80.2015.125
Procedura: reclamo, motivazione della decisione, mancata spiegazione delle ragioni e del calcolo della ripresa di spese non giustificate, annullamento e rinvio degli atti
8 ottobre 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarti
n.
80.2015.125
80.2015.126
Lugano
8
ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 luglio 2015 contro la decisione del 24 giugno 2015 in materia di IC e
IFD 2013.
Fatti
A. RI 1, di professione
venditrice,è titolare di un negozio d’abbigliamento a Bellinzona.
Nella dichiarazione
fiscale 2013, per quanto qui di rilevanza, la contribuente indicava un reddito da
attività lucrativa indipendente di fr. 39'992.–.
B. Notificandole la
tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 12 maggio 2015, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 34'800.– per
l’IC ed in fr. 37'100.– per l’IFD.
Per quanto qui di
interesse, l’autorità rivalutava in fr. 41'000.– il reddito aziendale,
spiegando nella motivazione allegata di averlo rettificato sulla base degli elementi
a lei noti, delle indicazioni fornite dal contribuente o dai coefficienti
d’utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale.
C. La contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11 giugno 2015, contestando la
rivalutazione del reddito aziendale. Si opponeva, in particolar modo,
all’utilizzo di coefficienti di utile medio, definendo di nicchia la sua attività
commerciale, oltretutto sottoposta a frequenti chiusure per manifestazioni
pubbliche e a causa del suo stato di salute precario.
L’autorità di tassazione, con
decisione del 24 giugno 2015, confermava in fr. 41'000.– il reddito da attività
indipendente della contribuente, con la seguente motivazione:
(…)
reddito da attività indipendente confermato in fr. 41'000.–, viene mantenuta la
ripresa di fr. 1'008.– quale partecipazione privata alle spese generali, in
particolare per le spese telefoniche, di rappresentanza e trasferta.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente che il
reddito aziendale venga riportato al valore dichiarato.
La ricorrente ripropone quanto
già esposto in sede di reclamo, contestando poi la ripresa dell’importo di fr.
1'008.– quale partecipazione privata alle spese contabilizzate nel conto
economico. Con particolare riferimento alle spese telefoniche, essa spiega che
vi rientrano pure i costi di noleggio dell’apparecchio per la registrazione
degli incassi con carte di credito così come i costi dell’abbonamento internet.
Quanto alle spese di trasferta e di rappresentanza sostiene infine che sarebbero
imputabili ad alcuni viaggi presso i fornitori nonché alla fidelizzazione della
clientela.
E. Nelle proprie
osservazioni del 22 luglio 2015, l’autorità fiscale sottolinea di essersi
limitata ad un’esigua ripresa generica per partecipazione privata alle spese.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 17 cpv. 1
LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da
attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa
commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera
professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Dai medesimi proventi sono
deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, ed in particolare
gli ammortamenti e gli accantonamenti, le perdite effettive sul patrimonio
aziendale, i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale nonché
gli interessi su debiti commerciali (art. 26 LT; art. 27 LIFD).
1.2.
Si
tratta nondimeno di una lista esemplificativa e non esaustiva. Per spese
generali si devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve
affrontare per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono
considerate spese generali i costi complessivi a carico del contribuente
nell’ambito della sua attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali
in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della
ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari
abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc. Occorre dunque,
affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano
direttamente imputabili all’attività aziendale (CDT n. 80.2014.24 del 9 maggio
2014 consid. 2.2, con rimandi).
Considerandi
2.
2.1.
Come esposto in narrativa,
l’autorità di tassazione ha rivalutato in fr. 41'000.– il reddito aziendale
dichiarato di fr. 39'992.–, giustificando la ripresa dell’importo di fr. 1'008.–
“quale partecipazione privata alle spese generali, in particolare per le spese
telefoniche, di rappresentanza e trasferta”.
2.2
Dall’esame
del conto economico presentato dalla ricorrente colpiscono in particolare le
spese telefoniche di fr. 2'852.45. A prima vista, esse appaiono effettivamente eccessive
per un negozio di moda maschile, specie se si considera che l’attività commerciale
della ricorrente era ridotta, a causa delle “chiusure forzate per
manifestazioni pubbliche” e del suo stato di salute precario (cfr. reclamo
dell’11 giugno 2015).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, il riferimento, contenuto nella legge,
alla giustificazione aziendale e professionale delle spese, attribuisce
all’autorità fiscale un rilevante margine di apprezzamento, rafforzato dal
fatto che essa non ha l’onere della prova in caso di rifiuto della deduzione (cfr.
p. es. le sentenze n.2C_658/2007 del 13 febbraio
2008.
consid. 2.1; n.2C_132/2010 del 17 agosto 2010 consid. 3.2). Nel gravame in esame, la ricorrente prova perlomeno a giustificare l’importo
in discussione, spiegando che nelle spese telefoniche registrate nel conto
economico rientrano pure i costi di noleggio dell’apparecchio per i
pagamenti senza contanti così come i costi dell’abbonamento internet. A
sostegno delle sue argomentazioni produce la scheda contabile del conto, dalla
quale emerge che la stessa ha sottoscritto tre distinti abbonamenti con __________,
__________ e __________ (oggi __________ AG).
Certo, la ricorrente
non dimostra convenientemente di avere un abbonamento per cellulari e smartphone
privato, limitandosi ad affermare di possederne uno, senza tuttavia produrre
una copia del relativo contratto e delle bollette mensili pagate. Di fronte
alle argomentazioni da lei sollevate nel gravame, l’ufficio di tassazione non
poteva nondimeno rinunciare alla formulazione di proprie osservazioni, invocando
semplicemente l’esigua ripresa generica per partecipazione privata alle spese. Questo
soprattutto in considerazione del fatto che le ulteriori spese di trasferta e
rappresentanza, di complessivi fr. 462.25, menzionate nella decisione qui
impugnata non appaiano di primo acchito spropositate, nemmeno per un negozio di
moda maschile.
2.3
A quest’ultimo riguardo si
deve ricordare che adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di
tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta
(art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la
decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase
LIFD; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto,
di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza
che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136
consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114
Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su
tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere
posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione
di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; 107 Ia 248, cons. 3a; 105
Ib 248/9, cons. 2a; Imboden/ Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III,
Basilea 1992, p. 249).
La motivazione deve dunque
consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica,
dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in
tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e
l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
2.4
Tornando alla fattispecie
in esame, la motivazione della decisione impugnata si limitava, come visto, a
giustificare la ripresa dell’importo di fr. 1'008.– “quale partecipazione
privata alle spese generali, in particolare per le spese telefoniche, di
rappresentanza e trasferta”. Di fronte alle argomentazioni contenute nel gravame,
l’autorità ha quindi invocato l’esigua ripresa generica per partecipazione privata
alle spese, senza però minimamente specificare le correzioni apportate e le
loro basi di calcolo.
In simili circostanze, se
ne deve dedurre che la motivazione della decisione su reclamo non rispetta le esigenze
della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito e che le
successive osservazioni al gravame non hanno permesso di sanare il suo vizio
formale, ciò che avrebbe eventualmente messo la ricorrente in condizione di
valutare se fosse opportuno mantenere il ricorso oppure ritirarlo.
3.
Alla luce delle
considerazioni esposte, la decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti
sono rinviati all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata, non
fosse altro che per garantire alla ricorrente un doppio grado di giudizio.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
25 giugno 2015 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di
Bellinzona perché adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: