80.2014.84
Procedura: reclamo, restituzione dei termini, malattia, non "forte esaurimento nervoso" del rapqpresentante
13 novembre 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2014.84
Data decisione, Autorità:
13.11.2014, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, restituzione dei termini, malattia, non "forte esaurimento nervoso" del rapqpresentante
TERMINI
art. 192 cpv. 5 LT
art. 206 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2014.84
Lugano
13 novembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 marzo 2014 contro la decisione del 27
febbraio 2014 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con
atto pubblico del 13 aprile 2011, parzialmente rinnovato il 5 settembre 2012, RI
1 si faceva concedere da __________ un diritto di compera cedibile, trasmissibile
per successione e frazionabile sulle part. __________ – __________ e __________
– __________ e RFD di __________. Con atto pubblico del medesimo giorno, si
faceva inoltre cedere da __________ un diritto di compera sulla part. __________
RFD di __________.
Nel corso
degli stessi anni, RI 1 procedeva al frazionamento e alla cessione dei singoli
diritti di compera, che – per quanto qui di interesse – venivano acquistati tramite
atto pubblico da:
Mappale
Acquirente
Prezzo
__________
__________
fr. 87'757.70
__________
__________
fr. 52'083.–
__________
__________
fr. 71'952.30
__________
__________
fr. 1'781.70
__________
__________ e __________
fr. 139'352.–
__________
__________
fr. 106'010.–
__________
__________
fr. 8'845.–
B. Il
contribuente presentava la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari
unicamente in relazione al mappale __________. Con decisione del 24 ottobre
2013, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città gli notificava la relativa tassazione,
confermando l’utile imponibile dichiarato di fr. 13'548.–. Aumentava, per contro,
l’aliquota applicabile al 31%, commisurando l’imposta dovuta in fr. 4'199.90.
Con
riferimento agli altri mappali, per contro, il contribuente non inoltrava le rispettive
dichiarazioni fiscali, nemmeno dopo una diffida e una multa disciplinare. Convocato
ad un’udienza prevista per il 9 settembre 2013, egli non si presentava adducendo
non meglio precisati problemi di salute. Con separate decisioni del 24 ottobre
2013, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città gli notificava, conseguentemente,
le tassazioni dell’imposta sugli utili immobiliari, allestite d’ufficio:
Mappale
Utile imponibile
Aliquota
Imposta
__________
fr. 84'354.–
31%
fr. 26'149.75
__________
fr. 48'679.–
31%
fr. 15'090.50
__________
fr. 0.–
30%
fr. 0.–
__________
fr. 135'948.–
31%
fr. 42'143.90
__________
fr. 102'606.–
31%
fr. 31'807.85
__________
fr. 8'245.–
31%
fr. 2'555.95
C. Il
contribuente, rappresentato da RA 1, impugnava le suddette decisioni, con un generico
reclamo del 2 dicembre 2013, nel quale chiedeva di essere convocato personalmente
e si scusava “per il forte ritardo, dovuto a problemi che verranno spiegati in
occasione dell’incontro”.
Con
scritto del 3 dicembre 2013, rinnovato il 18 dicembre 2013 e il 17 gennaio
2014, l’autorità fiscale invitava il contribuente a documentare i motivi
dell’inoltro tardivo del reclamo, avvertendolo che in caso contrario il gravame
sarebbe stato dichiarato irricevibile.
D. Il
contribuente, con lettera del 14 febbraio 2014, spiegava di essere
impossibilitato a documentare lo stato di disagio del suo rappresentante,
chiedendo nuovamente di essere sentito personalmente.
In
occasione di un’udienza tenutasi il successivo 19 febbraio 2014, il
rappresentante del contribuente ribadiva di non poter documentare i motivi del
tardivo inoltro del reclamo, affidandosi all’autorità per una “valutazione equa”.
E. L’Ufficio
di tassazione, con separate decisioni del 27 febbraio 2014, dichiarava irricevibile
il reclamo siccome tardivo:
(…) Gli
impedimenti non sono tuttavia stati precisati e documentati entro il termine
assegnato (14 febbraio 2014) e nemmeno nel corso della successiva audizione del
19 febbraio 2014. Per questi motivi, il reclamo, tardivo, è dichiarato
irricevibile.
Si
fa osservare, a titolo abbondanziale, che la tassazione qui contestata tardivamente,
è stata allestita d’ufficio in seguito alla mancata presentazione della
dichiarazione e degli allegati, nonostante diffida e multa.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre rappresentato
da RA 1, giustifica nuovamente il ritardo nell’inoltro del reclamo, adducendo
il difficile momento passato dal suo rappresentante, “dovuto a gravissimi
problemi finanziari (…) che lo hanno portato ad un serio esaurimento nervoso”. Presenta
infine un elenco di persone pronte a testimoniare quanto da lui affermato.
Diritto
1. La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata
a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la
decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione
di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato
se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un
ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).
L’art.
192.
cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo
prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del
termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da
attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal
cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se
il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo
che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del
richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA
60.
p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
2.2
Nel caso
in esame, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile il reclamo
presentato dal contribuente, sostenendone la tardività.
Richiesto
di giustificare le ragioni di una simile tardiva impugnazione, il contribuente,
e per esso il suo rappresentante contrattuale RA 1, non l’hanno mai contestata,
adducendo a loro sostegno un “forte esaurimento nervoso” dello stesso rappresentante,
dovuto a una “grave situazione finanziaria”.
2.3
Secondo
costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la
malattia del contribuente o del suo rappresentante deve essere tanto grave da
rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia
che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, Vol.
III, 2a ediz., Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza
citata). Analogamente a quanto avviene nella procedura civile, la malattia si
considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico del contribuente
o del suo rappresentante sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o
della immobilizzazione continuate così da impedire di agire o di dare
disposizioni per agire (cfr. Gozzi,
in: Spühler/Tenchio/Infanger [a cura di], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148
CPC, p. 807).
Nella
fattispecie, come visto, il rappresentante del ricorrente si è limitato a
giustificare il tardivo inoltro del reclamo con un forte esaurimento nervoso, che
gli avrebbe impedito di far fronte lucidamente ai propri impegni di lavoro. È
immediatamente evidente che la situazione descritta è ben lontana dal
giustificare una restituzione del termine di reclamo per malattia. L’esaurimento
nervoso e le conseguenti difficoltà nel gestire il proprio lavoro non hanno certamente
impedito a RA 1, che peraltro lavorava nello studio d’architettura del
ricorrente, di rimettere il suo mandato ed eventualmente conferire una nuova
procura ad un professionista fiscale, che si sarebbe potuto occupare di questa
particolare incombenza. L’audizione delle persone elencate nel gravame risulta conseguentemente
a prima vista superflua, essendo accertato fin da ora l’inadempimento dei
presupposti per la restituzione dei termini.
3.
3.1.
Ma non
solo. Con riguardo alle tassazioni allestite d’ufficio, se anche il reclamo fosse
stato inoltrato tempestivamente, l’esito non sarebbe mutato, difettando dei presupposti
necessari per contestare efficacemente una tassazione d’ufficio.
3.2
Già lo si
è detto, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per
scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; in
questi casi, il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova
(art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il
reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. In tale contesto vi è
un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare
la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la
stessa è manifestamente inesatta.
Tali
requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale presupposto di validità, sebbene la legge non lo
designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,
122.
I 70 consid. 1c).
3.3
Tornando
al caso in esame, il ricorrente, come detto, non ha manifestamente adempiuto i suddetti
presupposti. In particolare, non ha portato la prova della manifesta
inesattezza delle decisioni impugnate, limitandosi a presentare un generico
reclamo, nel quale chiedeva di essere convocato personalmente. Nemmeno nel prosieguo
della procedura ha prodotto le dichiarazioni per l’imposta sugli utili
immobiliari, sostenendo unicamente di averle nel frattempo allestite (cfr.
scritto del 16 dicembre 2013).
Le
decisioni impugnate, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile
il reclamo del contribuente, appaiono anche per questo motivo ineccepibili.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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