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Decisione

80.2015.125

Procedura: reclamo, motivazione della decisione, mancata spiegazione delle ragioni e del calcolo della ripresa di spese non giustificate, annullamento e rinvio degli atti

8 ottobre 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, di professione

venditrice,è titolare di un negozio d’abbigliamento a Bellinzona.

Nella dichiarazione

fiscale 2013, per quanto qui di rilevanza, la contribuente indicava un reddito da

attività lucrativa indipendente di fr. 39'992.–.

B. Notificandole la

tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 12 maggio 2015, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 34'800.– per

l’IC ed in fr. 37'100.– per l’IFD.

Per quanto qui di

interesse, l’autorità rivalutava in fr. 41'000.– il reddito aziendale,

spiegando nella motivazione allegata di averlo rettificato sulla base degli elementi

a lei noti, delle indicazioni fornite dal contribuente o dai coefficienti

d’utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale.

C. La contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11 giugno 2015, contestando la

rivalutazione del reddito aziendale. Si opponeva, in particolar modo,

all’utilizzo di coefficienti di utile medio, definendo di nicchia la sua attività

commerciale, oltretutto sottoposta a frequenti chiusure per manifestazioni

pubbliche e a causa del suo stato di salute precario.

L’autorità di tassazione, con

decisione del 24 giugno 2015, confermava in fr. 41'000.– il reddito da attività

indipendente della contribuente, con la seguente motivazione:

(…)

reddito da attività indipendente confermato in fr. 41'000.–, viene mantenuta la

ripresa di fr. 1'008.– quale partecipazione privata alle spese generali, in

particolare per le spese telefoniche, di rappresentanza e trasferta.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente che il

reddito aziendale venga riportato al valore dichiarato.

La ricorrente ripropone quanto

già esposto in sede di reclamo, contestando poi la ripresa dell’importo di fr.

1'008.– quale partecipazione privata alle spese contabilizzate nel conto

economico. Con particolare riferimento alle spese telefoniche, essa spiega che

vi rientrano pure i costi di noleggio dell’apparecchio per la registrazione

degli incassi con carte di credito così come i costi dell’abbonamento internet.

Quanto alle spese di trasferta e di rappresentanza sostiene infine che sarebbero

imputabili ad alcuni viaggi presso i fornitori nonché alla fidelizzazione della

clientela.

E. Nelle proprie

osservazioni del 22 luglio 2015, l’autorità fiscale sottolinea di essersi

limitata ad un’esigua ripresa generica per partecipazione privata alle spese.

Diritto

1. 1.1.

Giusta l’art. 17 cpv. 1

LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da

attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa

commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera

professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Dai medesimi proventi sono

deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, ed in particolare

gli ammortamenti e gli accantonamenti, le perdite effettive sul patrimonio

aziendale, i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale nonché

gli interessi su debiti commerciali (art. 26 LT; art. 27 LIFD).

1.2.

Si

tratta nondimeno di una lista esemplificativa e non esaustiva. Per spese

generali si devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve

affrontare per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono

considerate spese generali i costi complessivi a carico del contribuente

nell’ambito della sua attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali

in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della

ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari

abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc. Occorre dunque,

affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano

direttamente imputabili all’attività aziendale (CDT n. 80.2014.24 del 9 maggio

2014 consid. 2.2, con rimandi).

Considerandi

2.

2.1.

Come esposto in narrativa,

l’autorità di tassazione ha rivalutato in fr. 41'000.– il reddito aziendale

dichiarato di fr. 39'992.–, giustificando la ripresa dell’importo di fr. 1'008.–

“quale partecipazione privata alle spese generali, in particolare per le spese

telefoniche, di rappresentanza e trasferta”.

2.2

Dall’esame

del conto economico presentato dalla ricorrente colpiscono in particolare le

spese telefoniche di fr. 2'852.45. A prima vista, esse appaiono effettivamente eccessive

per un negozio di moda maschile, specie se si considera che l’attività commerciale

della ricorrente era ridotta, a causa delle “chiusure forzate per

manifestazioni pubbliche” e del suo stato di salute precario (cfr. reclamo

dell’11 giugno 2015).

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, il riferimento, contenuto nella legge,

alla giustificazione aziendale e professionale delle spese, attribuisce

all’autorità fiscale un rilevante margine di apprezzamento, rafforzato dal

fatto che essa non ha l’onere della prova in caso di rifiuto della deduzione (cfr.

p. es. le sentenze n.2C_658/2007 del 13 febbraio

2008.

consid. 2.1; n.2C_132/2010 del 17 agosto 2010 consid. 3.2). Nel gravame in esame, la ricorrente prova perlomeno a giustificare l’importo

in discussione, spiegando che nelle spese telefoniche registrate nel conto

economico rientrano pure i costi di noleggio dell’apparecchio per i

pagamenti senza contanti così come i costi dell’abbonamento internet. A

sostegno delle sue argomentazioni produce la scheda contabile del conto, dalla

quale emerge che la stessa ha sottoscritto tre distinti abbonamenti con __________,

__________ e __________ (oggi __________ AG).

Certo, la ricorrente

non dimostra convenientemente di avere un abbonamento per cellulari e smartphone

privato, limitandosi ad affermare di possederne uno, senza tuttavia produrre

una copia del relativo contratto e delle bollette mensili pagate. Di fronte

alle argomentazioni da lei sollevate nel gravame, l’ufficio di tassazione non

poteva nondimeno rinunciare alla formulazione di proprie osservazioni, invocando

semplicemente l’esigua ripresa generica per partecipazione privata alle spese. Questo

soprattutto in considerazione del fatto che le ulteriori spese di trasferta e

rappresentanza, di complessivi fr. 462.25, menzionate nella decisione qui

impugnata non appaiano di primo acchito spropositate, nemmeno per un negozio di

moda maschile.

2.3

A quest’ultimo riguardo si

deve ricordare che adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di

tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta

(art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la

decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase

LIFD; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto,

di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza

che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136

consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).

Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su

tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere

posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione

di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; 107 Ia 248, cons. 3a; 105

Ib 248/9, cons. 2a; Imboden/ Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a,

p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte

Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III,

Basilea 1992, p. 249).

La motivazione deve dunque

consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica,

dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in

tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e

l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

2.4

Tornando alla fattispecie

in esame, la motivazione della decisione impugnata si limitava, come visto, a

giustificare la ripresa dell’importo di fr. 1'008.– “quale partecipazione

privata alle spese generali, in particolare per le spese telefoniche, di

rappresentanza e trasferta”. Di fronte alle argomentazioni contenute nel gravame,

l’autorità ha quindi invocato l’esigua ripresa generica per partecipazione privata

alle spese, senza però minimamente specificare le correzioni apportate e le

loro basi di calcolo.

In simili circostanze, se

ne deve dedurre che la motivazione della decisione su reclamo non rispetta le esigenze

della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito e che le

successive osservazioni al gravame non hanno permesso di sanare il suo vizio

formale, ciò che avrebbe eventualmente messo la ricorrente in condizione di

valutare se fosse opportuno mantenere il ricorso oppure ritirarlo.

3.

Alla luce delle

considerazioni esposte, la decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti

sono rinviati all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata, non

fosse altro che per garantire alla ricorrente un doppio grado di giudizio.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

25 giugno 2015 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di

Bellinzona perché adotti una nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: