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Decisione

80.2014.8

Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, prova dell’esistenza di un debito con persona residente all’estero, onere della prova

12 settembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

è amministratore unico e dipendente della __________ di __________, società che

gestisce esercizi pubblici. Della stessa società detiene inoltre il 51% delle azioni.

Il 28

giugno 2011, il contribuente ha acquistato il mapp. n. __________ RFD di __________,

al prezzo di fr. 345'000.–.

B. Nella

dichiarazione d’imposta 2011, il contribuente e la moglie RI 2 indicavano un

reddito netto del lavoro del marito di fr. 58'122.–; la moglie aveva inoltre

guadagnato fr. 2'744.–. Dichiaravano inoltre redditi immobiliari per fr.

118'150.– e redditi da titoli per fr. 243.–.

Notificando

ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 23 maggio 2013, l’RS

1 commisurava il reddito imponibile in fr. 250'200.– per l’IC ed in fr.

264'800.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale

aveva aggiunto un reddito della sostanza mobiliare di fr. 18'000.–,

corrispondente a “vantaggi economici goduti nell’ambito della __________” sia

per il 2010 sia per il 2011, e “altri redditi” per fr. 116’000.–, giustificati

da “insufficienza di disponibilità finanziaria”.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 28 maggio 2013.

Dapprima contestavano l’imposizione dei vantaggi provenienti dalla società,

che, oltre ad essere sopravvalutati, a loro dire erano già stati parzialmente

assoggettati all’imposta nel periodo precedente. Per quanto attiene alla insufficiente

disponibilità finanziaria, allegavano un calcolo delle entrate e delle uscite

del periodo fiscale, dal quale risultava una disponibilità annua di fr.

21'840.50. A tale riguardo, spiegavano che __________ aveva rimborsato un

debito di fr. 5'000.– il 7 dicembre 2011 e che __________, residente a __________

(I), aveva prestato loro fr. 60'000.–.

L’Ufficio

di tassazione si rivolgeva ai reclamanti, con scritto del 14 ottobre 2013, nel

quale sottolineava che i vantaggi dalle tassazioni della__________ per i

periodi fiscali 2010 e 2011 ammontavano a fr. 20'000.– annui; li invitava

inoltre a documentare l’esistenza del prestito menzionato nel reclamo e le

modalità di finanziamento dell’acquisto del mapp. n. __________ di __________.

Non

avendo ricevuto alcuna risposta, con decisione dell’11 dicembre 2013 l’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

contestano nuovamente sia la misura dei vantaggi economici provenienti dalla __________

sia l’imposizione del reddito d’altra fonte per insufficiente disponibilità

finanziaria. La motivazione del ricorso ricalca sostanzialmente quella del reclamo.

E. All’udienza

del 4 luglio 2014, le parti hanno convenuto di riesaminare il calcolo delle

entrate e delle uscite allegato al ricorso. I ricorrenti si sono impegnati, a

tal fine, a trasmettere la documentazione già richiesta dall’Ufficio di

tassazione con lettera del 14 ottobre 2013. I contribuenti hanno inoltre

ritirato la contestazione in merito ai vantaggi economici provenienti dalla __________

SA.

Ricevuta

la documentazione dei ricorrenti, l’Ufficio di tassazione, con scritto del 15

luglio 2014, ha sottolineato che ancora non era stata “presentata la

documentazione bancaria attestante prelevamento dell’importo di fr. 60'000.–

dal conto della sorella __________ e relativo trasferimento in Svizzera”. Ha

poi rilevato che dai documenti prodotti il calcolo del dispendio era ancora più

sfavorevole, risultandone un ammanco di ben 121'000 franchi. Infine, lo

spostamento di alcune entrate dal 2010 al 2011 aveva prodotto un ammanco di

24'000 franchi nel periodo fiscale 2010.

Le

osservazioni in questione sono state trasmesse agli insorgenti il 18 luglio

2014.

Diritto

1. Come

già ricordato in narrativa, il 28 giugno 2011, RI 1 ha acquistato il mapp. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 345'000.–. L’acquisto è stato

finanziato nella misura di fr. 145'000.– mediante mutuo ipotecario della __________.

L’Ufficio di tassazione ha quindi rilevato che, soprattutto a dipendenza

dell’acquisto immobiliare in questione, nel periodo fiscale 2011 vi era un

notevole squilibrio fra entrate e uscite ed ha chiesto ai contribuenti delle

spiegazioni. Non avendo ricevuto risposta, ha presunto l’esistenza di “altri

redditi” per fr. 116'000.–.

Solo con

il reclamo, i contribuenti hanno argomentato di aver beneficiato di un prestito

di fr. 60'000.– da parte di __________, sorella dell’acquirente, domiciliata a __________

(I). Inoltre, il debitore __________ aveva rimborsato parzialmente (fr.

5'000.–) il debito nei confronti del contribuente (fr. 53'000.–).

Alle

richieste di presentare ulteriore documentazione, sottoposte ai contribuenti

nel corso della procedura di ricorso, i reclamanti non hanno dato seguito.

Considerandi

2.

2.1.

In un

caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare

che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli

interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato

all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito. È

pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto

della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate

dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n.2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7

luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, il contribuente

aveva addotto di avere contratto un debito nei confronti di una persona residente

all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma,

per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente

il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in

concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente

delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento

tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).

2.2

Analogamente,

il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della

Camera di diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei

confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva

prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito

d’altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e

uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista

la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero

ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita

dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in

quanto difficilmente controllabile (sentenza n.2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6

ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).

2.3

In un

altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile

di un asserito debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel

frattempo liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente

interpellato in merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto

impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della

personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche

rilevato che, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che

gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale

gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali

concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da

altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte

dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto

all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente

durante un determinato periodo (sentenza n.2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7

febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t).

3.

3.1.

Tornando

al caso dei ricorrenti, si è detto come l’Ufficio di tassazione sia stato indotto ad ulteriori accertamenti circa la loro situazione patrimoniale, dopo

aver constatato che RI 1 aveva acquistato, nel corso del periodo fiscale, il

mapp. n. __________ di __________. Dagli atti si evince che, già durante la

procedura di tassazione, l’autorità fiscale si era rivolta al rappresentante

dei contribuenti, sottoponendogli il calcolo del dispendio per una presa di posizione,

senza tuttavia ottenere alcuna risposta. Solo con il reclamo, i contribuenti

hanno fatto riferimento all’esistenza del prestito della sorella

dell’acquirente, residente in __________. Quale prova del mutuo, si sono

tuttavia limitati a produrre un avviso di accredito della Banca __________ di __________,

con il testo “accredito __________, __________” per un importo di fr. 60'000.–.

L’autorità

di tassazione si è allora nuovamente rivolta ai reclamanti, chiedendo loro in

particolare “documentazione bancaria attestante il prelevamento dell’importo

del debito di fr. 60'000.– dal conto della sorella __________ e relativo

trasferimento in Svizzera”. Inoltre, i contribuenti venivano invitati a

“indicare e documentare, in modo dettagliato, le modalità di finanziamento e

pagamento dell’importo pattuito per l’acquisto della particella __________ del

Comune di __________ e delle relative spese accessorie”. Tuttavia, nessuna

risposta è pervenuta.

Solo dopo

l’udienza del 4 luglio 2014, i ricorrenti hanno inviato documentazione bancaria

e un calcolo del finanziamento dell’acquisto immobiliare.

Per

quanto concerne la prova dell’esistenza del preteso mutuo nei confronti di __________

è stato prodotto ancora solo l’avviso di accredito. Questo solo documento non è

tuttavia sufficiente a comprovare l’esistenza di un contratto di mutuo né la

provenienza dei capitali dalla pretesa mutuante.

In simili

circostanze, non può essere riconosciuto il preteso debito nei confronti della

sorella, che avrebbe messo a disposizione del ricorrente l’importo servito al

finanziamento immobiliare.

3.2

Mancando

la prova dell’esistenza del preteso mutuo della sorella, i ricorrenti non sono

in condizione di poter contestare il calcolo delle entrate e delle uscite che

l’Ufficio di tassazione ha allestito e che gli ha sottoposto nel corso della

procedura di tassazione. L’ammanco di disponibilità finanziaria impone quindi

l’aggiunta, ai redditi dichiarati, dell’importo corrispondente.

Anche con

l’importo del preteso mutuo, tuttavia, non si sarebbe colmato il divario fra le

entrate e le uscite, risultante dalla decisione impugnata, che aveva

commisurato l’ammanco in fr. 116'000.–.

Sulla

base della nuova documentazione, prodotta durante la procedura di ricorso,

l’Ufficio di tassazione ha aggiornato il calcolo delle entrate e delle uscite,

tenendo conto sia delle entrate precedentemente non considerate (il versamento

di salari e affitti del 2010 nel 2011) sia delle uscite che peraltro risultano

dagli estratti bancari e dalle fatture allegate (spese legali, per una servitù,

premi assicurativi, locazione di un box ecc.).

Il

risultato è che l’ammanco cresce addirittura a fr. 121'012.–. Come ricordato,

il relativo calcolo è stato sottoposto ai ricorrenti, che non hanno preso posizione.

3.3

Alla luce

delle considerazioni che precedono appare giustificato aggiungere ai redditi

dichiarati un importo di fr. 116'000.–, così come calcolato dall’autorità di

tassazione in base alle entrate ed alle uscite del 2011.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 2’100.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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