80.2014.78
Deduzioni: attività lucrativa indipendente, contributi AVS/AI, cessazione attività, accertamento del criterio di registrazione nei conti, rinvio degli atti
18 ottobre 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.78
80.2014.79
Lugano
18 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Ivano Ranzanici, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 marzo 2014 contro la decisione del 26 febbraio 2014 in materia di IC e
IFD 2011.
Fatti
A. RI 1, di professione
impiegato, lavora alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino. La moglie RI
2, sino alla fine del precedente periodo fiscale 2010, era titolare di un
negozio di generi alimentari e prodotti naturali per la cura e il benessere del
corpo, profumi, essenze ed altri articoli di regalo a __________, nel frattempo
venduto a __________.
Il 14 gennaio 2011 la ditta
individuale __________ è stata conseguentemente cancellata dal registro di
commercio per cessazione dell’attività, mentre la contribuente ha in seguito fondato
la __________ Sagl, tramite il conferimento in natura di un’automobile e dell’inventario
dei vini della ditta individuale.
B. Nella dichiarazione
fiscale 2011, i contribuenti esponevano un reddito di fr. 76'056.– in relazione
all’attività lucrativa dipendente del marito e una perdita aziendale di fr.
18'046.– con riferimento all’attività indipendente della moglie.
Alla dichiarazione allegavano
i conti di chiusura della ditta individuale __________, che riportavano per
l’appunto una perdita aziendale di fr. 18'046.–, corrispondente ai contributi
AVS/AI/IPG calcolati dalla Cassa cantonale di compensazione, con decisione del
10 luglio 2012, per l’anno 2010. Tale importo era registrato nel conto
economico quale costo d’esercizio e nel bilancio quale transitorio passivo.
C. Notificando ai
coniugi la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 17 aprile 2013, l’Ufficio
di tassazione di Biasca commisurava il reddito imponibile in fr. 37'000.– per
l’IC ed in fr. 41'700.– per l’IFD.
Rispetto a quanto
dichiarato, l’autorità aveva negato la perdita aziendale di fr. 18'046.–, spiegando
nella motivazione allegata che “il conteggio relativo all’utile di
liquidazione, imposto nel periodo fiscale 2010, teneva già conto (come da disposizioni)
del contributo AVS”.
D. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 25 aprile 2013, contestando
il mancato riconoscimento della perdita dichiarata. A loro dire, l’utile di
liquidazione contabilizzato e tassato nel 2010 non contemplava alcun
accantonamento per i contributi AVS, pagati solo dopo aver ricevuto la
decisione della Cassa cantonale di compensazione.
L’autorità di tassazione
accoglieva parzialmente il reclamo dei contribuenti, ammettendo una perdita
aziendale di fr. 4'200.–, con la seguente motivazione:
Come già ampiamente esposto in
sede di richiesta spiegazioni sulla tassazione 2010 (allora già cresciuta in
giudicato), l’ufficio di tassazione ha considerato nella determinazione del
reddito aziendale un contributo AVS dovuto di CHF 13'830.–. Alla luce del
contributo effettivo pagato nell’anno corrente il reclamo è parzialmente
accolto e viene concessa una perdita di liquidazione pari a CHF 4'200.–.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono
nuovamente che gli sia riconosciuta una perdita aziendale di fr. 18'046.–.
I ricorrenti ribadiscono
di non avere previsto alcun accantonamento per i contributi AVS, ma di averli registrati
solo nel periodo fiscale in esame, una volta ricevuti i conteggi della Cassa
cantonale di compensazione.
F. Nelle proprie
osservazioni del 3 aprile 2014, l’autorità di tassazione propone di respingere
il gravame.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 24 LT,
sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno
le spese di acquisizione (le cosiddette deduzioni organiche) e le deduzioni
generali (le cosiddette deduzioni anorganiche, previste espressamente dagli
art. 32 LT e 33 LIFD).
1.2.
Per quanto qui di
interesse, gli art. 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD dispongono che
sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale,
artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra
attività lucrativa indipendente.
Da questi proventi sono
deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate
(art. 26 cpv. 1 LT e 27 cpv. 1 LIFD). Gli art. 26 cpv. 2 LT e 27 cpv. 2
LIFD precisano che sono segnatamente tali gli ammortamenti e gli
accantonamenti, le perdite effettive sul patrimonio aziendale, i versamenti a
istituzioni previdenziali in favore del personale nonché gli interessi su
debiti commerciali. Si tratta nondimeno di
una lista esemplificativa. Come precisato dalla dottrina, qualsiasi spesa
è fiscalmente deducibile, a condizione che il contribuente ne giustifichi la necessità
professionale o commerciale, derivante dall’esercizio della propria attività
indipendente (Noël, in: Yersin/Noël
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.
6 e 16 ad art. 27 LIFD, pp. 456 e 458).
1.3.
Dai proventi imponibili vanno
inoltre dedotte, come detto, le spese anorganiche. Tra queste rientrano i
versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale (art. 32 cpv. 1 lett. d LT e 33 cpv. 1 lett. d LIFD).
Secondo una vecchia
giurisprudenza di questa Camera, risalente all’11 ottobre 1996, tali
disposizioni si riferiscono non soltanto ai contributi dei lavoratori dipendenti
e delle persone senza attività lucrativa, ma anche ai contributi degli indipendenti.
Di fatto, tuttavia, questi ultimi vengono perlopiù inseriti nella contabilità
aziendale, come quelli dei dipendenti (cfr. decisione CDT n. 80.96.132 dell’11
ottobre 1996, in: RDAT I-1997 n. 8t).
Considerandi
2.
2.1.
I contributi personali
versati dai lavoratori indipendenti all’assicurazione vecchia, superstiti e
invalidità sono considerati delle deduzioni generali, nel senso degli art. 32 cpv.
1.
lett. d LT e 33 cpv. 1 lett. d LIFD, anche dalla dottrina (von Ah, Die Besteuerung
Selbständigerwerbender, 2a ediz., Zurigo 2011, p. 132; Maute/Steiner/Rufener/Lang, Steuern und
Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, 3a
ediz., Muri/Berna 2011, p. 80) e dalla giurisprudenza di altri cantoni. Essi
sono in particolare distinti dai contributi sociali versati a favore del
proprio personale, che sono invece considerati delle spese aziendali nel senso
degli art. 26 cpv. 1 LT e 27 cpv. 1 LIFD (cfr. decisione del Tribunale
amministrativo del Canton Zurigo del 23 marzo 2005, in: ZStP 4/2005 p. 355).
2.2
La giurisprudenza del
Tribunale federale, per contro, non si è mai espressa sulla loro natura. In una
sentenza del 14 marzo 2008, i giudici federali hanno però confermato che i
contributi sociali di un lavoratore indipendente, siano essi considerati di
natura privata oppure commerciale, possono essere inseriti nella contabilità
aziendale in base al metodo del fatturato (Soll-Methode) o
dell’incassato (Ist-Methode). I lavoratori indipendenti che tengono una
contabilità commerciale a partita doppia possono inoltre procedere alla
formazione di accantonamenti. Una volta ricevuta la decisione definitiva di
fissazione dei contributi sociali, dovranno quindi registrare il conguaglio,
rispettivamente il rimborso dei contributi pagati in eccesso, nei conti
annuali. I giudici federali hanno poi aggiunto che i lavoratori indipendenti
devono poter scegliere anche un metodo più semplice e registrare i contributi
personali versati all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità sia alla
data della fattura (degli acconti e delle decisioni definitive) sia alla data
del pagamento, anche se questa non coincide con il periodo di contribuzione.
L’importante è che il contribuente, una volta scelto il metodo contabile che
più gli conviene, se ne attenga in modo scrupoloso e costante, in ossequio al
principio della continuità di bilancio (cfr. decisione TF 2A.128/2007 del 14
marzo 2008, consid. 5.4, in: StR 63/2008 p. 635; decisione TF 2C_734/2010 del 2
febbraio 2011, consid. 2.2).
2.3
Il fatto che i contributi
personali di un lavoratore indipendente possano essere inseriti nella
contabilità aziendale, anche se considerati di natura privata, non deve stupire.
Non vi è dubbio, infatti, che vi sia una stretta relazione tra i contributi
sociali e il reddito da attività lucrativa, tanto è vero che l’utile aziendale
serve da loro base di calcolo (cfr., sul tema, decisione del Tribunale
amministrativo del Canton Zurigo del 23 marzo 2005, in: ZStP 4/2005 p. 355).
Secondo l’art. 22 cpv. 2
dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS
831.
), in particolare, i contributi si determinano in base al risultato
commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e al capitale proprio investito
nell’azienda al 31 dicembre. Per stabilire il reddito determinante per il
calcolo dei contributi, le autorità fiscali cantonali devono fondarsi sulla tassazione
dell’imposta federale diretta passata in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS). I contributi
definitivi possono quindi essere calcolati, al più presto, l’anno successivo al
periodo di contribuzione. Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute
a pagare i contributi devono versare contributi d’acconto a scadenze periodiche
(art. 24 cpv. 1 OAVS).
2.4
Non deve inoltre stupire che
ai lavoratori indipendenti sia concessa una certa libertà nella scelta del
metodo di contabilizzazione dei contributi sociali. L’importante è che negli
anni successivi non se ne discostino a piacere, senza un motivo oggettivo,
poiché altrimenti verrebbero meno al principio costituzionale della buona fede,
che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato. Un cambio di
criterio contabile da un periodo fiscale all’altro se presterebbe infatti ad
ogni sorta di abuso, permettendo al contribuente di “pilotare” a piacimento la
propria tassazione (cfr. Behnisch/Opel,
Die steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2008, in: ZBJV
145/2009 p. 511).
Come ancora sottolineato
dai giudici federali, l’autorità fiscale deve poter facilmente verificare la
correttezza delle registrazioni contabili, ed in particolare accertarsi che i
contributi sociali versati a titolo personale siano dedotti una sola volta
(cfr. decisione TF 2A.128/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.4, in: StR 63/2008
p. 635).
3.
3.1.
Venendo al caso in esame, RI
2.
era titolare, sino alla fine del precedente periodo fiscale 2010, di un
negozio di generi alimentari e prodotti naturali per la cura e il benessere del
corpo, profumi, essenze ed altri articoli di regalo a __________. La ricorrente
ha iscritto la sua attività nel registro di commercio quale ditta individuale, la
__________, con scopo per l’appunto la vendita al dettaglio di generi alimentari
e prodotti naturali.
Secondo l’art. 934 cpv. 1
CO, chiunque esercita un commercio, un’industria od altra impresa in forma
commerciale è tenuto a chiederne l’iscrizione nel registro di commercio del
luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa. Con particolare riguardo
alle ditte individuali, l’art. 36 dell’ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411) precisa che hanno tale obbligo le persone fisiche che gestiscono un’impresa
commerciale e che conseguono un introito lordo annuo pari ad almeno 100'000
franchi (quale cifra d’affari). Non vi è quindi dubbio che anche la ricorrente
avesse l’obbligo di far iscrivere la propria attività indipendente nel registro
di commercio, ove si pensi appena che sin dall’esercizio contabile 2008 (il
primo agli atti dell’incarto fiscale) registrava una cifra d’affari superiore
ai 300'000 franchi.
3.2
Vigente ancora il vecchio
diritto contabile, chiunque aveva l’obbligo di far iscrivere la propria ditta
nel registro di commercio doveva tenere e conservare regolarmente i libri
richiesti dalla natura e dall’estensione della sua azienda e dai quali si potesse
rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito
derivanti dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali.
Nel periodo fiscale qui in
esame, la ricorrente aveva quindi l’obbligo di tenere una contabilità
commerciale, secondo i principi contenuti negli art. 957 segg. CO. Solo a
contare dal 1° gennaio 2013, con l’entrata in vigore del nuovo diritto contabile,
l’onere amministrativo per le piccole e medie imprese è diminuito, tanto è vero
che oggi devono tenere una contabilità commerciale (a doppia partita) e
presentare i conti annuali unicamente le imprese individuali e le società di persone
con una cifra d’affari superiore ai 500'000 franchi. Le imprese individuali e
le società di persone che non raggiungono tale cifra possono invece tenere la più
semplice contabilità delle entrate e delle uscite e la distinta del patrimonio
(cfr. art. 957 CO, nella sua nuova formulazione in vigore dal 1° gennaio 2013).
3.3
In linea di principio, i
lavoratori indipendenti aventi l’obbligo di tenere una contabilità commerciale devono
determinare il reddito imponibile in base al metodo del fatturato (Soll-Methode),
in ossequio al principio secondo cui il reddito è conseguito al momento in cui
nasce una pretesa giuridica certa (von Ah,
op. cit. p. 78). Solo i lavoratori indipendenti che non hanno l’obbligo legale
di allestire una contabilità commerciale possono determinare il reddito
imponibile in base agli incassi (Ist-Methode). Per questi ultimi, il
risultato imponibile scaturisce quindi dalla differenza fra entrate monetarie
dell’esercizio e uscite monetarie del medesimo esercizio. Non vengono invece
presi in considerazione né i crediti da incassare per lavori finiti o in corso
di esecuzione né tanto meno i debiti per fatture da pagare. La costituzione di
accantonamenti è quindi estranea al metodo dell’incassato (von Ah, op. cit. p. 80).
Come ancora ricordato dal
Tribunale federale, nella già citata sentenza del 14 marzo 2008, gli art. 957
segg. CO non imponevano tuttavia ai lavoratori indipendenti un metodo contabile
particolare (decisione TF 2A.128/2007 del 14 marzo 2008, consid. 6.2, in: StR
63/2008 p. 636). I contributi personali versati all’assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità possono essere registrati sia alla data della fattura
(degli acconti e delle decisioni definitive) sia alla data del pagamento,
purché ci si attenga negli anni successivi al metodo scelto.
3.4
Tornando al caso in esame,
dalla documentazione agli atti si evince che la ricorrente, nell’esercizio
contabile 2008, non ha registrato alcun costo aziendale a titolo di contributi sociali,
mentre negli esercizi successivi ha contabilizzato gli importi di, rispettivamente,
fr. 2'882.05 (nell’anno 2009) e fr. 4'703.95 (nell’anno 2010).
Diverse sono le incongruenze
che emergono già da una prima lettura della documentazione contabile prodotta. In
particolare non si capisce per quale ragione, nell’esercizio contabile 2008, non
sia stato registrato alcun costo aziendale a titolo di contributi sociali. Le
ipotesi plausibili possono essere solo due ed entrambe confermano un cambio di
criterio contabile da un periodo fiscale all’altro, contrario al principio di
continuità del bilancio. Nella prima ipotesi, la ricorrente potrebbe aver versato
contributi sociali anche nell’anno 2008, esponendoli tuttavia direttamente nella
dichiarazione d’imposta, quali deduzioni generali, senza registrarli nella
contabilità aziendale della sua ditta individuale. Se così fosse non si capirebbe
allora per quale motivo, negli anni successivi, non abbia mantenuto lo stesso
criterio di dichiarazione. Nella seconda ipotesi, la ricorrente potrebbe effettivamente
non aver versato alcun contributo sociale nel corso del 2008, attenendosi
quindi a criteri contabili sull’incassato. In quest’ipotesi non si giustificherebbe
allora la registrazione, nell’esercizio contabile 2011 qui in esame,
dell’importo di fr. 18'046.– fissato dalla Cassa cantonale di compensazione con
decisione definitiva del 10 luglio 2012. Tale registrazione, a carico del conto
patrimoniale transitori passivi, segue infatti gli opposti criteri contabili
fondati sul fatturato.
A destare più di una
perplessità è inoltre il bilancio di chiusura della ditta individuale al 25
febbraio 2011. Come esposto in narrativa, il negozio di __________ è stato
ceduto a __________ con contratto del 30 aprile 2010. Secondo i termini
contrattuali, la venditrice si è impegnata a cedere la proprietà
dell’inventario, del mobilio e dell’insieme delle apparecchiature del negozio
con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, dietro corresponsione di un prezzo
complessivo di fr. 170'000.–. La ditta individuale è stata infine cancellata
dal registro di commercio il 14 gennaio 2011 per cessazione dell’attività. La
Cassa cantonale di compensazione ha, tuttavia, emesso la sua decisione
definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per l’anno 2010 unicamente
il 10 luglio 2012. Sia che la ricorrente abbia optato per registrare i
contributi personali alla data della fattura (degli acconti e delle decisioni
definitive) sia che abbia scelto di registrarli alla data del loro pagamento,
l’importo totale di fr. 18'046.–, o meglio un suo conguaglio (dal momento che
nell’esercizio contabile ha registrato costi per contributi sociali nella
misura di fr. 4'703.95), non poteva essere registrato prima del periodo fiscale
2012.
3.5
In simili circostanze, la
decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di
tassazione di Biasca e Valli, perché emetta delle nuove decisioni dopo aver
accertato i criteri contabili scelti dalla ricorrente per la registrazione dei
contributi personali versati all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità
e dopo aver accertato il periodo fiscale di riferimento.
4.
4.1.
In questa sede non ci si
può tuttavia esimere dal verificare l’utile di liquidazione di fr. 125'000.–
accertato nel precedente periodo fiscale 2010 in relazione alla vendita del negozio
di __________, che è di fatto l’oggetto di discussione fra le parti.
Nella decisione impugnata,
come visto, l’autorità di tassazione ha anzitutto ribadito di aver già
considerato, nel calcolare l’utile di liquidazione del negozio, un accantonamento
del 10% per contributi sociali dovuti, pari ad un importo di fr. 13'830.–. Ha
quindi riconosciuto – in modo molto discutibile alla luce dei principi fin qui
esposti – un’ulteriore perdita aziendale di fr. 4'200.–, pari alla differenza
tra quanto richiesto dalla Cassa cantonale di compensazione (fr. 18'046.35) e
quanto già accantonato nel precedente periodo fiscale (fr. 13'830.–). La
ricorrente ritiene invece di avere calcolato l’utile di liquidazione di fr.
125'000.–, accertato nel precedente periodo fiscale, senza prevedere alcun
accantonamento per contributi sociali, nel seguente modo:
Ø
prezzo di vendita fr. 170'000.–
Ø
– valore contabile inventario fr. 36'000.–
Ø
– valore contabile mobilio e
arredo fr. 7'000.–
Ø
– valore contabile veicoli fr. 2'000.–
Ø
totale fr. 125'000.–
4.2
Gli art. 17
cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD dispongono che sono imponibili tutti i proventi
dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o
forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa
indipendente. Secondo il capoverso 2 degli stessi articoli, fanno parte dei
proventi da attività indipendente anche gli utili in capitale conseguiti
mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della
sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza
privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato
all’alienazione.
Conformemente a quanto
disposto dalle suddette norme, l’utile di liquidazione va imposto quale reddito
da attività lucrativa indipendente, unitamente a tutti gli altri redditi. Per
il suo calcolo si devono considerare il risultato conseguito durante la
procedura di liquidazione tramite la cessione del patrimonio aziendale, le riserve
esistenti sui beni aziendali trasferiti al patrimonio privato e le perdite
accertate dei sette esercizi che precedono il periodo fiscale nel quale
l’azienda viene liquidata, entro i limiti previsti dalla legge. L’utile di
liquidazione è infatti dato dalla differenza fra i ricavi ottenuti,
rispettivamente i pagamenti effettuati nell’ambito della liquidazione e il
valore contabile-fiscale degli attivi, rispettivamente dei passivi che figurano
all’ultimo bilancio antecedente la liquidazione (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda nel nuovo
diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 484).
4.3
Il prezzo di vendita di
fr. 170'000.– non è contestato. Al contratto di cessione è stato peraltro
allegato un documento aggiuntivo, intitolato “riassunto dettagliato calcolo
prezzo”, che scompone l’importo in discussione in fr. 58'000.– per arredamento
negozio, fr. 51'000.– per inventario merce e fr. 70'000.– (successivamente arrotondati
a fr. 61'000.–) per avviamento. Contestato è invece il valore degli attivi
posti in sua deduzione.
La ricorrente spiega di
aver calcolato l’utile di liquidazione dichiarato di fr. 125'000.– deducendo
dal prezzo di vendita i seguenti importi:
Ø
– valore contabile inventario fr. 36'000.–
Ø
– valore contabile mobilio e
arredo fr. 7'000.–
Ø
– valore contabile veicoli fr. 2'000.–
Da
una nota manoscritta agli atti dell’incarto fiscale risulta, per contro, che
l’autorità di tassazione ha calcolato l’utile di liquidazione accertato di fr.
125'000.– deducendo dal prezzo di vendita i seguenti valori contabili (al 31 dicembre
2009):
Ø
– valore contabile inventario fr. 22'000.–
Ø
– valore contabile mobilio e
arredo fr. 8'000.–
Ø
– valore contabile macchine
d’ufficio fr. 1'700.–
Ø
– contributi AVS (10%) fr. 13'830.–
4.4
Già a prima vista, il
calcolo operato dall’autorità di tassazione non sembra prestare il fianco a
critiche. Dal ricavo ottenuto con la vendita del negozio di __________,
l’autorità ha dedotto il valore contabile-fiscale degli attivi ceduti a __________,
così come esposti nell’ultimo bilancio antecedente la liquidazione. A giusta
ragione, per esempio, il valore fiscale-contabile degli autoveicoli, che la
ricorrente ha conferito alla neocostituita __________ Sagl, unitamente
all’inventario del vino, non è stato preso in considerazione. La ricorrente
sostiene poi di avere ammortizzato, nel corso dell’esercizio contabile 2010, i
conti “mobilio e arredo” e “macchine d’ufficio” per un importo
complessivo di fr. 2'700.– e di avere assestato il conto “scorte”
tramite l’aggiunta di un importo di fr. 14'000.–, registrato come reddito
ordinario a carico del conto “acquisto merci”, senza tuttavia comprovare
tali affermazioni.
Si aggiunga infine che la
scelta di dedurre anche un accantonamento del 10% per i contributi sociali
dovuti in relazione all’utile di liquidazione – seppur discutibile –
rappresenta una costante prassi delle autorità di tassazione, peraltro generalmente
favorevole ai contribuenti. In questo senso, la decisione impugnata, che ha
considerato un’ulteriore perdita aziendale di fr. 4'200.–, pari alla differenza
tra quanto richiesto dalla Cassa cantonale di compensazione (fr. 18'046.35) e
quanto già accantonato nel precedente periodo fiscale (fr. 13'830.–), si
appalesa addirittura generosa nei confronti della ricorrente, poiché non prende
in considerazione gli acconti ordinari pagati nel corso dell’anno e registrati
nel conto economico per un importo complessivo di fr. 4'703.95.
5.
Comunque sia, alla
luce di tutte le argomentazioni esposte, la decisione impugnata va annullata e
gli atti rinviati all’autorità di tassazione, che dovrà dapprima accertare i
criteri contabili scelti dalla ricorrente per la registrazione dei contributi
personali versati all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e
successivamente dedurre l’importo totale di fr. 18'046.–, o un suo conguaglio,
nel periodo fiscale di riferimento.
Visto l’esito del gravame,
non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
26 febbraio 2014 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di
Biasca e Valli perché emetta una nuova decisione su reclamo, dopo aver proceduto
ai necessari accertamenti.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: