80.2014.90
Imposta preventiva: rimborso, presupposti, dichiarazione non solo della sostanza ma anche del reddito
8 settembre 2014Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2014.90
Data decisione, Autorità:
08.09.2014, CDT
Ricorso:
TF,2C_949/2014, 24.4.2015
Titolo:
Imposta preventiva: rimborso, presupposti, dichiarazione non solo della sostanza ma anche del reddito
RIMBORSO
art. 23 LIP
art. 29 cpv. 1 LIP
art. 32 cpv. 1 LIP
art. 48 LIP
Incarti n.
80.2014.90
80.2014.91
Lugano
8 settembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 aprile 2014 contro la decisione del 5
marzo 2014 in materia di rimborso dell’imposta preventiva.
Fatti
A. Nell’Elenco
dei titoli e di altri collocamenti di capitali (mod. 2), allegato alla dichiarazione
d’imposta 2011, inoltrata il 28 settembre 2012, i coniugi RI 1 e RI 2 indicavano,
sotto la rubrica “beni non soggetti all’imposta preventiva”, la detenzione di
1000 azioni della __________ di __________, cui attribuivano un “valore imponibile”
al 31 dicembre 2011 di fr. 100'000.–. Quale reddito lordo dichiaravano un
importo di fr. 0.–.
B. L’RS
1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2011 con decisione del 19
giugno 2013.
Rispetto
alla dichiarazione presentata, l’autorità di tassazione aveva in particolare
aggiunto ai redditi della sostanza mobiliare di fr. 180'000.–, corrispondente
ai dividendi erogati il 21 giugno 2011 dalla __________ SA. Trattandosi di una
partecipazione qualificata, rientrante nella sostanza privata, il reddito lordo
di fr. 300'000.– era imponibile solo nella misura del 60%. Il valore imponibile
delle azioni stesse era inoltre stato commisurato in fr. 5'650'000.–. Nella
motivazione della decisione, l’Ufficio di tassazione affermava che non era
concesso il rimborso dell’imposta preventiva “su redditi non dichiarati come da
vigente giurisprudenza”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 luglio 2013,
nel quale affermavano di aver “dimenticato di dichiarare un dividendo lordo di
CHF 300'000.– distribuito il 28.06.2011 dalla spettabile __________ SA, __________”.
Argomentavano che la partecipazione in questione era sempre stata dichiarata e
che era evidentemente “nell’interesse dei contribuenti annunciare il dividendo,
in quanto lo stesso è tassato nella misura del 60% ma permette il recupero del
35% di imposta preventiva”. Chiedevano pertanto il rimborso dell’imposta preventiva.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 marzo 2014, che
proponeva in particolare le considerazioni seguenti:
Nel caso
specifico nella dichiarazione fiscale presentata non era stato indicato il
dividendo in questione. L’autorità fiscale a mente dell’art. 23 LIP ed in ossequio
ai contenuti della sentenza TF 2C_95/2011 non ha concesso il rimborso. In
questa sede dopo aver riesaminato l’incarto, l’autorità fiscale non può far altro
che riconfermare che i redditi non dichiarati spontaneamente dal contribuente
nell’elenco titoli, ma che sono stati aggiunti dall’autorità fiscale sulla base
di documenti in suo possesso, non possono essere considerati come redditi
regolarmente dichiarati. In questo caso si perde il diritto al rimborso
dell’imposta preventiva.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
postulano nuovamente il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul
dividendo versato loro dalla __________ SA il 28 giugno 2011. Gli insorgenti
escludono di aver voluto commettere una sottrazione d’imposta e definiscono
“semplicemente folle” la mancata dichiarazione con l’intenzione di evitare
l’imposta sul reddito. Facendo riferimento ad una circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (n. 40 dell’11 marzo 2014), rilevano
di aver regolarmente dichiarato la sostanza da cui il reddito proveniva, ciò
che basterebbe a garantire il diritto al rimborso. A loro avviso, inoltre, il
fatto di aver dichiarato un reddito delle azioni di fr. 0.– equivarrebbe ad una
semplice notificazione di un reddito errato, poi corretto dall’autorità, e
quindi ad una semplice “divergenza di opinioni sul valore effettivo di un
reddito”. Infine, i ricorrenti sottolineano che è stato proprio RI 1, in qualità di amministratore unico della __________ SA, a sottoscrivere il formulario 103 con cui
la società ha notificato il dividendo lordo di fr. 300'000.– e l’imposta
preventiva di fr. 105'000.–.
E. Nelle
sue osservazioni del 10 aprile 2014, l’Ufficio di tassazione ha proposto di respingere
il ricorso.
Diritto
1. Secondo
l’art. 23 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva
(LIP; RS 642.21), chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non
dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta
preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso
dell'imposta preventiva dedotta da questo reddito.
Per
l'art. 29 cpv. 1 LIP, il diritto al rimborso dell'imposta preventiva va fatto
valere con istanza scritta all'autorità competente. L'art. 68 cpv. 1
dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sull’imposta preventiva, del
19 dicembre 1966 (OIP; RS 642.211), stabilisce che l'istanza di rimborso
dev'essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale.
Il diritto
al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi
alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile
(art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere né prorogato né interrotto
(ASA 49 pag. 136 consid. 2; Pfund/Zwahlen, Die eidgenossische Verrechnungssteuer, vol. II,
Basilea 1985, n. 2.1 ad art. 31, p. 217 ss.).
Chiunque
chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve infatti indicare coscienziosamente
all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento
nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a
compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i
questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni
relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L'istanza
di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale
(art. 68 cpv. 1 OIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire
informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le
informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, i ricorrenti hanno indicato, nell’Elenco dei titoli e di altri
collocamenti di capitali (mod. 2), allegato alla dichiarazione d’imposta 2011, di
detenere al 31 dicembre 2011 1000 azioni della __________ di __________. Quale
reddito lordo conseguito nel periodo fiscale 2011, hanno dichiarato un importo
di fr. 0.–.
Avendo
appreso che la società in questione aveva versato un dividendo di fr. 300'000.–
il 21 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione, nella decisione di tassazione
IC/IFD 2011 ha aggiunto ai redditi dichiarati tale importo, assoggettandolo
nella misura del 60%, in quanto proveniente da una partecipazione qualificata detenuta
nella sostanza privata del contribuente.
Nella
stessa decisione, pur non essendo stato formalmente inoltrata la relativa domanda,
l’autorità fiscale ha negato il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul
dividendo in questione.
2.2
Secondo
il Tribunale federale, le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la
violazione sono in particolare gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, che
impongono al contribuente di dichiarare egli stesso i suoi elementi imponibili
(“Pflicht zur Selbstdeklaration”; cfr. Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD),
coerentemente con la procedura di tassazione mista applicabile in materia di
imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen,
in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, 2a
ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP, secondo cui l’art.
23.
LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz der
Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette). Ne
consegue che il contribuente, che voglia salvaguardare il diritto al rimborso
dell’imposta preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e
di sostanza. In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli elementi in
questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta (sentenza
dell’11 ottobre 2011 n.2C_95/2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF
2012.
II p. 72, consid. 3).
2.3
È indubbio che,
dichiarando nell’elenco titoli che la partecipazione nella __________ di __________ aveva prodotto un reddito di zero franchi, i
ricorrenti non hanno adempiuto il loro obbligo di dichiarazione degli elementi
imponibili. Se l’Ufficio di tassazione non avesse appreso in altro modo che era
stato versato il dividendo di 300'000 franchi, sarebbe stata adottata una
decisione di tassazione incompleta.
Si può anche condividere
la considerazione dei ricorrenti, secondo cui essi non avrebbero avuto alcun
interesse a non dichiarare il dividendo, che beneficiava dell’imposizione
attenuata. Ciò non toglie che essi hanno omesso di dichiarare il reddito in questione.
Come pure ha ripetutamente
rilevato la giurisprudenza del Tribunale federale, perché il contribuente perda
il diritto al rimborso dell’imposta preventiva basta anche una semplice
negligenza (ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 2.1 in fine e giurisprudenza citata). La “semplice dimenticanza”, che secondo gli
insorgenti sarebbe alla base della mancata dichiarazione del dividendo, è
dunque sufficiente a giustificare la decisione dell’Ufficio di tassazione di
negare loro il rimborso dell’imposta trattenuta.
3.
3.1.
I ricorrenti non possono
essere seguiti, laddove, basandosi sulla formulazione di una frase contenuta
nella circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni, sostengono che per il diritto al rimborso sarebbe sufficiente anche
la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene.
3.2
La prima
frase del paragrafo 3.1 della circolare in questione afferma in effetti che “i
redditi colpiti dall’imposta preventiva, o la sostanza da cui essi
provengono, sono dichiarati correttamente se il contribuente li dichiara
spontaneamente nella prima dichiarazione d’imposta che deve essere presentata
all’autorità fiscale competente dopo la scadenza della prestazione imponibile”.
Poiché hanno dichiarato la
loro partecipazione nella __________ SA, i ricorrenti avrebbero correttamente
adempiuto i requisiti per ottenere il rimborso dell’imposta preventiva
trattenuta sul dividendo.
3.3
Si
potrebbe obiettare agli insorgenti che la traduzione in italiano della
circolare non rispecchia il senso delle versioni tedesca e francese, che sono
così formulate:
Die mit der Verrechnungssteuer belasteten Einkünfte sowie
das Vermögen, woraus solche Einkünfte fliessen, gelten dann als
ordnungsgemäss deklariert…
Les revenus frappés de l’impôt anticipé et
la fortune d’où proviennent de tels revenus sont considérés comme
régulièrement déclarés…
Come
si vede, si richiede qui la dichiarazione sia dei redditi assoggettati
all’imposta alla fonte sia della sostanza da cui essi provengono.
3.4
L’obiezione non può
tuttavia essere considerata decisiva.
La formulazione offerta
dalla versione italiana della circolare è infatti quella che si avvicina di più
al tenore letterale dello stesso art. 23 LIP, che, come già ricordato, prevede
la perdita del diritto al rimborso dell'imposta preventiva per
chiunque “non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito
dalla imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene” (in
tedesco: “wer mit der Verrechnungssteuer belastete Einkünfte oder
Vermögen, woraus solche Einkünfte fliessen, entgegen gesetzlicher Vorschrift
der zuständigen Steuerbehörde nicht angibt…”; in francese: “celui qui,
contrairement aux prescriptions légales, n'indique pas aux autorités fiscales
compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou de la fortune d'où provient
ce revenu…”).
In altre
parole, è la stessa base legale a far dipendere la perdita del diritto dalla
mancata dichiarazione del reddito “o” della sostanza da cui esso
proviene.
3.5
Ciò non
toglie che la giurisprudenza abbia sempre considerato determinante la dichiarazione
del reddito colpito dall’imposta preventiva come pure della sostanza da cui
proviene (cfr. p. es. la già citata ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 =
RDAF 2012 II p. 72, consid. 2.1: “Selon
une jurisprudence constante, pour éviter de perdre son droit au remboursement,
le contribuable doit annoncer le rendement du capital qui a été grevé de
l'impôt, ainsi que la valeur d'où il provient“). Del resto,
proprio nel caso trattato dal Tribunale federale nella sentenza dell’11 ottobre
2011, i contribuenti avevano dichiarato le azioni ma non il dividendo.
La discutibile
formulazione scelta dal legislatore si potrebbe spiegare con la circostanza che
l’imposta preventiva ha lo scopo di garantire la riscossione non solo dell’imposta
sul reddito ma anche di quella sulla sostanza. Essa non permetterebbe in ogni
caso di concludere che sia sufficiente la sola dichiarazione della sostanza da
cui il reddito proviene (cfr. Fischer/Ramp,
Kreisschreiben 40 der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST
2014.
p. 503 ss., in particolare 510-511).
4.
4.1.
Sempre
facendo riferimento alla circolare 40 dell’AFC, i ricorrenti sostengono poi che
il fatto di aver dichiarato un reddito delle azioni di fr. 0.– equivarrebbe ad
una semplice notificazione di un reddito errato, poi corretto dall’autorità. Si
sarebbe pertanto verificata una semplice “divergenza di opinioni sul valore effettivo
di un reddito”.
4.2
Al
paragrafo 3.2, la circolare n. 40 dell’AFC considera non conforme all’art. 23
LIP “la dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta preventiva [che] viene
fatta sulla base di una richiesta, un’ingiunzione o di un altro intervento
dell’autorità fiscale in merito a questi redditi”. Precisa poi però che “le
semplici correzioni di redditi già dichiarati, effettuate dall’autorità fiscale
(errore di trascrizione, dichiarazione di redditi netti, adeguamento delle
quote private delle spese non giustificate commercialmente presso i detentori
delle partecipazioni, differenze di valutazione, ecc.) non hanno come
conseguenza la perdita del diritto al rimborso dell’importo ripreso”.
4.3
Il caso
di un contribuente che, come i ricorrenti, dichiara che la sua partecipazione
ha prodotto nel periodo fiscale un reddito di zero franchi, mentre invece è
stato versato un dividendo di 300'000 franchi, non può essere assimilato
evidentemente ad un errore di trascrizione, alla dichiarazione di un reddito
netto, all’adeguamento delle quote private delle spese non giustificate
commercialmente presso i detentori delle partecipazioni o ad una differenza di
valutazione. In questi ultimi casi, il contribuente ha dichiarato un reddito
assoggettato all’imposta preventiva, ma l’autorità ritiene che l’importo
indicato sia inferiore a quello imponibile, a dipendenza, in particolare, di un
errore di trascrizione o della deduzione di un costo non ammesso.
La
dichiarazione fatta dai contribuenti nella fattispecie equivale sostanzialmente
ad una mancata dichiarazione del dividendo percepito.
5.
Infine,
i ricorrenti sottolineano che è stato proprio __________, in qualità di amministratore
unico della __________ SA, a sottoscrivere il formulario 103 con cui la società
ha notificato il dividendo lordo di fr. 300'000.– e l’imposta preventiva di fr.
105'000.–.
Non esiste tuttavia una
disposizione della legge sull’imposta preventiva che esoneri dall’obbligo di
dichiarazione il contribuente che ha personalmente notificato, quale
amministratore della persona giuridica erogante, il versamento del dividendo e
la relativa ritenuta d’imposta.
D’altronde, mentre la
presentazione del rendiconto e il pagamento dell’imposta devono essere fatti
dal contribuente all'Amministrazione federale delle
contribuzioni (art. 38 cpv. 2 LIP), le persone fisiche devono invece presentare
l'istanza di rimborso alle autorità fiscali del Cantone in cui sono domiciliate
(art. 30 cpv. 1 LIP). Anche volendo ignorare la circostanza che la società e
l’azionista, pur identificandosi economicamente, sono soggetti giuridici e
fiscali ben distinti, non si può trascurare il fatto che la competenza per gli
adempimenti fiscali del debitore della prestazione e per la domanda di rimborso
è attribuita ad autorità diverse, l’una federale e l’altra cantonale.
6.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti
per le spese gli articoli 1 del Regolamento cantonale di applicazione
concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale
d’imposta e la trattenuta supplementare d’imposta USA (del 18
ottobre 1994) e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 2’100.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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