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Decisione

80.2014.98

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, solo interventi su parti dell’immobile considerate nel calcolo del valore locativo, posteggio su altro fondo

8 settembre 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 e RI 2 sono comproprietari dei mappali n. __________ e __________

RFD di __________. Sul primo sorge la loro casa d’abitazione; sul secondo,

situato sul lato opposto della strada, sorge invece un “portico”, adibito a

parcheggio.

Alla

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2012, i contribuenti allegavano

il modulo 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del reddito

immobiliare), nel quale menzionavano insieme i mapp. __________ e __________,

attribuendo loro un valore di stima complessivo di fr. 132'713.– ed un valore

locativo di fr. 17'000.–. Da quest’ultimo importo chiedevano la deduzione di

spese di manutenzione e gestione per complessivi fr. 27'098.–, riconducibili in

buona parte alla sostituzione della tettoia del parcheggio.

B. L’RS

1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 26

febbraio 2014. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva

negato la deduzione delle spese di manutenzione effettive, riconoscendo solo la

deduzione forfetaria di fr. 4'250.– per l’IC e di fr. 3'400.– per l’IFD. Inoltre,

aveva stralciato la deduzione forfetaria per le altre spese professionali, in

considerazione del fatto che RI 1 percepiva dal datore di lavoro un rimborso

forfetario di 8'000 franchi per spese di rappresentanza.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 24 febbraio 2014. In primo luogo, chiedevano la deduzione delle spese per la sostituzione della tettoia,

argomentando che si trattava “di una manutenzione (sostituzione) di quella già

esistente e strettamente legata all’abitazione”. In secondo luogo, contestavano

il mancato riconoscimento delle “altre spese professionali”, sottolineando che

il rimborso spese percepito copriva i costi legati alla funzione di

condirettore.

D. L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 19 marzo 2014.

Per

quanto attiene al primo aspetto litigioso, osservava che i lavori di

demolizione e ricostruzione si riferivano al mapp. n. __________, che secondo i

“dati di stima ufficiale” non aveva un valore di reddito né un valore locativo;

siccome “le spese di manutenzione sono considerate spese per l’acquisizione di

un reddito e presuppongono pertanto che vi sia un reddito imponibile”, la deduzione

non poteva essere ammessa.

In merito

alle spese professionali, argomentava che, in caso di rifusione forfetaria,

“non può ammettersi la relativa deduzione forfetaria, considerata la copertura

delle stesse da parte del datore di lavoro potendosi nel caso ammettersi gli

eventuali costi comprovati eccedenti la rifusione”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

contestano nuovamente il mancato riconoscimento delle deduzioni in questione.

In

relazione alle spese di manutenzione, spiegano di aver acquistato nel 1989 la

loro abitazione “che comprende il mapp. __________ ed il mapp. __________ del

RFD di __________”. La part. n. __________, dove si trova la tettoia per la

sosta dell’auto e delle biciclette, sarebbe “parte integrante” della loro

proprietà, “malgrado si trovi dall’altra parte della strada comunale”. I

ricorrenti avrebbero pertanto “sempre considerato nel valore locativo l’aspetto

di poter parcheggiare l’auto sull’altra particella”. Sottolineano poi che non

si è trattato di una miglioria per il fatto che i fondi si trovano fuori zona

edificabile.

Quanto

alle spese professionali, allegano il Regolamento del rapporto di impiego del

personale della __________, che all’art. 4 richiede che l’abbigliamento e il comportamento

del dipendente siano “conformi all’attività e all’immagine della Società”. I

costi per l’abbigliamento sarebbero pertanto coperti dalla deduzione

forfetaria.

F. Nelle sue osservazioni del 5 maggio 2014, l’Ufficio di tassazione

ha proposto di respingere il ricorso.

G. All’udienza

del 12 giugno 2014, l’Ufficio di tassazione ha precisato che il valore di

reddito del mapp. n. __________, stabilito dall’Ufficio di stima, ammonta a fr.

15'318.–. Secondo le istruzioni dell’autorità fiscale, il valore locativo

dovrebbe corrispondere al 90% del valore di reddito, cioè nel caso concreto a

fr. 13'786.20. L’Ufficio di tassazione ha tuttavia osservato che, quando il

contribuente indica un valore superiore, viene applicato. I ricorrenti hanno

allora chiesto che, se non vengono riconosciuti i costi di manutenzione, il

valore locativo sia ridotto a fr. 13'786.20.

L’Ufficio

di tassazione ha poi precisato di non essersi pronunciato in merito alla natura

dell’intervento cui si riferiscono i costi chiesti in deduzione, avendone già

escluso la deduzione per mancanza di reddito.

I

ricorrenti, da parte loro, hanno ritirato il ricorso sulla deduzione delle

“altre spese professionali”.

H. Il

18 giugno 2014, l’Ufficio di tassazione ha scritto alla Camera di diritto

tributario, indicando di aver proceduto a delle ricerche, per verificare perché

sia stato applicato un valore locativo diverso da quello risultante dalle

decisioni dell’Ufficio di stima. Ha allora spiegato che, in seguito a lavori di

ampliamento e ristrutturazione della casa negli anni 2003/2004, il valore locativo

era dapprima stato elevato a fr. 20'500.– e poi rettificato in fr. 17'000.–

dopo reclamo dei contribuenti.

I

ricorrenti hanno preso posizione il 26 giugno 2014, ribadendo che il valore

locativo era sempre stato comprensivo del valore del parcheggio.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore,

il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,

i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi.

Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile,

ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività

(cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

1.2.

Per

facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti,

invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni

immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,

stabilita dal Consiglio federale per l'IFD e dal Consiglio di Stato per l'IC

(art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge

tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi

di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del

24 agosto 1992).

La

deduzione complessiva ammonta:

Ø al 15% per l'IC ed al 10% per

l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, all'inizio del

periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;

Ø al 25% per l'IC ed al 20% per

l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, all'inizio del

periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni

(cfr.

art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2

Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato

in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

1.3.

In

materia di IFD, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi

effettivi e la deduzione complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei

propri immobili (art. 3 Ordinanza cit. del 24 agosto 1992). In materia di IC, a

contare dal 1° gennaio 2010, il Consiglio di Stato si è allineato alla

concezione del Consiglio federale, riconoscendo la possibilità di cambiare

sistema anche a livello cantonale, nell’intento di consentire sempre al

proprietario la deduzione integrale dei costi effettivi (art. 2 cpv. 2 Regolamento

cit.).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, non è contestata tanto la natura dei costi dei quali i ricorrenti

chiedono la deduzione quanto la loro connessione con il reddito imponibile. In

effetti, l’Ufficio di tassazione non si è neppure confrontato con la questione

se le spese litigiose siano costi di manutenzione o costi di miglioria, ma ne

ha escluso la deduzione per il fatto che a suo avviso si riferiscono ad un immobile

che non produce alcun reddito imponibile.

2.2

Trattandosi

di spese per il conseguimento del reddito, la deduzione di costi di manutenzione

immobiliare può entrare in considerazione solo se la parte costitutiva

dell’immobile, sul quale viene intrapresa la manutenzione, è stata considerata

nel calcolo del valore locativo (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 6

dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44, consid. 2d).

Così, le spese di manutenzione per il giardino o per piscine, campi da gioco o da

tennis ecc. non sono deducibili quando il valore del giardino o della piscina

non si riflette sul valore locativo (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a

ediz., Zurigo 2009, n. 36 ad art. 32 LIFD, p. 517; nello

stesso senso Locher, Kommentar zum

DBG, 1a parte, Basilea/Therwil, 2001, n. 28 ad art. 32 LIFD, p.

789).

2.3

Nel caso

in esame, è controverso se nel valore locativo della casa d’abitazione dei

ricorrenti sia compreso anche il parcheggio sito sul mapp. n. __________, dove

si trova la tettoia per la sosta dell’auto e delle biciclette.

Sebbene

dalla decisione impugnata e dagli atti dell’Ufficio di tassazione non sia ben

chiaro come il valore locativo sia stato calcolato, si è potuto comunque escludere

che sia stato applicato il 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio

di stima e risultante dalla scheda di calcolo allegata alla decisione sulla

stima. L’autorità non ha cioè applicato quelle modalità di calcolo, che questa

Camera ha già avuto occasione di ritenere che non siano conformi alle esigenze

stabilite dalla legge, dal momento in cui si fondano sul presupposto che la

decisione dell’Ufficio di stima, già passata in giudicato, abbia accertato

anche il valore locativo dell’immobile. La procedura disciplinata dalla legge

cantonale sulla stima ufficiale degli immobili concerne infatti unicamente la

determinazione del valore di stima ufficiale in quanto tale e non anche il

valore locativo (cf. sentenza CDT n. 80.2007.173 del 9 maggio 2008, in RtiD II-2008 n. 3t).

2.4

Secondo

le spiegazioni fornite dall’Ufficio di tassazione con la lettera del 18 giugno 2014, in seguito a lavori di ampliamento e ristrutturazione della casa negli anni 2003/2004, il

valore locativo per il periodo fiscale 2005 era dapprima stato elevato a fr.

20'500.– e poi rettificato in fr. 17'000.– dopo reclamo dei contribuenti. Tale

importo corrisponde peraltro a quello che essi stessi avevano indicato nella

dichiarazione per il periodo fiscale 2005.

Quanto

precede spiega forse perché il valore locativo non sia stato stabilito con il

metodo tuttora spesso applicato dagli uffici di tassazione, sebbene censurato a

più riprese da questa stessa Camera. Ma non dimostra ancora che nell’importo di

fr. 17'000.–, dichiarato dai contribuenti ed accettato dall’Ufficio di

tassazione dopo il reclamo contro la decisione di tassazione per il 2005, non

sia considerato anche il valore del parcheggio situato sul mapp. n. __________.

Il

semplice fatto che a quest’ultimo fondo l’Ufficio cantonale di stima non abbia attribuito

alcun valore di reddito, nell’ambito della definizione del valore di stima

ufficiale, non è determinante, proprio perché il valore locativo non è stato

calcolato basandosi sul valore di reddito.

In ogni

caso, come sottolineato dai ricorrenti ancora nella lettera del 26 giugno 2014,

nel formulario 7 essi hanno sempre indicato il valore di entrambi i fondi.

In queste

circostanze, non è possibile stabilire se il valore locativo imposto sia comprensivo

anche dell’uso del parcheggio situato sulla part. n. __________.

2.5

Come ha

ribadito ancora all’udienza, l’Ufficio di tassazione non si è pronunciato in

merito alla qualifica delle spese sostenute dai ricorrenti. Non ha cioè

stabilito se si tratti di costi di manutenzione o di miglioria.

In questa

situazione, non si può fare altro che annullare la decisione impugnata e rinviare

gli atti all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo circa

la qualifica dei costi relativi alla tettoia.

3.

Visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 19 marzo 2014 è annullata e gli gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo circa la

qualifica dei costi relativi alla tettoia che sorge sul mapp. n. __________ RFD

di __________.

.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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