Lexipedia

Decisione

80.2015.116

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, uso privato di autoveicoli, rate leasing per una Maserati nei conti di una società che noleggia macchinari edili

29 dicembre 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1, il cui

amministratore unico è __________, ha quale scopo societario la costruzione, la

commercializzazione, la diffusione e il noleggio di macchinari edili e

segnatamente di gru e ogni sistema di sollevamento di merci e materiali.

B. Nonostante un

richiamo e la diffida del 14 dicembre 2014, la società non inoltrava la

dichiarazione fiscale 2013. Conseguentemente, il 15 gennaio 2015, l’Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche (UTPG) le infliggeva una multa disciplinare

di fr. 600.– e le attribuiva un termine di 30 giorni per adempiere ai propri obblighi

procedurali, avvertendola che in caso contrario avrebbe proceduto con una

tassazione d’ufficio.

Decorso infruttuoso anche

quest’ultimo termine, con decisione del 5 marzo 2014, l’Ufficio di tassazione

notificava alla società la decisione di tassazione IC/IFD 2013, allestita

d’ufficio. L’utile imponibile complessivo veniva stabilito in fr. 140'000.–,

mentre il capitale veniva commisurato in fr. 100'000.–.

C. La società contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 aprile 2015, allegando

bilancio e conto economico dell’anno 2013.

L’autorità di tassazione,

con scritto del 13 aprile 2013, la invitava a produrre diversa documentazione a

sostegno del reclamo, tra cui il dettaglio dei conti “veicoli” e “gru e

macchine edili”, comprese le relative fatture di acquisto. Con risposta del 3

maggio 2015, la società presentava i dettagli richiesti, senza tuttavia le fatture

di acquisto.

D. L’UTPG ammetteva

parzialmente il reclamo, con decisione dell’11 giugno 2015, quantificando in

fr. 36'400.– l’utile imponibile ed in fr. 118'000.– la sostanza imponibile.

L’autorità aveva in particolar modo aggiunto all’utile d’esercizio un importo

di fr. 16'800.– a titolo di “altri elementi dell’utile”, spiegando nella

motivazione allegata di aver stabilito i fattori imponibili “sulla base di

quanto discusso in data 3 giugno 2015 con l’amministratore unico della società

Signor __________”.

E. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta la ripresa dell’importo di

fr. 16'800.–, corrispondente a parte dei costi legati alla __________,

allibrata a bilancio quale autoveicolo di rappresentanza, chiedendo che venga

riconosciuto quale spesa giustificata dall’uso commerciale.

La società ricorrente

contesta l’opinione dell’autorità fiscale, secondo cui un’automobile sportiva non

possa essere considerata di rappresentanza. Ritiene, infatti, che non esista

alcun articolo della legge tributaria che stabilisca quali automobili possano essere

di rappresentanza e quali meno.

F. Nelle proprie

osservazioni del 17 agosto 2015, l’autorità di tassazione propone di respingere

il gravame.

Sottolinea, in primo

luogo, che le spese totali dell’automobile, secondo quanto registrato a conto

economico, ammonterebbero a fr. 20'146.39 senza contare i costi di “assicurazione,

targhe e benzina”. Ricorda, inoltre, che lo stesso importo di fr. 16'800.– è

stato calcolato nella tassazione dell’amministratore unico __________, allestita

d’ufficio, quale reddito da sostanza mobiliare in relazione all’uso della __________

intestata alla __________ SA. Contesta infine che un’autovettura sportiva come

quella in discussione (acquistata per fr. 80'000.–) possa venir considerata

quale veicolo “di rappresentanza e di immagine”, considerato che la società

opera nel settore dell’edilizia e che la cifra d’affari conseguita di fr.

114'324.35 non si possa definire importante. Senza dimenticare che in occasione

di un colloquio telefonico del 3 giugno 2015, l’amministratore unico della

società ha convenuto di evadere il reclamo in via transattiva con la summenzionata

ripresa di fr. 16'800.–.

G. La società

ricorrente, con scritto del 10 settembre 2015, sostiene di aver fatto fronte a

tutte le richieste dell’autorità di tassazione. Pone inoltre l’accento sul

fatto che l’autovettura in discussione reca il proprio logo sulla parte bassa

della portiera, concludendo infine che la stessa è utilizzata unicamente a

scopo di rappresentanza.

Diritto

1. 1.1.

Gli

articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta

sull'utile delle persone giuridiche, che

1

Costituiscono utile netto imponibile:

a. il saldo

del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b. tutti i

prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e

non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in

particolare:

- ...[omissis]...

- le

distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non

giustificate dall'uso commerciale.

Quanto

all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1

LIFD prevedono da parte loro che

1

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

c. i

dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni

valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere

(comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

1.2.

La

dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di

utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF

131 II 593 consid. 5; cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,

Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,

Steuerrecht, 8a ediz., vol. I,

Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson,

Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre

CDT n 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):

·

una prestazione da parte della

società, senza una corrispondente controprestazione;

·

il fatto che la prestazione si

traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che

essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

·

il fatto che il menzionato

carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai

terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.

1.3.

La giustificazione

commerciale di una spesa dipende dal suo contesto. In sostanza, di fronte ad

una prestazione della società all’azionista o ad una persona vicina, per

stabilire se vi è una distribuzione dissimulata di utili bisogna chiedersi se

tale prestazione sia stata fornita per motivi prettamente commerciali oppure in

considerazione del rapporto di partecipazione nella società del beneficiario. L’utilità

ed il successo economico dell’impegno assunto dalla società non sono di per sé

stessi decisivi. Occorre comunque che la spesa in questione sia realisticamente

funzionale all’attività aziendale ed ai relativi scopi di profitto. Ciò va valutato

sulla base degli usuali doveri di diligenza di un prudente amministratore

societario (sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2005 n.2P.250/2004,

in: RtiD II-2005 n. 10t).

1.4.

In caso di distribuzione

dissimulata di utili, occorre poi quantificare la ripresa da effettuare ai fini

del calcolo dell’utile imponibile. La constatazione di una sproporzione tra la

prestazione della società e la contropartita dell’azionista implica la

determinazione del valore economico reale della prestazione fornita, che va posto

a confronto con le condizioni pattuite. Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, il valore economico reale è di principio costituito dal prezzo che sarebbe

disposto a pagare un terzo qualunque per lo stesso servizio su di un mercato libero

ed aperto (DTF 107 Ib 325 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale del 26 novembre

2003 n.2A.39/2003, in: RDAF 2004 II 60, consid. 2.2 e 3.3). Questo criterio

non può però venir trasposto come tale agli oneri che una società anonima si

assume per le spese private degli azionisti, come per i costi legati ad oggetti

patrimoniali che servono esclusivamente al loro mantenimento o al loro diletto,

acquistati dalla società senza essere destinati alla sua attività aziendale. In

assenza di comportamento conforme alle regole di mercato, non è infatti possibile

riferirsi a prezzi effettivi di paragone. Occorre piuttosto basarsi su di una

controprestazione che permetta alla società di coprire i costi sopportati e di

conseguire un utile adeguato (sentenza del Tribunale federale del 13 giugno

2005 n.2P.250/2004, in: RtiD II-2005 n. 10t).

1.5.

Il carattere commerciale

di una spesa è un elemento che concorre ad escludere o ridurre il debito verso

l’erario. Secondo la regola generale, l’onere della prova al riguardo spetta

quindi al contribuente (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa).

Appartiene invece al fisco

dimostrare l’esistenza di una prestazione valutabile in denaro a favore degli

azionisti. Non spetta d’altra parte all’autorità fiscale valutare l’opportunità

di una spesa dal punto di vista della politica societaria, sostituendo il

proprio apprezzamento a quello della direzione aziendale. La società contribuente

deve comunque dimostrare che le prestazioni da lei effettuate sono giustificate

dal profilo commerciale. Il fisco può in tal modo accertare che tali prestazioni

non sono dettate da stretti legami personali o economici tra la società ed il

beneficiario (DTF 119 Ib 431 consid. 2c; DTF 2A.204/1997 del 26 maggio 1999,

in: ASA 68 p. 746, consid. 2b).

Considerandi

2.

2.1.

Nella decisione impugnata,

come esposto in narrativa, l’Ufficio di tassazione ha aggiunto all’utile

d’esercizio dichiarato un importo di fr. 16'800.– a titolo di “altri elementi

dell’utile”. Tale importo corrisponde a parte dei costi legati alla __________,

presa in leasing dalla società ricorrente e allibrata a bilancio quale

autoveicolo di rappresentanza.

Nel bilancio di chiusura

dell’esercizio 2013 il veicolo è stato valutato in fr. 25'826.–, mentre nel

conto economico figuravano ammortamenti per fr. 8'608.50 e costi d’auto per fr.

11'537.90. L’autorità di tassazione, come detto, ha invece ripreso l’importo di

fr. 16'800.– quale distribuzione dissimulata di utili presso l’azionista, considerando

un uso dell’automobile per scopi prevalentemente privati.

2.2

Sulla sua qualifica di bene

commerciale non ci sono particolari discussioni. Nel momento in cui è entrata

validamente nel patrimonio della società, la __________ è divenuta necessariamente

un bene commerciale (cfr., sul tema, la sentenza del Tribunale federale del 17

gennaio 2014 n.2C_589/2013 consid. 8.1.3, in: RDAF 2014 II p. 78; v. anche la

sentenza CDT n. 80.2012.194/195 del 29 luglio 2013).

L’uso privato di un

autoveicolo appartenente ad una società di capitali rappresenta peraltro un tipico

caso di distribuzione dissimulata di utili o più precisamente di “distribuzione

anticipata di utili”, cioè una forma particolare di distribuzione mascherata

fatta con l’assegnazione all’azionista di utili di competenza della società

prima ancora che essi entrino a far parte del patrimonio di quest’ultima. È

quanto si verifica ogni volta che la società rinuncia ad un adeguato indennizzo

per le sue prestazioni a favore dell’azionista (Bernardoni/Bortolotto,

La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese,

Mendrisio 2010, p. 432).

2.3

Quando la distribuzione

anticipata di utili si manifesta nella forma dell’uso di mezzi della società

per scopi privati (auto, telefono, riscaldamento ecc.) o del prelevamento di

beni dalla società da parte dell’azionista, la valutazione della prestazione

avviene con gli stessi criteri che valgono per le aziende personali (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 433;

Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 129 ad art. 58 LIFD, p. 741;

v. anche p. es. la sentenza CDT n. 80.2003.95 dell’8 settembre 2003; inoltre sentenza

del Tribunale federale del 4 luglio 2013 n.6B_755/2012 consid. 2.4.1).

Il Promemoria n. 1/2007

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la stima dei

prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari

di aziende, prevede dunque che, se il totale delle spese effettive

dell’automobile parzialmente usata per scopi privati e i chilometri percorsi

per motivi professionali e privati possono essere stabiliti in base a un libro

di bordo, le spese effettive sono da ripartire in modo proporzionale tra i

chilometri percorsi per motivi professionali e quelli percorsi per motivi

privati. Se invece non è possibile servirsi di un libro di bordo, si procede

alla determinazione forfetaria, che consiste nel dichiarare al mese lo 0,8% del

prezzo di acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi (cfr. anche le

Istruzioni della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni del 20 gennaio 2010 per la compilazione del certificato di

salario risp. dell’attestazione delle rendite, cifra 2.2, par. 21).

3.

3.1.

Tornando alla fattispecie,

in esame, l’autorità di tassazione non si è attenuta ai criteri esposti sopra. Come

emerge in particolar modo dalle osservazioni al ricorso, l’Ufficio di

tassazione ha ripreso la medesima somma esposta nella tassazione d’ufficio del

suo amministratore unico a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare”,

spiegando che si trattava di una ripresa concordata in occasione di un

colloquio telefonico del 3 giugno 2015.

3.2

L’autorità di tassazione

ritiene che la vettura in discussione non possa essere considerata quale

automobile di rappresentanza. È ben vero, così come sostenuto dalla ricorrente,

che non si può a priori escludere che un’automobile sportiva di alto profilo,

quale è la __________, possa essere considerata di rappresentanza.

Nel caso di specie risulta

però difficile giustificare una relazione funzionale con l’attività della

società ricorrente, attiva nel campo del noleggio e della vendita di gru e

impianti per l’edilizia, soprattutto sulla base degli usuali doveri di

diligenza di un prudente amministratore societario. Con lo scritto di replica

del 10 settembre 2015, la ricorrente ha prodotto una fotografia

dell’autovettura, nella quale è effettivamente visibile sulla parte bassa della

portiera destra l’indirizzo internet della società (__________). Tale scritta è

tuttavia di dimensioni palesemente troppo ridotte per avere un’efficace

visibilità e non giustifica in ogni caso l’acquisto di un’automobile sportiva

di alto profilo. A maggior ragione se si considera la cifra d’affari della

società, che nell’esercizio contabile 2013 ha registrato ricavi per “soli” fr. 114'324.35.

3.3

Senza la necessità di

ulteriori approfondimenti, è quindi facile supporre che l’automobile sia in

realtà utilizzata dall’amministratore unico della società per scopi privati. Le

spese registrate nel conto economico, per un totale di fr. 20'146.40, non

possono quindi considerarsi realisticamente funzionali all’attività aziendale

ed ai suoi scopi di profitto. È infatti del tutto inverosimile che una società

assuma impegni finanziari della portata descritta senza avere la certezza che

siano assolutamente indispensabili dal profilo aziendale.

In simili circostanze, la

decisione dell’autorità si tassazione, che si è limitata a riprendere l’importo

di fr. 16'800.–, si palesa addirittura generosa nei confronti della società

ricorrente, le cui giustificazioni dimostrano evidenti limiti. L’asserita necessità

di pubblicità avrebbe imposto, secondo elementari criteri di oculatezza

commerciale, soluzioni alternative meno dispendiose e maggiormente efficaci.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: