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Decisione

80.2015.14

Deduzioni sociali: figli a carico, genitori non coniugati che vivono in comunione domestica, autorità parentale congiunta, imposta cantonale, padre solo apportatore di reddito

30 marzo 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, celibe, convive

con __________, nubile, e con la loro figlia __________, nata il __________

2013.

Nella dichiarazione

d’imposta 2013, RI 1 ha fatto valere la deduzione per figli a carico di fr.

11'100.– per l’imposta cantonale.

B. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 3 dicembre 2014, l’RS

1 ha commisurato il reddito imponibile per l’IC in fr. 44'100.–, corrispondente

ad un’imposta di fr. 1'050.–. Rispetto alla dichiarazione del contribuente,

l’autorità fiscale ha ammesso la deduzione per figli a carico solo nella misura

di un mezzo (fr. 5'550.–), sostenendo che era stata suddivisa per metà con la

madre secondo direttive della Divisione delle contribuzioni. Per l’IFD, il

reddito imponibile è stato definito in fr. 50'400.–, corrispondente ad

un’imposta di fr. 221.–, ma da tale importo è stata concessa una deduzione di

fr. 221.– per figlio a carico.

C. Il contribuente ha

interposto reclamo contro la suddetta decisione il 3 dicembre 2014,

sottolineando di essere l’unica persona della famiglia a percepire uno stipendio

e contestando pertanto la divisione della deduzione sociale con la moglie.

L’Ufficio di tassazione ha

respinto il reclamo, con decisione del 5 gennaio 2015, nella quale ha

argomentato che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, in caso di

genitori concubini con autorità parentale congiunta e senza versamento di

alimenti, la deduzione per figli a carico deve essere ripartita nella misura

del 50% fra i genitori.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce l’impossibilità di dedurre

il 50% della deduzione per figli a carico dal reddito della compagna, per il

fatto che quest’ultima non percepisce alcun reddito. Chiede di conseguenza che

l’intero importo di fr. 11'100.– sia dedotto dal suo reddito imponibile o che,

in alternativa, la sua compagna sia retribuita “con i soldi mancanti per poter

dedurre 5'550 CHF dalla sua tassazione (ossia il versamento di 5'350 CHF)”.

Diritto

1. Sebbene l’Ufficio di

tassazione abbia ammesso la deduzione solo in misura limitata anche per il calcolo

dell’imposta federale diretta, tuttavia il debito d’imposta ammonta a zero

franchi, per effetto della detrazione dall’ammontare dell’imposta, riconosciuta

dall’art. 214 cpv. 2bis ultima frase LIFD (nella versione in vigore

fino al 31 dicembre 2013).

Il riconoscimento della

legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,

Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).

Nel caso in esame, è

evidente che il contribuente non ha alcun interesse ad ottenere una decisione

dellautorità fiscale ticinese sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr.

anche: Zweifel, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a

ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132

LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo,

2006, n. 16 ad § 140, p. 1200;Plüss,

in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870).

Ne consegue che per

l’imposta federale diretta il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Per l’art. 34 cpv. 1 lett.

a LT, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo

anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, sono dedotti dal

reddito imponibile 11’100.-- franchi; se i genitori sono tassati separatamente

e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati

alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione

per i figli è ripartita per metà.

Ora, per

figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo

fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli

studi fino al ventottesimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.

2.2

Per la circolare n. 18 del

luglio 2009 della Divisione delle contribuzioni (“Imposizione della

famiglia”, una delle poche pubblicate e quindi accessibile a questa Camera),

nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili,

che mantengono però figli maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al 28.mo

anno di età, una sola persona ha diritto alla deduzione per figli a carico:

quella che provvede al sostentamento. Se però entrambi i genitori provvedono in

modo importante al mantenimento dei figli, la deduzione può essere ripartita

fra i genitori.

Anche secondo la

giurisprudenza della Camera di diritto tributario si deve tener conto dell’effettivo

onere di mantenimento dei figli (cfr. RDAT I-2008 p. 893).

Per il caso dei “genitori

celibi e nubili che vivono in comunione domestica”, l’Allegato C della

Circolare n. 18 della Divisione delle contribuzioni riconosce il diritto alla

deduzione per figli minorenni all’unico genitore che ha un reddito oppure a

quello che versa il contributo finanziario più elevato.

2.3

Nella fattispecie, dagli

atti si evince che la figlia del ricorrente sottostà all’autorità parentale

congiunta e che il padre, unico apportatore di reddito della famiglia, non

versa alimenti alla compagna, madre della figlia comune.

Tenuto conto della

circostanza che la madre della bambina non dispone di reddito imponibile, dal

quale potrebbe intraprendere la deduzione sociale, si giustifica il riconoscimento

della deduzione integrale dal reddito imponibile dell’insorgente.

Una simile soluzione

appare anche coerente con i principi enunciati dalla circolare della Divisione

delle contribuzioni e dalla giurisprudenza della Camera di diritto tributario. In

particolare, il caso del ricorrente si identifica perfettamente con quello

proposto dall’Allegato C alla circolare n. 18 del 2009, che si riferisce proprio

ai “genitori celibi e nubili che vivono in comunione domestica”, riconoscendo

il diritto alla deduzione per figli minorenni all’unico genitore che ha un

reddito.

3.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il ricorso in materia

di IFD è irricevibile.

1. 1.2. Il ricorso in materia

di IC è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 5 gennaio 2015 è riformata nel senso

che la deduzione per figlio a carico è elevata a fr. 11’100.–.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il

segretario: