80.2015.161
Procedura: ricorso, rappresentanza contrattuale, mancata legittimazione mediante procura scritta
4 settembre 2015Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
80.2015.161
Lugano
4 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Andrea Pedroli
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 agosto 2015 contro la decisione del 31 luglio 2015 in materia di multa
per violazione degli obblighi procedurali.
Fatto
- RI 1, nato nel 1995, vive
a __________ con la zia RA 1;
- con decisione su reclamo
del 31 luglio 2015, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna gli infliggeva una
multa disciplinare di fr. 100.– per non aver inoltrato la dichiarazione
d’imposta;
Considerandi
- RA 1, in nome e per conto
del nipote, ha contestato la suddetta decisione con lettera del 10 agosto 2015,
adducendo un errore nell’invio della richiesta di una proroga del termine di
presentazione della dichiarazione d’imposta;
- con raccomandata dell’11
agosto 2015, questa Camera si è rivolta a RA 1, attribuendole un termine di
dieci giorni per produrre la procura del nipote o eventualmente una decisione
di curatela, avvertendola che in caso contrario il gravame sarebbe stato dichiarato
irricevibile;
- alla richiesta in
questione non è stato dato alcun seguito.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata;
- nella fattispecie, come visto,
l’insorgente non ha mai prodotto la procura per rappresentare il nipote RI 1, espressamente
richiestale da questa Camera;
- secondo l’art. 190 cpv. 2
seconda frase LT (di uguale tenore dell’art. 117 cpv. 2 seconda frase LIFD),
nel caso in cui il contribuente si faccia rappresentare contrattualmente,
l’autorità può chiedere al rappresentate di legittimarsi mediante procura
scritta;
- se la procura non viene
prodotta nel termine attribuito dall’autorità, il reclamo o il ricorso viene
dichiarato irricevibile (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 30
agosto 1988, in ASA 59 p. 415 = StE 1989 B 93.6 n. 9 = RF 1990 p. 552, consid.
3a e giurisprudenza citata);
- in simili circostanze, il
ricorso può pertanto essere stralciato dai ruoli.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: