80.2015.14
Deduzioni sociali: figli a carico, genitori non coniugati che vivono in comunione domestica, autorità parentale congiunta, imposta cantonale, padre solo apportatore di reddito
30 marzo 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.14
80.2015.15
Lugano
30 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 gennaio 2015 contro la decisione del 5 gennaio 2015 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
A. RI 1, celibe, convive
con __________, nubile, e con la loro figlia __________, nata il __________
2013.
Nella dichiarazione
d’imposta 2013, RI 1 ha fatto valere la deduzione per figli a carico di fr.
11'100.– per l’imposta cantonale.
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 3 dicembre 2014, l’RS
1 ha commisurato il reddito imponibile per l’IC in fr. 44'100.–, corrispondente
ad un’imposta di fr. 1'050.–. Rispetto alla dichiarazione del contribuente,
l’autorità fiscale ha ammesso la deduzione per figli a carico solo nella misura
di un mezzo (fr. 5'550.–), sostenendo che era stata suddivisa per metà con la
madre secondo direttive della Divisione delle contribuzioni. Per l’IFD, il
reddito imponibile è stato definito in fr. 50'400.–, corrispondente ad
un’imposta di fr. 221.–, ma da tale importo è stata concessa una deduzione di
fr. 221.– per figlio a carico.
C. Il contribuente ha
interposto reclamo contro la suddetta decisione il 3 dicembre 2014,
sottolineando di essere l’unica persona della famiglia a percepire uno stipendio
e contestando pertanto la divisione della deduzione sociale con la moglie.
L’Ufficio di tassazione ha
respinto il reclamo, con decisione del 5 gennaio 2015, nella quale ha
argomentato che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, in caso di
genitori concubini con autorità parentale congiunta e senza versamento di
alimenti, la deduzione per figli a carico deve essere ripartita nella misura
del 50% fra i genitori.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce l’impossibilità di dedurre
il 50% della deduzione per figli a carico dal reddito della compagna, per il
fatto che quest’ultima non percepisce alcun reddito. Chiede di conseguenza che
l’intero importo di fr. 11'100.– sia dedotto dal suo reddito imponibile o che,
in alternativa, la sua compagna sia retribuita “con i soldi mancanti per poter
dedurre 5'550 CHF dalla sua tassazione (ossia il versamento di 5'350 CHF)”.
Diritto
1. Sebbene l’Ufficio di
tassazione abbia ammesso la deduzione solo in misura limitata anche per il calcolo
dell’imposta federale diretta, tuttavia il debito d’imposta ammonta a zero
franchi, per effetto della detrazione dall’ammontare dell’imposta, riconosciuta
dall’art. 214 cpv. 2bis ultima frase LIFD (nella versione in vigore
fino al 31 dicembre 2013).
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).
Nel caso in esame, è
evidente che il contribuente non ha alcun interesse ad ottenere una decisione
dellautorità fiscale ticinese sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr.
anche: Zweifel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a
ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132
LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo,
2006, n. 16 ad § 140, p. 1200;Plüss,
in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870).
Ne consegue che per
l’imposta federale diretta il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Per l’art. 34 cpv. 1 lett.
a LT, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo
anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, sono dedotti dal
reddito imponibile 11’100.-- franchi; se i genitori sono tassati separatamente
e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati
alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione
per i figli è ripartita per metà.
Ora, per
figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo
fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli
studi fino al ventottesimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.
2.2
Per la circolare n. 18 del
luglio 2009 della Divisione delle contribuzioni (“Imposizione della
famiglia”, una delle poche pubblicate e quindi accessibile a questa Camera),
nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili,
che mantengono però figli maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al 28.mo
anno di età, una sola persona ha diritto alla deduzione per figli a carico:
quella che provvede al sostentamento. Se però entrambi i genitori provvedono in
modo importante al mantenimento dei figli, la deduzione può essere ripartita
fra i genitori.
Anche secondo la
giurisprudenza della Camera di diritto tributario si deve tener conto dell’effettivo
onere di mantenimento dei figli (cfr. RDAT I-2008 p. 893).
Per il caso dei “genitori
celibi e nubili che vivono in comunione domestica”, l’Allegato C della
Circolare n. 18 della Divisione delle contribuzioni riconosce il diritto alla
deduzione per figli minorenni all’unico genitore che ha un reddito oppure a
quello che versa il contributo finanziario più elevato.
2.3
Nella fattispecie, dagli
atti si evince che la figlia del ricorrente sottostà all’autorità parentale
congiunta e che il padre, unico apportatore di reddito della famiglia, non
versa alimenti alla compagna, madre della figlia comune.
Tenuto conto della
circostanza che la madre della bambina non dispone di reddito imponibile, dal
quale potrebbe intraprendere la deduzione sociale, si giustifica il riconoscimento
della deduzione integrale dal reddito imponibile dell’insorgente.
Una simile soluzione
appare anche coerente con i principi enunciati dalla circolare della Divisione
delle contribuzioni e dalla giurisprudenza della Camera di diritto tributario. In
particolare, il caso del ricorrente si identifica perfettamente con quello
proposto dall’Allegato C alla circolare n. 18 del 2009, che si riferisce proprio
ai “genitori celibi e nubili che vivono in comunione domestica”, riconoscendo
il diritto alla deduzione per figli minorenni all’unico genitore che ha un
reddito.
3.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il ricorso in materia
di IFD è irricevibile.
1. 1.2. Il ricorso in materia
di IC è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 5 gennaio 2015 è riformata nel senso
che la deduzione per figlio a carico è elevata a fr. 11’100.–.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario: