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Decisione

80.2015.108

Assoggettamento illimitato: domicilio fiscale, rapporti intercantonali, posizione dirigenziale, domicilio nel cantone in cui risiede la famiglia solo in caso di rientro giornaliero

7 febbraio 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dal 2010, RI 1 riveste la

funzione di direttore generale (CEO) presso la __________ SA (dal 20 luglio

2011 in __________; prima in __________), società attiva nello sviluppo e nella

commercializzazione di sistemi e applicativi informatici come nella prestazione

di tutti i servizi ad esso collegati.

La __________ SA (dal 2016 __________

SA) ha sede legale nel comune di __________ (TI) ed ha due succursali, la prima

costituita ad __________ (ZH) il 23 marzo 2001 e la seconda costituita a __________

e poi trasferita a __________ (VD) il 14 agosto 2013. La società dà lavoro a

circa 700 collaboratori e il fatturato annuo si aggira attorno ai 180 milioni

di franchi. Accanto al direttore generale, con firma collettiva a due, siedono sei

direttori suddivisi per settori.

B. RI 1 risiede nel Comune di __________

(__________). È sposato con __________, di professione insegnante, senza

attività lucrativa, ed è padre di 3 figli. Con la moglie è proprietario di

diversi immobili, tra cui la casa di __________ (dal 2007), un appartamento a __________

(BE), che dal 2005 funge da casa di vacanza, una casa unifamiliare ad __________,

concessa in uso a terzi, e, dall’8 aprile 2011, la casa unifamiliare a __________

(abitata dal 10 aprile 2011).

C. Con scritto del 7 febbraio

2014, l’RS 1 informava RI 1 di averlo iscritto nel registro dei contribuenti

del Canton Ticino ed in quello del Comune di __________ per i periodi fiscali

2011-2012-2013 in quanto ritengono che il contribuente abbia eletto domicilio

fiscale nel Canton Ticino esercitando attività dirigenziale presso la __________

SA di __________. Copia dello scritto veniva notificata alle autorità fiscali

del Canton Argovia.

Il Comune di __________ prendeva

posizione il 19 febbraio 2014, non mettendo in dubbio la funzione dirigenziale

ricoperta dal contribuente in seno alla __________ SA di __________, ma sottolineando

che egli non rientrava presso la sua casa di __________ unicamente durante il

fine settimana o per trascorrervi il tempo libero, ma ben più spesso. Di

conseguenza non erano adempiuti i presupposti che, secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, giustificano l’assoggettamento nel luogo in cui è

esercitata l’attività lucrativa.

D. In data 28 febbraio 2014 il

contribuente interponeva reclamo contro le decisioni di assoggettamento per i

periodi fiscali 2011, 2012 e 2013. Il reclamante si dichiarava totalmente

concorde con quanto sostenuto dal Comune di __________. Confermava che la sua

presenza a __________ non superava le 1,5 notti alla settimana, essendo sempre

più spesso presente nelle succursali di __________ e __________. Sottolineava

quindi che il centro dei suoi interessi e degli affetti famigliari era

certamente a __________, dove trascorreva tutti i fine settimana e dove, tra

l'altro, era socio attivo del club di tennis locale.

Con scritto del 3 aprile 2014, la

RA 1, quale rappresentante del contribuente, chiedeva all'Ufficio di tassazione

di poter essere sentita in relazione alla decisione di assoggettamento del

contribuente nel Canton Ticino.

In data 29 aprile 2014, in

risposta alla richiesta del 3 aprile 2014, l'Ufficio di tassazione convocava i

rappresentanti del contribuente per il giorno 15 maggio 2014.

E. Con scritto del 1° aprile

2015, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna invitava i rappresentanti del

reclamante a produrre i seguenti documenti: riscontri in merito all'intensità

della presenza del contribuente nella sede della __________ SA, __________ e

nel Canton Ticino per il tramite della sua agenda professionale e privata per

gli anni 2011-2012-2013; informazioni precise in merito all’organizzazione del

lavoro alla __________ SA, __________, alla sua gestione amministrativa e

direzionale, alla composizione del suo management, alle mansioni e responsabilità

del contribuente in seno alla medesima; informazioni relative al personale

domestico eventualmente impiegato nella casa di __________; estratto della/e

carta/e di credito intestate al contribuente e alla moglie per gli anni

2011/2012/2013.

Il 29 aprile 2015 e il 5 maggio

2015 la RA 1 produceva i documenti richiesti, ossia l’agenda professionale e

privata di RI 1 per gli anni 2011, 2012 e 2013 e gli estratti delle tre carte

di credito, aziendale e privata.

Nello scritto del 29 aprile 2015,

i rappresentanti sottolineavano che, “come si può facilmente evincere dagli

impegni registrati, gran parte dell'attività del Sig. __________ si svolge

oltralpe, dove trascorre la maggior parte della sua vita lavorativa tra __________,

__________ e __________, rispettivamente __________, e dove ha luogo la

totalità dei suoi impegni privati”, concludendo che “il Sig. __________

trascorre fuori dal luogo di domicilio della famiglia ampiamente meno delle

due/tre notti del caso oggetto della sentenza del TF 2C_112/2007".

Per quanto attiene all’organizzazione

del lavoro alla __________ SA, i rappresentanti del contribuente indicavano che

“__________dispone di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri,

tecnici di diversi ambiti, finanziari ed informatici, di cui tre persone sono

residenti nella Svizzera interna, una in Ticino e una a Londra, che si riunisce

4/6 volte all'anno alternando __________ e __________”. La Direzione era

composta da 7 membri, che si riunivano due martedì al mese in Ticino. Mentre “le

attività di mercato e i progetti hanno luogo praticamente solo nella Svizzera

interna o nella Svizzera Romanda”, la produzione si svolgeva invece “essenzialmente

in Ticino, oltre ad __________ e __________” e “le funzioni Corporate Finance e

HR preponderantemente in Ticino.

I rappresentanti concludevano che

“tenuto conto della struttura e dell’accurata suddivisione dei compiti tra i

membri della Direzione, così come della possibilità di avvalersi di

videoconferenze, una prolungata presenza del Sig. __________ presso la

struttura di __________ non è necessaria, mentre è invece richiesta presso le

strutture di __________ e __________ dove si svolgono le attività legate ai

progetti e ai mercati”.

F. Con decisione del 20 maggio

2015, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

·

Il contribuente esercita

un'attività dirigenziale per cui l'esercizio della professione ne coinvolge la

personalità in modo tanto intenso da far apparire predominanti gli interessi

materiali ed economici rispetto a quelli ideali e familiari.

·

Il contribuente non può essere

qualificato di pendolare poiché non rientra ogni giorno nel luogo di residenza

della famiglia.

·

Il contribuente occupa una

posizione dirigenziale in seno ad una società economicamente importante,

assumendone le responsabilità di CEO e impartendo ordini al numeroso personale

subordinato. Dispone di un pied-à-terre nelle vicinanze della sede

principale di __________ SA abitando una casa di sua proprietà.

G. Con tempestivo ricorso alla

Camera di diritto tributario, RI 1, ancora rappresentato dalla RA 1, chiede che

il domicilio fiscale primario sia attribuito al Canton __________, domicilio

civile e fiscale della famiglia.

A complemento delle dichiarazioni

già fatte, l’insorgente sottolinea che la maggior parte della clientela risiede

nella Svizzera tedesca e romanda, peculiarità che permette quindi al

contribuente di rientrare regolarmente al proprio domicilio, mantenendo un

legame particolarmente stretto con la famiglia.

A suo avviso, egli dovrebbe

essere qualificato pendolare piuttosto che residente settimanale, con la

conseguenza che verrebbero a mancare le basi per un’imposizione presso il luogo

di lavoro. Infatti, “la presenza di 2 giorni alla settimana nel Canton Ticino

dovrebbe tuttalpiù essere considerata sporadica e non dovrebbe pregiudicare in

alcun modo il rientro giornaliero del contribuente presso il domicilio”.

Il ricorrente contesta la tesi delle

autorità fiscali ticinesi, secondo cui l’assoggettamento nel luogo di lavoro

potrebbe essere escluso solo in presenza di un rientro quotidiano al domicilio

della famiglia, rilevando che sarebbe in contrasto con la giurisprudenza del

Tribunale federale.

Facendo riferimento in

particolare alla sentenza del Tribunale federale 2C_112/2007, il contribuente argomenta

di trascorrere fuori dal luogo di domicilio della famiglia meno delle due/tre

notti del caso esaminato dall’Alta Corte. Non sarebbe pertanto possibile considerare

il luogo di lavoro preponderante nei confronti del domicilio familiare.

Nella stessa sentenza, il

Tribunale federale avrebbe affermato che si può riconoscere come domicilio

fiscale primario un luogo diverso da quello dove risiede la famiglia, a causa

di una funzione dirigenziale, solo se il dirigente dispone di un appartamento o

di una stanza presso il luogo di lavoro. Egli non disporrebbe di un alloggio a

sua libera disposizione presso il luogo di lavoro, poiché la casa di sua

proprietà è sita nel Comune di __________ e non esattamente nel Comune del

luogo di lavoro. Tale abitazione si dovrebbe pertanto considerare “Spezialsteuerdomizil”

(domicilio fiscale speciale).

Infine, il contribuente sostiene

che neppure un assoggettamento giusta l'art. 2 cpv. 3 LT e l’art 3 cpv. 1 in

fine LAID, cioè per dimora fiscale, possa entrare in linea di conto, in

quanto egli “non ha mai soggiornato in Canton Ticino per 30 giorni consecutivi”.

H. Con osservazioni del 30 luglio

2015, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso.

L'autorità fiscale, con

riferimento alla presa di posizione del Comune di __________, fa notare che nelle

dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2011, 2012 e 2013 presentate al

Canton __________ traspare chiaramente la richiesta delle deduzioni per __________

(Unterkunft __________) e che il contribuente menziona sempre quale

luogo di lavoro __________. Pur ammettendo che non vi siano le decisioni di

tassazione atte a verificare se tali deduzioni siano state effettivamente

concesse, l’Ufficio di tassazione sottolinea comunque che tale questione

riveste un’importanza circa l’eventuale accettazione della qualifica di Wochenaufenthalter

da parte del Canton __________.

Dopo aver analizzato l’agenda

fornita dal contribuente per gli anni in questione e i dati risultanti dalle

carte di credito (aziendale e privata), l’Ufficio stima in circa 176 i giorni

da imputare al luogo di lavoro (media: 4 giorni alla settimana). Ai giorni

lavorativi trascorsi presso la sede di __________ somma anche quelli in cui il

contribuente si reca a __________ e ad __________, poiché, a suo avviso, “tali

trasferte sono di natura professionale, dettate dalla funzione di direttore

generale”.

L’autorità di tassazione ritiene

pertanto che, nel caso in esame, la presenza fisica del contribuente nel Canton

Ticino sia data.

Il fisco cantonale contesta poi

che i pernottamenti a __________ possano essere computati ai giorni trascorsi

nella Svizzera tedesca (__________e __________). Pur ammettendo che il

ricorrente “non è sussumibile nelle nozioni classiche di pendolare risp. di Wochenaufenthalter

così come definite dalla giurisprudenza costante”, l’Ufficio di tassazione

ritiene “che la possibilità di rientrare presso il domicilio della famiglia

durante la settimana è condizionata e dettata dall'attività professionale svolta

dal contribuente per la ______________________________ SA di __________”.

Per quanto attiene alla

disponibilità da parte del contribuente di un alloggio a libera disposizione

presso il luogo di lavoro, messa in dubbio sia dai rappresentanti del contribuente

sia dalle autorità fiscali del Canton __________, l’Ufficio di tassazione rileva

che, diversamente dal caso trattato nella sentenza citata dai rappresentanti

(STF 2C_112/2007), __________ e __________ sono comuni dello stesso Cantone e distano

meno di 5 km l’uno dall’altro.

I. All’udienza del 24

febbraio 2016, le parti hanno chiesto di tener sospesa la procedura di ricorso,

in modo tale da consentire alla Divisione delle contribuzioni di sottoporre una

proposta di accordo alle autorità fiscali del Canton Argovia.

L’11 marzo 2016, l’RS 1 ha

trasmesso alla Camera di diritto tributario copia di una lettera del 7 marzo

2016, con cui il Comune di __________ dichiara di non discostarsi dalle sue

precedenti prese di posizione.

Diritto

1. 1.1.

Il

diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di

principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in

un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art.

3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

Il domicilio fiscale è di

conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva

residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione

di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito

intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di

una persona fisica si trova nel luo-go in cui, di fatto, si situa il centro dei

suoi interessi (decisione TF n.2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza

citata).

A

tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì

la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il

centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme

delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue

dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.

2b).

1.2.

Secondo l’art. 2

cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data

invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

·

almeno 30 giorni esercitandovi un’attività

lucrativa;

·

almeno 90 giorni senza esercitare un’attività

lucrativa.

La dimora fiscale

non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno

l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata

qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza

interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta

alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per

appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di

interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere

ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre

superare il periodo stesso di permanenza (Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015,

p. 27).

1.3.

Se i presupposti

del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più

luoghi, il diritto federale della doppia imposizione intercantonale definisce

quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni

più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni

vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale

che materiale (Locher, op. cit.,

p. 27 s.; Höhn/Athanas, Interkantonales

Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).

Come nel diritto

civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a

quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si

trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti

singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua

il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la

dimora in questo luogo dura da più anni (Locher,

op. cit., p. 28 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836

consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi)

che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro

assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n.2t): in

simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente

in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli

interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 31). Il

contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette un domicilio fiscale

separato da quello del luogo di residenza della sua famiglia in ragione di una

funzione dirigenziale, deve disporre di un’abitazione privata al luogo di

lavoro o almeno di un alloggio in una pensione o ancora di un appartamento di

servizio a libera disposizione (DTF 132 I 29). Eccezionalmente possono

sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi

diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio

fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato

(“alternierende Wohnsitz”; cfr. Locher,

op. cit., p. 33).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, è controverso

se RI 1 abbia il domicilio fiscale principale laddove risiede la famiglia, e

sia quindi assoggettato illimitatamente alle imposte nel Canton Argovia, oppure

se il suo domicilio coincida con il luogo in cui esercita l’attività lucrativa,

e sia pertanto imponibile nel Canton Ticino.

2.2

Le parti sono concordi sul fatto

che il ricorrente occupi una posizione dirigenziale. Infatti, è innegabile che

egli sia ai vertici di un’impresa economicamente importante, che gli sia

attribuita una particolare responsabilità e che sia preposto a un personale

numeroso (cfr. p. es. DTF 132 I 29 consid. 4.3 con riferimenti; inoltre Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht,

Basilea 2011, § 6, n. 53, p. 69; de Vries

Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz.,

Berna 2013, n. 236, p. 79). Basti pensare al numero di dipendenti della __________

SA (oltre 700) ed alla sua importanza per l’economia, considerati i legami che

aveva con una importante banca con sede nel Canton Ticino.

2.3

2.3.1

Un aspetto su cui le parti

divergono è invece quello della frequenza con cui il ricorrente rientra al

domicilio familiare.

2.3.2

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, se il contribuente rientra in famiglia per i fine settimana

e nel suo tempo libero, il suo domicilio fiscale coincide con il luogo di

lavoro; se per contro rientra quotidianamente in famiglia, il suo domicilio

fiscale coincide con il luogo di residenza della famiglia, malgrado la sua

posizione dirigenziale (p. es. DTF 132 I 29 consid. 4.2; 121 I 14 consid. 4b;

104.

Ia 264 consid. 3e; inoltre de Vries

Reilingh, op. cit., n. 236, p. 79). In altre, parole, la presunzione per

cui il centro degli interessi vitali di una persona che occupa una posizione

dirigenziale si trovi nel luogo di lavoro può essere confutata provando

l’esistenza di rapporti particolarmente intensi con il luogo di residenza della

famiglia, ed in particolare dimostrando che rientra giornalmente in famiglia,

cioè che non abita affatto nel luogo in cui lavora (cosiddetto pendolare [“Pendler”];

Zweifel/Hunziker, op. cit., § 6,

n. 52, p. 69; v. anche de Vries Reilingh,

op. cit., n. 239, p. 80, e n. 248, p. 83).

2.3.3

Secondo il ricorrente, egli

avrebbe provato di rientrare proprio nella casistica menzionata poc’anzi, cioè

di essere un pendolare (“Pendler”) anziché un residente settimanale (“Wochenaufenthalter”).

Sostiene infatti di aver trascorso nel Canton Ticino mediamente non più di due

giorni alla settimana, essendo sovente occupato in altre regioni della

Svizzera, in particolare dove sorgono le succursali del suo datore di lavoro. A

supporto della sua tesi, invoca una sentenza del Tribunale federale, che

concerneva il caso del direttore delle Saline svizzere riunite del Reno, con

sede a Pratteln (BL). Pur ammettendo che il ricorrente non fosse un pendolare

in senso stretto, per il fatto che non rientrava quotidianamente in famiglia

(nel Canton Zurigo), ma trascorreva da due a tre notti alla settimana in un

appartamento a Rheinfelden (AG), l’Alta Corte ha stabilito che i legami con il

luogo di lavoro non fossero tanto stretti da far passare in secondo piano le

relazioni familiari e sociali, dal momento che aveva provato di rientrare in

famiglia non solo nei fine settimana e nei giorni liberi ma anche regolarmente

diverse notti alla settimana, quando non era occupato in viaggi d’affari

(sentenza 2C_112/2007 dell’11 settembre 2007, in StE 2008 A 24.24.3 n. 3).

L’Ufficio di tassazione rileva

per contro come, dall’esame dell’agenda dello stesso insorgente, si evinca che

egli ha trascorso nel luogo di lavoro mediamente quattro giorni alla settimana,

computando anche quelli trascorsi presso le succursali della società. La

possibilità di rientrare in famiglia durante la settimana sarebbe dunque

“condizionata e dettata dall’attività professionale svolta dal contribuente per

la __________ SA di __________”.

2.3.4

Il caso del ricorrente non può

essere assimilato a quello giudicato dal Tribunale federale nella sentenza

dell’11 settembre 2007.

In primo luogo, in quel caso, il

ricorrente era stato assoggettato all’imposta nel cantone in cui risiedeva

durante la settimana lavorativa, che tuttavia non coincideva con il cantone in

cui esercitava l’attività lucrativa. Infatti, come ricordato, egli era

direttore di un’impresa che aveva sede nel Canton Basilea Campagna, ma

pernottava in un appartamento situato nel Canton Argovia. Sebbene la distanza

fosse solo di una decina di chilometri, è evidentemente difficile sostenere che

il Canton Argovia potesse rivendicare il suo assoggettamento in qualità di

luogo in cui il contribuente esercitava la sua attività lucrativa in posizione

dirigenziale. Non a caso, il Tribunale federale afferma che il requisito della

disponibilità di un’abitazione nel luogo di lavoro rappresenta, nel caso di una

persona che occupa una posizione dirigenziale, una condizione imprescindibile,

che non è tuttavia adempiuta se il luogo di lavoro e quello dove pernotta

occasionalmente non coincidono e non sono neppure situati nello stesso cantone

(“Diese Voraussetzung ist bei einer Person in leitender Stellung

unabdingbar, muss sie doch durch die Ausübung der beruflichen Tätigkeit so

stark beansprucht werden, dass die Bindungen zum Arbeitsort überwiegen, was

nicht der Fall ist, wenn Arbeitsort und gelegentlicher Übernachtungsort

auseinander fallen bzw. nicht einmal im gleichen Kanton liegen”; cfr.

sentenza 2C_112/2007 citata, consid. 3.3). Ben diversa la situazione del

ricorrente, che dispone di un appartamento a __________, a meno di cinque

chilometri dalla sede della __________ SA e, soprattutto, nello stesso Canton

Ticino.

In secondo luogo, la famiglia del

direttore delle Saline del Reno risiedeva a meno di cento chilometri di

distanza dal luogo di lavoro del ricorrente e lo spostamento fra le due

località era possibile in meno di poco più di un’ora in macchina e in meno di

due ore con i mezzi pubblici. Fra __________ e __________ sorgono invece le

Alpi e la durata della trasferta è in ogni caso molto più lunga, anche senza

considerare i problemi legati al traffico stagionale.

Se, pertanto, il Tribunale

federale ha potuto concludere che, nel caso del direttore delle Saline del

Reno, i rapporti con il luogo di lavoro non fossero tanto stretti da prevalere

su quelli intrattenuti nel cantone in cui risiedeva la sua famiglia, la stessa

conclusione non può essere tratta nella fattispecie qui in discussione. Anche

ammettendo che l’insorgente abbia trascorso alcune notti durante la settimana

nella casa di abitazione della sua famiglia, ciò non toglie che i legami con il

Canton Ticino, dove ha sede la società di cui è direttore generale, siano stati

prevalenti rispetto a quelli con il Canton Argovia. La sua condizione si

avvicina indubbiamente più a quella di un residente settimanale (“Wochenaufenthalter”)

che non a quella di un pendolare giornaliero (“Pendler”).

2.4

Sempre richiamandosi alla

sentenza del Tribunale federale dell’11 settembre 2007, l’insorgente sostiene

di non disporre di un alloggio a sua libera disposizione presso il luogo di

lavoro, poiché la casa di sua proprietà è sita nel Comune di __________ e non

esattamente nel Comune in cui lavora.

In effetti, la Suprema Corte ha

rammentato che, nei casi in cui è stata riconosciuta l’esistenza di un

domicilio fiscale separato dal luogo di residenza della famiglia, per una

persona che occupa una posizione dirigenziale, il contribuente disponeva nel

luogo di lavoro di una propria abitazione o perlomeno di una sistemazione in

una pensione oppure di un appartamento di servizio a libera disposizione (sentenza

2C_112/2007 citata, consid. 3.3, con riferimento a DTF 132 I 29 consid. 4.3). Come

già rilevato, ha poi escluso che tale requisito fosse adempiuto nel caso

concreto, per il fatto che il ricorrente pernottava in un luogo diverso da

quello in cui lavorava e, soprattutto, in un altro cantone. L’elemento decisivo

non è, in tal modo, tanto la distanza fra il luogo della residenza settimanale

e il luogo di lavoro, quanto il fatto che i due luoghi in questione siano o

meno situati nello stesso cantone. Altrimenti, basterebbe pernottare a due

passi dal luogo di lavoro per non adempiere i presupposti per l’applicazione

della giurisprudenza in questione (cfr. anche de

Vries Reilingh, op. cit., n. 247, p. 83).

Nel caso in esame, il

contribuente è comproprietario, insieme alla moglie, di una casa nel comune di __________,

che dista meno di cinque chilometri dal comune di __________, dove ha sede la __________

SA. L’immobile è stato acquistato proprio nel 2011 ed è abitato dal

contribuente, che dichiara il relativo valore locativo e che, come sottolinea

l’autorità di tassazione nelle osservazioni al ricorso, ha indicato di

risiedervi quale Wochenaufenthalter.

Il presupposto, al quale la

giurisprudenza del Tribunale federale subordina il riconoscimento del domicilio

fiscale nel luogo di lavoro del dirigente, è pertanto adempiuto.

2.5

Alla luce delle considerazioni

che precedono, si deve concludere che il ricorrente, che occupa una posizione

dirigenziale in seno alla __________ SA di __________, risiede durante la settimana

in prevalenza nella sua casa, che sorge a poca distanza dal luogo di lavoro, e

rientra regolarmente, nei fine settimana e nel tempo libero, nel luogo di

residenza della sua famiglia. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

in materia di doppia imposizione intercantonale, bisogna pertanto ammettere che

il domicilio fiscale principale dell’insorgente è situato nel Canton Ticino.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr.

3’000.–

b. nelle spese di cancelleria di

complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 3’100.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: