80.2014.57
Reddito della sostanza mobiliare: dividendo, erogazione negli anni seguenti la delibera, momento della realizzazione, delibera dell’assemblea, incongruenza con l’imposta preventiva
27 marzo 2014Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2014.57
Data decisione, Autorità:
27.03.2014, CDT
Titolo:
Reddito della sostanza mobiliare: dividendo, erogazione negli anni seguenti la delibera, momento della realizzazione, delibera dell’assemblea, incongruenza con l’imposta preventiva
REDDITO DA SOSTANZA MOBILIARE
art. 660 cpv. 1 CO
art. 20 cpv. 1 let. bis LIFD
art. 20 cpv. 1 let. c LIFD
art. 210 cpv. 1 LIFD
Incarto n.
80.2014.57
Lugano
27 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 marzo 2014 contro la decisione del 5
febbraio 2014 in materia di IFD 2009.
Fatti
A. Il
25 giugno 2007 RI 1 era titolare di 1'530'000 azioni della __________ SpA di __________
(I), società il cui capitale sociale ammontava a € 3'000'000 ed era rappresentato da 3'000'000 di azioni. Quel giorno,
a __________, si è tenuta l’assemblea della società, nel corso della quale è
stata deliberata la distribuzione di un dividendo di € 0,50 per azione, prelevando dalle “riserve straordinarie”
disponibili sino ad allora accantonate, “da erogarsi a discrezione degli
amministratori secondo le disponibilità finanziarie della società, comunque
entro e non oltre la data del 31/12/2007”. Con una successiva modifica del
verbale, quest’ultima data è stata sostituita con “31/12/2011”.
B. Nella
dichiarazione d’imposta 2009, RI 1 indicava fra gli altri di aver conseguito un
reddito lordo di fr. 294'000.–, costituito dal dividendo erogato dalla __________
SpA. Nell’istanza per il computo globale d’imposta per dividendi e interessi
esteri maturati nel 2009, indicava che da tale importo erano state trattenute imposte
estere non recuperabili per un ammontare di fr. 44'100.–.
C. Con
decisione del 7 giugno 2012, l’RS 1 notificava al contribuente la tassazione
IFD 2009, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 488'400.–. Fra i
redditi della sostanza mobiliare rientrava anche il dividendo di fr. 294'000.–.
D. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11 giugno 2012
all’Ufficio di tassazione, chiedendo lo “sgravio del 40% sull’incasso di
dividendi da partecipazioni qualificate”.
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 5 febbraio 2014, così motivata:
Considerandi
II
gravame verte sulla mancata concessione dello sgravio del 40% (previsto
dall'art. 20 cpv. 1 bis LIFD, in vigore dal 1. gennaio 2009) sull'incasso del
dividendo distribuito dalla __________ S.p.A.
Determinante
per l'esame delle condizioni poste dalle nuove normative che regolano
l'imposizione parziale dei proventi da partecipazioni qualificate appartenenti
alla sostanza privata è la data dell'Assemblea degli Azionisti in cui viene
decisa la distribuzione del dividendo, indipendentemente dalla data del
versamento effettivo dello stesso.
Nel
caso in esame, l'assemblea durante la quale è stato deciso di distribuire il
dividendo ha avuto luogo il 25.6.2007. A partire da tale data il dividendo era
esigibile e avrebbe dovuto essere erogato agli azionisti entro il 31.12.2007
(termine in seguito posticipato al 31.12.2011) .
Considerato
quindi che nel 2007 non era ancora in vigore il sopraccitato articolo di legge,
il contribuente non può beneficiare dell'imposizione parziale.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la concessione dello sgravio del 40% previsto dall’art. 20 cpv. 1bis
LIFD. A suo avviso, determinante per l’imposizione del dividendo e di
conseguenza per la concessione dello sgravio “non deve essere la data
dell’assemblea degli azionisti che lo delibera, bensì la scadenza dello
stesso”. Nella fattispecie, la scadenza sarebbe quella definita dall’assemblea
degli azionisti e riportata nel relativo verbale, così come corretto in seguito
all’assemblea.
Diritto
1.
Secondo
l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD, sono imponibili i redditi da sostanza
mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di
liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da
partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti
gratuiti del valore nominale, ecc.).
Il 1°
gennaio 2009 è entrato in vigore l’art. 20 cpv. 1bis LIFD (introdotto
dalla legge del 23 marzo 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese),
secondo cui i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come
pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in
società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione
(comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e
simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione
rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una
società di capitali o di una società cooperativa.
2.
2.1.
Nella
fattispecie, è indiscusso che l’erogazione del dividendo sia stata deliberata
dall’assemblea dei soci della __________ SpA il 25 giugno 2007. Poiché il versamento
(parziale) del dividendo in discussione è tuttavia intervenuto solo nel corso
del 2009, l’Ufficio di tassazione ha assoggettato all’imposta la prestazione in
quest’ultimo periodo fiscale, negando peraltro l’applicazione dell’art. 20 cpv.
1bis LIFD.
2.2
Secondo
l’art. 210 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2013, il
reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il
periodo fiscale. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un
reddito è realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente,
sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul
medesimo una pretesa giuridica ferma.
Di
solito, già l’acquisizione di un credito viene ritenuta costitutiva di reddito,
purché l’adempimento non appaia incerto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale
federale n.2C_94/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid.
2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554 consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid.
3b; StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2). Per contro, nei casi in cui
l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, non ci si deve fondare
sul momento dell’acquisto del credito, bensì su quello dell’adempimento
effettivo; semplici previsioni sono, infatti, insufficienti (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2. ediz., Basilea 2008,
n. 34 ad art. 16 LIFD, p. 160; RDAF 2004 II 293; ASA 66 p. 377).
2.3
Per
quanto concerne i dividendi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
sono realizzati già al momento della delibera dell’assemblea generale.
Secondo
l’art. 660 cpv. 1 CO, ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale
degli utili risultanti dal bilancio, in quanto, secondo le disposizioni della
legge e dello statuto, essi siano destinati ad essere ripartiti fra gli
azionisti. Secondo il Tribunale federale, tuttavia, questa disposizione da sola
non basta ancora a fondare una pretesa, esecutiva dal profilo del diritto
civile, al versamento di un dividendo. Una simile pretesa sorge solo quando
l’assemblea generale, convocata almeno venti giorni prima, delibera, su
proposta del consiglio d’amministrazione, la distribuzione agli azionisti di un
dividendo, sull’utile risultante dal bilancio dell’esercizio chiuso oppure
sulle riserve costituite (art. 698 cpv. 2 cifra 4 CO). Sebbene di principio il
dividendo sia immediatamente esigibile, l’assemblea generale può tuttavia
determinare anche una data di scadenza successiva.
Dal punto
di vista fiscale, il dividendo si considera tuttavia realizzato già nel momento
della delibera dell’assemblea generale, senza che si debba differire
l’imposizione fino ad una successiva data di scadenza stabilita dalla delibera
dell’assemblea (cfr. in particolare la sentenza del 7 maggio 2004, in StE 2005 A 24.21 n. 16 = RDAF 2004 II 288 consid. 4.2 e giurisprudenza e dottrina citate).
Ne
consegue che vi è una discrepanza fra quanto previsto in materia di imposta federale
diretta e quanto invece vige nell’ambito dell’imposta preventiva (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar
zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 64 ad art. 210 LIFD, p. 1615). In
quest’ultimo ambito, infatti, è determinante la data della “scadenza della
prestazione imponibile” (art. 12 cpv. 1 della Legge federale del 13 ottobre
1965.
sull’im-posta preventiva [LIP; RS 642.21]), che corrisponde al giorno
stabilito dall’assemblea per il versamento del dividendo (Beusch, in:
Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea 2012, n. 33 ad art. 12 LIP, p. 544). Può quindi verificarsi il caso che
un dividendo soggetto all’imposta preventiva, la cui scadenza è stabilita
nell’anno x+1, debba essere assoggettato all’imposta federale diretta nell’anno
x (l’anno della delibera assembleare), ma che il rimborso dell’imposta
preventiva possa essere richiesto solo nell’anno x+2 (cioè “dopo la fine dell'anno
civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile” [art. 29 cpv. 2
LIP]; cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
loc. cit.).
2.4
Tornando
al caso in esame, per quanto concerne l’accertamento dell’imposta sul reddito,
ed in particolar modo dell’imposta federale diretta qui litigiosa, si deve concludere
che il dividendo deliberato dall’assemblea dei soci della __________ SpA è
imponibile nel periodo fiscale 2007, e ciò a prescindere dal momento in cui è
stato effettivamente versato l’importo in questione.
È stato
lo stesso Tribunale federale, nella già evocata sentenza, a sottolineare che la
decisione di considerare irrilevante un’eventuale scadenza diversa dalla
delibera dell’assemblea deve valere a maggior ragione nel caso in cui tutte le
azioni sono detenute da un unico azionista, il quale può pertanto stabilire a
sua discrezione non solo il momento della delibera assembleare ma anche il
momento della scadenza della prestazione (StE 2005 A 24.21 n. 16 = RDAF 2004 II 288 consid. 4.2 in fine). Lo stesso ragionamento può
essere esteso anche al caso dell’insorgente, che detiene la maggioranza delle
azioni.
Non è
pertanto condivisibile la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha assoggettato
all’imposta nel periodo fiscale 2009 una parte del dividendo in questione (fr.
294'000.–). Sarebbe stato per contro l’intero dividendo (€ 765'000.–) a dover sottostare all’imposta
sul reddito nel periodo fiscale 2007. Non essendo in quel momento ancora in
vigore l’art. 20 cpv. 1bis LIFD, il reddito della sostanza avrebbe
dovuto essere assoggettato integralmente.
Ne
consegue che la decisione impugnata dev’essere riformata nel senso che il dividendo
di fr. 294'000.– è stralciato dal reddito imponibile del 2009.
Qualora,
come è verosimile, il ricorrente non avesse dichiarato il dividendo nel periodo
fiscale 2007 e la relativa tassazione fosse già passata in giudicato,
l’autorità fiscale dovrà procedere al recupero d’imposta.
3.
Visto
l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali e non si riconoscono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 144 LIFD
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 5 febbraio 2014 è riformata nel senso che è stralciato
il dividendo di fr. 294'000.–.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in
Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
__________
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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