80.2015.102
Deduzioni: attività lucrativa dei coniugi, presupposti, reddito dell'attività lucrativa, qualifica del compenso erogato ai genitori affidatari
30 luglio 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.102
80.2015.103
Lugano
30 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 giugno 2015 contro la decisione del 6 maggio 2015 in materia di IC e
IFD 2013.
Fatti
A.Il
minorenne __________ è stato collocato in affidamento presso la famiglia __________
e RI 1.
All’inizio del 2014,
l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimen-to (USSI) del Dipartimento
della sanità e della socialità (DSS) del Canton Ticino ha rilasciato ai coniugi
__________ un certificato di salario, dal quale risulta che, quale compenso per
la famiglia affidataria, nel corso del 2013 ha versato loro un “rimborso spese”
di fr. 14'400.– ed un “salario” di fr. 7’200.–, per un totale di fr. 21'600.–.
B. Nella dichiarazione
fiscale 2013, i contribuenti hanno indicato l’importo di fr. 7'200.– quale
reddito dell’attività lucrativa indipendente della moglie. Hanno quindi chiesto
la deduzione dello stesso importo quale deduzione dal reddito dell’attività
lucrativa dei coniugi.
Notificando loro la
tassazione IC/IFD 2013, con decisione dell’8 gennaio 2015, l’RS 1 ha tuttavia
qualificato l’importo di fr. 7'200.– come “altri redditi” ed ha quindi negato
la deduzione dello stesso importo, richiamandosi a “disposizioni emanate
dall’amministrazione cantonale delle contribuzioni”, secondo cui, “tenuto conto
del fatto che l’indennità versata quale compenso per famiglia affidataria non è
soggetta a trattenuta AVS, non viene considerata come salario o reddito da
attività indipendente”. Di conseguenza, “la stessa viene esposta come reddito
d’altra fonte e non potrà quindi beneficiare della deduzione per doppio reddito
dei coniugi”.
C. I contribuenti hanno
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 6 febbraio 2015, nel quale
hanno ribadito che a loro avviso l’importo percepito costituisce reddito
dell’attività lucrativa della moglie, per il fatto che “avere in affido un ragazzo
comporta un lavoro e impegno molto elevato che viene svolto prevalentemente
dalla moglie”. Inoltre, i reclamanti hanno rilevato che l’indennizzo percepito
“non è sufficiente per coprire tutte le spese supplementari e i costi che il
ragazzo in affidamento da [loro] ha comportato”. Hanno proposto un elenco di
“spese supplementari” per un totale di fr. 9'175.–, comprensivo della retta di
una scuola privata, dei costi per la psicoterapia, di corsi estivi e per
attività sportive. A loro avviso, se il compenso percepito non fosse stato
considerato reddito dell’attività lucrativa, lo stesso importo sarebbe stato
deducibile a titolo di deduzione per persona bisognosa a carico.
D. L’Ufficio di
tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 6 maggio 2015. Ribadìto che
le “disposizioni interne della Divisione delle contribuzioni” prevedono che il
compenso ricevuto dai genitori affilianti sia imposto come “altri redditi”,
l’autorità fiscale ha ritenuto che l’importo di fr. 7'200.– dovesse essere imposto.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene di non aver conseguito
alcun reddito per l’affidamento del minore, ma di aver anzi “dovuto sopportare
maggiori spese”. Infatti, il “contributo” di fr. 7'200.– non basterebbe a
“coprire tutte le spese supplementari e i costi che il ragazzo in affidamento…
ha comportato”. Postula quindi nuovamente che tale importo sia ammesso in deduzione
o quale deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi oppure quale
deduzione sociale per persona bisognosa a carico.
Diritto
1. 1.1.
La prima questione da
affrontare concerne la qualifica del reddito percepito dal ricorrente e dalla
moglie quali genitori affidatari di __________.
1.2.
1.2.1.
Per l’art. 294 CC, i
genitori affilianti hanno diritto a un congruo compenso per le cure prestate,
salvo deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze (cpv. 1).
La gratuità è presunta ove trattasi di figli di stretti parenti o di figli
accolti in vista d'adozione (cpv. 2).
L’art. 316 cpv. 1
CC dispone che l’affiliante abbisogni di un’auto-rizzazione dell’autorità di
protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal
diritto cantonale e che soggiaccia alla loro vigilanza. Il
Consiglio federale è incaricato di emanare norme esecutive (art. 316 cpv. 2
CC).
Il Consiglio federale ha
adottato l’Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di
affiliazione (OAMin; RS 221.222.338). L’art. 3 cpv. 2 lett. b OAMin riserva ai
Cantoni di promuovere l'affiliazione, soprattutto approntando modelli di contratti
di affiliazione e moduli per istanze e comunicazioni, adottando direttive
relative alla determinazione dei compensi e distribuendo fogli d'istruzione su
i diritti e i doveri dei genitori e dei genitori affilianti.
1.2.2.
Nel diritto cantonale, per
l’art. 24 della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione
dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003 (Lfam; RL 6.4.2.1), la famiglia affidataria ha diritto a un
contributo ai sensi dell’art. 294 CC, corrisposto dallo Stato, che può
esercitare eventuali regressi.
Secondo l’art. 62 cpv. 1 del
Regolamento del 20 dicembre 2005 della Legge per le famiglie (RLfam; RL
6.4.2.1.1), l’affidamento di minorenni a terzi è oggetto di una convenzione
scritta stipulata preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne,
l’autorità tutoria (ora: autorità di protezione) o giudiziaria da una parte e
la famiglia affidataria o il Centro educativo dall’altra.
L’art. 62 cpv. 2 RLfam
precisa che tale convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e
comprende in particolare:
a) il progetto
educativo di affidamento;
b) l’ammontare del
compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro
educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità
finanziarie dei genitori;
c) chi si
assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi,
gli importi necessari per le vacanze ecc.;
d) chi prende le
decisioni relative alla vita scolastica, alle prestazioni sanitarie,
all’educazione religiosa, alla frequentazione di attività extra-scolastiche e
alle vacanze del minorenne;
e) il disciplinamento
delle relazioni personali;
f) durata
e possibilità di disdetta della convenzione stessa.
Per quanto attiene alle
spese per il mantenimento del minorenne affidato, l’art. 67 cpv. 1 RLfam impone
al Dipartimento di emanare raccomandazioni relative al compenso di cui all’art.
294 CC. Secondo l’art. 67 cpv. 2 RLfam, l’anticipo di cui all’art. 24 Lfam
corrisponde agli importi di cui al cpv. 1 ed è versato dall’USSI, indipendentemente
dal fatto che il collocamento sia stato deciso dal rappresentante legale del
minorenne o da un’autorità tutoria (ora: autorità di protezione) o giudiziaria.
1.2.3.
Il DSS ha adottato delle
Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi dell’art.
294 CC. Nel periodo fiscale litigioso si applicavano le Raccomandazioni del 15
dicembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 (poi abrogate, con l’entrata in
vigore, il 1° gennaio 2015, delle Raccomandazioni del 23 dicembre 2014 [RL
6.4.2.1.4]). L’art. 1 delle Raccomandazioni del 2009 prevede che, per le cure
prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze,
i genitori affilianti (famiglia affidataria) hanno diritto al seguente compenso
(mensile massimo):
·
affidamento intra-familiare (nonni): fr. 990.–
·
affidamento extra-familiare: fr. 1800.–
·
affidamento professionale e S.O.S.: fr. 2250.–
1.3.
Per lungo tempo, la
questione dell’assoggettamento ai contributi sociali del compenso per le cure
prestate dai genitori affilianti è stata controversa, poiché in alcuni casi il
compenso era qualificato reddito di un’attività dipendente ed in altri reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente. Due sentenze del Tribunale
federale, rispettivamente del 2004 e del 2006, hanno chiarito che, in principio,
l’attività viene considerata dipendente (Mösch
Payot, Rechtsstellung der Pflegeeltern: Rechtsfragen um vertrags- und
sozialversicherungsrechtliche Rechte und Pflichten der Pflegeeltern, in ZKE
[Zeitschrift für Kindes- und Erwachsenenschutz] 2011, p. 86 s.; inoltre: Anderer, Das Pflegegeld in der Dauerfamilienpflege
und die sozialversicherungsrechtliche Rechtsstellung der Pflegeeltern, Zurigo
2012, n. 328 ss., p. 117 ss., con riferimento alle sentenze del Tribunale
federale delle assicurazioni dell’8 ottobre 2004, n. H 74/04, e del 4 aprile
2006, n. H 134/05).
Per quanto concerne la
commisurazione del salario determinante soggetto ai contributi sociali, non vi
rientrano in particolare le indennità per spese generali (art. 9 cpv. 1 seconda
frase dell’Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti [OAVS; RS 831.101]). Sottostà pertanto ai contributi solo
quella parte del compenso per i genitori affilianti, che remunera la loro
attività lucrativa. Ne è invece escluso l’indennizzo dei costi per il
mantenimento del minorenne (vitto, spese sanitarie, alloggio ecc.; cfr. Mösch Payot, op. cit., p. 95).
1.4.
Nell’intento di
salvaguardare l’unità e la coerenza dell’ordinam ento giuridico, dovrebbero
essere evitati punti di vista differenti fra autorità fiscali e casse di
compensazione AVS, a meno che ciò non sia imposto da ragioni imperative (DTF
134 V 297 consid. 2.3; DTF 103 V 1 consid. 2c; ZAK 1989, p. 148 consid. 2c, sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni H 49/02 du 19 novembre 2002, consid.
4.2).
Le autorità fiscali
cantonali seguono in generale il descritto ragionamento proposto dalla
giurisprudenza e dalla prassi in materia di contributi sociali.
Nel Canton Zurigo, per
esempio, una circolare dell’Ufficio per i giovani, concordata con le autorità
fiscali e delle assicurazioni sociali, stabilisce che tutti i compensi per le
cure prestate dai genitori affilianti costituiscono reddito imponibile e devono
essere indicati nella dichiarazione fiscale come reddito dell’attività lucrativa
accessoria o principale. Dalle indennità ricevute i genitori affilianti possono
tuttavia dedurre un importo forfetario (intorno ai 10'000 franchi all’anno),
che corrisponde all’indennizzo delle spese necessarie (vitto, alloggio, abiti,
scarpe e biancheria). Deduzioni più elevate sono possibili, ma in tal caso
devono essere comprovate e documentate tutte le spese (Zürcher Steuerbuch I, n.
16/302, cap. 1 e 2).
Anche nel Canton San
Gallo, il compenso in discussione viene considerato reddito dell’attività
lucrativa. Se i genitori affilianti svolgono la loro attività privatamente,
cioè senza la mediazione di un’organizzazione o di una terza persona e senza contratto
di affiliazione con l’autorità comunale, si considerano indipendenti; in caso,
contrario, in particolare se sono retribuiti da un’organiz-zazione o da
un’autorità comunale, sono considerati dipendenti. L’indennizzo per i costi diretti
(vitto e alloggio, quota delle spese dell’economia domestica, abbigliamento,
ecc.) non rientra nel reddito dell’attività lucrativa. Se il compenso è forfetario,
e quindi non distingue fra le sue componenti, è ammessa una deduzione
forfetaria (fra 700 e 800 franchi al mese) per i costi diretti per il figlio. I
genitori affilianti hanno diritto anche alla deduzione forfetaria per spese
professionali (cfr. St. Galler Steuerbuch 29 n. 10).
Anche il fisco bernese
reputa imponibile solo quella parte del compenso per i genitori affidatari, che
remunera il lavoro prestato, mentre qualifica come rifusione di spese non imponibile
la componente versata a copertura delle spese sopportate (vitto, alloggio, cura
ecc.). Una deduzione forfetaria annua (da 9'000 a 17'000 franchi, a dipendenza
del tempo trascorso dal minore presso la famiglia affidataria) è ugualmente
prevista (TaxInfo, Pflegeentschädigungen).
Le autorità di tassazione
del Canton Svitto hanno a loro volta pubblicato una circolare sull’imposizione
dei genitori affilianti. Anche in questo caso, tutte le prestazioni sono
soggette all’imposta sul reddito, come reddito dell’attività lucrativa dipendente
o indipendente, dedotte le spese forfetarie (circa 10'000 franchi all’anno). Se
i contribuenti fanno valere spese che eccedono il forfait, devono provare e
documentare singolarmente tutte le spese. Se i genitori affilianti sono
coniugati e non separati, hanno diritto alla deduzione dal reddito
dell’attività dei coniugi. Sono per contro escluse le deduzioni sociali: quella
per figli a carico, per il fatto che il rapporto con i figli in affido non è
assimilabile al rapporto di filizione; quella per persona bisognosa a carico,
perché il compenso ricevuto copre il fabbisogno per il sostentamento del minore
(Merkblatt Besteuerung von Pflegeeltern, del 4 dicembre 2008).
La prassi delle autorità
fiscali grigionesi è simile. Anche qui il reddito è considerato provenire da
attività lucrativa indipendente o dipendente, a seconda del fatto che il
contratto sia stato concluso con gli stessi genitori naturali piuttosto che con
un’organiz-zazione o un’autorità di protezione. Se la prestazione percepita dai
genitori affidatari non distingue fra le sue componenti, essi hanno diritto di
dedurre un importo forfetario (fr. 780 al mese a partire dal 2011) corrispondente
alle spese dirette per il figlio (vitto e alloggio, economia domestica, ecc.). Il
genitore affiliante ha poi diritto alla deduzione forfetaria per spese
professionali (Praxisfestlegung, Einkünfte aus Kinderbetreuung / Pflegekostenbeiträge
/ Tagesmütter).
L’amministrazione
cantonale delle contribuzioni del Canton Argovia ha pubblicato una circolare
(Merkblatt Einkünfte aus Kinderbetreuung, del 17 giugno 2002, stato: 1.1.2015),
nella quale qualifica come reddito dell’attività lucrativa dipendente ogni prestazione
relativa al rapporto di lavoro fondato sull’affido di un minore. Per tener
conto delle spese di alloggio, di vitto, di abbigliamento, di lavanderia ecc.,
si possono tuttavia dedurre quali spese professionali dei costi forfetari, che
crescono con l’età del minore (da fr. 3'240.– all’anno, per minori di sei anni,
a fr. 6'480.– all’anno, per maggiori di 13 anni). Anche qui è possibile dimostrare
di avere avuto spese effettive superiori, portandone i giustificativi. Se
l’attività è svolta a titolo indipendente, la deduzione forfetaria è più
elevata.
Il fisco del Canton Soletta
considera la remunerazione dei genitori affidatari reddito dell’attività
lucrativa indipendente ed ammette una deduzione forfetaria massima di 900
franchi al mese, che corrisponde all’indennizzo delle spese da loro sostenute
(Veranlagungshandbuch für die natürliche Personen, stato 1.1.2015, cap.
I.5.5.1, p. 27).
Secondo l’amministrazione
fiscale del Canton Zugo, compensi per genitori affilianti che non eccedono i
12'000 franchi si considerano indennizzo di spese e non sono pertanto
imponibili. Aldisopra di tale importo, sono ritenuti reddito dell’attività
lucrativa indipendente di carattere accessorio (Steuerbuch ZG, cap. 22.10.2).
1.5.
Come si evince tanto dalla
giurisprudenza e dalla prassi in materia di contributi AVS/AI quanto dalla
prassi delle autorità fiscali cantonali, nella misura in cui eccede il rimborso
delle spese da loro sostenute per il mantenimento del minore nella loro economia
domestica, il compenso erogato ai genitori affidatari costituisce reddito
dell’attività lucrativa. Nella maggior parte dei casi, per il fatto che il lavoro
si svolge sulla base di un contratto, concluso con l’autorità di protezione,
che contiene precise istruzioni e che prevede anche una vigilanza
dell’autorità, si tratterà di reddito dell’attività lucrativa dipendente.
Lo stesso USSI ha
rilasciato alla famiglia del ricorrente un vero e proprio “certificato di
salario”, nel quale ha suddiviso il compenso erogato (fr. 1'800.– al mese, cioè
fr. 21'600.– annui) in una componente qualificata come “rimborso spese” (fr.
14'400.–) ed una definita come “salario” (fr. 7'200.–).
In queste circostanze, si
fatica a comprendere come l’autorità di tassazione, rifacendosi peraltro a non
meglio precisate “disposizioni interne della Divisione delle contribuzioni”
(comunque non pubblicate), possa sostenere che il compenso versato dall’USSI
alla famiglia del ricorrente non costituisca reddito dell’attività lucrativa ma
che vada imposto a titolo di “altri redditi”. L’argomentazione, secondo cui la
qualifica di reddito dell’attività lucrativa sarebbe esclusa per il fatto che
l’indennità non è soggetta ai contributi AVS/AI (cfr. la decisione di
tassazione dell’8 gennaio 2015), non tiene evidentemente conto delle sentenze
del Tribunale federale precedentemente citate, come pure della prassi delle
casse di compensazione AVS (cfr. anche le Direttive sul salario determinante
nell’AVS/AI e nelle IPG dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, n.
4147 ss.).
1.6.
In conclusione, perlomeno
nella misura in cui eccede l’inden-nizzo delle spese per il mantenimento del
minore, stabilite forfetariamente dallo stesso USSI in fr. 14'400.– (fr. 1'200
al mese), il compenso percepito dall’insorgente e dalla moglie costituisce
reddito dell’attività lucrativa dipendente.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo il ricorrente,
dall’importo di fr. 7'200.–, considerato reddito imponibile, dovrebbe essere
dedotto lo stesso ammontare, o a titolo di deduzione per l’attività lucrativa
dei coniugi – qualora il reddito fosse qualificato come reddito dell’attività
lucrativa – oppure mediante il riconoscimento di una deduzione sociale per persona
bisognosa a carico.
Stabilito che il compenso
litigioso si considera reddito dell’attività lucrativa, si può verificare se
siano dati i presupposti per il riconoscimento della deduzione per coniugi con
doppio reddito.
2.2
2.2.1
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è concessa una deduzione di fr. 7'700.– dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla
professione, dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro.
Diversa la formulazione
scelta dal legislatore federale. L’art. 212 cpv. 2 LIFD (nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2008, applicabile al presente caso) dispone, infatti, che
se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività
lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma
almeno 8'100 e al massimo 13'400 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i
proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le
deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui
all’articolo 33 capoverso 1 lettere d–f. Se uno dei coniugi collabora in modo
determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro o in caso
di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la
metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere
dimostrata dai coniugi.
2.2.2
La nuova
formulazione dell’art. 212 cpv. 2 LIFD è frutto di una recente modifica
della legge federale sull’imposta federale diretta. Con la modifica del 6
ottobre 2006 (Misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi),
infatti, il legislatore federale ha voluto tener conto di una
discriminazione fiscale incostituzionale dei coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini che conseguono lo stesso reddito complessivo. Questa discriminazione tocca in particolare le coppie sposate del ceto medio e alto, in cui entrambi i coniugi
partecipano in modo determinante al conseguimento di un reddito familiare lordo
compreso tra 80'000 e 500'000 franchi. Per agire in modo mirato e rapido, il
governo federale ha prospettato l’adozione di una misura immediata di facile
attuazione: accanto a un aumento moderato della deduzione per attività
lucrativa di entrambi i coniugi è prospettata una deduzione applicabile a tutte
le coppie sposate sotto forma di deduzione sociale. Questo approccio permette di migliorare la situazione fiscale delle coppie sposate a doppio reddito senza causare disparità urtanti tra l’imposizione di queste coppie e quella
delle coppie sposate a reddito unico (cfr. Messaggio n. 06.037 del 17 maggio 2006 sulle misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi, in: FF 2006 p.
4087-4129, p. 4088).
La LIFD è stata dunque modificata non solo introducendo una deduzione sociale di 2'500
franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica (art. 213 cpv. 1 lett. c
LIFD), ma anche aumentando la deduzione dal reddito
dell’attività lavorativa di entrambi i coniugi.
2.2.3
In materia di imposta
federale diretta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha emanato
delle direttive per la concessione della deduzione in esame. Esse permettono di
concludere, per quanto qui di interesse, che si definisce reddito da attività
lucrativa la totalità del reddito di un contribuente derivante da un’attività
lucrativa dipendente e indipendente, principale e accessoria in base alla
dichiarazione d’imposta (Circolare
n. 30 del 21 dicembre 2010 sull’imposizione dei coniugi e della famiglia, par.
9.
).
Persino le indennità per
perdita di guadagno in caso di interruzione temporanea dell’attività lucrativa
(servizio militare e civile, assicurazione maternità, indennità giornaliere
dell’assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie e gli
infortuni) sono parificate al reddito da attività lucrativa
(circolare cit., par. 9.2; cfr. anche Zigerlig/Jud,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2a, 2a ediz., Basilea, 2008, n. 37a ad art. 33 LIFD, p. 551).
La giurisprudenza del
Tribunale federale esclude la deduzione quando uno dei due coniugi non consegue
un reddito da un’attività lucrativa, ma per esempio un reddito della sostanza
(cfr. p. es. il caso della locazione di appartamenti arredati, considerato
semplice amministrazione della sostanza privata, in ASA 63 p. 657 = RDAF 1995
p. 326).
2.3
In considerazione della
qualifica del provento in discussione quale reddito dell’attività lucrativa, i
presupposti per il riconoscimento della deduzione sono ammessi, come riconosce
peraltro espressamente la già citata circolare dell’amministrazione delle contribuzioni
del Canton Svitto (Merkblatt Besteuerung von Pflegeeltern, del 4 dicembre 2008,
cap. 2.4).
Poiché la circolare
dell’AFC ritiene sufficiente anche l’esercizio di un’attività lucrativa
accessoria, vi rientra infatti anche quella della moglie del ricorrente.
Il reddito proveniente
dall’attività in discussione ammonta a fr. 7'200.– ed è quindi inferiore
all’ammontare minimo della deduzione per doppio reddito dei coniugi per l’IFD (fr.
8'100.–) ed a quello massimo per l’IC (fr. 7'700.–).
La deduzione ammessa, per
entrambe le imposte, ammonta conseguentemente a fr. 7'200.– e compensa di fatto
il reddito dichiarato.
2.4
In queste circostanze, può
esser lasciata aperta la questione dell’ammissibilità di una deduzione per
persona bisognosa a carico, nell’ambito della tassazione dei genitori
affidatari, anche se dovrebbe essere escluso che un minore si possa considerare
indigente, quando i genitori affilianti percepiscono un compenso mensile che
supera il minimo vitale.
La questione sollevata
dall’insorgente, con la pretesa che si tenga conto delle spese “supplementari”
che avrebbe affrontato per il mantenimento del figlio in affido, potrebbe
peraltro essere esaminata sotto un altro punto di vista. Ci si potrebbe cioè
chiedere se i costi in questione non rientrino a loro volta fra le spese professionali,
che possono essere dedotte dal compenso spettante ai genitori affidatari. Come
visto, infatti, la prassi delle autorità fiscali cantonali prevede perlopiù una
deduzione forfetaria, per considerare la quota parte del compenso che in effetti
si limita ad indennizzare i genitori affidatari, ma ammette poi la facoltà, per
il contribuente di dedurre un importo superiore, portando la prova e la
documentazione di tutti i costi sostenuti effettivamente (v. supra,
consid. 1.4).
A tal fine, occorrerebbe
peraltro anche esaminare la convenzione con cui le parti hanno disciplinato i rispettivi
diritti e doveri secondo l’art. 62 RLfam.
Come già accennato, non è
tuttavia necessario approfondire il tema, visto che la deduzione per doppio
reddito ha già compensato il reddito imponibile.
3.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 6 maggio 2015 è riformata nel senso
che è ammessa la deduzione per coniugi con doppio reddito di fr. 7'200.–.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: