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Decisione

80.2015.131

Assoggettamento illimitato: domicilio fiscale, partenza per l’estero, prova, mantenimento in Svizzera di società, assicurazione malattia, recapito postale

20 marzo 2017Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, cittadino

svizzero, si è trasferito nel corso del 2003 dal Comune di __________ a __________,

in __________. Dal periodo fiscale 2003 in poi, l’Ufficio di tassazione di __________

(di seguito UT) stabiliva di assoggettare in maniera limitata il contribuente

nel Cantone Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare e per esercizio

di un’attività lucrativa indipendente.

B. Periodo fiscale

2003

Con decisione di

tassazione del 19.9.2012, l’UT determinava, per l’IC un reddito imponibile pari

a fr. 83'000.- ed un reddito determinante per l’aliquota di fr. 504'000.-. La

sostanza imponibile veniva commisurata in fr. 442'000.-, e quella determinante

per l’aliquota in fr. 2'691'000.-.

Per l’IFD il reddito

imponibile veniva accertato in fr. 258'800.- e quello determinante per l’aliquota

in fr. 682'400.-. Contro questa decisione il contribuente interponeva reclamo

il 16/17.10.2012. Con decisione su reclamo l’UT stabiliva, per l’IC il reddito

imponibile in fr. 700.- (determinante per l’aliquota in fr. 26'600.-). La

sostanza imponibile veniva commisurata in fr. 0.-. Per l’IFD il reddito

imponibile veniva accertato in fr. 1'300.- (determinante per l’aliquota in fr.

30'200.-).

Con decisione su reclamo

del 24.6.2015 l’UT stabiliva:

A partire dal 2002 il

contribuente ha iniziato un’operazione immobiliare in quel di __________, relativa

all’edificazione e alla vendita di 24 unità abitative. I dettagli di tale

operazione non sono mai stati presentati all’autorità fiscale ragion per cui le

relative tassazioni sugli utili immobiliari sono state allestite d’ufficio e,

dopo le varie contestazioni (vedi da ultimo sentenza della lodevole Camera di

diritto tributario no. 80.2012.208), divenute definitive. Ai fini delle

tassazioni ordinarie, la collaborazione del contribuente nell’esporre la situazione

completa ed esatta, è nuovamente mancata violando l’obbligo sancito dall’art.

200 LT e rispettivamente art. 126 cpv. 1 LIFD. Da parte sua l’autorità fiscale

ha definito gli elementi imponibili (in particolare le aliquote) considerando i

ricavi delle vendite delle varie unità non essendo da parte del contribuente

comprovato il relativo consumo. Alle richieste di documentazione del 05.12.2012

e del 25.03.2015 il contribuente non ha mai dato seguito limitandosi a

confermare la completezza dei dati presentati con le dichiarazioni. Le aliquote

estere per la sostanza vengono prudenzialmente ridotte a CHF 2'000'000.- in

considerazione della sostanza mobiliare già posseduta prima delle varie vendite

(circa CHF 100'000.- di capitali) e il ricavo di dette vendite di circa CHF

1'900'000.-. Per quanto attiene il reddito esposto per le aliquote, considerate

le difficoltà nell’ottenere dai contribuenti informazioni attendibili, le

stesse vengono comunque prudenzialmente ridotte a CHF 250'000.- come da

direttive (confronta allegato no. 2 alla circolare DdC 14/2003). Ai fini della

contestazione relativa agli oneri assicurativi pagati la stessa è stata

ritirata con scritto del 30.01.2013. Come esposto in sede di audizione ai

rappresentanti le spese di manutenzione concesse sono rilevate dalla

dichiarazione presentata per la comproprietà dal rappresentante della stessa e

di conseguenza, in mancanza di giustificativi per le spese richieste, la

contestazione viene a cadere. L’ultima contestazione, relativa all’imposizione

del reddito da commercio professionale di immobili ai fini dell’imposta

federale diretta (IFD), appare alquanto temeraria. Appare evidente come il

contribuente abbia effettuato un’operazione immobiliare che supera la semplice

amministrazione di sostanza personale. Vi sono chiari elementi che concorrono

alla conclusione che si tratta di un “commercio di immobili” (imponibile ai

sensi dell’art. 18 cpv. 1 LIFD) come: la breve durata del possesso,

l’intenzione di aumentare i propri guadagni, ecc. Alla luce di quanto sopra il

reclamo non può che essere parzialmente ammesso per quanto attiene la

valutazione delle aliquote estere, ma, considerata la scarsa collaborazione da

parte del contribuente, l’autorità fiscale agendo secondo coscienza

professionale e conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza deve

imporre il contribuente su elementi di reddito e sostanza il più vicino

possibile alla sua reale capacità contributiva.

C. Periodo fiscale

2004

Nel 2004 RI 1 si è sposato

con RI 2.

Con decisione 19.9.2012

l’UT ha commisurato un reddito imponibile di fr. 49'900.- (determinante per

l’aliquota in fr. 515'000.-) e la sostanza imponibile in fr. 379'000.-

(determinante per l’aliquota in fr. 3'214'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile

veniva fissato in fr. 649'700.- e determinante per l’aliquota in fr.

1'115'400.-. Contro la predetta decisione veniva presentato reclamo il

16/17.10.2012. Con decisione su reclamo per l’IC il reddito imponibile veniva accertato

in fr. 38'200.- (determinante per l’aliquota in fr. 277'600.-), la sostanza imponibile

in fr. 73'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 226'000.-). Per l’IFD il

reddito imponibile veniva fissato in fr. 39'700.- (determinante per l’aliquota

in fr. 285'300.-).

La decisione su reclamo

del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione di quella del periodo fiscale

precedente.

D. Periodo fiscale

2005

Nel 2005, con decisione

19.9.2012, per l’IC il reddito imponibile è stato commisurato in fr. 106'300.-

(determinante per l’aliquota in fr. 538'500.-). La sostanza imponibile veniva

fissata in fr. 1'027'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'067'000.-). Il

reddito imponibile per l’IFD veniva accertato in fr. 621'300.- (determinante

per l’aliquota in fr. 1'053'500.-). Contro tale decisione veniva presentato reclamo

il 16/17.10.2012. Con decisione su reclamo per l’IC il reddito imponibile

veniva accertato in fr. 106'300.- (determinante per l’aliquota in fr.

288'500.-) e la sostanza imponibile in fr. 1'027'000.- (determinante per

l’aliquota in fr. 6'067'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva commisurato

in fr. 621'300.- (determinante per l’aliquota in fr. 803'500.-).

La decisione su reclamo

del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.

E. Periodo fiscale 2006

Nel il 2006, con decisione

19.9.2012 il reddito imponibile veniva accertato in fr. 108'700.- (determinante

per l’aliquota in fr. 535'400.-) e la sostanza in fr. 1'041'000.- (determinante

per l’aliquota in fr. 6'135'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito

in fr. 672'800.- (determinante per l’aliquota in fr. 1'099'400.-). Contro

questa decisione veniva presentato reclamo il 16/17.10.2012. Con decisione su

reclamo, il reddito imponibile per l’IC veniva stabilito in fr. 108'700.-

(determinante per l’aliquota in fr. 285'400.-). La sostanza imponibile veniva

accertata in fr. 1'041'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'135'000.-).

Per l’IFD il reddito imponibile veniva fissato in fr. 672'800.- (determinante

per l’aliquota in fr. 849'400.-). La decisione su reclamo del 24.6.2015 aveva

la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.

F. Periodo fiscale

2007

Nel 2007, con decisione

19.9.2012 per l’IC, il reddito imponibile veniva accertato in fr. 101'600.-

(determinante per l’aliquota in fr. 508'000.-), la sostanza imponibile in fr.

886'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 5'944'000.-). Contro tale decisione

veniva presentato reclamo il 16/17.10.2012. Con decisione su reclamo, il

reddito imponibile per l’IC veniva quindi stabilito in fr. 101'600.-

(determinante per l’aliquota in fr. 258'000.-). La sostanza imponibile in fr.

886'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 5'944'000.-). Per l’IFD il

reddito imponibile veniva accertato in fr. 206'400.- (determinante per

l’aliquota in fr. 362'800.-). La decisione su reclamo del 24.6.2015 aveva la

medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.

G. Periodo fiscale 2008

Nel 2008, con decisione

19.9.2012 per l’IC, il reddito imponibile veniva accertato in fr. 109'600.-

(determinante per l’aliquota in fr. 528'100.-), la sostanza imponibile in fr. 1’078'000.-

(determinante per l’aliquota in fr. 6'895’000.-). Contro tale decisione veniva

presentato reclamo il 16/17.10.2012. Con la decisione su reclamo il reddito

imponibile veniva fissato per l’IC in fr. 109'600.- (determinante per

l’aliquota in fr. 278'100.-). La sostanza in fr. 1'078'000.- (determinante per

l’aliquota in fr. 6'895'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva

accertato in fr. 301'700.- (determinante per l’aliquota in fr. 469'300.-).

La decisione su reclamo

del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.

H. Periodo fiscale 2009

Nel 2009, con decisione

19.9.2012 per l’IC, il reddito imponibile veniva accertato in fr. 130'900.-

(determinante per l’aliquota in fr. 586'900.-), la sostanza imponibile in fr.

1’001'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'276’000.-). Per l’IFD il reddito

imponibile veniva stabilito in fr. 133'200.- (determinante per l’aliquota in

fr. 586'700.-). Contro tale decisione veniva presentato reclamo il

16/17.10.2012. Con la decisione su reclamo il reddito imponibile veniva fissato

per l’IC in fr. 130'900.- (determinante per l’aliquota in fr. 336'900.-). La

sostanza in fr. 1'001'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'276'000.-).

Per l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 132'200.- (determinante

per l’aliquota in fr. 336'700.-).

La decisione su reclamo

del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.

I. Periodo fiscale 2010

Nel 2010, con decisione

19.9.2012 per l’IC, il reddito imponibile veniva accertato in fr. 125'100.-

(determinante per l’aliquota in fr. 592'600.-), la sostanza imponibile in fr.

1’012'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'331’000.-). Per l’IFD il reddito

imponibile veniva stabilito in fr. 127'400.- (determinante per l’aliquota in

fr. 592'400.-). Contro tale decisione veniva presentato reclamo il

16/17.10.2012 . Con la decisione su reclamo il reddito imponibile veniva

fissato per l’IC in fr. 125'100.- (determinante per l’aliquota in fr. 342’600.-).

La sostanza in fr. 1'012'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'331'000.-).

Per l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 126'500.- (determinante

per l’aliquota in fr. 342'400.-).

La decisione su reclamo

del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.

L. Le decisioni su

reclamo, emanate per tutti i periodi fiscali sub judice lo stesso giorno

(il 24.6.2015), sono state precedute da una serie di accertamenti fiscali. In

particolare, con richiesta del 5.12.2012 l’UT richiedeva ai rappresentanti dei

ricorrenti di voler produrre diversi documenti:

“(...) la comprova di tutte le fonti di reddito

percepite dal contribuente e dalla moglie, per ogni anno fiscale; la comprova

di tutta la sostanza posseduta dal contribuente e dalla moglie, per ogni anno

fiscale; la comprova dell’impiego/consumo del capitale ricavato dalle vendite

immobiliari, per ogni anno fiscale; la comprova dei premi di cassa malati

pagati, per ogni anno fiscale; la comprova delle spese effettive, considerato

gli affitti aziendali incassati, sostenute negli immobili di __________ (part. __________

e __________) in comproprietà con il fratello __________, per ogni anno fiscale”.

Gli allora rappresentanti

dei contribuenti (la “__________”) rispondevano il 30.1.2013 alla richiesta di

informazioni precisando come i dati già forniti dai contribuenti in merito ai

redditi e alla sostanza fossero completi. A loro avviso, spettava all’autorità

di tassazione comprovare eventuali fattori imponibili. I rappresentanti

spiegavano inoltre come non fosse per loro possibile indicare in maniera

dettagliata come fosse avvenuto l’impiego dei capitali provenienti dalle

vendite immobiliari. Tuttavia veniva specificato come sino al 28.2.2003, l’UT

avrebbe ritenuto che il contribuente avesse una sostanza in negativo (-fr.

2'308'191.-). Le prime tre ville erano state vendute a fine del 2003, per un

ricavato di complessivi fr. 1'875'267.-. Motivo per cui ritenuto come tale importo

sarebbe servito a finanziare la costruzione delle villette, vendute nell’anno

in corso e negli anni successivi, non poteva essere ritenuta l’esistenza di

sostanza estera per fr. 5 milioni. La sostanza sarebbe stata ancora negativa

alla fine del 2003. Unicamente dal 2005 in poi la sostanza avrebbe potuto

essere positiva, pari a fr. 1'138'407.-. A partire dal 2006, RI 1 poteva avere

una sostanza netta pari a poco più di fr. 2'000'000.-. I rappresentanti

escludevano che il contribuente potesse aver avuto un reddito da sostanza

mobiliare dell’ordine di fr. 500'000.- annui dal 2006 al 2010: indicavano in

via prudenziale la somma massima di fr. 40'000.- annui. In merito agli immobili

detenuti in comproprietà con __________, si indicava nello scritto di rivolgersi

a quest’ultimo.

M. Il 25.3.2015 l’UT

convocava i contribuenti ad un’udienza, prevista inizialmente per il 14.4.2015

e poi aggiornata al 5.5.2015. L’autorità fiscale rinnovava l’invito rivolto ai

contribuenti teso alla presentazione e comprova delle loro fonti di reddito e della

sostanza per tutti i periodi impugnati, come anche la presentazione della

documentazione bancaria relativa ai movimenti dei capitali legati

all’operazione immobiliare di __________.

N. Il 5.5.2015 si teneva

un incontro tra l’UT e i nuovi rappresentanti dei ricorrenti. Veniva allestito

un verbale d’udienza e formulata una proposta la quale prevedeva:

“- È ritirata la contestazione relativa alle spese

di manutenzione concesse per gli immobili posseduti in comproprietà con il

fratello;

- È ritirata la contestazione

relativa alla deduzione del costo per oneri assicurativi;

- È proposta la riduzione

delle aliquote per redditi all’estero in fr. 250'000.-;

- È proposta la riduzione

delle aliquote per sostanza all’estero in fr. 2'000'000.- per tassazione 2003

(1.3. -31.12) e 2004 (1.1. -28.6) e in fr. 4'500'000 dal 2004 (28.6-31.12) al

2010;

- Ai fini IFD è proposta la

riduzione del reddito da commercio professionale d’immobili (accettato il

principio) nella misura seguente: 2003 (...) fr. 27'277.-; 2004 (...) fr.

206'663.-; 2005 (...) 209'963.-; 2006 (...) fr. 272'006.-; 2007 (...) fr.

55'597.-; 2008 (...) fr. -.-.”

Veniva concesso un termine

scadente alla fine del mese di maggio 2015 per accettare la proposta. In caso

di mancata accettazione l’UT si riteneva non vincolato dal verbale d’udienza e

libero di stabilire gli elementi imponibili sulla base dei dati in suo possesso.

Con risposta 8/9.6.2015 il

rappresentante dei contribuenti spiegava di non poter accettare quanto proposto

durante l’audizione del 5.5.2015. Gli importi indicati non corrispondevano alla

reale situazione economica dei contribuenti. In particolare veniva specificato

come i contribuenti beneficiassero in __________ di un permesso di residenza

elettiva, nel __________. La concessione di tale permesso di soggiorno sarebbe

riservata ai soli cittadini non __________, che dimostrano di potersi mantenere

con mezzi propri, senza svolgere attività lucrativa, né possedere immobili e/o

altre fonti di reddito in __________. RI 1 sarebbero pertanto esentati dal

presentare una dichiarazione dei redditi (formulario 740) poiché non

disporrebbero di reddito/patrimonio in __________. Veniva inoltre specificato che

essi si mantenevano unicamente grazie al reddito prodotto dalla sostanza detenuta

in Svizzera. I contribuenti si dicevano impossibilitati nel poter accettare una

proposta d’imposizione d’ufficio a carattere confiscatorio, che non

corrisponderebbe alla loro capacità contributiva e che risulterebbe più onerosa

di quella a cui sarebbero astretti se fossero ancora domiciliati in Svizzera.

O. Per tutti i periodi

fiscali sub judice (dal 2003 al 2010) le decisioni su reclamo sono state

intimate il 24.6.2015. Con tempestivo ricorso 24.7.2015 RI 1 hanno impugnato tutte

le decisioni su reclamo per l’IC/IFD 2003 – 2010.

Gli insorgenti spiegano di

essere limitatamente imponibili in Svizzera a far tempo dal periodo fiscale

2003, essendosi trasferiti (dal 2004 la moglie a seguito del matrimonio) in __________

a __________ e di essere beneficiari di un permesso di soggiorno per stranieri,

quale “residenza elettiva”. I ricorrenti indicano come le decisioni relative a

tutti i periodi fiscali in disamina fossero rimaste in sospeso, in attesa della

decisione sulla tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari legata alla

costruzione e vendita di 24 case unifamiliari a __________, della quale RI 1

era promotore. L’utile imponibile era stato definitivamente commisurato in fr.

1'944'892.-. Contestano di aver percepito redditi e di detenere sostanza in __________.

Essi possono beneficiare del permesso di soggiorno “elettivo” proprio in forza

del fatto di non disporre né di redditi né di sostanza in __________. Sarebbero

stati – a loro dire - esentati dal presentare una dichiarazione dei redditi

(modello 740).

Gli insorgenti ritengono

di aver collaborato con l’autorità fiscale, producendo, per ogni periodo in

disamina, le dichiarazioni fiscali compilate in modo attendibile e realistico.

I ricorrenti ritengono che l’autorità fiscale non avesse alcuna prova o indizio

di eventuali sottrazioni o frodi fiscali, motivo per cui avrebbe dovuto attenersi

a quanto dichiarato dai contribuenti. I ricorrenti censurano l’accertamento

della sostanza mobiliare già posseduta effettuato dall’UT. I ricorrenti

ricordano che sulla base della tassazione 2001/2002, vi era un saldo negativo

della sostanza – 3'047'297.-, calcolato in base alla differenza tra una

sostanza (mobiliare e immobiliare) di CHF 1'818'384.- e debiti privati per CHF

4'865'681.-. Secondo RI 1 le tassazioni 2003 – 2010 sarebbero in palese

contraddizione con la notifica di tassazione 2001 / 2002. In merito alla loro

situazione patrimoniale essi producono inoltre documentazione che attesterebbe

un prestito di fr. 5'000'000.- ricevuto da __________ per l’acquisto e

l’edificazione delle 24 case a __________. In tal senso, per poter pagare gli

artigiani e finire le costruzioni RI 1 avrebbe ottenuto, nel 2003, un aumento

del finanziamento ipotecario per 1 milione di franchi.

I ricorrenti contestano in

maniera ferma l’esistenza di sostanza estera per rispettivi fr. 2, 5 e 8

milioni. Di conseguenza, gli insorgenti, negando l’esistenza di sostanza

all’estero, contestano l’esistenza di redditi all’estero per fr. 250'000.-. Per

quanto di rilevanza dell’imposta federale diretta i contribuenti sostengono che

l’imposizione del reddito da commercio professionale d’immobili concerne unicamente

per le persone (fisiche o giuridiche) con il proprio domicilio e/o sede in

Svizzera, ma che non sarebbe applicabile a soggetti residenti all’estero. I

ricorrenti postulano l’annullamento delle decisioni impugnate ed una definizione

più realistica degli elementi imponibili secondo il principio della capacità

contributiva.

Diritto

1. 1.1.

I ricorrenti si aggravano

contro tutte le decisioni su reclamo emanate per i periodi 2003 – 2010 per l’IC

e l’IFD. Censurano gli accertamenti operati dall’UT in relazione all’esistenza

di sostanza mobiliare ed immobiliare in __________, l’esistenza di sostanza

mobiliare già posseduta prima del 2003 (v. notifiche di tassazione per gli anni

2001/2002), l’esistenza di sostanza estera valutata rispettivamente in fr. 2,5

e 8 milioni, la presenza di redditi esteri annui per fr. 250'000.-, l’esistenza

di un reddito da commercio professionale di immobili per l’imposta federale

diretta.

1.2.

I ricorrenti ritengono di

essere unicamente limitatamente imponibili in Svizzera, essendo a beneficio,

dal 2003 di un permesso di soggiorno elettivo in __________.

Bisogna quindi preliminarmente

analizzare la questione del domicilio fiscale, presupposto sul quale l’autorità

fiscale non si è soffermata, nel valutare la posizione dei qui contribuenti nei

confronti del fisco svizzero

2. 2.1.

Il

fatto che un contribuente annunci all’autorità comunale di aver trasferito il

proprio domicilio altrove non ha alcun effetto immediato sull’assoggettamento

fiscale. Secondo la giurisprudenza il domicilio di una persona si trova nel

luogo in cui è situato, di fatto, il centro dei suoi interessi vitali. Esso si

determina in base all’insieme delle circostanze oggettive ed esteriori, dalle

quali si possono dedurre tali interessi, e non dai semplici desideri espressi

dal contribuente. Il domicilio fiscale non può quindi essere scelto

liberamente; una preferenza soltanto affettiva per un luogo piuttosto che per

un altro non entra in considerazione (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 671 = RF

67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II 92, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

L’art. 3 cpv. 2 LIFD,

secondo cui una persona ha il suo domicilio fiscale in Svizzera quando vi

risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente, o quando vi ha un

domicilio legale speciale in virtù del diritto federale costituisce una nozione

autonoma di domicilio fiscale. A differenza dell’abrogato art. 4 del decreto

del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 sulla riscossione di un’imposta

federale diretta, l’art. 3 cpv. 2 LIFD non rimanda esplicitamente al Codice

civile svizzero (art. 23 – 26 CC) per la definizione di domicilio fiscale. La

giurisprudenza costante del Tribunale federale ha tuttavia stabilito che

continua a valere il principio secondo cui nessuno può avere contemporaneamente

il suo domicilio in più luoghi e che lo stesso, stabilito che sia, continua a

sussistere fino a che non ne sia stato acquistato un altro (cosiddetta “rémanence

du domicile”). Non è quindi determinante quando il contribuente ha

annunciato la sua partenza dal domicilio o quando lo ha lasciato (sentenza TF

2C_510/2016 del 29.8.2016, consid. 2).

2.2.

Se si trasferisce

all’estero, il contribuente deve continuare a pagare l’imposta federale diretta

fintantoché non provi di avere costituito un nuovo domicilio fiscale

all’estero. Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di una

dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento) sarà

ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel luogo o

ne sia esentato (decisione TF n.2A.475/2003 del 26 luglio 2004, in: RDAF 2005

Considerandi

II 103). Come ancora recentemente ricordato dall’Alta Corte, un diverso

approccio comporterebbe dei grossi rischi di abuso. Basandosi sulla norma

civilistica dell’art. 24 cpv. 1 CC, per contro, si ottiene una disciplina

semplice e prevedibile (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF

2013.

II p. 92; v. anche Pedroli,

Novità e tendenze legislative e nel campo del diritto tributario, in: RtiD

II-2013 p. 668).

In quest’ultima decisione,

i giudici federali hanno inoltre posto l’accento sull’onere della prova. In applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Di

principio, la prova del domicilio fiscale spetta quindi all’autorità di

tassazione, trattandosi di un elemento costitutivo dell’imposta (art. 123 cpv.

1.

LIFD). Come sottolineato nella sentenza del 4 maggio 2012, il contribuente ha

tuttavia un dovere di collaborazione (art. 124 segg. LIFD), che gli impone in

particolare di dimostrare il trasferimento di domicilio. A tal fine non deve

solo comprovare il definitivo scioglimento dei legami con il precedente

domicilio, ma deve anche esporre le circostanze che hanno portato alla fondazione

di un nuovo domicilio altrove (DTF 138 II 300 consid. 3.4 = ASA 81 p. 571 = RF

67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92; v. anche decisioni TF n.2C_510/2016 del

29.8

, consid. 2; TF n.2C_472/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.2, in:

StR 66 p. 425).

2.3

Il domicilio fiscale di

una persona si trova laddove a livello di fatto si trova il centro dei suoi

interessi vitali. Ciò deve essere stabilito in base a circostanze di natura

oggettiva. Se non possono essere apportate prove chiare, bisogna effettuare una

ponderazione sulla base di indizi. Bisogna quindi prendere in considerazione il

lavoro, la famiglia e circostanze della vita dei contribuenti. Non bisogna, in

tal senso, semplicemente considerare i desideri del contribuente: il domicilio

fiscale non può essere scelto liberamente. In tal senso neppure giocano un ruolo

determinante il domicilio di natura amministrativa, oppure il domicilio dove vengono

esercitati di diritti di natura politica, i quali possono tutt’al più

costituire indizi (sentenza TF n.2C_510/2016 del 29.8.2016, consid. 2).

3.

3.1.

In merito alla loro

posizione fiscale in __________, gli insorgenti, nel gravame indicano:

“Come poc’anzi esposto, i

ricorrenti sono al beneficio in __________ di un permesso di residenza elettiva

per stranieri (...), senza obbligo di presentare alla Agenzia delle entrate __________

la dichiarazione dei redditi, poiché hanno dimostrato di: - possedere risorse

sufficienti in Svizzera per mantenersi autonomamente in __________; - non

esercitare attività lucrativa, né possedere immobili e/o altre fonti di reddito

in __________. Non beneficiando di sostanza e/o di reddito all’estero (__________compresa),

i ricorrenti vivono stabilmente nella vicina __________ e si mantengono

esclusivamente grazie al reddito prodotto dalla sostanza detenuta in Svizzera,

regolarmente denunciata nelle dichiarazioni fiscali 2003 – 2010. Per quanto

concerne il loro Paese di residenza all’estero, i coniugi sono quindi – come

suesposto – esentati dal presentare una dichiarazione dei redditi (formulario

7.

)”.

3.2

3.2.1

Come visto in precedenza,

in ambito di prova del domicilio fiscale, il contribuente ha un dovere di

collaborazione, che gli impone di dimostrare il trasferimento di domicilio.

Egli deve comprovare non solo lo scioglimento dei legami con il precedente

domicilio, ma anche esporre le circostanze che hanno portato alla fondazione di

un nuovo domicilio altrove. Il contribuente deve rendere verosimile l’esistenza

di relazioni strette con lo Stato nel quale pretende di essere domiciliato (DTF

138.

II 300 consid. 3.4.; sentenza TF n.2C_609/2015 del 5.11.2015, consid.

6.4

).

3.2.2

Come ricordato poc’anzi,

l’autorità fiscale non si è cerziorata in merito alla questione del domicilio

fiscale: l’UT ha infatti ritenuto aprioristicamente che l’aver lasciato il

Comune e il beneficiare di un permesso di soggiorno all’estero fossero

sufficienti per imporre unicamente in maniera limitata i contribuenti in

Svizzera. Tuttavia, come visto, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte questi

non sono elementi determinanti al fine di stabilire il domicilio fiscale.

Dal canto loro i

contribuenti non hanno comprovato l’esistenza di relazioni strette con lo Stato

nel quale pretendono di essere domiciliati durante i periodi fiscali sub

judice. Non è sufficiente, per dimostrare il domicilio fiscale estero, la

presentazione del permesso di soggiorno per stranieri (tra l’altro agli atti vi

è unicamente quello di RI 1).

3.3

Ne discende come

l’impostazione giuridica data dall’autorità fiscale in relazione all’assoggettamento

(limitato) dei qui ricorrenti alle imposte in Svizzera, merita qualche

approfondimento.

In effetti, in nessun atto

l’UT si è posto la questione – preliminare – del domicilio fiscale e di

conseguenza dell’eventuale assoggettamento illimitato dei contribuenti in

Svizzera, nonostante il trasferimento all’estero.

Per i periodi fiscali 2003

– 2010 è quindi necessario che l’autorità fiscale compia ulteriori atti di

accertamento e di verifica per poter stabilire il domicilio fiscale dei

ricorrenti, anche alla luce degli elementi elencati qui di seguito.

3.3.1

Società legate

ai contribuenti in Svizzera

Consultando il registro di

commercio pubblico ticinese, la Camera ha potuto facilmente risalire al fatto

che i contribuenti risultano essere rispettivamente presidente e membro del

consiglio di amministrazione della società __________, con recapito in via al __________,

casella postale ____________________, __________ __________, il cui scopo è

l’acquisizione, la detenzione e l’alienazione di immobili. La stessa può

partecipare a società aventi scopo analogo. Va indicato che la società è stata

iscritta nel registro di commercio il __________.

RI 1 risulterebbe anche

essere socio della __________, iscritta a Registro di commercio __________.

Scopo della stessa è la gestione di bar, ristoranti, in particolare della __________.

Va ricordato anche, in

quest’ordine di pensiero, come RI 1, abbia esercitato un diritto di compera, a

sua volta cedutogli dalla __________, con sede a __________ (della quale era

amministratore unico) su fondi ubicati nel Comune di __________. RI 1 è stato

promotore di un progetto immobiliare avente quale scopo l’edificazione e la

vendita di 24 case unifamiliari che sono state vendute tra il 2003 ed il 2007.

Le vendite in questione sono anche state oggetto di una decisione di questa Camera

in materia di imposta sugli utili immobiliari (n. __________ del 13.11.2014).

In una recente sentenza

del Tribunale federale (TF 2C_510/2016 del 29.8.2016, consid. 3.1.) riguardante

dei coniugi che si erano annunciati partenti dalla Svizzera per il Portogallo

e, che risultavano essere proprietari di immobili, l’Alta Corte ha anche ritenuto,

quali indizi per ritenere imponibili illimitatamente i contribuenti in

Svizzera, il fatto che essi fossero rispettivamente presidente del consiglio di

amministrazione di una società anonima con firma individuale e membro del

consiglio di amministrazione con firma collettiva della stessa.

3.3.2

Indicazione

della deduzione per assicurazione malattia privata

I contribuenti hanno

indicato nelle loro dichiarazioni fiscali (senza annettere i giustificativi) la

deduzione legata ai costi dell’assicurazione malattia privata.

Ora, il pagamento del

premio assicurativo è dovuto in maniera obbligatoria da ogni persona

domiciliata in Svizzera per le cure medico-sanitarie entro tre mesi

dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera (art. 3 cpv. 1

LaMal). L’obbligo d’assicurazione può essere esteso a persone non aventi il domicilio

in Svizzera, in particolare a quelle che: a) esercitano un’attività in Svizzera

o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), b) lavorano

all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

Nello stabilire il

domicilio fiscale dei contribuenti, il fisco dovrà parimenti prendere in considerazione

questa circostanza (v. analogamente sentenza TF n.2C_614/2011 del 4.5.2012,

consid. 3.6.4.).

3.3.3

Indicazione per

la corrispondenza di recapiti in Svizzera – relazioni con istituti di credito

in Svizzera

Dagli atti inseriti nelle

dichiarazioni fiscali, si può notare come la corrispondenza (di natura

bancaria, previdenziale) venga trasmessa ai contribuenti presso il recapito di

via al ____________________ oppure presso la __________, __________ (medesimo

indirizzo della società __________).

Agli atti si possono

notare anche delle attestazioni bancarie, sempre d’istituti di credito svizzeri,

sempre trasmesse agli indirizzi indicati.

I ricorrenti, dal canto

loro, hanno escluso di possedere sostanza mobiliare ed immobiliare in __________

come ricordato nel gravame. Sebbene questo non sia un elemento comprovato, tuttavia,

l’autorità fiscale avrebbe dovuto prenderlo in considerazione per giudicare il

domicilio fiscale dei qui insorgenti: secondo quanto da loro dichiarato essi

avrebbero quindi relazioni bancarie unicamente in Svizzera (cfr. anche sentenza

TF 2C_614/2011 del 4.5.2012, consid. 3.6.3.).

3.3.4

Posizione fiscale dei contribuenti in __________

Come visto, i ricorrenti

indicano nel gravame di essere esentati dal presentare una dichiarazione dei

redditi in __________, poiché a beneficio di un permesso di soggiorno per

stranieri, quale “residenza elettiva”. Sebbene il ragionamento su cui si fonda

questa argomentazione non sia del tutto comprensibile, gli insorgenti sembrano

sostenere di avere avuto, nei periodi fiscali litigiosi, la residenza fiscale

in Italia, ma di non avervi dovuto pagare alcuna imposta, non disponendo di

elementi imponibili (patrimonio e reddito) nello Stato di residenza.

In primo luogo, secondo

l’art. 4 par. 1 prima frase della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie

imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito

e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), ai fini della stessa Convenzione, l’espressione

«residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della

legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a

motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o

di ogni altro criterio di natura analoga.

Se poi un contribuente fosse

considerato residente sia per l’Italia sia per la Svizzera, troverebbero

applicazione le regole contenute all’art. 4 par. 2 CDI-I, che danno la

preponderanza ai legami di un contribuente con l’uno piuttosto che con l’altro

Stato (cosiddette “tie breaker rules”).

L’unico elemento, in virtù

del quale i ricorrenti sostengono di avere la residenza fiscale in Italia, è

rappresentato, come già ricordato, dal permesso di soggiorno per stranieri rilasciato

a RI 1. Non risulta tuttavia che gli insorgenti siano stati assoggettati alle

imposte in Italia. Né basta, a tale riguardo, la generica affermazione di

essere esentati dall’obbligo di presentare una dichiarazione dei redditi.

Nel diritto fiscale __________,

il capoverso 1 dell’art. 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

individua i principi cardine del sistema impositivo __________, ossia il

criterio della globalità del reddito prodotto (worldwide system), per i

soggetti residenti, e il criterio della tassazione dei redditi prodotti sul

territorio, per i soggetti non residenti. Il principio della globalità dei

redditi prodotti prevede che, a prescindere dalla natura e dal luogo di produzione,

tutti i redditi conseguiti da soggetti residenti in __________ debbano essere

assoggettati a prelievo fiscale. L’eventuale fenomeno della doppia tassazione

viene attenuato sia da disposizioni interne (riconoscimento del credito di imposta)

sia attraverso convenzioni internazionali.

Il reddito complessivo dei

soggetti residenti in __________, sia persone fisiche che enti diversi dalle

persone fisiche, è formato da redditi ovunque prodotti, così come postula il

principio della tassazione del reddito globale. Per evitare, tuttavia il

fenomeno della doppia imposizione degli stessi redditi nel Paese della fonte e

in quello di residenza del precettore, il sistema impositivo __________ prevede

il meccanismo del credito d’imposta. In sede di liquidazione dell’imposta __________,

si scomputa quanto versato all’estero a titolo di prelievo fiscale sugli stessi

redditi (Piacentini/Bernacchi, in:

Dragonetti/Piacentini/Sfondrini [a cura di], Manuale di fiscalità

internazionale, 6a ed., Milano 2014, pp. 435-437).

Anche l’art. 24 CDI-I

prevede che la doppia imposizione, per le persone residenti in __________:, sia

eliminata mediante il credito d’imposta:

“1. Si conviene che la doppia imposizione sarà

eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2.

Se un residente dell'__________

possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera, l'__________, nel

calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della

presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti

elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente

Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'__________ deve

dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svizzera,

ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana

attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli

stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione sarà invece

accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in __________ ad

imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario

del reddito in base alla legislazione __________”.

Ne consegue che, se anche

i ricorrenti, pur avendo la residenza fiscale in Italia, disponessero solo di

patrimonio e redditi di fonte svizzera, come da loro sostenuto, ciò non li

esimerebbe dall’obbligo di presentare la dichiarazione fiscale in Italia. Tutte

le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono infatti tenute alla

presentazione della dichiarazione dei trasferimenti e investimenti all’estero,

se nel periodo fiscale hanno detenuto all’estero attività finanziarie o

investimenti, a prescindere dal valore degli stessi e dal loro periodo di

possesso. L’adempimento di tale obbligo dichiarativo si effettua tramite

compilazione del cosiddetto quadro RW, che può essere presentato come quadro

della Dichiarazione Unificata o anche in forma singola (Labombarda, in: Dragonetti/Piacentini/Sfondrini [a cura di],

Manuale di fiscalità internazionale, 6a ed., Milano 2014, p. 1665

ss., in particolare p. 1674). Anche la semplice disponibilità di immobili in

Svizzera deve pertanto essere dichiarata nel quadro RW (Labombarda, op. cit., p. 1683).

I pochi elementi forniti

dai contribuenti, in merito alla loro residenza fiscale in Italia durante i

periodi fiscali litigiosi, non consentono pertanto di trarre alcuna conclusione.

In ogni caso, la produzione di un semplice permesso di soggiorno per stranieri

è ben lungi dal dimostrare il loro assoggettamento fiscale in Italia e meno

ancora l’adempimento dei loro obblighi di dichiarazione.

3.3.5

Recente nuovo

trasferimento all’estero in __________

Dalla consultazione del Registro

di commercio emerge un’ulteriore novità, ossia l’ulteriore trasferimento, nel

2015, dei contribuenti in __________, nella località balneare di __________.

3.3.6

Ora, visti gli elementi

sopra descritti, tenendo anche in considerazione che i qui contribuenti

risultano proprietari di beni immobiliari in Svizzera, appare evidente che la

situazione del domicilio fiscale non è stata debitamente approfondita da parte

dell’autorità fiscale quando, al contrario, avrebbe meritato seri approfondimenti,

anche in costanza del fatto che, dagli atti agli incarti non emergono prove di

relazioni strette con l’Italia, Stato in cui i ricorrenti pretendono di essere

domiciliati nei periodi fiscali impugnati.

3.4

In considerazione degli

elementi sopra descritti, le decisioni in materia di IC/IFD per i periodi dal

2003.

al 2010 devono essere annullate e gli atti vengono ritornati all’UT

affinché esamini la questione del domicilio fiscale dei contribuenti.

4.

Il ricorso è evaso

ai sensi dei considerandi. Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare

tassa di giustizia e spese processuali. Ai ricorrenti non sono riconosciute

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso ai

sensi dei considerandi.

§

Le decisioni su reclamo IC/IFD per i periodi fiscali dal 2003 al 2010 sono annullate.

§§ Gli

atti sono rinviati all’UT affinché determini il domicilio fiscale dei contribuenti

per i periodi fiscali dal 2003 al 2010.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

(anche per RI 1);

-

;

-

;

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: