80.2015.108
Assoggettamento illimitato: domicilio fiscale, rapporti intercantonali, posizione dirigenziale, domicilio nel cantone in cui risiede la famiglia solo in caso di rientro giornaliero
7 febbraio 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.108
Lugano
7 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 giugno 2015 contro la decisione del 20 maggio 2015 in materia di IC
2011/2012/2013.
Fatti
A. Dal 2010, RI 1 riveste la
funzione di direttore generale (CEO) presso la __________ SA (dal 20 luglio
2011 in __________; prima in __________), società attiva nello sviluppo e nella
commercializzazione di sistemi e applicativi informatici come nella prestazione
di tutti i servizi ad esso collegati.
La __________ SA (dal 2016 __________
SA) ha sede legale nel comune di __________ (TI) ed ha due succursali, la prima
costituita ad __________ (ZH) il 23 marzo 2001 e la seconda costituita a __________
e poi trasferita a __________ (VD) il 14 agosto 2013. La società dà lavoro a
circa 700 collaboratori e il fatturato annuo si aggira attorno ai 180 milioni
di franchi. Accanto al direttore generale, con firma collettiva a due, siedono sei
direttori suddivisi per settori.
B. RI 1 risiede nel Comune di __________
(__________). È sposato con __________, di professione insegnante, senza
attività lucrativa, ed è padre di 3 figli. Con la moglie è proprietario di
diversi immobili, tra cui la casa di __________ (dal 2007), un appartamento a __________
(BE), che dal 2005 funge da casa di vacanza, una casa unifamiliare ad __________,
concessa in uso a terzi, e, dall’8 aprile 2011, la casa unifamiliare a __________
(abitata dal 10 aprile 2011).
C. Con scritto del 7 febbraio
2014, l’RS 1 informava RI 1 di averlo iscritto nel registro dei contribuenti
del Canton Ticino ed in quello del Comune di __________ per i periodi fiscali
2011-2012-2013 in quanto ritengono che il contribuente abbia eletto domicilio
fiscale nel Canton Ticino esercitando attività dirigenziale presso la __________
SA di __________. Copia dello scritto veniva notificata alle autorità fiscali
del Canton Argovia.
Il Comune di __________ prendeva
posizione il 19 febbraio 2014, non mettendo in dubbio la funzione dirigenziale
ricoperta dal contribuente in seno alla __________ SA di __________, ma sottolineando
che egli non rientrava presso la sua casa di __________ unicamente durante il
fine settimana o per trascorrervi il tempo libero, ma ben più spesso. Di
conseguenza non erano adempiuti i presupposti che, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, giustificano l’assoggettamento nel luogo in cui è
esercitata l’attività lucrativa.
D. In data 28 febbraio 2014 il
contribuente interponeva reclamo contro le decisioni di assoggettamento per i
periodi fiscali 2011, 2012 e 2013. Il reclamante si dichiarava totalmente
concorde con quanto sostenuto dal Comune di __________. Confermava che la sua
presenza a __________ non superava le 1,5 notti alla settimana, essendo sempre
più spesso presente nelle succursali di __________ e __________. Sottolineava
quindi che il centro dei suoi interessi e degli affetti famigliari era
certamente a __________, dove trascorreva tutti i fine settimana e dove, tra
l'altro, era socio attivo del club di tennis locale.
Con scritto del 3 aprile 2014, la
RA 1, quale rappresentante del contribuente, chiedeva all'Ufficio di tassazione
di poter essere sentita in relazione alla decisione di assoggettamento del
contribuente nel Canton Ticino.
In data 29 aprile 2014, in
risposta alla richiesta del 3 aprile 2014, l'Ufficio di tassazione convocava i
rappresentanti del contribuente per il giorno 15 maggio 2014.
E. Con scritto del 1° aprile
2015, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna invitava i rappresentanti del
reclamante a produrre i seguenti documenti: riscontri in merito all'intensità
della presenza del contribuente nella sede della __________ SA, __________ e
nel Canton Ticino per il tramite della sua agenda professionale e privata per
gli anni 2011-2012-2013; informazioni precise in merito all’organizzazione del
lavoro alla __________ SA, __________, alla sua gestione amministrativa e
direzionale, alla composizione del suo management, alle mansioni e responsabilità
del contribuente in seno alla medesima; informazioni relative al personale
domestico eventualmente impiegato nella casa di __________; estratto della/e
carta/e di credito intestate al contribuente e alla moglie per gli anni
2011/2012/2013.
Il 29 aprile 2015 e il 5 maggio
2015 la RA 1 produceva i documenti richiesti, ossia l’agenda professionale e
privata di RI 1 per gli anni 2011, 2012 e 2013 e gli estratti delle tre carte
di credito, aziendale e privata.
Nello scritto del 29 aprile 2015,
i rappresentanti sottolineavano che, “come si può facilmente evincere dagli
impegni registrati, gran parte dell'attività del Sig. __________ si svolge
oltralpe, dove trascorre la maggior parte della sua vita lavorativa tra __________,
__________ e __________, rispettivamente __________, e dove ha luogo la
totalità dei suoi impegni privati”, concludendo che “il Sig. __________
trascorre fuori dal luogo di domicilio della famiglia ampiamente meno delle
due/tre notti del caso oggetto della sentenza del TF 2C_112/2007".
Per quanto attiene all’organizzazione
del lavoro alla __________ SA, i rappresentanti del contribuente indicavano che
“__________dispone di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri,
tecnici di diversi ambiti, finanziari ed informatici, di cui tre persone sono
residenti nella Svizzera interna, una in Ticino e una a Londra, che si riunisce
4/6 volte all'anno alternando __________ e __________”. La Direzione era
composta da 7 membri, che si riunivano due martedì al mese in Ticino. Mentre “le
attività di mercato e i progetti hanno luogo praticamente solo nella Svizzera
interna o nella Svizzera Romanda”, la produzione si svolgeva invece “essenzialmente
in Ticino, oltre ad __________ e __________” e “le funzioni Corporate Finance e
HR preponderantemente in Ticino.
I rappresentanti concludevano che
“tenuto conto della struttura e dell’accurata suddivisione dei compiti tra i
membri della Direzione, così come della possibilità di avvalersi di
videoconferenze, una prolungata presenza del Sig. __________ presso la
struttura di __________ non è necessaria, mentre è invece richiesta presso le
strutture di __________ e __________ dove si svolgono le attività legate ai
progetti e ai mercati”.
F. Con decisione del 20 maggio
2015, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
·
Il contribuente esercita
un'attività dirigenziale per cui l'esercizio della professione ne coinvolge la
personalità in modo tanto intenso da far apparire predominanti gli interessi
materiali ed economici rispetto a quelli ideali e familiari.
·
Il contribuente non può essere
qualificato di pendolare poiché non rientra ogni giorno nel luogo di residenza
della famiglia.
·
Il contribuente occupa una
posizione dirigenziale in seno ad una società economicamente importante,
assumendone le responsabilità di CEO e impartendo ordini al numeroso personale
subordinato. Dispone di un pied-à-terre nelle vicinanze della sede
principale di __________ SA abitando una casa di sua proprietà.
G. Con tempestivo ricorso alla
Camera di diritto tributario, RI 1, ancora rappresentato dalla RA 1, chiede che
il domicilio fiscale primario sia attribuito al Canton __________, domicilio
civile e fiscale della famiglia.
A complemento delle dichiarazioni
già fatte, l’insorgente sottolinea che la maggior parte della clientela risiede
nella Svizzera tedesca e romanda, peculiarità che permette quindi al
contribuente di rientrare regolarmente al proprio domicilio, mantenendo un
legame particolarmente stretto con la famiglia.
A suo avviso, egli dovrebbe
essere qualificato pendolare piuttosto che residente settimanale, con la
conseguenza che verrebbero a mancare le basi per un’imposizione presso il luogo
di lavoro. Infatti, “la presenza di 2 giorni alla settimana nel Canton Ticino
dovrebbe tuttalpiù essere considerata sporadica e non dovrebbe pregiudicare in
alcun modo il rientro giornaliero del contribuente presso il domicilio”.
Il ricorrente contesta la tesi delle
autorità fiscali ticinesi, secondo cui l’assoggettamento nel luogo di lavoro
potrebbe essere escluso solo in presenza di un rientro quotidiano al domicilio
della famiglia, rilevando che sarebbe in contrasto con la giurisprudenza del
Tribunale federale.
Facendo riferimento in
particolare alla sentenza del Tribunale federale 2C_112/2007, il contribuente argomenta
di trascorrere fuori dal luogo di domicilio della famiglia meno delle due/tre
notti del caso esaminato dall’Alta Corte. Non sarebbe pertanto possibile considerare
il luogo di lavoro preponderante nei confronti del domicilio familiare.
Nella stessa sentenza, il
Tribunale federale avrebbe affermato che si può riconoscere come domicilio
fiscale primario un luogo diverso da quello dove risiede la famiglia, a causa
di una funzione dirigenziale, solo se il dirigente dispone di un appartamento o
di una stanza presso il luogo di lavoro. Egli non disporrebbe di un alloggio a
sua libera disposizione presso il luogo di lavoro, poiché la casa di sua
proprietà è sita nel Comune di __________ e non esattamente nel Comune del
luogo di lavoro. Tale abitazione si dovrebbe pertanto considerare “Spezialsteuerdomizil”
(domicilio fiscale speciale).
Infine, il contribuente sostiene
che neppure un assoggettamento giusta l'art. 2 cpv. 3 LT e l’art 3 cpv. 1 in
fine LAID, cioè per dimora fiscale, possa entrare in linea di conto, in
quanto egli “non ha mai soggiornato in Canton Ticino per 30 giorni consecutivi”.
H. Con osservazioni del 30 luglio
2015, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso.
L'autorità fiscale, con
riferimento alla presa di posizione del Comune di __________, fa notare che nelle
dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2011, 2012 e 2013 presentate al
Canton __________ traspare chiaramente la richiesta delle deduzioni per __________
(Unterkunft __________) e che il contribuente menziona sempre quale
luogo di lavoro __________. Pur ammettendo che non vi siano le decisioni di
tassazione atte a verificare se tali deduzioni siano state effettivamente
concesse, l’Ufficio di tassazione sottolinea comunque che tale questione
riveste un’importanza circa l’eventuale accettazione della qualifica di Wochenaufenthalter
da parte del Canton __________.
Dopo aver analizzato l’agenda
fornita dal contribuente per gli anni in questione e i dati risultanti dalle
carte di credito (aziendale e privata), l’Ufficio stima in circa 176 i giorni
da imputare al luogo di lavoro (media: 4 giorni alla settimana). Ai giorni
lavorativi trascorsi presso la sede di __________ somma anche quelli in cui il
contribuente si reca a __________ e ad __________, poiché, a suo avviso, “tali
trasferte sono di natura professionale, dettate dalla funzione di direttore
generale”.
L’autorità di tassazione ritiene
pertanto che, nel caso in esame, la presenza fisica del contribuente nel Canton
Ticino sia data.
Il fisco cantonale contesta poi
che i pernottamenti a __________ possano essere computati ai giorni trascorsi
nella Svizzera tedesca (__________e __________). Pur ammettendo che il
ricorrente “non è sussumibile nelle nozioni classiche di pendolare risp. di Wochenaufenthalter
così come definite dalla giurisprudenza costante”, l’Ufficio di tassazione
ritiene “che la possibilità di rientrare presso il domicilio della famiglia
durante la settimana è condizionata e dettata dall'attività professionale svolta
dal contribuente per la ______________________________ SA di __________”.
Per quanto attiene alla
disponibilità da parte del contribuente di un alloggio a libera disposizione
presso il luogo di lavoro, messa in dubbio sia dai rappresentanti del contribuente
sia dalle autorità fiscali del Canton __________, l’Ufficio di tassazione rileva
che, diversamente dal caso trattato nella sentenza citata dai rappresentanti
(STF 2C_112/2007), __________ e __________ sono comuni dello stesso Cantone e distano
meno di 5 km l’uno dall’altro.
I. All’udienza del 24
febbraio 2016, le parti hanno chiesto di tener sospesa la procedura di ricorso,
in modo tale da consentire alla Divisione delle contribuzioni di sottoporre una
proposta di accordo alle autorità fiscali del Canton Argovia.
L’11 marzo 2016, l’RS 1 ha
trasmesso alla Camera di diritto tributario copia di una lettera del 7 marzo
2016, con cui il Comune di __________ dichiara di non discostarsi dalle sue
precedenti prese di posizione.
Diritto
1. 1.1.
Il
diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in
un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art.
3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
Il domicilio fiscale è di
conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva
residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione
di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito
intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di
una persona fisica si trova nel luo-go in cui, di fatto, si situa il centro dei
suoi interessi (decisione TF n.2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza
citata).
A
tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì
la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il
centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme
delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue
dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.
2b).
1.2.
Secondo l’art. 2
cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data
invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
·
almeno 30 giorni esercitandovi un’attività
lucrativa;
·
almeno 90 giorni senza esercitare un’attività
lucrativa.
La dimora fiscale
non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno
l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata
qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza
interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta
alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per
appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di
interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere
ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre
superare il periodo stesso di permanenza (Locher,
Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015,
p. 27).
1.3.
Se i presupposti
del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più
luoghi, il diritto federale della doppia imposizione intercantonale definisce
quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni
più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni
vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale
che materiale (Locher, op. cit.,
p. 27 s.; Höhn/Athanas, Interkantonales
Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).
Come nel diritto
civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a
quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si
trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti
singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua
il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la
dimora in questo luogo dura da più anni (Locher,
op. cit., p. 28 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836
consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi)
che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro
assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n.2t): in
simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente
in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli
interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 31). Il
contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette un domicilio fiscale
separato da quello del luogo di residenza della sua famiglia in ragione di una
funzione dirigenziale, deve disporre di un’abitazione privata al luogo di
lavoro o almeno di un alloggio in una pensione o ancora di un appartamento di
servizio a libera disposizione (DTF 132 I 29). Eccezionalmente possono
sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi
diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio
fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato
(“alternierende Wohnsitz”; cfr. Locher,
op. cit., p. 33).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, è controverso
se RI 1 abbia il domicilio fiscale principale laddove risiede la famiglia, e
sia quindi assoggettato illimitatamente alle imposte nel Canton Argovia, oppure
se il suo domicilio coincida con il luogo in cui esercita l’attività lucrativa,
e sia pertanto imponibile nel Canton Ticino.
2.2
Le parti sono concordi sul fatto
che il ricorrente occupi una posizione dirigenziale. Infatti, è innegabile che
egli sia ai vertici di un’impresa economicamente importante, che gli sia
attribuita una particolare responsabilità e che sia preposto a un personale
numeroso (cfr. p. es. DTF 132 I 29 consid. 4.3 con riferimenti; inoltre Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht,
Basilea 2011, § 6, n. 53, p. 69; de Vries
Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz.,
Berna 2013, n. 236, p. 79). Basti pensare al numero di dipendenti della __________
SA (oltre 700) ed alla sua importanza per l’economia, considerati i legami che
aveva con una importante banca con sede nel Canton Ticino.
2.3
2.3.1
Un aspetto su cui le parti
divergono è invece quello della frequenza con cui il ricorrente rientra al
domicilio familiare.
2.3.2
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, se il contribuente rientra in famiglia per i fine settimana
e nel suo tempo libero, il suo domicilio fiscale coincide con il luogo di
lavoro; se per contro rientra quotidianamente in famiglia, il suo domicilio
fiscale coincide con il luogo di residenza della famiglia, malgrado la sua
posizione dirigenziale (p. es. DTF 132 I 29 consid. 4.2; 121 I 14 consid. 4b;
104.
Ia 264 consid. 3e; inoltre de Vries
Reilingh, op. cit., n. 236, p. 79). In altre, parole, la presunzione per
cui il centro degli interessi vitali di una persona che occupa una posizione
dirigenziale si trovi nel luogo di lavoro può essere confutata provando
l’esistenza di rapporti particolarmente intensi con il luogo di residenza della
famiglia, ed in particolare dimostrando che rientra giornalmente in famiglia,
cioè che non abita affatto nel luogo in cui lavora (cosiddetto pendolare [“Pendler”];
Zweifel/Hunziker, op. cit., § 6,
n. 52, p. 69; v. anche de Vries Reilingh,
op. cit., n. 239, p. 80, e n. 248, p. 83).
2.3.3
Secondo il ricorrente, egli
avrebbe provato di rientrare proprio nella casistica menzionata poc’anzi, cioè
di essere un pendolare (“Pendler”) anziché un residente settimanale (“Wochenaufenthalter”).
Sostiene infatti di aver trascorso nel Canton Ticino mediamente non più di due
giorni alla settimana, essendo sovente occupato in altre regioni della
Svizzera, in particolare dove sorgono le succursali del suo datore di lavoro. A
supporto della sua tesi, invoca una sentenza del Tribunale federale, che
concerneva il caso del direttore delle Saline svizzere riunite del Reno, con
sede a Pratteln (BL). Pur ammettendo che il ricorrente non fosse un pendolare
in senso stretto, per il fatto che non rientrava quotidianamente in famiglia
(nel Canton Zurigo), ma trascorreva da due a tre notti alla settimana in un
appartamento a Rheinfelden (AG), l’Alta Corte ha stabilito che i legami con il
luogo di lavoro non fossero tanto stretti da far passare in secondo piano le
relazioni familiari e sociali, dal momento che aveva provato di rientrare in
famiglia non solo nei fine settimana e nei giorni liberi ma anche regolarmente
diverse notti alla settimana, quando non era occupato in viaggi d’affari
(sentenza 2C_112/2007 dell’11 settembre 2007, in StE 2008 A 24.24.3 n. 3).
L’Ufficio di tassazione rileva
per contro come, dall’esame dell’agenda dello stesso insorgente, si evinca che
egli ha trascorso nel luogo di lavoro mediamente quattro giorni alla settimana,
computando anche quelli trascorsi presso le succursali della società. La
possibilità di rientrare in famiglia durante la settimana sarebbe dunque
“condizionata e dettata dall’attività professionale svolta dal contribuente per
la __________ SA di __________”.
2.3.4
Il caso del ricorrente non può
essere assimilato a quello giudicato dal Tribunale federale nella sentenza
dell’11 settembre 2007.
In primo luogo, in quel caso, il
ricorrente era stato assoggettato all’imposta nel cantone in cui risiedeva
durante la settimana lavorativa, che tuttavia non coincideva con il cantone in
cui esercitava l’attività lucrativa. Infatti, come ricordato, egli era
direttore di un’impresa che aveva sede nel Canton Basilea Campagna, ma
pernottava in un appartamento situato nel Canton Argovia. Sebbene la distanza
fosse solo di una decina di chilometri, è evidentemente difficile sostenere che
il Canton Argovia potesse rivendicare il suo assoggettamento in qualità di
luogo in cui il contribuente esercitava la sua attività lucrativa in posizione
dirigenziale. Non a caso, il Tribunale federale afferma che il requisito della
disponibilità di un’abitazione nel luogo di lavoro rappresenta, nel caso di una
persona che occupa una posizione dirigenziale, una condizione imprescindibile,
che non è tuttavia adempiuta se il luogo di lavoro e quello dove pernotta
occasionalmente non coincidono e non sono neppure situati nello stesso cantone
(“Diese Voraussetzung ist bei einer Person in leitender Stellung
unabdingbar, muss sie doch durch die Ausübung der beruflichen Tätigkeit so
stark beansprucht werden, dass die Bindungen zum Arbeitsort überwiegen, was
nicht der Fall ist, wenn Arbeitsort und gelegentlicher Übernachtungsort
auseinander fallen bzw. nicht einmal im gleichen Kanton liegen”; cfr.
sentenza 2C_112/2007 citata, consid. 3.3). Ben diversa la situazione del
ricorrente, che dispone di un appartamento a __________, a meno di cinque
chilometri dalla sede della __________ SA e, soprattutto, nello stesso Canton
Ticino.
In secondo luogo, la famiglia del
direttore delle Saline del Reno risiedeva a meno di cento chilometri di
distanza dal luogo di lavoro del ricorrente e lo spostamento fra le due
località era possibile in meno di poco più di un’ora in macchina e in meno di
due ore con i mezzi pubblici. Fra __________ e __________ sorgono invece le
Alpi e la durata della trasferta è in ogni caso molto più lunga, anche senza
considerare i problemi legati al traffico stagionale.
Se, pertanto, il Tribunale
federale ha potuto concludere che, nel caso del direttore delle Saline del
Reno, i rapporti con il luogo di lavoro non fossero tanto stretti da prevalere
su quelli intrattenuti nel cantone in cui risiedeva la sua famiglia, la stessa
conclusione non può essere tratta nella fattispecie qui in discussione. Anche
ammettendo che l’insorgente abbia trascorso alcune notti durante la settimana
nella casa di abitazione della sua famiglia, ciò non toglie che i legami con il
Canton Ticino, dove ha sede la società di cui è direttore generale, siano stati
prevalenti rispetto a quelli con il Canton Argovia. La sua condizione si
avvicina indubbiamente più a quella di un residente settimanale (“Wochenaufenthalter”)
che non a quella di un pendolare giornaliero (“Pendler”).
2.4
Sempre richiamandosi alla
sentenza del Tribunale federale dell’11 settembre 2007, l’insorgente sostiene
di non disporre di un alloggio a sua libera disposizione presso il luogo di
lavoro, poiché la casa di sua proprietà è sita nel Comune di __________ e non
esattamente nel Comune in cui lavora.
In effetti, la Suprema Corte ha
rammentato che, nei casi in cui è stata riconosciuta l’esistenza di un
domicilio fiscale separato dal luogo di residenza della famiglia, per una
persona che occupa una posizione dirigenziale, il contribuente disponeva nel
luogo di lavoro di una propria abitazione o perlomeno di una sistemazione in
una pensione oppure di un appartamento di servizio a libera disposizione (sentenza
2C_112/2007 citata, consid. 3.3, con riferimento a DTF 132 I 29 consid. 4.3). Come
già rilevato, ha poi escluso che tale requisito fosse adempiuto nel caso
concreto, per il fatto che il ricorrente pernottava in un luogo diverso da
quello in cui lavorava e, soprattutto, in un altro cantone. L’elemento decisivo
non è, in tal modo, tanto la distanza fra il luogo della residenza settimanale
e il luogo di lavoro, quanto il fatto che i due luoghi in questione siano o
meno situati nello stesso cantone. Altrimenti, basterebbe pernottare a due
passi dal luogo di lavoro per non adempiere i presupposti per l’applicazione
della giurisprudenza in questione (cfr. anche de
Vries Reilingh, op. cit., n. 247, p. 83).
Nel caso in esame, il
contribuente è comproprietario, insieme alla moglie, di una casa nel comune di __________,
che dista meno di cinque chilometri dal comune di __________, dove ha sede la __________
SA. L’immobile è stato acquistato proprio nel 2011 ed è abitato dal
contribuente, che dichiara il relativo valore locativo e che, come sottolinea
l’autorità di tassazione nelle osservazioni al ricorso, ha indicato di
risiedervi quale Wochenaufenthalter.
Il presupposto, al quale la
giurisprudenza del Tribunale federale subordina il riconoscimento del domicilio
fiscale nel luogo di lavoro del dirigente, è pertanto adempiuto.
2.5
Alla luce delle considerazioni
che precedono, si deve concludere che il ricorrente, che occupa una posizione
dirigenziale in seno alla __________ SA di __________, risiede durante la settimana
in prevalenza nella sua casa, che sorge a poca distanza dal luogo di lavoro, e
rientra regolarmente, nei fine settimana e nel tempo libero, nel luogo di
residenza della sua famiglia. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
in materia di doppia imposizione intercantonale, bisogna pertanto ammettere che
il domicilio fiscale principale dell’insorgente è situato nel Canton Ticino.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr.
3’000.–
b. nelle spese di cancelleria di
complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: