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Decisione

80.2014.92

Deduzioni: spese professionali, spese di trasporto per rientro a pranzo solo se inferiori alla deduzione per doppia economia domestica, padre che deve cucinare per i figli

25 giugno 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, di formazione

meccanico, lavora alle dipendenze della __________ SA di __________. La moglie RI

2 lavora per le __________ SA di __________ quale autista.

Nella dichiarazione

fiscale 2011, i contribuenti facevano valere spese professionali per,

rispettivamente, fr. 15'690.– (il marito) e fr. 7'532.– (la moglie). Per quanto

qui di interesse, il marito chiedeva la deduzione di quattro trasferte

giornaliere con il veicolo privato, per un importo complessivo di fr. 12'190.–.

B. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 5 febbraio 2014, l’Ufficio di

tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 58'400.– per

l’IC ed in fr. 71'100.– per l’IFD.

L’autorità aveva in

particolare ammesso la deduzione delle spese di trasporto del marito nella

limitata misura di fr. 4'928.–. Nel contempo aveva tuttavia aggiunto la

deduzione per doppia economia domestica di fr. 3'200.–, spiegando nella motivazione

allegata che “la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno

non può superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa”.

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 febbraio 2014, contestando

le correzioni operate dall’autorità di tassazione. Sottolineava, in primo

luogo, che la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro misurava, in

realtà, 19.2 chilometri. Poneva quindi l’accento sulla necessità di rincasare per

cucinare il pranzo ai figli minorenni, studenti alla scuola media di __________.

D. L’autorità di

tassazione, con decisione su reclamo del 12 marzo 2014, accoglieva parzialmente

la richiesta del contribuente e rettificava in fr. 6'095.– le spese di

trasporto, con la seguente motivazione:

Per

quanto riguarda la trasferta in macchina vengono concessi i 20 km richiesti, ma come in sede di tassazione solo per una andata e un ritorno al giorno.

Si

comprende molto chiaramente la ragione per cui il signor RI 1 rientra quotidianamente

al domicilio, ma le ragioni famigliari non rientrano in linea di conto nella

decisione se consumare un pasto al domicilio o fuori domicilio. In mancanza di

ragioni mediche specifiche che impediscono di consumare il pasto a domicilio,

il fisco deve concedere la soluzione finanziariamente meno onerosa, cioè quello

del pasto fuori domicilio.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano

nuovamente la deduzione delle spese di trasporto dichiarate di fr. 12'190.–. In

via subordinata chiedono che gli venga almeno riconosciuta “l’eventuale spesa

subita per una partecipazione al servizio mensa scolastico di entrambi i figli”.

F. Nelle proprie

osservazioni del 12 maggio 2014, l’autorità di tassazione propone di respingere

il gravame, nella misura in cui i costi di trasferta siano effettivamente a

carico del ricorrente. Se, per contro, dovesse risultare, da altri

accertamenti, che i costi di trasferta richiesti in deduzione non sono in

realtà sostenuti dal ricorrente, l’autorità propone che l’incarto gli venga

retrocesso per una nuova decisione su reclamo.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l’esercizio dell’attività professionale.

Per

le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a-c dell’art. 25 LT sono

stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

1.2.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

del decreto esecutivo del 21 dicembre 2010

concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2011, sono considerate spese di trasporto quelle causate al

contribuente per trasferirsi dal luogo di

domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto

pubblici: la spesa effettiva;

b)

[…]

c) per l’uso di una motocicletta

con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del

mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene

(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa

di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a

percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di

percorrenza che eccede i 15'000 km; cfr. art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).

La deduzione per il

tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella

massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr.

3'200.– l’anno).

1.3.

Anche per l’imposta federale

diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza federale sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un

veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza federale), a meno che non sia

disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che

il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese

effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata.

La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 seconda frase dell’ordinanza federale).

Considerandi

2.

Nel caso in esame, l’uso

del veicolo privato per le trasferte quotidiane dal luogo di domicilio (__________)

al luogo di lavoro (__________) non è mai stato messo in discussione. L’autorità

di tassazione, in sede di reclamo, ha inoltre rettificato in 20 chilometri la distanza del tragitto, riconoscendo quanto indicato dai contribuenti nella dichiarazione

fiscale.

L’unico motivo di litigio

rimane la mancata deduzione della trasferta di andata e di ritorno a

mezzogiorno. RI 1 pretende che gli venga riconosciuto l’intero importo

dichiarato di fr. 12'190.–, sostenendo di dover rincasare a mezzogiorno per

cucinare il pranzo ai figli minorenni. L’autorità di tassazione, per contro, ha

ammesso in deduzione unicamente la metà dell’importo dichiarato (fr. 6'095.–),

pari a una trasferta di andata e di ritorno al giorno. Nel contempo ha tuttavia

aggiunto la deduzione di fr. 3'200.– a titolo di spese supplementari per doppia

economia domestica, conformandosi a quanto disposto dall’art. 4 cpv. 3 del

decreto cantonale e dall’art. 5 cpv. 3 dell’ordinanza federale.

3.

3.1.

Le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità

diretta con lo stesso (art. 3 del decreto cantonale e art. 1 dell’ordinanza

federale). Per loro stessa natura, le spese professionali dei salariati possono

essere ammesse in deduzione dal totale dei redditi imponibili solo se

direttamente e strumentalmente connesse con il conseguimento del reddito

derivante da un’attività lucrativa dipendente. Secondo la

giurisprudenza, non occorre tuttavia dimostrare che il contribuente non potrebbe

assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né

tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di un obbligo

legale. La sua necessità va piuttosto ammessa se, in base ad una valutazione

economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e

se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II

29.

consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag.

872, consid. 2b).

3.2

In linea di principio, le

spese sostenute per i pasti di mezzogiorno non sono deducibili dal totale dei

redditi imponibili, trattandosi di costi legati al tenore di vita (art. 33

lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD). Lo diventano unicamente i costi supplementari,

direttamente connessi con gli impegni professionali del contribuente.

Si tratta, in primo luogo,

delle spese supplementari di doppia economia domestica (art. 25 cpv. 1 lett. b LT;

art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD), ammesse in deduzione se il luogo di lavoro è a

notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al

contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto cantonale e

art. 6 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza federale). Se, per contro, il contribuente

ha la possibilità di rincasare durante la pausa di mezzogiorno, deducibili sono

le spese di trasporto da e per il luogo di lavoro (art. 25 cpv. 1 lett. a LT; art.

26.

cpv. 1 lett. a LIFD), a condizione tuttavia che le stesse siano meno onerose

delle spese supplementari per doppia economia domestica (art. 4 cpv. 3 del

decreto cantonale e art. 5 cpv. 3 dell’ordinanza federale).

In quest’ultimo caso, se

il contribuente decide comunque di pranzare a casa, per motivi puramente

personali oppure familiari, come nella presente fattispecie, le spese

supplementari che ne derivano, nella misura in cui superano i costi per doppia

economia domestica, rappresentano spese legate al tenore di vita e non possono

conseguentemente essere ammesse in deduzione dal totale dei redditi imponibili

(cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten

nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2ª ediz., Coira 1989, p. 86; nello

stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza argoviese, in: AGVE 1995 p.

443).

3.3

Così stando le cose, la decisione

impugnata non presta il fianco a critiche. Non deve in particolare stupire che

l’autorità di tassazione abbia sostituito la deduzione delle spese per il

tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno (fr. 6'095.–) con quelle meno

onerose per i pasti consumati fuori domicilio (fr. 3'200.–), sebbene il

contribuente sostenga di dover rincasare per cucinare il pranzo ai figli

minorenni.

Anzi, la decisione

impugnata si palesa addirittura generosa nei confronti del contribuente, laddove

ammette in deduzione l’intero importo forfettario di fr. 3'200.–, anche se nel

certificato di salario rilasciato al marito è chiaramente indicata l’esistenza

di una mensa aziendale (cfr. casella G del certificato di salario agli atti

dell’incarto fiscale). In questi casi, infatti, la deduzione delle spese

supplementari per doppia economia domestica andrebbe ammessa solo nella misura

della metà (art. 5 cpv. 3 del decreto cantonale e art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza federale).

4.

La questione può

nondimeno restare aperta. Gli atti vanno infatti ritornati all’Ufficio di

tassazione perché accerti, preliminarmente, se le spese di trasferta da e per

il domicilio di __________ sono effettivamente sostenute dai ricorrenti oppure,

come sembrerebbe emergere dalle osservazioni del 12 maggio 2014, allibrate a

conto economico della __________ Sagl, società riconducibile ai contribuenti, a

nome della quale sono immatricolati tutti i veicoli.

In quest’ultimo caso

verrebbe meno non soltanto la deduzione delle spese supplementari per doppia

economia domestica, ma anche delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di

lavoro, accertate in sede di reclamo in fr. 6'095.–. Verrebbero inoltre meno le

spese di trasporto della moglie, dichiarate e sempre confermate in fr. 4'032.–.

5.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, la decisione su reclamo del 12 marzo 2014 è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di Locarno per una

nuova decisione.

Visto l’esito del gravame,

non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

12 marzo 2014 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di

Locarno, perché emetta una nuova decisione su reclamo, dopo aver proceduto agli

accertamenti indicati al punto 3.4.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: