80.2015.148
Condono: presupposti, stato di bisogno, mancata costituzione di riserve per imposte future, percezione di rilevanti liquidazioni in capitale
19 novembre 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.148
80.2015.164
Lugano
19 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 agosto 2015 contro la decisione del 16 luglio 2015 giugno 2015 in
materia di condono ICom/IC/IFD 2012.
Fatti
A. RI 1, nata nel 1963,
nubile, è rimasta vittima di tre incidenti della circolazione stradale,
l’ultimo nel dicembre 2007 mentre lavorava alle dipendenze del __________ di __________.
Pendente una richiesta di
prestazioni AI, la contribuente è stata posta al beneficio dell’assistenza
sociale a contare dall’anno 2009. Con decisione dell’11 giugno 2012, l’Ufficio dell’assicurazione
invalidità le ha infine riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità,
con effetto retroattivo a partire dal 1° novembre 2009, per un totale di arretrati
di fr. 55'680.–. Lo stesso ha fatto la cassa pensione della sua ultima datrice
di lavoro, il __________, riconoscendole un capitale di fr. 101'773.–.
B. Con istanza del 21
maggio 2014, completata il 27 giugno 2014, RI 1 postulava il condono delle
imposte cantonali e federali 2008, 2009 e 2012 e dell’imposta comunale 2012. A
sostegno della sua domanda lamentava difficoltà finanziarie, sottolineando in
particolare di poter contare sulle sole rendite dell’assicurazione invalidità e
di non possedere alcun risparmio, avendo speso tutti i capitali ricevuti nel
2012 per rimborsare i prestiti concessile da amici e per far fronte al suo
stato di salute precario (cfr. lettera del 23 giugno 2014, p. 1).
C. L’Ufficio esazione e
condoni, con decisione del 27 aprile 2015, respingeva la domanda. Spiegava, in
primo luogo, che il condono delle imposte 2008 e 2009 era ormai precluso, essendo
già stati rilasciati a carico della contribuente degli attestati di carenza
beni. Quanto alle imposte 2012 rilevava invece che la sua attuale disponibilità
mensile, unitamente agli importanti capitali percepiti retroattivamente e solo
parzialmente compensati a favore dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, le avrebbero permesso di “accantonare un certo importo per
poter far fronte al pagamento delle imposte”.
D. La contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 maggio 2015, rinviando
direttamente a quanto esposto in una precedente lettera indirizzata al
direttore della Divisione delle contribuzioni. Nella stessa venivano ripercorse
le vicissitudini affrontate negli ultimi anni e, pur ammettendo di avere “sbagliato
a non pagare le tasse sulle liquidazioni” (cfr. lettera del 28 aprile 2015, p.
5), RI 1 ribadiva di avere nel frattempo consumato tutti i capitali ricevuti retroattivamente.
Aggiungeva infine di essere stata sfrattata e ingannata da suo padre, che
l’avrebbe convinta a versargli un importo di fr. 40'000.– per l’acquisto di un
appartamento.
E. L’Ufficio esazione e
condoni, con decisione del 16 luglio 2015, respingeva il reclamo, ponendo
nuovamente l’accento sull’attuale disponibilità mensile della ricorrente e
sugli importanti capitali incassati nel 2012.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta anzitutto il calcolo
della sua disponibilità mensile, sostenendo di percepire una pensione di soli
fr. 3'000.– e di dover sopportare altre spese causate dal suo stato di salute
precario (aiuti domestici, scarpe ortopediche, cure dentarie). Sottolinea inoltre
di non avere incassato tutte le prestazioni assicurative tassate nel 2012,
l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento avendo avanzato una pretesa
di compensazione di fr. 50'000.–. Ricorda infine di avere versato a suo padre
un importo per l’acquisto di un appartamento, che in questa sede quantifica in
fr. 64'000.–.
Diritto
1. 1.1.
L’autorità competente a
statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv.
1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali
dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza
federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale
diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge
federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e
condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue
decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del
Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta
per l’imposta federale diretta).
1.2.
Gli importi, non ancora
corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni
di tassazioni passate in giudicato (art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Conformemente
a quanto disposto dall’art. 13 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, della cui
legalità non vi è motivo di dubitare (Beusch,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 29 ss. ad art. 167 LIFD, p. 612 ss.), la
domanda di condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità
prima della notificazione del precetto esecutivo.
1.3.
Nel caso di specie, come
visto, la ricorrente ha postulato non soltanto il condono delle imposte 2012,
ma anche delle imposte cantonali e federali 2008 e 2009.
Con particolare riguardo a
queste ultime, al momento della presentazione della domanda di condono erano già
stati rilasciati, a carico della contribuente, degli attestati di carenza beni
per il loro incasso (nel frattempo riscattati dall’Ufficio esazione e condoni e
sfociati nel pignoramento delle rendite d’invalidità eseguito il 26 giugno 2015;
cfr. verbale di pignoramento dell’11 agosto 2015 dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano). Bene ha quindi fatto l’autorità fiscale a considerare, sin
dall’inizio, precluso l’esame del condono delle imposte 2008 e 2009.
L’autorità avrebbe potuto
rifiutarsi di entrare nel merito della domanda di condono anche con riferimento
alle imposte federali, cantonali e comunali 2012. Al momento dell’inoltro del
formulario ufficiale, infatti, nei confronti della ricorrente erano già stati
fatti spiccare altrettanti precetti esecutivi (nel frattempo sfociati nella domanda
di proseguimento dell’esecuzione del 30 settembre 2015 e, limitatamente
all’imposta federale, nel citato pignoramento delle rendite d’invalidità). La
questione può nondimeno restare aperta, poiché il postulato condono delle imposte
2012 va comunque respinto nel merito, in difetto delle precise condizioni poste
dagli art. 246 LT e 167 LIFD.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per
contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva
rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,
Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca
l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno
essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue
difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente
tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono
l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,
socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si
ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto
possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Il condono non va tuttavia
confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di
garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi
rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti
precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad
art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al
testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito
fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3.
3.1.
Giusta l’art. 9
dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero
importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per
le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2
dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine
ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di
privazioni eccessive da parte del contribuente – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël
[a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea
2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una
situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di
reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo
mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione di bisogno, l’art. 10
cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:
·
un peggioramento essenziale
della situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto
dell’istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di
elevati oneri familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
·
un forte indebitamento dovuto a
spese straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale
dell’istante e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
·
considerevoli perdite
commerciali o di capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le
persone giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica
dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato
alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad
una parte delle loro pretese (lett. c);
·
oppure ancora forti spese di
malattia, non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano
cagionare per il contribuente una situazione di bisogno (lett. d).
3.2
Quando, nonostante la
riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può
essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è soltanto
la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/
Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167
LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente
l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della
situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma
tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende
in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità
(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze oltremodo
gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento
della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono
ad una situazione di bisogno: un lungo
periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia
oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23
aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).
3.3
La decisione di condono
deve prendere in considerazione l’insieme della situazione
economica del contribuente. Determinante a tale riguardo è in primo luogo la
situazione al momento della decisione, l’evoluzione intervenuta dopo la tassazione,
cui l’istanza si riferisce, e le prospettive future (art.
3.
cpv. 1 dell’Ordinanza federale), ma anche l’eventuale volontà di quest’ultimo
di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2
dell’Ordinanza federale).
4.
4.1.
Venendo alla fattispecie
in esame, la situazione economica della ricorrente si è oggettivamente aggravata
negli ultimi mesi. Come anticipato sopra, l’Ufficio di esecuzione di Lugano,
con provvedimento dell’11 agosto 2015, ha pignorato le sue rendite
d’invalidità, calcolate in complessivi fr. 4'800.–, nella misura eccedente il
minimo vitale, stabilito in fr. 3'796.20 (cfr. verbale di pignoramento). Ad
oggi la ricorrente può quindi contare unicamente sull’importo base forfettario
di fr. 1'200.– e sulle spese strettamente necessarie al suo sostentamento
(franchigia cassa malati, spese dentista, spese mediche supplementari, assicurazione
RC, affitto, trasferte per motivi medici e premio dell’assicurazione malattia;
cfr. verbale di pignoramento dell’11 agosto 2015), che la pone di tutta
evidenza in una situazione di bisogno.
Certo, le esecuzioni sono
state tutte richieste dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione per
imposte arretrate (imposte cantonali e federali 2008, imposte cantonali 2009 e
imposte federali 2012). A differenza di quanto avviene nell’ambito esecutivo,
tuttavia, nella procedura di condono non si possono ignorare i debiti verso
l’erario (decisione TAF n. A-1132/2012 del 25 settembre 2013 consid. 4.4). Ciò
che si spiega facilmente con i diversi scopi perseguiti dalle due procedure: il
minimo d’esistenza dell’art. 93 della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento (LEF; RS 281.1) serve sostanzialmente a calcolare l’eccedenza
pignorabile a favore dei creditori procedenti, mentre nella procedura di
condono occorre piuttosto determinare la capacità finanziaria dei contribuenti,
che è inevitabilmente influenzata anche dai debiti d’imposta.
4.2
Comunque sia, nella
fattispecie non è invece adempiuta la seconda condizione del grave rigore contestuale
al pagamento del debito fiscale. Come correttamente evidenziato dall’autorità fiscale,
la ricorrente ha infatti percepito nel corso del 2012 degli importanti capitali
(fr. 127'410.– di sole liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti;
cfr. decisione di tassazione del 5 giugno 2014), che le avrebbero senz’altro
permesso di saldare le imposte arretrate degli anni precedenti (2008 e 2009) e
almeno una parte delle imposte correnti.
Se, di principio, i motivi
che conducono un contribuente all’indigenza non sono rilevanti (art. 2 cpv. 2
dell’Ordinanza federale), nel caso in esame le prestazioni assicurative
percepite retroattivamente non possono passare inosservate. Pur ammettendo che
l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha trattenuto per sé
l’importo di fr. 50'000.–, così come indicato dalla ricorrente, a sua disposizione
rimaneva comunque un cospicuo importo con cui liquidare gli arretrati e
costituire le necessarie riserve per il pagamento delle imposte future. Conformemente
al chiaro disposto dell’art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, che impone al
richiedente di provare le sue allegazioni, non può in particolare essere presa
in considerazione la tesi del rimborso di non meglio precisati mutui concessile
da amici. La ricorrente non può nemmeno pretendere di giustificare il consumo
delle prestazioni assicurative percepite retroattivamente limitandosi a sostenere
di essere stata convinta dal padre, sotto inganno, a versargli un importo per
l’acquisto di un appartamento, quantificato dapprima in fr. 40'000.– e
successivamente in fr. 64'000.–. Oltre a non trovare alcun riscontro agli atti,
un simile versamento non rappresenterebbe comunque un motivo tale da
giustificare un caso di grave rigore nel senso descritto sopra (cfr. punto 3.2,
nel quale vengono menzionati, a titolo di esempio, un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari,
una prolungata malattia oppure un grave incidente). Il consumo dei
capitali non può infine essere giustificato con la sola necessità di dover far capo
all’aiuto di terze persone per le faccende domestiche, con l’acquisto di scarpe
ortopediche, con le cure dentarie, né tanto meno con la necessità di creare una
“riserva-risparmio” per le cure del cane, quand’anche fosse comprovata la sua
valenza terapeutica (cfr. ricorso del 14 agosto 2015, p. 2).
4.3
Preso atto degli
importanti capitali conseguiti dalla ricorrente nel 2012 e del saldo positivo ancora
a sua disposizione alla fine dell’anno (fr. 40'569.– sul conto privato aperto
presso __________ SA), era quindi più che legittimo aspettarsi dalla ricorrente
che provvedesse non soltanto a liquidare le imposte arretrate degli anni 2008 e
2009.
ma anche alla costituzione di adeguati accantonamenti per le imposte 2012.
Come più volte affermato da questa Camera (cfr., per esempio, CDT 80.2012.51
del 28 febbraio 2013; cfr. anche decisione della Commissione di ricorso in
materia di imposte del Canton Berna del 15 dicembre 2009, in: RKE BE 2009/165),
non va infatti dimenticato che sono considerati meritevoli di condono
unicamente i contribuenti che dimostrano di avere costituito le necessarie
riserve per il pagamento delle imposte future, a dipendenza della loro capacità
contributiva del momento.
In queste circostanze, se
ne deve concludere che il consumo dei capitali ricevuti nel corso del 2012 è
verosimilmente da ricondurre al mancato adeguamento del proprio tenore di vita
alla perdita del lavoro. Senza con questo voler sminuire le sofferenze provocate
dai tre incidenti della circolazione stradale e dalla rottura dei legami con i
propri famigliari, la mancata costituzione dei necessari accantonamenti per il
pagamento delle imposte in discussione sembra piuttosto da collegare alle
reticenze nel saldare i propri impegni fiscali e, più in generale, alle difficoltà
nell’amministrare il proprio patrimonio già riscontrate in passato. È qui appena
il caso di ricordare che la contribuente ha già beneficiato del condono parziale
delle imposte 2002/2005, quale misura di risanamento della sua posizione
debitoria fiscale, quando ancora era attiva professionalmente, senza nessun apparente
risultato.
4.4
Alla luce di queste
considerazioni, la decisione impugnata merita pertanto piena tutela. Decidere
diversamente significherebbe infatti premiare i contribuenti che non dimostrano
la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi
della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono
invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo
scopo di estinguere i loro debiti fiscali.
5.
5.1.
Il ricorso deve essere
conseguentemente respinto.
Vista la sua attuale
disponibilità mensile, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
5.2
Contro le decisioni di
condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Rimane
aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 LTF; Curchod, op. cit.,
n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441). L’Alta Corte, tuttavia, si è ancora
recentemente rifiutata di entrare nel merito di ricorsi di questa natura,
negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto al condono delle
imposte (cfr., per esempio, decisione TF n.2D_20/2015 del 23 marzo 2015).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione a:
-;
-;
-;
-;
-,.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: