80.2015.154
Procedura: reclamo, esigenze di motivazione di una decisione in materia di violazione degli obblighi procedurali, annullamento della decisione
23 febbraio 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.154
Lugano
23 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretaria
Sabrina
Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 agosto 2015 contro la decisione del 3 luglio 2015 in materia di multa
disciplinare per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
A. L’Ufficio di
tassazione di __________ [di seguito UT] concedeva a RI 1 tre proroghe per la
presentazione della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2013.
L’ultima, accordata il 18.12.2014, scadeva il 28.2.2015.
B. Il 17.3.2015 la
contribuente veniva diffidata a presentare la dichiarazione d’imposta per il
periodo 2013.
C. Il 19.5.2015
l’Autorità fiscale infliggeva a RI 1 una multa disciplinare per la mancata
presentazione della dichiarazione fiscale per l’anno 2013 per l’imposta federale
diretta e per l’imposta cantonale.
Nella decisione la
multa veniva commisurata in CHF 900.-- in applicazione degli artt. 257 della
Legge tributaria ticinese (LT) e 174 della Legge federale sull’imposta federale
diretta (LIFD) al dispositivo n. 1. Al dispositivo n. 2 veniva indicato il
termine di 30 giorni per pagare la multa dalla notifica della polizza di versamento.
Al dispositivo 3 della
stessa veniva indicato di voler presentare entro il termine di 20 giorni la
dichiarazione di tassazione con l’avvertenza che scaduto infruttuoso, si
sarebbe dato avvio alla procedura di tassazione d’ufficio.
D. Con reclamo 19.6.2015
RI 1 si aggravava contro la decisione di multa disciplinare.
La contribuente chiedeva,
posta l’esistenza del procedimento penale di pubblica notorietà [che avrebbe
parimenti comportato il sequestro di conti di sua pertinenza] che la vedeva suo
malgrado coinvolta, di voler concedere un breve lasso di tempo per “sanare sia
la situazione formale cartacea sia quella delle imposte dovute”. La reclamante postulava
al contempo un’ultima proroga sino alla fine del mese di luglio 2015 dicendo
anche di essersi accordata in tal senso con un funzionario dell’UT.RI 1
specificava inoltre di essere stata vittima di un furto, avvenuto presso il suo
studio legale nel precedente mese di dicembre, e che molti documenti le
sarebbero stati sottratti dal suo ex socio e collega di studio. La contribuente
si dichiarava pronta per un incontro con l’Autorità fiscale.
E. Il 3.7.2015 l’UT
emetteva la decisione su reclamo, respingendo il gravame.
In particolare l’Autorità
fiscale rilevava come il termine per presentare la dichiarazione fiscale per il
2013 fosse stato ulteriormente prorogato sino al 30.4.2015 ed una diffida fosse
stata intimata il 17.3.2015.
Inoltre per l’Autorità
fiscale la multa era “giustificata” e le argomentazioni addotte dalla
contribuente non si palesavano tali da giustificare l’annullamento del provvedimento
disciplinare.
F. Mediante tempestivo
ricorso 5.8.2015 RI 1 si aggrava avverso la decisione su reclamo. L’insorgente
censura innanzitutto un difetto di legittimazione del rappresentante firmatario
della decisione del 3.7.2015, ossia la funzionaria incaricata, come pure del funzionario
che in precedenza le aveva inflitto la multa n. __________ del 19.5.2015, poiché
le relative decisioni non erano state firmate da alcuna persona fisica.
In merito alla
decisione impugnata la contribuente rileva innanzitutto una violazione del suo
diritto di essere sentita garantito dagli art. 29 Cost. fed. e 6 CEDU e meglio
dell’assenza di motivazione a suffragio della multa disciplinare inflittale.
In particolare
l’insorgente ritiene come le parti ad un procedimento penale hanno diritto di
conoscere le ragioni che hanno indotto l’autorità giudicante a deliberare o a
decidere in un determinato modo. La motivazione della decisione costituirebbe
inoltre un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione
e l’assenza della stessa costituirebbe un “vizio capitale”. Inoltre il diritto
di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui violazione
comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità
di successo del ricorso nel merito.
A mente di RI 1 si deve
accertare l’assoluta inefficacia e nullità della decisione dell’UT per grave
violazione dell’art. 29 Cost. fed. In particolare, la ricorrente si duole del
fatto che l’Autorità fiscale non abbia spiegato per quali ragioni la multa sarebbe
giustificata né si sarebbe chinata sull’ammontare della stessa, contravvenendo
al principio di proporzionalità.
L’insorgente ritiene
inoltre che alcuna diffida le sia pervenuta ed inoltre che – a fronte del testo
normativo dell’art. 257 LT – non sussisterebbe alcun tipo di intenzionalità di
commettere una delle ipotesi indicate nel disposto di legge, né sarebbe
ravvisabile una negligenza. La ricorrente ribadisce come mediante reclamo
19.6.2015 abbia sufficientemente esposto le ragioni a monte della mancata presentazione
della dichiarazione di tassazione per il 2013, ossia le procedure legali che la
vedono coinvolta. L’Autorità di tassazione non si sarebbe neppure confrontata
con le stesse, ritenendo unicamente come non fossero tali da giustificare
l’annullamento della multa inflittale.
La ricorrente postula
l’accoglimento del gravame, nonché l’accertamento della nullità
subordinatamente annullabilità della decisione impugnata.
Diritto
1.1.1.
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la
dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie
all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli
obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il
deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo
253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte
condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche
se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
1.4.1.
Nel caso in disamina, alla
ricorrente è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato
all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitole e nonostante diffida la
dichiarazione per il periodo fiscale 2013.
1.4.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1
LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto
il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
Considerandi
all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come
per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce
come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di
ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli
articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art. 124
LIFD.
1.5
1.5.1
L’art. 266 cpv. 1 LT
stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.
257.
sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Secondo il capoverso 4
alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per
sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e
di ricorso.
Di simile tenore l’art. 182
cpv. 3 LIFD.
1.6
1.6.1
Come visto, alle procedure
per violazione degli obblighi procedurali [art. 257 LT; 174 LIFD] si applicano
– per analogia – le norme della procedura di tassazione e di ricorso.
1.6.2
La procedura di tassazione
attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la
decisione di tassazione.
L’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase
LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135
cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/
Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo
1995, p. 422).
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo,
nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a
p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
1.6.3
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste
addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione
presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e
rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons.
3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3;
decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III
a, p. 535; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
1.6.4
La violazione degli
obblighi procedurali, sanzionata nella LT all’art. 257 e nella LIFD all’art.
174, rientra nelle “disposizioni penali” delle rispettive leggi. Come visto gli
art. 266 LT e 182 LIFD disciplinano la procedura applicabile facendo rinvio
alle norme della procedura di tassazione e di ricorso.
Trattandosi quindi di
decisioni di natura penale esse implicano la menzione di alcuni indispensabili
elementi quali ad esempio le generalità delle persone implicate, la descrizione
dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una risposta alla domanda
se la fattispecie legale è stata adempiuta dalla persona interessata, e in caso
affermativo con quale tipo di colpa (dolo / negligenza), pronuncia dell’assoluzione
oppure della condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di una multa, la sua
commisurazione.
L’autorità è tenuta a
motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della decisione dipendono
dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella posizione giuridica della
persona interessata. Ad esempio in caso di abbandono del procedimento, la
motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella relativa all’emanazione
di una multa di una certa rilevanza.
La motivazione deve ad
ogni modo permettere alla persona interessata di comprendere appieno tutte le
circostanze così da potere, se del caso, impugnare la decisione.
In generale una
motivazione viene considerata come sufficiente quando la stessa comprende i seguenti
elementi [per i casi di violazione degli obblighi procedurali ex art. 257 LT e
174.
LIFD]:
·
il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni commesse;
·
l’indicazione dell’obbligo procedurale violato nonostante diffida;
·
la valutazione della colpevolezza [dolo /negligenza];
·
la menzione dei criteri di commisurazione della pena;
·
l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura in cui devono
essere addebitati alla persona interessata;
·
indicazione dei rimedi giuridici;
(Richner /Frei /Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a
ed., Zurigo 2009, art. 182 LIFD n. 146 – 147).
1.7
1.7.1
La ricorrente censura la
mancata motivazione della decisione emessa a seguito del reclamo da lei
interposto, ritenuto come dalla stessa non si potesse evincere per quali
ragioni l’Autorità avesse deliberato in un senso piuttosto che in un altro.
L’insorgente ritiene che
sussista una violazione dell’art. 29 Cost. fed., che impone l’annullamento
della decisione impugnata.
1.7.2
La decisione 3.7.2015 –
qui dedotta in giudizio – ha il seguente tenore:
Considerato che:
·
Il termine per presentare la
dichiarazione d’imposta 2013 è stato prororogato fino al 30.04.2015. Nel
termine assegnato tramite proroga non è stata presentata la dichiarazione
d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere un’ulteriore proroga. In data
17.03.2015
era già stata intimata una diffida.
·
La multa comminata in data
19.05.2015
è giustificata.
·
Le argomentazioni presentate non
giustificano l’annullamento del provvedimento disciplinare.
L’autorità
di tassazione
decide
il
reclamo è respinto e la multa è confermata. (...).
1.7.3
Orbene, RI 1 si duole - a
ragione - del fatto che la decisione su reclamo, che ha confermato la
precedente decisione, con cui le era stata inflitta una multa disciplinare, sia
carente di motivazione.
In effetti l’autorità
fiscale ha omesso:
·
di indicare la tipologia di comportamento posto in atto dalla ricorrente
e se esso sia stato commesso per dolo o per negligenza;
·
di confrontarsi con le argomentazioni addotte dalla contribuente
nel proprio allegato e di esporre per quali ragioni esse non apparivano
“giustificate”;
·
di indicare – in violazione del principio di proporzionalità – su
quali basi e parametri sia stata quantificata in CHF 900.-- la multa
disciplinare [in base ai criteri di commisurazione definiti dalla circolare n.
12/2009 della Divisione delle contribuzioni in ambito di “multa per violazione
di obblighi procedurali”].
1.7.4
In casu deve essere
accertata una carente motivazione della decisione 3.7.2015 che, già solo per
questo motivo deve essere annullata.
1.7.5
Visto l’esito del ricorso,
può essere lasciata aperta la questione, pure sollevata dalla ricorrente, quo
all’assenza di firma in calce alla decisione e parallelamente alla
legittimazione dei funzionari a rappresentare in giustizia lo Stato.
Si deve rilevare come ad
ogni modo né la LT, né la LAID (RS 642.14), né la LIFD (RS 642.11) impongono
che le decisioni debbano essere firmate, rientrando queste ultime nell’ambito
della cosiddetta “amministrazione di massa” (cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 45 ad art. 116 LIFD, p. 330 s.).
2.
Il gravame è conseguentemente
accolto. Non vengono prelevate né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla ricorrente, avvocato
che agisce in causa propria, non si riconoscono ripetibili (cfr. DTF 129 II 297
consid. 5 e giurisprudenza citata).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 3.7.2015 è annullata e gli atti sono
rinviati all’Ufficio di tassazione affinché provveda ad adottare una decisione
motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: