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Decisione

80.2014.84

Procedura: reclamo, restituzione dei termini, malattia, non "forte esaurimento nervoso" del rapqpresentante

13 novembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto pubblico del 13 aprile 2011, parzialmente rinnovato il 5 settembre 2012, RI

1 si faceva concedere da __________ un diritto di compera cedibile, trasmissibile

per successione e frazionabile sulle part. __________ – __________ e __________

– __________ e RFD di __________. Con atto pubblico del medesimo giorno, si

faceva inoltre cedere da __________ un diritto di compera sulla part. __________

RFD di __________.

Nel corso

degli stessi anni, RI 1 procedeva al frazionamento e alla cessione dei singoli

diritti di compera, che – per quanto qui di interesse – venivano acquistati tramite

atto pubblico da:

Mappale

Acquirente

Prezzo

__________

__________

fr. 87'757.70

__________

__________

fr. 52'083.–

__________

__________

fr. 71'952.30

__________

__________

fr. 1'781.70

__________

__________ e __________

fr. 139'352.–

__________

__________

fr. 106'010.–

__________

__________

fr. 8'845.–

B. Il

contribuente presentava la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari

unicamente in relazione al mappale __________. Con decisione del 24 ottobre

2013, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città gli notificava la relativa tassazione,

confermando l’utile imponibile dichiarato di fr. 13'548.–. Aumentava, per contro,

l’aliquota applicabile al 31%, commisurando l’imposta dovuta in fr. 4'199.90.

Con

riferimento agli altri mappali, per contro, il contribuente non inoltrava le rispettive

dichiarazioni fiscali, nemmeno dopo una diffida e una multa disciplinare. Convocato

ad un’udienza prevista per il 9 settembre 2013, egli non si presentava adducendo

non meglio precisati problemi di salute. Con separate decisioni del 24 ottobre

2013, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città gli notificava, conseguentemente,

le tassazioni dell’imposta sugli utili immobiliari, allestite d’ufficio:

Mappale

Utile imponibile

Aliquota

Imposta

__________

fr. 84'354.–

31%

fr. 26'149.75

__________

fr. 48'679.–

31%

fr. 15'090.50

__________

fr. 0.–

30%

fr. 0.–

__________

fr. 135'948.–

31%

fr. 42'143.90

__________

fr. 102'606.–

31%

fr. 31'807.85

__________

fr. 8'245.–

31%

fr. 2'555.95

C. Il

contribuente, rappresentato da RA 1, impugnava le suddette decisioni, con un generico

reclamo del 2 dicembre 2013, nel quale chiedeva di essere convocato personalmente

e si scusava “per il forte ritardo, dovuto a problemi che verranno spiegati in

occasione dell’incontro”.

Con

scritto del 3 dicembre 2013, rinnovato il 18 dicembre 2013 e il 17 gennaio

2014, l’autorità fiscale invitava il contribuente a documentare i motivi

dell’inoltro tardivo del reclamo, avvertendolo che in caso contrario il gravame

sarebbe stato dichiarato irricevibile.

D. Il

contribuente, con lettera del 14 febbraio 2014, spiegava di essere

impossibilitato a documentare lo stato di disagio del suo rappresentante,

chiedendo nuovamente di essere sentito personalmente.

In

occasione di un’udienza tenutasi il successivo 19 febbraio 2014, il

rappresentante del contribuente ribadiva di non poter documentare i motivi del

tardivo inoltro del reclamo, affidandosi all’autorità per una “valutazione equa”.

E. L’Ufficio

di tassazione, con separate decisioni del 27 febbraio 2014, dichiarava irricevibile

il reclamo siccome tardivo:

(…) Gli

impedimenti non sono tuttavia stati precisati e documentati entro il termine

assegnato (14 febbraio 2014) e nemmeno nel corso della successiva audizione del

19 febbraio 2014. Per questi motivi, il reclamo, tardivo, è dichiarato

irricevibile.

Si

fa osservare, a titolo abbondanziale, che la tassazione qui contestata tardivamente,

è stata allestita d’ufficio in seguito alla mancata presentazione della

dichiarazione e degli allegati, nonostante diffida e multa.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre rappresentato

da RA 1, giustifica nuovamente il ritardo nell’inoltro del reclamo, adducendo

il difficile momento passato dal suo rappresentante, “dovuto a gravissimi

problemi finanziari (…) che lo hanno portato ad un serio esaurimento nervoso”. Presenta

infine un elenco di persone pronte a testimoniare quanto da lui affermato.

Diritto

1. La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata

a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la

decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione

di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Il

termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato

se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un

ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).

L’art.

192.

cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo

prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del

termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da

attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal

cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se

il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo

che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del

richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA

60.

p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

2.2

Nel caso

in esame, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile il reclamo

presentato dal contribuente, sostenendone la tardività.

Richiesto

di giustificare le ragioni di una simile tardiva impugnazione, il contribuente,

e per esso il suo rappresentante contrattuale RA 1, non l’hanno mai contestata,

adducendo a loro sostegno un “forte esaurimento nervoso” dello stesso rappresentante,

dovuto a una “grave situazione finanziaria”.

2.3

Secondo

costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la

malattia del contribuente o del suo rappresentante deve essere tanto grave da

rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia

che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, Vol.

III, 2a ediz., Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza

citata). Analogamente a quanto avviene nella procedura civile, la malattia si

considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico del contribuente

o del suo rappresentante sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o

della immobilizzazione continuate così da impedire di agire o di dare

disposizioni per agire (cfr. Gozzi,

in: Spühler/Tenchio/Infanger [a cura di], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148

CPC, p. 807).

Nella

fattispecie, come visto, il rappresentante del ricorrente si è limitato a

giustificare il tardivo inoltro del reclamo con un forte esaurimento nervoso, che

gli avrebbe impedito di far fronte lucidamente ai propri impegni di lavoro. È

immediatamente evidente che la situazione descritta è ben lontana dal

giustificare una restituzione del termine di reclamo per malattia. L’esaurimento

nervoso e le conseguenti difficoltà nel gestire il proprio lavoro non hanno certamente

impedito a RA 1, che peraltro lavorava nello studio d’architettura del

ricorrente, di rimettere il suo mandato ed eventualmente conferire una nuova

procura ad un professionista fiscale, che si sarebbe potuto occupare di questa

particolare incombenza. L’audizione delle persone elencate nel gravame risulta conseguentemente

a prima vista superflua, essendo accertato fin da ora l’inadempimento dei

presupposti per la restituzione dei termini.

3.

3.1.

Ma non

solo. Con riguardo alle tassazioni allestite d’ufficio, se anche il reclamo fosse

stato inoltrato tempestivamente, l’esito non sarebbe mutato, difettando dei presupposti

necessari per contestare efficacemente una tassazione d’ufficio.

3.2

Già lo si

è detto, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per

scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; in

questi casi, il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova

(art. 206 cpv. 3 LT).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il

reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. In tale contesto vi è

un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare

la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la

stessa è manifestamente inesatta.

Tali

requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale presupposto di validità, sebbene la legge non lo

designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,

122.

I 70 consid. 1c).

3.3

Tornando

al caso in esame, il ricorrente, come detto, non ha manifestamente adempiuto i suddetti

presupposti. In particolare, non ha portato la prova della manifesta

inesattezza delle decisioni impugnate, limitandosi a presentare un generico

reclamo, nel quale chiedeva di essere convocato personalmente. Nemmeno nel prosieguo

della procedura ha prodotto le dichiarazioni per l’imposta sugli utili

immobiliari, sostenendo unicamente di averle nel frattempo allestite (cfr.

scritto del 16 dicembre 2013).

Le

decisioni impugnate, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile

il reclamo del contribuente, appaiono anche per questo motivo ineccepibili.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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