80.2014.85
Procedura: prescrizione del diritto di tassare, interruzione, decisione concernente un’imposta annua intera in seguito a sentenza della Camera di diritto tributario
4 giugno 2014Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2014.85
Data decisione, Autorità:
04.06.2014, CDT
Titolo:
Procedura: prescrizione del diritto di tassare, interruzione, decisione concernente un’imposta annua intera in seguito a sentenza della Camera di diritto tributario
PRESCRIZIONE
art. 38 LIFD
art. 120 LIFD
art. 38 LT
art. 193 LT
Incarti n.
80.2014.85
80.2014.86
Lugano
4 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 aprile 2014 contro le decisioni dell’11
marzo 2014 in materia di imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti
dalla previdenza IC e IFD 2006.
Fatti
A. RI 1,
nato nel __________, ha esercitato nel periodo fiscale 2004 la professione di
economista alle dipendenze __________ di __________.
Con
decisione del 19 marzo 2008, l’RS 1 notificava al contribuente e alla moglie RI
2 la tassazione IC/IFD 2004, nella quale commisurava il reddito imponibile per
l’imposta cantonale in fr. 392'600.– (reddito determinante per l’aliquota fr.
423'800.–) e per l’IFD in fr. 434'700.–. Rispetto alla dichiarazione,
l’autorità fiscale aveva aggiunto una rendita della previdenza professionale di
fr. 85'876.–, poiché aveva appreso che al contribuente era stata versata dalla
cassa pensione del datore di lavoro una prestazione in capitale di fr.
521'194.10, corrispondente alla somma delle rendite di vecchiaia accumulate nel
periodo fra il 1° settembre 2000 (data del pensionamento ordinario, a 65 anni
di età) ed il 1° aprile 2006. A tale riguardo, infatti, convocatolo in udienza
il 6 marzo 2008, l’Ufficio di tassazione aveva fatto presente a RI 1 che a suo
giudizio le prestazioni previdenziali diventano esigibili con la realizzazione
di un caso d’assicurazione, a prescindere dal fatto che la prestazione venga
versata o venga invece lasciata, del tutto o in parte, nel fondo previdenziale.
Le rendite degli anni precedenti, dal 2000 al 2006, dovevano pertanto essere
aggiunte ai redditi imponibili di quei periodi fiscali.
B. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 10 aprile 2008,
contestando l’imposizione della rendita previdenziale di fr. 85'876.–. Secondo
un parere allestito dall’ufficio giuridico della Fondazione collettiva __________,
infatti, il contribuente si sarebbe semplicemente avvalso del diritto, previsto
dalla Legge federale sulla previdenza professionale (LPP), di rimanere affiliato
oltre l’età di pensionamento ordinaria, in caso di continuazione dell’attività
lucrativa.
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 27 ottobre 2010, nella quale
ribadiva che a suo avviso le prestazioni previdenziali erano diventate esigibili
al compimento dei 65 anni di età del contribuente. L’Ufficio negava inoltre che
l’art. 13 cpv. 2 LPP consentisse anche di posticipare la data del pensionamento
e non solo di anticiparla.
C. Con
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 avevano
contestato nuovamente l’imposizione delle prestazioni previdenziali in
questione.
La Camera
di diritto tributario accoglieva il ricorso, con sentenza del 16 aprile 2012,
nella quale stabiliva che la prestazione previdenziale dovesse essere
stralciata dal reddito imponibile del periodo fiscale 2004. La prestazione in
capitale percepita nel 2006 avrebbe pertanto dovuto essere imposta
integralmente in quest’ultimo periodo.
L’Ufficio
di tassazione accoglieva in seguito i reclami pendenti contro le tassazioni dei
periodi fiscali 2005 e 2006, stralciando le prestazioni previdenziali.
D. L’Ufficio
di tassazione, con due decisioni del 1° giugno 2012, notificava a RI 1 la
tassazione dell’imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti
dalla previdenza per il periodo fiscale 2006, assoggettando all’imposta la
prestazione in capitale complessiva di fr. 521'194.–, sia per l’IC sia per
l’IFD.
Il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 5 giugno 2012, adducendo
la sopravvenuta prescrizione del diritto di tassare. Essendo la prestazione
divenuta esigibile nel 2006, il termine per assoggettarla all’imposta era
scaduto a suo avviso il 31 dicembre 2011.
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisioni dell’11 marzo 2014, nelle quali
sottolineava che la decisione di tassazione, la decisione su reclamo e la
sentenza della Camera di diritto tributario erano tutti atti interruttivi della
prescrizione. In particolare, dopo la sentenza aveva iniziato a decorrere un
nuovo termine di prescrizione di cinque anni, che sarebbe scaduto il 15 aprile
2017.
E. Con
tempestivo ricorso, RI 1 chiede che la Camera di diritto tributario constati
che, quando l’Ufficio di tassazione gli ha notificato le decisioni relative
all’imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla
previdenza, era già intervenuta la prescrizione del diritto di tassare.
Diritto
1. Secondo
l’art. 120 cpv. 1 LIFD,come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di
tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Il cpv. 2
dell’art. 120 LIFD ed il cpv. 3 dell’art. 193 LT, stabiliscono che la
prescrizione non decorre o è sospesa:
a. durante
una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;
b. fino
a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione
di pagamento;
c. fino
a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio
o dimora fiscale in Svizzera.
Secondo il cpv. 3 dell’art. 120 LIFD e il cpv. 4 dell’art. 193 LT,
un nuovo termine di prescrizione decorre con:
a. ogni
atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale,
comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta;
b. ogni
riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del
corresponsabile dell’imposta;
c. la
presentazione di una domanda di condono;
d. il
promovimento di un’azione penale per sottrazione consumata d’imposta o per
delitto fiscale.
L’art.
120 cpv. 4 LIFD e l’art. 193 cpv. 5 LT stabiliscono infine che il diritto di
tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo
fiscale.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, il ricorrente si limita a sostenere che la prescrizione del
diritto di imporre la prestazione in capitale percepita nel 2006 dalla cassa
pensione sarebbe sopravvenuta prima della notificazione della decisione di
tassazione. Infatti, quest’ultima sarebbe stata intimata solo il 1° giugno
2012, mentre il diritto di tassare la prestazione si sarebbe prescritto il 31
dicembre 2011.
2.2
Il
Tribunale federale ha precisato che ogni atto ufficiale, che mira alla
determinazione della pretesa fiscale e che è portato alla conoscenza del
contribuente, può interrompere la prescrizione (DTF 126 II 1 consid. 2c p. 3). A titolo di esempio, ha menzionato l’invio del
formulario per la dichiarazione d’imposta, la diffida ad inoltrare la dichiarazione,
l'annuncio o l’esecuzione di un’ispezione dei libri contabili. Ha anche
aggiunto che potevano rientrarvi delle comunicazioni ufficiali che annunciano
una tassazione ulteriore ed il cui scopo si limita proprio ad interrompere il
decorso della prescrizione (DTF 126 II 1 consid. 2f p. 4 s.). Ha anche ammesso che una semplice lettera spedita da un tribunale amministrativo, con
l’obiettivo di sapere se una procedura pendente dinanzi ad un tribunale civile
fosse giunta al termine, bastava a raggiungere tale effetto (sentenza n.
2C_555/2008 del 5 novembre 2008 consid. 3.3). Il Tribunale
federale ha poi affermato che anche atti che non si presentano in forma
scritta, come un fax, hanno l’effetto di interrompere la prescrizione, dal momento
che la legge non esige la forma scritta (sentenza 2A.546/2001 del 1° maggio
2002.
consid. 3d e 3e, in RDAF 2002 II p. 392).
2.3
Tornando
al caso in esame, la prestazione previdenziale controversa è stata assoggettata
all’imposta non appena l’Ufficio di tassazione ne ha avuto conoscenza, con
l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2006. Come già ricordato in narrativa,
tuttavia, l’autorità fiscale aveva ritenuto che la prestazione in capitale di
fr. 521'194.10, corrispondente alla somma delle rendite di vecchiaia accumulate
nel periodo fra il 1° settembre 2000 (data del pensionamento ordinario, a 65
anni di età) ed il 1° aprile 2006, dovesse essere assoggettata all’imposta
suddividendola fra i periodi fiscali durante i quali a suo avviso le
prestazioni previdenziali parziali erano divenute esigibili, anche se erano
state lasciate nel fondo previdenziale. Siccome le tassazioni dei periodi fiscali
dal 2004 in poi non erano ancora divenute definitive, l’Ufficio di tassazione
ha aggiunto al reddito imponibile di quei periodi la quota della prestazione in
capitale riferita a quegli anni. Le tassazioni dei periodi precedenti
(2001/2002 e 2003) sarebbero poi state riaperte mediante la procedura di
recupero d’imposta.
È il caso
di segnalare, in particolare, che la tassazione IC/IFD 2006 è stata notificata
al ricorrente ed alla moglie con decisione del 30 novembre 2011 e che la stessa
includeva fra i redditi imponibili la prestazione pensionistica di fr.
85'876.–, oltre alla totalità degli interessi maturati durante i sette anni (fr.
41'720.–), che sono stati assoggettati all’imposta come “liquidazione in
capitale per prestazioni ricorrenti” (con l’aliquota corrispondente alla prestazione
annuale). Contro questa decisione, i contribuenti hanno interposto reclamo il 2
dicembre 2011, facendo riferimento al ricorso contro la tassazione 2004,
pendente dinanzi alla Camera di diritto tributario. Il reclamo è stato accolto
con decisione del 13 giugno 2012, nella quale l’Ufficio di tassazione ha
affermato quanto segue: “La prestazione in capitale corrispondente alle rendite
accumulate fino al 1.4.2006 è imposta separatamente secondo l’art. 38 LT”.
Dunque,
l’Ufficio di tassazione, dopo che la sentenza di questa Camera (16 aprile 2012)
era stata intimata alle parti, ha assoggettato l’intera prestazione in capitale
nel periodo fiscale 2006. Poiché però si trattava di una prestazioni in
capitale proveniente dalla previdenza, la stessa è stata assoggettata
all’imposta annua intera ex art. 38 LT e 38 LIFD. Pertanto,
contestualmente alla decisione con cui ha stralciato la quota della prestazione
ed i relativi interessi dalla tassazione “ordinaria” per il periodo fiscale
2006, l’Ufficio ha adottato due decisioni, con le quali ha imposto l’intera
prestazione (fr. 521'194.–) all’imposta annua intera.
2.4
Nelle
circostanze descritte, si fatica a comprendere come l’insorgente possa invocare
la prescrizione del diritto di tassare la prestazione in capitale della
previdenza, quando la stessa era già stata imposta, sia pure suddivisa in
diversi periodi fiscali, ed in particolar modo alla luce della circostanza che
proprio la tassazione del periodo fiscale 2006 era stata tempestivamente notificata
ed era stata impugnata dallo stesso contribuente. L’imposta annua intera per il
2006.
non è altro che un’imposizione separata della prestazione in capitale
proveniente dalla previdenza, che ha lo scopo principale di sottrarre alla
progressione dell’aliquota tale reddito. Proprio in considerazione del fatto
che la prestazione litigiosa era già stata assoggettata all’imposta sul reddito
nella tassazione “ordinaria” 2006, notificata nel 2011, è del tutto evidente
che le decisioni, con cui l’Ufficio di tassazione, il 1° giugno 2012, ha assoggettato la prestazione in capitale all’imposta annua intera, rappresentano un semplice
adeguamento delle modalità di tassazione del provento alle indicazioni
scaturite dalla sentenza di questa Camera.
D’altronde,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni comunicazione ufficiale
che fa conoscere al contribuente la volontà delle autorità di proseguire il
loro lavoro in vista della concretizzazione del credito fiscale, anche se
concretamente non continuano la procedura di tassazione, interrompe validamente
il decorso del termine di prescrizione (cfr. p. es. la sentenza del 19 giugno
2003.
n.2P.227/2002, consid. 4.2 e giurisprudenza citata). E, se si tiene conto
delle decisioni adottate, dei reclami e del ricorso a questa Camera, è ben
difficile dubitare della volontà dell’Ufficio di tassazione di imporre la
prestazione previdenziale in questione. L’unico aspetto controverso era rappresentato
dalle modalità di imposizione.
3.
Visto
l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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