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Decisione

80.2014.97

Imposta sulla sostanza: titoli, qualificazione delle azioni come sostanza privata o commerciale, nuove disposizioni dal 2011, criteri, rapporti fra ditta individuale e società di capitali

22 aprile 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, fiduciario,

è titolare di una ditta denominata “__________”, con sede a __________, e

detiene una partecipazione totalitaria in due società, di cui è anche,

rispettivamente, presidente amministratore unico:

·

la __________ SA, con sede a __________ e avente

come scopo l’esecuzione di mandati di consulenza aziendale, fiscale,

commerciale, societaria e di revisione; la tenuta di contabilità,

l’allestimento di bilanci e conti economici e la partecipazione ad altre

società;

·

la __________ SA, con sede a __________ ed avente

come scopo la compravendita di immobili.

B. Notificando loro la

tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 28 settembre 2011, l’autorità di

tassazione attribuiva le partecipazioni alle società sopracitate alla ditta

individuale __________, considerando così gli attivi non più di natura privata

(come da dichiarazione fiscale dei contribuenti), ma come sostanza commerciale

dei coniugi __________, malgrado l’Ufficio di tassazione, nel corso di

un’udienza tenutasi il 12 luglio 2011, avesse annunciato che avrebbe preso posizione

in merito alla qualifica delle stesse al momento della notifica di tassazione

IC/IFD 2010.

C. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 3 ottobre 2011, sottolineando

che la medesima era in contrasto con quanto stabilito nella precedente

audizione e ritenendo ingiustificato che il valore delle partecipazioni, di

complessivi 200'000.- franchi, venisse computato come sostanza aziendale e non

più come sostanza privata, considerato che le attività delle società non avevano

subito alcuna modifica da giustificare tale passaggio.

L’Ufficio di tassazione di

Mendrisio confermava il proprio operato, respingendo il reclamo con decisione

del 4 luglio 2013.

D. Con sentenza del 9

settembre 2013, la Camera di diritto tributario accoglieva parzialmente un

ricorso dei contribuenti, ritenendo che la loro buona fede fosse stata violata

dall’autorità fiscale, la quale aveva convenuto con i contribuenti che avrebbe

rinviato la qualificazione al periodo fiscale successivo. La questione non era

del resto determinante ai fini della tassazione del periodo fiscale litigioso,

non essendovi stato il pagamento al ricorrente di alcun dividendo.

E. Il 30 ottobre 2013

l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti la decisione IC/IFD 2011.

Agli attivi della ditta individuale venivano aggiunte le partecipazioni __________

di fr. 100'000.- e __________ di fr. 100'000.- e “titoli e capitali” erano

rettificati da fr. 1'568'200.- a fr. 738'200.-, fondandosi sugli stretti legami

che legavano le società anonime e l’attività indipendente del contribuente.

F. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 18 novembre 2013, rilevando

che la qualifica delle partecipazioni come sostanza privata o commerciale

doveva essere definita con l’imposizione del periodo fiscale 2010, non con la

decisione di tassazione 2011. Procedendo in questo modo, inoltre con una

motivazione ritenuta insufficiente, l’UT avrebbe nuovamente violato la buona

fede dei contribuenti.

G. Dopo

un’udienza, il reclamo era respinto con decisione del 12 marzo 2014 così

motivata:

[…] La modifica legislativa introdotta dalla Riforma

delle imprese II porta ad un cambiamento significativo: non sarà più data la

possibilità di decidere in merito alla natura della partecipazione al momento

della sua alienazione. Contribuente ed autorità fiscale devono pronunciarsi al

momento dell’acquisto ed ad ogni periodo fiscale. Questo riveste particolare

importanza poiché talvolta l’aziendalità del titolo si manifesta posteriormente

all’acquisto.[…]

Nel caso in esame la rivalutazione avviene nell’ambito

dell’introduzione del nuovo articolo 44 LT al 1.1.2011 per le partecipazioni

esistenti.

Lo studio __________ (ditta individuale) è stato

aperto nel gennaio 1977 con scopo ufficio fiduciario e amministrazioni. La __________

SA (con scopo esecuzione di mandati di consulenza aziendale, fiscale,

commerciale, societaria e di revisione, nonché la tenuta di contabilità)

risulta essere una emanazione della ditta individuale essendole stati

trasferiti i mandati amministrativi e fiscali fino a qual momento della ditta

individuale. La __________ SA completa l’attività indipendente del contribuente

(che ora svolge prevalentemente gestione di immobili, contabilità di società

immobiliari e consulenze fiscali) essendo proprietaria dell’immobile in cui

svolge l’attività della ditta individuale. Appaiono quindi molto stretti i

legami tra le aziende non solo per quanto riguarda la titolarità ma pure per

l’attività svolta e la complementarità. Il servizio alla clientela, prevalentemente

locale, è quindi a 360 gradi, avendo a disposizione la ditta individuale, per

la gestione immobili ed il servizio manutenzioni, e la __________ SA per quanto

attiene la contabilità ed ai servizi fiscali.

H. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano l’attribuzione

delle partecipazioni alla sostanza commerciale. Rilevato che già in precedenza

gli art. 17 LT e 18 LIFD prevedevano l’imposizione quale reddito dei “proventi

da partecipazioni aziendali”, i ricorrenti argomentano che la prassi applicata prima

dell’entrata in vigore dell’art. 44 LT prevedeva già la qualifica al momento

della sottoscrizione/acquisto di partecipazioni o al momento della modifica della

natura della partecipazione. Le partecipazioni litigiose fin dal momento della

sottoscrizione sarebbero state qualificate private e tassate di conseguenza e,

d’altronde, non si sarebbe verificata nessuna modifica quanto alle attività

svolte. Escludono poi che le attività delle aziende siano complementari”,

poiché agirebbero in modo indipendente. La __________ SA, in particolare, affitterebbe

i locali di cui è proprietaria anche a terzi.

I. All’udienza del 9

marzo 2015 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

1. 1.1.

Preliminarmente, i

ricorrenti contestano che l’autorità di tassazione potesse procedere alla

qualifica delle partecipazioni litigiose nel periodo fiscale in causa. Sostengono

infatti, che già in precedenza gli art. 17 LT e 18 LIFD prevedevano

l’imposizione quale reddito dei proventi da partecipazioni aziendali. La qualifica

doveva essere intrapresa al momento della sottoscrizione, dell’acquisizione o

di una modifica della natura della partecipazione. Di conseguenza, avendo

l’Ufficio di tassazione sempre considerato le partecipazioni sostanza privata e

non essendo intervenute modifiche di attività, non vi sarebbero i presupposti

per considerare le stesse sostanza commerciale nel periodo in discussione.

1.2.

Nella precedente sentenza

(cfr. CDT, 9.9.2013, inc. n. 80.2012.154/155), relativa al periodo fiscale

2009, questo Tribunale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo –

in virtù di un accordo precedentemente preso con l’autorità fiscale - che la

qualificazione delle predette partecipazioni per il periodo fiscale in questione

(2009) dovesse essere lasciata aperta. La questione non era peraltro determinante

ai fini della tassazione 2009, non avendo percepito il contribuente alcuna

prestazione valutabile in denaro dalle società in questione. Questa Camera aveva

altresì già precisato che una futura pronuncia in merito da parte dell’Ufficio

di tassazione non era pregiudicata. Infatti, prima che l’autorità fiscale abbia

espresso il suo parere sulla qualifica di una partecipazione come sostanza

privata o commerciale, non può sorgere alcun affidamento nel contribuente, sicché

è esclusa anche una eventuale violazione del principio della buona fede (cfr.

p. es. la sentenza del Tribunale federale del 17 ottobre 2012 n.2C_297/2012

consid. 4.2).

Ne consegue che non può

essere conferito peso al fatto che le partecipazioni alle due società anonime

siano sempre state dichiarate quale patrimonio privato: come detto l’autorità

di tassazione non si è mai trovata confrontata con la questione di dover

decidere della loro qualifica come sostanza privata o commerciale.

1.3.

Per quanto concerne

l’argomento secondo cui la qualifica dei titoli quale sostanza privata o

commerciale dovesse, già secondo il diritto in vigore nei periodi precedenti,

essere intrapresa al momento della sottoscrizione o dell’acquisizione delle

partecipazioni, esso si fonda su un presupposto errato.

La prassi cui gli

insorgenti si riferiscono, che è menzionata fra l’altro dagli autori da loro

citati, concerne l’applicazione degli articoli 17 cpv. 2 terza frase LT e 18

cpv. 2 terza frase LIFD, che consentono al contribuente di attribuire volontariamente

alla sostanza commerciale, al momento del loro acquisto, delle partecipazioni

che in sé sarebbero qualificate sostanza privata.

La prassi menzionata è

codificata nella circolare n. 1 del 19 luglio 2000 dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni (ripresa da Bernardoni/Bortolotto,

La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 94), che peraltro è nel frattempo

stata sostituita, dal 1° gennaio 2009, dalle circolari AFC n. 22 del 16

dicembre 2008 e n. 23 del 17 dicembre 2008, e non è pertanto più valida per il

periodo fiscale litigioso. La circolare n. 23, in particolare, riprende le condizioni già menzionate nella precedente circolare n. 1 del 19 luglio

2000 per quanto attiene alla dichiarazione (volontaria) quale sostanza

commerciale dei diritti di partecipazione, segnatamente (p. 8 s.):

La

dichiarazione dei diritti di partecipazione come sostanza commerciale è

possibile unicamente al momento dell’acquisto. L’acquirente deve dichiarare

all’autorità di tassazione i diritti di partecipazione come sostanza

commerciale al momento della prima dichiarazione di imposta che inoltra dopo il

relativo acquisto.

I diritti di partecipazione che fanno già parte della sostanza privata non possono

essere dichiarati come sostanza commerciale. In caso di acquisti successivi dei

medesimi diritti di partecipazione, possono essere dichiarati come sostanza

commerciale soltanto i diritti di partecipazione neo acquisiti, purché essi

rappresentino da soli almeno il 20% del capitale azionario o del capitale sociale

di una società di capitali o di una società cooperativa oppure i diritti di

partecipazione posseduti finora facciano già parte della sostanza commerciale.

La circolare n. 23

dell’AFC non è comunque rilevante nel caso concreto, in quanto non si tratta di

partecipazioni nuove, che in sé sarebbero qualificate private ma che il

contribuente vuole che siano considerate di natura commerciale. Al contrario, è

l’autorità fiscale che sostiene che le partecipazioni detenute dai ricorrenti

hanno carattere commerciale, contro l’opinione degli stessi.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo la decisione

impugnata, la qualificazione delle partecipazioni è diventata attuale nel

periodo fiscale litigioso per effetto della riforma dell’imposizione delle

imprese II che ha introdotto la distinzione fra i pacchetti azionari aziendali,

imposti in base al valore nominale (in caso di sottoscrizione) o al prezzo di

costo (in caso di acquisto), e azioni private, imposte in base al valore

venale.

2.2

In effetti, secondo l’art.

14.

cpv. 3 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei

cantoni e dei comuni (LAID), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009, i

beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza

commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante ai fini

dell'imposta sul reddito. Il legislatore cantonale si è conformato alla disposizione

federale, modificando in modo corrispondente l’art. 44 cpv. 1 LT a partire dal

1° gennaio 2011.

Ora, nella dichiarazione

2011.

il ricorrente aveva dichiarato le partecipazioni alla __________ SA di __________

e alla __________ SA di __________ come sostanza privata, attribuendo loro come

valore fiscale imponibile, rispettivamente, fr. 200'000.- e fr. 630'000.- .

In ossequio alla riforma

delle imprese II sopraccitata, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha

considerato le due partecipazioni come attività commerciale e quindi le ha

aggiunte all’attivo della ditta individuale, attribuendo loro quale valore

imponibile il valore nominale pari a rispettivi fr. 100'000.-.

2.3

La questione della

qualifica delle partecipazioni alle due società è diventata per la prima volta

attuale nel periodo fiscale litigioso per effetto della riforma

dell’imposizione delle imprese II, che ha comportato fra l’altro la modifica

dell’art. 44 cpv. 1 LT, per conformare il diritto cantonale all’art. 14 cpv. 3

della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e

dei comuni (LAID), a partire dal 1° gennaio 2011.

Come visto sopra e come

ribadito anche dagli autori menzionati dal ricorrente, in seguito alla riforma in

questione, il carattere di ogni singola partecipazione deve essere accertato

all’entrata in vigore del nuovo articolo per le partecipazioni esistenti (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., pp.

199-200). Questo indipendentemente dal fatto che nei periodi precedenti le

partecipazioni siano state considerate quali beni privati o commerciali. Non è

più possibile decidere in merito alla natura delle partecipazioni al momento

della loro alienazione (Bernardoni/Bortolotto,

op. cit., p. 200).

È proprio in questa

occasione, con la modifica legislativa, che ci si è trovati effettivamente

confrontati con il quesito se i pacchetti azionari detenuti dal contribuente

siano da considerare quali beni privati o commerciali.

Dunque, in concreto, tale

valutazione si giustifica ora per le partecipazioni del contribuente nella __________

SA e nella __________ SA, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza.

Non può pertanto essere

dato seguito alle censure del ricorrente, secondo il quale la qualifica delle

partecipazioni quali beni commerciali non sarebbe giustificata per il fatto che

dal momento della sottoscrizione delle partecipazioni non sarebbero intervenute

modifiche per quanto attiene all’attività sia della ditta individuale sia delle

società detenute.

2.4

Visto che la questione ha

rilevanza limitamente all’imposta cantonale sulla sostanza, il ricorso si

rivela per contro irricevibile in materia di imposta federale diretta. In

questo ambito, infatti, la qualifica delle partecipazioni dei ricorrenti non ha

alcun riflesso sulle decisioni impugnate. Essi non hanno pertanto alcun interesse

attuale ad una pronucia della Camera su tale aspetto.

3.

3.1.

Nel merito, è dunque controversa

la qualifica delle partecipazioni del contribuente nella __________ SA e nella __________

SA. Secondo l’Autorità fiscale tali partecipazioni appartengono alla sostanza

aziendale, in quanto vi sono delle sinergie, rispettivamente dei legami molto

stretti tra le attività delle due società anonime e la ditta individuale del

ricorrente, poiché si verificano scambi di clientela, nonché di dipendenti,

come accertato dall’Ispettorato fiscale. Tale struttura permette di conseguenza

al contribuente di accrescere i propri profitti offrendo una diversificazione

commercialmente vantaggiosa delle sue attività.

Il ricorrente ritiene

invece che le partecipazioni appartengono alla sostanza privata, essendo in

particolare l’attività delle tre ditte separata e che nel periodo fiscale

litigioso non è intervenuta alcuna modifica che giustifichi il passaggio della

sostanza privata a quella aziendale. Inoltre, fin dalla loro sottoscrizione le

suddette partecipazioni sono sempre state computate alla sostanza privata e

così imposte.

3.2

Giusta l’art. 17 cpv. 1

LT, sono imponibili tutti i proventi dell’esercizio di un’impresa commerciale,

industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da

ogni altra attività lucrativa indipendente. L’art. 17 cpv. 2 terza frase LT

precisa che la sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che

servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente;

lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale

azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società

cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al

momento del loro acquisto.

Per prassi,

costituiscono sostanza aziendale tutti i beni che il contribuente destina alla

propria azienda allo scopo di trarne un guadagno. L'appartenenza di un

particolare bene al patrimonio aziendale o a quello privato scaturisce in

taluni casi, direttamente dalla sua natura, soprattutto quando lo stesso è

destinato esclusivamente a scopi aziendali (sostanza aziendale necessaria) o

privati (sostanza privata necessaria). Più difficile è per contro la qualifica

dei cosiddetti beni alternativi, che per contro possono essere impiegati tanto

nell'azienda del contribuente quanto per le sue necessità private. In questi

casi la questione va risolta sulla base di una valutazione complessiva di tutte

le circostanze di fatto (cfr. sentenza del Tribunale federale N.2A.570/2000 e 2P.288/2000 del 18 aprile 2001, in RDAT II-2001 n. 14t, consid. 4a; DTF 120 Ia

349.

consid. 4c/aa; ASA 62 p. 409 consid. 3a; Reich,

Die Abgrenzung von Geschäfts- und Privatvermögen im Einkommenssteuerrecht, in

SJZ 80/1984 p. 224 ss.).

Costituiscono indizi rilevanti la natura del bene, il suo uso effettivo,

l'origine dei fondi impiegati per il suo finanziamento, il motivo

dell'acquisto, la sua funzione tecnica ed economica nonché la sua contabilizzazione (ASA 63 p. 37 consid. 5a con rinvii).

3.3

Partendo dai principi

giurisprudenziali sopra enunciati, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato i

criteri che definiscono l'appartenenza dei beni alternativi all'una o l'altra

sfera di interessi.

Secondo costante

giurisprudenza, l'assegnazione deve avvenire secondo criteri oggettivi,

operando una valutazione e un apprezzamento dell'insieme delle condizioni e

delle circostanze particolari.

A tale proposito, come

meglio si vedrà in seguito, la provenienza dell'attivo in questione o il modo

in cui viene contabilizzato non rivestono importanza determinante. Determinante

è piuttosto la destinazione conferita al bene in questione nell'azienda. Di conseguenza

è sempre considerato appartenere alla sostanza aziendale qualsiasi bene acquistato

a scopi commerciali e che serve direttamente o indirettamente all'azienda (cfr.

DTF 94 I 464; ASA 44 p. 205; StE 1991 B 23.2. n. 9; Reich, op. cit., p. 227, n. 5).

3.4

I principi appena

illustrati trovano applicazione anche per la qualifica dei diritti di

partecipazione (cfr. DTF 120 la 349 consid. 4c/bb). Quest'ultimi costituiscono sostanza

aziendale quando sono acquistati per l'azienda e servono effettivamente (in

modo diretto o indiretto) a tale scopo; appartengono invece alla sostanza privata

se il loro acquisto costituisce un mero investimento di capitali (ASA 49 p. 72

consid. 1). Ne discende che una medesima partecipazione detenuta congiuntamente

da più persone può costituire per talune sostanza privata e per altre sostanza commerciale

(DTF 120 la 349 consid. 4c/bb). Il Tribunale federale ha già avuto occasione di

ammettere il carattere aziendale di una partecipazione laddove il suo acquisto

permetteva alla ditta individuale del contribuente di esercitare un influsso

dominante su di un'impresa attiva nel medesimo ramo (ASA 49 p. 72 consid. 1); è

parimenti stata considerata appartenente al patrimonio commerciale una

partecipazione a una società semplice, il cui unico scopo consisteva

nell'amministrazione di un immobile, nel quale era sita la ditta individuale

del contribuente (DTF 120 la 349 consid. 4c/bb).

Alla stessa conclusione è

giunto nel caso di un contribuente che, oltre ad essere titolare di un grosso

commercio del fieno, d'un importante allevamento di maiali di ingrasso e di

un'impresa di trasporti, gestiva accessoriamente un'azienda agricola. Il Tribunale

federale ha sottolineato che lo stretto legame esistente tra attività

principale e accessoria fa sì che i beni legati a quest'ultima rientrino nel

suo patrimonio aziendale (cfr. ASA 54 p. 44 ss.). Ha pure considerato

assoggettabile all'imposta sui profitti in capitale il notaio che partecipa con

un architetto e dei costruttori edili a delle società immobiliari, al fine di

occuparsi della redazione dei rogiti e della futura amministrazione degli

stabili (cfr. ASA 41 p. 117 ss.).

3.5

Nel 2001, il Tribunale

federale ha precisato la propria giurisprudenza, facendo riferimento a sentenze

non pubblicate, nelle quali si afferma che una stretta relazione economica tra

l'impresa del contribuente e la società anonima di cui detiene le azioni non è

ancora sufficiente per ammettere il carattere commerciale di queste ultime.

L'elemento determinante è la volontà del contribuente di mettere concretamente

a profitto i suoi diritti di partecipazione per migliorare il risultato commerciale

della sua impresa (Tribunale federale, 9 aprile 2001, in RF 2001 p. 500 = StE 2001 B 23.2 n. 23 = RDAF 57/2001 p. 16, con riferimento alle sentenze

inedite del 17 novembre 1989 nella causa AFC c. R. consid. 2c e del 28 giugno

1989.

nella causa B. c. SZ, Kantonale Steuerverwaltung consid. 4a). È quanto si

verifica, in particolar modo, quando il contribuente si serve della sua

partecipazione in una società anonima attiva in un settore economico diverso da

quello della sua impresa per avvicinarglisi e favorire in tal modo una diversificazione,

commercialmente vantaggiosa, delle sue attività.

3.6

Nella stessa occasione,

l'Alta Corte ha poi condiviso l'opinione espressa da autori, che facendo

riferimento al tenore dell'art. 18 cpv. 2 LIFD, avevano osservato che, perché

la partecipazione a una società di capitali acquistata da un imprenditore

individuale faccia parte della sua sostanza commerciale, non basta che le due

imprese siano in strette relazioni economiche, ma occorre anche che la partecipazione

serva all'esercizio dell'attività economica dell'interessato. È il caso, per

esempio, di chi esercita un albergo di montagna ed è azionista di una società

ferroviaria che serve la regione (Amschwand,

Geschäftsvermögen oder Privatvermögen ? Eine Übersicht, in RF

55/2000 p. 480 ss., p. 487; Höhn/Waldburger,

Steuerrecht, vol. II, 8a ediz., Berna 1999, § 38, n. 51-52,

p. 348-349). Secondo i giudici di Losanna, infatti, tale tesi concorda

perfettamente con la giurisprudenza non pubblicata menzionata dallo stesso

Tribunale federale nella propria sentenza, con la conseguenza che non vi

sarebbe ragione di modificare la giurisprudenza, tanto più che i criteri che

permettono di determinare l'appartenenza di un bene alla sostanza privata o a

quella commerciale sono gli stessi in base al decreto concernente la

riscossione di un'imposta federale diretta (DIFD) e secondo la legge

sull'imposta federale diretta (RF 2001 p. 500 = StE 2001 B 23.2 n. 23 = RDAF

57/2001 p. 16).

Il Tribunale federale ha

invece preso le distanze da un'altra opinione dottrinale, secondo la quale solo

le partecipazioni che costituiscono attivi della ditta individuale (in qualità

di garanzia dei suoi impegni o attivi di riserva) sarebbero beni commerciali (Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal

suisse [impôts directs], Berna 1994, p. 167-168); secondo i giudici, invece,

una simile concezione negherebbe ogni interesse economico ad una partecipazione

in una società di capitali la cui attività completa o favorisce quella di un

commerciante individuale (RF 2001 p. 500 = StE 2001 B 23.2 n. 23 = RDAF 57/2001

p. 16).

3.7

Alla luce di tali

precisazioni giurisprudenziali, questa Camera ha avuto modo di decidere che non

rientra nella sostanza commerciale di un consulente informatico indipendente

una partecipazione minoritaria in una società attiva nella vendita di

apparecchi per la connessione alla rete, non solo perché la costituzione della

società (e la sottoscrizione del capitale sociale da parte del contribuente) è

avvenuta prima dell'inizio dell'attività indipendente, ma anche perché non è

stato provato alcun beneficio che il ricorrente avrebbe tratto dalla proprietà

delle azioni (CDT n. 80.2002.00048 del 2 luglio 2002, in RDAT II-2002 n. 5t).

In un altro caso, ha escluso

che costituissero sostanza commerciale delle azioni di una società

farmaceutica, acquistate e poi rivendute in borsa, da una farmacista. Di

conseguenza, l'utile conseguito con la cessione della partecipazione in

questione beneficiava dell'esenzione quale utile in capitale di carattere

privato (CDT n. 80.2003.134 del 3 ottobre 2003, in RtiD I-2004 n. 3t).

4.

4.1.

La questione litigiosa è

in concreto quella di sapere se i pacchetti azionari della __________ SA e

della __________ SA siano da considerare beni commerciali o beni privati.

Il ricorrente, RI 1, è

titolare della ditta individuale __________, iscritta a registro di commercio a

far tempo dal 3 gennaio 1977 e con scopo sociale “Ufficio fiduciario e

amministrazioni”. Egli è inoltre presidente con firma individuale della società

__________ SA con sede a Vezia, il cui scopo consiste nell’”esecuzione di

mandati di consulenza aziendale, fiscale, commerciale, societaria e di

revisione, la tenuta di contabilità, l’allestimento di bilanci e conti economici

e la partecipazione ad altre società. Tutte le operazioni ritenute utili o

connesse al raggiungimento dello scopo sociale”. Infine, il ricorrente è

amministratore unico con firma individuale della società __________ SA, con

sede a __________, la cui attività consiste nella “compravendita di immobili”.

Il contribuente detiene l’intero pacchetto azionario di entrambe le società.

4.2

Emerge dagli atti, in

particolare dal rapporto allestito dall’Ispettorato fiscale della Divisione

delle contribuzioni il 9 agosto 2011 (in merito alla verifica fiscale intrapresa

in relazione all’attività indipendente svolta da RI 1 nell’esercizio 2009), che

la __________ SA e la __________ SA sono effettivamente gestite sotto l’unica

direzione del contribuente, il quale gode quindi di una completa autonomia.

L’ispettorato ha avuto

modo di accertare che la ditta individuale ha prevalentemente una clientela

ticinese e offre servizi di consulenza fiscale ed amministrativa. Inoltre, si

propone quale partner per la gestione immobiliare di immobili di piccole/medie

dimensioni. A proposito va rilevato come la ditta individuale impieghi

personale abilitato SVIT. A detta del contribuente, egli non ha mai voluto occuparsi

della gestione patrimoniale e del commercio immobiliare, per evitare di fare

concorrenza ai suoi stessi clienti.

Come si evince anche dal

registro di commercio, la __________ SA risulta essere priva di personale

dipendente ed il ricorrente, che è amministratore unico con diritto di firma

individuale, costituisce l’unico organo sociale decisionale. Nella __________

SA vi sono due direttori, il signor __________ (membro e direttore) e il signor

__________ (direttore). Entrambi, però, non hanno potere decisionale e di

rappresentanza autonoma, essendo vincolati dall’obbligo di firma collettiva a

due con il ricorrente. Ne consegue che qualsiasi atto societario,

dall’acquisizione di mandati professionali all’assunzione dei dipendenti,

sottostà al vincolo decisionale unico ed esclusivo del contribuente, che quindi

influenza in maniera preponderante l’andamento delle due società.

4.3

La giurisprudenza ha

sempre messo l’accento sul fatto che il carattere commerciale delle

partecipazioni sociali si stabilisce anche alla luce della circostanza che la

costituzione della società o l’acquisto delle partecipazioni segue l’inizio

dell’attività indipendente (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2002.48 del 2

luglio 2002 consid. 5.2, con riferimento a: Höhn/Waldburger, Steuerrecht, vol. II, 8a ediz., Berna 1999, § 38, n. 52,

p. 349). In concreto, la ditta individuale __________

è iscritta a registro di commercio a far tempo dal 3 gennaio 1977. La società __________

SA è stata costituita il 26 novembre 1986, mentre la ____________________ SA è

stata costituita il 18 dicembre 2006.

4.4

L’ispettore fiscale,

durante i tre giorni di verifica, ha potuto constatare come il signor __________,

condirettore della __________ SA, fosse costantemente presente presso la ditta

individuale del ricorrente a __________, dove sembra addirittura avere un

proprio ufficio stabile. Non va altresì trascurato come la __________ SA sia

attiva nello stesso ramo d’attività della ditta individuale del ricorrente:

entrambe si occupano, fra l’altro, di consulenza fiscale. All’udienza del 5

marzo 2015 il contribuente ha del resto confermato che vi sono clienti della ditta

individuale che lo sono anche della __________ SA, anche se non si tratta di

una regola generale.

Visto quanto precede non

si può pertanto negare l’affinità tra l’attività svolta dalla ditta individuale

e quella svolta dalla __________ SA, senza trascurare anche il fatto che

quest’ultima è totalmente controllata dal solo contribuente. A ciò si aggiunga

che i due direttori della __________ SA hanno conseguito l’attestato di

fiduciari e revisori e che __________ è abilitato anche quale revisore OAD e,

come visto, mette a disposizione il suo know-how anche a favore della

ditta individuale.

Ne consegue che con la __________

SA il ricorrente ha in pratica potuto sviluppare e diversificare, rispettivamente

estendere l’attività della sua ditta individuale.

Da un profilo

esclusivamente oggettivo appare pertanto acquisito il nesso funzionale tra

l’attività di RI 1 quale titolare dell’omonima ditta individuale e la partecipazione

azionaria nella __________ SA.

Venendo ora al merito

delle obiezioni sollevate dal ricorrente, egli contesta che le partecipazioni

delle due società debbano essere attribuite alla sostanza commerciale della

ditta individuale, sostenendo in particolare che le tre attività sono sempre

state gestite separatamente. Dall’altro canto è però lo stesso contribuente che

afferma, anche se non si tratta di una regola generale, che alcuni clienti della

ditta individuale lo sono anche della __________ SA. Ne consegue, come

evidenziato in precedenza, che egli con la costituzione della __________ SA ha

potuto ampliare, quindi diversificare l’attività originaria della sua ditta individuale:

è nell’interesse del ricorrente che i propri clienti possano beneficiare di più

servizi (fiduciari, amministrativi, ecc.) senza essere obbligati a rivolgersi

ad altri professionisti.

4.5

Per quanto attiene alla __________

SA, l’unica operazione che ha svolto consta nell’acquisto dell’immobile, in

seguito ristrutturato e poi dato in locazione e i cui spazi sono attualmente

occupati dalla ditta individuale del ricorrente e da altre due società. Essa

non è pertanto attualmente operativa, anche se non si può a priori escludere

che in futuro lo diventi.

L’attività di

compravendita immobiliare si potrebbe in tal caso considerare complementare

all’attività svolta dalla ditta individuale del contribuente, la quale si

occupa anche di amministrazione immobiliare e a tal scopo impiega anche personale

abilitato SVIT (che potenzialmente può pure essere utile per la __________ SA).

Si deve ritenere tuttavia

determinante, nella situazione attuale, la circostanza che la società in

questione non sia operativa, ma che costituisca una società puramente

immobiliare. In tal modo, non si vede come si possa ritenere che il suo scopo

sociale, consistente nella “compravendita di immobili”, consenta al contribuente

di mettere concretamente a profitto i suoi diritti di partecipazione per migliorare

il risultato commerciale della sua impresa, come preteso dalla giurisprudenza

del Tribunale federale.

Se in avvenire la società

dovesse divenire operativa, non si può escludere un suo passaggio nella

sostanza commerciale. Ma, tenuto conto del fatto che attualmente si limita a

detenere un immobile, ceduto in locazione in parte allo stesso azionista, non

si ravvisano i presupposti per una sua qualifica di bene commerciale.

5.

Visto tutto quanto

precede, in applicazione della giurisprudenza e della dottrina in materia, la

partecipazione dei ricorrenti nella __________ SA deve essere attribuita alla loro

sostanza commerciale e come tale va imposta. Al contrario, la partecipazione

nella __________ SA si considera di carattere privato.

6.

Il ricorso, in

materia di IC, è pertanto parzialmente accolto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico del ricorrente nella misura della sua

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il ricorso in materia

di imposta federale diretta è irricevibile.

1.2. Il

ricorso in materia di imposta cantonale è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 12 marzo 2014 è riformata nel senso

che, per il calcolo dell’imposta sulla sostanza, la partecipazione nella __________

SA è valutata tenendo conto del suo valore di reddito e del suo valore

intrinseco, secondo l’art. 45 cpv. 2 LT.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico dei

ricorrenti nella misura di un terzo (fr. 700.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: