80.2014.72
Deduzioni: alimenti per figli, solo minorenni, in seguito deduzione sociale per figli a carico, intera per l’IFD e metà per l’IC
20 maggio 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.72
80.2014.73
Lugano
20 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Mauro Mini,
assente)
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 marzo 2014 contro le decisioni del 12 febbraio 2014 e del 16 aprile 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1, divorziato, è
padre di due figli: __________ (nata il 25 settembre 1990) ed __________ (nato
il 25 marzo 1994).
Nella dichiarazione
fiscale 2012, il contribuente chiedeva la deduzione degli alimenti versati ai
figli, per un totale di fr. 28'800.–, oltre alla deduzione sociale per figli a
carico di fr. 11'100.–.
B. Per un disguido
tecnico, con decisione del 27 dicembre 2013, l’Ufficio di tassazione di Locarno
notificava al contribuente unicamente la tassazione IC 2012.
Rispetto a quanto dichiarato,
l’autorità aveva in particolar modo ammesso in deduzione, a titolo di alimenti,
unicamente l’importo di fr. 4'800.–, corrispondente ai contributi versati al
figlio __________ fino al raggiungimento della sua maggiore età, e dimezzato la
deduzione sociale per figli a carico in fr. 5'550.–.
C. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 gennaio 2014 (intitolato
“Reclamo contro decisione di tassazione cantonale e federale 2012”), contestando la riduzione degli alimenti dichiarati. Pur ammettendo che il figlio __________
aveva ormai raggiunto la maggiore età, sottolineava che lo stesso frequentava
la scuola professionale per sportivi d’élite di __________ e non aveva
conseguentemente ancora raggiunto l’indipendenze economica.
D. L’autorità di
tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 12 febbraio 2012 così
motivata:
Il figlio __________ ha
compiuto 18 anni il 25.3.2012 e dal 1.4.2012 gli alimenti versati dal reclamante
in suo favore non sono più deducibili. Viene di conseguenza confermata la
deduzione per alimenti (punto 15.2) in Fr. 4'800 (Fr. 1'600 x 3 mesi).
Per
considerare gli oneri di mantenimento che il padre continua a versare al figlio
__________ è stata accordata la metà della deduzione fissa per figli a carico (Fr.
5'550). L’altra metà è stata riconosciuta alla ex moglie che pure, in parte, contribuisce.
Il medesimo giorno,
l’autorità notificava al contribuente anche la tassazione IFD 2012, nella quale
ammetteva nuovamente la deduzione di un importo di soli fr. 4'800.– a titolo di
alimenti versati al figlio __________ e dimezzava la deduzione sociale per
figli a carico in fr. 3'250.–.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario (intitolato “Ricorso contro decisione
di tassazione cantonale e federale 2012”), RI 1 contesta la deduzione di soli fr. 4'800.– a titolo di alimenti versati ai figli.
Il ricorrente ribadisce
che il figlio __________, seppure maggiorenne, non è ancora economicamente
indipendente, aggiungendo poi di avere versato alimenti anche alla figlia __________
“per evitare che una decisione dei Genitori (divorzio) influenzi il livello di
vita dei Figli”. Sottolinea infine come la sola deduzione sociale riconosciuta è
di gran lunga inferiore agli alimenti che deve versare conformemente alla convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta il 30 novembre 2007.
F. Nelle proprie
osservazioni del 2 aprile 2014, l’autorità fiscale pone l’accento sulla mancata
notifica di una decisione su reclamo in materia di imposta federale diretta e
chiede a questa Camera di attendere la sua intimazione al contribuente, prima
di evadere il ricorso.
Con successiva decisione
su reclamo del 16 aprile 2014, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha infine confermato
anche la tassazione IFD 2012, con la seguente motivazione:
(…) la deduzione per gli
alimenti versati all’altro coniuge per i figli sono deducibili fino al raggiungimento
della maggiore età. Nel caso in esame Elia ha compiuto 18 anni il 25.3.2012 e
pertanto gli alimenti versati da aprile 2012 non possono essere dedotti.
Si
osserva che per considerare l’onere di mantenimento che il contribuente ha è
stata parzialmente concessa (50%) la deduzione sociale di cui all’art. 35.a
LIFD.
Diritto
1. Come esposto in narrativa,
per un disguido tecnico imputabile all’autorità fiscale, le decisioni di
tassazione in materia di imposta cantonale e di imposta federale diretta sono
state intimate al ricorrente in due successivi momenti. Ciò non gli ha impedito
di esprimere chiaramente la sua volontà di impugnarle entrambe, dapprima con
reclamo del 23 gennaio 2014 (intitolato “Reclamo contro decisione di tassazione
cantonale e federale 2012”) e successivamente con il presente ricorso del 12
marzo 2014 (intitolato “Ricorso contro decisione di tassazione cantonale e federale
2012”).
Nella particolare
situazione descritta, non vi era pertanto ragione di pretendere che il
contribuente impugnasse formalmente anche la decisione su reclamo del 16 aprile
2014. Il ricorso del 12 marzo 2014 va comunque inteso anche in materia di
imposta federale diretta.
Considerandi
2.
2.1.
Nel sistema svizzero, il
reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque
sia il regime dei beni (art. 9 cpv. 1 LIFD; art. 8 cpv. 1 LT). Al contrario, se
interviene una separazione duratura, legale o di fatto, oppure un divorzio, i coniugi
sono invece imposti separatamente.
Fintanto che la famiglia
costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito
complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il
contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili
dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro,
in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da
un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale
sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett.
f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1
lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).
2.2
Venendo al caso in esame, nella
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, sottoscritta dai coniugi
il 30 settembre 2007 e successivamente omologata dal pretore, risulta che i
figli __________ ed __________ sono stati affidati alla madre, alla quale
spettava l’autorità parentale (punto 3.1), mentre il padre si è impegnato a
versare a ciascun figlio un contributo mensile di fr. 1'600.– “fino alla
maggiore età, eventualmente fino all’indipendenza economica” (punto 2.3). Il ricorrente
contesta le decisioni dell’autorità di tassazione, rifacendosi direttamente a
questa convenzione. Sottolinea in particolar modo che il figlio __________,
seppure maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente, aggiungendo poi
di avere effettivamente versato l’importo di fr. 28'800.– richiesto in deduzione.
A torto. La legge prevede
espressamente che sono deducibili dal reddito imponibile gli alimenti versati
al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti
versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse in
particolare le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di
assistenza fondato sul diritto di famiglia (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art.
32.
cpv. 1 lett. c LT). Per le “prestazioni versate in virtù di un obbligo di
mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia”, trova applicazione il principio generale, secondo il quale simili contributi sono esenti dall’imposta per il
beneficiario e non possono essere dedotti dal reddito del debitore (art. 24
lett. e LIFD; art. 23 lett. e LT). Si tratta di un effetto ulteriore del principio dell’imposizione della famiglia. Ciò vale anche per i contributi
a figli maggiorenni: né il genitore presso il quale il figlio maggiorenne vive né il figlio stesso devono pagare le imposte su tali redditi; il debitore
della prestazione, da parte sua, non può dedurli dal suo reddito (cfr. decisione
TF n.2C.439/2007 del 12 settembre 2007 consid. 2.1).
2.3
Come ha ancora
ricordato il Tribunale federale, è stata oggetto di discussione parlamentare la questione se gli alimenti per i figli dovessero essere imponibili presso il
beneficiario e deducibili dal reddito del debitore oppure se dovessero essere esentati
dall’imposta presso il creditore e ne dovesse essere negata la deduzione dal reddito del debitore. La seconda soluzione è stata ritenuta più socialmente
accettabile, in considerazione della capacità contributiva nettamente inferiore della famiglia monoparentale.
Nonostante
importanti dubbi, si è tuttavia affermata la prima soluzione. Tale eccezione è però limitata ai pagamenti di alimenti per i figli sotto l’autorità parentale; per figli
maggiorenni non vale. Con la maggiore età gli alimenti vengono ricevuti
direttamente dal figlio maggiorenne e la regola eccezionale non entra in considerazione. Torna invece applicabile il principio generale, per cui prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia
sono esenti dall’imposta per il beneficiario e non possono essere dedotte dal
reddito del debitore (cfr. decisione TF n.2C.439/2007 cit. consid. 2.2, con riferimento a: Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 48 ad
art. 33 LIFD).
2.4
Tornando al caso in esame,
le decisioni dell’autorità di tassazione del 12 febbraio 2014 (in materia di
IC) e del 16 aprile 2014 (in materia di IFD), che hanno riconosciuto in
deduzione unicamente l’importo di fr. 4'800.–, corrispondente agli alimenti
versati al figlio __________ nei primi tre mesi dell’anno, quando ancora era
minorenne, non prestano il fianco a critiche.
Decidere diversamente,
solo perché i genitori si sono accordati per il versamento di un contributo
alimentare fino al raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli, significherebbe
creare inaccettabili disparità di trattamento nei confronti dei genitori
sposati o concubini, che pure sostengono i loro figli maggiorenni senza
beneficiare di alcuna deduzione. D’altronde, come già sottolineato
dal Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, il contributo di mantenimento
versato all’ex coniuge ma destinato al mantenimento di un figlio maggiorenne non rappresenta un contributo alimentare secondo l’art. 125 CC, ma piuttosto un contributo
di mantenimento a favore del figlio maggiorenne in adempimento di
un’obbligazione fondata sul diritto di famiglia secondo l’art. 277 CC, espressamente
escluso dal campo di applicazione degli art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD e 32 cpv. 1
lett. c LT (RDAF 2007 II p. 180 = RF 2008 p. 46).
3.
3.1.
Non resta quindi che
valutare la correttezza delle deduzioni sociali per figli a carico dedotte dal
reddito imponibile, che l’autorità di tassazione ha dimezzato sia in materia
cantonale (riducendola a fr. 5'550.–) che in materia federale (riducendola a
fr. 3'250.–).
3.2
A livello federale, l’art.
213.
cpv. 1 lett. a LIFD prevede che sono deducibili dal reddito netto, per ogni
figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente
provvede, 6'500.– franchi (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.
35.
LIFD, p. 149).
La Circolare
n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, entrata
in vigore il 1° gennaio 2011, prevede che il genitore che versa gli alimenti
possa far valere la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli
alimenti, il genitore con i contributi finanziari superiori, ossia di norma
colui che percepisce il reddito più elevato, può far valere la deduzione per i
figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per persona bisognosa a
condizione che le prestazioni uguagliano almeno l’importo della deduzione (cfr.
Circolare cit., par. 14.10.2, p. 37). Tale prassi, ripresa dalla vecchia
circolare n. 14 del 1994, è sottoposta a critiche severe
della dottrina (cfr. a questo riguardo CDT n. 80.2000.166 del 7 novembre 2000,
in: RDAT I-2001 n. 7t, p. 362). Il Tribunale federale l’ha tuttavia ritenuta
legittima, affermando che, sebbene un contribuente non debba dichiarare quale
reddito imponibile i contributi di mantenimento che riceve in seguito al
divorzio per i propri figli maggiorenni, tuttavia può chiedere la deduzione per
figli a carico, sebbene il genitore che paga gli alimenti (che non può chiedere
in deduzione gli alimenti versati ai figli maggiorenni) possa a sua volta far
valere la deduzione per persona bisognosa a carico. La legge esclude solo che
lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli a carico e quella per
persone bisognose (decisione TF n.2A.406/2001 del 23 gennaio 2002, in: ZStP
2002.
p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18).
Nel periodo fiscale in
questione, il figlio __________ abitava con la madre e frequentava ancora la
scuola professionale per sportivi d’élite di __________, mentre il ricorrente
gli versava, in base agli accordi raggiunti nella convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio, un contributo mensile di fr. 1'600.–. Conformemente
alla giurisprudenza e alla prassi precedentemente evocate, l’Ufficio di
tassazione avrebbe quindi dovuto riconoscere al ricorrente la piena deduzione
sociale per figli a carico di fr. 6'500.– e all’ex moglie la deduzione per
persona bisognosa a carico. Su questo punto, la decisione su reclamo del 16 aprile
2014.
va conseguentemente riformata.
3.3
A livello cantonale, l’art.
34.
cpv. 1 lett. a LT prevede che sono deducibili dal reddito netto, per ogni
figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui
sostentamento il contribuente provvede, 11'100.– franchi. Dal 1° gennaio 2012 è
stata inserita la precisazione secondo cui, se i genitori sono tassati
separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non
sono versati alimenti, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Ora, nel caso dell’imposta
cantonale, tenuto conto anche del fatto che l’ammontare della deduzione è
nettamente superiore rispetto a quello dell’imposta federale diretta (fr.
6'500.–), invece di concedere ad ogni genitore una deduzione, si giustifica di
suddividere fra loro la stessa deduzione. Seguendo lo stesso criterio di
ripartizione, si giustifica una ripartizione per metà della deduzione prevista
dalla legge cantonale (fr. 11’100.– nel periodo in discussione), a condizione
che le prestazioni di entrambi i coniugi raggiungano almeno l’ammontare della
metà della stessa (fr. 5'550.–).
In questo contesto, va
ancora sottolineato che il mantenimento del figlio maggiorenne può assumere la
forma di prestazioni in natura fornite nell’ambito della comune economia
domestica (vitto, alloggio ecc.). Di conseguenza, entrambi i genitori partecipano
al mantenimento del figlio, anche se uno solo di essi (quello che non abita con
lui) versa in senso vero e proprio un contributo di mantenimento pecuniario
(cfr. Jaques, Les frais liés à
l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les allégements fiscaux
en vigueur dès 2011, in: ASA 80 p. 217 ss., p. 251 e giurisprudenza citata.)
È chiaramente difficile,
in queste condizioni, quantificare precisamente, in forma monetaria, il
contributo di ciascun genitore e, di conseguenza, stabilire una proporzione
esatta.
Si impone allora, anche
nell’interesse della praticabilità, la conclusione seguente: quando entrambi i
genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne
a tirocinio o agli studi, la deduzione per figli a carico è ripartita per metà,
a condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare. Se
non lo raggiungono, l’intera deduzione viene attribuita all’altro genitore
(cfr. la sentenza CDT n. 80.2013.84 del 22 ottobre 2014 consid. 3.4).
La decisione dell’autorità
di tassazione di attribuire metà della deduzione sociale al ricorrente (fr.
5'550.–) e l’altra metà all’ex moglie (fr. 5'550.–) va pertanto condivisa, in
quanto conforme alla prassi e alla giurisprudenza cantonale in materia.
4.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso in materia di imposta cantonale,
contro la decisione su reclamo del 12 febbraio 2014, è respinto, mentre il
ricorso in materia di imposta federale diretta, nei confronti della decisione
su reclamo del 16 aprile 2014 è parzialmente accolto, nel senso che la
deduzione sociale per figli a carico è aumentata a fr. 6'500.–.
Visto l’esito del gravame,
tassa di giustizie e spese processuali sono poste solo parzialmente a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso in materia di imposta cantonale è respinto.
1.2. Il
ricorso in materia di imposta federale diretta è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 aprile è riformata nel senso che la
deduzione sociale per figli a carico è aumentata a fr. 6'500.–.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del
ricorrente nella misura di tre quarti (fr. 510.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: