80.2014.8
Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, prova dell’esistenza di un debito con persona residente all’estero, onere della prova
12 settembre 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2014.8
Data decisione, Autorità:
12.09.2014, CDT
Titolo:
Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, prova dell’esistenza di un debito con persona residente all’estero, onere della prova
REDDITO IMPONIBILE
art. 16 cpv. 1 LIFD
art. 15 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2014.8
80.2014.9
Lugano
12 settembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 gennaio 2014 contro la decisione del 11
dicembre 2014 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1
è amministratore unico e dipendente della __________ di __________, società che
gestisce esercizi pubblici. Della stessa società detiene inoltre il 51% delle azioni.
Il 28
giugno 2011, il contribuente ha acquistato il mapp. n. __________ RFD di __________,
al prezzo di fr. 345'000.–.
B. Nella
dichiarazione d’imposta 2011, il contribuente e la moglie RI 2 indicavano un
reddito netto del lavoro del marito di fr. 58'122.–; la moglie aveva inoltre
guadagnato fr. 2'744.–. Dichiaravano inoltre redditi immobiliari per fr.
118'150.– e redditi da titoli per fr. 243.–.
Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 23 maggio 2013, l’RS
1 commisurava il reddito imponibile in fr. 250'200.– per l’IC ed in fr.
264'800.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale
aveva aggiunto un reddito della sostanza mobiliare di fr. 18'000.–,
corrispondente a “vantaggi economici goduti nell’ambito della __________” sia
per il 2010 sia per il 2011, e “altri redditi” per fr. 116’000.–, giustificati
da “insufficienza di disponibilità finanziaria”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 28 maggio 2013.
Dapprima contestavano l’imposizione dei vantaggi provenienti dalla società,
che, oltre ad essere sopravvalutati, a loro dire erano già stati parzialmente
assoggettati all’imposta nel periodo precedente. Per quanto attiene alla insufficiente
disponibilità finanziaria, allegavano un calcolo delle entrate e delle uscite
del periodo fiscale, dal quale risultava una disponibilità annua di fr.
21'840.50. A tale riguardo, spiegavano che __________ aveva rimborsato un
debito di fr. 5'000.– il 7 dicembre 2011 e che __________, residente a __________
(I), aveva prestato loro fr. 60'000.–.
L’Ufficio
di tassazione si rivolgeva ai reclamanti, con scritto del 14 ottobre 2013, nel
quale sottolineava che i vantaggi dalle tassazioni della__________ per i
periodi fiscali 2010 e 2011 ammontavano a fr. 20'000.– annui; li invitava
inoltre a documentare l’esistenza del prestito menzionato nel reclamo e le
modalità di finanziamento dell’acquisto del mapp. n. __________ di __________.
Non
avendo ricevuto alcuna risposta, con decisione dell’11 dicembre 2013 l’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
contestano nuovamente sia la misura dei vantaggi economici provenienti dalla __________
sia l’imposizione del reddito d’altra fonte per insufficiente disponibilità
finanziaria. La motivazione del ricorso ricalca sostanzialmente quella del reclamo.
E. All’udienza
del 4 luglio 2014, le parti hanno convenuto di riesaminare il calcolo delle
entrate e delle uscite allegato al ricorso. I ricorrenti si sono impegnati, a
tal fine, a trasmettere la documentazione già richiesta dall’Ufficio di
tassazione con lettera del 14 ottobre 2013. I contribuenti hanno inoltre
ritirato la contestazione in merito ai vantaggi economici provenienti dalla __________
SA.
Ricevuta
la documentazione dei ricorrenti, l’Ufficio di tassazione, con scritto del 15
luglio 2014, ha sottolineato che ancora non era stata “presentata la
documentazione bancaria attestante prelevamento dell’importo di fr. 60'000.–
dal conto della sorella __________ e relativo trasferimento in Svizzera”. Ha
poi rilevato che dai documenti prodotti il calcolo del dispendio era ancora più
sfavorevole, risultandone un ammanco di ben 121'000 franchi. Infine, lo
spostamento di alcune entrate dal 2010 al 2011 aveva prodotto un ammanco di
24'000 franchi nel periodo fiscale 2010.
Le
osservazioni in questione sono state trasmesse agli insorgenti il 18 luglio
2014.
Diritto
1. Come
già ricordato in narrativa, il 28 giugno 2011, RI 1 ha acquistato il mapp. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 345'000.–. L’acquisto è stato
finanziato nella misura di fr. 145'000.– mediante mutuo ipotecario della __________.
L’Ufficio di tassazione ha quindi rilevato che, soprattutto a dipendenza
dell’acquisto immobiliare in questione, nel periodo fiscale 2011 vi era un
notevole squilibrio fra entrate e uscite ed ha chiesto ai contribuenti delle
spiegazioni. Non avendo ricevuto risposta, ha presunto l’esistenza di “altri
redditi” per fr. 116'000.–.
Solo con
il reclamo, i contribuenti hanno argomentato di aver beneficiato di un prestito
di fr. 60'000.– da parte di __________, sorella dell’acquirente, domiciliata a __________
(I). Inoltre, il debitore __________ aveva rimborsato parzialmente (fr.
5'000.–) il debito nei confronti del contribuente (fr. 53'000.–).
Alle
richieste di presentare ulteriore documentazione, sottoposte ai contribuenti
nel corso della procedura di ricorso, i reclamanti non hanno dato seguito.
Considerandi
2.
2.1.
In un
caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare
che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli
interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato
all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito. È
pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto
della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate
dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n.2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7
luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, il contribuente
aveva addotto di avere contratto un debito nei confronti di una persona residente
all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma,
per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente
il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in
concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente
delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento
tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).
2.2
Analogamente,
il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della
Camera di diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei
confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva
prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito
d’altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e
uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista
la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero
ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita
dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in
quanto difficilmente controllabile (sentenza n.2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6
ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).
2.3
In un
altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile
di un asserito debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel
frattempo liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente
interpellato in merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto
impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della
personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche
rilevato che, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che
gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale
gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali
concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da
altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte
dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto
all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente
durante un determinato periodo (sentenza n.2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7
febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t).
3.
3.1.
Tornando
al caso dei ricorrenti, si è detto come l’Ufficio di tassazione sia stato indotto ad ulteriori accertamenti circa la loro situazione patrimoniale, dopo
aver constatato che RI 1 aveva acquistato, nel corso del periodo fiscale, il
mapp. n. __________ di __________. Dagli atti si evince che, già durante la
procedura di tassazione, l’autorità fiscale si era rivolta al rappresentante
dei contribuenti, sottoponendogli il calcolo del dispendio per una presa di posizione,
senza tuttavia ottenere alcuna risposta. Solo con il reclamo, i contribuenti
hanno fatto riferimento all’esistenza del prestito della sorella
dell’acquirente, residente in __________. Quale prova del mutuo, si sono
tuttavia limitati a produrre un avviso di accredito della Banca __________ di __________,
con il testo “accredito __________, __________” per un importo di fr. 60'000.–.
L’autorità
di tassazione si è allora nuovamente rivolta ai reclamanti, chiedendo loro in
particolare “documentazione bancaria attestante il prelevamento dell’importo
del debito di fr. 60'000.– dal conto della sorella __________ e relativo
trasferimento in Svizzera”. Inoltre, i contribuenti venivano invitati a
“indicare e documentare, in modo dettagliato, le modalità di finanziamento e
pagamento dell’importo pattuito per l’acquisto della particella __________ del
Comune di __________ e delle relative spese accessorie”. Tuttavia, nessuna
risposta è pervenuta.
Solo dopo
l’udienza del 4 luglio 2014, i ricorrenti hanno inviato documentazione bancaria
e un calcolo del finanziamento dell’acquisto immobiliare.
Per
quanto concerne la prova dell’esistenza del preteso mutuo nei confronti di __________
è stato prodotto ancora solo l’avviso di accredito. Questo solo documento non è
tuttavia sufficiente a comprovare l’esistenza di un contratto di mutuo né la
provenienza dei capitali dalla pretesa mutuante.
In simili
circostanze, non può essere riconosciuto il preteso debito nei confronti della
sorella, che avrebbe messo a disposizione del ricorrente l’importo servito al
finanziamento immobiliare.
3.2
Mancando
la prova dell’esistenza del preteso mutuo della sorella, i ricorrenti non sono
in condizione di poter contestare il calcolo delle entrate e delle uscite che
l’Ufficio di tassazione ha allestito e che gli ha sottoposto nel corso della
procedura di tassazione. L’ammanco di disponibilità finanziaria impone quindi
l’aggiunta, ai redditi dichiarati, dell’importo corrispondente.
Anche con
l’importo del preteso mutuo, tuttavia, non si sarebbe colmato il divario fra le
entrate e le uscite, risultante dalla decisione impugnata, che aveva
commisurato l’ammanco in fr. 116'000.–.
Sulla
base della nuova documentazione, prodotta durante la procedura di ricorso,
l’Ufficio di tassazione ha aggiornato il calcolo delle entrate e delle uscite,
tenendo conto sia delle entrate precedentemente non considerate (il versamento
di salari e affitti del 2010 nel 2011) sia delle uscite che peraltro risultano
dagli estratti bancari e dalle fatture allegate (spese legali, per una servitù,
premi assicurativi, locazione di un box ecc.).
Il
risultato è che l’ammanco cresce addirittura a fr. 121'012.–. Come ricordato,
il relativo calcolo è stato sottoposto ai ricorrenti, che non hanno preso posizione.
3.3
Alla luce
delle considerazioni che precedono appare giustificato aggiungere ai redditi
dichiarati un importo di fr. 116'000.–, così come calcolato dall’autorità di
tassazione in base alle entrate ed alle uscite del 2011.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 2’100.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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