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Decisione

80.2014.78

Deduzioni: attività lucrativa indipendente, contributi AVS/AI, cessazione attività, accertamento del criterio di registrazione nei conti, rinvio degli atti

18 ottobre 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, di professione

impiegato, lavora alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino. La moglie RI

2, sino alla fine del precedente periodo fiscale 2010, era titolare di un

negozio di generi alimentari e prodotti naturali per la cura e il benessere del

corpo, profumi, essenze ed altri articoli di regalo a __________, nel frattempo

venduto a __________.

Il 14 gennaio 2011 la ditta

individuale __________ è stata conseguentemente cancellata dal registro di

commercio per cessazione dell’attività, mentre la contribuente ha in seguito fondato

la __________ Sagl, tramite il conferimento in natura di un’automobile e dell’inventario

dei vini della ditta individuale.

B. Nella dichiarazione

fiscale 2011, i contribuenti esponevano un reddito di fr. 76'056.– in relazione

all’attività lucrativa dipendente del marito e una perdita aziendale di fr.

18'046.– con riferimento all’attività indipendente della moglie.

Alla dichiarazione allegavano

i conti di chiusura della ditta individuale __________, che riportavano per

l’appunto una perdita aziendale di fr. 18'046.–, corrispondente ai contributi

AVS/AI/IPG calcolati dalla Cassa cantonale di compensazione, con decisione del

10 luglio 2012, per l’anno 2010. Tale importo era registrato nel conto

economico quale costo d’esercizio e nel bilancio quale transitorio passivo.

C. Notificando ai

coniugi la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 17 aprile 2013, l’Ufficio

di tassazione di Biasca commisurava il reddito imponibile in fr. 37'000.– per

l’IC ed in fr. 41'700.– per l’IFD.

Rispetto a quanto

dichiarato, l’autorità aveva negato la perdita aziendale di fr. 18'046.–, spiegando

nella motivazione allegata che “il conteggio relativo all’utile di

liquidazione, imposto nel periodo fiscale 2010, teneva già conto (come da disposizioni)

del contributo AVS”.

D. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 25 aprile 2013, contestando

il mancato riconoscimento della perdita dichiarata. A loro dire, l’utile di

liquidazione contabilizzato e tassato nel 2010 non contemplava alcun

accantonamento per i contributi AVS, pagati solo dopo aver ricevuto la

decisione della Cassa cantonale di compensazione.

L’autorità di tassazione

accoglieva parzialmente il reclamo dei contribuenti, ammettendo una perdita

aziendale di fr. 4'200.–, con la seguente motivazione:

Come già ampiamente esposto in

sede di richiesta spiegazioni sulla tassazione 2010 (allora già cresciuta in

giudicato), l’ufficio di tassazione ha considerato nella determinazione del

reddito aziendale un contributo AVS dovuto di CHF 13'830.–. Alla luce del

contributo effettivo pagato nell’anno corrente il reclamo è parzialmente

accolto e viene concessa una perdita di liquidazione pari a CHF 4'200.–.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono

nuovamente che gli sia riconosciuta una perdita aziendale di fr. 18'046.–.

I ricorrenti ribadiscono

di non avere previsto alcun accantonamento per i contributi AVS, ma di averli registrati

solo nel periodo fiscale in esame, una volta ricevuti i conteggi della Cassa

cantonale di compensazione.

F. Nelle proprie

osservazioni del 3 aprile 2014, l’autorità di tassazione propone di respingere

il gravame.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 24 LT,

sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno

le spese di acquisizione (le cosiddette deduzioni organiche) e le deduzioni

generali (le cosiddette deduzioni anorganiche, previste espressamente dagli

art. 32 LT e 33 LIFD).

1.2.

Per quanto qui di

interesse, gli art. 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD dispongono che

sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale,

artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra

attività lucrativa indipendente.

Da questi proventi sono

deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate

(art. 26 cpv. 1 LT e 27 cpv. 1 LIFD). Gli art. 26 cpv. 2 LT e 27 cpv. 2

LIFD precisano che sono segnatamente tali gli ammortamenti e gli

accantonamenti, le perdite effettive sul patrimonio aziendale, i versamenti a

istituzioni previdenziali in favore del personale nonché gli interessi su

debiti commerciali. Si tratta nondimeno di

una lista esemplificativa. Come precisato dalla dottrina, qualsiasi spesa

è fiscalmente deducibile, a condizione che il contribuente ne giustifichi la necessità

professionale o commerciale, derivante dall’esercizio della propria attività

indipendente (Noël, in: Yersin/Noël

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.

6 e 16 ad art. 27 LIFD, pp. 456 e 458).

1.3.

Dai proventi imponibili vanno

inoltre dedotte, come detto, le spese anorganiche. Tra queste rientrano i

versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale (art. 32 cpv. 1 lett. d LT e 33 cpv. 1 lett. d LIFD).

Secondo una vecchia

giurisprudenza di questa Camera, risalente all’11 ottobre 1996, tali

disposizioni si riferiscono non soltanto ai contributi dei lavoratori dipendenti

e delle persone senza attività lucrativa, ma anche ai contributi degli indipendenti.

Di fatto, tuttavia, questi ultimi vengono perlopiù inseriti nella contabilità

aziendale, come quelli dei dipendenti (cfr. decisione CDT n. 80.96.132 dell’11

ottobre 1996, in: RDAT I-1997 n. 8t).

Considerandi

2.

2.1.

I contributi personali

versati dai lavoratori indipendenti all’assicurazione vecchia, superstiti e

invalidità sono considerati delle deduzioni generali, nel senso degli art. 32 cpv.

1.

lett. d LT e 33 cpv. 1 lett. d LIFD, anche dalla dottrina (von Ah, Die Besteuerung

Selbständigerwerbender, 2a ediz., Zurigo 2011, p. 132; Maute/Steiner/Rufener/Lang, Steuern und

Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, 3a

ediz., Muri/Berna 2011, p. 80) e dalla giurisprudenza di altri cantoni. Essi

sono in particolare distinti dai contributi sociali versati a favore del

proprio personale, che sono invece considerati delle spese aziendali nel senso

degli art. 26 cpv. 1 LT e 27 cpv. 1 LIFD (cfr. decisione del Tribunale

amministrativo del Canton Zurigo del 23 marzo 2005, in: ZStP 4/2005 p. 355).

2.2

La giurisprudenza del

Tribunale federale, per contro, non si è mai espressa sulla loro natura. In una

sentenza del 14 marzo 2008, i giudici federali hanno però confermato che i

contributi sociali di un lavoratore indipendente, siano essi considerati di

natura privata oppure commerciale, possono essere inseriti nella contabilità

aziendale in base al metodo del fatturato (Soll-Methode) o

dell’incassato (Ist-Methode). I lavoratori indipendenti che tengono una

contabilità commerciale a partita doppia possono inoltre procedere alla

formazione di accantonamenti. Una volta ricevuta la decisione definitiva di

fissazione dei contributi sociali, dovranno quindi registrare il conguaglio,

rispettivamente il rimborso dei contributi pagati in eccesso, nei conti

annuali. I giudici federali hanno poi aggiunto che i lavoratori indipendenti

devono poter scegliere anche un metodo più semplice e registrare i contributi

personali versati all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità sia alla

data della fattura (degli acconti e delle decisioni definitive) sia alla data

del pagamento, anche se questa non coincide con il periodo di contribuzione.

L’importante è che il contribuente, una volta scelto il metodo contabile che

più gli conviene, se ne attenga in modo scrupoloso e costante, in ossequio al

principio della continuità di bilancio (cfr. decisione TF 2A.128/2007 del 14

marzo 2008, consid. 5.4, in: StR 63/2008 p. 635; decisione TF 2C_734/2010 del 2

febbraio 2011, consid. 2.2).

2.3

Il fatto che i contributi

personali di un lavoratore indipendente possano essere inseriti nella

contabilità aziendale, anche se considerati di natura privata, non deve stupire.

Non vi è dubbio, infatti, che vi sia una stretta relazione tra i contributi

sociali e il reddito da attività lucrativa, tanto è vero che l’utile aziendale

serve da loro base di calcolo (cfr., sul tema, decisione del Tribunale

amministrativo del Canton Zurigo del 23 marzo 2005, in: ZStP 4/2005 p. 355).

Secondo l’art. 22 cpv. 2

dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS

831.

), in particolare, i contributi si determinano in base al risultato

commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e al capitale proprio investito

nell’azienda al 31 dicembre. Per stabilire il reddito determinante per il

calcolo dei contributi, le autorità fiscali cantonali devono fondarsi sulla tassazione

dell’imposta federale diretta passata in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS). I contributi

definitivi possono quindi essere calcolati, al più presto, l’anno successivo al

periodo di contribuzione. Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute

a pagare i contributi devono versare contributi d’acconto a scadenze periodiche

(art. 24 cpv. 1 OAVS).

2.4

Non deve inoltre stupire che

ai lavoratori indipendenti sia concessa una certa libertà nella scelta del

metodo di contabilizzazione dei contributi sociali. L’importante è che negli

anni successivi non se ne discostino a piacere, senza un motivo oggettivo,

poiché altrimenti verrebbero meno al principio costituzionale della buona fede,

che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato. Un cambio di

criterio contabile da un periodo fiscale all’altro se presterebbe infatti ad

ogni sorta di abuso, permettendo al contribuente di “pilotare” a piacimento la

propria tassazione (cfr. Behnisch/Opel,

Die steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2008, in: ZBJV

145/2009 p. 511).

Come ancora sottolineato

dai giudici federali, l’autorità fiscale deve poter facilmente verificare la

correttezza delle registrazioni contabili, ed in particolare accertarsi che i

contributi sociali versati a titolo personale siano dedotti una sola volta

(cfr. decisione TF 2A.128/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.4, in: StR 63/2008

p. 635).

3.

3.1.

Venendo al caso in esame, RI

2.

era titolare, sino alla fine del precedente periodo fiscale 2010, di un

negozio di generi alimentari e prodotti naturali per la cura e il benessere del

corpo, profumi, essenze ed altri articoli di regalo a __________. La ricorrente

ha iscritto la sua attività nel registro di commercio quale ditta individuale, la

__________, con scopo per l’appunto la vendita al dettaglio di generi alimentari

e prodotti naturali.

Secondo l’art. 934 cpv. 1

CO, chiunque esercita un commercio, un’industria od altra impresa in forma

commerciale è tenuto a chiederne l’iscrizione nel registro di commercio del

luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa. Con particolare riguardo

alle ditte individuali, l’art. 36 dell’ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411) precisa che hanno tale obbligo le persone fisiche che gestiscono un’impresa

commerciale e che conseguono un introito lordo annuo pari ad almeno 100'000

franchi (quale cifra d’affari). Non vi è quindi dubbio che anche la ricorrente

avesse l’obbligo di far iscrivere la propria attività indipendente nel registro

di commercio, ove si pensi appena che sin dall’esercizio contabile 2008 (il

primo agli atti dell’incarto fiscale) registrava una cifra d’affari superiore

ai 300'000 franchi.

3.2

Vigente ancora il vecchio

diritto contabile, chiunque aveva l’obbligo di far iscrivere la propria ditta

nel registro di commercio doveva tenere e conservare regolarmente i libri

richiesti dalla natura e dall’estensione della sua azienda e dai quali si potesse

rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito

derivanti dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali.

Nel periodo fiscale qui in

esame, la ricorrente aveva quindi l’obbligo di tenere una contabilità

commerciale, secondo i principi contenuti negli art. 957 segg. CO. Solo a

contare dal 1° gennaio 2013, con l’entrata in vigore del nuovo diritto contabile,

l’onere amministrativo per le piccole e medie imprese è diminuito, tanto è vero

che oggi devono tenere una contabilità commerciale (a doppia partita) e

presentare i conti annuali unicamente le imprese individuali e le società di persone

con una cifra d’affari superiore ai 500'000 franchi. Le imprese individuali e

le società di persone che non raggiungono tale cifra possono invece tenere la più

semplice contabilità delle entrate e delle uscite e la distinta del patrimonio

(cfr. art. 957 CO, nella sua nuova formulazione in vigore dal 1° gennaio 2013).

3.3

In linea di principio, i

lavoratori indipendenti aventi l’obbligo di tenere una contabilità commerciale devono

determinare il reddito imponibile in base al metodo del fatturato (Soll-Methode),

in ossequio al principio secondo cui il reddito è conseguito al momento in cui

nasce una pretesa giuridica certa (von Ah,

op. cit. p. 78). Solo i lavoratori indipendenti che non hanno l’obbligo legale

di allestire una contabilità commerciale possono determinare il reddito

imponibile in base agli incassi (Ist-Methode). Per questi ultimi, il

risultato imponibile scaturisce quindi dalla differenza fra entrate monetarie

dell’esercizio e uscite monetarie del medesimo esercizio. Non vengono invece

presi in considerazione né i crediti da incassare per lavori finiti o in corso

di esecuzione né tanto meno i debiti per fatture da pagare. La costituzione di

accantonamenti è quindi estranea al metodo dell’incassato (von Ah, op. cit. p. 80).

Come ancora ricordato dal

Tribunale federale, nella già citata sentenza del 14 marzo 2008, gli art. 957

segg. CO non imponevano tuttavia ai lavoratori indipendenti un metodo contabile

particolare (decisione TF 2A.128/2007 del 14 marzo 2008, consid. 6.2, in: StR

63/2008 p. 636). I contributi personali versati all’assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità possono essere registrati sia alla data della fattura

(degli acconti e delle decisioni definitive) sia alla data del pagamento,

purché ci si attenga negli anni successivi al metodo scelto.

3.4

Tornando al caso in esame,

dalla documentazione agli atti si evince che la ricorrente, nell’esercizio

contabile 2008, non ha registrato alcun costo aziendale a titolo di contributi sociali,

mentre negli esercizi successivi ha contabilizzato gli importi di, rispettivamente,

fr. 2'882.05 (nell’anno 2009) e fr. 4'703.95 (nell’anno 2010).

Diverse sono le incongruenze

che emergono già da una prima lettura della documentazione contabile prodotta. In

particolare non si capisce per quale ragione, nell’esercizio contabile 2008, non

sia stato registrato alcun costo aziendale a titolo di contributi sociali. Le

ipotesi plausibili possono essere solo due ed entrambe confermano un cambio di

criterio contabile da un periodo fiscale all’altro, contrario al principio di

continuità del bilancio. Nella prima ipotesi, la ricorrente potrebbe aver versato

contributi sociali anche nell’anno 2008, esponendoli tuttavia direttamente nella

dichiarazione d’imposta, quali deduzioni generali, senza registrarli nella

contabilità aziendale della sua ditta individuale. Se così fosse non si capirebbe

allora per quale motivo, negli anni successivi, non abbia mantenuto lo stesso

criterio di dichiarazione. Nella seconda ipotesi, la ricorrente potrebbe effettivamente

non aver versato alcun contributo sociale nel corso del 2008, attenendosi

quindi a criteri contabili sull’incassato. In quest’ipotesi non si giustificherebbe

allora la registrazione, nell’esercizio contabile 2011 qui in esame,

dell’importo di fr. 18'046.– fissato dalla Cassa cantonale di compensazione con

decisione definitiva del 10 luglio 2012. Tale registrazione, a carico del conto

patrimoniale transitori passivi, segue infatti gli opposti criteri contabili

fondati sul fatturato.

A destare più di una

perplessità è inoltre il bilancio di chiusura della ditta individuale al 25

febbraio 2011. Come esposto in narrativa, il negozio di __________ è stato

ceduto a __________ con contratto del 30 aprile 2010. Secondo i termini

contrattuali, la venditrice si è impegnata a cedere la proprietà

dell’inventario, del mobilio e dell’insieme delle apparecchiature del negozio

con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, dietro corresponsione di un prezzo

complessivo di fr. 170'000.–. La ditta individuale è stata infine cancellata

dal registro di commercio il 14 gennaio 2011 per cessazione dell’attività. La

Cassa cantonale di compensazione ha, tuttavia, emesso la sua decisione

definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per l’anno 2010 unicamente

il 10 luglio 2012. Sia che la ricorrente abbia optato per registrare i

contributi personali alla data della fattura (degli acconti e delle decisioni

definitive) sia che abbia scelto di registrarli alla data del loro pagamento,

l’importo totale di fr. 18'046.–, o meglio un suo conguaglio (dal momento che

nell’esercizio contabile ha registrato costi per contributi sociali nella

misura di fr. 4'703.95), non poteva essere registrato prima del periodo fiscale

2012.

3.5

In simili circostanze, la

decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di

tassazione di Biasca e Valli, perché emetta delle nuove decisioni dopo aver

accertato i criteri contabili scelti dalla ricorrente per la registrazione dei

contributi personali versati all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

e dopo aver accertato il periodo fiscale di riferimento.

4.

4.1.

In questa sede non ci si

può tuttavia esimere dal verificare l’utile di liquidazione di fr. 125'000.–

accertato nel precedente periodo fiscale 2010 in relazione alla vendita del negozio

di __________, che è di fatto l’oggetto di discussione fra le parti.

Nella decisione impugnata,

come visto, l’autorità di tassazione ha anzitutto ribadito di aver già

considerato, nel calcolare l’utile di liquidazione del negozio, un accantonamento

del 10% per contributi sociali dovuti, pari ad un importo di fr. 13'830.–. Ha

quindi riconosciuto – in modo molto discutibile alla luce dei principi fin qui

esposti – un’ulteriore perdita aziendale di fr. 4'200.–, pari alla differenza

tra quanto richiesto dalla Cassa cantonale di compensazione (fr. 18'046.35) e

quanto già accantonato nel precedente periodo fiscale (fr. 13'830.–). La

ricorrente ritiene invece di avere calcolato l’utile di liquidazione di fr.

125'000.–, accertato nel precedente periodo fiscale, senza prevedere alcun

accantonamento per contributi sociali, nel seguente modo:

Ø

prezzo di vendita fr. 170'000.–

Ø

– valore contabile inventario fr. 36'000.–

Ø

– valore contabile mobilio e

arredo fr. 7'000.–

Ø

– valore contabile veicoli fr. 2'000.–

Ø

totale fr. 125'000.–

4.2

Gli art. 17

cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD dispongono che sono imponibili tutti i proventi

dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o

forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa

indipendente. Secondo il capoverso 2 degli stessi articoli, fanno parte dei

proventi da attività indipendente anche gli utili in capitale conseguiti

mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della

sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza

privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato

all’alienazione.

Conformemente a quanto

disposto dalle suddette norme, l’utile di liquidazione va imposto quale reddito

da attività lucrativa indipendente, unitamente a tutti gli altri redditi. Per

il suo calcolo si devono considerare il risultato conseguito durante la

procedura di liquidazione tramite la cessione del patrimonio aziendale, le riserve

esistenti sui beni aziendali trasferiti al patrimonio privato e le perdite

accertate dei sette esercizi che precedono il periodo fiscale nel quale

l’azienda viene liquidata, entro i limiti previsti dalla legge. L’utile di

liquidazione è infatti dato dalla differenza fra i ricavi ottenuti,

rispettivamente i pagamenti effettuati nell’ambito della liquidazione e il

valore contabile-fiscale degli attivi, rispettivamente dei passivi che figurano

all’ultimo bilancio antecedente la liquidazione (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda nel nuovo

diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 484).

4.3

Il prezzo di vendita di

fr. 170'000.– non è contestato. Al contratto di cessione è stato peraltro

allegato un documento aggiuntivo, intitolato “riassunto dettagliato calcolo

prezzo”, che scompone l’importo in discussione in fr. 58'000.– per arredamento

negozio, fr. 51'000.– per inventario merce e fr. 70'000.– (successivamente arrotondati

a fr. 61'000.–) per avviamento. Contestato è invece il valore degli attivi

posti in sua deduzione.

La ricorrente spiega di

aver calcolato l’utile di liquidazione dichiarato di fr. 125'000.– deducendo

dal prezzo di vendita i seguenti importi:

Ø

– valore contabile inventario fr. 36'000.–

Ø

– valore contabile mobilio e

arredo fr. 7'000.–

Ø

– valore contabile veicoli fr. 2'000.–

Da

una nota manoscritta agli atti dell’incarto fiscale risulta, per contro, che

l’autorità di tassazione ha calcolato l’utile di liquidazione accertato di fr.

125'000.– deducendo dal prezzo di vendita i seguenti valori contabili (al 31 dicembre

2009):

Ø

– valore contabile inventario fr. 22'000.–

Ø

– valore contabile mobilio e

arredo fr. 8'000.–

Ø

– valore contabile macchine

d’ufficio fr. 1'700.–

Ø

– contributi AVS (10%) fr. 13'830.–

4.4

Già a prima vista, il

calcolo operato dall’autorità di tassazione non sembra prestare il fianco a

critiche. Dal ricavo ottenuto con la vendita del negozio di __________,

l’autorità ha dedotto il valore contabile-fiscale degli attivi ceduti a __________,

così come esposti nell’ultimo bilancio antecedente la liquidazione. A giusta

ragione, per esempio, il valore fiscale-contabile degli autoveicoli, che la

ricorrente ha conferito alla neocostituita __________ Sagl, unitamente

all’inventario del vino, non è stato preso in considerazione. La ricorrente

sostiene poi di avere ammortizzato, nel corso dell’esercizio contabile 2010, i

conti “mobilio e arredo” e “macchine d’ufficio” per un importo

complessivo di fr. 2'700.– e di avere assestato il conto “scorte”

tramite l’aggiunta di un importo di fr. 14'000.–, registrato come reddito

ordinario a carico del conto “acquisto merci”, senza tuttavia comprovare

tali affermazioni.

Si aggiunga infine che la

scelta di dedurre anche un accantonamento del 10% per i contributi sociali

dovuti in relazione all’utile di liquidazione – seppur discutibile –

rappresenta una costante prassi delle autorità di tassazione, peraltro generalmente

favorevole ai contribuenti. In questo senso, la decisione impugnata, che ha

considerato un’ulteriore perdita aziendale di fr. 4'200.–, pari alla differenza

tra quanto richiesto dalla Cassa cantonale di compensazione (fr. 18'046.35) e

quanto già accantonato nel precedente periodo fiscale (fr. 13'830.–), si

appalesa addirittura generosa nei confronti della ricorrente, poiché non prende

in considerazione gli acconti ordinari pagati nel corso dell’anno e registrati

nel conto economico per un importo complessivo di fr. 4'703.95.

5.

Comunque sia, alla

luce di tutte le argomentazioni esposte, la decisione impugnata va annullata e

gli atti rinviati all’autorità di tassazione, che dovrà dapprima accertare i

criteri contabili scelti dalla ricorrente per la registrazione dei contributi

personali versati all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e

successivamente dedurre l’importo totale di fr. 18'046.–, o un suo conguaglio,

nel periodo fiscale di riferimento.

Visto l’esito del gravame,

non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

26 febbraio 2014 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di

Biasca e Valli perché emetta una nuova decisione su reclamo, dopo aver proceduto

ai necessari accertamenti.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: