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Decisione

80.2015.148

Condono: presupposti, stato di bisogno, mancata costituzione di riserve per imposte future, percezione di rilevanti liquidazioni in capitale

19 novembre 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nata nel 1963,

nubile, è rimasta vittima di tre incidenti della circolazione stradale,

l’ultimo nel dicembre 2007 mentre lavorava alle dipendenze del __________ di __________.

Pendente una richiesta di

prestazioni AI, la contribuente è stata posta al beneficio dell’assistenza

sociale a contare dall’anno 2009. Con decisione dell’11 giugno 2012, l’Ufficio dell’assicurazione

invalidità le ha infine riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità,

con effetto retroattivo a partire dal 1° novembre 2009, per un totale di arretrati

di fr. 55'680.–. Lo stesso ha fatto la cassa pensione della sua ultima datrice

di lavoro, il __________, riconoscendole un capitale di fr. 101'773.–.

B. Con istanza del 21

maggio 2014, completata il 27 giugno 2014, RI 1 postulava il condono delle

imposte cantonali e federali 2008, 2009 e 2012 e dell’imposta comunale 2012. A

sostegno della sua domanda lamentava difficoltà finanziarie, sottolineando in

particolare di poter contare sulle sole rendite dell’assicurazione invalidità e

di non possedere alcun risparmio, avendo speso tutti i capitali ricevuti nel

2012 per rimborsare i prestiti concessile da amici e per far fronte al suo

stato di salute precario (cfr. lettera del 23 giugno 2014, p. 1).

C. L’Ufficio esazione e

condoni, con decisione del 27 aprile 2015, respingeva la domanda. Spiegava, in

primo luogo, che il condono delle imposte 2008 e 2009 era ormai precluso, essendo

già stati rilasciati a carico della contribuente degli attestati di carenza

beni. Quanto alle imposte 2012 rilevava invece che la sua attuale disponibilità

mensile, unitamente agli importanti capitali percepiti retroattivamente e solo

parzialmente compensati a favore dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento, le avrebbero permesso di “accantonare un certo importo per

poter far fronte al pagamento delle imposte”.

D. La contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 maggio 2015, rinviando

direttamente a quanto esposto in una precedente lettera indirizzata al

direttore della Divisione delle contribuzioni. Nella stessa venivano ripercorse

le vicissitudini affrontate negli ultimi anni e, pur ammettendo di avere “sbagliato

a non pagare le tasse sulle liquidazioni” (cfr. lettera del 28 aprile 2015, p.

5), RI 1 ribadiva di avere nel frattempo consumato tutti i capitali ricevuti retroattivamente.

Aggiungeva infine di essere stata sfrattata e ingannata da suo padre, che

l’avrebbe convinta a versargli un importo di fr. 40'000.– per l’acquisto di un

appartamento.

E. L’Ufficio esazione e

condoni, con decisione del 16 luglio 2015, respingeva il reclamo, ponendo

nuovamente l’accento sull’attuale disponibilità mensile della ricorrente e

sugli importanti capitali incassati nel 2012.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta anzitutto il calcolo

della sua disponibilità mensile, sostenendo di percepire una pensione di soli

fr. 3'000.– e di dover sopportare altre spese causate dal suo stato di salute

precario (aiuti domestici, scarpe ortopediche, cure dentarie). Sottolinea inoltre

di non avere incassato tutte le prestazioni assicurative tassate nel 2012,

l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento avendo avanzato una pretesa

di compensazione di fr. 50'000.–. Ricorda infine di avere versato a suo padre

un importo per l’acquisto di un appartamento, che in questa sede quantifica in

fr. 64'000.–.

Diritto

1. 1.1.

L’autorità competente a

statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv.

1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali

dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza

federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale

diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge

federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e

condoni.

Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue

decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del

Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta

per l’imposta federale diretta).

1.2.

Gli importi, non ancora

corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni

di tassazioni passate in giudicato (art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Conformemente

a quanto disposto dall’art. 13 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, della cui

legalità non vi è motivo di dubitare (Beusch,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 29 ss. ad art. 167 LIFD, p. 612 ss.), la

domanda di condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità

prima della notificazione del precetto esecutivo.

1.3.

Nel caso di specie, come

visto, la ricorrente ha postulato non soltanto il condono delle imposte 2012,

ma anche delle imposte cantonali e federali 2008 e 2009.

Con particolare riguardo a

queste ultime, al momento della presentazione della domanda di condono erano già

stati rilasciati, a carico della contribuente, degli attestati di carenza beni

per il loro incasso (nel frattempo riscattati dall’Ufficio esazione e condoni e

sfociati nel pignoramento delle rendite d’invalidità eseguito il 26 giugno 2015;

cfr. verbale di pignoramento dell’11 agosto 2015 dell’Ufficio di esecuzione di

Lugano). Bene ha quindi fatto l’autorità fiscale a considerare, sin

dall’inizio, precluso l’esame del condono delle imposte 2008 e 2009.

L’autorità avrebbe potuto

rifiutarsi di entrare nel merito della domanda di condono anche con riferimento

alle imposte federali, cantonali e comunali 2012. Al momento dell’inoltro del

formulario ufficiale, infatti, nei confronti della ricorrente erano già stati

fatti spiccare altrettanti precetti esecutivi (nel frattempo sfociati nella domanda

di proseguimento dell’esecuzione del 30 settembre 2015 e, limitatamente

all’imposta federale, nel citato pignoramento delle rendite d’invalidità). La

questione può nondimeno restare aperta, poiché il postulato condono delle imposte

2012 va comunque respinto nel merito, in difetto delle precise condizioni poste

dagli art. 246 LT e 167 LIFD.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per

contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere

interamente o parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva

rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,

Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca

l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno

essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue

difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente

tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono

l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,

socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si

ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto

possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Il condono non va tuttavia

confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di

garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti

precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad

art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al

testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·

conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito

fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22

cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

3.

3.1.

Giusta l’art. 9

dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero

importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per

le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2

dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine

ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di

privazioni eccessive da parte del contribuente – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël

[a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea

2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).

Una

situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di

reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo

mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione di bisogno, l’art. 10

cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:

·

un peggioramento essenziale

della situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto

dell’istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di

elevati oneri familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);

·

un forte indebitamento dovuto a

spese straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale

dell’istante e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);

·

considerevoli perdite

commerciali o di capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le

persone giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica

dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato

alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad

una parte delle loro pretese (lett. c);

·

oppure ancora forti spese di

malattia, non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano

cagionare per il contribuente una situazione di bisogno (lett. d).

3.2

Quando, nonostante la

riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può

essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è soltanto

la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/

Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167

LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente

l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della

situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma

tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende

in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità

(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

Conseguenze oltremodo

gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento

della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono

ad una situazione di bisogno: un lungo

periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia

oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23

aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

3.3

La decisione di condono

deve prendere in considerazione l’insieme della situazione

economica del contribuente. Determinante a tale riguardo è in primo luogo la

situazione al momento della decisione, l’evoluzione intervenuta dopo la tassazione,

cui l’istanza si riferisce, e le prospettive future (art.

3.

cpv. 1 dell’Ordinanza federale), ma anche l’eventuale volontà di quest’ultimo

di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2

dell’Ordinanza federale).

4.

4.1.

Venendo alla fattispecie

in esame, la situazione economica della ricorrente si è oggettivamente aggravata

negli ultimi mesi. Come anticipato sopra, l’Ufficio di esecuzione di Lugano,

con provvedimento dell’11 agosto 2015, ha pignorato le sue rendite

d’invalidità, calcolate in complessivi fr. 4'800.–, nella misura eccedente il

minimo vitale, stabilito in fr. 3'796.20 (cfr. verbale di pignoramento). Ad

oggi la ricorrente può quindi contare unicamente sull’importo base forfettario

di fr. 1'200.– e sulle spese strettamente necessarie al suo sostentamento

(franchigia cassa malati, spese dentista, spese mediche supplementari, assicurazione

RC, affitto, trasferte per motivi medici e premio dell’assicurazione malattia;

cfr. verbale di pignoramento dell’11 agosto 2015), che la pone di tutta

evidenza in una situazione di bisogno.

Certo, le esecuzioni sono

state tutte richieste dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione per

imposte arretrate (imposte cantonali e federali 2008, imposte cantonali 2009 e

imposte federali 2012). A differenza di quanto avviene nell’ambito esecutivo,

tuttavia, nella procedura di condono non si possono ignorare i debiti verso

l’erario (decisione TAF n. A-1132/2012 del 25 settembre 2013 consid. 4.4). Ciò

che si spiega facilmente con i diversi scopi perseguiti dalle due procedure: il

minimo d’esistenza dell’art. 93 della legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento (LEF; RS 281.1) serve sostanzialmente a calcolare l’eccedenza

pignorabile a favore dei creditori procedenti, mentre nella procedura di

condono occorre piuttosto determinare la capacità finanziaria dei contribuenti,

che è inevitabilmente influenzata anche dai debiti d’imposta.

4.2

Comunque sia, nella

fattispecie non è invece adempiuta la seconda condizione del grave rigore contestuale

al pagamento del debito fiscale. Come correttamente evidenziato dall’autorità fiscale,

la ricorrente ha infatti percepito nel corso del 2012 degli importanti capitali

(fr. 127'410.– di sole liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti;

cfr. decisione di tassazione del 5 giugno 2014), che le avrebbero senz’altro

permesso di saldare le imposte arretrate degli anni precedenti (2008 e 2009) e

almeno una parte delle imposte correnti.

Se, di principio, i motivi

che conducono un contribuente all’indigenza non sono rilevanti (art. 2 cpv. 2

dell’Ordinanza federale), nel caso in esame le prestazioni assicurative

percepite retroattivamente non possono passare inosservate. Pur ammettendo che

l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha trattenuto per sé

l’importo di fr. 50'000.–, così come indicato dalla ricorrente, a sua disposizione

rimaneva comunque un cospicuo importo con cui liquidare gli arretrati e

costituire le necessarie riserve per il pagamento delle imposte future. Conformemente

al chiaro disposto dell’art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, che impone al

richiedente di provare le sue allegazioni, non può in particolare essere presa

in considerazione la tesi del rimborso di non meglio precisati mutui concessile

da amici. La ricorrente non può nemmeno pretendere di giustificare il consumo

delle prestazioni assicurative percepite retroattivamente limitandosi a sostenere

di essere stata convinta dal padre, sotto inganno, a versargli un importo per

l’acquisto di un appartamento, quantificato dapprima in fr. 40'000.– e

successivamente in fr. 64'000.–. Oltre a non trovare alcun riscontro agli atti,

un simile versamento non rappresenterebbe comunque un motivo tale da

giustificare un caso di grave rigore nel senso descritto sopra (cfr. punto 3.2,

nel quale vengono menzionati, a titolo di esempio, un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari,

una prolungata malattia oppure un grave incidente). Il consumo dei

capitali non può infine essere giustificato con la sola necessità di dover far capo

all’aiuto di terze persone per le faccende domestiche, con l’acquisto di scarpe

ortopediche, con le cure dentarie, né tanto meno con la necessità di creare una

“riserva-risparmio” per le cure del cane, quand’anche fosse comprovata la sua

valenza terapeutica (cfr. ricorso del 14 agosto 2015, p. 2).

4.3

Preso atto degli

importanti capitali conseguiti dalla ricorrente nel 2012 e del saldo positivo ancora

a sua disposizione alla fine dell’anno (fr. 40'569.– sul conto privato aperto

presso __________ SA), era quindi più che legittimo aspettarsi dalla ricorrente

che provvedesse non soltanto a liquidare le imposte arretrate degli anni 2008 e

2009.

ma anche alla costituzione di adeguati accantonamenti per le imposte 2012.

Come più volte affermato da questa Camera (cfr., per esempio, CDT 80.2012.51

del 28 febbraio 2013; cfr. anche decisione della Commissione di ricorso in

materia di imposte del Canton Berna del 15 dicembre 2009, in: RKE BE 2009/165),

non va infatti dimenticato che sono considerati meritevoli di condono

unicamente i contribuenti che dimostrano di avere costituito le necessarie

riserve per il pagamento delle imposte future, a dipendenza della loro capacità

contributiva del momento.

In queste circostanze, se

ne deve concludere che il consumo dei capitali ricevuti nel corso del 2012 è

verosimilmente da ricondurre al mancato adeguamento del proprio tenore di vita

alla perdita del lavoro. Senza con questo voler sminuire le sofferenze provocate

dai tre incidenti della circolazione stradale e dalla rottura dei legami con i

propri famigliari, la mancata costituzione dei necessari accantonamenti per il

pagamento delle imposte in discussione sembra piuttosto da collegare alle

reticenze nel saldare i propri impegni fiscali e, più in generale, alle difficoltà

nell’amministrare il proprio patrimonio già riscontrate in passato. È qui appena

il caso di ricordare che la contribuente ha già beneficiato del condono parziale

delle imposte 2002/2005, quale misura di risanamento della sua posizione

debitoria fiscale, quando ancora era attiva professionalmente, senza nessun apparente

risultato.

4.4

Alla luce di queste

considerazioni, la decisione impugnata merita pertanto piena tutela. Decidere

diversamente significherebbe infatti premiare i contribuenti che non dimostrano

la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi

della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono

invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo

scopo di estinguere i loro debiti fiscali.

5.

5.1.

Il ricorso deve essere

conseguentemente respinto.

Vista la sua attuale

disponibilità mensile, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

5.2

Contro le decisioni di

condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Rimane

aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 LTF; Curchod, op. cit.,

n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441). L’Alta Corte, tuttavia, si è ancora

recentemente rifiutata di entrare nel merito di ricorsi di questa natura,

negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto al condono delle

imposte (cfr., per esempio, decisione TF n.2D_20/2015 del 23 marzo 2015).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione a:

-;

-;

-;

-;

-,.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: