80.2015.112
Imposta sugli utili immobiliari: valore di alienazione, scioglimento di comproprietà fra coniugi che divorziano, impossibilità di accertare le prestazioni dell'acquirente, stima del valore venale
14 settembre 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.112
Lugano
14 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 giugno 2015 contro la decisione del 25 giugno 2015 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con atto pubblico del
15 dicembre 2007, iscritto a registro fondiario il 21 dicembre 2007, RI 1 e
l’allora moglie __________, nata __________, acquistavano, in ragione di un
mezzo ciascuno, la quota di comproprietà di ⅓ del fondo base n. __________
RFD di __________, per il prezzo di fr. 75'000.–. Il successivo 10 marzo 2008
veniva costituita una proprietà per piani (PPP) comprendente tre unità. Ai coniugi
veniva assegnata la quota PPP n. __________, corrispondente a 351‰.
Per quanto ancora qui di
interesse, il 21 maggio 2008 i coniugi sottoscrivevano una convenzione
matrimoniale di separazione dei beni, sciogliendo così il precedente regime
della partecipazione agli acquisti.
B. Con sentenza del 24
gennaio 2014, il Pretore del Distretto di __________ dichiarava sciolto per
divorzio il matrimonio ed omologava la convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio, sottoscritta dai coniugi il 4/11 dicembre 2013. Questa prevedeva,
tra le altre cose, quanto segue:
4. Scioglimento di comproprietà e liquidazione di
dare e di avere tra coniugi
(…) I coniugi, nell’ambito
della liquidazione dei loro rapporti di dare ed avere, assegnano la proprietà
esclusiva di tale immobile alla Signora __________, nata __________, la quale
verserà al Signor __________ l’importo di CHF 20'000.-- (ventimila) entro dieci
giorni lavorativi bancari dalla crescita in giudicato della sentenza di
divorzio.
La Signora __________ si
assumerà l’intero debito ipotecario esistente e pari a circa CHF 66'000.--,
liberando il Marito dall’obbligazione solidale nei confronti della Banca creditrice
ipotecaria.
Tutte le spese inerenti il
detto trapasso immobiliare saranno a carico dei Coniugi in ragione di metà
ciascuno; l’eventuale tassa sugli utili immobiliari sarà interamente a carico
del Marito.
Conseguentemente, i Coniugi
dichiarano di aver già provveduto a regolare in maniera completa e definitiva i
loro rapporti di dare ed avere, di essere definitivamente e compiutamente
tacitati, dandosi vicendevolmente atto che non sussiste più tra loro alcun
rapporto di dare ed avere e di non vantare più alcuna reciproca pretesa per
nessuna ragione, causa o titolo.
C. Nella dichiarazione
per l’imposta sugli utili immobiliari, RI 1 indicava un valore di alienazione
di fr. 53'000.– e un valore di investimento totale di fr. 51'913.–, così
composto: valore d’acquisto (fr. 37'500.–), costi di costruzione (fr. 13'413.–)
e costi di acquisto e vendita (fr. 1'000.–). L’utile imponibile veniva conseguentemente
calcolato in fr. 1'086.– e l’imposta dovuta in fr. 249.90.–.
D. Il 27 novembre 2014,
così richiesto dall’Ufficio di tassazione di Mendrisio, l’Ufficio cantonale di
stima allestiva un rapporto peritale per determinare il valore venale
dell’immobile. Ponderando il valore reale con il valore di reddito, l’autorità
di stima stabiliva il valore venale dell’appartamento in fr. 170'000.–.
Con successivi scritti del
3 dicembre 2014 e del 27 gennaio 2015, l’autorità di tassazione richiedeva al
contribuente il dettaglio e la documentazione dei costi di costruzione e
miglioria così
come dei costi di acquisto e/o di vendita indicati nella dichiarazione. Tali
richieste rimanevano inevase.
E. Notificandogli la
tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26 febbraio 2015,
l’Ufficio di tassazione commisurava l’utile immobiliare imponibile in fr. 47'500.–
e l’imposta dovuta in fr. 10'925.–.
Rispetto a quanto
dichiarato dal contribuente, l’autorità aveva in particolar modo rettificato in
fr. 85'000.– il valore di alienazione della quota di un mezzo dell’appartamento
(½ di fr. 170'000.–) e negato la deduzione dei costi di costruzione e di
acquisto rivendicati.
F. Il contribuente, rappresentato
dall’avv. RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 marzo 2015,
nel quale contestava il valore di alienazione stabilito dall’Ufficio di tassazione
e la mancata deduzione dei costi di miglioria.
Il reclamante considerava
eccessiva e contraria all’art. 131 LT la perizia allestita dall’Ufficio
cantonale di stima, sottolineando di aver ceduto la sua quota di un mezzo
dell’immobile in cambio della ripresa del debito ipotecario (fr. 33'000.–) e
dell’ulteriore importo di fr. 20'000.–. Riteneva infine che l’estratto conto
della Banca __________ da lui presentato comprovasse sufficientemente i costi
di miglioria rivendicati in deduzione.
G. L’autorità di
tassazione, con lettera del 15 aprile 2015, ribadiva la correttezza del suo
operato, richiamando la giurisprudenza della Camera di diritto tributario in
tema di scioglimento del regime matrimoniale con assegnazione dell’immobile coniugale
ad un solo coniuge. In questi casi, in mancanza di un atto pubblico di
compravendita, occorre necessariamente allestire una perizia per determinare il
valore venale dell’immobile al momento della contrattazione. L’autorità
trasmetteva al contribuente una copia del rapporto peritale allestito dall’Ufficio
cantonale di stima, invitandolo a presentare le proprie osservazioni e/o una
controperizia. Rinnovava infine l’invito a voler produrre le fatture quietanzate
a comprova dei costi di miglioria richiesti in deduzione.
Il contribuente rispondeva
con lettera del 5 maggio 2015, sostenendo di non essere più in grado di
reperire le fatture in questione, ma di considerare comunque l’estratto
bancario ampiamente sufficiente. Contestava, d’altra parte, la necessità di
procedere ad una perizia immobiliare, ricordando di avere concordato il regime
matrimoniale della separazione dei beni e non quello ordinario della partecipazione
agli acquisti cui la giurisprudenza di questa Camera si riferisce. Concludeva
quindi che non vi erano gli estremi per procedere ad alcuna rivalutazione
dell’immobile “tanto più che allo stesso i coniugi hanno attribuito (valore di
contrattazione) un valore di Fr. 106'000. – già di per sé superiore a quello di
acquisto”.
H. L’Ufficio di
tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 25 giugno 2015, così
motivata:
(…) Dalla documentazione agli
atti il trapasso della quota di ½ dell’immobile di __________ è stata effettuata a
seguito del divorzio dei signori Maiorano (si rimanda alla doc agli atti) e
trattasi palesemente dello scioglimento del regime matrimoniale (sentenza pretura
distretto di __________, pagina 3, pto 3). Tale modo di procedere è
indipendente da qualsiasi regime matrimoniale adottato dalle parti.
(…) Va innanzitutto precisato
come spetta al contribuente presentare le fatture comprovanti le spese di
miglioria atte alla diminuzione del carico fiscale. La scrivente autorità non
può concedere le spese senza visionare le fatture, in quanto potrebbero anche
rientrare nelle spese di manutenzione e quindi non deducibili.
I. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello, RI 1, sempre
rappresentato dall’avv. RA 1, contesta nuovamente il calcolo dell’utile
imponibile intrapreso dall’Ufficio di tassazione.
Il ricorrente ribadisce
sostanzialmente quanto già eccepito in sede di reclamo reputando eccessiva e
contraria all’art. 131 LT la rivalutazione dell’immobile oggetto della
tassazione e sostenendo di aver sufficientemente comprovato, per mezzo
dell’estratto contro della Banca Raiffeisen, le spese sostenute quale investimento
deducibile.
Diritto
1. 1.1.
Lo Stato preleva
un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni
realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso
(art. 123 LT).
Il tributo sugli utili
immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si
tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una speciale,
poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il
fatto che l'im-
posta grava sull’immobile trasferito, senza che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell’imposta, il tributo in esame si configura
come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
1.2.
L’utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se l’alienante è
stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può chiedere che il
valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga
quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
Considerandi
2.
2.1.
La prima censura sollevata
dal ricorrente concerne la definizione del valore di alienazione della quota di
comproprietà di un mezzo dell’appartamento di __________, da lui ceduta alla ex
moglie nell’ambito della procedura di divorzio. Mentre l’Ufficio di tassazione
ha considerato il valore venale stabilito dall’Ufficio cantonale di stima nel
suo rapporto peritale del 27 novembre 2014 (fr. 85'000.–, corrispondenti a un
mezzo di fr. 170'000.–), il ricorrente ritiene per contro che il valore di
alienazione sia costituito dalla ripresa del debito ipotecario (fr. 33'000.–,
corrispondenti a un mezzo di fr. 66'000.–) e dell’ulteriore importo di fr.
20'000.– versatogli dall’ex moglie.
2.2
L’art. 131
cpv. 1 LT dispone che il valore di alienazione è quello risultante dall’atto
notarile o dalla contrattazione.
Nel valore
di alienazione rientrano tutte le prestazioni effettuate dall’acquirente nei
confronti dell’alienante, purché siano in relazione causale con l’alienazione e debbano pertanto essere qualificate come controprestazioni per il trasferimento di
immobili o diritti ad essi relativi. È peraltro irrilevante quale forma assuma
tale controprestazione. Perlopiù il prezzo di vendita viene pagato in denaro;
tuttavia, entrano in considerazione anche prestazioni di cose, quali fondi (è
il caso della permuta), cartevalori, crediti, prestazioni accessorie, la
concessione di diritti d’uso all’alienante, l’assunzione di obblighi dell’alienante,
la remissione di debiti a favore dell’alienante, ecc. (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 209 e dottrina citata).
La legge tributaria pone,
dunque, come primo criterio di determinazione del valore di alienazione, il riferimento al valore risultante dall’atto notarile. All’atto pubblico la legge
attribuisce un’efficacia probatoria superiore (art. 9 CC). Il contribuente può
allora pretendere che per il calcolo dell’utile ci si fondi su tale valore;
tuttavia, l’autorità fiscale può provare che il prezzo indicato nel rogito non
corrisponde al prezzo pattuito per il trasferimento della proprietà
sull’immobile, per il fatto che sono state convenute o effettuate altre prestazioni particolari.
Accanto al riferimento al
valore risultante dall’atto pubblico, la legge prevede il riferimento al valore
risultante dalla contrattazione, per quei trasferimenti che non sono
effettuati mediante atto pubblico (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 210 e dottrina citata).
2.3
Per stabilire il valore di
alienazione, si tratta dunque di individuare l’insieme delle
prestazioni dell’acquirente nei confronti dell’alienante, che siano in relazione causale con l’alienazione imponibile.
Come esposto sopra, il
valore di alienazione è quello risultante dall’atto notarile oppure, in sua
mancanza, dalla contrattazione (art. 131 cpv. 1 LT). Se, tuttavia, le parti non
concordano il prezzo della cessione di un immobile occorre necessariamente allestire
una perizia per determinare il suo valore venale (Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher
Steuergesetz, 3ª ediz., Zurigo 2013, n. 97 ad § 220, p. 1926). Dall’esame della
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio risulta in particolare che
le parti, “nell’ambito della liquidazione dei loro rapporti di dare ed avere”, hanno
sciolto la comproprietà di __________, attribuendo la proprietà esclusiva
dell’immobile all’ex moglie, la quale si è a sua volta obbligata a versare al ricorrente
l’importo di fr. 20'000.– e ad assumersi l’intero debito ipotecario gravante
l’immobile (cfr. punto 4 della convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio). Se la ripresa della metà del debito ipotecario, corrispondente all’importo
di fr. 33'000.–, rappresenta pacificamente una controprestazione per la
cessione della quota di comproprietà del ricorrente, qualche dubbio emerge invece
in relazione all’ulteriore importo di fr. 20'000.– da versare “entro dieci
giorni lavorativi bancari dalla crescita in giudicato della sentenza di
divorzio”. Esso sembrerebbe piuttosto rientrare nella liquidazione dell’insieme
dei rapporti di dare ed avere degli ex coniugi, tanto è vero che nel dispositivo
della sentenza di divorzio viene menzionata unicamente l’assunzione del debito
ipotecario quale controprestazione per l’acquisto della quota di un mezzo
dell’appartamento di __________ (cfr. punto 3 della sentenza di divorzio del 24
gennaio 2014). Si apprende inoltre dalla motivazione della stessa sentenza di
divorzio che le parti si erano preventivamente accordate per l’attribuzione al
ricorrente dell’abitazione coniugale, con l’arredo e le suppellettili, senza
dimenticare infine che lo stesso ricorrente si era pure riconosciuto debitore
nei confronti dell’ex moglie di un non meglio precisato importo di fr. 700.–.
Tutti gli elementi
descritti contribuiscono a rendere poco chiara la situazione economica degli ex
coniugi al momento del divorzio. È dunque impossibile ricostruire i calcoli che
hanno portato alla cessione della quota di comproprietà del ricorrente, ma è in
ogni caso più che probabile che il trasferimento dell’immobile si inserisca
nella più ampia liquidazione dei rapporti di dare ed avere fra ex coniugi. In
simili circostanze, nell’impossibilità di ricostruire le prestazioni
dell’acquirente in relazione causale con l’alienazione imponibile, una stima del valore venale dell’immobile di __________ si imponeva.
2.4
Il ricorrente contesta il
richiamo dell’autorità di tassazione alla giurisprudenza cantonale in tema di
scioglimento del regime matrimoniale con assegnazione dell’immobile ad un solo
coniuge, osservando che nel presente caso gli ex coniugi avevano ormai da tempo
sciolto il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, sottoscrivendo
il 21 maggio 2008 una convenzione matrimoniale di separazione dei beni.
Premesso che non compete a questa Camera di valutare le basi su cui si fonda la
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio né tanto meno la sentenza
di divorzio, le obiezioni del ricorrente in merito all’utilizzo del termine di
“liquidazione del regime matrimoniale” appaiono senz’altro giustificate. La
dottrina definisce infatti la separazione dei beni come un non-regime,
cioè come la negazione di un regime matrimoniale, poiché il matrimonio, durante
la separazione dei beni ed anche dopo il suo scioglimento, non ha alcun influsso
sul patrimonio dei coniugi. Anche lo scioglimento del “regime” della
separazione dei beni non dà luogo pertanto ad una vera e propria liquidazione,
poiché i patrimoni di marito e moglie restano separati e lo scioglimento non fa
sorgere alcuna pretesa di carattere patrimoniale, con una sola eccezione,
prevista dall’art. 251 CC. La divisione in questione non differisce da quella
che avverrebbe tra due persone non coniugate. L’unica particolarità, come
detto, è prevista dall’art. 251 CC, che contiene una disposizione analoga a
quella dell’art. 205 cpv. 2 CC, a proposito del regime della separazione agli
acquisti: se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi di avere un
interesse preponderante può chiedere che tale bene gli sia attribuito per
intero contro compenso dell’altro coniuge (Pedroli,
Il divorzio tra diritto civile e diritto fiscale, in: RDAT I-1998, p. 528).
Indipendentemente dal regime
scelto dai coniugi, il coniuge che cede la sua quota di comproprietà all’altro
non può quindi sottrarsi al pagamento dell’imposta sugli utili immobiliari. Può
tutt’al più invocare il differimento dell’imposizione secondo l’art. 125 lett.
b LT, ma occorre in questi casi il consenso di entrambi i coniugi, che nella
presente fattispecie di tutta evidenza difetta (Soldini/
Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Complemento al
commentario degli articoli 123 a 140 LT, Lugano 2003, p. 81). In conclusione, assodata
l’imponibilità del trapasso immobiliare e, come esposto sopra, l’impossibilità
di ricostruire il prezzo d’acquisto, non vi era nulla che si opponesse alla
determinazione del valore di alienazione per apprezzamento anche nella presente
fattispecie. La decisione dell’autorità di tassazione di interpellare l’Ufficio
cantonale di stima, richiedendogli una perizia sul valore venale dell’immobile
al momento del divorzio, non presta quindi il fianco a critiche.
2.5
Da parte sua, il
ricorrente si è opposto unicamente al principio stesso di una valutazione per
apprezzamento, senza muovere alcuna critica al calcolo operato dall’Ufficio
cantonale di stima e senza peraltro proporre una controperizia, espressamente richiestagli
dall’autorità di tassazione. In simili circostanze, a questa Camera non resta
che confermare in fr. 170'000.– il valore venale attribuito all’appartamento di
__________ al momento del trasferimento qui in discussione. Su questo punto, la
decisione impugnata, che ha stabilito in fr. 85'000.– il valore di alienazione
della quota di un mezzo del ricorrente (½ di fr. 170'000.–), deve
conseguentemente essere tutelata.
Si aggiunga, a titolo
abbondanziale, che per la differenza tra quanto stimato dall’autorità e quanto
dichiarato non poteva d’altronde entrare in linea di considerazione una
donazione da parte del ricorrente alla ex moglie, non essendo plausibile un animus
donandi nell’imminenza di una separazione.
3.
3.1.
La seconda censura
sollevata dal ricorrente concerne la mancata deduzione dei costi di miglioria
da lui rivendicati nella misura di fr. 13'413.– (½ di fr. 26'982.–). Mentre
l’autorità di tassazione ritiene di non potere concedere le spese in discussione
senza visionare le relative fatture, il ricorrente sostiene di averle sufficientemente
comprovate per mezzo dell’estratto conto della Banca __________.
3.2
Per l’art. 134 cpv. 1 LT,
sono considerati costi di investimento:
·
i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di
iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a
un mediatore;
·
i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i
costi di costruzione e di miglioria, come pure i contributi di miglioria e le tasse di allacciamento;
·
le indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri
fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per
liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravavano al momento del
precedente acquisto.
3.3
Per quanto attiene, in
particolar modo, ai costi di costruzione e di miglioria, la loro computabilità
presuppone che essi abbiano aumentato il valore del fondo alienato, cioè che abbiano apportato all’immobile un miglioramento duraturo, di fatto o di diritto.
È peraltro irrilevante che
la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un incremento di valore
corrispondente: dato il suo carattere di costo finalizzato all’aumento del
valore, esso deve essere computato in misura corrispondente all’importo
effettivamente pagato (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 258 e dottrina ivi citata).
Computabili sono in primo
luogo tutti i costi di costruzione, ivi comprese le spese per misurazioni, prestazioni d’opera, canalizzazione, recinzione, realizzazione di un giardino, ecc. Il
caso più importante è quello della costruzione su di un fondo non edificato;
vengono tuttavia considerati anche tutti i costi per costruzioni realizzate in relazione ad un edificio già esistente (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 258 e dottrina e giurisprudenza ivi citate).
3.4
Non possono invece essere
fatte valere le spese che sono state dedotte nella determinazione del reddito o dell’utile nell’ambito della tassazione ordinaria (art. 134 cpv. 2 LT).
La legge tributaria
prevede in primo luogo la deduzione dai proventi della sostanza immobiliare
privata delle spese di manutenzione, dei premi di assicurazione e delle spese di amministrazione da parte di terzi (art. 31 cpv. 2 LT). Per costante
giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso
e ne mantengono la redditività (p. es. RDAT II-1992 p. 207; RDAT II-1993 p.
390). Ai fini della determinazione del reddito imponibile non sono invece
deducibili le “spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali” (art. 33 lett. d LT).
La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria tuttavia non sempre è facilmente
praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o
ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore. Viceversa
vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in
parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le spese
effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una suddivisione della spesa effettuata,
espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (Circolare n. 7/2010 dell’aprile
2011).
3.5
Tornando alla presente fattispecie,
come visto, il ricorrente sostiene di non essere più in possesso delle
necessarie pezze giustificative. Ritiene tuttavia di avere sufficientemente
comprovato i costi di miglioria rivendicati in deduzione per mezzo dell’estratto
conto della Banca __________.
In applicazione analogica
della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito
nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi
che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (CDT
n. 80.2012.196, del 7 maggio 2015, consid. 1.2 con rimandi). In via di
principio, la prova dei costi di miglioria spetta quindi ai contribuenti,
trattandosi di un fattore che concorre a diminuire l’onere fiscale (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 250). Secondo
la giurisprudenza, la prova delle spese sostenute a tale titolo avviene di
regola mediante presentazione di fatture quietanzate o di altri documenti
giustificativi (decisione TF n.2C_811/2014 del 30 luglio 2015, consid. 4.3; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,
n. 20 ad § 221, p. 1967). Così come sostenuto dal ricorrente, l’estratto
bancario prodotto conferma effettivamente l’avvenuto pagamento delle fatture,
che per descrittivo e per periodo temporale sono verosimilmente riconducibili
all’immobile di __________. Il documento in discussione non prova tuttavia la
natura di tali interventi, che per descrittivo sembrano piuttosto rappresentare
delle tipiche spese di manutenzione, deducibili nell’ambito della tassazione ordinaria (art. 134 cpv. 2 LT). È il caso della fornitura e posa di finestre (cfr.
Circolare n. 7/2010 citata, distinta allegata cifra 18), dell’acquisto di
materiale per pavimenti (cfr. Circolare
citata, distinta allegata cifra 31), dell’acquisto di porte e maniglie (cfr. Circolare citata, distinta allegata cifra
37), della posa di una stufa a pellet (cfr. Circolare
citata, distinta allegata cifra 41; dal solo estratto bancario non è possibile
appurare se si tratti di un impianto completamente nuovo oppure di un vecchio
impianto sostituito), così come dei lavori di elettricista, in quanto non in relazione
con eventuali spese di miglioria (cfr. Circolare
citata, distinta allegata cifra 23). Per quanto concerne infine le spese di
fornitura e posa della nuova cucina, per un importo totale di fr. 8'570.–, le
stesse rappresentano pure dei tipici costi di manutenzione, che non sono in
alcun modo suscettibili di aumentare il valore dell’immobile. Tuttavia, proprio
per tener conto del fatto che la sostituzione dell’arredo e degli
elettrodomestici avrà comportato un certo incremento di valore, la prassi delle
autorità fiscali considera spesa di miglioria un terzo del costo in questione
(cfr. Circolare citata, distinta
allegata cifra 13).
In conclusione, si
giustifica di accogliere solo parzialmente le richieste del ricorrente,
ammettendo in deduzione costi di miglioria per fr. 1'428.–, pari a un terzo
delle spese di fornitura e posa della nuova cucina a carico del ricorrente (½
di fr. 8'570.–). Del resto, sia detto per inciso, le argomentazioni di RI 1 non
appaiono atte a giustificare le lacune probatorie. Mal si capisce, in particolare,
come un lasso di tempo relativamente breve – i lavori di costruzione e di
miglioria sarebbero stati saldati durante l’anno 2008 e pertanto solo sei anni
prima della tassazione dell’utile immobiliare – o l’aver divorziato dall’allora
moglie, possano impossibilitarlo a produrre gli elementi probatori richiesti. A
maggior ragione considerando che, nell’intervallo temporale compreso tra la
prima richiesta di documenti dell’autorità di tassazione (3 dicembre 2014) e
l’avvio della presente procedura (26 giugno 2015), egli avrebbe facilmente
potuto procurarsi copia delle fatture direttamente dai fornitori e dagli
artigiani coinvolti nei lavori. Per le stesse ragioni esposte sopra, non
possono infine essere dedotti gli asseriti costi di acquisto, che il ricorrente
quantifica in fr. 1'000.–.
4.
Il ricorso è solo
parzialmente accolto, nel senso che vengono riconosciuti costi di costruzione e
miglioria nella limitata misura di fr. 1'428.–.
Tassa di giustizia
e spese processuali sono poste a carico del ricorrente nella misura della sua
soccombenza. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25 giugno 2015 è riformata nel senso
che vengono riconosciuti costi di costruzione e miglioria per fr. 1'428.–.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del
ricorrente nella misura di ⅞ (fr. 770.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: