80.2015.119
Reddito imponibile: riconoscimento di una fondazione di famiglia, nullità di fondazione di mantenimento
15 maggio 2017Italiano23 min
Source ti.ch
RI 3
Incarti n.
80.2015.119/120
80.2015.121/122
80.2015.123/124
Lugano
15 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
RI 3
tutti
rappr. dallo RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorsi
del 15 luglio 2015 contro le decisioni del 17 giugno 2015 in materia di IC e
IFD 2006, 2007 e 2008.
Fatti
A. a.
Nella dichiarazione fiscale 2006, i coniugi RI 2 e RI
1 indicavano di avere conseguito in particolare i seguenti redditi:
redditi
2006
Attività indipendente marito (studio legale)
72’445
Attività indipendente moglie (studio legale)
72’445
Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)
- 43’378
Redditi della sostanza immobiliare
456’080
Da titoli e capitali
38’047
Fra
gli elementi patrimoniali, dichiaravano in particolare la sostanza seguente:
sostanza
Valore 31.12.2006
Titoli e capitali
2'859’302
Numerario, biglietti di banca, oro…
2'542’682
Sostanza immobiliare
5'100’501
Debiti privati
- 11'066’778
Sostanza imponibile
- 624’293
b.
Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 28 novembre 2012,
l’RS 1 definiva i redditi principali come segue:
redditi
2006
Attività indipendente marito (studio legale)
120’000
Attività indipendente moglie (studio legale)
120’000
Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)
–.–
Redditi della sostanza immobiliare
502’282
Da titoli e capitali
38’047
Il
reddito imponibile era così stabilito in fr. 541’400.– per l’IC ed in fr. 549’200.–
per l’IFD.
Quanto
alla sostanza imponibile, era definita in fr. 2’678’000.–. I principali elementi
erano i seguenti:
sostanza
Valore 31.12.2006
Titoli e capitali
1'704’892
Numerario, biglietti di banca, oro…
2'615’089
Sostanza immobiliare
45’000
Debiti privati
2'859’302
Sostanza imponibile
4'611’933
Come
nei periodi fiscali 1997/98 e seguenti, l’autorità fiscale aveva deciso di imporre
“per trasparenza” la Fondazione di famiglia __________, la quale, pur avendo
sede a __________, era “di fatto diretta ed effettivamente amministrata in
Ticino”. Di conseguenza, aveva aggiunto agli elementi imponibili dei contribuenti
i redditi da titoli e da capitali e l’utile derivante dal recupero di crediti
ceduti, spettanti alla fondazione in questione.
Quanto
al reddito professionale, era stata intrapresa una ripresa per spese non
ammesse di fr. 20'000.–. Era inoltre stata negata la deduzione della perdita
legata alla gestione della “azienda agricolo-forestale __________”, in quanto
non poteva essere considerata come attività lucrativa indipendente.
L’autorità
di tassazione precisava infine di aver rinunciato ad acquisire le prove
richieste dai contribuenti, in base ad un apprezzamento anticipato delle prove.
B. a.
Nella dichiarazione fiscale 2007, i contribuenti
indicavano di avere conseguito in particolare i seguenti redditi:
redditi
2007
Attività indipendente marito (studio legale)
43’158
Attività indipendente moglie (studio legale)
43’158
Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)
- 41’138
Redditi della sostanza immobiliare
468’480
Da titoli e capitali
49’605
Fra
gli elementi patrimoniali, dichiaravano in particolare la sostanza seguente:
sostanza
Valore 31.12.2007
Titoli e capitali
7'946’788
Numerario, biglietti di banca, oro…
100’000
Opere d’arte, antiche, storiche, archivi…
695’359
Sostanza immobiliare
5'100’501
Debiti privati
12'206’074
Sostanza imponibile
1'576’574
b.
Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 28 novembre 2012,
l’Ufficio di tassazione definiva i redditi principali come segue:
redditi
2007
Attività indipendente marito (studio legale)
53’000
Attività indipendente moglie (studio legale)
53’000
Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)
–.–
Redditi della sostanza immobiliare
509’008
Da titoli e capitali
49’605
Il
reddito imponibile era così stabilito in fr. 407’700.– per l’IC ed in fr. 416’700.–
per l’IFD.
Quanto
alla sostanza imponibile, era definita in fr. 3’730’000.–. I principali elementi
erano i seguenti:
sostanza
Valore 31.12.2007
Titoli e capitali
11'186’878
Numerario, biglietti di banca, oro…
1'288’473
Sostanza immobiliare
5'531’434
Debiti privati
13'680’449
Sostanza imponibile
3'738’000
Quanto
al reddito professionale, era stata intrapresa una ripresa per spese non
ammesse di fr. 20'000. Era poi stata negata la deduzione della perdita derivante
dall’azienda agricola. L’Ufficio di tassazione ribadiva inoltre di avere deciso
di imporre “per trasparenza” la Fondazione di famiglia __________, la quale,
pur avendo sede a __________, è “di fatto diretta ed effettivamente amministrata
in Ticino”.
C. a.
Nella dichiarazione fiscale 2008, i contribuenti
indicavano di avere conseguito in particolare i seguenti redditi:
redditi
2008
Attività indipendente marito (studio legale)
43’782
Attività indipendente moglie (studio legale)
43’782
Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)
- 45’774
Redditi della sostanza immobiliare
494’610
Da titoli e capitali
147’647
Fra
gli elementi patrimoniali, dichiaravano in particolare la sostanza seguente:
sostanza
Valore 31.12.2008
Titoli e capitali
6'272’404
Numerario, biglietti di banca, oro…
100’000
Opere d’arte, antiche, storiche, archivi…
695’359
Sostanza immobiliare
5'100’501
Debiti privati
12'168’264
Sostanza imponibile
3'351’311
b.
Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 28 novembre 2012,
l’Ufficio di tassazione definiva i redditi principali come segue:
redditi
2007
Attività indipendente marito (studio legale)
58’000
Attività indipendente moglie (studio legale)
58’000
Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)
–.–
Redditi della sostanza immobiliare
541’803
Da titoli e capitali
147’647
Il
reddito imponibile era così stabilito in fr. 452’600.– per l’IC ed in fr. 454’500.–
per l’IFD.
Quanto
alla sostanza imponibile, era definita in fr. 4’901’000.–. I principali elementi
erano i seguenti:
sostanza
Valore 31.12.2007
Titoli e capitali
8'488’542
Numerario, biglietti di banca, oro…
1'788’473
Sostanza immobiliare
5'531’434
Debiti privati
10'471’277
Sostanza imponibile
4'913’000
Quanto
al reddito professionale, era stata intrapresa una ripresa per spese non
ammesse di fr. 20'000. L’Ufficio di tassazione ribadiva inoltre di avere deciso
di imporre “per trasparenza” la Fondazione di famiglia __________, la quale,
pur avendo sede a __________, è “di fatto diretta ed effettivamente amministrata
in Ticino”.
C. L’autorità di
tassazione accoglieva parzialmente i reclami dei contribuenti contro le
decisioni di tassazione. In particolare, stralciava alcuni ricavi della __________,
imposti per trasparenza quali redditi dell’attività lucrativa indipendente dei
reclamanti, e riduceva il valore degli attivi mobiliari.
Questi il reddito e la
sostanza imponibili secondo le tre decisioni:
2006
2007
2008
Reddito imponibile IC
529’400
402’800
439’100
Reddito imponibile IFD
537’900
411’800
441’000
Sostanza imponibile IC
1’780’000
2’832’000
4’003’000
I. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, come pure la RI
3, contestano diversi aspetti delle decisioni su reclamo relative ai periodi
fiscali dal 2006 al 2008.
In primo luogo, chiedono
che la RI 3 sia riconosciuta come civilmente e fiscalmente valida, con
conseguente rinuncia alla sua imposizione per trasparenza. A loro avviso, il
Tribunale federale avrebbe sancito “la nullità fiscale di RI 3, per una serie
di sviste…, considerandola a torto fondazione di mantenimento nulla, censura
estranea al dossier fiscale…, che in realtà non sta e perdipiù contrasta con lo
sviluppo della giurisprudenza delle Corti Civili dello stesso TF e con la più recente
dottrina”.
Oltre alle censure
direttamente legate alla questione della controversa imposizione per
trasparenza della fondazione di famiglia, gli insorgenti sollevano una serie di
altre contestazioni, che concernono le spese di manutenzione degli immobili di __________
e di __________ e i debiti della ditta individuale. Alcune censure sono poi
legate al ricorso al Tribunale federale, interposto dai contribuenti contro la
decisione di tassazione dell’imposta annua intera sui proventi straordinari del
periodo fiscale 2002.
L. Con le sue
osservazioni del 25 agosto 2015, la Divisione delle contribuzioni ha proposto
di respingere il ricorso.
Gli insorgenti hanno
replicato in data 9 novembre 2015.
Dei rispettivi argomenti
si dirà in seguito, in quanto necessario.
Diritto
1. Legittimazione
Deve in primo luogo essere esclusa la legittimazione a
ricorrere della RI 3.
Sia
l’art. 227 cpv. 1 LT sia l’art. 140 cpv. 1 LIFD consentono in-fatti al contribuente
di impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione,
entro trenta giorni dalla notificazione.
Nella
fattispecie, i contribuenti sono solo i coniugi RI 2 e RI 1, come peraltro risulta
in modo indiscutibile dalle decisioni impugnate.
Considerandi
2.
Imposizione
“per trasparenza” della RI 3
2.1
Della
contestazione principale si è occupata ampiamente la sentenza di questa Camera
relativa alle tassazioni IC e IFD, per i periodi fiscali 1997/1998, 1999/2000 e
2001/2002, la quale è stata confermata dal Tribunale federale (cfr. la sentenza
2C_157/2010 e 2C_163/2010 del 12 dicembre 2010). La questione è stata poi
ripresa nella successiva sentenza del 4 mazo 2016 (CDT n. 80.2013.5/6/7/8/9/10),
relativa ai periodi fiscali 2003, 2004 e 2005.
Per
effetto delle decisioni in questione, la RI 3 è stata assoggettata ad imposizione
“per trasparenza”, in quanto i suoi scopi sono stati riconosciuti incompatibili
con l’art. 335 CCS. Di conseguenza, “i fattori fiscali relativi alla Fondazione
vanno… ascritti ai soggetti fiscali originari, ovvero ai coniugi __________,
nell’ambito delle tassazioni che li concernono e secondo la loro originaria
appartenenza… Per quanto specificatamente riguarda i crediti nei confronti
dello studio legale, ciò significa che essi devono di principio continuare a
essere qualificati come parte della sostanza commerciale” (cfr. la sentenza del
Tribunale federale del 12 dicembre 2010, consid. 11.7).
2.2
Nella
misura in cui i ricorrenti lamentano “una serie di sviste”, in cui sarebbe incorso
il Tribunale federale con la sua decisione, si deve ancora ricordare che
quest’ultimo ha anche respinto un’istanza di revisione, con la quale gli stessi
insorgenti postulavano che il Tribunale federale riesaminasse la fattispecie e
quindi annullasse rispettivamente riformasse il giudizio reso il 12 dicembre
2010.
(cfr. la sentenza n.2F_3/2011 del 23 febbraio 2011).
2.3
In
questa sede, si può pertanto rinviare alle argomentazioni su cui sono fondate
le decisioni precedentemente ricordate, le quali si sono espresse su tutti gli
aspetti sollevati nuovamente dai ricorrenti con i ricorsi in esame.
Sia
la Camera di diritto tributario sia il Tribunale federale hanno escluso fra
l’altro che le autorità fiscali ticinesi avessero mai dato una rassicurazione
scritta riguardo alla qualifica della Fondazione. Neppure è stato considerato
determinante, nella prospettiva della buona fede, il fatto che il Canton Ticino
avesse percepito dalla Fondazione le imposte immobiliari per gli anni
1997-2000, la cui riscossione competeva infatti all’Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche, non invece a quello delle persone fisiche; aveva inoltre
finalità decisamente diverse e si basava su iscrizioni a registro fondiario
(cfr. la sentenza del Tribunale federale del 12 dicembre 2010, consid. 11.8).
L’Alta
Corte si è anche pronunciata sulla circostanza secondo cui l’autorità fiscale
cantonale non avrebbe messo in discussione l’esistenza della Fondazione in
occasione di tassazioni precedenti, ricordando che il principio, secondo cui le
tassazioni divenute definitive sono vincolanti unicamente in relazione ai
periodi che le riguardano, vale infatti anche nel caso del riconoscimento o
meno di un determinato soggetto giuridico (sentenza del Tribunale federale del
12.
dicembre 2010, consid. 11.8 e giurisprudenza citata).
2.4
I
ricorrenti sostengono che la Seconda Corte di diritto pubblico, respingendo il
loro ricorso, avrebbe fatto “un grave passo indietro nell’evoluzione della giuriusprudenza
del TF in materia di fondazioni ‘di mantenimento’”. La spiegazione sarebbe a
loro avviso ravvisabile solo nell’eco persistente “dell’incredibile campagna,
lapidazione e messa alla gogna mediatiche” cui sarebbero stati sottoposti per
anni i contribuenti.
Quale
che sia il giudizio dei ricorrenti in merito alla decisione adottata dal Tribunale
federale nei loro confronti, la stessa corte ha tuttavia sostanzialmente confermato
la propria giurisprudenza in una sentenza del 21 marzo 2014 (n.2C_533/2013, in
DTF 140 II 255 = RF 69/2014 p. 453 = RDAF 2014 II 322). Nella stessa, ha
ricordato come, secondo l’art. 52 cpv. 3 CC, le unioni di persone e gli
istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possano ottenere
la personalità. Esse sono nulle dal principio. È il caso delle fondazioni che,
fin dalla loro costituzione, non rispettano l’art. 80 cpv. 1 CC, per il fatto
che non hanno il potere di disporre del loro patrimonio, essendo quest’ultimo restato
nelle mani del fondatore. All’infuori di questa ipotesi, i casi più frequenti
di fondazioni illecite concernono le fondazioni di famiglia i cui scopi non si
attengono strettamente a quelli enunciati all’art. 335 cpv. 1 CC, cioè le
cosiddette fondazioni di mantenimento (cfr. la sentenza citata, consid. 5.2 e
dottrina menzionata).
Richiamando
espressamente la propria precedente pronuncia, che concerne i ricorrenti, la
Seconda Corte di diritto pubblico ha ribadito che le autorità della giustizia
amministrativa possono esaminare pregiudizialmente se le fondazioni rispettano
le regole del diritto civile. In principio, il loro potere d’esame si limita tuttavia
alla constatazione di lacune manifeste, che risultano così gravi da avere quale
effetto la sua nullità. Nel caso contrario, spetta invece al giudice civile pronunciarsi
sulla sorte della fondazione (art. 88 CC), specialmente in considerazione di
una possibile conversione, che potrebbe consentire ugualmente il riconoscimento
condizionato dell’esistenza della fondazione (DTF 140 II 255 = RF 69/2014 pag.
453.
= RDAF 2014 II 322, consid. 5.4).
Alla
luce di quest’ultima sentenza, non si vede come i ricorrenti possano sostenere
che “il salto indietro riguardo l’evoluzione intervenuta in materia di fondazioni
di famiglia, di fedecommessi e trust” sia spiegabile solo con “gli effetti continuati
della pressione esercitata dall’odiosa campagna mediatica delittuosamente suscitata
dalla direzione (direttore e sostituto) del fisco agente per risentimento verso
la Dir. DFE” e addirittura con la “mancata lettura dell’intero ricorso” da
parte dei giudici federali.
3.
Reddito
dell’attività lucrativa indipendente
3.1
La sola censura che non
sia legata all’imposizione per trasparenza della RI 3 concerne la ripresa di
fr. 150'000.– dipendente dallo scioglimento della “riserva negativa”, nel
periodo fiscale 2006.
3.2
Dopo che, con la sentenza
del 16 ottobre 2014 di questa Camera (passata in giudicato dopo la pronuncia
del 17 agosto 2015, con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile
un ricorso dei contribuenti [n.2C_1047/2014 e 2C_1048/2014]), è stata
confermata l’imposizione dei redditi straordinari in questione, la questione
sollevata deve essere considerata superata. A tale riguardo, così si esprimeva
questa Corte nella sentenza del 17 agosto 2015:
L’autorità di tassazione ha
altresì creato una “riserva negativa” di fr. 150'000.–, con riferimento ad una
fattura del 27 dicembre 2002, contabilizzata nei ricavi dello studio legale dei
ricorrenti e relativa a onorari di assistenza e consulenza legale davanti ai
tribunali italiani, sempre per pratiche legate alla __________. La riserva
negativa è stata poi compensata nella tassazione relativa al periodo 2006,
quando i ricavi dello studio legale sono stati diminuiti nella misura di fr.
150'000.–, con la registrazione di una nota di credito. Il 20 ottobre 2006, infatti,
lo studio legale dei contribuenti ha accreditato alla RI 3 l’importo di fr.
150'000.– “per onorari e spese prevedibili per i legali italiani per il periodo
dal 27.12.2002 sino a conclusione, poi pagati direttamente dalla vostra fondazione”.
Gli
insorgenti contestano genericamente la costituzione di tale riserva negativa,
considerandola ingiustificata.
In
sé la costituzione della riserva negativa nel periodo fiscale litigioso non ha
effetto sul calcolo del reddito straordinario imposto con le decisioni
contestate. È quindi dubbio che possa essere contestata con il ricorso contro
tali decisioni.
La
sua giustificazione è tuttavia difficilmente contestabile, proprio per il fatto
che la successiva nota di credito annulla di fatto la fatturazione intervenuta
nel 2002, cioè proprio nel vuoto di tassazione.
4.
Deduzione
delle spese di gestione e manutenzione degli immobili di __________
4.1
Per
quanto concerne l’immobile di via __________ a __________, i contribuenti
lamentano la mancata deduzione dell’accantonamento per spese di riscaldamento di
fr. 10'000.–, nei periodi fiscali 2006 e 2007, e di fr. 12'000.– nel periodo
fiscale 2008, sostenendo che l’amministrazione non sarebbe “mai costante con
l’emissione dei conteggi”.
Nelle sue osservazioni al
ricorso, la Divisione delle contribuzioni ha escluso che sia ammessa la
costituzione di accantonamenti per il finanziamento di costi futuri ed in
particolare per il rifornimento della nafta nell’anno successivo. Nella loro
replica dell’8 novembre 2015, i ricorrenti non hanno preso posizione su questo
aspetto.
4.2
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, nella loro
formulazione in vigore nei periodi fiscali in discussione, il contribuente che
possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi
d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p.
219.
s.; Känzig, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano
1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22
febbraio 1983 in re A.D.R.).
4.3
Le spese di gestione di un
immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l'illuminazione ed il
riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e
la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del contribuente
e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente,
alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su
una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come
si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e
riceve quale corrispettivo la pigione oltre all’indennizzo per i costi
accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel
quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito
compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la
propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p.
es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 in re K. e
giurisprudenza e dottrina citate; inoltre la sentenza del Tribunale federale
del 15 luglio 2005, n.2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 =
RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).
4.4
A prescindere dalle
pertinenti considerazioni proposte dall’autorità di tassazione, secondo cui non
è possibile prevedere un accantonamento per il finanziamento di costi futuri,
per escludere la deduzione delle spese in questione basti tener conto del fatto
che esse rientrano chiaramente fra quelle di gestione e non di manutenzione.
Infatti, come poc’anzi
ricordato, l’unico caso in cui le spese di gestione possono essere ammesse in
deduzione è quello in cui la casa è ceduta in locazione e le stesse sono
comprese nella pigione. In altre parole, i costi di gestione sono deducibili
solo se rientrano nel reddito locativo imponibile secondo gli articoli 21 LIFD
e 20 LT (cfr. Merlino, in:
Nöel/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, 2a ediz., Basilea 2016, n. 56 ad art. 32 LIFD, p. 685 s.).
In tal caso, infatti, la pigione incassata e soggetta all’imposta sul reddito è
accresciuta dal fatto che il proprietario sopporta determinate spese (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz. Zurigo 2009, n. 75 ad art. 32 LIFD,
p. 525). Altrimenti, si tratta di spese accessorie secondo l’art. 257a
CO, che il proprietario addebita all’inquilino in aggiunta al canone di
locazione.
Nella fattispecie, non
risulta che le pigioni percepite dai ricorrenti, come tali assoggettate
all’imposta sul reddito, includano anche le spese di riscaldamento.
5.
Deduzione
delle spese di gestione e manutenzione degli immobili di __________
5.1
Per
la gestione e la manutenzione degli immobili di loro proprietà __________, i
contribuenti hanno fatto valere spese per ben fr. 64’583.– nel 2006, fr.
63’778.– nel 2007 e fr. 70’537.– nel 2008. L’autorità ha ammesso i costi in
questione limitatamente agli importi di fr. 19’388.– nel 2006, 18’882.– nel
2007.
e 19’249.– nel 2008.
Nel
ricorso, i contribuenti sostengono che l’Ufficio di tassazione non avrebbe
fornito “indicazioni sufficienti a determinare esattamente la natura delle
correzioni” e chiedono di ammettere in deduzione le spese “tenuto conto delle
direttive in vigore e della documentazione già fornita in prima sede”.
Alle
osservazioni del 25 agosto 2015 la Divisione delle contribuzioni ha allegato
una tabella per ogni periodo fiscale, dalla quale si evince il modo in cui sono
state calcolate le spese di manutenzione per ognuno degli immobili in
discussione. Gli insorgenti, nella loro replica, non hanno preso posizione su
questo aspetto.
5.2
Per
facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti,
infatti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i
beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione
complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l'IFD e dal Consiglio di
Stato per l'IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione
dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale
diretta del 24 agosto 1992).
La
deduzione complessiva ammonta:
·
al 15% per l'IC ed al 10% per
l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, all'inizio del
periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;
·
al 25% per l'IC ed al 20% per
l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, all'inizio del
periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione
in vigore nei periodi fiscali litigiosi; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione
dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta
del 24 agosto 1992).
5.3
Basta
un sommario esame delle spese chieste in deduzione dai contribuenti per
avvedersi che per la maggior parte si tratta di costi di mantenimento personale
o tutt’al più di gestione immobiliare, la cui deduzione è esclusa (elettricità,
acqua, gasolio per riscaldamento, abbonamenti vari ecc.). Nelle decisioni
impugnate, l’Ufficio di tassazione ha riconosciuto ai contribuenti la deduzione
forfetaria prevista dalla legge, nei casi in cui eccedeva le spese effettive
che rientravano fra quelle deducibili, ammettendo invece quelle effettive se
superiori alla deduzione forfetaria. In tal modo, ha adottato la soluzione più
favorevole ai contribuenti. Inoltre, ha ammesso la deduzione persino per gli
immobili sfitti, per i quali non vi era alcun reddito (valore locativo o
pigione) imponibile.
Siccome
i ricorrenti non hanno provato che i costi deducibili effettivi eccedano gli
importi ammessi con le decisioni impugnate, le decisioni impugnate meritano
conferma.
6.
Attivi
della ditta individuale
I
ricorrenti censurano quindi la commisurazione degli attivi della ditta
individuale, nella misura in cui l’Ufficio di tassazione ha proceduto alla
“eliminazione debitore RI 3 nei conti dello studio legale”. A loro avviso,
infatti, nei conti patrimoniali dello studio legale non risulterebbe tale
posizione.
Contrariamente
alle affermazioni degli insorgenti, nel bilancio dello studio legale alla fine
dei periodi fiscali litigiosi è registrata fra gli attivi la posizione
“debitore RI 3”, per un ammontare di fr. 384'911.61. È conseguentemente
giustificata la decisione dell’Ufficio di tassazione, che, non riconoscendo
fiscalmente la fondazione, ha stralciato il debito, del quale non c’è riscontro
nei conti della Fondazione.
7.
Debiti
privati
Per
quanto concerne i debiti privati, gli insorgenti chiedono che l’aggiunta
dell’importo di fr. 900'000.– con l’indicazione “debito per imposte” vada
verificata alla luce dell’esito del ricorso contro la decisione di tassazione
dell’imposta annua intera sui proventi straordinari 2002.
In
effetti, nei debiti d’imposta calcolati dall’autorità di tassazione rientra,
oltre alle imposte degli anni precedenti, anche il debito riferito all’imposta
sui redditi straordinari. Poiché si è già ricordato che il ricorso contro tali
decisioni è stato respinto, la decisione impugnata merita conferma anche per
questo aspetto.
8.
Debiti della
ditta individuale
8.1
Anche
a proposito dei debiti della ditta inviduale, una prima contestazione è legata
all’imposta annua intera 2002. L’Ufficio di tassazione ha infatti inserito un accantonamento
di fr. 125'750.– per i contributi AVS dovuti sui redditi staordinari
assoggettati all’imposta annua intera 2002.
Dopo
che, con la sentenza del 16 ottobre 2014 di questa Camera (passata in giudicato
dopo la pronuncia del 17 agosto 2015, con cui il Tribunale federale ha
dichiarato inammissibile un ricorso dei contribuenti [n.2C_1047/2014 e
2C_1048/2014]), è stata confermata l’imposizione dei redditi straordinari in questione,
la questione sollevata deve essere considerata superata.
8.2
Infine,
i contribuenti ritengono che, ammettendo l’imposizione “per trasparenza” della
Fondazione, dovrebbero essere ripresi dal bilancio di quest’ultima tutti i
conti concernenti fondi e riserve e non solo i tre considerati nelle decisioni
impugnate.
Va
ricordato dapprima che, secondo l’art. 47 cpv. 1 LT, dalla sostanza sono deducibili
solo i debiti comprovati. Le “riserve”, contenute nei conti della RI 3, che
l’Ufficio di tassazione non ha ammesso in deduzione, non rientrano palesemente
fra i debiti deducibili. Si rinvia a tale riguardo al consid. 13.2 della
sentenza del 4 marzo 2016 (CDT n. 80.2013.5/6/7/8/9/10), nella quale si può
leggere:
13.2.2
La prima è
una “riserva per oscillazione titoli” (“Wertschriftenschwankungsreserve”),
che la fondazione ha costituito per neutralizzare gli utili generati
dall’aumento del valore dei titoli depositati su un conto presso __________. In
effetti, la “riserva” aumenta di anno in anno (fr. 298'181 al 31.12.2003, fr.
348'366 al 31.12.2004, fr. 428'006 al 31.12.2005), nella misura in cui si è incrementato
il saldo del deposito titoli in questione. Non si tratta pertanto di una
rettifica, dettata dall’esigenza di tener conto di una perdita di valore degli
attivi.
In queste
circostanze, l’Ufficio di tassazione, che ha attribuito ai ricorrenti gli
attivi della fondazione, non poteva fare altro che includere il deposito titoli
nel calcolo della sostanza mobiliare, ignorando la suddetta “riserva”.
Va anche
sottolineato che gli “altri ricavi da titoli” (“andere Erträge aus Wertschriften”),
registrati fra i ricavi nel conto economico della RI 3, non sono stati inclusi
invece fra i redditi dei contribuenti, in quanto sono stati considerati utili
in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata, come tali
esenti nella tassazione delle persone fisiche (articoli 16 cpv. 3 LIFD e 15
cpv. 3 prima frase LT).
13.2.3
Nel bilancio
della fondazione figura inoltre una riserva per pretese infondate di terzi (“Rückstellung
für Forderungen aus Streitfällen”) nei confronti della __________.
L’accantonamento, costituito nel 1999, ammonta dal 31 dicembre 2000 a fr.
380'000.–. Il suo scopo era di tener conto del rischio di dover riconoscere
spese legali alla controparte nella vertenza che opponeva la __________ agli
eredi __________, in caso di soccombenza. Alla luce del fatto che la causa si è
conclusa con la transazione giudiziale del 19 dicembre 2002, senza comportare
costi legali aggiuntivi, l’accantonamento non è mai stato ammesso fiscalmente.
13.2.4
Un’ultima
riserva, di fr. 200'000.– in tutti i periodi fiscali, è stata costituita per
interessi e indicizzazione del potere d’acquisto dei creditori e conti
risparmio (“Rückstellung für Zinsen und Indexierung Kaufkraft Kreditoren und
Sparkonti”). Siccome lo scopo dell’accantonamento in questione è di
tutelarsi contro rischi nei confronti degli stessi contribuenti, per effetto
della tassazione per trasparenza della fondazione si rivela superfluo.
13.2.5
Ne consegue
che su questo aspetto la decisione impugnata si rivela ineccepibile, in quanto
le riserve in discussione non rappresentano debiti dei ricorrenti.
Anche in questo caso, si
giustifica pertanto la decisione dell’autorità fiscale di non ammettere in deduzione
“gli altri conti concernenti fondi e riserve”, che non costituiscono debiti
deducibili.
9.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui è stato interposto dalla RI 3, il ricorso è irricevibile.
1.2. Nella
misura in cui è stato interposto dai coniugi RI 1 e RI 2, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 6’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 6’100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: