80.2014.74
Procedura: revisione, presupposti, tassazioni dell’imposta sugli utili immobiliari, contestazione solo dopo l’intimazione dei conteggi dei contributi AVS
4 giugno 2014Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2014.74
Data decisione, Autorità:
04.06.2014, CDT
Titolo:
Procedura: revisione, presupposti, tassazioni dell’imposta sugli utili immobiliari, contestazione solo dopo l’intimazione dei conteggi dei contributi AVS
REVISIONE
art. 232 LT
Incarto n.
80.2014.74
Lugano
4 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 marzo 2014 contro la decisione del 27
febbraio 2014 in materia di revisione dell’imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
- negli
anni dal 2008 al 2010, RI 1 e Achille Prati hanno venduto le quote di proprietà
per piani (PPP) del fondo base n. 726 RFD di Bellinzona, su cui avevano
edificato un condominio;
- le
transazioni in questione sono state assoggettate all’imposta sugli utili
immobiliari con decisioni intimate ai venditori dall’Ufficio di tassazione di
Bellinzona alle date seguenti:
quota PPP
data decisione
data
decisione su reclamo
7960
26.02.2009
4963
26.05.2009
4966
26.05.2009
27.7.2009
4975
26.10.2009
4974
26.10.2009
4973
26.10.2009
4981
26.10.2009
4955
25.02.2010
4965
26.05.2010
4968
26.05.2010
4962
26.08.2010
27.10.2010
- con
decisione del 26 ottobre 2011, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha
notificato a RI 1 la tassazione IFD 2008, includendovi il reddito dell’attività
lucrativa di fr. 63'810.–, corrispondente all’utile derivante dal commercio
professionale di immobili, “al netto delle trattenute per oneri sociali”;
- con
ulteriore decisione del 5 aprile 2013, gli ha poi notificato la tassazione IFD
2009, nella quale il reddito proveniente dal commercio professionale di
immobili è stato stabilito in fr. 701'315.–, “al netto degli oneri
sociali/contributi”;
- con
scritto del 7 gennaio 2014, RI 1 si è rivolto all’Ufficio di tassazione di
Bellinzona, comunicando di aver ricevuto dalla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG le decisioni relative ai contributi dovuti sugli utili immobiliari
del 2008 e del 2009 e chiedendo il “rimborso” delle imposte sugli utili
immobiliari nella misura di fr. 2'081.05 per il 2008 e di fr. 22'112.45 per il
2009;
- l’Ufficio
di tassazione ha risposto con lettera dell’8 gennaio 2014, argomentando che i
contributi pagati avrebbero potuto essere dedotti, “se del caso”, dall’imposta
cantonale dell’anno del pagamento;
- il
contribuente ha replicato con scritti del 15 e del 27 gennaio 2014, esprimendo
il proprio dissenso, per il fatto che nel periodo fiscale 2014 il suo reddito
sarebbe stato inesistente;
- con
decisione del 5 febbraio 2014, l’Ufficio di tassazione ha negato l’adempimento
dei presupposti per una revisione delle decisioni di tassazione dell’imposta
sugli utili immobiliari, rilevando in particolar modo che la revisione avrebbe
dovuto essere chiesta entro 90 giorni dall’intimazione delle tassazioni
dell’imposta sugli utili immobiliari;
- il contribuente
ha impugnato la suddetta decisione con reclamo del 25 febbraio 2014;
- l’autorità
fiscale ha respinto il gravame, con decisione del 27 febbraio 2014, rilevando
che il reclamante non aveva presentato nuove obiezioni rispetto alla precedente
Considerandi
istanza;
- con
lettera del 20 marzo 2014, RI 1 si è rivolto alla Camera di diritto tributario,
chiedendo che “i valori soggetti ai contributi AVS siano rivisti per pagare dei
contributi equi (considerando gli investimenti effettuati)” e che “redditi
negativi possano essere dedotti negli anni d’imposizione successivi”;
- la Camera
di diritto tributario, con scritto del 24 marzo 2014, ha attribuito al contribuente un termine di dieci giorni per presentare un ricorso conforme ai
requisiti stabiliti dall’art. 227 LT, avvertendolo che in caso contrario il suo
gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- l’8
aprile 2014, il contribuente chiede che il reddito da attività indipendente
soggetto a contributi sociali, per il 2008, sia “radiato” e, per il 2009, “sia
rivisto e portato a CHF 549'646 anziché CHF 701’315”;
- a suo
avviso, gli utili soggetti a contributi AVS sarebbero infatti stati calcolati
senza tener conto di alcuni costi d’investimento.
Diritto
- sono
tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c)
il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT);
- quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla
conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT);
- la revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.
147.
cpv. 2 LIFD);
- l’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare
già nella procedura di reclamo o di ricorso;
- decidere altrimenti, ed
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di
avvalersi dei rimedi ordinari;
- di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per
trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far
valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi
di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto
scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la
tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
- dalle lettere inviate dal
ricorrente all’Ufficio di tassazione di Bellinzona, prima, ed alla Camera di
diritto tributario, poi, non si comprende quali siano le decisioni di cui
chiede la revisione: il calcolo dell’utile soggetto all’imposta federale
diretta è stato ripreso effettivamente da quello delle tassazioni dell’imposta
sugli utili immobiliari, sicché la contestazione sembra estendersi a tutte le
decisioni;
- in ogni caso, si tratta di
decisioni passate in giudicato da tempo, nel momento in cui il ricorrente ha
sollevato le sue contestazioni;
- ciò che ha fatto insorgere
il contribuente è la notificazione, intervenuta il 20 dicembre 2013, dei
conteggi dei contributi AVS, calcolati sul reddito del commercio professionale
di immobili nel corso dei periodi fiscali 2008 e 2009;
- tuttavia, il ricorrente
non invoca nessun fatto rilevante o mezzo di prova decisivo, che avrebbe scoperto
a tale momento, o un altro motivo di revisione previsto dalla legge tributaria;
- è chiaro infatti che, se
l’autorità di tassazione che ha calcolato l’imposta sugli utili immobiliari
avesse effettivamente omesso di considerare dei costi di investimento che
avrebbero diminuito l’utile imponibile, il ricorrente avrebbe potuto interporre
reclamo entro i trenta giorni dalla notificazione delle relative decisioni;
- non si comprende – e
comunque l’insorgente non lo spiega – per quale ragione egli sarebbe stato in
grado di contestare tali decisioni solo dopo aver ricevuto i conteggi dei
contributi AVS;
- d’altronde, neppure quando
i dati stabiliti con le decisioni di tassazione dell’imposta sugli utili
immobiliari sono stati ripresi dall’Ufficio di tassazione per il calcolo
dell’imposta federale diretta, egli è insorto, chiedendo di considerare i
pretesi costi ulteriori;
- di conseguenza, non si
ravvisano i presupposti per una revisione delle decisioni contestate;
- la decisione impugnata,
che ha respinto l’istanza di revisione, deve pertanto essere confermata;
- visto l’esito del ricorso,
tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster