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Decisione

80.2015.155

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: correzione del bilancio, non per evitare conseguenze fiscali, assoggettamento dell’azionista alla teoria della trasposizione

9 febbraio 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con rogito notarile

italiano del 14.4.2011 denominato “cessione di quota di S.R.L”, __________,

cittadino __________, residente in Svizzera, socio con detenzione del 25% delle

quote sociali della società __________ __________, cedeva le stesse alla

società __________ [società di cui è unico azionista ed amministratore]. Il

prezzo di vendita pattuito era pari ad Euro 800'000.-. Dal contratto in

questione si evinceva come la somma avrebbe dovuto essere versata da parte

acquirente – ossia da __________ – al più tardi entro il 31.12.2011. Con un

altro rogito notarile __________ del 14.6.2011 denominato “cessione di quota di

S.R.L.”, __________, socio in misura del 50% della società __________ “__________”

cedeva le sue quote ad __________, al prezzo di Euro 250'000.-. Con

dichiarazione di postergazione di credito fatta dinanzi ad un notaio elvetico, __________

confermava, dopo aver preso visione del rendiconto provvisorio del 2011 al

25.7.2011 e con riferimento all’art. 725 CO di rinunciare a chiedere il pagamento

del credito, evidenziato nelle passività sotto la voce “correntista” pari ad

Euro 1'350'000.- e di postergare detto credito come anche ogni altro suo eventuale

credito futuro verso la medesima. Con tale dichiarazione __________ si obbligava

a non esigere, né incassare da RI 1 alcuna somma.

B. Con due diversi atti

intitolati “scrittura privata di cessione di quote” e datati 25.7.2011 __________

vendeva a __________ (della quale amministratrice unica era __________) e ad __________

(della quale amministratore unico è __________) il 100% della propria

partecipazione in RI 1 (50% a ciascuna società) al prezzo di complessivi fr.

100'000.- (fr. 50'000.- per ciascuna società).

C. __________ presentava

la propria dichiarazione fiscale relativa al periodo 2011, il 15/16.4.2013.

Allegata alla stessa annetteva parimenti il bilancio. Dallo stesso risultava

agli attivi la voce “Partecipazioni varie” per fr. 1'315'125.- ed ai passivi

correntisti per fr. 1'619'497.72.

D. Con decisione

4.12.2014 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG)

calcolava l’utile imponibile di RI 1 in fr. 51'900.-, il capitale in fr.

415'000.-. A motivazione della decisione veniva indicato: “tassazione eseguita

sulla base dei rendiconti annuali. Saldo dell’esercizio precedente dedotto

dall’utile”

E. Con reclamo

22/23.12.2014 RI 1, rappresentata da __________, impugnava la decisione di

tassazione per il periodo fiscale 2011. In particolare la reclamante censurava

la mancata motivazione della decisione in punto al mancato riconoscimento di

ammortamenti per l’importo di fr. 78'121.-. L’insorgente chiedeva pertanto di

eliminare la ripresa di ammortamenti non giustificati e di accertare

l’imponibile sulla base dei dati dichiarati tenuto conto dell’imposta sugli

utili immobiliari (per fr. 19'284.-) e le perdite accertate degli esercizi

precedenti.

F. Il 10 marzo 2015 la

contribuente indirizzava all’UTPG uno scritto, con il quale sosteneva di aver

riscontrato “solo ora” un errore di contabilizzazione, nel bilancio allegato

alla dichiarazione d’imposta, e chiedeva “la rettifica dei conti annuali 2011,

2012 2013”, che a suo avviso “non sono conformi al Codice delle Obbligazioni in

quanto egli [l’azionista __________] viene esposto come creditore, ma in realtà

ha confermato di non chiedere il pagamento”. La contribuente spiegava che

“dall’analisi della situazione personale di __________, l’autorità ha appurato

che la contabilizzazione del conferimento così come riportata nei bilanci

errati 2011 si manifesta in un’operazione di trasposizione secondo l’art. 19

della LT”. Il preteso errore era imputabile al consulente fiscale, che aveva

allestito il bilancio sulla base dei contratti di compravendita, “utili ai fini

giuridici italiani, senza approfondire la fattispecie e riportando

contabilmente l’acquisto delle quote con l’apertura di un debito verso

l’azionista (correntista) e non il conferimento”.

G. Con decisione su

reclamo 16.7.2015, l’impugnativa presentata da RI 1 veniva parzialmente

accolta. A motivazione l’UTPG stabiliva:

In data 16 aprile 2013 i rappresentanti della

contribuente “RI 1” hanno presentato la dichiarazione IC/IFD 2011 evidenziando

alla cifra 2.1.1 “Ammortamenti non giustificati dall’uso commerciale...” un

importo pari a Fr. 78'121.- facendo così lievitare l’utile imponibile a Fr.

71'214.- (dedotte le perdite fiscalmente ammesse). In effetti, come rilevato

nel reclamo presentato in data 22 dicembre 2014, gli ammortamenti

contabilizzati sono fiscalmente corretti. La tassazione dell’utile immobiliare

(TUI) intimata il 26.05.2014 ha un utile imponibile di Fr. 19'284.-.

Considerato che, in applicazione della Camera di diritto tributario, in caso di

perdita ordinaria d’esercizio la stessa è deducibile dall’utile immobiliare, la

tassazione TUI deve essere sottoposta a revisione. L’Ufficio di tassazione delle

persone giuridiche procederà d’ufficio alla revisione della tassazione TUI

deducendo dall’utile immobiliare la perdita ordinaria, non appena la presente

decisione su reclamo IC/IFD 2011 sarà cresciuta in giudicato.

Con

scritto del 10 marzo 2015 lo studio __________ di __________ chiede,

considerato che non è ancora stata emessa una decisione su reclamo relativa al

periodo IC/IFD 2011, e che le tassazioni IC/IFD 2012-2013 sono ancora in fase

di accertamento, di poter rettificare i bilanci presentati con l’inoltro delle

dichiarazioni IC/IFD 2011/2013. Nell’esercizio 2011 il sig. __________ [ndr. RI

1] ha venduto le azioni delle società __________ (25%) e __________ (50%),

azioni da lui detenute nella sostanza privata, alla società RI 1 (società da

lui controllata) al valore commerciale di fr. 1'315'125.-. Registrazione in RI

1: Partecipazioni varie a correntisti Fr. 1'315'125.-. Con la presentazione dei

nuovi bilanci, i rappresentanti della contribuente chiedono di poter

rettificare tale operazione contabilizzando la stessa con soluzione Aggio.

Questo per evitare le conseguenze di una trasposizione. Come già evidenziato al

rappresentante della contribuente, sig. __________, durante l’incontro del 9

giugno 2015 tenutosi a __________ presso gli uffici UTPG, ritenuto che non vi è

alcuna violazione dei principi del diritto commerciale, l’argomento sollevato

con scritto del 10 marzo 2015 non permette una modifica dei conti finanziari

2011 presentati unitamente alla dichiarazione fiscale del 16 aprile 2013. Di

conseguenza la contribuente è vincolata al primo bilancio inoltrato. Il

principio di buona fede vieta al contribuente di porsi in contraddizione con il

suo precedente modo di agire. La registrazione della vendita delle partecipazioni

con la soluzione aggio non può dunque essere presa in considerazione dopo che i

conti finanziari sono stati presentati all’autorità fiscale. La contribuente è

vincolata dalla dichiarazione tendente a una tassazione corrispondente alle poste

del bilancio presentato.

H. Con tempestivo

ricorso 5/6.8.2015 RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo relativa al

periodo fiscale 2011. Nel gravame sostiene che era stato l’allora rappresentante

di RI 1, la fiduciaria __________, nella persona di __________, a sottoscrivere la dichiarazione fiscale e a

sottoporre all’autorità fiscale il primo bilancio. I bilanci presentati per il

2011 sarebbero tuttavia errati, poiché includerebbero parimenti l’acquisto da

parte della contribuente delle azioni della “__________” e della __________, partecipazioni

che sarebbero state acquisite da __________, precedente proprietario e

azionista di RI 1. L’acquisto sarebbe stato registrato come compravendita a

bilancio sulla base di un atto __________, necessario

ai fini della registrazione di passaggio in __________, e non come un

conferimento, ciò che era volontà delle parti per RI 1. La ricorrente spiega che,

dopo aver cambiato il suo rappresentante legale, ossia al momento

dell’intervento da parte di __________, con scritto 10.3.2015, si era rivolta al

fisco per segnalare l’anomalia dei bilanci presentati: motivo per cui, non

essendo ancora cresciuta in giudicato la decisione relativa al periodo fiscale

2011, si chiedeva la rettifica del bilancio, siccome stilato in violazione dei

principi contabili. A mente della ricorrente, i bilanci di RI 1 presentati al

fisco violerebbero i principi contabili ed il principio della buona fede si

applicherebbe fino a che non si manifesti un sostanziale errore oppure una

violazione delle norme contabili. Inoltre i conti devono riflettere in modo

oggettivo i fatti aziendali secondo il principio della verità. Tale principio è

leso quando vengono omessi degli eventi o la contabilità include fatti non

reali. Secondo la ricorrente il bilancio presentato con la dichiarazione fiscale

2011 non può essere ritenuto regolare, poiché non manifesterebbe la realtà che

prevedeva un’operazione di conferimento senza prelievi o incassi o altri diritti

di pagamento per il cedente. Ciò sarebbe anche dimostrato dalla volontà

sottoscritta a dichiarazione di postergazione di non pretendere alcun pagamento.

La ricorrente precisa anche che __________ [amministratore e azionista di RI 1]

si era fidato del precedente rappresentante fiscale ed aveva pertanto firmato i

bilanci credendo che fossero confacenti alla realtà. Unicamente a seguito

dell’approfondimento della situazione, scaturito dalla comunicazione dell’UT di

__________, competente per la tassazione di __________, era nata la problematica

della “trasposizione” e ci si era resi conto della violazione nell’allestimento

dei bilanci di RI 1.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli articoli 58

cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT, l’utile netto imponibile delle persone giuridiche è

determinato in base al saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto

dell’anno precedente (lett. a), a cui vengono in particolare aggiunti i prelevamenti

fatti prima del calcolo del saldo e non destinati alla copertura di spese

giustificate e riconosciute dall’uso commerciale (lett. b), così come i ricavi

non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di

liquidazione e di rivalutazione (lett. c).

1.2.

In base ai già menzionati

articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT, vige il principio di derivazione («Massgeblichkeit»)

del bilancio fiscale dal bilancio commerciale allestito conformemente alle regole

del diritto commerciale, riservate le prescrizioni correttive del diritto

tributario come pure le prescrizioni imperative del diritto commerciale (cfr.

DTF 141 II 83, consid. 3.1, con riferimento a: DTF 137 II 353 consid. 6.2 p.

359 s.; 136 II 88 consid. 3.1 p. 92; 132 I 175 consid. 2.2 p. 177 s.; 119 Ib

111 consid. 2c).

Il principio di

derivazione del bilancio fiscale da quello commerciale ha anche ripercussioni

di carattere procedurale: la società contribuente deve lasciarsi imputare la

rappresentazione dello stato patrimoniale e del risultato annuale che emerge

dai libri contabili che essa tiene regolarmente (cfr. la sentenza 2C_515/2010

del 13 settembre 2011 consid. 2.2, in: StE 2011 B 23.41 n. 5, RF 66/2011 p.

954, con riferimenti).

A quali condizioni possa

ancora essere corretto un bilancio, inoltrato all’autorità fiscale insieme alla

dichiarazione, non risulta dalla LIFD – né, di riflesso, dalla LT per il

diritto cantonale – ma deve essere stabilito in via di interpretazione, tenendo

conto del principio di derivazione e di quello di buona fede (DTF 141 II 83,

consid. 3.2, con riferimento alla sentenza 2A.275/1998 del 6 marzo 2000 consid.

3 a/bb).

.

1.3.

Dottrina e giurisprudenza

distinguono fra correzione di bilancio e modifica di bilancio.

Nel caso di una correzione

di bilancio, una contabilizzazione in contrasto con il diritto commerciale

viene sostituita da una conforme al diritto commerciale. Una correzione è

ammessa in ogni momento, fintantoché la tassazione non è passata in giudicato e

deve essere intrapresa d’ufficio, poiché consente di rettificare una posta di

bilancio che collide con prescrizioni imperative del diritto commerciale. Le

autorità fiscali ne tengono conto d’ufficio nel bilancio fiscale. Le correzioni

di bilancio possono intervenire a favore o a sfavore della persona giuridica

contribuente. Se tuttavia la tassazione è già passata in giudicato, una

correzione di bilancio è possibile solo se sono dati i presupposti per procedere

ad una revisione (a favore del contribuente) o ad un ricupero d’imposta (a

sfavore del contribuente) (cfr. DTF 141 II 83, consid. 3.3 con riferimenti).

Nel caso di una modifica

di bilancio, invece, una contabilizzazione conforme al diritto commerciale

viene sostituita con una a sua volta conforme al diritto commerciale. Secondo

la giurisprudenza, ciò è tuttavia consentito solo fino al momento dell’inoltro

della dichiarazione d’imposta. Una modifica del bilancio da parte della società

contribuente è ammessa ancora nel corso della procedura di tassazione

essenzialmente solo se si dimostra che è stata decisa per un errore scusabile

sulle conseguenze fiscali di determinate registrazioni. Sono di solito escluse

per contro modifiche del bilancio, che comportano una diversa valutazione allo

scopo di compensare riprese decise nella procedura di tassazione o che sono

intraprese solo per motivi di risparmio d’imposta. “Correzioni di bilancio”

giustificate da simili motivi devono a loro volta essere ammesse con estremo riserbo

(DTF 141 II 83, consid. 3.3, con riferimenti).

1.4.

Per esempio, l’Alta Corte

ha escluso che potesse essere modificata la contabilità di una società alla

quale l’azionista aveva ceduto una partecipazione, dopo che il fisco aveva imposto

la differenza fra il valore nominale ed il prezzo di vendita quale “reddito da

trasposizione”. Avendo la società acquirente messo a bilancio la partecipazione

al prezzo di acquisto convenuto, la successiva riduzione del prezzo mirava solo

ad un risparmio d’imposta, cosa che il Tribunale federale ha ritenuto

inammissibile (cfr. la sentenza 2P.140/2004 del 9 dicembre 2004, in RF 60/2005

p. 429, consid. 5.4).

In un altro caso recente,

una società aveva dichiarato un ingente utile in capitale, proveniente dalla

cessione di azioni di una società tedesca. In seguito al successivo

assorbimento da parte della società madre, la società contribuente aveva

presentato una nuova dichiarazione d’imposta, accompagnata da una contabilità

modificata, spiegando di essersi resa conto solo al momento della fusione che

la partecipazione nella società tedesca era stata detenuta solo a titolo

fiduciario per la società madre. Dopo aver negato il riconoscimento fiscale del

rapporto fiduciario, il Tribunale federale ha ritenuto che non fossero

adempiuti i presupposti per ammettere una modifica di bilancio (sentenza

2C_24/2014 del 29 gennaio 2015, in particolare consid. 4.4).

1.5.

La

giurisprudenza del Tribunale federale ritiene in particolar modo che una società

anonima non possa più modificare il proprio bilancio dopo l’approvazione del

conto annuale secondo l’art. 698 cpv. 2 cifra 4 CO (cfr. la citata sentenza

2P.140/2004 del 9 dicembre 2004, in RF 60/2005 p. 429, consid. 5.4).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso che qui ci

occupa va osservato come RI 1 abbia acquistato, il 14.4.2011 da __________ (al

tempo della sottoscrizione dell’atto notarile __________ amministratore unico

ed azionista unico di RI 1):

·

l’intera partecipazione societaria (pari al 25% del capitale sociale)

da lui detenuta nella società __________ “__________” al prezzo di Euro

800'000.-. Nell’atto pubblico __________ venivano anche indicate le modalità di

pagamento del prezzo di vendita, che avrebbe dovuto essere corrisposto entro il

31.12

;

·

l’intera partecipazione societaria (pari al 50% del capitale

so-ciale) da lui detenuta nella società __________ “__________” al prezzo di

Euro 250'000.-. Nell’atto pubblico __________ venivano anche indicate le

modalità di pagamento del prezzo di vendita, che avrebbe dovuto essere corrisposto

entro il 31.12.2011.

2.2

Con dichiarazione di

postergazione di credito fatta dinanzi ad un notaio elvetico, __________

confermava, in qualità di creditore di RI 1, dopo aver preso visione del

rendiconto provvisorio del 2011 al 25.7.2011 e con riferimento all’art. 725 CO

di rinunciare a chiedere il pagamento del credito, evidenziato nelle passività

sotto la voce “correntista” pari ad Euro 1'350'000.- e di postergare detto

credito come anche ogni altro suo eventuale credito futuro verso la medesima.

Con tale dichiarazione __________ si obbligava a non esigere, né incassare da RI

1.

alcuna somma almeno finché ciò non fosse sopportabile dai conti della società.

Con due diversi atti

intitolati “scrittura privata di cessione di quote” e datati 25.7.2011 __________

vendeva a __________ (della quale amministratrice unica era __________) e ad __________

(della quale amministratore unico è __________) il 100% della propria

partecipazione in RI 1 (50% a ciascuna società) al prezzo di complessivi fr.

100'000.- (fr. 50'000.- per ciascuna società).

2.3

Unitamente alla

dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale 2011, è stato presentato il

bilancio al 31.12.2011 dal quale si evinceva, agli attivi, la posizione

“partecipazioni varie” per fr. 1'315'125.– e, ai passivi, la posizione

“correntisti” per fr. 1'619'497.72. Il bilancio ed il conto economico venivano

sottoscritti da __________, come si evince dalla firma in calce al documento.

Il bilancio in base al

quale RI 1 vorrebbe siano determinati gli elementi imponibili ed in particolare

i dati inerenti l’imposta sul capitale, è stato presentato ancora

successivamente al reclamo interposto avverso la prima decisione di tassazione

per il periodo fiscale 2011 di RI 1.

Dagli atti si evince infatti

che con e-mail del 23.2.2015 la RA 1 informava l’UTPG di voler “mantenere

aperta” la tassazione di RI 1 per il 2011, in quanto le verifiche fiscali

inerenti l’azionista della società, ossia __________, pendenti presso l’UT di __________

avrebbero dovuto essere coordinate.

In particolare, l’UT di __________

aveva informato, con e-mail del 12.2.2015, la RA 1 dell’imposizione del reddito

di sostanza mobiliare proveniente dalla vendita delle partecipazione nella “__________.”

e nella “__________.”. Il fisco aveva messo al corrente quindi il

rappresentante di RA 1 dell’esistenza di una trasposizione imponibile ai sensi

dell’art. 19a cpv. 1 LT.

Con scritto 10.3.2015 RA 1

esponeva all’UTPG la situazione di RI 1, postulando l’accettazione dei nuovi

bilanci “rettificati” i quali prevedevano sempre la posizione negli attivi

delle “partecipazioni varie” per fr. 1'315'125.-- e nei passivi risultava la

posizione “altre riserve (aggio conferimento partecipate)” per fr.

1'032'528.--.

3.

3.1.

È determinante il fatto

che la richiesta della contribuente di poter rettificare il bilancio abbia

fatto seguito alla comunicazione dell’autorità di tassazione di voler

considerare la cessione delle azioni come una trasposizione, imponibile presso

l’azionista.

3.2

Secondo gli articoli 20

cpv. 1 lett. c prima frase LIFD e 19 cpv. 1 prima frase LT, sono imponibili

quali redditi da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le

eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti

da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti

gratuiti del valore nominale ecc.). Sono invece esenti da imposta gli utili in

capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata (articoli 16 cpv. 3

LIFD e 15 cpv. 3 prima frase LT).

Per gli articoli 20a cpv.

1.

lett. b LIFD e 19a cpv. 1 lett. b LT (entrambi in vigore dal

1.1

), è considerato reddito da sostanza mobiliare anche il ricavo del

trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario

o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal

patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una

persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente

partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale

della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione

trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi

partecipanti attuino il trasferimento in comune.

Con quest’ultima

disposizione, il legislatore ha codificato la giurisprudenza relativa alla

cosiddetta teoria della “trasposizione”, secondo cui, quando un azionista cede,

ad una società anonima che gli appartiene, delle partecipazioni ad un valore superiore

al valore nominale, facendosi accreditare l’importo su un conto dell’azionista

o quale apporto in natura contro rilascio di nuove azioni, il cui valore

nominale corrisponde al valore intrinseco delle azioni cedute, una simile cessione

di azioni non deve essere considerata un’alienazione mediante la quale

l’azionista consegue un utile in capitale privato. Mediante tale operazione, in

effetti, l’azionista non rinuncia al suo potere di disporre dal punto di vista

economico, ma lo conserva nella forma di una partecipazione nella società che

ha acquistato le partecipazioni. Il contribuente consegue in tal modo un

incremento patrimoniale, che si deve ricondurre causalmente alla detenzione dei

diritti di partecipazione e non alla loro cessione. Le riserve occulte, non

ancora imposte, vengono in tal modo “trasposte” in un ambito in cui vige

l’esenzione fiscale, per il fatto che il successivo rimborso del capitale sociale

o quello del prestito non costituisce reddito imponibile per l’azionista, che

eviterebbe in tal modo definitivamente l’imposta dovuta sulle riserve occulte.

La società cessionaria concede pertanto all’azionista una prestazione

valutabile in denaro secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (cfr. le sentenze

del Tribunale federale 2C_879/2008 del 20 aprile 2009, in RDAF 2009 II p. 386 consid.

6.

;2P.140/2004 del 9 dicembre 2004 in RF 60/2005 p. 429 consid. 4.3 e

riferimenti).

3.3

Come già ricordato (v. supra,

consid. 2.5), il Tribunale federale ha già avuto modo di escludere che potesse

essere modificata la contabilità di una società, alla quale l’azionista aveva

ceduto una partecipazione, dopo che il fisco aveva imposto la differenza fra il

valore nominale ed il prezzo di vendita quale “reddito da trasposizione”.

L’Alta Corte ha infatti

rilevato che il reddito dell’azionista, quale persona fisica, è realizzato nel

momento in cui acquista una pretesa ferma nei confronti della società, cioè al

momento della scadenza della prestazione. Nel caso esaminato, ha ritenuto che

l’azionista avesse realizzato il reddito della sostanza alla data che il

contratto di vendita delle azioni aveva stabilito quale termine per il

pagamento del prezzo (cfr. la sentenza 2P.140/2004 del 9 dicembre 2004, in RF

60/2005 p. 429, consid. 5.3). In queste condizioni, le parti contraenti non

potevano semplicemente modificare a posteriori il prezzo di vendita, poiché il

bilancio commerciale approvato è vincolante per le autorità fiscali. E, nel

bilancio presentato a queste ultime, era stata registrata la partecipazione

acquistata, al valore di acquisto secondo il contratto di compravendita.

Secondo il Tribunale federale, tale registrazione non poteva considerarsi in

contrasto con il diritto commerciale, cosa che avrebbe giustificato una

correzione di bilancio. La successiva riduzione del prezzo mirava solo ad un

risparmio d’imposta, cosa che il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile (sentenza

2P.140/2004 cit., consid. 5.4).

3.4

Tornando al caso in esame,

dai documenti agli atti risulta che la vendita delle partecipazioni avvenuta

tra __________ e RI 1 è documentata da due rogiti notarili che attestano

l’alienazione a titolo oneroso delle partecipazioni e dall’esistenza pure di

atto di postergazione dei crediti a favore di RI 1. I dati che emergono dai

contratti in questione sono stati ripresi correttamente nel bilancio della

società e nella dichiarazione d’imposta inoltrata all’UTPG. In particolare, le

partecipazioni acquistate sono state messe a bilancio al valore di acquisto ed

è stato registrato il credito dell’azionista, corrispondente al prezzo di vendita.

Il nuovo bilancio,

presentato dopo la notificazione della decisione di tassazione e quando già era

pendente il reclamo contro la stessa, non può pertanto considerarsi una

legittima correzione di bilancio, motivata da un contrasto con il diritto

commerciale.

Come visto in precedenza,

sono escluse modifiche del bilancio, che comportano una diversa valutazione

allo scopo di compensare riprese decise nella procedura di tassazione o che

sono intraprese solo per motivi di risparmio d’imposta.

Nel caso che qui ci

occupa, come dimostrato anche dalla tempistica della presentazione del bilancio

modificato, emerge come lo scopo dell’operazione fosse unicamente quello di

evitare, per l’azionista, un’imposizione in relazione alla vendita delle partecipazioni

ad RI 1 (trasposizione).

3.5

Ne discende pertanto che

gli elementi imponibili per il periodo fiscale 2011 di RI 1 devono essere

determinati sulla base del bilancio trasmesso all’autorità fiscale con la

dichiarazione d’imposta.

4.

Il ricorso è

respinto. Tasse di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: