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Decisione

80.2014.64

Procedura: intimazione della decisione, onere della prova, partenza dalla Svizzera, buona fede, successivo avvio di una procedura di sequestro

28 aprile 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

è stato domiciliato a ____________________ fino al 25 giugno 2004, quando ha

annunciato la partenza per __________.

B. Non

avendo inoltrato la dichiarazione d’imposta 2003B, l’RS 1 infliggeva al contribuente

una multa disciplinare di fr. 200.– con decisione del 15 luglio 2004.

Con

decisione del 1° novembre 2006, l’autorità fiscale gli notificava poi una tassazione

d’ufficio, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 474'600.– per

l’IC ed in fr. 479'600.– per l’IFD. La decisione era indirizzata a: RI 1, A __________ AG, __________.

C. Il

contribuente non inoltrava neppure la dichiarazione d’imposta 2004. Il 25

agosto 2005 l’Ufficio di tassazione gli infliggeva una multa disciplinare di

fr. 400.–.

Con

decisione del 1° novembre 2006, gli notificava poi una tassazione d’ufficio, per

il periodo d’assoggettamento dal 1° gennaio al 25 giugno 2004, commisurando il

reddito imponibile in fr. 230'800.– per l’IC ed in fr. 233'200.– per l’IFD. La

decisione veniva intimata allo stesso indirizzo.

D. Il

10 novembre 2006, l’avv. __________ si rivolgeva all’Ufficio esazione e

condoni, con una lettera nella quale comunicava di aver assunto il patrocinio

del contribuente “con il preciso compito di chiarire la sua situazione fiscale”

e chiedeva che gli fosse inviato “un estratto completo delle imposte pendenti e

della somma dovuta allo stato attuale”.

Con

scritto del 20 agosto 2007, __________, collaboratore dello studio legale Avv. __________,

informava a sua volta l’Ufficio di tassazione di aver assunto il patrocinio del

contribuente, in questi termini:

Dichiarazioni

fiscali dal 1995/06 al 2004 con rispettive notifiche di tassazione - RI 1 -

846-__________

Egregi

signori,

sono stato

incaricato di verificare la possibilità di risolvere un grosso problema di

pagamento delle imposte del suddetto contribuente che negli anni scorsi ha

avuto un periodo molto buio della sua esistenza. Egli si è completamente disinteressato

delle problematiche fiscali. Da quanto ho potuto verificare presso l'UEF, penso

che sia stato imposto d'ufficio con delle tassazioni per apprezzamento che

hanno avuto l'effetto di accumulare parecchi attestati di carenza beni. Le

procedure d'incasso per gli anni 2003 e 2004 sono state bloccate in attesa di

poter eventualmente discutere l'intera problematica d'esazione.

Il contribuente

avrebbe l'intenzione nei prossimi anni di ritornare in Svizzera, poiché si

avvicina il giorno del pensionamento e quindi intenderebbe, nel limite del

possibile, riordinare la sua situazione finanziaria nei confronti degli enti

pubblici.

Per i motivi

di cui sopra vi chiedo di poter avere una copia delle eventuali dichiarazioni

fiscali effettuate per gli anni di cui sopra e delle relative notifiche

d'imposta intimate. Vi sarei anche grato di poter conoscere la destinazione

data alle notifiche intimate dopo la partenza del contribuente per l'estero nel

2004.

Vi ringrazio

sentitamente per la cordiale collaborazione che però potrebbe dare anche un

qualche successo con il pagamento di parte dei grossi importi rimasti scoperti.

Gradite i

miei migliori saluti.

E. Il

27 settembre 2013 il Canton Ticino e la Confederazione inoltravano un’istanza

di sequestro al __________ in relazione ai crediti fiscali del contribuente.

Quest’ultimo interponeva un’opposizione al decreto di sequestro, contestando

che le decisioni di tassazione IC/IFD per i periodi fiscali 2003 e 2004 gli

fossero state notificate e negando di averne avuto conoscenza. Il giudice unico

competente respingeva l’opposizione con decisioni del 21 novembre 2013.

F. Il 7

novembre 2013 RI 1 interponeva reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD

2003 e 2004, che gli sarebbero state intimate “la prima volta con lettera del 9

ottobre 2013, dal Bezirksgericht di __________”. Il reclamante invocava fra

l’altro la prescrizione del diritto di tassare e del diritto di procedere alla

riscossione delle imposte.

L’Ufficio

di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo con due decisioni del 4 febbraio

2014 (una per il periodo fiscale 2003 e l’altra per il 2004). Dopo aver

ricordato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nonostante

l’omessa o anomala notifica, il destinatario di una decisione non può procrastinare

a piacimento un reclamo, l’autorità fiscale sottolineava che dagli atti

risultava che il contribuente e/o i suoi rappresentanti erano a conoscenza già

da tempo delle tassazioni d’ufficio del 1° novembre 2006. Il reclamo era

pertanto considerato manifestamente tardivo.

G. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

la regolarità dell’intimazione delle decisioni di tassazione per i periodi

fiscali 2003 e 2004. A suo avviso, l’intimazione presso la sede della società

di cui era amministratore non sarebbe valida. Nega poi che le decisioni di

tassazione siano state inviate all’avv. __________ e a __________, mentre

sarebbero state comunicate solo al momento dell’inoltro della domanda di

sequestro. Il ricorrente ribadisce quindi che sarebbero subentrate la

prescrizione del diritto di imporre e del diritto di riscuotere le imposte.

Infine, contesta la regolare intimazione di una multa disciplinare di fr.

460.–, intimata ad “una società che non è più iscritta dal 2002 nel registro di

commercio”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella

fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il gravame,

ritenendo che non siano stati rispettati i termini previsti dalla legge. La

Camera di diritto tributario deve limitarsi a verificare la legittimità di tale

decisione. Essa non può per contro pronunciarsi sulle censure che concernono il

merito delle decisioni di tassazione; è il caso della contestazione che

concerne il periodo di assoggettamento durante il periodo fiscale 2004 e di

quella che riguarda la prescrizione del diritto di tassare (cfr. a questo

riguardo DTF 133 II 366).

Considerandi

2.

2.1.

L’art.

206.

cpv. 1 LT per imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale

diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione

di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica.

Gli art. 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio

militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il

contribuente o il suo rappresentante.

2.2

Il

ricorrente sostiene di aver interposto ricorso entro i trenta giorni dal

momento in cui gli è stata notificata la decisione. Deve dunque essere

affrontata la questione dell’intimazione delle decisioni contestate.

2.3

Le

decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i

rimedi giuridici (articoli 116 cpv. 1 LIFD e 189 cpv. 1 LT). Se il contribuente

è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in

Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante

pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone (articoli 116 cpv. 2 LIFD e 189

cpv. 2 LT).

Per

intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento

o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.

581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,

4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il

termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato

osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

2.4

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una

decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del

termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3

Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio

di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha

emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza

dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli

venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio

contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione

che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n.5P.176/2005 del 19 ottobre 2005,

consid. 6; n.5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid.

4a; n.2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF

105.

III 43 consid. 3). Giova inoltre rilevare che in linea di principio il

termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica

formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza

della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3). Si può

infine ancora aggiungere che notoriamente nell’ambito dell’amministrazione di

massa le decisioni vengono per motivi di costo unicamente comunicate per posta

semplice e che in tali casi la giurisprudenza non richiede la prova piena della

notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete

permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia

stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b;

120.

V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,

art. 138 CPC, p. 579).

2.5

È vero

che le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2003 e 2004 non sono state

notificate al domicilio del ricorrente. Ma non è meno vero che quest’ultimo,

ben sapendo di avere degli obblighi fiscali da adempiere, ha lasciato la

Svizzera senza preoccuparsi di dare indicazioni alle autorità competenti circa

le modalità di intimazione delle decisioni ed in particolar modo senza designare

un rappresentante in Svizzera.

L’Ufficio

di tassazione ha pertanto notificato le decisioni di tassazione alla sede della

__________ AG di __________, società della quale ancora nel 2006 l’insorgente

risultava essere membro del consiglio d’amministrazione. Da questa società, fra

l’altro, in base ad informazioni agli atti, il contribuente aveva percepito

importanti redditi, anche per prestazioni di consulenza.

Contrariamente

a quanto sostenuto nel ricorso, la legge non obbliga le autorità di tassazione

a notificare le decisioni mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del

Cantone, se il contribuente è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non

ha un rappresentante in Svizzera; dalla formulazione potestativa della disposizione

che prevede tale modalità di notificazione si evince infatti che l’autorità

gode di un certo margine di apprezzamento. D’altronde, sapendo che difficilmente

il destinatario di una decisione ne viene a conoscenza tramite la pubblicazione

nel Foglio ufficiale, tale forma è considerata l’ultima ratio (cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar

zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 47 ad art. 116 LIFD, p. 1031).

Se

l’Ufficio di tassazione ha optato per l’indirizzo della __________ AG, verosimilmente

non l’ha fatto per rendere più improbabile la conoscenza, da parte del contribuente,

delle decisioni adottate bensì per la ragione contraria.

2.6

Diversi

elementi inducono a concludere che il ricorrente abbia avuto conoscenza

dell’avvenuta intimazione delle decisioni di tassazione per i periodi 2003 e

2004.

parecchi anni prima del giorno in cui l’autorità fiscale ha chiesto il

sequestro al giudice del Canton __________. Lo dimostrano in particolar modo le

lettere che, fra il 10 novembre 2006 e il 20 agosto 2007, due suoi

rappresentanti hanno inviato alle autorità fiscali cantonali, chiedendo informazioni

nell’intento di chiarire la situazione fiscale del contribuente. Nello scritto

di __________ del 20 agosto 2007, in particolar modo, si fa chiaro riferimento

ad una trattativa già avviata con l’autorità di tassazione (“le procedure

d’incasso per gli anni 2003 e 2004 sono state bloccate in attesa di poter eventualmente

discutere l’intera problematica d’esazione”), affermazione che lascia

intendere come il precedente intervento dell’avv. __________ abbia avuto un

effetto sulla procedura di esazione delle imposte dei periodi fiscali

litigiosi. Del resto, lo stesso __________ parla di una verifica presso l’UEF,

che gli ha consentito di concludere che il contribuente “sia stato imposto

d’ufficio con delle tassazioni per apprezzamento che hanno avuto l'effetto di

accumulare parecchi attestati di carenza beni”.

In simili

circostanze, non si vede come il ricorrente possa negare di aver appreso, al

più tardi negli ultimi mesi del 2006, che le decisioni di tassazione gli erano

state notificate. È anche significativa la circostanza che nessuno dei due

legali che si sono rivolti all’autorità di tassazione abbia messo in

discussione la validità dell’intimazione delle decisioni, esigendo che queste

ultime fossero nuovamente notificate, per esempio al loro indirizzo. Inoltre,

nei due scritti non si contestano in sé gli importi dei debiti fiscali, che

dovevano essere noti anche nell’eventualità in cui non fosse conosciuto il

calcolo dettagliato dell’imponibile, ma ci si limita ad auspicare una

discussione sulla “problematica d’esazione”.

2.7

È

pertanto del tutto incompatibile con il principio della buona fede la pretesa

dell’insorgente di poter contestare con reclamo le decisioni notificategli nel

2006, solo in seguito all’avvio di una procedura di sequestro promossa

dall’Ufficio di esazione.

Ne

consegue che le decisioni impugnate, con le quali l’Ufficio di tassazione ha dichiarato

irricevibile il reclamo del contribuente, sono legittime.

3.

Anche

la censura con cui il ricorrente invoca la prescrizione del diritto di

riscuotere l’imposta risulta infondata.

È vero

infatti che i crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in

giudicato della tassazione (articoli 121 cpv. 1 LIFD e 194 cpv. 1 LT). La

prescrizione non inizia a decorrere o è sospesa, tuttavia, fino a quando né il

contribuente, né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio o dimora

fiscali in Svizzera (articoli 120 cpv. 2 lett. c LIFD e 193 cpv. 3 lett.

c LT). Inoltre, un nuovo termine di prescrizione decorre con ogni atto

ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato

al contribuente o al corresponsabile dell'imposta (articoli 120 cpv. 3 lett. a

LIFD e 193 cpv. 4 lett. a LT).

Poiché,

al momento dell’intimazione delle decisioni, il ricorrente era domiciliato

all’estero, il termine di prescrizione del diritto di riscuotere l’imposta ha

iniziato a decorrere solo nel momento in cui egli ha ripreso domicilio in

Svizzera. Inoltre, l’autorità fiscale ha intrapreso diversi atti di esazione,

come noto anche ai suoi rappresentanti, che hanno preso atto delle esecuzioni

promosse e degli attestati di carenza beni rilasciati.

4.

Infine, l’insorgente contesta una non meglio precisata multa di fr.

460.

–, che risalirebbe al 1998.

A tale

proposito, l’Ufficio di tassazione non ha adottato alcuna decisione su reclamo

suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario. Infatti, le

decisioni impugnate concernono unicamente le imposte dei periodi fiscali 2003 e

2004.

Il

ricorso su questo aspetto è irricevibile.

5.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Nella

misura i cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 2’100.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. __________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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