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Decisione

80.2014.74

Procedura: revisione, presupposti, tassazioni dell’imposta sugli utili immobiliari, contestazione solo dopo l’intimazione dei conteggi dei contributi AVS

4 giugno 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- negli

anni dal 2008 al 2010, RI 1 e Achille Prati hanno venduto le quote di proprietà

per piani (PPP) del fondo base n. 726 RFD di Bellinzona, su cui avevano

edificato un condominio;

- le

transazioni in questione sono state assoggettate all’imposta sugli utili

immobiliari con decisioni intimate ai venditori dall’Ufficio di tassazione di

Bellinzona alle date seguenti:

quota PPP

data decisione

data

decisione su reclamo

7960

26.02.2009

4963

26.05.2009

4966

26.05.2009

27.7.2009

4975

26.10.2009

4974

26.10.2009

4973

26.10.2009

4981

26.10.2009

4955

25.02.2010

4965

26.05.2010

4968

26.05.2010

4962

26.08.2010

27.10.2010

- con

decisione del 26 ottobre 2011, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha

notificato a RI 1 la tassazione IFD 2008, includendovi il reddito dell’attività

lucrativa di fr. 63'810.–, corrispondente all’utile derivante dal commercio

professionale di immobili, “al netto delle trattenute per oneri sociali”;

- con

ulteriore decisione del 5 aprile 2013, gli ha poi notificato la tassazione IFD

2009, nella quale il reddito proveniente dal commercio professionale di

immobili è stato stabilito in fr. 701'315.–, “al netto degli oneri

sociali/contributi”;

- con

scritto del 7 gennaio 2014, RI 1 si è rivolto all’Ufficio di tassazione di

Bellinzona, comunicando di aver ricevuto dalla Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG le decisioni relative ai contributi dovuti sugli utili immobiliari

del 2008 e del 2009 e chiedendo il “rimborso” delle imposte sugli utili

immobiliari nella misura di fr. 2'081.05 per il 2008 e di fr. 22'112.45 per il

2009;

- l’Ufficio

di tassazione ha risposto con lettera dell’8 gennaio 2014, argomentando che i

contributi pagati avrebbero potuto essere dedotti, “se del caso”, dall’imposta

cantonale dell’anno del pagamento;

- il

contribuente ha replicato con scritti del 15 e del 27 gennaio 2014, esprimendo

il proprio dissenso, per il fatto che nel periodo fiscale 2014 il suo reddito

sarebbe stato inesistente;

- con

decisione del 5 febbraio 2014, l’Ufficio di tassazione ha negato l’adempimento

dei presupposti per una revisione delle decisioni di tassazione dell’imposta

sugli utili immobiliari, rilevando in particolar modo che la revisione avrebbe

dovuto essere chiesta entro 90 giorni dall’intimazione delle tassazioni

dell’imposta sugli utili immobiliari;

- il contribuente

ha impugnato la suddetta decisione con reclamo del 25 febbraio 2014;

- l’autorità

fiscale ha respinto il gravame, con decisione del 27 febbraio 2014, rilevando

che il reclamante non aveva presentato nuove obiezioni rispetto alla precedente

Considerandi

istanza;

- con

lettera del 20 marzo 2014, RI 1 si è rivolto alla Camera di diritto tributario,

chiedendo che “i valori soggetti ai contributi AVS siano rivisti per pagare dei

contributi equi (considerando gli investimenti effettuati)” e che “redditi

negativi possano essere dedotti negli anni d’imposizione successivi”;

- la Camera

di diritto tributario, con scritto del 24 marzo 2014, ha attribuito al contribuente un termine di dieci giorni per presentare un ricorso conforme ai

requisiti stabiliti dall’art. 227 LT, avvertendolo che in caso contrario il suo

gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- l’8

aprile 2014, il contribuente chiede che il reddito da attività indipendente

soggetto a contributi sociali, per il 2008, sia “radiato” e, per il 2009, “sia

rivisto e portato a CHF 549'646 anziché CHF 701’315”;

- a suo

avviso, gli utili soggetti a contributi AVS sarebbero infatti stati calcolati

senza tener conto di alcuni costi d’investimento.

Diritto

- sono

tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)

il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT);

- quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla

conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT);

- la revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.

147.

cpv. 2 LIFD);

- l’istituto

della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare

già nella procedura di reclamo o di ricorso;

- decidere altrimenti, ed

ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme

essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di

avvalersi dei rimedi ordinari;

- di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per

trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far

valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto

scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la

tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

- dalle lettere inviate dal

ricorrente all’Ufficio di tassazione di Bellinzona, prima, ed alla Camera di

diritto tributario, poi, non si comprende quali siano le decisioni di cui

chiede la revisione: il calcolo dell’utile soggetto all’imposta federale

diretta è stato ripreso effettivamente da quello delle tassazioni dell’imposta

sugli utili immobiliari, sicché la contestazione sembra estendersi a tutte le

decisioni;

- in ogni caso, si tratta di

decisioni passate in giudicato da tempo, nel momento in cui il ricorrente ha

sollevato le sue contestazioni;

- ciò che ha fatto insorgere

il contribuente è la notificazione, intervenuta il 20 dicembre 2013, dei

conteggi dei contributi AVS, calcolati sul reddito del commercio professionale

di immobili nel corso dei periodi fiscali 2008 e 2009;

- tuttavia, il ricorrente

non invoca nessun fatto rilevante o mezzo di prova decisivo, che avrebbe scoperto

a tale momento, o un altro motivo di revisione previsto dalla legge tributaria;

- è chiaro infatti che, se

l’autorità di tassazione che ha calcolato l’imposta sugli utili immobiliari

avesse effettivamente omesso di considerare dei costi di investimento che

avrebbero diminuito l’utile imponibile, il ricorrente avrebbe potuto interporre

reclamo entro i trenta giorni dalla notificazione delle relative decisioni;

- non si comprende – e

comunque l’insorgente non lo spiega – per quale ragione egli sarebbe stato in

grado di contestare tali decisioni solo dopo aver ricevuto i conteggi dei

contributi AVS;

- d’altronde, neppure quando

i dati stabiliti con le decisioni di tassazione dell’imposta sugli utili

immobiliari sono stati ripresi dall’Ufficio di tassazione per il calcolo

dell’imposta federale diretta, egli è insorto, chiedendo di considerare i

pretesi costi ulteriori;

- di conseguenza, non si

ravvisano i presupposti per una revisione delle decisioni contestate;

- la decisione impugnata,

che ha respinto l’istanza di revisione, deve pertanto essere confermata;

- visto l’esito del ricorso,

tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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