80.2014.92
Deduzioni: spese professionali, spese di trasporto per rientro a pranzo solo se inferiori alla deduzione per doppia economia domestica, padre che deve cucinare per i figli
25 giugno 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.92
80.2014.93
Lugano
25 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’8 aprile 2014 contro la decisione del 12 marzo 2014 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1, di formazione
meccanico, lavora alle dipendenze della __________ SA di __________. La moglie RI
2 lavora per le __________ SA di __________ quale autista.
Nella dichiarazione
fiscale 2011, i contribuenti facevano valere spese professionali per,
rispettivamente, fr. 15'690.– (il marito) e fr. 7'532.– (la moglie). Per quanto
qui di interesse, il marito chiedeva la deduzione di quattro trasferte
giornaliere con il veicolo privato, per un importo complessivo di fr. 12'190.–.
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 5 febbraio 2014, l’Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 58'400.– per
l’IC ed in fr. 71'100.– per l’IFD.
L’autorità aveva in
particolare ammesso la deduzione delle spese di trasporto del marito nella
limitata misura di fr. 4'928.–. Nel contempo aveva tuttavia aggiunto la
deduzione per doppia economia domestica di fr. 3'200.–, spiegando nella motivazione
allegata che “la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno
non può superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa”.
C. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 febbraio 2014, contestando
le correzioni operate dall’autorità di tassazione. Sottolineava, in primo
luogo, che la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro misurava, in
realtà, 19.2 chilometri. Poneva quindi l’accento sulla necessità di rincasare per
cucinare il pranzo ai figli minorenni, studenti alla scuola media di __________.
D. L’autorità di
tassazione, con decisione su reclamo del 12 marzo 2014, accoglieva parzialmente
la richiesta del contribuente e rettificava in fr. 6'095.– le spese di
trasporto, con la seguente motivazione:
Per
quanto riguarda la trasferta in macchina vengono concessi i 20 km richiesti, ma come in sede di tassazione solo per una andata e un ritorno al giorno.
Si
comprende molto chiaramente la ragione per cui il signor RI 1 rientra quotidianamente
al domicilio, ma le ragioni famigliari non rientrano in linea di conto nella
decisione se consumare un pasto al domicilio o fuori domicilio. In mancanza di
ragioni mediche specifiche che impediscono di consumare il pasto a domicilio,
il fisco deve concedere la soluzione finanziariamente meno onerosa, cioè quello
del pasto fuori domicilio.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano
nuovamente la deduzione delle spese di trasporto dichiarate di fr. 12'190.–. In
via subordinata chiedono che gli venga almeno riconosciuta “l’eventuale spesa
subita per una partecipazione al servizio mensa scolastico di entrambi i figli”.
F. Nelle proprie
osservazioni del 12 maggio 2014, l’autorità di tassazione propone di respingere
il gravame, nella misura in cui i costi di trasferta siano effettivamente a
carico del ricorrente. Se, per contro, dovesse risultare, da altri
accertamenti, che i costi di trasferta richiesti in deduzione non sono in
realtà sostenuti dal ricorrente, l’autorità propone che l’incarto gli venga
retrocesso per una nuova decisione su reclamo.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l’esercizio dell’attività professionale.
Per
le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a-c dell’art. 25 LT sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
1.2.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
del decreto esecutivo del 21 dicembre 2010
concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2011, sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto
pubblici: la spesa effettiva;
b)
[…]
c) per l’uso di una motocicletta
con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del
mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene
(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa
di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a
percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di
percorrenza che eccede i 15'000 km; cfr. art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).
La deduzione per il
tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella
massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr.
3'200.– l’anno).
1.3.
Anche per l’imposta federale
diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza federale sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un
veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza federale), a meno che non sia
disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che
il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata.
La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 seconda frase dell’ordinanza federale).
Considerandi
2.
Nel caso in esame, l’uso
del veicolo privato per le trasferte quotidiane dal luogo di domicilio (__________)
al luogo di lavoro (__________) non è mai stato messo in discussione. L’autorità
di tassazione, in sede di reclamo, ha inoltre rettificato in 20 chilometri la distanza del tragitto, riconoscendo quanto indicato dai contribuenti nella dichiarazione
fiscale.
L’unico motivo di litigio
rimane la mancata deduzione della trasferta di andata e di ritorno a
mezzogiorno. RI 1 pretende che gli venga riconosciuto l’intero importo
dichiarato di fr. 12'190.–, sostenendo di dover rincasare a mezzogiorno per
cucinare il pranzo ai figli minorenni. L’autorità di tassazione, per contro, ha
ammesso in deduzione unicamente la metà dell’importo dichiarato (fr. 6'095.–),
pari a una trasferta di andata e di ritorno al giorno. Nel contempo ha tuttavia
aggiunto la deduzione di fr. 3'200.– a titolo di spese supplementari per doppia
economia domestica, conformandosi a quanto disposto dall’art. 4 cpv. 3 del
decreto cantonale e dall’art. 5 cpv. 3 dell’ordinanza federale.
3.
3.1.
Le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità
diretta con lo stesso (art. 3 del decreto cantonale e art. 1 dell’ordinanza
federale). Per loro stessa natura, le spese professionali dei salariati possono
essere ammesse in deduzione dal totale dei redditi imponibili solo se
direttamente e strumentalmente connesse con il conseguimento del reddito
derivante da un’attività lucrativa dipendente. Secondo la
giurisprudenza, non occorre tuttavia dimostrare che il contribuente non potrebbe
assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né
tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di un obbligo
legale. La sua necessità va piuttosto ammessa se, in base ad una valutazione
economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e
se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II
29.
consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag.
872, consid. 2b).
3.2
In linea di principio, le
spese sostenute per i pasti di mezzogiorno non sono deducibili dal totale dei
redditi imponibili, trattandosi di costi legati al tenore di vita (art. 33
lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD). Lo diventano unicamente i costi supplementari,
direttamente connessi con gli impegni professionali del contribuente.
Si tratta, in primo luogo,
delle spese supplementari di doppia economia domestica (art. 25 cpv. 1 lett. b LT;
art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD), ammesse in deduzione se il luogo di lavoro è a
notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al
contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto cantonale e
art. 6 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza federale). Se, per contro, il contribuente
ha la possibilità di rincasare durante la pausa di mezzogiorno, deducibili sono
le spese di trasporto da e per il luogo di lavoro (art. 25 cpv. 1 lett. a LT; art.
26.
cpv. 1 lett. a LIFD), a condizione tuttavia che le stesse siano meno onerose
delle spese supplementari per doppia economia domestica (art. 4 cpv. 3 del
decreto cantonale e art. 5 cpv. 3 dell’ordinanza federale).
In quest’ultimo caso, se
il contribuente decide comunque di pranzare a casa, per motivi puramente
personali oppure familiari, come nella presente fattispecie, le spese
supplementari che ne derivano, nella misura in cui superano i costi per doppia
economia domestica, rappresentano spese legate al tenore di vita e non possono
conseguentemente essere ammesse in deduzione dal totale dei redditi imponibili
(cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2ª ediz., Coira 1989, p. 86; nello
stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza argoviese, in: AGVE 1995 p.
443).
3.3
Così stando le cose, la decisione
impugnata non presta il fianco a critiche. Non deve in particolare stupire che
l’autorità di tassazione abbia sostituito la deduzione delle spese per il
tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno (fr. 6'095.–) con quelle meno
onerose per i pasti consumati fuori domicilio (fr. 3'200.–), sebbene il
contribuente sostenga di dover rincasare per cucinare il pranzo ai figli
minorenni.
Anzi, la decisione
impugnata si palesa addirittura generosa nei confronti del contribuente, laddove
ammette in deduzione l’intero importo forfettario di fr. 3'200.–, anche se nel
certificato di salario rilasciato al marito è chiaramente indicata l’esistenza
di una mensa aziendale (cfr. casella G del certificato di salario agli atti
dell’incarto fiscale). In questi casi, infatti, la deduzione delle spese
supplementari per doppia economia domestica andrebbe ammessa solo nella misura
della metà (art. 5 cpv. 3 del decreto cantonale e art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza federale).
4.
La questione può
nondimeno restare aperta. Gli atti vanno infatti ritornati all’Ufficio di
tassazione perché accerti, preliminarmente, se le spese di trasferta da e per
il domicilio di __________ sono effettivamente sostenute dai ricorrenti oppure,
come sembrerebbe emergere dalle osservazioni del 12 maggio 2014, allibrate a
conto economico della __________ Sagl, società riconducibile ai contribuenti, a
nome della quale sono immatricolati tutti i veicoli.
In quest’ultimo caso
verrebbe meno non soltanto la deduzione delle spese supplementari per doppia
economia domestica, ma anche delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di
lavoro, accertate in sede di reclamo in fr. 6'095.–. Verrebbero inoltre meno le
spese di trasporto della moglie, dichiarate e sempre confermate in fr. 4'032.–.
5.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, la decisione su reclamo del 12 marzo 2014 è
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di Locarno per una
nuova decisione.
Visto l’esito del gravame,
non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
12 marzo 2014 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di
Locarno, perché emetta una nuova decisione su reclamo, dopo aver proceduto agli
accertamenti indicati al punto 3.4.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: