80.2015.131
Assoggettamento illimitato: domicilio fiscale, partenza per l’estero, prova, mantenimento in Svizzera di società, assicurazione malattia, recapito postale
20 marzo 2017Italiano30 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.131-146
Lugano
20 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera,
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 luglio 2015 contro la decisione del 24 giugno 2015 in materia di IC e IFD
2003 - 2010
Fatti
A. RI 1, cittadino
svizzero, si è trasferito nel corso del 2003 dal Comune di __________ a __________,
in __________. Dal periodo fiscale 2003 in poi, l’Ufficio di tassazione di __________
(di seguito UT) stabiliva di assoggettare in maniera limitata il contribuente
nel Cantone Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare e per esercizio
di un’attività lucrativa indipendente.
B. Periodo fiscale
2003
Con decisione di
tassazione del 19.9.2012, l’UT determinava, per l’IC un reddito imponibile pari
a fr. 83'000.- ed un reddito determinante per l’aliquota di fr. 504'000.-. La
sostanza imponibile veniva commisurata in fr. 442'000.-, e quella determinante
per l’aliquota in fr. 2'691'000.-.
Per l’IFD il reddito
imponibile veniva accertato in fr. 258'800.- e quello determinante per l’aliquota
in fr. 682'400.-. Contro questa decisione il contribuente interponeva reclamo
il 16/17.10.2012. Con decisione su reclamo l’UT stabiliva, per l’IC il reddito
imponibile in fr. 700.- (determinante per l’aliquota in fr. 26'600.-). La
sostanza imponibile veniva commisurata in fr. 0.-. Per l’IFD il reddito
imponibile veniva accertato in fr. 1'300.- (determinante per l’aliquota in fr.
30'200.-).
Con decisione su reclamo
del 24.6.2015 l’UT stabiliva:
A partire dal 2002 il
contribuente ha iniziato un’operazione immobiliare in quel di __________, relativa
all’edificazione e alla vendita di 24 unità abitative. I dettagli di tale
operazione non sono mai stati presentati all’autorità fiscale ragion per cui le
relative tassazioni sugli utili immobiliari sono state allestite d’ufficio e,
dopo le varie contestazioni (vedi da ultimo sentenza della lodevole Camera di
diritto tributario no. 80.2012.208), divenute definitive. Ai fini delle
tassazioni ordinarie, la collaborazione del contribuente nell’esporre la situazione
completa ed esatta, è nuovamente mancata violando l’obbligo sancito dall’art.
200 LT e rispettivamente art. 126 cpv. 1 LIFD. Da parte sua l’autorità fiscale
ha definito gli elementi imponibili (in particolare le aliquote) considerando i
ricavi delle vendite delle varie unità non essendo da parte del contribuente
comprovato il relativo consumo. Alle richieste di documentazione del 05.12.2012
e del 25.03.2015 il contribuente non ha mai dato seguito limitandosi a
confermare la completezza dei dati presentati con le dichiarazioni. Le aliquote
estere per la sostanza vengono prudenzialmente ridotte a CHF 2'000'000.- in
considerazione della sostanza mobiliare già posseduta prima delle varie vendite
(circa CHF 100'000.- di capitali) e il ricavo di dette vendite di circa CHF
1'900'000.-. Per quanto attiene il reddito esposto per le aliquote, considerate
le difficoltà nell’ottenere dai contribuenti informazioni attendibili, le
stesse vengono comunque prudenzialmente ridotte a CHF 250'000.- come da
direttive (confronta allegato no. 2 alla circolare DdC 14/2003). Ai fini della
contestazione relativa agli oneri assicurativi pagati la stessa è stata
ritirata con scritto del 30.01.2013. Come esposto in sede di audizione ai
rappresentanti le spese di manutenzione concesse sono rilevate dalla
dichiarazione presentata per la comproprietà dal rappresentante della stessa e
di conseguenza, in mancanza di giustificativi per le spese richieste, la
contestazione viene a cadere. L’ultima contestazione, relativa all’imposizione
del reddito da commercio professionale di immobili ai fini dell’imposta
federale diretta (IFD), appare alquanto temeraria. Appare evidente come il
contribuente abbia effettuato un’operazione immobiliare che supera la semplice
amministrazione di sostanza personale. Vi sono chiari elementi che concorrono
alla conclusione che si tratta di un “commercio di immobili” (imponibile ai
sensi dell’art. 18 cpv. 1 LIFD) come: la breve durata del possesso,
l’intenzione di aumentare i propri guadagni, ecc. Alla luce di quanto sopra il
reclamo non può che essere parzialmente ammesso per quanto attiene la
valutazione delle aliquote estere, ma, considerata la scarsa collaborazione da
parte del contribuente, l’autorità fiscale agendo secondo coscienza
professionale e conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza deve
imporre il contribuente su elementi di reddito e sostanza il più vicino
possibile alla sua reale capacità contributiva.
C. Periodo fiscale
2004
Nel 2004 RI 1 si è sposato
con RI 2.
Con decisione 19.9.2012
l’UT ha commisurato un reddito imponibile di fr. 49'900.- (determinante per
l’aliquota in fr. 515'000.-) e la sostanza imponibile in fr. 379'000.-
(determinante per l’aliquota in fr. 3'214'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile
veniva fissato in fr. 649'700.- e determinante per l’aliquota in fr.
1'115'400.-. Contro la predetta decisione veniva presentato reclamo il
16/17.10.2012. Con decisione su reclamo per l’IC il reddito imponibile veniva accertato
in fr. 38'200.- (determinante per l’aliquota in fr. 277'600.-), la sostanza imponibile
in fr. 73'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 226'000.-). Per l’IFD il
reddito imponibile veniva fissato in fr. 39'700.- (determinante per l’aliquota
in fr. 285'300.-).
La decisione su reclamo
del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione di quella del periodo fiscale
precedente.
D. Periodo fiscale
2005
Nel 2005, con decisione
19.9.2012, per l’IC il reddito imponibile è stato commisurato in fr. 106'300.-
(determinante per l’aliquota in fr. 538'500.-). La sostanza imponibile veniva
fissata in fr. 1'027'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'067'000.-). Il
reddito imponibile per l’IFD veniva accertato in fr. 621'300.- (determinante
per l’aliquota in fr. 1'053'500.-). Contro tale decisione veniva presentato reclamo
il 16/17.10.2012. Con decisione su reclamo per l’IC il reddito imponibile
veniva accertato in fr. 106'300.- (determinante per l’aliquota in fr.
288'500.-) e la sostanza imponibile in fr. 1'027'000.- (determinante per
l’aliquota in fr. 6'067'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva commisurato
in fr. 621'300.- (determinante per l’aliquota in fr. 803'500.-).
La decisione su reclamo
del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.
E. Periodo fiscale 2006
Nel il 2006, con decisione
19.9.2012 il reddito imponibile veniva accertato in fr. 108'700.- (determinante
per l’aliquota in fr. 535'400.-) e la sostanza in fr. 1'041'000.- (determinante
per l’aliquota in fr. 6'135'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito
in fr. 672'800.- (determinante per l’aliquota in fr. 1'099'400.-). Contro
questa decisione veniva presentato reclamo il 16/17.10.2012. Con decisione su
reclamo, il reddito imponibile per l’IC veniva stabilito in fr. 108'700.-
(determinante per l’aliquota in fr. 285'400.-). La sostanza imponibile veniva
accertata in fr. 1'041'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'135'000.-).
Per l’IFD il reddito imponibile veniva fissato in fr. 672'800.- (determinante
per l’aliquota in fr. 849'400.-). La decisione su reclamo del 24.6.2015 aveva
la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.
F. Periodo fiscale
2007
Nel 2007, con decisione
19.9.2012 per l’IC, il reddito imponibile veniva accertato in fr. 101'600.-
(determinante per l’aliquota in fr. 508'000.-), la sostanza imponibile in fr.
886'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 5'944'000.-). Contro tale decisione
veniva presentato reclamo il 16/17.10.2012. Con decisione su reclamo, il
reddito imponibile per l’IC veniva quindi stabilito in fr. 101'600.-
(determinante per l’aliquota in fr. 258'000.-). La sostanza imponibile in fr.
886'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 5'944'000.-). Per l’IFD il
reddito imponibile veniva accertato in fr. 206'400.- (determinante per
l’aliquota in fr. 362'800.-). La decisione su reclamo del 24.6.2015 aveva la
medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.
G. Periodo fiscale 2008
Nel 2008, con decisione
19.9.2012 per l’IC, il reddito imponibile veniva accertato in fr. 109'600.-
(determinante per l’aliquota in fr. 528'100.-), la sostanza imponibile in fr. 1’078'000.-
(determinante per l’aliquota in fr. 6'895’000.-). Contro tale decisione veniva
presentato reclamo il 16/17.10.2012. Con la decisione su reclamo il reddito
imponibile veniva fissato per l’IC in fr. 109'600.- (determinante per
l’aliquota in fr. 278'100.-). La sostanza in fr. 1'078'000.- (determinante per
l’aliquota in fr. 6'895'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva
accertato in fr. 301'700.- (determinante per l’aliquota in fr. 469'300.-).
La decisione su reclamo
del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.
H. Periodo fiscale 2009
Nel 2009, con decisione
19.9.2012 per l’IC, il reddito imponibile veniva accertato in fr. 130'900.-
(determinante per l’aliquota in fr. 586'900.-), la sostanza imponibile in fr.
1’001'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'276’000.-). Per l’IFD il reddito
imponibile veniva stabilito in fr. 133'200.- (determinante per l’aliquota in
fr. 586'700.-). Contro tale decisione veniva presentato reclamo il
16/17.10.2012. Con la decisione su reclamo il reddito imponibile veniva fissato
per l’IC in fr. 130'900.- (determinante per l’aliquota in fr. 336'900.-). La
sostanza in fr. 1'001'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'276'000.-).
Per l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 132'200.- (determinante
per l’aliquota in fr. 336'700.-).
La decisione su reclamo
del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.
I. Periodo fiscale 2010
Nel 2010, con decisione
19.9.2012 per l’IC, il reddito imponibile veniva accertato in fr. 125'100.-
(determinante per l’aliquota in fr. 592'600.-), la sostanza imponibile in fr.
1’012'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'331’000.-). Per l’IFD il reddito
imponibile veniva stabilito in fr. 127'400.- (determinante per l’aliquota in
fr. 592'400.-). Contro tale decisione veniva presentato reclamo il
16/17.10.2012 . Con la decisione su reclamo il reddito imponibile veniva
fissato per l’IC in fr. 125'100.- (determinante per l’aliquota in fr. 342’600.-).
La sostanza in fr. 1'012'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 6'331'000.-).
Per l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 126'500.- (determinante
per l’aliquota in fr. 342'400.-).
La decisione su reclamo
del 24.6.2015 aveva la medesima motivazione dei periodi fiscali precedenti.
L. Le decisioni su
reclamo, emanate per tutti i periodi fiscali sub judice lo stesso giorno
(il 24.6.2015), sono state precedute da una serie di accertamenti fiscali. In
particolare, con richiesta del 5.12.2012 l’UT richiedeva ai rappresentanti dei
ricorrenti di voler produrre diversi documenti:
“(...) la comprova di tutte le fonti di reddito
percepite dal contribuente e dalla moglie, per ogni anno fiscale; la comprova
di tutta la sostanza posseduta dal contribuente e dalla moglie, per ogni anno
fiscale; la comprova dell’impiego/consumo del capitale ricavato dalle vendite
immobiliari, per ogni anno fiscale; la comprova dei premi di cassa malati
pagati, per ogni anno fiscale; la comprova delle spese effettive, considerato
gli affitti aziendali incassati, sostenute negli immobili di __________ (part. __________
e __________) in comproprietà con il fratello __________, per ogni anno fiscale”.
Gli allora rappresentanti
dei contribuenti (la “__________”) rispondevano il 30.1.2013 alla richiesta di
informazioni precisando come i dati già forniti dai contribuenti in merito ai
redditi e alla sostanza fossero completi. A loro avviso, spettava all’autorità
di tassazione comprovare eventuali fattori imponibili. I rappresentanti
spiegavano inoltre come non fosse per loro possibile indicare in maniera
dettagliata come fosse avvenuto l’impiego dei capitali provenienti dalle
vendite immobiliari. Tuttavia veniva specificato come sino al 28.2.2003, l’UT
avrebbe ritenuto che il contribuente avesse una sostanza in negativo (-fr.
2'308'191.-). Le prime tre ville erano state vendute a fine del 2003, per un
ricavato di complessivi fr. 1'875'267.-. Motivo per cui ritenuto come tale importo
sarebbe servito a finanziare la costruzione delle villette, vendute nell’anno
in corso e negli anni successivi, non poteva essere ritenuta l’esistenza di
sostanza estera per fr. 5 milioni. La sostanza sarebbe stata ancora negativa
alla fine del 2003. Unicamente dal 2005 in poi la sostanza avrebbe potuto
essere positiva, pari a fr. 1'138'407.-. A partire dal 2006, RI 1 poteva avere
una sostanza netta pari a poco più di fr. 2'000'000.-. I rappresentanti
escludevano che il contribuente potesse aver avuto un reddito da sostanza
mobiliare dell’ordine di fr. 500'000.- annui dal 2006 al 2010: indicavano in
via prudenziale la somma massima di fr. 40'000.- annui. In merito agli immobili
detenuti in comproprietà con __________, si indicava nello scritto di rivolgersi
a quest’ultimo.
M. Il 25.3.2015 l’UT
convocava i contribuenti ad un’udienza, prevista inizialmente per il 14.4.2015
e poi aggiornata al 5.5.2015. L’autorità fiscale rinnovava l’invito rivolto ai
contribuenti teso alla presentazione e comprova delle loro fonti di reddito e della
sostanza per tutti i periodi impugnati, come anche la presentazione della
documentazione bancaria relativa ai movimenti dei capitali legati
all’operazione immobiliare di __________.
N. Il 5.5.2015 si teneva
un incontro tra l’UT e i nuovi rappresentanti dei ricorrenti. Veniva allestito
un verbale d’udienza e formulata una proposta la quale prevedeva:
“- È ritirata la contestazione relativa alle spese
di manutenzione concesse per gli immobili posseduti in comproprietà con il
fratello;
- È ritirata la contestazione
relativa alla deduzione del costo per oneri assicurativi;
- È proposta la riduzione
delle aliquote per redditi all’estero in fr. 250'000.-;
- È proposta la riduzione
delle aliquote per sostanza all’estero in fr. 2'000'000.- per tassazione 2003
(1.3. -31.12) e 2004 (1.1. -28.6) e in fr. 4'500'000 dal 2004 (28.6-31.12) al
2010;
- Ai fini IFD è proposta la
riduzione del reddito da commercio professionale d’immobili (accettato il
principio) nella misura seguente: 2003 (...) fr. 27'277.-; 2004 (...) fr.
206'663.-; 2005 (...) 209'963.-; 2006 (...) fr. 272'006.-; 2007 (...) fr.
55'597.-; 2008 (...) fr. -.-.”
Veniva concesso un termine
scadente alla fine del mese di maggio 2015 per accettare la proposta. In caso
di mancata accettazione l’UT si riteneva non vincolato dal verbale d’udienza e
libero di stabilire gli elementi imponibili sulla base dei dati in suo possesso.
Con risposta 8/9.6.2015 il
rappresentante dei contribuenti spiegava di non poter accettare quanto proposto
durante l’audizione del 5.5.2015. Gli importi indicati non corrispondevano alla
reale situazione economica dei contribuenti. In particolare veniva specificato
come i contribuenti beneficiassero in __________ di un permesso di residenza
elettiva, nel __________. La concessione di tale permesso di soggiorno sarebbe
riservata ai soli cittadini non __________, che dimostrano di potersi mantenere
con mezzi propri, senza svolgere attività lucrativa, né possedere immobili e/o
altre fonti di reddito in __________. RI 1 sarebbero pertanto esentati dal
presentare una dichiarazione dei redditi (formulario 740) poiché non
disporrebbero di reddito/patrimonio in __________. Veniva inoltre specificato che
essi si mantenevano unicamente grazie al reddito prodotto dalla sostanza detenuta
in Svizzera. I contribuenti si dicevano impossibilitati nel poter accettare una
proposta d’imposizione d’ufficio a carattere confiscatorio, che non
corrisponderebbe alla loro capacità contributiva e che risulterebbe più onerosa
di quella a cui sarebbero astretti se fossero ancora domiciliati in Svizzera.
O. Per tutti i periodi
fiscali sub judice (dal 2003 al 2010) le decisioni su reclamo sono state
intimate il 24.6.2015. Con tempestivo ricorso 24.7.2015 RI 1 hanno impugnato tutte
le decisioni su reclamo per l’IC/IFD 2003 – 2010.
Gli insorgenti spiegano di
essere limitatamente imponibili in Svizzera a far tempo dal periodo fiscale
2003, essendosi trasferiti (dal 2004 la moglie a seguito del matrimonio) in __________
a __________ e di essere beneficiari di un permesso di soggiorno per stranieri,
quale “residenza elettiva”. I ricorrenti indicano come le decisioni relative a
tutti i periodi fiscali in disamina fossero rimaste in sospeso, in attesa della
decisione sulla tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari legata alla
costruzione e vendita di 24 case unifamiliari a __________, della quale RI 1
era promotore. L’utile imponibile era stato definitivamente commisurato in fr.
1'944'892.-. Contestano di aver percepito redditi e di detenere sostanza in __________.
Essi possono beneficiare del permesso di soggiorno “elettivo” proprio in forza
del fatto di non disporre né di redditi né di sostanza in __________. Sarebbero
stati – a loro dire - esentati dal presentare una dichiarazione dei redditi
(modello 740).
Gli insorgenti ritengono
di aver collaborato con l’autorità fiscale, producendo, per ogni periodo in
disamina, le dichiarazioni fiscali compilate in modo attendibile e realistico.
I ricorrenti ritengono che l’autorità fiscale non avesse alcuna prova o indizio
di eventuali sottrazioni o frodi fiscali, motivo per cui avrebbe dovuto attenersi
a quanto dichiarato dai contribuenti. I ricorrenti censurano l’accertamento
della sostanza mobiliare già posseduta effettuato dall’UT. I ricorrenti
ricordano che sulla base della tassazione 2001/2002, vi era un saldo negativo
della sostanza – 3'047'297.-, calcolato in base alla differenza tra una
sostanza (mobiliare e immobiliare) di CHF 1'818'384.- e debiti privati per CHF
4'865'681.-. Secondo RI 1 le tassazioni 2003 – 2010 sarebbero in palese
contraddizione con la notifica di tassazione 2001 / 2002. In merito alla loro
situazione patrimoniale essi producono inoltre documentazione che attesterebbe
un prestito di fr. 5'000'000.- ricevuto da __________ per l’acquisto e
l’edificazione delle 24 case a __________. In tal senso, per poter pagare gli
artigiani e finire le costruzioni RI 1 avrebbe ottenuto, nel 2003, un aumento
del finanziamento ipotecario per 1 milione di franchi.
I ricorrenti contestano in
maniera ferma l’esistenza di sostanza estera per rispettivi fr. 2, 5 e 8
milioni. Di conseguenza, gli insorgenti, negando l’esistenza di sostanza
all’estero, contestano l’esistenza di redditi all’estero per fr. 250'000.-. Per
quanto di rilevanza dell’imposta federale diretta i contribuenti sostengono che
l’imposizione del reddito da commercio professionale d’immobili concerne unicamente
per le persone (fisiche o giuridiche) con il proprio domicilio e/o sede in
Svizzera, ma che non sarebbe applicabile a soggetti residenti all’estero. I
ricorrenti postulano l’annullamento delle decisioni impugnate ed una definizione
più realistica degli elementi imponibili secondo il principio della capacità
contributiva.
Diritto
1. 1.1.
I ricorrenti si aggravano
contro tutte le decisioni su reclamo emanate per i periodi 2003 – 2010 per l’IC
e l’IFD. Censurano gli accertamenti operati dall’UT in relazione all’esistenza
di sostanza mobiliare ed immobiliare in __________, l’esistenza di sostanza
mobiliare già posseduta prima del 2003 (v. notifiche di tassazione per gli anni
2001/2002), l’esistenza di sostanza estera valutata rispettivamente in fr. 2,5
e 8 milioni, la presenza di redditi esteri annui per fr. 250'000.-, l’esistenza
di un reddito da commercio professionale di immobili per l’imposta federale
diretta.
1.2.
I ricorrenti ritengono di
essere unicamente limitatamente imponibili in Svizzera, essendo a beneficio,
dal 2003 di un permesso di soggiorno elettivo in __________.
Bisogna quindi preliminarmente
analizzare la questione del domicilio fiscale, presupposto sul quale l’autorità
fiscale non si è soffermata, nel valutare la posizione dei qui contribuenti nei
confronti del fisco svizzero
2. 2.1.
Il
fatto che un contribuente annunci all’autorità comunale di aver trasferito il
proprio domicilio altrove non ha alcun effetto immediato sull’assoggettamento
fiscale. Secondo la giurisprudenza il domicilio di una persona si trova nel
luogo in cui è situato, di fatto, il centro dei suoi interessi vitali. Esso si
determina in base all’insieme delle circostanze oggettive ed esteriori, dalle
quali si possono dedurre tali interessi, e non dai semplici desideri espressi
dal contribuente. Il domicilio fiscale non può quindi essere scelto
liberamente; una preferenza soltanto affettiva per un luogo piuttosto che per
un altro non entra in considerazione (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 671 = RF
67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II 92, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
L’art. 3 cpv. 2 LIFD,
secondo cui una persona ha il suo domicilio fiscale in Svizzera quando vi
risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente, o quando vi ha un
domicilio legale speciale in virtù del diritto federale costituisce una nozione
autonoma di domicilio fiscale. A differenza dell’abrogato art. 4 del decreto
del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 sulla riscossione di un’imposta
federale diretta, l’art. 3 cpv. 2 LIFD non rimanda esplicitamente al Codice
civile svizzero (art. 23 – 26 CC) per la definizione di domicilio fiscale. La
giurisprudenza costante del Tribunale federale ha tuttavia stabilito che
continua a valere il principio secondo cui nessuno può avere contemporaneamente
il suo domicilio in più luoghi e che lo stesso, stabilito che sia, continua a
sussistere fino a che non ne sia stato acquistato un altro (cosiddetta “rémanence
du domicile”). Non è quindi determinante quando il contribuente ha
annunciato la sua partenza dal domicilio o quando lo ha lasciato (sentenza TF
2C_510/2016 del 29.8.2016, consid. 2).
2.2.
Se si trasferisce
all’estero, il contribuente deve continuare a pagare l’imposta federale diretta
fintantoché non provi di avere costituito un nuovo domicilio fiscale
all’estero. Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di una
dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento) sarà
ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel luogo o
ne sia esentato (decisione TF n.2A.475/2003 del 26 luglio 2004, in: RDAF 2005
Considerandi
II 103). Come ancora recentemente ricordato dall’Alta Corte, un diverso
approccio comporterebbe dei grossi rischi di abuso. Basandosi sulla norma
civilistica dell’art. 24 cpv. 1 CC, per contro, si ottiene una disciplina
semplice e prevedibile (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF
2013.
II p. 92; v. anche Pedroli,
Novità e tendenze legislative e nel campo del diritto tributario, in: RtiD
II-2013 p. 668).
In quest’ultima decisione,
i giudici federali hanno inoltre posto l’accento sull’onere della prova. In applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Di
principio, la prova del domicilio fiscale spetta quindi all’autorità di
tassazione, trattandosi di un elemento costitutivo dell’imposta (art. 123 cpv.
1.
LIFD). Come sottolineato nella sentenza del 4 maggio 2012, il contribuente ha
tuttavia un dovere di collaborazione (art. 124 segg. LIFD), che gli impone in
particolare di dimostrare il trasferimento di domicilio. A tal fine non deve
solo comprovare il definitivo scioglimento dei legami con il precedente
domicilio, ma deve anche esporre le circostanze che hanno portato alla fondazione
di un nuovo domicilio altrove (DTF 138 II 300 consid. 3.4 = ASA 81 p. 571 = RF
67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92; v. anche decisioni TF n.2C_510/2016 del
29.8
, consid. 2; TF n.2C_472/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.2, in:
StR 66 p. 425).
2.3
Il domicilio fiscale di
una persona si trova laddove a livello di fatto si trova il centro dei suoi
interessi vitali. Ciò deve essere stabilito in base a circostanze di natura
oggettiva. Se non possono essere apportate prove chiare, bisogna effettuare una
ponderazione sulla base di indizi. Bisogna quindi prendere in considerazione il
lavoro, la famiglia e circostanze della vita dei contribuenti. Non bisogna, in
tal senso, semplicemente considerare i desideri del contribuente: il domicilio
fiscale non può essere scelto liberamente. In tal senso neppure giocano un ruolo
determinante il domicilio di natura amministrativa, oppure il domicilio dove vengono
esercitati di diritti di natura politica, i quali possono tutt’al più
costituire indizi (sentenza TF n.2C_510/2016 del 29.8.2016, consid. 2).
3.
3.1.
In merito alla loro
posizione fiscale in __________, gli insorgenti, nel gravame indicano:
“Come poc’anzi esposto, i
ricorrenti sono al beneficio in __________ di un permesso di residenza elettiva
per stranieri (...), senza obbligo di presentare alla Agenzia delle entrate __________
la dichiarazione dei redditi, poiché hanno dimostrato di: - possedere risorse
sufficienti in Svizzera per mantenersi autonomamente in __________; - non
esercitare attività lucrativa, né possedere immobili e/o altre fonti di reddito
in __________. Non beneficiando di sostanza e/o di reddito all’estero (__________compresa),
i ricorrenti vivono stabilmente nella vicina __________ e si mantengono
esclusivamente grazie al reddito prodotto dalla sostanza detenuta in Svizzera,
regolarmente denunciata nelle dichiarazioni fiscali 2003 – 2010. Per quanto
concerne il loro Paese di residenza all’estero, i coniugi sono quindi – come
suesposto – esentati dal presentare una dichiarazione dei redditi (formulario
7.
)”.
3.2
3.2.1
Come visto in precedenza,
in ambito di prova del domicilio fiscale, il contribuente ha un dovere di
collaborazione, che gli impone di dimostrare il trasferimento di domicilio.
Egli deve comprovare non solo lo scioglimento dei legami con il precedente
domicilio, ma anche esporre le circostanze che hanno portato alla fondazione di
un nuovo domicilio altrove. Il contribuente deve rendere verosimile l’esistenza
di relazioni strette con lo Stato nel quale pretende di essere domiciliato (DTF
138.
II 300 consid. 3.4.; sentenza TF n.2C_609/2015 del 5.11.2015, consid.
6.4
).
3.2.2
Come ricordato poc’anzi,
l’autorità fiscale non si è cerziorata in merito alla questione del domicilio
fiscale: l’UT ha infatti ritenuto aprioristicamente che l’aver lasciato il
Comune e il beneficiare di un permesso di soggiorno all’estero fossero
sufficienti per imporre unicamente in maniera limitata i contribuenti in
Svizzera. Tuttavia, come visto, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte questi
non sono elementi determinanti al fine di stabilire il domicilio fiscale.
Dal canto loro i
contribuenti non hanno comprovato l’esistenza di relazioni strette con lo Stato
nel quale pretendono di essere domiciliati durante i periodi fiscali sub
judice. Non è sufficiente, per dimostrare il domicilio fiscale estero, la
presentazione del permesso di soggiorno per stranieri (tra l’altro agli atti vi
è unicamente quello di RI 1).
3.3
Ne discende come
l’impostazione giuridica data dall’autorità fiscale in relazione all’assoggettamento
(limitato) dei qui ricorrenti alle imposte in Svizzera, merita qualche
approfondimento.
In effetti, in nessun atto
l’UT si è posto la questione – preliminare – del domicilio fiscale e di
conseguenza dell’eventuale assoggettamento illimitato dei contribuenti in
Svizzera, nonostante il trasferimento all’estero.
Per i periodi fiscali 2003
– 2010 è quindi necessario che l’autorità fiscale compia ulteriori atti di
accertamento e di verifica per poter stabilire il domicilio fiscale dei
ricorrenti, anche alla luce degli elementi elencati qui di seguito.
3.3.1
Società legate
ai contribuenti in Svizzera
Consultando il registro di
commercio pubblico ticinese, la Camera ha potuto facilmente risalire al fatto
che i contribuenti risultano essere rispettivamente presidente e membro del
consiglio di amministrazione della società __________, con recapito in via al __________,
casella postale ____________________, __________ __________, il cui scopo è
l’acquisizione, la detenzione e l’alienazione di immobili. La stessa può
partecipare a società aventi scopo analogo. Va indicato che la società è stata
iscritta nel registro di commercio il __________.
RI 1 risulterebbe anche
essere socio della __________, iscritta a Registro di commercio __________.
Scopo della stessa è la gestione di bar, ristoranti, in particolare della __________.
Va ricordato anche, in
quest’ordine di pensiero, come RI 1, abbia esercitato un diritto di compera, a
sua volta cedutogli dalla __________, con sede a __________ (della quale era
amministratore unico) su fondi ubicati nel Comune di __________. RI 1 è stato
promotore di un progetto immobiliare avente quale scopo l’edificazione e la
vendita di 24 case unifamiliari che sono state vendute tra il 2003 ed il 2007.
Le vendite in questione sono anche state oggetto di una decisione di questa Camera
in materia di imposta sugli utili immobiliari (n. __________ del 13.11.2014).
In una recente sentenza
del Tribunale federale (TF 2C_510/2016 del 29.8.2016, consid. 3.1.) riguardante
dei coniugi che si erano annunciati partenti dalla Svizzera per il Portogallo
e, che risultavano essere proprietari di immobili, l’Alta Corte ha anche ritenuto,
quali indizi per ritenere imponibili illimitatamente i contribuenti in
Svizzera, il fatto che essi fossero rispettivamente presidente del consiglio di
amministrazione di una società anonima con firma individuale e membro del
consiglio di amministrazione con firma collettiva della stessa.
3.3.2
Indicazione
della deduzione per assicurazione malattia privata
I contribuenti hanno
indicato nelle loro dichiarazioni fiscali (senza annettere i giustificativi) la
deduzione legata ai costi dell’assicurazione malattia privata.
Ora, il pagamento del
premio assicurativo è dovuto in maniera obbligatoria da ogni persona
domiciliata in Svizzera per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera (art. 3 cpv. 1
LaMal). L’obbligo d’assicurazione può essere esteso a persone non aventi il domicilio
in Svizzera, in particolare a quelle che: a) esercitano un’attività in Svizzera
o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), b) lavorano
all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
Nello stabilire il
domicilio fiscale dei contribuenti, il fisco dovrà parimenti prendere in considerazione
questa circostanza (v. analogamente sentenza TF n.2C_614/2011 del 4.5.2012,
consid. 3.6.4.).
3.3.3
Indicazione per
la corrispondenza di recapiti in Svizzera – relazioni con istituti di credito
in Svizzera
Dagli atti inseriti nelle
dichiarazioni fiscali, si può notare come la corrispondenza (di natura
bancaria, previdenziale) venga trasmessa ai contribuenti presso il recapito di
via al ____________________ oppure presso la __________, __________ (medesimo
indirizzo della società __________).
Agli atti si possono
notare anche delle attestazioni bancarie, sempre d’istituti di credito svizzeri,
sempre trasmesse agli indirizzi indicati.
I ricorrenti, dal canto
loro, hanno escluso di possedere sostanza mobiliare ed immobiliare in __________
come ricordato nel gravame. Sebbene questo non sia un elemento comprovato, tuttavia,
l’autorità fiscale avrebbe dovuto prenderlo in considerazione per giudicare il
domicilio fiscale dei qui insorgenti: secondo quanto da loro dichiarato essi
avrebbero quindi relazioni bancarie unicamente in Svizzera (cfr. anche sentenza
TF 2C_614/2011 del 4.5.2012, consid. 3.6.3.).
3.3.4
Posizione fiscale dei contribuenti in __________
Come visto, i ricorrenti
indicano nel gravame di essere esentati dal presentare una dichiarazione dei
redditi in __________, poiché a beneficio di un permesso di soggiorno per
stranieri, quale “residenza elettiva”. Sebbene il ragionamento su cui si fonda
questa argomentazione non sia del tutto comprensibile, gli insorgenti sembrano
sostenere di avere avuto, nei periodi fiscali litigiosi, la residenza fiscale
in Italia, ma di non avervi dovuto pagare alcuna imposta, non disponendo di
elementi imponibili (patrimonio e reddito) nello Stato di residenza.
In primo luogo, secondo
l’art. 4 par. 1 prima frase della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie
imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), ai fini della stessa Convenzione, l’espressione
«residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della
legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a
motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o
di ogni altro criterio di natura analoga.
Se poi un contribuente fosse
considerato residente sia per l’Italia sia per la Svizzera, troverebbero
applicazione le regole contenute all’art. 4 par. 2 CDI-I, che danno la
preponderanza ai legami di un contribuente con l’uno piuttosto che con l’altro
Stato (cosiddette “tie breaker rules”).
L’unico elemento, in virtù
del quale i ricorrenti sostengono di avere la residenza fiscale in Italia, è
rappresentato, come già ricordato, dal permesso di soggiorno per stranieri rilasciato
a RI 1. Non risulta tuttavia che gli insorgenti siano stati assoggettati alle
imposte in Italia. Né basta, a tale riguardo, la generica affermazione di
essere esentati dall’obbligo di presentare una dichiarazione dei redditi.
Nel diritto fiscale __________,
il capoverso 1 dell’art. 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
individua i principi cardine del sistema impositivo __________, ossia il
criterio della globalità del reddito prodotto (worldwide system), per i
soggetti residenti, e il criterio della tassazione dei redditi prodotti sul
territorio, per i soggetti non residenti. Il principio della globalità dei
redditi prodotti prevede che, a prescindere dalla natura e dal luogo di produzione,
tutti i redditi conseguiti da soggetti residenti in __________ debbano essere
assoggettati a prelievo fiscale. L’eventuale fenomeno della doppia tassazione
viene attenuato sia da disposizioni interne (riconoscimento del credito di imposta)
sia attraverso convenzioni internazionali.
Il reddito complessivo dei
soggetti residenti in __________, sia persone fisiche che enti diversi dalle
persone fisiche, è formato da redditi ovunque prodotti, così come postula il
principio della tassazione del reddito globale. Per evitare, tuttavia il
fenomeno della doppia imposizione degli stessi redditi nel Paese della fonte e
in quello di residenza del precettore, il sistema impositivo __________ prevede
il meccanismo del credito d’imposta. In sede di liquidazione dell’imposta __________,
si scomputa quanto versato all’estero a titolo di prelievo fiscale sugli stessi
redditi (Piacentini/Bernacchi, in:
Dragonetti/Piacentini/Sfondrini [a cura di], Manuale di fiscalità
internazionale, 6a ed., Milano 2014, pp. 435-437).
Anche l’art. 24 CDI-I
prevede che la doppia imposizione, per le persone residenti in __________:, sia
eliminata mediante il credito d’imposta:
“1. Si conviene che la doppia imposizione sarà
eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2.
Se un residente dell'__________
possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera, l'__________, nel
calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'__________ deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svizzera,
ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli
stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nessuna deduzione sarà invece
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in __________ ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario
del reddito in base alla legislazione __________”.
Ne consegue che, se anche
i ricorrenti, pur avendo la residenza fiscale in Italia, disponessero solo di
patrimonio e redditi di fonte svizzera, come da loro sostenuto, ciò non li
esimerebbe dall’obbligo di presentare la dichiarazione fiscale in Italia. Tutte
le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono infatti tenute alla
presentazione della dichiarazione dei trasferimenti e investimenti all’estero,
se nel periodo fiscale hanno detenuto all’estero attività finanziarie o
investimenti, a prescindere dal valore degli stessi e dal loro periodo di
possesso. L’adempimento di tale obbligo dichiarativo si effettua tramite
compilazione del cosiddetto quadro RW, che può essere presentato come quadro
della Dichiarazione Unificata o anche in forma singola (Labombarda, in: Dragonetti/Piacentini/Sfondrini [a cura di],
Manuale di fiscalità internazionale, 6a ed., Milano 2014, p. 1665
ss., in particolare p. 1674). Anche la semplice disponibilità di immobili in
Svizzera deve pertanto essere dichiarata nel quadro RW (Labombarda, op. cit., p. 1683).
I pochi elementi forniti
dai contribuenti, in merito alla loro residenza fiscale in Italia durante i
periodi fiscali litigiosi, non consentono pertanto di trarre alcuna conclusione.
In ogni caso, la produzione di un semplice permesso di soggiorno per stranieri
è ben lungi dal dimostrare il loro assoggettamento fiscale in Italia e meno
ancora l’adempimento dei loro obblighi di dichiarazione.
3.3.5
Recente nuovo
trasferimento all’estero in __________
Dalla consultazione del Registro
di commercio emerge un’ulteriore novità, ossia l’ulteriore trasferimento, nel
2015, dei contribuenti in __________, nella località balneare di __________.
3.3.6
Ora, visti gli elementi
sopra descritti, tenendo anche in considerazione che i qui contribuenti
risultano proprietari di beni immobiliari in Svizzera, appare evidente che la
situazione del domicilio fiscale non è stata debitamente approfondita da parte
dell’autorità fiscale quando, al contrario, avrebbe meritato seri approfondimenti,
anche in costanza del fatto che, dagli atti agli incarti non emergono prove di
relazioni strette con l’Italia, Stato in cui i ricorrenti pretendono di essere
domiciliati nei periodi fiscali impugnati.
3.4
In considerazione degli
elementi sopra descritti, le decisioni in materia di IC/IFD per i periodi dal
2003.
al 2010 devono essere annullate e gli atti vengono ritornati all’UT
affinché esamini la questione del domicilio fiscale dei contribuenti.
4.
Il ricorso è evaso
ai sensi dei considerandi. Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare
tassa di giustizia e spese processuali. Ai ricorrenti non sono riconosciute
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai
sensi dei considerandi.
§
Le decisioni su reclamo IC/IFD per i periodi fiscali dal 2003 al 2010 sono annullate.
§§ Gli
atti sono rinviati all’UT affinché determini il domicilio fiscale dei contribuenti
per i periodi fiscali dal 2003 al 2010.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
(anche per RI 1);
-
;
-
;
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: