio 2014 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
A. Non
avendo i coniugi RI 1 e RI 2 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2012 entro la
fine di aprile del 2013, l’RS 1 lo richiamava in data 15 maggio 2013 e, dopo
avergli concesso una proroga fino al 30 settembre 2013, lo diffidava ad
adempiere i suoi obblighi, in data 16 ottobre 2013, avvertendolo che in caso contrario
gli avrebbe inflitto una multa disciplinare.
Con
decisione del 15 novembre 2013, l’autorità fiscale infliggeva ai contribuenti
una multa di 700 franchi per violazione degli obblighi procedurali.
B. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 6 dicembre
2013, così motivato:
Come
mi succede dal 1968, anno dal quale ho iniziato ad allestire la dichiarazione
d'imposta e a pagarle, avrò sì e no ricevuto due solleciti per l'invio della
dichiarazione, biennale, prima, annuale adesso.
Anche
quest'anno la dichiarazione 2012 era pronta già nel corso del mese di aprile;
casualmente è rimasta nei cassetti per alcuni mesi fin quando, il 22 agosto, ho
dovuto essere ricoverato all'ospedale di __________ per un serio intervento
all'addome, il quarto in tredici mesi. Tornato in settembre, sono rimasto
parecchio debilitato per un paio di mesi periodo in cui, tra dolori e difficoltà
di deambulazione, ho lasciato trascorrere il periodo tra l'invito a presentarla
e il richiamo.
Il
fatto che a voi non risulti recapitata non è sicuramente imputabile al fatto
che io non l'abbia spedita; giusto lunedì 28 ottobre, la busta è stata
prelevata dall'impiegato postale signora __________ al mio domicilio in
presenza di alcuni artigiani presenti al mio domicilio per la constatazione di
una riparazione da eseguire.
La
conferma di questa operazione è confermata dalle persone che si firmano in
calce in segno di conferma di quanto asserito.
Il
fatto poi che, al ricevimento della multa, la dichiarazione sia stata
ristampata in tempo rapidissimo e che la banca abbia dovuto allestire copie dei
documenti necessari, conferma che la dichiarazione fosse pronta e che i documenti
originali vi erano già stati spediti.
Ho
fatto eseguire un controllo fino al centro di smistamento di Zurigo, ma per
lettere posta A e B non garantiscono nulla, comunque le mie dichiarazioni, con
questo sistema sono sempre arrivate.
Il testo
in questione era sottoscritto, oltre che dal reclamante, da cinque artigiani.
C. L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione dell’8 gennaio 2014, nella
quale ricordava che l’onere di provare l’inoltro tempestivo della dichiarazione
è a carico del contribuente e che “nel caso specifico non vi è la ricevuta
postale dell’avvenuto invio della dichiarazione d’imposta 2012”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
l’annullamento della multa disciplinare. Rievocati i problemi di salute
dell’estate 2013 e sottolineato di non rientrare “tra i contribuenti che non
vogliono dichiararsi, che si oppongono alla tassazione o che le sfuggono per
cui bisogna ricorrere a tassazione d’ufficio”, il ricorrente ribadisce di aver
“trasmesso alla portalettere Signora __________, che [gli] portava il Corriere
a casa, la busta della dichiarazione con gli allegati”. Nel momento della
consegna, egli sarebbe stato in compagnia di cinque artigiani convocati per un
sopralluogo, come attestato dalle firme apposte sul reclamo.
Diritto
1. 1.1.
Chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.
10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).
1.2.
Perché
l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;
Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
p. 483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
1.3.
Il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza
del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, il ricorrente e la moglie hanno indiscutibilmente commesso
l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale, non avendo inoltrato la
dichiarazione fiscale entro il termine di venti giorni, cioè nel rispetto del
termine attribuitogli con la diffida del 16 ottobre 2013. L’Ufficio di
tassazione ha infatti ricevuto la dichiarazione per il periodo fiscale 2012
solo il 19 novembre 2013, quando ormai era stata notificata la decisione di
multa del 15 novembre 2013.
2.2
La tesi
del ricorrente, secondo cui la dichiarazione sarebbe stata inoltrata già il 28
ottobre 2013, non trova riscontro negli atti dell’autorità di tassazione.
Secondo una consolidata
giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento
dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.
41.
ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo
2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata).
Come riconosciuto dall’insorgente
stesso, la prova del fatto e del momento dell’inoltro della dichiarazione è
ostacolata dalla circostanza che si è servito della posta semplice, cioè non ha
optato per l’invio raccomandato. A tale riguardo, argomenta di aver sempre
proceduto allo stesso modo anche nei periodi precedenti e sottolinea che sulla
busta destinata all’inoltro della dichiarazione figura la semplice indicazione
“affrancare”, senza che sia richiesto l’invio per raccomandata. Spetta evidentemente
al singolo contribuente valutare in quale misura cautelarsi contro il rischio
di non poter provare di aver adempiuto i propri obblighi. Il semplice buon senso
suggerisce comunque maggior prudenza quando, con la diffida, si è già stati avvertiti
che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è già stato
precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa. In altre
parole, il contribuente cui è già stata notificata la diffida dovrebbe essere
cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della
dichiarazione entro il termine attribuitogli in tale contesto, sarà sanzionato
senza ulteriori avvertimenti.
2.3
Il ricorrente ritiene di
poter provare di aver inoltrato la dichiarazione il 28 ottobre 2013, mediante
le firme apposte al reclamo del 6 dicembre 2013 da alcuni artigiani presenti
sulla sua proprietà immobiliare.
Nel
reclamo interposto contro il decreto di multa, infatti,
i contribuenti affermavano che la busta contenente la dichiarazione “è stata
prelevata dall'impiegato postale signora __________ al [loro] domicilio in
presenza di alcuni artigiani presenti al [loro] domicilio per la constatazione
di una riparazione da eseguire”. Nel ricorso, precisano poi che la “[loro]
bucalettere si trova a due metri dall’entrata della [loro] proprietà”.
Ora, la
circostanza che i cinque artigiani abbiano apposto la firma sotto il reclamo
non prova in alcun modo che essi abbiano visto il ricorrente adempiere i suoi
obblighi procedurali. Tutt’al più, dimostra che i presenti hanno visto il
contribuente consegnare alla signora __________ una busta. È improbabile – e comunque
non è stato affermato – che abbiano visto a chi era indirizzata la busta e
quale ne era il contenuto. Inoltre, non è possibile dimostrare in tal modo che
la signora __________, che ha raccolto il plico, lo abbia poi consegnato
all’ufficio postale.
Ne
consegue che le affermazioni contenute nel reclamo, nonostante la
sottoscrizione dei cinque artigiani presenti, non bastano ad adempiere l’onere
della prova richiesto agli insorgenti.
La
situazione è comunque ben diversa da quella illustrata nella sentenza del presidente
del Tribunale cantonale amministrativo, che il contribuente ha allegato al ricorso.
In quel caso, per quanto è possibile rilevare dalla motivazione, si trattava di
stabilire se il ricorso, che era comunque pervenuto al Tribunale, fosse stato
consegnato alla posta entro la mezzanotte dell’ultimo giorno utile. Il
presidente della Corte ha riconosciuto la tempestività per il fatto che,
nonostante il timbro postale, lo stesso legale che aveva redatto il ricorso
aveva apposto sul retro della busta un’annotazione manoscritta attestante che
la consegna era avvenuta “alle 18.45 dopo la chiusura degli sportelli”.
2.4
Quanto infine
all’entità della multa, contestata in via subordinata dal ricorrente, l'autorità
di tassazione si basa sulle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr.
Circolare n. 12 del marzo 2009 della Divisione delle contribuzioni, in
particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro
della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa
che tenga conto della capacità contributiva.
Pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della
circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle
imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali
passata in giudicato.
Nel caso
in esame, l’autorità di tassazione si è così riferita alla tassazione IC 2011,
che ha stabilito le imposte cantonali complessive in fr. 15'496.95, sicché la multa
in base al tariffario ammonta a fr. 700.–.
L’affermazione
contenuta nel ricorso, secondo cui il reddito si sarebbe sensibilmente ridotto
nel periodo fiscale successivo, è contraddetta dalle risultanza della dichiarazione
2012, da cui emerge un reddito imponibile (fr. 158'819.–) addirittura leggermente
superiore rispetto a quello accertato nel periodo fiscale 2011 (fr. 153'400.–).
Anche
sotto questo profilo, il gravame si rivela destituito di fondamento.
3.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Visto l’esito
del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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