80.2014.64
Procedura: intimazione della decisione, onere della prova, partenza dalla Svizzera, buona fede, successivo avvio di una procedura di sequestro
28 aprile 2014Italiano14 min
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Numero d'incarto:
80.2014.64
Data decisione, Autorità:
28.04.2014, CDT
Titolo:
Procedura: intimazione della decisione, onere della prova, partenza dalla Svizzera, buona fede, successivo avvio di una procedura di sequestro
NOTIFICA
agg. 116 cpv. 1 LIFD
art. 116 cpv. 1 LIFD
art. 116 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 189 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2014.64
80.2014.65
80.2014.66
80.2014.67
Lugano
28 aprile
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 marzo 2014 contro la decisione del 4
febbraio 2014 in materia di IC e IFD 2003 e 2004.
Fatti
A. RI 1
è stato domiciliato a ____________________ fino al 25 giugno 2004, quando ha
annunciato la partenza per __________.
B. Non
avendo inoltrato la dichiarazione d’imposta 2003B, l’RS 1 infliggeva al contribuente
una multa disciplinare di fr. 200.– con decisione del 15 luglio 2004.
Con
decisione del 1° novembre 2006, l’autorità fiscale gli notificava poi una tassazione
d’ufficio, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 474'600.– per
l’IC ed in fr. 479'600.– per l’IFD. La decisione era indirizzata a: RI 1, A __________ AG, __________.
C. Il
contribuente non inoltrava neppure la dichiarazione d’imposta 2004. Il 25
agosto 2005 l’Ufficio di tassazione gli infliggeva una multa disciplinare di
fr. 400.–.
Con
decisione del 1° novembre 2006, gli notificava poi una tassazione d’ufficio, per
il periodo d’assoggettamento dal 1° gennaio al 25 giugno 2004, commisurando il
reddito imponibile in fr. 230'800.– per l’IC ed in fr. 233'200.– per l’IFD. La
decisione veniva intimata allo stesso indirizzo.
D. Il
10 novembre 2006, l’avv. __________ si rivolgeva all’Ufficio esazione e
condoni, con una lettera nella quale comunicava di aver assunto il patrocinio
del contribuente “con il preciso compito di chiarire la sua situazione fiscale”
e chiedeva che gli fosse inviato “un estratto completo delle imposte pendenti e
della somma dovuta allo stato attuale”.
Con
scritto del 20 agosto 2007, __________, collaboratore dello studio legale Avv. __________,
informava a sua volta l’Ufficio di tassazione di aver assunto il patrocinio del
contribuente, in questi termini:
Dichiarazioni
fiscali dal 1995/06 al 2004 con rispettive notifiche di tassazione - RI 1 -
846-__________
Egregi
signori,
sono stato
incaricato di verificare la possibilità di risolvere un grosso problema di
pagamento delle imposte del suddetto contribuente che negli anni scorsi ha
avuto un periodo molto buio della sua esistenza. Egli si è completamente disinteressato
delle problematiche fiscali. Da quanto ho potuto verificare presso l'UEF, penso
che sia stato imposto d'ufficio con delle tassazioni per apprezzamento che
hanno avuto l'effetto di accumulare parecchi attestati di carenza beni. Le
procedure d'incasso per gli anni 2003 e 2004 sono state bloccate in attesa di
poter eventualmente discutere l'intera problematica d'esazione.
Il contribuente
avrebbe l'intenzione nei prossimi anni di ritornare in Svizzera, poiché si
avvicina il giorno del pensionamento e quindi intenderebbe, nel limite del
possibile, riordinare la sua situazione finanziaria nei confronti degli enti
pubblici.
Per i motivi
di cui sopra vi chiedo di poter avere una copia delle eventuali dichiarazioni
fiscali effettuate per gli anni di cui sopra e delle relative notifiche
d'imposta intimate. Vi sarei anche grato di poter conoscere la destinazione
data alle notifiche intimate dopo la partenza del contribuente per l'estero nel
2004.
Vi ringrazio
sentitamente per la cordiale collaborazione che però potrebbe dare anche un
qualche successo con il pagamento di parte dei grossi importi rimasti scoperti.
Gradite i
miei migliori saluti.
E. Il
27 settembre 2013 il Canton Ticino e la Confederazione inoltravano un’istanza
di sequestro al __________ in relazione ai crediti fiscali del contribuente.
Quest’ultimo interponeva un’opposizione al decreto di sequestro, contestando
che le decisioni di tassazione IC/IFD per i periodi fiscali 2003 e 2004 gli
fossero state notificate e negando di averne avuto conoscenza. Il giudice unico
competente respingeva l’opposizione con decisioni del 21 novembre 2013.
F. Il 7
novembre 2013 RI 1 interponeva reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD
2003 e 2004, che gli sarebbero state intimate “la prima volta con lettera del 9
ottobre 2013, dal Bezirksgericht di __________”. Il reclamante invocava fra
l’altro la prescrizione del diritto di tassare e del diritto di procedere alla
riscossione delle imposte.
L’Ufficio
di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo con due decisioni del 4 febbraio
2014 (una per il periodo fiscale 2003 e l’altra per il 2004). Dopo aver
ricordato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nonostante
l’omessa o anomala notifica, il destinatario di una decisione non può procrastinare
a piacimento un reclamo, l’autorità fiscale sottolineava che dagli atti
risultava che il contribuente e/o i suoi rappresentanti erano a conoscenza già
da tempo delle tassazioni d’ufficio del 1° novembre 2006. Il reclamo era
pertanto considerato manifestamente tardivo.
G. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
la regolarità dell’intimazione delle decisioni di tassazione per i periodi
fiscali 2003 e 2004. A suo avviso, l’intimazione presso la sede della società
di cui era amministratore non sarebbe valida. Nega poi che le decisioni di
tassazione siano state inviate all’avv. __________ e a __________, mentre
sarebbero state comunicate solo al momento dell’inoltro della domanda di
sequestro. Il ricorrente ribadisce quindi che sarebbero subentrate la
prescrizione del diritto di imporre e del diritto di riscuotere le imposte.
Infine, contesta la regolare intimazione di una multa disciplinare di fr.
460.–, intimata ad “una società che non è più iscritta dal 2002 nel registro di
commercio”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella
fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il gravame,
ritenendo che non siano stati rispettati i termini previsti dalla legge. La
Camera di diritto tributario deve limitarsi a verificare la legittimità di tale
decisione. Essa non può per contro pronunciarsi sulle censure che concernono il
merito delle decisioni di tassazione; è il caso della contestazione che
concerne il periodo di assoggettamento durante il periodo fiscale 2004 e di
quella che riguarda la prescrizione del diritto di tassare (cfr. a questo
riguardo DTF 133 II 366).
Considerandi
2.
2.1.
L’art.
206.
cpv. 1 LT per imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale
diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione
di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
Gli art. 192 cpv. 5 LT e
133.
cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante.
2.2
Il
ricorrente sostiene di aver interposto ricorso entro i trenta giorni dal
momento in cui gli è stata notificata la decisione. Deve dunque essere
affrontata la questione dell’intimazione delle decisioni contestate.
2.3
Le
decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i
rimedi giuridici (articoli 116 cpv. 1 LIFD e 189 cpv. 1 LT). Se il contribuente
è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in
Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante
pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone (articoli 116 cpv. 2 LIFD e 189
cpv. 2 LT).
Per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento
o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
2.4
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una
decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del
termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3
Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio
di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha
emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza
dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli
venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio
contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione
che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n.5P.176/2005 del 19 ottobre 2005,
consid. 6; n.5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid.
4a; n.2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF
105.
III 43 consid. 3). Giova inoltre rilevare che in linea di principio il
termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica
formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza
della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3). Si può
infine ancora aggiungere che notoriamente nell’ambito dell’amministrazione di
massa le decisioni vengono per motivi di costo unicamente comunicate per posta
semplice e che in tali casi la giurisprudenza non richiede la prova piena della
notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete
permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia
stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b;
120.
V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,
art. 138 CPC, p. 579).
2.5
È vero
che le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2003 e 2004 non sono state
notificate al domicilio del ricorrente. Ma non è meno vero che quest’ultimo,
ben sapendo di avere degli obblighi fiscali da adempiere, ha lasciato la
Svizzera senza preoccuparsi di dare indicazioni alle autorità competenti circa
le modalità di intimazione delle decisioni ed in particolar modo senza designare
un rappresentante in Svizzera.
L’Ufficio
di tassazione ha pertanto notificato le decisioni di tassazione alla sede della
__________ AG di __________, società della quale ancora nel 2006 l’insorgente
risultava essere membro del consiglio d’amministrazione. Da questa società, fra
l’altro, in base ad informazioni agli atti, il contribuente aveva percepito
importanti redditi, anche per prestazioni di consulenza.
Contrariamente
a quanto sostenuto nel ricorso, la legge non obbliga le autorità di tassazione
a notificare le decisioni mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del
Cantone, se il contribuente è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non
ha un rappresentante in Svizzera; dalla formulazione potestativa della disposizione
che prevede tale modalità di notificazione si evince infatti che l’autorità
gode di un certo margine di apprezzamento. D’altronde, sapendo che difficilmente
il destinatario di una decisione ne viene a conoscenza tramite la pubblicazione
nel Foglio ufficiale, tale forma è considerata l’ultima ratio (cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar
zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 47 ad art. 116 LIFD, p. 1031).
Se
l’Ufficio di tassazione ha optato per l’indirizzo della __________ AG, verosimilmente
non l’ha fatto per rendere più improbabile la conoscenza, da parte del contribuente,
delle decisioni adottate bensì per la ragione contraria.
2.6
Diversi
elementi inducono a concludere che il ricorrente abbia avuto conoscenza
dell’avvenuta intimazione delle decisioni di tassazione per i periodi 2003 e
2004.
parecchi anni prima del giorno in cui l’autorità fiscale ha chiesto il
sequestro al giudice del Canton __________. Lo dimostrano in particolar modo le
lettere che, fra il 10 novembre 2006 e il 20 agosto 2007, due suoi
rappresentanti hanno inviato alle autorità fiscali cantonali, chiedendo informazioni
nell’intento di chiarire la situazione fiscale del contribuente. Nello scritto
di __________ del 20 agosto 2007, in particolar modo, si fa chiaro riferimento
ad una trattativa già avviata con l’autorità di tassazione (“le procedure
d’incasso per gli anni 2003 e 2004 sono state bloccate in attesa di poter eventualmente
discutere l’intera problematica d’esazione”), affermazione che lascia
intendere come il precedente intervento dell’avv. __________ abbia avuto un
effetto sulla procedura di esazione delle imposte dei periodi fiscali
litigiosi. Del resto, lo stesso __________ parla di una verifica presso l’UEF,
che gli ha consentito di concludere che il contribuente “sia stato imposto
d’ufficio con delle tassazioni per apprezzamento che hanno avuto l'effetto di
accumulare parecchi attestati di carenza beni”.
In simili
circostanze, non si vede come il ricorrente possa negare di aver appreso, al
più tardi negli ultimi mesi del 2006, che le decisioni di tassazione gli erano
state notificate. È anche significativa la circostanza che nessuno dei due
legali che si sono rivolti all’autorità di tassazione abbia messo in
discussione la validità dell’intimazione delle decisioni, esigendo che queste
ultime fossero nuovamente notificate, per esempio al loro indirizzo. Inoltre,
nei due scritti non si contestano in sé gli importi dei debiti fiscali, che
dovevano essere noti anche nell’eventualità in cui non fosse conosciuto il
calcolo dettagliato dell’imponibile, ma ci si limita ad auspicare una
discussione sulla “problematica d’esazione”.
2.7
È
pertanto del tutto incompatibile con il principio della buona fede la pretesa
dell’insorgente di poter contestare con reclamo le decisioni notificategli nel
2006, solo in seguito all’avvio di una procedura di sequestro promossa
dall’Ufficio di esazione.
Ne
consegue che le decisioni impugnate, con le quali l’Ufficio di tassazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sono legittime.
3.
Anche
la censura con cui il ricorrente invoca la prescrizione del diritto di
riscuotere l’imposta risulta infondata.
È vero
infatti che i crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in
giudicato della tassazione (articoli 121 cpv. 1 LIFD e 194 cpv. 1 LT). La
prescrizione non inizia a decorrere o è sospesa, tuttavia, fino a quando né il
contribuente, né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio o dimora
fiscali in Svizzera (articoli 120 cpv. 2 lett. c LIFD e 193 cpv. 3 lett.
c LT). Inoltre, un nuovo termine di prescrizione decorre con ogni atto
ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato
al contribuente o al corresponsabile dell'imposta (articoli 120 cpv. 3 lett. a
LIFD e 193 cpv. 4 lett. a LT).
Poiché,
al momento dell’intimazione delle decisioni, il ricorrente era domiciliato
all’estero, il termine di prescrizione del diritto di riscuotere l’imposta ha
iniziato a decorrere solo nel momento in cui egli ha ripreso domicilio in
Svizzera. Inoltre, l’autorità fiscale ha intrapreso diversi atti di esazione,
come noto anche ai suoi rappresentanti, che hanno preso atto delle esecuzioni
promosse e degli attestati di carenza beni rilasciati.
4.
Infine, l’insorgente contesta una non meglio precisata multa di fr.
460.
–, che risalirebbe al 1998.
A tale
proposito, l’Ufficio di tassazione non ha adottato alcuna decisione su reclamo
suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario. Infatti, le
decisioni impugnate concernono unicamente le imposte dei periodi fiscali 2003 e
2004.
Il
ricorso su questo aspetto è irricevibile.
5.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Nella
misura i cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 2’100.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. __________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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