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Decisione

80.2014.90

Imposta preventiva: rimborso, presupposti, dichiarazione non solo della sostanza ma anche del reddito

8 settembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’Elenco

dei titoli e di altri collocamenti di capitali (mod. 2), allegato alla dichiarazione

d’imposta 2011, inoltrata il 28 settembre 2012, i coniugi RI 1 e RI 2 indicavano,

sotto la rubrica “beni non soggetti all’imposta preventiva”, la detenzione di

1000 azioni della __________ di __________, cui attribuivano un “valore imponibile”

al 31 dicembre 2011 di fr. 100'000.–. Quale reddito lordo dichiaravano un

importo di fr. 0.–.

B. L’RS

1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2011 con decisione del 19

giugno 2013.

Rispetto

alla dichiarazione presentata, l’autorità di tassazione aveva in particolare

aggiunto ai redditi della sostanza mobiliare di fr. 180'000.–, corrispondente

ai dividendi erogati il 21 giugno 2011 dalla __________ SA. Trattandosi di una

partecipazione qualificata, rientrante nella sostanza privata, il reddito lordo

di fr. 300'000.– era imponibile solo nella misura del 60%. Il valore imponibile

delle azioni stesse era inoltre stato commisurato in fr. 5'650'000.–. Nella

motivazione della decisione, l’Ufficio di tassazione affermava che non era

concesso il rimborso dell’imposta preventiva “su redditi non dichiarati come da

vigente giurisprudenza”.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 luglio 2013,

nel quale affermavano di aver “dimenticato di dichiarare un dividendo lordo di

CHF 300'000.– distribuito il 28.06.2011 dalla spettabile __________ SA, __________”.

Argomentavano che la partecipazione in questione era sempre stata dichiarata e

che era evidentemente “nell’interesse dei contribuenti annunciare il dividendo,

in quanto lo stesso è tassato nella misura del 60% ma permette il recupero del

35% di imposta preventiva”. Chiedevano pertanto il rimborso dell’imposta preventiva.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 marzo 2014, che

proponeva in particolare le considerazioni seguenti:

Nel caso

specifico nella dichiarazione fiscale presentata non era stato indicato il

dividendo in questione. L’autorità fiscale a mente dell’art. 23 LIP ed in ossequio

ai contenuti della sentenza TF 2C_95/2011 non ha concesso il rimborso. In

questa sede dopo aver riesaminato l’incarto, l’autorità fiscale non può far altro

che riconfermare che i redditi non dichiarati spontaneamente dal contribuente

nell’elenco titoli, ma che sono stati aggiunti dall’autorità fiscale sulla base

di documenti in suo possesso, non possono essere considerati come redditi

regolarmente dichiarati. In questo caso si perde il diritto al rimborso

dell’imposta preventiva.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

postulano nuovamente il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul

dividendo versato loro dalla __________ SA il 28 giugno 2011. Gli insorgenti

escludono di aver voluto commettere una sottrazione d’imposta e definiscono

“semplicemente folle” la mancata dichiarazione con l’intenzione di evitare

l’imposta sul reddito. Facendo riferimento ad una circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (n. 40 dell’11 marzo 2014), rilevano

di aver regolarmente dichiarato la sostanza da cui il reddito proveniva, ciò

che basterebbe a garantire il diritto al rimborso. A loro avviso, inoltre, il

fatto di aver dichiarato un reddito delle azioni di fr. 0.– equivarrebbe ad una

semplice notificazione di un reddito errato, poi corretto dall’autorità, e

quindi ad una semplice “divergenza di opinioni sul valore effettivo di un

reddito”. Infine, i ricorrenti sottolineano che è stato proprio RI 1, in qualità di amministratore unico della __________ SA, a sottoscrivere il formulario 103 con cui

la società ha notificato il dividendo lordo di fr. 300'000.– e l’imposta

preventiva di fr. 105'000.–.

E. Nelle

sue osservazioni del 10 aprile 2014, l’Ufficio di tassazione ha proposto di respingere

il ricorso.

Diritto

1. Secondo

l’art. 23 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva

(LIP; RS 642.21), chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non

dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta

preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso

dell'imposta preventiva dedotta da questo reddito.

Per

l'art. 29 cpv. 1 LIP, il diritto al rimborso dell'imposta preventiva va fatto

valere con istanza scritta all'autorità competente. L'art. 68 cpv. 1

dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sull’imposta preventiva, del

19 dicembre 1966 (OIP; RS 642.211), stabilisce che l'istanza di rimborso

dev'essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale.

Il diritto

al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi

alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile

(art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere né prorogato né interrotto

(ASA 49 pag. 136 consid. 2; Pfund/Zwahlen, Die eidgenossische Verrechnungssteuer, vol. II,

Basilea 1985, n. 2.1 ad art. 31, p. 217 ss.).

Chiunque

chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve infatti indicare coscienziosamente

all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento

nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a

compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i

questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni

relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L'istanza

di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale

(art. 68 cpv. 1 OIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire

informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le

informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, i ricorrenti hanno indicato, nell’Elenco dei titoli e di altri

collocamenti di capitali (mod. 2), allegato alla dichiarazione d’imposta 2011, di

detenere al 31 dicembre 2011 1000 azioni della __________ di __________. Quale

reddito lordo conseguito nel periodo fiscale 2011, hanno dichiarato un importo

di fr. 0.–.

Avendo

appreso che la società in questione aveva versato un dividendo di fr. 300'000.–

il 21 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione, nella decisione di tassazione

IC/IFD 2011 ha aggiunto ai redditi dichiarati tale importo, assoggettandolo

nella misura del 60%, in quanto proveniente da una partecipazione qualificata detenuta

nella sostanza privata del contribuente.

Nella

stessa decisione, pur non essendo stato formalmente inoltrata la relativa domanda,

l’autorità fiscale ha negato il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul

dividendo in questione.

2.2

Secondo

il Tribunale federale, le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la

violazione sono in particolare gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, che

impongono al contribuente di dichiarare egli stesso i suoi elementi imponibili

(“Pflicht zur Selbstdeklaration”; cfr. Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD),

coerentemente con la procedura di tassazione mista applicabile in materia di

imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen,

in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, 2a

ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP, secondo cui l’art.

23.

LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz der

Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette). Ne

consegue che il contribuente, che voglia salvaguardare il diritto al rimborso

dell’imposta preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e

di sostanza. In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli elementi in

questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta (sentenza

dell’11 ottobre 2011 n.2C_95/2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF

2012.

II p. 72, consid. 3).

2.3

È indubbio che,

dichiarando nell’elenco titoli che la partecipazione nella __________ di __________ aveva prodotto un reddito di zero franchi, i

ricorrenti non hanno adempiuto il loro obbligo di dichiarazione degli elementi

imponibili. Se l’Ufficio di tassazione non avesse appreso in altro modo che era

stato versato il dividendo di 300'000 franchi, sarebbe stata adottata una

decisione di tassazione incompleta.

Si può anche condividere

la considerazione dei ricorrenti, secondo cui essi non avrebbero avuto alcun

interesse a non dichiarare il dividendo, che beneficiava dell’imposizione

attenuata. Ciò non toglie che essi hanno omesso di dichiarare il reddito in questione.

Come pure ha ripetutamente

rilevato la giurisprudenza del Tribunale federale, perché il contribuente perda

il diritto al rimborso dell’imposta preventiva basta anche una semplice

negligenza (ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 2.1 in fine e giurisprudenza citata). La “semplice dimenticanza”, che secondo gli

insorgenti sarebbe alla base della mancata dichiarazione del dividendo, è

dunque sufficiente a giustificare la decisione dell’Ufficio di tassazione di

negare loro il rimborso dell’imposta trattenuta.

3.

3.1.

I ricorrenti non possono

essere seguiti, laddove, basandosi sulla formulazione di una frase contenuta

nella circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni, sostengono che per il diritto al rimborso sarebbe sufficiente anche

la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene.

3.2

La prima

frase del paragrafo 3.1 della circolare in questione afferma in effetti che “i

redditi colpiti dall’imposta preventiva, o la sostanza da cui essi

provengono, sono dichiarati correttamente se il contribuente li dichiara

spontaneamente nella prima dichiarazione d’imposta che deve essere presentata

all’autorità fiscale competente dopo la scadenza della prestazione imponibile”.

Poiché hanno dichiarato la

loro partecipazione nella __________ SA, i ricorrenti avrebbero correttamente

adempiuto i requisiti per ottenere il rimborso dell’imposta preventiva

trattenuta sul dividendo.

3.3

Si

potrebbe obiettare agli insorgenti che la traduzione in italiano della

circolare non rispecchia il senso delle versioni tedesca e francese, che sono

così formulate:

Die mit der Verrechnungssteuer belasteten Einkünfte sowie

das Vermögen, woraus solche Einkünfte fliessen, gelten dann als

ordnungsgemäss deklariert…

Les revenus frappés de l’impôt anticipé et

la fortune d’où proviennent de tels revenus sont considérés comme

régulièrement déclarés…

Come

si vede, si richiede qui la dichiarazione sia dei redditi assoggettati

all’imposta alla fonte sia della sostanza da cui essi provengono.

3.4

L’obiezione non può

tuttavia essere considerata decisiva.

La formulazione offerta

dalla versione italiana della circolare è infatti quella che si avvicina di più

al tenore letterale dello stesso art. 23 LIP, che, come già ricordato, prevede

la perdita del diritto al rimborso dell'imposta preventiva per

chiunque “non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito

dalla imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene” (in

tedesco: “wer mit der Verrechnungssteuer belastete Einkünfte oder

Vermögen, woraus solche Einkünfte fliessen, entgegen gesetzlicher Vorschrift

der zuständigen Steuerbehörde nicht angibt…”; in francese: “celui qui,

contrairement aux prescriptions légales, n'indique pas aux autorités fiscales

compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou de la fortune d'où provient

ce revenu…”).

In altre

parole, è la stessa base legale a far dipendere la perdita del diritto dalla

mancata dichiarazione del reddito “o” della sostanza da cui esso

proviene.

3.5

Ciò non

toglie che la giurisprudenza abbia sempre considerato determinante la dichiarazione

del reddito colpito dall’imposta preventiva come pure della sostanza da cui

proviene (cfr. p. es. la già citata ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 =

RDAF 2012 II p. 72, consid. 2.1: “Selon

une jurisprudence constante, pour éviter de perdre son droit au remboursement,

le contribuable doit annoncer le rendement du capital qui a été grevé de

l'impôt, ainsi que la valeur d'où il provient“). Del resto,

proprio nel caso trattato dal Tribunale federale nella sentenza dell’11 ottobre

2011, i contribuenti avevano dichiarato le azioni ma non il dividendo.

La discutibile

formulazione scelta dal legislatore si potrebbe spiegare con la circostanza che

l’imposta preventiva ha lo scopo di garantire la riscossione non solo dell’imposta

sul reddito ma anche di quella sulla sostanza. Essa non permetterebbe in ogni

caso di concludere che sia sufficiente la sola dichiarazione della sostanza da

cui il reddito proviene (cfr. Fischer/Ramp,

Kreisschreiben 40 der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST

2014.

p. 503 ss., in particolare 510-511).

4.

4.1.

Sempre

facendo riferimento alla circolare 40 dell’AFC, i ricorrenti sostengono poi che

il fatto di aver dichiarato un reddito delle azioni di fr. 0.– equivarrebbe ad

una semplice notificazione di un reddito errato, poi corretto dall’autorità. Si

sarebbe pertanto verificata una semplice “divergenza di opinioni sul valore effettivo

di un reddito”.

4.2

Al

paragrafo 3.2, la circolare n. 40 dell’AFC considera non conforme all’art. 23

LIP “la dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta preventiva [che] viene

fatta sulla base di una richiesta, un’ingiunzione o di un altro intervento

dell’autorità fiscale in merito a questi redditi”. Precisa poi però che “le

semplici correzioni di redditi già dichiarati, effettuate dall’autorità fiscale

(errore di trascrizione, dichiarazione di redditi netti, adeguamento delle

quote private delle spese non giustificate commercialmente presso i detentori

delle partecipazioni, differenze di valutazione, ecc.) non hanno come

conseguenza la perdita del diritto al rimborso dell’importo ripreso”.

4.3

Il caso

di un contribuente che, come i ricorrenti, dichiara che la sua partecipazione

ha prodotto nel periodo fiscale un reddito di zero franchi, mentre invece è

stato versato un dividendo di 300'000 franchi, non può essere assimilato

evidentemente ad un errore di trascrizione, alla dichiarazione di un reddito

netto, all’adeguamento delle quote private delle spese non giustificate

commercialmente presso i detentori delle partecipazioni o ad una differenza di

valutazione. In questi ultimi casi, il contribuente ha dichiarato un reddito

assoggettato all’imposta preventiva, ma l’autorità ritiene che l’importo

indicato sia inferiore a quello imponibile, a dipendenza, in particolare, di un

errore di trascrizione o della deduzione di un costo non ammesso.

La

dichiarazione fatta dai contribuenti nella fattispecie equivale sostanzialmente

ad una mancata dichiarazione del dividendo percepito.

5.

Infine,

i ricorrenti sottolineano che è stato proprio __________, in qualità di amministratore

unico della __________ SA, a sottoscrivere il formulario 103 con cui la società

ha notificato il dividendo lordo di fr. 300'000.– e l’imposta preventiva di fr.

105'000.–.

Non esiste tuttavia una

disposizione della legge sull’imposta preventiva che esoneri dall’obbligo di

dichiarazione il contribuente che ha personalmente notificato, quale

amministratore della persona giuridica erogante, il versamento del dividendo e

la relativa ritenuta d’imposta.

D’altronde, mentre la

presentazione del rendiconto e il pagamento dell’imposta devono essere fatti

dal contribuente all'Amministrazione federale delle

contribuzioni (art. 38 cpv. 2 LIP), le persone fisiche devono invece presentare

l'istanza di rimborso alle autorità fiscali del Cantone in cui sono domiciliate

(art. 30 cpv. 1 LIP). Anche volendo ignorare la circostanza che la società e

l’azionista, pur identificandosi economicamente, sono soggetti giuridici e

fiscali ben distinti, non si può trascurare il fatto che la competenza per gli

adempimenti fiscali del debitore della prestazione e per la domanda di rimborso

è attribuita ad autorità diverse, l’una federale e l’altra cantonale.

6.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

per le spese gli articoli 1 del Regolamento cantonale di applicazione

concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale

d’imposta e la trattenuta supplementare d’imposta USA (del 18

ottobre 1994) e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 2’100.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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