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Decisione

80.2014.85

Procedura: prescrizione del diritto di tassare, interruzione, decisione concernente un’imposta annua intera in seguito a sentenza della Camera di diritto tributario

4 giugno 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel __________, ha esercitato nel periodo fiscale 2004 la professione di

economista alle dipendenze __________ di __________.

Con

decisione del 19 marzo 2008, l’RS 1 notificava al contribuente e alla moglie RI

2 la tassazione IC/IFD 2004, nella quale commisurava il reddito imponibile per

l’imposta cantonale in fr. 392'600.– (reddito determinante per l’aliquota fr.

423'800.–) e per l’IFD in fr. 434'700.–. Rispetto alla dichiarazione,

l’autorità fiscale aveva aggiunto una rendita della previdenza professionale di

fr. 85'876.–, poiché aveva appreso che al contribuente era stata versata dalla

cassa pensione del datore di lavoro una prestazione in capitale di fr.

521'194.10, corrispondente alla somma delle rendite di vecchiaia accumulate nel

periodo fra il 1° settembre 2000 (data del pensionamento ordinario, a 65 anni

di età) ed il 1° aprile 2006. A tale riguardo, infatti, convocatolo in udienza

il 6 marzo 2008, l’Ufficio di tassazione aveva fatto presente a RI 1 che a suo

giudizio le prestazioni previdenziali diventano esigibili con la realizzazione

di un caso d’assicurazione, a prescindere dal fatto che la prestazione venga

versata o venga invece lasciata, del tutto o in parte, nel fondo previdenziale.

Le rendite degli anni precedenti, dal 2000 al 2006, dovevano pertanto essere

aggiunte ai redditi imponibili di quei periodi fiscali.

B. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 10 aprile 2008,

contestando l’imposizione della rendita previdenziale di fr. 85'876.–. Secondo

un parere allestito dall’ufficio giuridico della Fondazione collettiva __________,

infatti, il contribuente si sarebbe semplicemente avvalso del diritto, previsto

dalla Legge federale sulla previdenza professionale (LPP), di rimanere affiliato

oltre l’età di pensionamento ordinaria, in caso di continuazione dell’attività

lucrativa.

L’autorità

fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 27 ottobre 2010, nella quale

ribadiva che a suo avviso le prestazioni previdenziali erano diventate esigibili

al compimento dei 65 anni di età del contribuente. L’Ufficio negava inoltre che

l’art. 13 cpv. 2 LPP consentisse anche di posticipare la data del pensionamento

e non solo di anticiparla.

C. Con

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 avevano

contestato nuovamente l’imposizione delle prestazioni previdenziali in

questione.

La Camera

di diritto tributario accoglieva il ricorso, con sentenza del 16 aprile 2012,

nella quale stabiliva che la prestazione previdenziale dovesse essere

stralciata dal reddito imponibile del periodo fiscale 2004. La prestazione in

capitale percepita nel 2006 avrebbe pertanto dovuto essere imposta

integralmente in quest’ultimo periodo.

L’Ufficio

di tassazione accoglieva in seguito i reclami pendenti contro le tassazioni dei

periodi fiscali 2005 e 2006, stralciando le prestazioni previdenziali.

D. L’Ufficio

di tassazione, con due decisioni del 1° giugno 2012, notificava a RI 1 la

tassazione dell’imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti

dalla previdenza per il periodo fiscale 2006, assoggettando all’imposta la

prestazione in capitale complessiva di fr. 521'194.–, sia per l’IC sia per

l’IFD.

Il

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 5 giugno 2012, adducendo

la sopravvenuta prescrizione del diritto di tassare. Essendo la prestazione

divenuta esigibile nel 2006, il termine per assoggettarla all’imposta era

scaduto a suo avviso il 31 dicembre 2011.

L’autorità

fiscale respingeva il reclamo, con decisioni dell’11 marzo 2014, nelle quali

sottolineava che la decisione di tassazione, la decisione su reclamo e la

sentenza della Camera di diritto tributario erano tutti atti interruttivi della

prescrizione. In particolare, dopo la sentenza aveva iniziato a decorrere un

nuovo termine di prescrizione di cinque anni, che sarebbe scaduto il 15 aprile

2017.

E. Con

tempestivo ricorso, RI 1 chiede che la Camera di diritto tributario constati

che, quando l’Ufficio di tassazione gli ha notificato le decisioni relative

all’imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla

previdenza, era già intervenuta la prescrizione del diritto di tassare.

Diritto

1. Secondo

l’art. 120 cpv. 1 LIFD,come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di

tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Il cpv. 2

dell’art. 120 LIFD ed il cpv. 3 dell’art. 193 LT, stabiliscono che la

prescrizione non decorre o è sospesa:

a. durante

una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;

b. fino

a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione

di pagamento;

c. fino

a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio

o dimora fiscale in Svizzera.

Secondo il cpv. 3 dell’art. 120 LIFD e il cpv. 4 dell’art. 193 LT,

un nuovo termine di prescrizione decorre con:

a. ogni

atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale,

comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta;

b. ogni

riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del

corresponsabile dell’imposta;

c. la

presentazione di una domanda di condono;

d. il

promovimento di un’azione penale per sottrazione consumata d’imposta o per

delitto fiscale.

L’art.

120 cpv. 4 LIFD e l’art. 193 cpv. 5 LT stabiliscono infine che il diritto di

tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo

fiscale.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, il ricorrente si limita a sostenere che la prescrizione del

diritto di imporre la prestazione in capitale percepita nel 2006 dalla cassa

pensione sarebbe sopravvenuta prima della notificazione della decisione di

tassazione. Infatti, quest’ultima sarebbe stata intimata solo il 1° giugno

2012, mentre il diritto di tassare la prestazione si sarebbe prescritto il 31

dicembre 2011.

2.2

Il

Tribunale federale ha precisato che ogni atto ufficiale, che mira alla

determinazione della pretesa fiscale e che è portato alla conoscenza del

contribuente, può interrompere la prescrizione (DTF 126 II 1 consid. 2c p. 3). A titolo di esempio, ha menzionato l’invio del

formulario per la dichiarazione d’imposta, la diffida ad inoltrare la dichiarazione,

l'annuncio o l’esecuzione di un’ispezione dei libri contabili. Ha anche

aggiunto che potevano rientrarvi delle comunicazioni ufficiali che annunciano

una tassazione ulteriore ed il cui scopo si limita proprio ad interrompere il

decorso della prescrizione (DTF 126 II 1 consid. 2f p. 4 s.). Ha anche ammesso che una semplice lettera spedita da un tribunale amministrativo, con

l’obiettivo di sapere se una procedura pendente dinanzi ad un tribunale civile

fosse giunta al termine, bastava a raggiungere tale effetto (sentenza n.

2C_555/2008 del 5 novembre 2008 consid. 3.3). Il Tribunale

federale ha poi affermato che anche atti che non si presentano in forma

scritta, come un fax, hanno l’effetto di interrompere la prescrizione, dal momento

che la legge non esige la forma scritta (sentenza 2A.546/2001 del 1° maggio

2002.

consid. 3d e 3e, in RDAF 2002 II p. 392).

2.3

Tornando

al caso in esame, la prestazione previdenziale controversa è stata assoggettata

all’imposta non appena l’Ufficio di tassazione ne ha avuto conoscenza, con

l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2006. Come già ricordato in narrativa,

tuttavia, l’autorità fiscale aveva ritenuto che la prestazione in capitale di

fr. 521'194.10, corrispondente alla somma delle rendite di vecchiaia accumulate

nel periodo fra il 1° settembre 2000 (data del pensionamento ordinario, a 65

anni di età) ed il 1° aprile 2006, dovesse essere assoggettata all’imposta

suddividendola fra i periodi fiscali durante i quali a suo avviso le

prestazioni previdenziali parziali erano divenute esigibili, anche se erano

state lasciate nel fondo previdenziale. Siccome le tassazioni dei periodi fiscali

dal 2004 in poi non erano ancora divenute definitive, l’Ufficio di tassazione

ha aggiunto al reddito imponibile di quei periodi la quota della prestazione in

capitale riferita a quegli anni. Le tassazioni dei periodi precedenti

(2001/2002 e 2003) sarebbero poi state riaperte mediante la procedura di

recupero d’imposta.

È il caso

di segnalare, in particolare, che la tassazione IC/IFD 2006 è stata notificata

al ricorrente ed alla moglie con decisione del 30 novembre 2011 e che la stessa

includeva fra i redditi imponibili la prestazione pensionistica di fr.

85'876.–, oltre alla totalità degli interessi maturati durante i sette anni (fr.

41'720.–), che sono stati assoggettati all’imposta come “liquidazione in

capitale per prestazioni ricorrenti” (con l’aliquota corrispondente alla prestazione

annuale). Contro questa decisione, i contribuenti hanno interposto reclamo il 2

dicembre 2011, facendo riferimento al ricorso contro la tassazione 2004,

pendente dinanzi alla Camera di diritto tributario. Il reclamo è stato accolto

con decisione del 13 giugno 2012, nella quale l’Ufficio di tassazione ha

affermato quanto segue: “La prestazione in capitale corrispondente alle rendite

accumulate fino al 1.4.2006 è imposta separatamente secondo l’art. 38 LT”.

Dunque,

l’Ufficio di tassazione, dopo che la sentenza di questa Camera (16 aprile 2012)

era stata intimata alle parti, ha assoggettato l’intera prestazione in capitale

nel periodo fiscale 2006. Poiché però si trattava di una prestazioni in

capitale proveniente dalla previdenza, la stessa è stata assoggettata

all’imposta annua intera ex art. 38 LT e 38 LIFD. Pertanto,

contestualmente alla decisione con cui ha stralciato la quota della prestazione

ed i relativi interessi dalla tassazione “ordinaria” per il periodo fiscale

2006, l’Ufficio ha adottato due decisioni, con le quali ha imposto l’intera

prestazione (fr. 521'194.–) all’imposta annua intera.

2.4

Nelle

circostanze descritte, si fatica a comprendere come l’insorgente possa invocare

la prescrizione del diritto di tassare la prestazione in capitale della

previdenza, quando la stessa era già stata imposta, sia pure suddivisa in

diversi periodi fiscali, ed in particolar modo alla luce della circostanza che

proprio la tassazione del periodo fiscale 2006 era stata tempestivamente notificata

ed era stata impugnata dallo stesso contribuente. L’imposta annua intera per il

2006.

non è altro che un’imposizione separata della prestazione in capitale

proveniente dalla previdenza, che ha lo scopo principale di sottrarre alla

progressione dell’aliquota tale reddito. Proprio in considerazione del fatto

che la prestazione litigiosa era già stata assoggettata all’imposta sul reddito

nella tassazione “ordinaria” 2006, notificata nel 2011, è del tutto evidente

che le decisioni, con cui l’Ufficio di tassazione, il 1° giugno 2012, ha assoggettato la prestazione in capitale all’imposta annua intera, rappresentano un semplice

adeguamento delle modalità di tassazione del provento alle indicazioni

scaturite dalla sentenza di questa Camera.

D’altronde,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni comunicazione ufficiale

che fa conoscere al contribuente la volontà delle autorità di proseguire il

loro lavoro in vista della concretizzazione del credito fiscale, anche se

concretamente non continuano la procedura di tassazione, interrompe validamente

il decorso del termine di prescrizione (cfr. p. es. la sentenza del 19 giugno

2003.

n.2P.227/2002, consid. 4.2 e giurisprudenza citata). E, se si tiene conto

delle decisioni adottate, dei reclami e del ricorso a questa Camera, è ben

difficile dubitare della volontà dell’Ufficio di tassazione di imporre la

prestazione previdenziale in questione. L’unico aspetto controverso era rappresentato

dalle modalità di imposizione.

3.

Visto

l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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