80.2015.116
Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, uso privato di autoveicoli, rate leasing per una Maserati nei conti di una società che noleggia macchinari edili
29 dicembre 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.116
80.2015.117
Lugano
29 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 luglio 2015 contro la decisione dell’11 giugno 2015 in materia di IC e
IFD 2013.
Fatti
A. La RI 1, il cui
amministratore unico è __________, ha quale scopo societario la costruzione, la
commercializzazione, la diffusione e il noleggio di macchinari edili e
segnatamente di gru e ogni sistema di sollevamento di merci e materiali.
B. Nonostante un
richiamo e la diffida del 14 dicembre 2014, la società non inoltrava la
dichiarazione fiscale 2013. Conseguentemente, il 15 gennaio 2015, l’Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche (UTPG) le infliggeva una multa disciplinare
di fr. 600.– e le attribuiva un termine di 30 giorni per adempiere ai propri obblighi
procedurali, avvertendola che in caso contrario avrebbe proceduto con una
tassazione d’ufficio.
Decorso infruttuoso anche
quest’ultimo termine, con decisione del 5 marzo 2014, l’Ufficio di tassazione
notificava alla società la decisione di tassazione IC/IFD 2013, allestita
d’ufficio. L’utile imponibile complessivo veniva stabilito in fr. 140'000.–,
mentre il capitale veniva commisurato in fr. 100'000.–.
C. La società contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 aprile 2015, allegando
bilancio e conto economico dell’anno 2013.
L’autorità di tassazione,
con scritto del 13 aprile 2013, la invitava a produrre diversa documentazione a
sostegno del reclamo, tra cui il dettaglio dei conti “veicoli” e “gru e
macchine edili”, comprese le relative fatture di acquisto. Con risposta del 3
maggio 2015, la società presentava i dettagli richiesti, senza tuttavia le fatture
di acquisto.
D. L’UTPG ammetteva
parzialmente il reclamo, con decisione dell’11 giugno 2015, quantificando in
fr. 36'400.– l’utile imponibile ed in fr. 118'000.– la sostanza imponibile.
L’autorità aveva in particolar modo aggiunto all’utile d’esercizio un importo
di fr. 16'800.– a titolo di “altri elementi dell’utile”, spiegando nella
motivazione allegata di aver stabilito i fattori imponibili “sulla base di
quanto discusso in data 3 giugno 2015 con l’amministratore unico della società
Signor __________”.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta la ripresa dell’importo di
fr. 16'800.–, corrispondente a parte dei costi legati alla __________,
allibrata a bilancio quale autoveicolo di rappresentanza, chiedendo che venga
riconosciuto quale spesa giustificata dall’uso commerciale.
La società ricorrente
contesta l’opinione dell’autorità fiscale, secondo cui un’automobile sportiva non
possa essere considerata di rappresentanza. Ritiene, infatti, che non esista
alcun articolo della legge tributaria che stabilisca quali automobili possano essere
di rappresentanza e quali meno.
F. Nelle proprie
osservazioni del 17 agosto 2015, l’autorità di tassazione propone di respingere
il gravame.
Sottolinea, in primo
luogo, che le spese totali dell’automobile, secondo quanto registrato a conto
economico, ammonterebbero a fr. 20'146.39 senza contare i costi di “assicurazione,
targhe e benzina”. Ricorda, inoltre, che lo stesso importo di fr. 16'800.– è
stato calcolato nella tassazione dell’amministratore unico __________, allestita
d’ufficio, quale reddito da sostanza mobiliare in relazione all’uso della __________
intestata alla __________ SA. Contesta infine che un’autovettura sportiva come
quella in discussione (acquistata per fr. 80'000.–) possa venir considerata
quale veicolo “di rappresentanza e di immagine”, considerato che la società
opera nel settore dell’edilizia e che la cifra d’affari conseguita di fr.
114'324.35 non si possa definire importante. Senza dimenticare che in occasione
di un colloquio telefonico del 3 giugno 2015, l’amministratore unico della
società ha convenuto di evadere il reclamo in via transattiva con la summenzionata
ripresa di fr. 16'800.–.
G. La società
ricorrente, con scritto del 10 settembre 2015, sostiene di aver fatto fronte a
tutte le richieste dell’autorità di tassazione. Pone inoltre l’accento sul
fatto che l’autovettura in discussione reca il proprio logo sulla parte bassa
della portiera, concludendo infine che la stessa è utilizzata unicamente a
scopo di rappresentanza.
Diritto
1. 1.1.
Gli
articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta
sull'utile delle persone giuridiche, che
1
Costituiscono utile netto imponibile:
a. il saldo
del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b. tutti i
prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e
non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in
particolare:
- ...[omissis]...
- le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall'uso commerciale.
Quanto
all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1
LIFD prevedono da parte loro che
1
Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
c. i
dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni
valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere
(comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
1.2.
La
dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di
utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
131 II 593 consid. 5; cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 8a ediz., vol. I,
Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson,
Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre
CDT n 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):
·
una prestazione da parte della
società, senza una corrispondente controprestazione;
·
il fatto che la prestazione si
traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che
essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
·
il fatto che il menzionato
carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai
terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
1.3.
La giustificazione
commerciale di una spesa dipende dal suo contesto. In sostanza, di fronte ad
una prestazione della società all’azionista o ad una persona vicina, per
stabilire se vi è una distribuzione dissimulata di utili bisogna chiedersi se
tale prestazione sia stata fornita per motivi prettamente commerciali oppure in
considerazione del rapporto di partecipazione nella società del beneficiario. L’utilità
ed il successo economico dell’impegno assunto dalla società non sono di per sé
stessi decisivi. Occorre comunque che la spesa in questione sia realisticamente
funzionale all’attività aziendale ed ai relativi scopi di profitto. Ciò va valutato
sulla base degli usuali doveri di diligenza di un prudente amministratore
societario (sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2005 n.2P.250/2004,
in: RtiD II-2005 n. 10t).
1.4.
In caso di distribuzione
dissimulata di utili, occorre poi quantificare la ripresa da effettuare ai fini
del calcolo dell’utile imponibile. La constatazione di una sproporzione tra la
prestazione della società e la contropartita dell’azionista implica la
determinazione del valore economico reale della prestazione fornita, che va posto
a confronto con le condizioni pattuite. Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, il valore economico reale è di principio costituito dal prezzo che sarebbe
disposto a pagare un terzo qualunque per lo stesso servizio su di un mercato libero
ed aperto (DTF 107 Ib 325 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale del 26 novembre
2003 n.2A.39/2003, in: RDAF 2004 II 60, consid. 2.2 e 3.3). Questo criterio
non può però venir trasposto come tale agli oneri che una società anonima si
assume per le spese private degli azionisti, come per i costi legati ad oggetti
patrimoniali che servono esclusivamente al loro mantenimento o al loro diletto,
acquistati dalla società senza essere destinati alla sua attività aziendale. In
assenza di comportamento conforme alle regole di mercato, non è infatti possibile
riferirsi a prezzi effettivi di paragone. Occorre piuttosto basarsi su di una
controprestazione che permetta alla società di coprire i costi sopportati e di
conseguire un utile adeguato (sentenza del Tribunale federale del 13 giugno
2005 n.2P.250/2004, in: RtiD II-2005 n. 10t).
1.5.
Il carattere commerciale
di una spesa è un elemento che concorre ad escludere o ridurre il debito verso
l’erario. Secondo la regola generale, l’onere della prova al riguardo spetta
quindi al contribuente (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa).
Appartiene invece al fisco
dimostrare l’esistenza di una prestazione valutabile in denaro a favore degli
azionisti. Non spetta d’altra parte all’autorità fiscale valutare l’opportunità
di una spesa dal punto di vista della politica societaria, sostituendo il
proprio apprezzamento a quello della direzione aziendale. La società contribuente
deve comunque dimostrare che le prestazioni da lei effettuate sono giustificate
dal profilo commerciale. Il fisco può in tal modo accertare che tali prestazioni
non sono dettate da stretti legami personali o economici tra la società ed il
beneficiario (DTF 119 Ib 431 consid. 2c; DTF 2A.204/1997 del 26 maggio 1999,
in: ASA 68 p. 746, consid. 2b).
Considerandi
2.
2.1.
Nella decisione impugnata,
come esposto in narrativa, l’Ufficio di tassazione ha aggiunto all’utile
d’esercizio dichiarato un importo di fr. 16'800.– a titolo di “altri elementi
dell’utile”. Tale importo corrisponde a parte dei costi legati alla __________,
presa in leasing dalla società ricorrente e allibrata a bilancio quale
autoveicolo di rappresentanza.
Nel bilancio di chiusura
dell’esercizio 2013 il veicolo è stato valutato in fr. 25'826.–, mentre nel
conto economico figuravano ammortamenti per fr. 8'608.50 e costi d’auto per fr.
11'537.90. L’autorità di tassazione, come detto, ha invece ripreso l’importo di
fr. 16'800.– quale distribuzione dissimulata di utili presso l’azionista, considerando
un uso dell’automobile per scopi prevalentemente privati.
2.2
Sulla sua qualifica di bene
commerciale non ci sono particolari discussioni. Nel momento in cui è entrata
validamente nel patrimonio della società, la __________ è divenuta necessariamente
un bene commerciale (cfr., sul tema, la sentenza del Tribunale federale del 17
gennaio 2014 n.2C_589/2013 consid. 8.1.3, in: RDAF 2014 II p. 78; v. anche la
sentenza CDT n. 80.2012.194/195 del 29 luglio 2013).
L’uso privato di un
autoveicolo appartenente ad una società di capitali rappresenta peraltro un tipico
caso di distribuzione dissimulata di utili o più precisamente di “distribuzione
anticipata di utili”, cioè una forma particolare di distribuzione mascherata
fatta con l’assegnazione all’azionista di utili di competenza della società
prima ancora che essi entrino a far parte del patrimonio di quest’ultima. È
quanto si verifica ogni volta che la società rinuncia ad un adeguato indennizzo
per le sue prestazioni a favore dell’azionista (Bernardoni/Bortolotto,
La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese,
Mendrisio 2010, p. 432).
2.3
Quando la distribuzione
anticipata di utili si manifesta nella forma dell’uso di mezzi della società
per scopi privati (auto, telefono, riscaldamento ecc.) o del prelevamento di
beni dalla società da parte dell’azionista, la valutazione della prestazione
avviene con gli stessi criteri che valgono per le aziende personali (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 433;
Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 129 ad art. 58 LIFD, p. 741;
v. anche p. es. la sentenza CDT n. 80.2003.95 dell’8 settembre 2003; inoltre sentenza
del Tribunale federale del 4 luglio 2013 n.6B_755/2012 consid. 2.4.1).
Il Promemoria n. 1/2007
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la stima dei
prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari
di aziende, prevede dunque che, se il totale delle spese effettive
dell’automobile parzialmente usata per scopi privati e i chilometri percorsi
per motivi professionali e privati possono essere stabiliti in base a un libro
di bordo, le spese effettive sono da ripartire in modo proporzionale tra i
chilometri percorsi per motivi professionali e quelli percorsi per motivi
privati. Se invece non è possibile servirsi di un libro di bordo, si procede
alla determinazione forfetaria, che consiste nel dichiarare al mese lo 0,8% del
prezzo di acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi (cfr. anche le
Istruzioni della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni del 20 gennaio 2010 per la compilazione del certificato di
salario risp. dell’attestazione delle rendite, cifra 2.2, par. 21).
3.
3.1.
Tornando alla fattispecie,
in esame, l’autorità di tassazione non si è attenuta ai criteri esposti sopra. Come
emerge in particolar modo dalle osservazioni al ricorso, l’Ufficio di
tassazione ha ripreso la medesima somma esposta nella tassazione d’ufficio del
suo amministratore unico a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare”,
spiegando che si trattava di una ripresa concordata in occasione di un
colloquio telefonico del 3 giugno 2015.
3.2
L’autorità di tassazione
ritiene che la vettura in discussione non possa essere considerata quale
automobile di rappresentanza. È ben vero, così come sostenuto dalla ricorrente,
che non si può a priori escludere che un’automobile sportiva di alto profilo,
quale è la __________, possa essere considerata di rappresentanza.
Nel caso di specie risulta
però difficile giustificare una relazione funzionale con l’attività della
società ricorrente, attiva nel campo del noleggio e della vendita di gru e
impianti per l’edilizia, soprattutto sulla base degli usuali doveri di
diligenza di un prudente amministratore societario. Con lo scritto di replica
del 10 settembre 2015, la ricorrente ha prodotto una fotografia
dell’autovettura, nella quale è effettivamente visibile sulla parte bassa della
portiera destra l’indirizzo internet della società (__________). Tale scritta è
tuttavia di dimensioni palesemente troppo ridotte per avere un’efficace
visibilità e non giustifica in ogni caso l’acquisto di un’automobile sportiva
di alto profilo. A maggior ragione se si considera la cifra d’affari della
società, che nell’esercizio contabile 2013 ha registrato ricavi per “soli” fr. 114'324.35.
3.3
Senza la necessità di
ulteriori approfondimenti, è quindi facile supporre che l’automobile sia in
realtà utilizzata dall’amministratore unico della società per scopi privati. Le
spese registrate nel conto economico, per un totale di fr. 20'146.40, non
possono quindi considerarsi realisticamente funzionali all’attività aziendale
ed ai suoi scopi di profitto. È infatti del tutto inverosimile che una società
assuma impegni finanziari della portata descritta senza avere la certezza che
siano assolutamente indispensabili dal profilo aziendale.
In simili circostanze, la
decisione dell’autorità si tassazione, che si è limitata a riprendere l’importo
di fr. 16'800.–, si palesa addirittura generosa nei confronti della società
ricorrente, le cui giustificazioni dimostrano evidenti limiti. L’asserita necessità
di pubblicità avrebbe imposto, secondo elementari criteri di oculatezza
commerciale, soluzioni alternative meno dispendiose e maggiormente efficaci.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: