Lexipedia

Decisione

80.2014.68

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, segretario comunale che lavora a 1 km dal domicilio, non diritto alla deduzione per l’uso del veicolo privato

26 novembre 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

periodo fiscale 2012, RI 1 svolgeva l’attività di segretario comunale nel

proprio comune di residenza. Il figlio __________, studente di medicina

all’Università di __________, dopo aver lavorato nei mesi di luglio e agosto

presso il __________ di __________ (senza retribuzione), in seguito aveva

percepito uno stipendio di fr. 5'994.- quale membro delle truppe sanitarie assolvendo

la scuola ufficiali a __________. Nei mesi di novembre e dicembre, effettuava uno

stage presso l’Ospedale __________ di __________ percependo uno stipendio

mensile di 800.- franchi lordi. Il 12 dicembre 2012 __________ contraeva

matrimonio.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2012, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedevano la deduzione per

figli a carico di fr. 11'100.- e quella per figli agli studi di fr. 13'400.-,

in relazione al mantenimento del figlio __________, studente di medicina

all’università di Zurigo. Chiedeva inoltre, a titolo di deduzione

professionale, la deduzione per veicolo privato per un ammontare di 1'232.– franchi.

Notificando

loro la decisione di tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 30 ottobre 2013,

l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 92'000.- per l’IC e in fr.

95'600.- per l’IFD. A titolo di spese professionali, l’autorità di tassazione

negava la deduzione per il veicolo privato, con la motivazione “luogo di lavoro

uguale a luogo di domicilio”. Erano negate anche le deduzioni per figli a

carico e per figli agli studi, poiché l’autorità riteneva che __________ avesse

a disposizione sufficienti proventi per far fronte al proprio sostentamento

personale.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 25 novembre 2013.

Per quanto concerne la deduzione negata per l’utilizzo del veicolo privato, dopo

aver riconosciuto di essere residente e dipendente del comune di__________, il

contribuente sosteneva che la particolare attività legata alla sua funzione gli

imponeva di recarsi al lavoro con l’automobile, che gli era necessaria per

sopralluoghi, incontri con ditte, artigiani, fornitori, persone, ecc. Inoltre,

i suoi orari di lavoro erano irregolari e spesso la sua presenza era richiesta

anche di sera (sedute dell’Esecutivo, del Legislativo, di Commissione o altro).

Il reclamante

lamentava poi le mancate deduzioni per figli a carico ed agli studi; essendo

suo figlio regolarmente iscritto alla facoltà di medicina e svolgendo degli stages

obbligatori quale candidato medico.

D. Con

scritto del 3 dicembre 2013, l’Ufficio di tassazione attribuiva ai contribuenti

un termine (fino al 7 gennaio 2014) per produrre una dichiarazione del

municipio di __________ indicante l’obbligo di uso costante del veicolo privato

per ragioni di servizio e l’indicazione dei costi rifusi per il periodo fiscale

2012. Erano richiesti pure l’attestato di frequenza dell’università di __________

ed una copia del contratto dello stage svolto dal figlio presso l’Ospedale __________

di __________.

L’autorità

di tassazione informava i reclamanti che, in caso di mancato adempimento alla

richiesta, la decisione sarebbe stata la seguente:

Nel caso considerato il tragitto domicilio

luogo di lavoro (da porta a porta) è di 1 Km (fonte www.tcs.ch) e

considerata la mancata comprova circa la necessità dell’utilizzo del veicolo

privato per ragioni professionali riconfermando il diniego della deduzione per spese

di trasporto accertata l’esiguità della distanza tra domicilio e luogo di

lavoro percorribile a piedi in circa 15 minuti e considerate le osservazioni

presentate circa la situazione del figlio __________ riconoscendo per imposta

cantonale e federale la deduzione per figlio a carico e riconfermando il

diniego della deduzione cantonale per figlio agli studi constatata la

situazione quale stagista remunerato al 31.12.2012 in applicazione degli art.

34 lett. c L. tributaria e art. 11 cpv. 2 D. esecutivo concernente

l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2012.

Il 4

gennaio 2014, il contribuente produceva i documenti riguardanti il figlio,

mentre si rifiutava di produrre quelli richiesti per la deduzione per l’uso del

veicolo privato, poiché sosteneva si trattasse di “un’ingiustizia” divenuta per

lui una “questione di principio”. A suo avviso la pretesa dell’autorità fiscale

era in contrasto con svariati principi fondamentali del diritto: parità di

trattamento (tale documento non era stato richiesto a nessun altro dipendente

del comune di Caslano); proporzionalità (l’amministrazione dovrebbe agire

scegliendo le “modalità che meno gravano sul destinatario dell’atto”); buona

fede (senza nessuna ragione apparente, venivano messe in dubbio le motivazioni

a sostegno della sua richiesta); diritto consuetudinario (per 25 anni era stata

concessa la deduzione); certezza del diritto (senza l’introduzione di una

modifica legislativa, gli era stata negata una deduzione, in altri casi simili

tuttora ammessa); diritto di essere sentito da parte dell’autorità fiscale (per

non averlo convocato).

E. Con

decisione del 12 febbraio 2014 l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente

il reclamo, ammettendo la deduzione per figli a carico (fr. 6'500.- per l’IFD e

fr 11'100.-). Il diniego della deduzione per figli agli studi era mantenuto,

“in presenza di retribuzione o indennità allo studente”. Neppure era

riconosciuta la deduzione per l’uso del veicolo privato, poiché il contribuente

rifiutava di produrre l’attestazione del datore di lavoro, violando il

principio giurisprudenziale, derivante dall’art. 8 CC, secondo cui spetta al

contribuente apportare la prova dei fatti che concorrono a diminuire o

escludere il debito verso l’erario.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

postulano nuovamente la deduzione delle spese di trasporto (fr. 1'232.–) e la deduzione

per figli agli studi (fr. 13'400.–). I ricorrenti lamentano di non essere stati

convocati dall’Ufficio di tassazione e rimandano alle argomentazioni dello

scritto del 4 gennaio 2014.

G. Nelle

sue osservazioni, l’Ufficio di tassazione, sottolinea che, dal punto di vista

procedurale e quindi per quanto concerne il diritto di essere sentito, né la LT né la LIFD attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito

personalmente, né la giurisprudenza del Tribunale federale riconosce un tale

diritto.

Per

ciò che riguarda la deduzione per l’uso del veicolo privato, l’autorità di

tassazione continua a confermarne il diniego in ragione della corta distanza

(di 1 km) che separa il domicilio del contribuente dal suo luogo di lavoro. La

deduzione potrebbe essere ammessa per le trasferte legate alla funzione di

segretario comunale del ricorrente, ma, considerato il rifiuto di produrre

un’attestazione del datore di lavoro, neppure tale deduzione può essere

ammessa.

Infine l’autorità

fiscale propone di concedere la deduzione per figli agli studi.

Diritto

1. 1.1.

Deve

dapprima essere esaminata la censura formale sollevata dai ricorrenti in merito

alla pretesa violazione del loro diritto di essere sentiti. Infatti, il diritto

di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione

implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle

possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431

consid. 3d/aa).

Gli insorgenti

lamentano il fatto che l’Ufficio di tassazione non abbia dato seguito alla loro

richiesta di essere convocati prima della decisione.

1.2.

Circa lo

svolgimento della procedura di reclamo ed i diritti che spettano al reclamante,

gli articoli 207 cpv. 1 LT e 134 cpv. 1 LIFD si limitano ad attribuire

all’autorità di tassazione le medesime facoltà che le spettano in sede di

tassazione.

Gli

articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono quindi che l’autorità di

tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e

che essa può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il

contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

Né la

legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono

dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima

di una decisione su reclamo.

Né una

simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale

federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento

amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I

464 consid. 4c e giurisprudenza citata).

Come ha

ricordato in una sentenza il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare

nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come

le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2

LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite

informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n.2A.438/2006

consid. 3.2).

1.3.

Ne

consegue che la mancata convocazione dei contribuenti da parte dell’autorità

fiscale non costituisce una violazione del loro diritto di essere sentiti e che

pertanto non vi è ragione di annullare la decisione impugnata.

Considerandi

2.

2.1.

Sia

secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

Tra gli

altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le

spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b

LIFD).

Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a-c dell'art. 25 LT

sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

2.2

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo del

21.

dicembre 2011 concernente l'imposizione delle persone fisiche, valido per il

periodo fiscale 2012, sono considerate spese di trasporto quelle

causate al contribuente per trasferirsi dal

luogo di domicilio a quello in cui lavora.

Le

relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’ uso di mezzi di

trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b)

[…]

c) per l’uso di una

motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene

(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa

di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a

percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di

percorrenza che eccede i 15'000 km; cfr. art. 4 cpv. 2 del Decreto esecutivo citato).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del

10.

febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5

cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo

di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne

faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo

l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del

10.

febbraio 1993).

3.

3.1.

Nel caso

in esame, l’autorità fiscale ha negato la deduzione delle spese di trasporto

del ricorrente, argomentando che, da un lato, la distanza fra il domicilio e il

luogo di lavoro è irrisoria e, dall’altro, che il contribuente non ha provato

di aver bisogno del veicolo privato per trasferte di lavoro.

3.2

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo

privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non

si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo

pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole,

se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di

lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili

con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente

dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza

del 9 luglio 2012 n.2C_807/2011, in RF 67/2012

p. 677, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso

del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto

deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono

quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei

der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con

riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 12 maggio 2003 n.

2P.254/2002, consid. 4.2).

3.3

Come

esposto in narrativa, RI 1, domiciliato a __________ in Via __________, lavora

quale segretario comunale in via __________, ad un chilometro dal proprio

domicilio. Il ricorrente ha la possibilità di recarsi al luogo di lavoro a

piedi, impiegando circa 10/15 minuti.

Appare

evidente che l’uso dell’auto privata per recarsi sul posto di lavoro non sia

giustificato. La scelta del ricorrente lavoratore di spostarsi con il mezzo

privato sarebbe senz’altro comprensibile se il criterio determinante fosse

quello della comodità; non lo è invece alla luce delle considerazioni che

precedono, fondate sul criterio dell’idoneità. Il fatto che non vi siano mezzi

di trasporto pubblici a disposizione del contribuente non ha nessun peso sulla

decisione di rifiutare di dedurre i costi per l’uso dell’automobile privata,

che si fonda esclusivamente sulla brevità del tragitto quotidiano.

3.4

Come già

accennato, una delle eccezioni previste dalla giurisprudenza del Tribunale

federale per ammettere la necessità per il lavoratore dipendente di servirsi

del veicolo privato è costiuita dal caso in cui è obbligato ad utilizzare il

suo veicolo per delle trasferte professionali, per esempio dalla sede

principale del suo datore di lavoro ad una delle succursali. Il fatto che il

datore di lavoro gli debba versare dei rimborsi secondo l’art. 327b CO è

irrilevante (sentenze del Tribunale federale n.2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in StE 2003 B 22.3 n. 76 consid. 3.3;2A.502/1995 del 21 maggio 1997 consid. 2a/cc; NStP

49/1995 p. 81 consid. 2; inoltre: Eckert,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea, 2008, n. 30 ad art. 26 LIFD, p. 445; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo,

2000, n. 2a ad art. 26 LIFD, p. 109).

Per

questo motivo l’Ufficio di tassazione richiedeva al contribuente, in data 9

dicembre 2013, ulteriori documenti, tra cui una dichiarazione del datore di

lavoro che attestasse l’utilizzo del veicolo privato per trasferte a partire

dal luogo di lavoro. Il ricorrente si è tuttavia rifiutato di produrre il

documento richiestogli.

3.5

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre

è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere

o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p.

493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

Non

avendo presentato il giustificativo richiesto dall’autorità fiscale, il

ricorrente ha violato i propri obblighi procedurali.

In tale

contesto, non ha alcun rilievo la circostanza che l’autorità fiscale abbia

riconosciuto la deduzione litigiosa nei periodi fiscali precedenti. A

quest’ultimo riguardo, la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha

escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più

favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In

effetti il diritto tributario è particolarmente marcato dal principio della

legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata

limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l'esigenza di legalità

(DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza,

l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni

periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue

eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le

decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna

assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza del 2C_260/2008 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 pag.

793, consid. 2).

3.6

Le

innumerevoli violazioni dei principi del diritto invocate dal contribuente

nella lettera del 4 gennaio 2014 non sono pertinenti.

Già si è

detto della pretesa violazione del diritto di essere sentito (v. supra,

consid. 1) e di quello della buona fede (v. supra, consid. 3.5).

Quanto

alla parità di trattamento, non si vede come possa essere violata

dall’eventuale mancata richiesta dello stesso documento ad altri dipendenti del

comune di __________. È del tutto plausibile che, ammesso che vi siano altri

funzionari del comune che risiedono nelle vicinanze degli uffici comunali,

abbiano rinunciato a chiedere la deduzione litigiosa.

Del tutto

fuori luogo è poi la censura relativa alla violazione del diritto consuetudinario.

La questione sollevata dall’insorgente in tale contesto è peraltro già stata esaminata

in relazione al principio della buona fede.

Non si

comprende infine come si possa ravvisare una violazione del principio della certezza

del diritto nella circostanza che, senza l’introduzione di una modifica legislativa,

al contribuente sia stata negata una deduzione, in altri casi simili tuttora ammessa.

Ancora una volta, la censura sembra confondersi con quella che si riferisce al

principio della buona fede.

Né il

ricorrente spiega perché ritenga che la decisione contestata sia in contrasto

con il principio di proporzionalità.

3.7

Si impone

pertanto la conclusione che, non essendo stata prodotta l’attestazione del

datore di lavoro, la deduzione delle spese per lo spostamento quotidiano tra il

domicilio ed il luogo di lavoro non possa essere riconosciuta neppure

fondandosi sul presupposto che l’automobile gli fosse necessaria per delle

trasferte professionali.

3.8

Va

inoltre sottolineato che il contribuente fa valere una deduzione di fr. 1'232.-

per l’uso della vettura privata. Per aver diritto ad una tale deduzione il

ricorrente dovrebbe percorrere annualmente 1760 chilometri per recarsi al luogo di lavoro. Considerata l’esigua distanza tra domicilio e la sede

del suo ufficio, non si capisce come possa giungere ad una tale deduzione.

Nella misura in cui il

ricorrente avesse incluso nel calcolo dei chilometri percorsi anche le pretese

trasferte impostegli dal datore di lavoro, va ricordato che il

codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro debba rimborsare al

lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a

CO). Lo stesso codice stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore,

d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a

motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio e di

manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art.

327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il

veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul

veicolo, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’equa indennità

per l’ usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il

lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; RDAT I-1996 n. 3t).

4.

4.1.

L’Ufficio circondariale di

tassazione propone, nelle proprie osservazioni, di accogliere

la richiesta riguardante la deduzione per figlio agli studi in materia di IC. È

quindi necessario analizzare il problema del rapporto fra l’effetto devolutivo

del ricorso e la possibilità che l’autorità fiscale modifichi nondimeno la

decisione contro cui è stato interposto ricorso.

4.2

Questo

problema è stato recentemente analizzato da questa Camera (cfr. decisione CDT

n. 80.2014.179/180 dell’8 settembre 2014).

Sebbene

l’art. 58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa

(PA; RS 172.021), non sia in sé applicabile nella procedura cantonale di

ricorso, la Camera di diritto tributario ha ritenuto che sia possibile

ispirarsi alla stessa disposizione per consentire all’autorità di tassazione di

riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata dal

contribuente. Lo stesso Tribunale federale non esclude che, in mancanza di

disposizioni contrarie della procedura cantonale, si possano applicare a titolo

sussidiario le norme della PA.

L’art. 58

PA consente all’autorità inferiore, fino all'invio della sua risposta, di riesaminare

la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa notifica immediatamente una

nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2);

quest’ultima, di conseguenza, continua la trattazione del ricorso in quanto non

sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3 prima

frase).

La

CDT ha anche ricordato che, in una recente sentenza, il Tribunale federale ha

stabilito che una disciplina cantonale analoga a quella prevista dall’art. 58

PA non è contraria alle esigenze procedurali previste dalla LIFD (sentenza del

28.

agosto 2012 n.2C_653/2012, consid. 4.2).

Inoltre,

la stessa Camera di diritto tributario, conformandosi alla giurisprudenza del

Tribunale federale, aveva già ripetutamente riconosciuto il diritto, per

l’autorità di tassazione, di ritornare su una decisione incontestata

fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto (cfr. p. es. CDT n.

80.2013

/207 del 27 gennaio 2014).

4.3

Tornando alla

fattispecie in discussione, entro il termine per presentare le proprie

osservazioni la Divisione delle contribuzioni ha proposto l’accoglimento di

questo punto sollevato nel ricorso. Il descritto modo di procedere è stato

evidentemente suggerito dalla prassi fino a quel momento in vigore, la quale riteneva

che l’effetto devolutivo del ricorso non potesse essere attenuato dalla

facoltà, per l’autorità di tassazione, di riesaminare la decisione impugnata.

Alla luce

delle considerazioni che precedono, la presa di posizione dell’autorità fiscale

può essere interpretata come la notificazione di una nuova decisione, che accoglie

le richieste del contribuente.

Di

conseguenza, su questo presupposto, il ricorso, su questo punto, si rivela

privo d’oggetto. L’Ufficio di tassazione provvederà comunque a notificare alla

ricorrente una nuova decisione.

5.

Il

ricorso in materia di IFD è pertanto respinto. Quello che concerne l’imposta

cantonale è invece parzialmente privo d’oggetto, nella misura in cui concerne

la deduzione per figli agli studi.

La tassa

di giustizia e le spese processuali sono attribuite ai ricorrenti in proporzione

alla loro soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso in materia di imposta federale diretta è respinto.

1.2. Il

ricorso in materia di imposta cantonale è respinto, nella misura in cui

concerne la deduzione delle spese di trasporto.

1.3. Il

ricorso in materia di imposta cantonale è privo d’oggetto, nella misura

in cui concerne la deduzione per figli agli studi.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 600.–

sono a

carico dei ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 300.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

Copia per

conoscenza:

- municipio

di Caslano

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster