Lexipedia

Decisione

80.2015.102

Deduzioni: attività lucrativa dei coniugi, presupposti, reddito dell'attività lucrativa, qualifica del compenso erogato ai genitori affidatari

30 luglio 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A.Il

minorenne __________ è stato collocato in affidamento presso la famiglia __________

e RI 1.

All’inizio del 2014,

l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimen-to (USSI) del Dipartimento

della sanità e della socialità (DSS) del Canton Ticino ha rilasciato ai coniugi

__________ un certificato di salario, dal quale risulta che, quale compenso per

la famiglia affidataria, nel corso del 2013 ha versato loro un “rimborso spese”

di fr. 14'400.– ed un “salario” di fr. 7’200.–, per un totale di fr. 21'600.–.

B. Nella dichiarazione

fiscale 2013, i contribuenti hanno indicato l’importo di fr. 7'200.– quale

reddito dell’attività lucrativa indipendente della moglie. Hanno quindi chiesto

la deduzione dello stesso importo quale deduzione dal reddito dell’attività

lucrativa dei coniugi.

Notificando loro la

tassazione IC/IFD 2013, con decisione dell’8 gennaio 2015, l’RS 1 ha tuttavia

qualificato l’importo di fr. 7'200.– come “altri redditi” ed ha quindi negato

la deduzione dello stesso importo, richiamandosi a “disposizioni emanate

dall’amministrazione cantonale delle contribuzioni”, secondo cui, “tenuto conto

del fatto che l’indennità versata quale compenso per famiglia affidataria non è

soggetta a trattenuta AVS, non viene considerata come salario o reddito da

attività indipendente”. Di conseguenza, “la stessa viene esposta come reddito

d’altra fonte e non potrà quindi beneficiare della deduzione per doppio reddito

dei coniugi”.

C. I contribuenti hanno

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 6 febbraio 2015, nel quale

hanno ribadito che a loro avviso l’importo percepito costituisce reddito

dell’attività lucrativa della moglie, per il fatto che “avere in affido un ragazzo

comporta un lavoro e impegno molto elevato che viene svolto prevalentemente

dalla moglie”. Inoltre, i reclamanti hanno rilevato che l’indennizzo percepito

“non è sufficiente per coprire tutte le spese supplementari e i costi che il

ragazzo in affidamento da [loro] ha comportato”. Hanno proposto un elenco di

“spese supplementari” per un totale di fr. 9'175.–, comprensivo della retta di

una scuola privata, dei costi per la psicoterapia, di corsi estivi e per

attività sportive. A loro avviso, se il compenso percepito non fosse stato

considerato reddito dell’attività lucrativa, lo stesso importo sarebbe stato

deducibile a titolo di deduzione per persona bisognosa a carico.

D. L’Ufficio di

tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 6 maggio 2015. Ribadìto che

le “disposizioni interne della Divisione delle contribuzioni” prevedono che il

compenso ricevuto dai genitori affilianti sia imposto come “altri redditi”,

l’autorità fiscale ha ritenuto che l’importo di fr. 7'200.– dovesse essere imposto.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene di non aver conseguito

alcun reddito per l’affidamento del minore, ma di aver anzi “dovuto sopportare

maggiori spese”. Infatti, il “contributo” di fr. 7'200.– non basterebbe a

“coprire tutte le spese supplementari e i costi che il ragazzo in affidamento…

ha comportato”. Postula quindi nuovamente che tale importo sia ammesso in deduzione

o quale deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi oppure quale

deduzione sociale per persona bisognosa a carico.

Diritto

1. 1.1.

La prima questione da

affrontare concerne la qualifica del reddito percepito dal ricorrente e dalla

moglie quali genitori affidatari di __________.

1.2.

1.2.1.

Per l’art. 294 CC, i

genitori affilianti hanno diritto a un congruo compenso per le cure prestate,

salvo deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze (cpv. 1).

La gratuità è presunta ove trattasi di figli di stretti parenti o di figli

accolti in vista d'adozione (cpv. 2).

L’art. 316 cpv. 1

CC dispone che l’affiliante abbisogni di un’auto-rizzazione dell’autorità di

protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal

diritto cantonale e che soggiaccia alla loro vigilanza. Il

Consiglio federale è incaricato di emanare norme esecutive (art. 316 cpv. 2

CC).

Il Consiglio federale ha

adottato l’Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di

affiliazione (OAMin; RS 221.222.338). L’art. 3 cpv. 2 lett. b OAMin riserva ai

Cantoni di promuovere l'affiliazione, soprattutto approntando modelli di contratti

di affiliazione e moduli per istanze e comunicazioni, adottando direttive

relative alla determinazione dei compensi e distribuendo fogli d'istruzione su

i diritti e i doveri dei genitori e dei genitori affilianti.

1.2.2.

Nel diritto cantonale, per

l’art. 24 della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione

dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003 (Lfam; RL 6.4.2.1), la famiglia affidataria ha diritto a un

contributo ai sensi dell’art. 294 CC, corrisposto dallo Stato, che può

esercitare eventuali regressi.

Secondo l’art. 62 cpv. 1 del

Regolamento del 20 dicembre 2005 della Legge per le famiglie (RLfam; RL

6.4.2.1.1), l’affidamento di minorenni a terzi è oggetto di una convenzione

scritta stipulata preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne,

l’autorità tutoria (ora: autorità di protezione) o giudiziaria da una parte e

la famiglia affidataria o il Centro educativo dall’altra.

L’art. 62 cpv. 2 RLfam

precisa che tale convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e

comprende in particolare:

a) il progetto

educativo di affidamento;

b) l’ammontare del

compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro

educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità

finanziarie dei genitori;

c) chi si

assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi,

gli importi necessari per le vacanze ecc.;

d) chi prende le

decisioni relative alla vita scolastica, alle prestazioni sanitarie,

all’educazione religiosa, alla frequentazione di attività extra-scolastiche e

alle vacanze del minorenne;

e) il disciplinamento

delle relazioni personali;

f) durata

e possibilità di disdetta della convenzione stessa.

Per quanto attiene alle

spese per il mantenimento del minorenne affidato, l’art. 67 cpv. 1 RLfam impone

al Dipartimento di emanare raccomandazioni relative al compenso di cui all’art.

294 CC. Secondo l’art. 67 cpv. 2 RLfam, l’anticipo di cui all’art. 24 Lfam

corrisponde agli importi di cui al cpv. 1 ed è versato dall’USSI, indipendentemente

dal fatto che il collocamento sia stato deciso dal rappresentante legale del

minorenne o da un’autorità tutoria (ora: autorità di protezione) o giudiziaria.

1.2.3.

Il DSS ha adottato delle

Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi dell’art.

294 CC. Nel periodo fiscale litigioso si applicavano le Raccomandazioni del 15

dicembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 (poi abrogate, con l’entrata in

vigore, il 1° gennaio 2015, delle Raccomandazioni del 23 dicembre 2014 [RL

6.4.2.1.4]). L’art. 1 delle Raccomandazioni del 2009 prevede che, per le cure

prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze,

i genitori affilianti (famiglia affidataria) hanno diritto al seguente compenso

(mensile massimo):

·

affidamento intra-familiare (nonni): fr. 990.–

·

affidamento extra-familiare: fr. 1800.–

·

affidamento professionale e S.O.S.: fr. 2250.–

1.3.

Per lungo tempo, la

questione dell’assoggettamento ai contributi sociali del compenso per le cure

prestate dai genitori affilianti è stata controversa, poiché in alcuni casi il

compenso era qualificato reddito di un’attività dipendente ed in altri reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente. Due sentenze del Tribunale

federale, rispettivamente del 2004 e del 2006, hanno chiarito che, in principio,

l’attività viene considerata dipendente (Mösch

Payot, Rechtsstellung der Pflegeeltern: Rechtsfragen um vertrags- und

sozialversicherungsrechtliche Rechte und Pflichten der Pflegeeltern, in ZKE

[Zeitschrift für Kindes- und Erwachsenenschutz] 2011, p. 86 s.; inoltre: Anderer, Das Pflegegeld in der Dauerfamilienpflege

und die sozialversicherungsrechtliche Rechtsstellung der Pflegeeltern, Zurigo

2012, n. 328 ss., p. 117 ss., con riferimento alle sentenze del Tribunale

federale delle assicurazioni dell’8 ottobre 2004, n. H 74/04, e del 4 aprile

2006, n. H 134/05).

Per quanto concerne la

commisurazione del salario determinante soggetto ai contributi sociali, non vi

rientrano in particolare le indennità per spese generali (art. 9 cpv. 1 seconda

frase dell’Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti [OAVS; RS 831.101]). Sottostà pertanto ai contributi solo

quella parte del compenso per i genitori affilianti, che remunera la loro

attività lucrativa. Ne è invece escluso l’indennizzo dei costi per il

mantenimento del minorenne (vitto, spese sanitarie, alloggio ecc.; cfr. Mösch Payot, op. cit., p. 95).

1.4.

Nell’intento di

salvaguardare l’unità e la coerenza dell’ordinam ento giuridico, dovrebbero

essere evitati punti di vista differenti fra autorità fiscali e casse di

compensazione AVS, a meno che ciò non sia imposto da ragioni imperative (DTF

134 V 297 consid. 2.3; DTF 103 V 1 consid. 2c; ZAK 1989, p. 148 consid. 2c, sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni H 49/02 du 19 novembre 2002, consid.

4.2).

Le autorità fiscali

cantonali seguono in generale il descritto ragionamento proposto dalla

giurisprudenza e dalla prassi in materia di contributi sociali.

Nel Canton Zurigo, per

esempio, una circolare dell’Ufficio per i giovani, concordata con le autorità

fiscali e delle assicurazioni sociali, stabilisce che tutti i compensi per le

cure prestate dai genitori affilianti costituiscono reddito imponibile e devono

essere indicati nella dichiarazione fiscale come reddito dell’attività lucrativa

accessoria o principale. Dalle indennità ricevute i genitori affilianti possono

tuttavia dedurre un importo forfetario (intorno ai 10'000 franchi all’anno),

che corrisponde all’indennizzo delle spese necessarie (vitto, alloggio, abiti,

scarpe e biancheria). Deduzioni più elevate sono possibili, ma in tal caso

devono essere comprovate e documentate tutte le spese (Zürcher Steuerbuch I, n.

16/302, cap. 1 e 2).

Anche nel Canton San

Gallo, il compenso in discussione viene considerato reddito dell’attività

lucrativa. Se i genitori affilianti svolgono la loro attività privatamente,

cioè senza la mediazione di un’organizzazione o di una terza persona e senza contratto

di affiliazione con l’autorità comunale, si considerano indipendenti; in caso,

contrario, in particolare se sono retribuiti da un’organiz-zazione o da

un’autorità comunale, sono considerati dipendenti. L’indennizzo per i costi diretti

(vitto e alloggio, quota delle spese dell’economia domestica, abbigliamento,

ecc.) non rientra nel reddito dell’attività lucrativa. Se il compenso è forfetario,

e quindi non distingue fra le sue componenti, è ammessa una deduzione

forfetaria (fra 700 e 800 franchi al mese) per i costi diretti per il figlio. I

genitori affilianti hanno diritto anche alla deduzione forfetaria per spese

professionali (cfr. St. Galler Steuerbuch 29 n. 10).

Anche il fisco bernese

reputa imponibile solo quella parte del compenso per i genitori affidatari, che

remunera il lavoro prestato, mentre qualifica come rifusione di spese non imponibile

la componente versata a copertura delle spese sopportate (vitto, alloggio, cura

ecc.). Una deduzione forfetaria annua (da 9'000 a 17'000 franchi, a dipendenza

del tempo trascorso dal minore presso la famiglia affidataria) è ugualmente

prevista (TaxInfo, Pflegeentschädigungen).

Le autorità di tassazione

del Canton Svitto hanno a loro volta pubblicato una circolare sull’imposizione

dei genitori affilianti. Anche in questo caso, tutte le prestazioni sono

soggette all’imposta sul reddito, come reddito dell’attività lucrativa dipendente

o indipendente, dedotte le spese forfetarie (circa 10'000 franchi all’anno). Se

i contribuenti fanno valere spese che eccedono il forfait, devono provare e

documentare singolarmente tutte le spese. Se i genitori affilianti sono

coniugati e non separati, hanno diritto alla deduzione dal reddito

dell’attività dei coniugi. Sono per contro escluse le deduzioni sociali: quella

per figli a carico, per il fatto che il rapporto con i figli in affido non è

assimilabile al rapporto di filizione; quella per persona bisognosa a carico,

perché il compenso ricevuto copre il fabbisogno per il sostentamento del minore

(Merkblatt Besteuerung von Pflegeeltern, del 4 dicembre 2008).

La prassi delle autorità

fiscali grigionesi è simile. Anche qui il reddito è considerato provenire da

attività lucrativa indipendente o dipendente, a seconda del fatto che il

contratto sia stato concluso con gli stessi genitori naturali piuttosto che con

un’organiz-zazione o un’autorità di protezione. Se la prestazione percepita dai

genitori affidatari non distingue fra le sue componenti, essi hanno diritto di

dedurre un importo forfetario (fr. 780 al mese a partire dal 2011) corrispondente

alle spese dirette per il figlio (vitto e alloggio, economia domestica, ecc.). Il

genitore affiliante ha poi diritto alla deduzione forfetaria per spese

professionali (Praxisfestlegung, Einkünfte aus Kinderbetreuung / Pflegekostenbeiträge

/ Tagesmütter).

L’amministrazione

cantonale delle contribuzioni del Canton Argovia ha pubblicato una circolare

(Merkblatt Einkünfte aus Kinderbetreuung, del 17 giugno 2002, stato: 1.1.2015),

nella quale qualifica come reddito dell’attività lucrativa dipendente ogni prestazione

relativa al rapporto di lavoro fondato sull’affido di un minore. Per tener

conto delle spese di alloggio, di vitto, di abbigliamento, di lavanderia ecc.,

si possono tuttavia dedurre quali spese professionali dei costi forfetari, che

crescono con l’età del minore (da fr. 3'240.– all’anno, per minori di sei anni,

a fr. 6'480.– all’anno, per maggiori di 13 anni). Anche qui è possibile dimostrare

di avere avuto spese effettive superiori, portandone i giustificativi. Se

l’attività è svolta a titolo indipendente, la deduzione forfetaria è più

elevata.

Il fisco del Canton Soletta

considera la remunerazione dei genitori affidatari reddito dell’attività

lucrativa indipendente ed ammette una deduzione forfetaria massima di 900

franchi al mese, che corrisponde all’indennizzo delle spese da loro sostenute

(Veranlagungshandbuch für die natürliche Personen, stato 1.1.2015, cap.

I.5.5.1, p. 27).

Secondo l’amministrazione

fiscale del Canton Zugo, compensi per genitori affilianti che non eccedono i

12'000 franchi si considerano indennizzo di spese e non sono pertanto

imponibili. Aldisopra di tale importo, sono ritenuti reddito dell’attività

lucrativa indipendente di carattere accessorio (Steuerbuch ZG, cap. 22.10.2).

1.5.

Come si evince tanto dalla

giurisprudenza e dalla prassi in materia di contributi AVS/AI quanto dalla

prassi delle autorità fiscali cantonali, nella misura in cui eccede il rimborso

delle spese da loro sostenute per il mantenimento del minore nella loro economia

domestica, il compenso erogato ai genitori affidatari costituisce reddito

dell’attività lucrativa. Nella maggior parte dei casi, per il fatto che il lavoro

si svolge sulla base di un contratto, concluso con l’autorità di protezione,

che contiene precise istruzioni e che prevede anche una vigilanza

dell’autorità, si tratterà di reddito dell’attività lucrativa dipendente.

Lo stesso USSI ha

rilasciato alla famiglia del ricorrente un vero e proprio “certificato di

salario”, nel quale ha suddiviso il compenso erogato (fr. 1'800.– al mese, cioè

fr. 21'600.– annui) in una componente qualificata come “rimborso spese” (fr.

14'400.–) ed una definita come “salario” (fr. 7'200.–).

In queste circostanze, si

fatica a comprendere come l’autorità di tassazione, rifacendosi peraltro a non

meglio precisate “disposizioni interne della Divisione delle contribuzioni”

(comunque non pubblicate), possa sostenere che il compenso versato dall’USSI

alla famiglia del ricorrente non costituisca reddito dell’attività lucrativa ma

che vada imposto a titolo di “altri redditi”. L’argomentazione, secondo cui la

qualifica di reddito dell’attività lucrativa sarebbe esclusa per il fatto che

l’indennità non è soggetta ai contributi AVS/AI (cfr. la decisione di

tassazione dell’8 gennaio 2015), non tiene evidentemente conto delle sentenze

del Tribunale federale precedentemente citate, come pure della prassi delle

casse di compensazione AVS (cfr. anche le Direttive sul salario determinante

nell’AVS/AI e nelle IPG dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, n.

4147 ss.).

1.6.

In conclusione, perlomeno

nella misura in cui eccede l’inden-nizzo delle spese per il mantenimento del

minore, stabilite forfetariamente dallo stesso USSI in fr. 14'400.– (fr. 1'200

al mese), il compenso percepito dall’insorgente e dalla moglie costituisce

reddito dell’attività lucrativa dipendente.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo il ricorrente,

dall’importo di fr. 7'200.–, considerato reddito imponibile, dovrebbe essere

dedotto lo stesso ammontare, o a titolo di deduzione per l’attività lucrativa

dei coniugi – qualora il reddito fosse qualificato come reddito dell’attività

lucrativa – oppure mediante il riconoscimento di una deduzione sociale per persona

bisognosa a carico.

Stabilito che il compenso

litigioso si considera reddito dell’attività lucrativa, si può verificare se

siano dati i presupposti per il riconoscimento della deduzione per coniugi con

doppio reddito.

2.2

2.2.1

Secondo l’art. 32 cpv. 2

LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è concessa una deduzione di fr. 7'700.– dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla

professione, dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro.

Diversa la formulazione

scelta dal legislatore federale. L’art. 212 cpv. 2 LIFD (nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2008, applicabile al presente caso) dispone, infatti, che

se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività

lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma

almeno 8'100 e al massimo 13'400 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i

proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le

deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui

all’articolo 33 capoverso 1 lettere d–f. Se uno dei coniugi collabora in modo

determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro o in caso

di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la

metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere

dimostrata dai coniugi.

2.2.2

La nuova

formulazione dell’art. 212 cpv. 2 LIFD è frutto di una recente modifica

della legge federale sull’imposta federale diretta. Con la modifica del 6

ottobre 2006 (Misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi),

infatti, il legislatore federale ha voluto tener conto di una

discriminazione fiscale incostituzionale dei coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini che conseguono lo stesso reddito complessivo. Questa discriminazione tocca in particolare le coppie sposate del ceto medio e alto, in cui entrambi i coniugi

partecipano in modo determinante al conseguimento di un reddito familiare lordo

compreso tra 80'000 e 500'000 franchi. Per agire in modo mirato e rapido, il

governo federale ha prospettato l’adozione di una misura immediata di facile

attuazione: accanto a un aumento moderato della deduzione per attività

lucrativa di entrambi i coniugi è prospettata una deduzione applicabile a tutte

le coppie sposate sotto forma di deduzione sociale. Questo approccio permette di migliorare la situazione fiscale delle coppie sposate a doppio reddito senza causare disparità urtanti tra l’imposizione di queste coppie e quella

delle coppie sposate a reddito unico (cfr. Messaggio n. 06.037 del 17 maggio 2006 sulle misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi, in: FF 2006 p.

4087-4129, p. 4088).

La LIFD è stata dunque modificata non solo introducendo una deduzione sociale di 2'500

franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica (art. 213 cpv. 1 lett. c

LIFD), ma anche aumentando la deduzione dal reddito

dell’attività lavorativa di entrambi i coniugi.

2.2.3

In materia di imposta

federale diretta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha emanato

delle direttive per la concessione della deduzione in esame. Esse permettono di

concludere, per quanto qui di interesse, che si definisce reddito da attività

lucrativa la totalità del reddito di un contribuente derivante da un’attività

lucrativa dipendente e indipendente, principale e accessoria in base alla

dichiarazione d’imposta (Circolare

n. 30 del 21 dicembre 2010 sull’imposizione dei coniugi e della famiglia, par.

9.

).

Persino le indennità per

perdita di guadagno in caso di interruzione temporanea dell’attività lucrativa

(servizio militare e civile, assicurazione maternità, indennità giornaliere

dell’assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie e gli

infortuni) sono parificate al reddito da attività lucrativa

(circolare cit., par. 9.2; cfr. anche Zigerlig/Jud,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2a, 2a ediz., Basilea, 2008, n. 37a ad art. 33 LIFD, p. 551).

La giurisprudenza del

Tribunale federale esclude la deduzione quando uno dei due coniugi non consegue

un reddito da un’attività lucrativa, ma per esempio un reddito della sostanza

(cfr. p. es. il caso della locazione di appartamenti arredati, considerato

semplice amministrazione della sostanza privata, in ASA 63 p. 657 = RDAF 1995

p. 326).

2.3

In considerazione della

qualifica del provento in discussione quale reddito dell’attività lucrativa, i

presupposti per il riconoscimento della deduzione sono ammessi, come riconosce

peraltro espressamente la già citata circolare dell’amministrazione delle contribuzioni

del Canton Svitto (Merkblatt Besteuerung von Pflegeeltern, del 4 dicembre 2008,

cap. 2.4).

Poiché la circolare

dell’AFC ritiene sufficiente anche l’esercizio di un’attività lucrativa

accessoria, vi rientra infatti anche quella della moglie del ricorrente.

Il reddito proveniente

dall’attività in discussione ammonta a fr. 7'200.– ed è quindi inferiore

all’ammontare minimo della deduzione per doppio reddito dei coniugi per l’IFD (fr.

8'100.–) ed a quello massimo per l’IC (fr. 7'700.–).

La deduzione ammessa, per

entrambe le imposte, ammonta conseguentemente a fr. 7'200.– e compensa di fatto

il reddito dichiarato.

2.4

In queste circostanze, può

esser lasciata aperta la questione dell’ammissibilità di una deduzione per

persona bisognosa a carico, nell’ambito della tassazione dei genitori

affidatari, anche se dovrebbe essere escluso che un minore si possa considerare

indigente, quando i genitori affilianti percepiscono un compenso mensile che

supera il minimo vitale.

La questione sollevata

dall’insorgente, con la pretesa che si tenga conto delle spese “supplementari”

che avrebbe affrontato per il mantenimento del figlio in affido, potrebbe

peraltro essere esaminata sotto un altro punto di vista. Ci si potrebbe cioè

chiedere se i costi in questione non rientrino a loro volta fra le spese professionali,

che possono essere dedotte dal compenso spettante ai genitori affidatari. Come

visto, infatti, la prassi delle autorità fiscali cantonali prevede perlopiù una

deduzione forfetaria, per considerare la quota parte del compenso che in effetti

si limita ad indennizzare i genitori affidatari, ma ammette poi la facoltà, per

il contribuente di dedurre un importo superiore, portando la prova e la

documentazione di tutti i costi sostenuti effettivamente (v. supra,

consid. 1.4).

A tal fine, occorrerebbe

peraltro anche esaminare la convenzione con cui le parti hanno disciplinato i rispettivi

diritti e doveri secondo l’art. 62 RLfam.

Come già accennato, non è

tuttavia necessario approfondire il tema, visto che la deduzione per doppio

reddito ha già compensato il reddito imponibile.

3.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 6 maggio 2015 è riformata nel senso

che è ammessa la deduzione per coniugi con doppio reddito di fr. 7'200.–.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: